CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 marzo 2011
460.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-04163 Vannucci: Sulla misura dei compensi per i docenti degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA).

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, ricompresi dalla legge n. 508 del 1999 tra le Istituzione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, sono stati istituiti nel 1979 per la formazione di progettisti per l'industria e, precisamente, nel campo della Grafica ad Urbino, della Ceramica a Faenza e, nel campo industriale a Firenze e Roma.
Non esiste per tali Istituti una dotazione organica del personale docente, fatta eccezione per undici docenti provenienti da altri ordini di scuola che, con decreto dirigenziale del 2002, sono stati complessivamente inquadrati in ruolo nei quattro Isia.
Allo stato attuale i docenti con contratto a tempo indeterminato sono soltanto sei. Il funzionamento didattico è stato sempre assicurato, per le materie curriculari, mediante contratti di prestazione d'opera retribuiti con compensi non adeguati al livello di alta formazione, in quanto fissati con decreto interministeriale del 1996 e rimasti invariati, e, per le attività integrative, da esperti la cui retribuzione, già agganciata a quella dei docenti presso la Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione, non è stata nel tempo mai rivalutata.
Si segnala, riguardo l'attuale situazione degli Istituti in parola, che sono all'attenzione ed allo studio del Governo possibilità di soluzioni relative sia ad una ridefinizione dei parametri dei compensi, che ad una più completa disciplina della materia correlata alle modalità di reclutamento e ad un ampliamento delle piante organiche.

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ALLEGATO 2

5-04229 Ghizzoni: Sui tagli di risorse e di organico nei servizi di pulizia e altre attività ausiliarie nelle scuole.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'atto in discussione ha per oggetto la Direttiva ministeriale n. 103 del 30 dicembre 2010, concernente i contratti per l'acquisto di servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie riconducibili alle funzioni previste per il profilo del collaboratore scolastico.
Al riguardo, si riferisce quanto segue.
Si premette che le spese per l'acquisto di servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie nelle scuole rientrano nell'ambito, più generale, delle spese per il funzionamento delle medesime; rientrano, quindi, nel «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» che, come è noto, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, fu istituito dall'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 unitamente al «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato».
Quanto alla suddetta Direttiva n. 103 del 2010, con tale atto si è inteso fornire indirizzi per coordinare lo svolgimento dell'attività negoziale da parte delle singole scuole per l'acquisto dei servizi di pulizia loro eventualmente necessari. In attuazione del decreto legislativo n. 163 del 2006, delle direttive comunitarie recepite col medesimo ed in accordo con la normativa sopra richiamata, la direttiva ministeriale citata non opera, né potrebbe, distinzioni tra le ditte che potranno partecipare alle procedure di acquisizione. In particolare, non si limita e non si potrebbe limitare la partecipazione alle sole ditte impieganti soggetti già titolari di progetti di lavoro socialmente utile o alle sole ditte già vincitrici di gare di appalto bandite dagli enti locali sino al 1998.
Quanto sopra non pregiudica il fatto che si continuerà ad erogare le risorse finanziarie alle scuole per onorare tutti i contratti in essere, sino alla loro scadenza ed in attesa della conclusione delle procedure di gara (a cura delle scuole) per i nuovi contratti.
I contratti in corso saranno onorati, ovviamente, indipendentemente dalla tipologia del personale dipendente dalle imprese svolgenti il servizio, comprese, quindi, le imprese che hanno stabilizzato (cioè assunto a tempo indeterminato) a suo tempo i soggetti già titolari di progetti di lavoro socialmente utile (cosiddetti ex lavoratori socialmente utili) o le imprese già titolari di contratti con gli enti locali o con le cooperative sociali di «tipo B» o ancora altre fattispecie comunque presenti.
Va inoltre fatto presente che il numero dei collaboratori scolastici necessari e sufficienti allo svolgimento di tutti i servizi è definito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009 (regolamento per la definizione dei criteri e parametri per gli organici).
In tutte le scuole, l'organico dei collaboratori è quindi determinato sulla base del citato decreto del Presidente della Repubblica. In circa 6.000 scuole lavorano collaboratori scolastici dipendenti del Ministero in numero pari all'organico così determinato. Ivi, tutti i servizi sono svolti

