CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 aprile 2011
464.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 22

ALLEGATO 1

Disposizioni sulla Corte penale internazionale. C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 2

Al comma 3, dopo la parola: tempi, aggiungere le seguenti: più celeri.
2. 1.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 3

Al comma 2, dopo le parole: principi fondamentali, aggiungere le seguenti: di rango costituzionale.
3. 1.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 5

Sopprimere il comma 1.
5. 1.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 12

Al comma 3, sopprimere la lettera c).
12. 1.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 7, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le seguenti: dieci giorni.
12. 2.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 20

Al comma 6, dopo le parole: Gli ordini di riparazione, aggiungere le seguenti: che costituiscono titolo esecutivo nell'ordinamento italiano.
20. 2.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il titolo della rubrica con il seguente: Esecuzione di pene pecuniarie e degli ordini di riparazione.
20. 1.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 21

Dopo le parole: confisca di beni, aggiungere le seguenti: o di esecuzione degli ordini di riparazione.

Conseguentemente sostituire il titolo della rubrica con il seguente: Consultazioni con la Corte penale internazionale per

Pag. 23

l'esecuzione di pene pecuniarie e di misure patrimoniali e degli ordini di riparazione.
21. 2.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 22

Dopo l'articolo 22, aggiungere i seguenti:

TITOLO IV
PRESCRIZIONE, GIURISDIZIONE E COMPETENZA

Art. 23.
(Prescrizione).

1. I delitti previsti dai titoli IV, V, VI e VII non sono soggetti a prescrizione.
2. Le pene comminate per i delitti previsti dai titoli IV, V, VI e VII non si estinguono con il decorso del tempo.
3. La prescrizione dei delitti contro la Corte penale internazionale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna pronunciata dall'autorità giudiziaria italiana o dalla stessa Corte penale internazionale, per il delitto cui sono connessi.

Art. 24.
(Delitti contro la Corte penale internazionale).

1. All'articolo 322-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo le parole: «alla corruzione di membri», sono inserite le seguenti: «della Corte penale internazionale o»;
b) al primo comma, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:
«5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998, reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232, le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o degli agenti della Corte stessa, nonché ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base del citato Statuto istitutivo della Corte penale internazionale».

2. Dopo l'articolo 343 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 343-bis. - (Corte penale internazionale). - Le norme degli articoli 336, 337, 338, 339, 340, 342 e 343 si applicano anche quando il reato è commesso nei confronti della Corte penale internazionale, dei giudici, del procuratore, dei procuratori aggiunti, dei funzionari e degli agenti della Corte penale internazionale, delle persone comandate dagli Stati parte dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998, reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232, le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o degli agenti della Corte stessa, nonché dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base del citato Statuto istitutivo della Corte penale internazionale».

3. Al primo comma dell'articolo 368 del codice penale, dopo le parole: «o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».
4. All'articolo 371-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o al procuratore della Corte penale internazionale»;
b) al primo comma, dopo le parole: «richiesto dal pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o dal procuratore della Corte penale internazionale».

Pag. 24

5. All'articolo 372 del codice penale, dopo le parole: «innanzi all'autorità giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».
6. Al secondo comma dell'articolo 374 del codice penale, dopo le parole: «procedimento penale,» sono inserite le seguenti: «anche davanti alla Corte penale internazionale,».
7. All'articolo 374-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o alla Corte penale internazionale»;
b) al primo comma, dopo le parole: «essere prodotti all'autorità giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».

8. Al primo comma dell'articolo 377 del codice penale, dopo le parole: «davanti all'autorità giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».
9. Al primo comma dell'articolo 378 del codice penale, dopo le parole: «investigazioni dell'autorità,» sono inserite le seguenti: «comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale,» e le parole: «o a sottrarsi alle ricerche di questa» sono sostituite dalle seguenti: «o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti».
10. Al primo comma dell'articolo 380 del codice penale, dopo le parole: «dinanzi all'autorità giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».

Art. 25.
(Pubblica istigazione e apologia).

1. Chiunque pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti previsti dai titoli IV, V, VI e VII è punito, per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da due a otto anni.
2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di alcuno dei delitti di cui al medesimo comma 1.

Art. 26.
(Circostanze aggravanti comuni).

1. Oltre le circostanze aggravanti comuni previste dal codice penale e dai codici penali militari di pace e di guerra, aggravano i delitti previsti dalla presente legge, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le seguenti circostanze:
a) l'aver commesso il fatto in violazione degli obblighi di protezione previsti dall'articolo 2;
b) il numero elevato o la qualità delle vittime, in particolare donne, bambini, anziani e disabili o altre persone che, per loro condizioni individuali o sociali, sono particolarmente esposte alle conseguenze psichiche, fisiche o materiali derivanti dal reato;
c) l'aver cagionato un danno a beni storici, artistici, archeologici, architettonici, scientifici o religiosi ovvero a beni di altro straordinario valore che sono patrimonio comune dell'umanità, riconosciuto dall'Organizzazione delle Nazioni Unite;
d) l'aver rivestito una qualifica o svolto una funzione che attribuisce una posizione di responsabilità per la tutela degli interessi lesi dal reato.

Art. 27.
(Omesso impedimento di delitti).

1. Ferme restando le disposizioni del secondo comma dell'articolo 40 del codice penale e degli articoli 138 del codice penale militare di pace e 230 del codice penale militare di guerra, chiunque, rivestendo, anche in via di fatto, una posizione di direzione, comando o controllo su civili o su militari ovvero esercitando nelle circostanze

Pag. 25

concrete tali o analoghe funzioni che attribuiscono la supremazia su altri, non usa ogni mezzo possibile per impedire l'esecuzione di uno dei delitti previsti dai titoli IV, V, VI e VII della presente legge è punito:
a) con la reclusione non inferiore a dieci anni, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo;
b) nei casi non previsti dalla lettera a), con la pena stabilita per il delitto, diminuita dalla metà a due terzi.

Art. 28.
(Pene accessorie e misure di sicurezza).

1. La condanna per uno dei delitti previsti dai titoli IV, V, VI e VII della presente legge comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ai sensi dell'articolo 28 del codice penale, l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione o dell'arte ai sensi dell'articolo 30 del codice penale, l'interdizione legale ai sensi dell'articolo 32 del codice penale, l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 32-ter del codice penale. Con la sentenza di condanna a una pena inferiore a cinque anni di reclusione il giudice può fissare un termine di durata della pena accessoria non inferiore a cinque anni.
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti previsti dai titoli IV, V, VI e VII è sempre ordinata:
a) la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il delitto, delle cose che ne sono il prodotto, il profitto, il prezzo, il compendio, ovvero, quando questa non è possibile, di cose di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente; quella delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna; di somme di denaro, di beni e di altre utilità di cui il reo non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sui redditi, o alla propria attività economica;
b) la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti, nonché la revoca di ogni licenza di esercizio, di concessioni o di autorizzazioni per le emittenti radiotelevisive.

