CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 aprile 2011
464.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
Pag. 121

ALLEGATO 1

Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale. (C. 4071 Barbieri e altri).

NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Interventi per la manutenzione e la conservazione del Duomo di Milano).

1. Per la realizzazione di interventi di manutenzione e conservazione dell'edificio del Duomo di Milano e delle sue pertinenze è autorizzata la spesa annua di 4.600.000 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano sulla base di un programma che essa comunica al Ministero per i beni e le attività culturali per il tramite della competente soprintendenza. Nello stesso modo sono comunicati gli eventuali successivi aggiornamenti del programma.
3. La Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano trasmette al Ministero per i beni e le attività culturali, per il tramite della competente soprintendenza, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sugli interventi realizzati nell'anno precedente e sull'impiego del relativo finanziamento di cui al comma 1.

Art. 2.
(Interventi per il recupero e la valorizzazione del complesso monastico di san Giovanni Battista del Monte Venda).

1. Per la realizzazione di interventi di recupero, di restauro e di valorizzazione, anche mediante lo sviluppo di connesse attività agricole e artigianali, del complesso monastico di san Giovanni Battista del Monte Venda e del suo patrimonio storico, architettonico, artistico, culturale e religioso, nonché per il censimento e l'inventario del materiale documentario e librario già appartenente all'antica biblioteca del monastero, è autorizzata la spesa annua di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati sulla base di un programma predisposto dalla Fondazione Monte Venda ONLUS e approvato dal Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il parere della competente soprintendenza. Nello stesso modo sono approvati gli eventuali successivi aggiornamenti del programma.
3. La Fondazione Monte Venda ONLUS cura l'attuazione degli interventi approvati ai sensi del comma 2 e trasmette al Ministero per i beni e le attività culturali, per il tramite della competente soprintendenza, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sui lavori svolti nell'anno precedente, asseverata dal direttore dei lavori medesimi, nonché sullo stato di avanzamento della realizzazione del programma e sull'impiego del relativo finanziamento.

Art. 3.
(Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del san Lazzaro di Reggio Emilia, per la conservazione e la valorizzazione degli ex Istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia).

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con la regione Emilia-Romagna,

Pag. 122

con le province e i comuni di Modena e di Reggio Emilia e con gli altri comuni delle medesime province che deliberino di partecipare all'iniziativa, nonché con l'azienda sanitaria locale di Reggio Emilia, promuove l'istituzione della «Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del san Lazzaro di Reggio Emilia», di seguito denominata «Fondazione», con sede in Reggio Emilia.
2. Lo scopo della Fondazione è la conservazione e la valorizzazione del patrimonio architettonico, storico e documentario degli ex «Istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia». In particolare essa:
a) realizza una struttura museale per la conservazione e la fruizione pubblica del patrimonio storico e documentario degli «Istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia», costituito dalla biblioteca, dall'archivio, dagli strumenti di contenzione e di terapia, dai laboratori scientifici e iconografici, dai manufatti, dall'archivio video, fotografico e iconografico relativo agli ex ricoverati;
b) promuove e cura ricerche, pubblicazioni e iniziative culturali relative alla storia della psichiatria e degli istituti di cura, per gli aspetti sia scientifici sia sociali, nonché al loro rapporto con le comunità locali.

3. Il patrimonio della Fondazione è costituito da un importo di euro 250.000, ricavato dalla prima annualità del contributo previsto dal comma 7, nonché dalle somme e dai beni conferiti dai soggetti di cui al comma 1, determinati dall'atto costitutivo.
4. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinata dalle disposizioni del codice civile, del presente articolo, nonché dall'atto costitutivo e dallo statuto.
5. Lo statuto definisce gli organi della Fondazione, tra i quali devono essere compresi:
a) l'assemblea;
b) il presidente;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il collegio dei revisori dei conti.

6. Lo statuto definisce altresì le funzioni, la composizione e le modalità di nomina degli organi della Fondazione.
7. Alla Fondazione è concesso un contributo annuo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Art. 4.
(Dichiarazione di monumento nazionale del Campo di concentramento di Fossoli e contributi in favore della Fondazione ex campo di Fossoli e del Tempio Ossario di Timau).

1. Il Campo di concentramento di Fossoli è dichiarato monumento nazionale.
2. Alla Fondazione ex campo di Fossoli è assegnato un contributo annuo di 300.000 euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013, per interventi di recupero e conservazione del Campo di concentramento di Fossoli nonché per la promozione di attività di ricerca storica sulle diverse fasi di utilizzazione del Campo dall'anno 1942 all'anno 1970.
3. Al Tempio Ossario di Timau è assegnato un contributo annuo di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Art. 5.
(Interventi per la conservazione e il restauro dell'Eremo e del Cenobio di Camaldoli, nonché per la celebrazione del millenario della loro fondazione).