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da detti collaboratori, senza problemi per la funzionalità delle scuole. In altre circa 4.000 scuole, invece, i collaboratori dipendenti del Ministero sono in numero inferiore rispetto l'organico determinato come anzi detto. Tali scuole, quindi, hanno un numero di dipendenti in servizio inferiore alle necessità.
Il numero di dipendenti così mancanti è pari a 11.800. Quindi, circa 4.000 scuole non sono in grado di assicurare servizi necessari, in misura corrispondente ai servizi che erogherebbero, se presenti, gli 11.800 collaboratori mancanti.
Per ovviare a tale deficit di personale (11.800 collaboratori in meno), le citate 4.000 scuole acquistano servizi all'esterno, sono cioè titolari di contratti di servizio con ditte di pulizia.
Tutto ciò premesso, essendo giunti in generale a scadenza i contratti di pulizia e dovendo rinnovarli, le scuole devono rinnovarli nella misura data dalla necessità, per una quantità pari a 424.800 ore/settimana.
Le 4.000 scuole di cui sopra, comunque, acquisteranno in ogni caso tutti i servizi necessari e sufficienti a garantire igiene, piena salubrità e sicurezza degli ambienti, mediante l'uso delle risorse già loro assicurate. Infatti, si ribadisce che acquisteranno servizi in misura corrispondente ai servizi assicurati dal personale interno presso le circa 6.000 scuole che non hanno contratti di pulizia con le ditte esterne. Dette 6.000 scuole non hanno problemi di igiene, salubrità o sicurezza derivanti da un numero insufficiente di collaboratori. Quindi, anche le 4.000 scuole che acquistano i servizi all'esterno non avranno problemi di igiene, salubrità o sicurezza se acquisteranno i servizi nella quantità sopra descritta.
In merito, poi, alla titolarità della procedura di appalto, si evidenzia che la stessa deve essere necessariamente delle scuole che - come è noto - sono dotate di personalità giuridica ed autonomia contabile e negoziale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e dei decreti attuativi della legge n. 59 del 1997.
Naturalmente, le scuole, nella loro autonomia, possono avvalersi delle eventuali convenzioni stipulate dalla Consip oppure di quelle stipulate ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 136 del 2010 citata nell'interrogazione. Però a questo Ministero risulta che alla data odierna non vi siano convenzioni attive utilizzabili dalle scuole.
Proprio per questo, l'Amministrazione e la Consip hanno costituito un gruppo di lavoro, il cui compito è quello di predisporre uno strumento di acquisizione dei servizi di pulizia da rendere disponibile alle scuole nel più breve tempo possibile, indicativamente per l'anno scolastico 2012/2013. Nelle more della predisposizione di detto strumento, in assenza di convenzioni utilizzabili, le scuole, per acquistare i servizi, dovranno per forza avvalersi delle altre procedure, diverse dalla convenzione, rese disponibili dal Codice dei contratti pubblici. La direttiva n. 103 del 2010 lascia alle scuole la scelta della procedura da utilizzare, in funzione delle specifiche necessità.