3. La sentenza di condanna per uno dei reati previsti dalla presente legge è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 36, commi primo e secondo, del codice penale.
4. Con la sentenza di condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge il giudice può altresì disporre la sanzione accessoria dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita in favore della collettività ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

Art. 29.
(Diritti delle vittime: restituzione, risarcimento e riabilitazione).

1. Le cose confiscate ai sensi dell'articolo 12 sono destinate in primo luogo alla reintegrazione degli interessi lesi dai reati. A tale fine il giudice considera prioritario il diritto delle vittime alle restituzioni, al risarcimento, alle spese e al loro ristoro dalle conseguenze del reato, ivi comprese le esigenze derivanti dal loro recupero e reinserimento nella collettività di appartenenza. Tali esigenze devono essere soddisfatte in base al diritto delle vittime alla riabilitazione di cui all'articolo 75 dello Statuto.
2. Se uno dei delitti previsti dai titoli IV, V, VI e VII lede uno dei beni indicati all'articolo 10, comma l, lettera c), ovvero compromette od offende l'ambiente, il giudice dispone la restituzione, il risarcimento e la riparazione in forma specifica,

Pag. 26

ove possibile, anche nelle forme del ripristino, del restauro, della ricostruzione o del recupero.

Art. 30.
(Circostanze attenuanti e non punibilità).

1. Ai delitti previsti dai titoli IV, V, VI e VII della presente legge si applicano i benefici di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni, e agli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge 29 maggio 1982, n. 304.

Art. 31.
(Giurisdizione nazionale).

1. Per i delitti previsti dai titoli IV, V, VI e VII commessi nel territorio dello Stato si procede in ogni caso d'ufficio.
2. Quando l'autore o la parte offesa sono cittadini italiani, si procede d'ufficio anche se i delitti stessi sono stati commessi all'estero.
3. Colui che, fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, commette uno dei delitti previsti dai titoli IV, V, VI e VII è punito secondo la legge italiana, se non è stata esercitata l'azione penale dalla Corte penale internazionale o da uno Stato parte che rispetta il principio di complementarità di cui all'articolo 17 dello Statuto e lo scopo e l'oggetto dello Statuto stesso relativi al principio di non impunità.

Art. 32.
(Giurisdizione internazionale complementare).

1. Ricevuta la comunicazione prevista dall'articolo 18, paragrafo 1, dello Statuto, il Ministro della giustizia ne trasmette copia al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente ai sensi degli articoli 4 e seguenti del codice di procedura penale o all'autorità giudiziaria presso cui risulta iscritto un procedimento avente ad oggetto gli stessi fatti.
2. L'autorità giudiziaria competente trasmette al Ministro della giustizia una sommaria relazione sul procedimento, contenente indicazioni sulla probabile durata della fase in cui esso si trova.
3. Alla relazione di cui al comma 2 del presente articolo è allegata copia degli atti che non sono coperti dal segreto o di quelli dei quali il pubblico ministero consente la pubblicazione ai sensi dell'articolo 329, comma 2, del codice di procedura penale.
4. L'autorità giudiziaria segnala altresì al Ministro della giustizia:
a) le circostanze che giustificano la richiesta di proseguire le indagini ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, dello Statuto, nonché quelle necessarie per informare il procuratore sui progressi delle indagini preliminari e sull'eventuale esito delle stesse, ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo 18;
b) ogni informazione e indicazione utili per proporre l'appello ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, dello Statuto e per assumere le iniziative previste dal paragrafo 7 del medesimo articolo 18.

Art. 33.
(Eccezioni sulla giurisdizione internazionale).

1. Con le modalità previste dall'articolo precedente, il Ministro della giustizia acquisisce dall'autorità giudiziaria competente ogni informazione e indicazione utili per proporre le eccezioni di inammissibilità e di incompetenza ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, dello Statuto e assume le altre iniziative previste dal medesimo articolo 19.

Pag. 27

Art. 34.
(Effetti della dichiarazione di competenza da parte della Corte penale internazionale).

1. Quando la Corte penale internazionale, pronunciando su una questione di competenza o di ammissibilità, afferma la propria competenza o l'ammissibilità dell'affare, il giudice dichiara con sentenza che non può ulteriormente procedersi per l'esistenza della competenza della Corte stessa, sempre che ricorrano le seguenti condizioni:
a) se il fatto per il quale procede il giudice italiano è il medesimo oggetto della pronuncia di competenza o di ammissibilità;
b) se il fatto diverso, compreso tra quelli indicati dagli articoli da 5 a 8 dello Statuto, è stato commesso nel contesto della situazione deferita alla giurisdizione della Corte penale internazionale.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 127 del codice di procedura penale; tuttavia, il ricorso per cassazione ha effetto sospensivo.
3. Il giudice trasmette gli atti al Ministro della giustizia per il loro inoltro alla Corte penale internazionale.

Art. 35.
(Riapertura del procedimento nazionale).

1. Il procedimento penale davanti all'autorità giudiziaria italiana è riaperto quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) se il procuratore della Corte penale internazionale, ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto:
1) decide di non aprire l'inchiesta;
2) conclude, all'esito dell'inchiesta, che non vi sono basi ragionevoli per l'esercizio dell'azione penale;
b) se la Camera preliminare della Corte penale internazionale decide, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto, di non confermare l'atto di accusa;
c) se la Corte penale internazionale dichiara la propria incompetenza o l'inammissibilità dell'affare.

2. Qualora ricorra una delle ipotesi indicate al comma 1, il giudice per le indagini preliminari autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero; in tale caso i termini per le indagini iniziano a decorrere nuovamente. Se è stata già esercitata l'azione penale, il giudice per le indagini preliminari ovvero il presidente del collegio giudicante provvede alla rinnovazione dell'atto introduttivo della fase o del grado nel quale è stato deciso il trasferimento del processo penale in favore della Corte penale internazionale.
3. Il Ministro della giustizia, a richiesta dell'autorità giudiziaria competente, chiede alla Corte penale internazionale, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 10, dello Statuto, copia degli atti compiuti.

Art. 36.
(Divieto di nuovo giudizio).

1. Una persona che è stata giudicata con sentenza definitiva della Corte penale internazionale non può essere di nuovo sottoposta a procedimento penale nel territorio dello Stato per il medesimo fatto.
2. Se nonostante il giudizio con sentenza definitiva di cui al comma 1 viene di nuovo iniziato un procedimento penale, il giudice, in ogni stato e grado del processo, pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.

Pag. 28

Art. 37.
(Competenza).