1. Per la realizzazione di interventi di conservazione e di restauro degli edifici del Sacro Eremo e del Cenobio di Camaldoli, di adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche, di conservazione e di restauro delle opere d'arte e dei fondi antichi della biblioteca e dell'archivio, nonché per iniziative di valorizzazione culturale, ambientale e turistica

Pag. 123

del medesimo complesso monastico-eremitico e per la celebrazione di cui al comma 4, è autorizzata la spesa annua di euro 400.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
2. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il comitato per gli interventi relativi all'Eremo e al Cenobio di Camaldoli, composto:
a) dal presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri tra soggetti aventi comprovata esperienza nel campo della valorizzazione dei beni culturali;
b) da tre rappresentanti, rispettivamente, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per il turismo;
c) da un rappresentante della regione Toscana;
d) da un rappresentante della provincia di Arezzo;
e) dal sindaco del comune di Poppi o suo delegato;
f) dal Priore generale della Congregazione camaldolese dell'Ordine di san Benedetto o suo delegato;
g) da due esperti nel settore della tutela e della valorizzazione dei beni culturali, scelti dal Ministro per i beni e le attività culturali tra docenti e ricercatori universitari.

3. Il comitato di cui al comma 2 adotta il programma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e i suoi eventuali successivi aggiornamenti, che comunica al Ministero per i beni e le attività culturali, e ne cura l'esecuzione.
4. Il comitato di cui al comma 2 adotta altresì il programma scientifico-culturale per la celebrazione del millenario della fondazione dell'Eremo e del Cenobio di Camaldoli nell'anno 2012, lo comunica al Ministero per i beni e le attività culturali e ne cura l'esecuzione. A questo fine, esso è integrato da due esperti nelle discipline storiche e letterarie, scelti dal Ministro per i beni e le attività culturali tra docenti e ricercatori universitari.
5. I componenti del comitato di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ad essi non spettano compensi o rimborsi di spese. Alle spese eventualmente necessarie per il funzionamento del comitato si provvede nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1. Il comitato è sciolto all'atto del completamento degli interventi di cui al presente articolo.
6. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, il comitato di cui al comma 2 può altresì utilizzare le risorse eventualmente conferite ad esso da amministrazioni statali, dalla regione Toscana, dagli enti locali e da altri soggetti pubblici o privati.

Art. 6.
(Interventi per la valorizzazione culturale, ambientale, turistica e architettonica della Rocca di Canossa e per la celebrazione del nono centenario della morte della contessa Matilde di Toscana).

1. Per la realizzazione di interventi di restauro e di valorizzazione architettonica, culturale, paesaggistica e turistica della Rocca di Canossa e dei territori matildici, nonché per la celebrazione, nell'anno 2015, del nono centenario della morte della contessa Matilde di Toscana mediante iniziative di studio sulla sua figura e sui luoghi e territori matildici, è autorizzata la spesa annua di euro 2.200.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
2. Ai fini del presente articolo si intendono come territori matildici il territorio a nord del fiume Po tra i fiumi Adda e Mincio e il lago d'Iseo, le aree situate lungo il corso del fiume Po dalle confluenze dei fiumi Adda e Taro fino alle valli di Comacchio, i territori a sud del fiume Po compresi fra i fiumi Taro e Reno nell'Emilia, il monte Cimino a sud, la costa tirrenica a ovest e la dorsale dell'Appennino tosco-emiliano a est.

Pag. 124

3. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il comitato per gli interventi relativi alla Rocca di Canossa e ai territori matildici, composto:
a) dal presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri tra soggetti aventi comprovata esperienza nel campo della valorizzazione dei beni culturali;
b) da quattro rappresentanti, rispettivamente, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per il turismo;
c) da quattro rappresentanti, rispettivamente, delle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio;
d) da un rappresentante della provincia di Reggio Emilia;
e) dal sindaco del comune di Canossa o suo delegato;
f) da due esperti designati dal Ministro per i beni e le attività culturali tra docenti e ricercatori universitari, di cui uno esperto nel settore della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e uno nel settore della storia medioevale.

4. Il comitato di cui al comma 3 adotta il programma per la realizzazione degli interventi di restauro e di valorizzazione architettonica, culturale, paesaggistica e turistica della Rocca di Canossa e dei territori matildici e i suoi eventuali successivi aggiornamenti, che comunica al Ministero per i beni e le attività culturali, e ne cura l'esecuzione. Il Ministero per i beni e le attività culturali definisce con le regioni interessate, attraverso specifici accordi di programma quadro, il piano esecutivo degli interventi.
5. Il comitato di cui al comma 3 adotta altresì il programma scientifico-culturale per la celebrazione del nono centenario della morte della contessa Matilde di Toscana nell'anno 2015, lo comunica al Ministero per i beni e le attività culturali e ne cura l'esecuzione. A questo fine, esso è integrato da un rappresentante della Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo e da due esperti nelle discipline storiche e letterarie, scelti dal Ministro per i beni e le attività culturali tra docenti e ricercatori universitari.
6. I componenti del comitato di cui al comma 3 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ad essi non spettano compensi o rimborsi di spese. Alle spese eventualmente necessarie per il funzionamento del comitato si provvede nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1. Il comitato è sciolto all'atto del completamento degli interventi di cui al presente articolo.
7. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, il comitato di cui al comma 3 può altresì utilizzare le risorse eventualmente conferite ad esso da amministrazioni statali, dalle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio, dagli enti locali e da altri soggetti pubblici o privati.