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ALLEGATO 3

5-04238 De Pasquale: Regolamentazione dei nuovi corsi degli istituti professionali per non vedenti o ipovedenti.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione ha per oggetto il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento degli istituti professionali di Stato per quanto riguarda, in particolare, i percorsi triennali di qualifica per «Massofisioterapista» e «Centralinista telefonico» previsti dal previgente ordinamento degli istituti professionali.
Le delicate questioni poste nell'interrogazione sono costantemente all'attenzione del Ministero e in specie della Direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con le Regioni, che ha più volte incontrato i rappresentanti dell'Unione Italiana Ciechi, da ultimo in data 9 marzo 2011.
Appare opportuno accennare al quadro normativo in cui si collocano i temi sollevati.
Come è noto, il decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 15 marzo 2010 sul riordino dell'Istruzione professionale ha stabilito - all'articolo 2, comma 2 - la durata quinquennale dei percorsi degli istituti professionali ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.
L'offerta triennale e quadriennale rientra invece nel sistema di Istruzione e formazione professionale, di competenza regionale, sulla base di un apposito repertorio nazionale di qualifiche e diplomi professionali adottato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni 29 aprile 2010.
Ai sensi del comma 3 del citato articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010, la predetta offerta può essere erogata, oltre che dalle strutture formative accreditate dalle Regioni, anche dagli istituti professionali di Stato, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia.
Le modalità di erogazione dell'offerta formativa in regime di sussidiarietà sono state definite con le «Linee guida per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di Istruzione e formazione professionale», adottate, previa intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 40 del 2007. Le predette Linee Guida, tra l'altro, hanno previsto - a decorrere dall'anno scolastico 2011/12 - la fine del cosiddetto «regime surrogatorio», vale a dire l'attivazione da parte degli Istituti Professionali di corsi di qualifica statale del previgente ordinamento.
Alla luce di quanto sopra esposto, la circolare n. 101 del 30 dicembre 2010 sulle iscrizioni per l'anno scolastico 2011/2012 dispone che i dirigenti scolastici degli istituti professionali possono accogliere solo le iscrizioni al primo anno relativo a:
1. uno degli indirizzi di studi quinquennale previsti nel nuovo ordinamento, in cui sono confluiti i corsi del previgente ordinamento in base alle indicazioni riportate nell'Allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;
2. uno dei percorsi di istruzione e formazione professionale che risulterà attivato nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa della Regione di riferimento e secondo la tipologia di regime sussidiario da essa prescelto.

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Per quanto concerne la previgente qualifica statale di centralinista telefonico rilasciata da scuole statali o autorizzate per Ciechi, la fine del regime surrogatorio non comporta la cancellazione della relativa offerta, in quanto questa confluisce nella qualifica professionale di «Operatore amministrativo segretariale» e, pertanto, può essere erogata dagli Istituti professionali in regime di sussidiarietà assumendo a riferimento le competenze, conoscenze e abilità della citata figura di «Operatore amministrativo segretariale», così come definite dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni 29 aprile 2010. Tale possibilità resta naturalmente subordinata alla determinazione in tal senso delle singole Regioni interessate, titolari della competenza sul sistema di Istruzione e formazione professionale.
Per quanto concerne la previgente qualifica statale di massofisioterapista, non essendo la stessa confluita in alcuna delle figure professionali di cui al citato repertorio nazionale, non è più possibile, per effetto della fine del regime surrogatorio, attivare negli istituti professionali nuove classi prime nell'anno scolastico 2011/2012.
Al riguardo, la suddetta Direzione generale del Ministero, con nota n. 246 del 2 febbraio 2011, ha proposto al Coordinamento tecnico della IX Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di risolvere la questione in sede di definizione degli Accordi territoriali previsti dalla citata Intesa del 16 dicembre 2010, limitatamente ai territori regionali interessati, «curvando» l'offerta formativa ma rimanendo nell'ambito delle 21 qualifiche professionali di cui al citato Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010.
Il Coordinamento, con nota n. 35920/2011 del 10 febbraio 2011, non ha ritenuto opportuna tale soluzione, dichiarando nel contempo la propria disponibilità ad «integrare» il repertorio nazionale, aggiungendo un'ulteriore apposita qualifica alle 21 qualifiche professionali già previste.
La medesima Direzione generale, con nota n. 686 del 1o marzo 2011, ha pertanto prospettato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ipotesi di procedere nel senso sopra indicato tramite la stipula di un Accordo integrativo all'Accordo del 29 aprile 2010.
In data 22 marzo 2011 si è svolta una riunione tecnica del Tavolo interistituzionale per definire il profilo e le competenze tecnico-professionali della istituenda nuova figura professionale, indicativamente denominata «Operatore per il massaggio non terapeutico».
Tutto ciò premesso, alla luce del quadro normativo sopra citato, è possibile che gli istituti professionali per Ciechi possano erogare in regime di sussidiarietà un percorso che corrisponda a quello di massofisioterapista del previgente ordinamento statale soltanto una volta completata la procedura sopra descritta.
L'attivazione di uno specifico percorso quinquennale per «tecnico delle attività del benessere» nell'ambito dell'indirizzo «servizi socio-sanitari», può essere oggetto di approfondimento in sede di definizione dei decreti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010, con particolare riferimento all'individuazione di opzioni nei trienni di indirizzo.
Infine, per quanto riguarda la situazione relativa alle iscrizioni per l'anno scolastico 2011/2012, sono allo studio soluzioni che consentano di garantire continuità nell'erogazione dell'offerta rivolta a questa specifica utenza, nell'ambito del quadro normativo vigente.