1. I delitti previsti dai titoli IV, V, VI e VII appartengono alla competenza della corte di assise.

Art. 38.
(Regime penitenziario).

1. Ai detenuti per i delitti previsti dalla presente legge si applica l'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come da ultimo modificato dal comma 2 del presente articolo.
2. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «dell'articolo 58-ter della presente legge:» sono inserite le seguenti: «delitti di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra,».

TITOLO V
GENOCIDIO

Art. 39.
(Genocidio mediante lesioni o uccisioni).

1. Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, commette atti diretti a cagionare lesioni personali gravi a persone appartenenti al gruppo è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni. Sono equiparati alle lesioni gravi gli atti costituenti tortura, stupro, violenza sessuale o altri trattamenti inumani o degradanti.
2. Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, commette atti diretti a cagionare la morte o lesioni personali gravissime a persone appartenenti al gruppo è punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni. La stessa pena si applica a chi, allo stesso fine, sottopone persone appartenenti al gruppo medesimo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo, anche mediante la privazione di risorse indispensabili alla sopravvivenza dello stesso.

Art. 40.
(Genocidio mediante deportazione).

1. Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, deporta ovvero costringe ad esodo forzato persone appartenenti al gruppo è punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni.

Art. 41.
(Circostanza aggravante).

1. Se da alcuno dei fatti previsti dagli articoli 39 e 40 deriva la morte di una o più persone, si applica la pena dell'ergastolo.

Art. 42.
(Genocidio mediante la limitazione delle nascite).

1. Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, impone o attua misure tendenti ad ostacolare le nascite in seno al gruppo è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.

Art. 43.
(Genocidio mediante sottrazione di minori).

1. Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, sottrae, anche mediante misure individuali adottate sotto forma di affidamento, comunque denominate, minori appartenenti al gruppo per

Pag. 29

trasferirli a un gruppo diverso, è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.

Art. 44.
(Genocidio mediante lesioni o uccisioni).

1. Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, commette atti diretti a cagionare lesioni personali gravi a persone appartenenti al gruppo è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni. Sono equiparati alle lesioni gravi gli atti costituenti tortura, stupro, violenza sessuale o altri trattamenti inumani o degradanti.
2. Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, commette atti diretti a cagionare la morte o lesioni personali gravissime a persone appartenenti al gruppo è punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni. La stessa pena si applica a chi, allo stesso fine, sottopone persone appartenenti al gruppo medesimo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo, anche mediante la privazione di risorse indispensabili alla sopravvivenza dello stesso.

Art. 45.
(Genocidio mediante deportazione).

1. Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, deporta ovvero costringe ad esodo forzato persone appartenenti al gruppo è punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni.

Art. 46.
(Circostanza aggravante).

1. Se da alcuno dei fatti previsti dagli articoli 39 e 40 deriva la morte di una o più persone, si applica la pena dell'ergastolo.

Art. 47.
(Genocidio mediante la limitazione delle nascite).

1. Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, impone o attua misure tendenti ad ostacolare le nascite in seno al gruppo è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.

Art. 48.
(Genocidio mediante sottrazione di minori).

1. Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, sottrae, anche mediante misure individuali adottate sotto forma di affidamento, comunque denominate, minori appartenenti al gruppo per trasferirli a un gruppo diverso, è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.

TITOLO VI
CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ

Capo I
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 49.
(Ambito di applicazione).

1. Le condotte descritte dal presente titolo sono considerate crimini contro l'umanità e come tali punite, ai sensi della presente legge, ove commesse nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro una popolazione civile, anche di natura non militare, in esecuzione o a sostegno della politica di uno Stato o di un'organizzazione.

Pag. 30

Capo II
DELITTI CONTRO LE GENTI

Art. 50.
(Omicidio).

1. Chiunque, con la condotta di cui all'articolo 49, cagiona la morte di una persona è punito con la reclusione non inferiore a ventuno anni.

Art. 51.
(Sterminio).

1. Chiunque commette una strage, anche infliggendo a più persone condizioni di vita dirette a determinare in tutto o in parte la distruzione di una popolazione civile, è punito con l'ergastolo se dal fatto deriva la morte di anche una sola persona.

Art. 52.
(Deportazione o trasferimento forzato).

1. Chiunque con violenza o minaccia ovvero mediante atti arbitrariamente adottati nell'esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico potere, deporta o trasferisce, in violazione delle norme di diritto internazionale, gruppi di persone in un territorio diverso da quello in cui esse risiedono legalmente è punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni.

Art. 53.
(Apartheid).

1. Chiunque, nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo etnico o razziale su un altro gruppo e al fine di stabilire o di perpetuare tale regime, discrimina o limita nell'esercizio dei propri diritti e delle proprie facoltà legali uno o più appartenenti a un gruppo etnico o razziale è punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni.

Art. 54.
(Persecuzione).

1. Chiunque, per ragioni politiche, razziali, nazionali, etniche, culturali, religiose o di genere priva in modo grave e in violazione del diritto internazionale una o più persone dei loro diritti fondamentali, per ragioni connesse all'identità di un determinato gruppo o collettività, è punito con la reclusione da diciotto a ventiquattro anni.

Capo III
DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ E LA DIGNITÀ DELL'ESSERE UMANO

Art. 55.
(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù).

1. Chiunque riduce o mantiene una persona in schiavitù o in servitù, ovvero ne fa tratta o commercio, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
2. Costituisce schiavitù l'esercizio, anche solo di fatto, su di una persona, di poteri inerenti al diritto di proprietà o ad altro diritto reale.
3. Costituisce servitù la soggezione continuativa di una persona alla realizzazione, in favore dell'agente o di terzi, di prestazioni lavorative, dell'accattonaggio o comunque di attività che ne comportano lo sfruttamento.
4. La riduzione o il mantenimento nello stato di servitù ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità

Pag. 31

fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 56.
(Schiavitù sessuale).

1. Chiunque riduce una persona in schiavitù o in servitù al fine di farle compiere uno o più atti di natura sessuale è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.

Art. 57.
(Gravidanza forzata).

1. Chiunque, allo scopo di modificare la composizione etnica di un gruppo o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale, rende forzatamente gravida una donna è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.
2. Con la stessa pena di cui al comma 1 è punito chiunque, allo scopo di modificare la composizione etnica di un gruppo, priva illegalmente della libertà personale una o più donne rese forzatamente gravide.

Art. 58.
(Sterilizzazione forzata).

1. Chiunque priva una o più persone della capacità di procreare è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.

Art. 59.
(Tortura).

1. Chiunque procura a una persona di cui ha il controllo o la custodia gravi dolori o sofferenze fisiche o psichiche è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Non si considerano tortura i dolori e le sofferenze derivanti esclusivamente dalla legittima detenzione in quanto tale o che sono ad essa inscindibilmente connessi.