Art. 7.
(Interventi per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dell'area archeologica di Paestum).

1. Per la realizzazione di interventi di conservazione, di restauro e di valorizzazione dell'area archeologica di Paestum è assegnato alla provincia di Salerno uno stanziamento annuo di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta sulla base di un programma da essa predisposto.

Art. 8.
(Interventi per la conservazione e il restauro della Chiesa di San Salvatore, in Monopoli).

1. È autorizzata la spesa annua di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 per la realizzazione di interventi di

Pag. 125

conservazione e di restauro della Chiesa di San Salvatore in Monopoli.
2. Gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo sono attuati dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, sulla base del programma da essa predisposto.

Art. 9.
(Interventi a sostegno del Complesso Monastico della Raccomandata, in Modica).

1. Per la realizzazione di interventi di restauro del Complesso Monastico della Raccomandata, sito a Modica, Ragusa, è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
2. Gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo sono attuati dal comune di Modica sulla base di un programma definito d'intesa con la Soprintendenza competente, comunicato al Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 10.
(Interventi per il restauro dell'«Area Cocco» nella necropoli di Tuvixeddu).

1. Per la realizzazione di interventi di restauro dell'»Area Cocco» nella necropoli di Tuvixeddu (Cagliari) è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano sulla base del programma di conservazione e restauro già avviato e finanziato con risorse ARCUS.

Art. 11.
(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 10.180.000 annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dell'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pag. 126

ALLEGATO 2

Risoluzione Ghizzoni ed altri n. 8-00116: Sulla situazione discriminatoria degli studenti disabili esclusi dalla manifestazione sportiva presso la località Nove (Vicenza).

RISOLUZIONE APPROVATA

La VII Commissione,
premesso che:
con nota protocollo n. 1741 del 22 febbraio 2011, la direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha comunicato che le finali nazionali dei giochi sportivi studenteschi I e II grado, anno scolastico 2010/11, della disciplina corsa campestre si svolgeranno il giorno 20 marzo 2011 presso la località Nove (Vicenza). Come di consueto, la nota comunica che alla manifestazione parteciperanno tutte le rappresentative scolastiche che ne hanno acquisito titolo, previa certificazione da parte delle C.O.R. dell'avvenuto svolgimento delle fasi regionali, o dalle stesse individuate attraverso criteri autonomamente applicati;
per la prima volta, da quando tale iniziativa è in essere, le studentesse e gli studenti diversamente abili sono stati esclusi dalla manifestazione sportiva. Lo si apprende non dal testo della citata nota, bensì dall'assenza tra gli allegati dei moduli (modello COR e modello iscrizione) abitualmente previsti per gli studenti disabili;
tale decisione è in netto contrasto con le norme di legge sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, che da sempre costituisce un punto di forza del sistema educativo italiano. Tale scelta impedisce la piena esigibilità del diritto allo studio e alla crescita individuale e sociale di questi ragazzi e deprime lo stesso valore dei giochi sportivi studenteschi, che sono un importante evento educativo, in quanto non solo momento agonistico bensì veicolo di valori e di crescita della persona umana;
negli ultimi due anni il Ministero ha delegato l'organizzazione delle fasi finali dei giochi alle rispettive federazioni CONI. Per l'organizzazione della partecipazione degli studenti disabili il Ministero pare, a quel che consta ai firmatari del presente atto, intenzionato a chiedere che il Comitato italiano paralimpico (CIP) si occupi della loro realizzazione. Tale volontà viene automaticamente disattesa per l'evidente impossibilità economica del Comitato italiano paralimpico di svolgere tale funzione, impedita dal fatto che la struttura non ha i mezzi economici sufficienti poiché sull'orlo del collasso in quanto per la sua attività nel triennio 2011/2013 non è stato previsto alcun finanziamento;
sono state assunte iniziative presso la Commissione Bilancio della Camera volte a garantire il finanziamento del Comitato italiano paralimpico, affinché esso possa svolgere con continuità la sua funzione e possa programmare le sue attività,

impegna il Governo

a intervenire sugli accordi con i partner istituzionali per ovviare ad una situazione discriminatoria che contrasta con la piena inclusione di questi alunni prevista dagli

Pag. 127

obiettivi prioritari della scuola dell'autonomia, anche attraverso progetti di diversità motoria e sportiva.
(8-00116)
«Ghizzoni, Lolli, Frassinetti, Granata, Goisis, Giulietti, Capitanio Santolini, Barbaro, Zazzera, Di Centa, Pes, Rossa, De Biasi, Coscia, Siragusa, De Torre, Bachelet, De Pasquale, Nicolais».