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ALLEGATO 4

5-04270 Monai: Questioni inerenti al contratto di servizio Rai per le norme di tutela delle lingue minoritarie storiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

La legge 482 del 1999, all'articolo 12, prevede che la convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria (RAI) assicuri la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza, oltre che la possibilità per le regioni di stipulare apposite convenzioni con la RAI stessa, ovvero appositi accordi con emittenti locali.
Nell'evidenziare che il contratto di servizio 2007-2009 riprende quanto contenuto nel suddetto articolo 12 della legge n. 482 del 1999 si fa presente che all'articolo 11 viene previsto che tra la concessionaria, le Regioni e le Province autonome possano essere stipulate specifiche convenzioni, nell'ambito delle apposite iniziative che la RAI deve adottare, al fine di valorizzare le istituzioni e le culture locali.
La RAI è chiamata a promuovere, nell'ambito delle proprie trasmissioni, le culture regionali e locali, in stretta collaborazione con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni, le Università e gli enti culturali, realizzando anche forme di coordinamento per una maggiore diffusione in ambito locale.
Inoltre la stessa RAI effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi per le minoranze culturali e linguistiche, così come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 e si è impegnata ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze culturali e linguistiche nelle zone di appartenenza.
In quest'ottica - e in merito alla previsione di erogazione dei servizi della minoranza linguistica friulana all'interno del contratto di servizio 2010-2012 - si fa presente che il nuovo contratto verrà sottoscritto nei prossimi giorni nel testo approvato in CdA RAI nei giorni scorsi.
Come stabilito all'articolo 17 del contratto, la RAI si impegna, intanto, ad effettuare trasmissioni radiofoniche in lingua friulana per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
Si tratta di una novità rispetto ai contratti precedenti e di un risultato importante se si considera, ad esempio, che la commissione paritetica di cui all'articolo 29 del nuovo contratto, nel definire le più efficaci modalità operative per l'applicazione delle disposizioni previste dal contratto medesimo prenderà in considerazione - in proiezione - la possibilità di effettuare trasmissioni televisive in lingua friulana e terrà conto, in particolare, della necessità di potenziamento delle strutture periferiche dei centri di produzione della concessionaria.

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ALLEGATO 5

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana. Testo unificato C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri.

EMENDAMENTI

ART. 2.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: e al recupero, anche edilizio fino a: esposizione al pubblico.
2. 2. Zazzera.

Al comma 1, lettera d), sopprimere da: e la rivalutazione fino a: produzioni operistiche.
2. 4. Tommaso Foti.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di Parma aggiungere le seguenti: e Concorso Internazionale Voci Verdiane di Busseto.
2. 1. Motta, Ghizzoni, De Biasi.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: luoghi verdiani aggiungere le seguenti: e sistemazione viaria degli itinerari relativi.

Conseguentemente:
aggiungere in fine le seguenti parole:
A tali iniziative è destinata una quota percentuale non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui all'articolo 5;
sopprimere la lettera g).
2. 3. Tommaso Foti.

Al comma 1, lettera i), dopo la parola: strutture, aggiungere le seguenti: e infrastrutture di collegamento ed accesso,.
2. 5. Polledri, Rivolta.

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: Fondazione Istituto, aggiungere le seguenti: Nazionale.
3. 1. Motta, Ghizzoni, De Biasi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Ai componenti del comitato non sono riconosciuti compensi o compensi o gettoni di presenza.
3. 2. Zazzera.

ART. 5

Al comma 1, dopo le parole: per l'attuazione di un programma di interventi inserire le seguenti: di cui all'articolo 2; conseguentemente sopprimere le parole da: finanziari e di iniziative culturali fino alla fine del comma.
5. 1. Zazzera.