Art. 60.
(Imprigionamento).

1. Chiunque arbitrariamente imprigiona o altrimenti sottopone una persona ad una restrizione della libertà personale in violazione di norme fondamentali del diritto internazionale è punito con la reclusione da tre a dodici anni.

Art. 61.
(Sparizione forzata di persone).

1. Chiunque, dopo che una persona è stata privata della libertà personale anche in esecuzione di una misura legittima, si rifiuta di riconoscerne lo stato di arresto o di detenzione, ovvero di fornire informazioni sulla sua sorte o sul luogo in cui si trova ristretta, al fine di impedirne o di ostacolarne la difesa legale per un tempo significativo, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.

Art. 62.
(Altri atti inumani).

1. Chiunque, nell'esercizio della condotta di cui all'articolo 49, salvo che il fatto costituisca più grave reato ai sensi delle disposizioni del presente titolo, infligge gravi sofferenze a una persona o compie atti intenzionalmente diretti a ledere in forma grave l'integrità fisica o morale di una persona è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Pag. 32

TITOLO VII
CRIMINI DI GUERRA

Capo I
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 63.
(Ambito di applicazione).

1. Le condotte descritte dal presente titolo sono considerate crimini di guerra e come tali punite, ove commesse nel contesto di un conflitto armato e in relazione ad esso.
2. Ai fini dei capi IV e V, si considerano conflitti armati quelli di carattere internazionale tra Stati o entità nazionali diversi, a prescindere da una formale dichiarazione di guerra, nonché i conflitti interni prolungati tra forze governative e gruppi armati organizzati. Sono escluse le situazioni interne di disordine e di tensione che comportano sommosse o atti di violenza sporadici o non sistematici.
3. Le condotte di cui al capo IV sono considerate delitti di guerra e come tali punite esclusivamente nei casi di conflitto armato internazionale, a prescindere da una formale dichiarazione di guerra.

Capo II
ATTI POSTI IN ESSERE CONTRO PERSONE O BENI PROTETTI DALLE CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 1949

Art. 64.
(Delitti comuni).

1. I delitti di cui all'articolo 575 del codice penale, e agli articoli 53 e 57 della presente legge sono considerati delitti di guerra ai sensi del presente capo e sono puniti con le pene ivi previste, ove commessi contro le persone protette dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai protocolli addizionali, nelle ipotesi previste dall'articolo 42 della presente legge.

Art. 65.
(Esperimenti biologici).

1. Chiunque sottopone una persona protetta dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai protocolli addizionali a un esperimento biologico non terapeutico che non sia giustificato da ragioni mediche ovvero dall'interesse esclusivo della persona, è punito, se dal fatto deriva un grave rischio per la salute o l'integrità fisica o psichica della persona, con la reclusione da cinque a dieci anni.

Art. 66.
(Distruzione od appropriazione arbitraria di beni altrui).

1. Chiunque, senza giustificazioni di natura militare ed in modo arbitrario, cagiona l'estesa distruzione di beni altrui protetti dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai protocolli addizionali ovvero se ne appropria nella stessa misura è punito con la reclusione da cinque e dieci anni.

Art. 67.
(Arruolamento forzato).

1. Chiunque costringe una persona protetta dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai protocolli addizionali a prendere parte alle operazioni militari contro il proprio Paese o contro le sue Forze armate ovvero comunque la costringe a prestare servizio nelle Forze armate di una parte avversa è punito con la reclusione da sette a dieci anni.

Pag. 33

Art. 68.
(Diniego del giusto processo).

1. Chiunque priva una persona protetta dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai protocolli addizionali del diritto a un giusto e regolare processo, negandole le garanzie previste dalla legge e dalle convenzioni internazionali applicabili, è punito con la reclusione da sette a dieci anni.

Art. 69.
(Deportazione e trasferimento illeciti).

1. Chiunque arbitrariamente deporta, trasferisce, confina o mantiene confinata in un altro Stato ovvero in luogo diverso una persona protetta dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai protocolli addizionali è punito con la reclusione da sette a dieci anni.

Art. 70.
(Uso di scudi umani).

1. Chiunque utilizza la presenza di un civile o di un'altra persona protetta dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai protocolli addizionali per evitare che taluni siti, zone o edifici di carattere o di interesse militare divengano bersaglio di operazioni militari della parte avversa, o comunque per favorire le proprie operazioni militari, è punito con la reclusione da quattordici a ventuno anni.
2. Se dalla condotta di cui al comma 1 deriva la morte di uno o più dei soggetti protetti ai sensi del medesimo comma 1, usati come scudo la pena è dell'ergastolo.

Capo III
DELITTI CONTRO LE LEGGI E GLI USI DEI CONFLITTI ARMATI

Art. 71.
(Delitti comuni).

1. I delitti di cui all'articolo 609-bis del codice penale, e agli articoli 56, 57 e 58 della presente legge sono considerati delitti di guerra ai sensi della medesima legge e sono puniti, con le pene per ciascuno previste, ove commessi nel contesto di un conflitto armato e in relazione ad esso.

Art. 72.
(Violazione della dignità personale).

1. Chiunque, fuori dai casi previsti dalle disposizioni del presente titolo, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, umilia, degrada o altrimenti viola gravemente la dignità di una persona è punito con la reclusione da tre a cinque anni.

Art. 73.
(Attacco ai civili).

1. Chiunque dirige un attacco contro una popolazione civile in quanto tale ovvero contro civili che non partecipano alle ostilità è punito con la reclusione non inferiore a diciotto anni.
2. Se l'attacco determina la perdita di vite umane si applica la pena dell'ergastolo.

Art. 74.
(Attacco a luoghi indifesi).

1. Chiunque, con qualunque mezzo, lancia un attacco o bombarda città, villaggi o abitazioni indifesi e che non sono obiettivi militari è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Art. 75.
(Attacco a beni civili).

1. Chiunque dirige un attacco contro beni civili è punito con la reclusione da tre

Pag. 34

a sette anni. Ai fini del presente articolo, per beni civili si intendono beni che non sono obiettivi militari.

Art. 76.
(Attacco a personale o a beni di missioni di assistenza umanitaria o di mantenimento della pace).

1. Chiunque dirige un attacco contro il personale, le installazioni, i materiali, le unità o i veicoli, nonché i dati o le risorse impiegati in una missione di assistenza umanitaria o di mantenimento della pace in conformità alla Carta delle Nazioni Unite, i quali hanno diritto alla protezione accordata dal diritto internazionale dei conflitti armati ai civili o ai beni civili, è punito con la reclusione da dieci a venti anni.
2. Se l'attacco determina la perdita di vite umane si applica la pena dell'ergastolo.
3. Se l'attacco determina, in danno di una o più persone, lesioni personali gravi si applica la reclusione da diciotto a ventiquattro anni.
4. Se l'attacco determina danni gravi alle installazioni si applica la reclusione da diciotto a ventidue anni.

Art. 77.
(Morte, lesioni o danni collaterali eccessivi).

1. Chiunque lancia un attacco nella consapevolezza che avrà come effetto collaterale la perdita di vite umane di civili o il loro ferimento, manifestamente sproporzionati rispetto al diretto e concreto vantaggio militare atteso, è punito con la reclusione da dieci a venti anni.
2. Se l'attacco determina la perdita di vite umane si applica la reclusione da venti a ventiquattro anni.
3. Se l'attacco determina, in danno di una o più persone, lesioni personali gravi si applica la reclusione da diciotto a ventiquattro anni.
4. Se l'attacco determina danni gravi ai beni civili si applica la reclusione da quindici a ventidue anni.

Art. 78.
(Danni ambientali).

1. Chiunque lancia un attacco nella consapevolezza che avrà come effetto collaterale diffusi, gravi e durevoli danni all'ambiente, manifestamente sproporzionati rispetto al diretto e concreto vantaggio militare atteso, è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
2. Se l'attacco determina la distruzione del patrimonio biologico di un ecosistema, l'avvelenamento non temporaneo dell'atmosfera o delle risorse idriche ovvero una catastrofe ecologica si applica la reclusione da dieci a diciotto anni.

Art. 79.
(Opere e installazioni che contengono o che producono energie pericolose).

1. Chiunque arbitrariamente lancia un attacco che può coinvolgere opere o installazioni contenenti o produttrici energie pericolose che possono essere liberate dall'attacco e causare gravi perdite di vite umane, ferite o danni a beni civili è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Art. 80.
(Omicidio o ferimento di persona fuori combattimento).

1. Chiunque cagiona la morte o il ferimento grave di un combattente che, avendo deposto le anni o non avendo più mezzi di difesa, si è arreso senza condizioni è punito con la reclusione non inferiore a diciotto anni.

Pag. 35

Art. 81.
(Abuso della bandiera di parlamentare).

1. Chiunque usa indebitamente la bandiera di parlamentare, simulando falsamente l'intenzione di negoziare, è punito, se dal fatto derivano la morte di una persona o lesioni personali gravi, con la reclusione da cinque a dieci anni.

Art. 82.
(Abuso di bandiera, insegne o uniformi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite).

1. Chiunque fa un uso improprio della bandiera, delle insegne o delle uniformi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è punito, se dal fatto derivano la morte di una persona o lesioni personali gravi, con la reclusione da cinque a dieci anni.

Art. 83.
(Abuso degli emblemi distintivi delle Convenzioni di Ginevra del 1949).

1. Chiunque usa indebitamente gli emblemi distintivi delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei protocolli addizionali è punito, se dal fatto derivano la morte di una persona o lesioni personali gravi, con la reclusione da cinque a dieci anni.

Art. 84.
(Attacco a obiettivi protetti).

1. Chiunque attacca un edificio, un'opera o un luogo dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, ovvero monumenti storici, ospedali o luoghi dove i malati e i feriti sono riuniti, al di fuori dei casi in cui sono utilizzati per fini militari, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
2. Chiunque, in violazione del diritto internazionale e nelle stesse circostanze di cui al comma 1, attacca ovvero espone al rischio di un attacco un bene culturale oggetto di protezione rafforzata è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
3. È punito con la stessa pena di cui al comma 2 chiunque attacca direttamente ogni altro bene storico, artistico, archeologico, architettonico, scientifico, culturale o religioso che, per caratteristiche proprie e note ai belligeranti, costituisce eredità culturale e spirituale di un popolo ovvero patrimonio universale del genere umano, al di fuori dei casi in cui è utilizzato per fini militari.

Art. 85.
(Mutilazione).

1. Chiunque sottopone una persona che si trova sotto il suo controllo a mutilazione, anche sfigurandola o rendendola permanentemente inabile o rimuovendole un organo, che non è giustificata da cure mediche, dentistiche od ospedaliere dall'interesse esclusivo della persona coinvolta, è punito, se dal fatto deriva un grave rischio per la salute o per l'integrità fisica o psichica della persona stessa, con la pena della reclusione da cinque a quindici anni.
2. Se dal fatto di cui al comma 1 deriva la morte della persona si applica la reclusione da dieci a venti anni.

Art. 86.
(Esperimenti medici o scientifici).

1. Chiunque sottopone una persona che si trova sotto il suo controllo a un esperimento medico o scientifico che non è giustificato da cure mediche, dentistiche od ospedaliere o dall'interesse esclusivo della persona coinvolta, è punito, se dal fatto deriva un grave rischio per la salute o per l'integrità fisica o psichica della persona stessa, con la pena della reclusione da cinque a dodici anni.
2. Se dal fatto di cui al comma 1 deriva la morte della persona si applica la reclusione da dieci a venti anni.

Pag. 36

Art. 87.
(Perfidia).

1. Chiunque cagiona la morte o il ferimento di una persona della parte avversa facendo appello, con l'intenzione di ingannarla, alla sua buona fede o alla sua fiducia per farle credere che ha il diritto di ricevere o l'obbligo di accordare la protezione prevista dalle regole del diritto internazionale dei conflitti armati è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Art. 88.
(Diniego di quartiere).

1. Chiunque, essendo in posizione di effettivo comando o controllo sulle forze subordinate alle quali si rivolge, dichiara od ordina che non vi sono sopravvissuti al fine di minacciare l'avversario o di condurre le ostilità nel presupposto che non vi saranno sopravvissuti è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Art. 89.
(Distruzione o sequestro di proprietà nemica).

1. Chiunque distrugge o illegalmente espropria proprietà dell'avversario al di fuori dei casi in cui ciò è richiesto dalla necessità del conflitto è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Art. 90.
(Saccheggio).

1. Chiunque saccheggia una città o altro luogo, anche se preso d'assalto, è punito con la pena della reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Art. 91.
(Impiego di veleno o di armi avvelenate).

1. Chiunque impiega una sostanza idonea a cagionare la morte o gravi danni alla salute per le sue proprietà tossiche ovvero impiega un'arma che rilascia tale sostanza per effetto del suo uso è punito con la reclusione da dodici a diciotto anni.

Art. 92.
(Impiego di gas, liquidi, materiali o procedimenti vietati).

1. Chiunque impiega un gas idoneo a cagionare la morte o gravi danni alla salute per le sue proprietà asfissianti o tossiche ovvero impiega altra sostanza, liquido o materiale ovvero procedimento analogo è punito con la reclusione da dodici a diciotto anni.

Art. 93.
(Impiego di proiettili vietati).

1. Chiunque, in violazione del diritto internazionale, impiega proiettili che si espandono o che si schiacciano facilmente nel corpo umano, in modo da causare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, è punito con la reclusione da otto a quindici anni.

Art. 94.
(Mine).

1. Chiunque, in violazione delle norme di diritto internazionale, utilizza mine antipersona o altri analoghi ordigni è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Art. 95.
(Attacco a cose o a persone che usano i segni distintivi delle Convenzioni di Ginevra del 1949).

1. Chiunque attacca persone, edifici, materiali, unità mediche, trasporti o altri obiettivi che usano, in conformità al diritto

Pag. 37

internazionale, un emblema distintivo od altro metodo di identificazione che indica la protezione ai sensi delle Convenzioni di Ginevra del 1949 è punito con la reclusione da otto a quindici anni.

Art. 96.
(Privazione di mezzi di sopravvivenza).

1. Chiunque priva i civili dei mezzi indispensabili di sopravvivenza, anche impedendo loro di ricevere soccorsi, al fine di usare tale privazione come metodo di guerra è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Art. 97.
(Uso o arruolamento di minorenni in operazioni militari).

1. Chiunque recluta o arruola un minore di quindici anni nelle Forze armate nazionali ovvero lo fa partecipare alle ostilità è punito con la reclusione da sette a dodici anni.
2. È punito con la stessa pena di cui al comma 1 chiunque omette le misure necessarie a prevenire, impedire, interrompere o altrimenti far cessare il reclutamento e il servizio forzato ovvero la partecipazione attiva nelle ostilità di minori di quindici anni.

Art. 98.
(Cattura di ostaggi).

1. Chiunque sequestra o altrimenti tiene in suo potere una o più persone minacciando di ucciderle, di ferirle o di mantenerle in stato di sequestro, al fine di costringere uno Stato, un'organizzazione internazionale, una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone a compiere o ad omettere qualsiasi atto, è punito con la reclusione da diciotto a ventiquattro anni.

Capo V
DELITTI DI GUERRA NEI CONFLITTI INTERNAZIONALI

Art. 99.
(Dispersione dei beni culturali).

1. Chiunque, in violazione delle norme di diritto internazionale, usa ovvero esporta, rimuove o trasferisce beni culturali fuori dai territori occupati è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
2. Chiunque omette le misure necessarie per impedire l'esportazione di beni culturali dai territori occupati ovvero il sequestro e la restituzione dei beni importati dai medesimi territori è punito con la reclusione da tre a sette anni.
3. Chiunque illecitamente si appropria, saccheggia o commette atti di vandalismo su beni culturali protetti dalle norme di diritto internazionale è punito con la reclusione da tre a cinque anni.
4. I reati di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la stessa pena se commessi sul territorio italiano ovvero su un altro territorio non occupato.

Art. 100.
(Privazione di diritti o di azioni).

1. Chiunque dispone l'abolizione, la sospensione o l'improcedibilità davanti all'autorità giudiziaria di diritti o di azioni giudiziarie dei cittadini della parte avversa è punito con la reclusione da sette a dieci anni.

Art. 101.
(Impiego di talune armi, proiettili, materiali o metodi di guerra).

1. Chiunque, in violazione delle norme di diritto internazionale dei conflitti armati,

Pag. 38

utilizza armi, proiettili, materiali o metodi di guerra con caratteristiche tali da cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, o che, per loro natura, colpiscono gli obiettivi in modo indiscriminato, è punito con la reclusione da dodici a diciotto anni.

Art. 102.
(Abuso di bandiera, insegne o uniformi dell'avversario).

1. Chiunque fa uso indebito della bandiera, delle insegne o delle uniformi dell'avversario nel corso di un attacco, è punito, se dal fatto derivano la morte di una persona o lesioni personali gravi, con la reclusione da cinque a dieci anni.

Art. 103.
(Trasferimento o deportazione).

1. Chiunque trasferisce direttamente o indirettamente parte della popolazione civile dello Stato nel territorio occupato militarmente, favorendone l'insediamento, ovvero deporta o trasferisce, in tutto o in parte, la popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio è punito con la reclusione da dieci a venti anni.

Art. 104.
(Arruolamento forzato).

1. Chiunque costringe un cittadino della parte avversa a partecipare alle operazioni militari contro il proprio Paese o le sue Forze armate è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

TITOLO VIII
ALTRI DELITTI INTERNAZIONALI

Art. 105.
(Mercenari).

1. Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o altra utilità o avendone accettato la promessa, combatte in un conflitto armato nel territorio comunque controllato da uno Stato estero di cui non è né cittadino né stabilmente residente, senza far parte delle Forze armate di una delle parti del conflitto o essere inviato in missione ufficiale quale appartenente alle Forze armate di uno Stato estraneo al conflitto, è punito, per la sola partecipazione all'atto, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da quattro a sette anni.
2. Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o avendone accettato la promessa, partecipa a un'azione, preordinata e violenta, diretta a mutare l'ordine costituzionale o a violare l'integrità territoriale di uno Stato estero di cui non è né cittadino né stabilmente residente, senza far parte delle Forze armate dello Stato né essere stato inviato in missione militare ufficiale da altro Stato, è punito, per la sola partecipazione all'atto, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da cinque a otto anni.
3. Chiunque recluta, utilizza, finanzia o istruisce delle persone al fine di far loro commettere alcuni dei fatti previsti dai commi 1 e 2 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da cinque a quattordici anni.
4. Non è punibile chi ha commesso i fatti previsti dal presente articolo con l'approvazione del Governo, se adottata in conformità agli obblighi derivanti da trattati internazionali.
5. Tutte le regole relative al diritto internazionale dei conflitti armati sono applicabili, in quanto compatibili, ai mercenari,

Pag. 39

ai quali sono equiparati coloro che rivestono funzioni militari o paramilitari nel quadro di un conflitto armato.

Art. 106.
(Imposizione di marchi o di segni distintivi).

1. Chiunque costringe persone appartenenti a un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso a portare marchi o segni intesi a rilevarne l'appartenenza al gruppo stesso è punito, per ciò solo, con la reclusione da quattro a dieci anni.
22. 01.Ferranti, Gozi, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Pag. 40

ALLEGATO 2

Disposizioni sulla Corte penale internazionale. C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 20.

Al comma 6 dopo le parole: ordini di riparazione inserire le seguenti: a favore delle vittime o per il risarcimento delle persone arrestate o condannate, ai sensi degli articoli 75 e 85 dello Statuto,.
20. 10.Il relatore.

Sostituire il titolo della rubrica con il seguente: Esecuzione di pene pecuniarie e degli ordini di riparazione.
20. 1. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 21.

Dopo le parole: confisca di beni, aggiungere le seguenti: o di esecuzione degli ordini di riparazione.

Conseguentemente sostituire il titolo della rubrica con il seguente: Consultazioni con la Corte penale internazionale per l'esecuzione di pene pecuniarie, di misure patrimoniali e degli ordini di riparazione.
21. 2. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Pag. 41

ALLEGATO 3

Revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. C. 1538 Pecorella, C. 1780 Di Pietro, 2163 Zeller e C. 2871 Ferranti.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI

Al comma 1, lettera a), le parole «di cui all'articolo 6, paragrafo 3, sono soppresse. Dopo le parole libertà fondamentali sono inserite le parole e dei suoi protocolli addizionali.
0. 1. 100. 3. Ferranti, Tenaglia.

Sopprimere la lettera b).
0. 1. 100. 4. Vietti, Rao.

Al comma 1, lettera b) è così sostituito: all'articolo 631, al comma 1, dopo le parole «in base a quali si richiede la revisione» vanno aggiunte le parole «ai sensi dell'articolo 630, comma 1, lettera a), b), c) e d)».

Conseguentemente, dopo il comma 1 dell'articolo 631 è aggiunto il seguente comma:
1-bis. Nei casi previsti nella lettera d-bis) dell'articolo 630, la domanda è ammessa quando la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia accertato in via definitiva la sussistenza di una violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848, o dei suoi protocolli addizionali tale da rendere il processo iniquo, purché la violazione abbia avuto un'incidenza determinante sulla condanna ed il pregiudizio no possa essere altrimenti eliminato.
0. 1. 100. 2. Ferranti, Tenaglia.

Sopprimere la lettera d).
0. 1. 100. 5. Vietti, Rao.

Alla lettera d) sostituire le parole è proposta dopo 3 mesi con le seguenti: può essere proposta entro 6 mesi.
0. 1. 100. 50. Il Relatore.

Al comma 1, lettera d), le parole: dopo tre mesi sono sostituite dalle seguenti: dopo sei mesi.
0. 1. 100. 8. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera d) inserire la lettera d-bis):
All'articolo 637, dopo il comma 3 va aggiunto il comma 3-bis: «Nel caso di cui all'articolo 647-bis, (comma 1, lettera d-bis,) il giudice, nel riformulare la pena, non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare un misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza impugnata né revocare benefici.
0. 1. 100. 1. Ferranti, Tenaglia.

Aggiungere il seguente comma 2:
2. All'articolo 633 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è introdotto il seguente:
3-bis. Nel caso previsto dall'articolo 630, comma 1, lettera d-bis) del codice di

Pag. 42

procedura penale, alla richiesta deve essere unita una copia tradotta in lingua italiana e debitamente autenticata della sentenza di condanna nei confronti dello Stato italiano emessa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
0. 1. 100. 6. Vietti, Rao.

Aggiungere il seguente comma 3:
3. All'articolo 636 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è introdotto il seguente:
1-bis. Nel caso in cui al giudizio di revisione debba procedersi per la ipotesi prevista al comma 1, lettera d-bis), dell'articolo 630 del codice di procedura penale, il decreto di citazione a giudizio, emesso a norma dell'articolo 601 del codice di procedura penale, contiene altresì la specifica indicazione degli atti compiuti nelle precedenti fasi di giudizio che conservano efficacia anche nel giudizio di revisione.
0. 1. 100. 7. Vietti, Rao.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Revisione delle sentenze nei casi di condanna dello Stato italiano per violazione dei principi del giusto processo).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 630, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
d-bis) se la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato lo Stato italiano per violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
b) all'articolo 631, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
2. Nei casi previsti nella lettera d-bis) dell'articolo 630, la domanda è ammessa quando, al momento della sua presentazione, il condannato si trovi in stato di detenzione o vi debba essere sottoposto in virtù di un ordine di esecuzione, anche se sospeso, ovvero sia soggetto all'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, diversa dalla pena pecuniaria;
c) all'articolo 633, comma 2, le parole: «dall'articolo 630, comma 1, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 630, comma 1, lettere a), b) e d-bis)»;
d) all'articolo 634, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. La Corte d'appello provvede ai sensi del comma 1, quando la richiesta di revisione, nelle ipotesi previste dall'articolo 630, comma 1, lettera d-bis), è proposta dopo tre mesi dalla data in cui è divenuta definitiva la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
1. 100. Il Governo.

L'articolo 1, è sostituito dal seguente:

Art. 1.
(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Nel libro IX del codice di procedura penale, dopo il titolo IV è aggiunto il seguente:
Titolo IV-bis.
Revisione a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo
Art. 647-bis. - (Revisione a seguito delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo). - 1. È ammessa la revisione delle sentenze di condanna quando la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato con sentenza definitiva la violazione di taluna delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

Pag. 43

Art. 647-ter. - (Soggetti legittimati). - 1. Possono richiedere la revisione:
a) il condannato ovvero la persona che sullo stesso esercita l'autorità tutoria;
b) il procuratore generale presso la Corte di cassazione.

2. Quando la richiesta è formulata dal procuratore generale della Corte di cassazione, le persone indicate nella lettera a) del comma 1 possono unire la propria richiesta a quella del procuratore generale.
Art. 647-quater. - (Forma della richiesta). - 1. La richiesta di revisione del processo contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle violazioni riscontrate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e della loro incidenza determinante sul processo giudicato iniquo. Nel caso previsto dall'articolo 647-ter, comma 1, lettera a), essa può essere proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale.
2. La richiesta, a pena di inammissibilità, è presentata nella cancelleria della Corte di cassazione entro un anno dalla data in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo è divenuta definitiva ed è corredata da copia autentica della medesima sentenza definitiva.
3. La richiesta di cui all'articolo 647-ter, comma 1, lettera a), è sottoscritta, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
Art. 647-quinquies. - (Ammissibilità della richiesta). - 1. Entro trenta giorni dal deposito della richiesta di cui all'articolo 647-bis, la Corte di Cassazione delibera in ordine alla ammissibilità della stessa, con procedimento in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127.
2. La Corte dichiara la inammissibilità della richiesta:
a) quando è proposta al di fuori dei casi previsti dall'articolo 647-bis;
b) quando non sono state rispettate le formalità di cui all'articolo 647-quater.

3. Quando la richiesta è inammissibile, la Corte lo dichiara con ordinanza. Se la richiesta è manifestamente inammissibile, la Corte può condannare il privato che l'ha presentata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258 ad euro 2.065.
4. Con l'ordinanza che dichiara ammissibile la richiesta la corte trasmette gli atti alla corte d'appello del distretto individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11.
5. Le ordinanze di cui ai commi 3 e 4 sono notificate al condannato e comunicate al procuratore generale presso la Corte di cassazione; l'ordinanza di cui al comma 4 è altresì comunicata entro dieci giorni al procuratore generale presso la corte d'appello individuata ai sensi dell'articolo 11. Avverso tali ordinanze non è ammessa impugnazione.
Art. 647-sexies. - (Sospensione dell'esecuzione). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, la corte d'appello, entro venti giorni dalla ricezione degli atti, dichiara con le forme di cui all'articolo 666 la sospensione dell'esecuzione della pena quando ravvisa che dall'esecuzione della sentenza impugnata possa derivare una ingiusta detenzione.
2. Quando ravvisa la sussistenza di taluna delle esigenze cautelare di cui all'articolo 274, con l'ordinanza di cui al comma 1 la corte può applicare una delle misure coercitive previste dagli articoli 281, 282, 283, 284 e 285.
3. Nel caso previsto dal comma 2, alle misure coercitive detentive si applicano i termini di durata di cui all'articolo 303, comma 1, lettera d), primo periodo; in nessun caso la durata delle stesse può essere superiore alla pena inflitta.
4. In caso di inosservanza della misura disposta ai sensi del comma 2, si applica l'articolo 276.
5. Contro le ordinanze che decidono sulla sospensione dell'esecuzione e sull'applicazione delle misure coercitive ovvero sulla revoca della sospensione, possono ricorrere per cassazione il condannato ed il procuratore generale presso la corte d'appello.

Pag. 44

Art. 647-septies. - (Giudizio di revisione). - 1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell'articolo 601, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.
2. Nel giudizio di revisione i termini di prescrizione del reato sono sospesi.
Art. 647-octies - (Applicabilità alla revisione del processo delle norme sulla revisione delle sentenze di condanna). - 1. Alla revisione del processo si applicano le norme previste dagli articoli 637, 638, 639, 640 e 642.
1. 1. Zeller, Brugger.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 630 del codice di procedura penale, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
e) se la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato con sentenza definitiva la violazione di taluna delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.
1. 2. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso articolo 630-bis, sopprimere le parole: e dei decreti penali di condanna.
1. 3. Di Pietro, Palomba.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 633 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. La richiesta di revisione ai sensi dell'articolo 630, comma 1, lettera d), può essere proposta entro sei mesi dalla data in cui è divenuta definitiva la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Conseguentemente all'articolo 2 sopprimere il comma 1.
1. 500. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso articolo 630-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. Nei casi previsti dal comma 1, la revisione è ammessa solo quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) la violazione riscontrata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo abbia avuto incidenza determinante sull'esito del procedimento;
b) il condannato, al momento della presentazione della richiesta di revisione, si trovi o debba essere posto in stato di detenzione ovvero sia soggetto all'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, diversa dalla pena pecuniaria.
1. 6. Ferranti.

Al comma 2, sostituire le parole dall'articolo 630 comma 1 lettere a) e b) con le seguenti dall'articolo 630 lettere a), b) e d).
1. 4. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 3.
1. 5. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. All'articolo 631 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
2) Nei casi previsti dalla lettera e) dell'articolo 630 la domanda è ammessa quando la violazione riscontrata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo abbia avuto incidenza determinante sull'esito del procedimento ed il condannato, al momento della presentazione della richiesta di revisione, si trovi o debba essere posto in stato di detenzione ovvero sia soggetto

Pag. 45

all'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione diversa dalla pena pecuniaria.
1. 01. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. All'articolo 631 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
2) Nei casi previsti dalla lettera e) dell'articolo 630 la domanda è ammessa quando il condannato, al momento della presentazione della richiesta di revisione, si trovi o debba essere posto in stato di detenzione ovvero sia soggetto all'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione diversa dalla pena pecuniaria.
1. 02. Di Pietro, Palomba.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Adempimenti in caso di sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo).

1. Quando riceve una sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione medesima, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette immediatamente copia autentica della sentenza al Ministro della giustizia.
2. 11 Ministro della giustizia, ricevuta la sentenza, ne dispone senza indugio la traduzione in lingua italiana e la inoltra al procuratore generale presso la corte di appello competente.
3. All'articolo 3, comma 5, primo periodo, della legge 11 dicembre 1984, n. 839, dopo le parole: «Corte costituzionale» sono aggiunte le seguenti: «e quello delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che constatano, a carico dello Stato italiano, la violazione di una o più disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali».
2. 100. Il Governo.

Sostituire l'articolo 2, con il seguente:

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 201-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).

1. Dopo l'articolo 201 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
Art. 201-bis. - (Adempimenti in caso di sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo). - 1. Quando riceve una sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 858, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette copia della decisione al Ministero della giustizia.
2. Il Ministero della giustizia, ricevuta la sentenza ai sensi del comma 1, ne dispone la traduzione in lingua italiana e la inoltra al procuratore generale presso la Corte di cassazione.
2. 1. Zeller, Brugger.

Al comma 2, sopprimere le parole: e dei decreti penali di condanna.
2. 2. Di Pietro, Palomba.

Pag. 46

Sopprimere il capoverso Art. 2-bis.
0. 2. 0. 100. 1. Vietti, Rao.

Al comma 1, primo periodo, le parole: entro novanta giorni sono sostituite dalle seguenti: entro centottanta giorni.
0. 2. 0. 100. 2. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 2 aggiungere i seguenti:

Art. 2-bis.
(Norme transitorie).

1. Per le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che hanno accertato la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, divenute definitive prima dell'entrata in vigore della presente legge, la richiesta di revisione ai sensi dell'articolo 630-bis del codice di procedura penale è presentata, a pena d'inammissibilità, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Decorso il termine di cui al periodo che precede, la pena o la misura di sicurezza la cui esecuzione sia stata sospesa dal giudice a seguito della pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo viene in ogni caso messa in esecuzione.

Art. 2-ter.
(Copertura finanziaria).

1. Dalla esecuzione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. 0100. Il Governo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 3.
(Norme transitorie).

1. Per le sentenze già pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la richiesta di revisione del processo ai sensi dell'articolo 647-bis del codice di procedura penale deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro un anno dalla medesima data di entrata in vigore.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la sentenza di condanna la cui esecuzione sia stata sospesa dal giudice a seguito di pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo è posta in esecuzione.

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. 01. Zeller, Brugger.

Pag. 47

ALLEGATO 4

Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate (C. 3442 Gregorio Fontana).

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge in oggetto;
osservato che l'articolo 5, comma 3, prevede che annualmente il Ministro della difesa emani un decreto di ripartizione dei relativi contributi posti a carico del bilancio dello Stato;
ritenuto che appaia preferibile, conformemente dall'attuale normativa generale prevista dalla legge n. 549 del 1995, prevedere che il riparto fra i singoli enti sia effettuato annualmente con decreto ministeriale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE