CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 marzo 2011
457.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 24 MARZO 2011

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ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2010 (C. 4059 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

Ai commi 1 e 3, Allegato A, dopo la direttiva 2010/60/UE, inserire le seguenti:
20100/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;
2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato».

Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 2010/53/UE, inserire le seguenti:
2010/32/UE del Consiglio del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario;
2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione;
2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali;
2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE;
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
2010/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza;
2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati);
2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza,

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la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano».

All'articolo 1, comma 1, allegato A, sopprimere la seguente direttiva:
2009/106/CE della Commissione, del 14 agosto 2009, recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

All'articolo 1, comma 1, allegato B, sopprimere la seguente direttiva:
2009/113/CE della Commissione, del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida».
1. 5. Il Governo.

ART. 1.

Al comma 1, all'Allegato A, sopprimere la seguente direttiva:
2009/106/CE della Commissione, del 14 agosto 2009, recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

Conseguentemente, all'Allegato B, dopo la direttiva: 2009/65/CE, inserire la seguente:
2009/106/CE della Commissione, del 14 agosto 2009, recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.
1.1 La XIII Commissione.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva: 2010/53/UE, inserire la seguente:
2010/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)».
1. 6. Cimadoro, Monai.

ART. 5.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le seguenti: entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
5.1 Il Relatore.
(Approvato)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Missioni connesse con gli impegni europei).

1. La disposizione di cui alla prima frase del quinto periodo del comma 12, dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, non si applica alle missioni indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito dei processi decisionali dell'Unione europea.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. 01. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 6.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 89/395/

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CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari»).

1. All'articolo 7, dopo il comma 2-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
2.ter. L'indicazione non è necessaria quando, con riferimento alle sostanze elencate nell'allegato 2 Sezione III (allergeni), la denominazione di vendita indica l'ingrediente interessato.
6. 02. Il Governo.

ART. 7.

Al comma 1, lettere c) e d), sostituire le parole: quanto prima, e al più entro trenta giorni con le seguenti: entro e non oltre trenta giorni.
7. 3. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 8.

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
l-bis) apportare al citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 le integrazioni necessarie per definire la disciplina applicabile ai fondi gestiti da una SGR in liquidazione coatta amministrativa e per prevedere, anche nei casi in cui la SGR non sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, meccanismi di adeguata tutela dei creditori qualora le attività del fondo siano insufficienti per l'adempimento delle relative obbligazioni.
8. 5. Gioacchino Alfano.
(Approvato)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art.8-bis.

1. Al fine di dare attuazione alle direttive 2009/69/CE e 2009/162/UE, nonché di adeguare l'ordinamento nazionale a quello comunitario al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, il terzo periodo del terzo comma è abrogato, e dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «In deroga al terzo ed al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Tuttavia, se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime.»;
b) all'articolo 7-bis, comma 3:
1) alinea, le parole «Le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica» sono sostituite dalle seguenti: «Le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a siffatto sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento»;
2) lettera a), secondo periodo, le parole «di gas e di elettricità», sono sostituite dalle seguenti: «di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo»;

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c) all'articolo 7-septies, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) la concessione dell'accesso a un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o a una rete connessa a un siffatto sistema, al sistema dell'energia elettrica, alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, il servizio di trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente collegati;»;
d) all'articolo 8-bis, primo comma:
1) alla lettera a), dopo le parole: «le cessioni di navi», sono inserite le seguenti: «adibite alla navigazione in alto mare e», e dopo le parole: «o della pesca», sono inserite le seguenti: «nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera»;
2) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: «a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e 243 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;
3) alla lettera b), le parole: «di navi e» sono soppresse;
4) alla lettera d) le parole: «pesca costiera locale, il vettovagliamento», sono sostituite dalle seguenti: «pesca costiera, le provviste di bordo»;
5) alla lettera e) sono apportate le seguenti modifiche:
5. 1) le parole: «di cui alle lettere a), b) e c)», sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis), b) e c)»;
5. 2) le parole: «di cui alle lettere a) e b)», sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis) e b)»;
6) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis) e c) e del loro carico.»;
e) all'articolo 13, comma 2, lettera c), le parole «di cui al terzo periodo del terzo comma dell'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 6»;
f) all'articolo 17, secondo comma, è aggiunto infine il seguente periodo: «Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro della Comunità, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.»;
g) all'articolo 38-bis, secondo comma, dopo le parole: «valore aggiunto» sono aggiunte le seguenti: «, e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del medesimo terzo comma quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al cinquanta per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis)»;
h) all'articolo 67:
1) al comma 1, lettera a), sono soppresse le parole: «, con sospensione del pagamento dell'imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità economica europea»;
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Per le importazioni di cui al comma 1, lettera a), il pagamento dell'imposta è sospeso qualora si tratti di beni destinati ad essere trasferiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, eventualmente dopo l'esecuzione di manipolazioni di cui all'allegato 72 del regolamento

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(CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, previamente autorizzate dall'autorità doganale.
2-ter. Per fruire della sospensione di cui al comma 2-bis l'importatore fornisce il proprio numero di partita IVA, il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in un altro Stato membro nonché, a richiesta dell'autorità doganale, idonea documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi in un altro Stato membro dell'Unione europea.».
i) all'articolo 68, la lettera g-bis) è sostituita dalla seguente: «g-bis) le importazioni di gas mediante un sistema del gas naturale o una rete connessa a un siffatto sistema, ovvero immesso da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento.»;
j) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: «1. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le seguenti operazioni sono non imponibili ed equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;
b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del trattato del nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali nonché all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il suddetto trattato;
c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Unione europea, della Comunità europea dell'energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall'Unione cui si applica il protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e sempre che ciò non comporti distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei confronti di imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con detta Unione, nei limiti per questi ultimi della partecipazione dell'Unione stessa;
d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue Istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Istituto universitario europeo e della Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera c), nonché dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede;

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti indicati alle lettere a), c), d) ed e) se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono di importo superiore ad euro 300; per gli enti indicati nella lettera a), tuttavia, le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiano un soggetto diverso, ancorché il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro 300 non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilità all'imposta sul valore aggiunto opera alle

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stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa.
3. Le previsioni contenute in trattati e accordi internazionali relative alle imposte sulla cifra di affari si riferiscono all'imposta sul valore aggiunto.».
k) il numero 127-octies) della tabella A, parte III, è abrogato.

2. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38:
1) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad accisa i prodotti energetici, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore, escluso il gas fornito mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a un siffatto sistema.»;
2) la lettera c-bis) del comma 5 è sostituita dalla seguente: «c-bis) l'introduzione nel territorio dello Stato di gas mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a un siffatto sistema, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;».
b) l'articolo 41, comma 2-bis, è sostituito dal seguente: «2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a un siffatto sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, nonché le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia.».

3. All'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli in materia di IVA all'importazione, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane, da emanarsi di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità per l'attivazione di un sistema completo e periodico di scambio di informazioni tra l'autorità doganale e quella fiscale da attuarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettere da a) a c) e da e) a j), e 2 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente ai commi 1 e 3, Allegato B, sopprimere la seguente direttiva: 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.
8. 02. Il relatore.
(Approvato)

ART. 9.

Sopprimerlo.
*9. 1. Abrignani, Nicolucci.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*9. 3. Porcino, Borghesi.
(Approvato)

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Sopprimerlo.
*9. 4. Il Governo.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. L'attribuzione diretta al territorio di «Roma capitale» dei fondi strutturali europei erogati, in funzione del riconoscimento della qualifica di Livello NUTS 2, non comporta una riduzione della quota di risorse comunitarie da devolvere ai restanti territori della Regione Lazio.
1-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un Tavolo di concertazione e d'intesa fra gli enti territoriali della Regione Lazio, qualificati come NUTS 2 e NUTS 3, destinatari delle risorse comunitarie erogate».
9. 2. Gozi, Pompili.

ART. 10.

Al comma 1, dopo le parole: presente legge, inserire le seguenti: previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
10. 6. Il Relatore.

ART. 11.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 44, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis) l'operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale in ambito locale può concedere capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media, ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, ai fornitori di contenuti audiovisivi e di dati ed ai fornitori di servizi media radiofonici autorizzati in ambito nazionale».
11. 9. Il Relatore.

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: campi elettromagnetici inserire le seguenti: riesaminando periodicamente la necessità e la proporzionalità delle misure adottate.
11. 19. Il relatore.

Al comma 3, inserire la seguente lettera:
g-bis) ridefinizione del ruolo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni anche attraverso le opportune modificazioni della legge n. 481 del 1995 con riferimento alla disciplina della incompatibilità sopravvenuta ovvero della durata dell'incompatibilità successiva alla cessazione dell'incarico di componente e Presidente dell'Autorità medesima, allineandolo alle previsioni delle altre Autorità europee di regolamentazione.
11. 18. Il Relatore.

Al comma 3, alla lettera h) dopo le parole: nonché di protezione dei dati personali: aggiungere le seguenti: e delle informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale, fornendo all'utente indicazioni chiare e comprensibili circa le modalità di espressione del proprio consenso, in particolare mediante le opzioni dei programmi per la navigazione su Internet od altre applicazioni.
11. 5. Consiglio.
(Approvato)

Al comma 3, sostituire la lettera l) con la seguente:
l) adozione di misure volte a promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, anche attraverso disposizioni

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che attribuiscano all'autorità di regolazione la facoltà di disporre la condivisione o la coubicazione delle infrastrutture civili e che a tal fine siano adeguatamente remunerati i rischi degli investimenti sostenuti dalle imprese.
11. 8. Crosio.
(Approvato)

Al comma 3, sostituire la lettera n) con la seguente:
n) revisione delle procedure di analisi dei mercati per i servizi di comunicazione elettronica, nel perseguimento dell'obiettivo di coerenza del quadro regolamentare comunitario di settore e nel rispetto delle specificità delle condizioni di tali mercati;

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera p).
11. 11. Il Relatore.
(Approvato)

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 37 della legge 7 luglio 2009, n. 88 recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008).

1. All'articolo 37, comma 2, della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
a. alla lettera a) sono soppresse le parole: «, senza le prescritte autorizzazioni»;
b. alla lettera a), capoverso 1), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «senza le prescritte autorizzazioni»;
c. alla lettera a), capoverso 2), le parole: «, oppure produca o commercializza uova» sono sostituite con le seguenti: «senza la prescritta registrazione»;
d. alla lettera e), capoverso 1), sono soppresse le parole: al divieto di trattamenti per la conservazione»;
e. alla lettera e), capoverso 3), le parole: «articoli 6 e 11, relativi» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 6 relativo»;
f. alla lettera f) dopo le parole: «articoli 8,» è inserita la seguente: «11,» e dopo le parole: «regolamento (CE) n. 589/2008» sono inserite le seguenti: «e le disposizioni nazionali applicative»;
g. alla lettera g), sono soppresse le seguenti parole: «ai sensi della normativa vigente»;
h. alla lettera g), le parole: «agli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2007, relativi all'uso di diciture facoltative» sono sostituite dalle seguenti: «sull'uso di diciture facoltative dalle norme comunitarie e disposizioni nazionali applicative in materia di commercializzazione delle uova».
i. alla lettera h), è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al di fuori dei casi consentiti la stessa sanzione si applica a chiunque detiene, pone in commercio uova non stampigliate e/o non classificate nonché effettua trattamenti di conservazione o di refrigerazione delle uova della cat. A. La sanzione per la detenzione o la commercializzazione di uova non stampigliate o non classificate non si applica al dettagliante che detiene o pone in vendita uova in confezioni originali, sempre che il dettagliante non sia in condizione di avere conoscenza della violazione o che la confezione originale non presenti segni di alterazione».

2. L'articolo 37, comma 4, della legge 7 luglio 2009, n. 38, è abrogato.

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3. All'articolo 37, comma 7, della legge 7 luglio 2009, n. 88, le parole: «dell'irrogazione delle sanzioni» sono sostituite dalle seguenti: «dell'accertamento delle violazioni».
11. 01. La II Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Delega al Governo per l'adeguamento e la revisione della disciplina sanzionatoria in attuazione del regolamento (CE) 767/2009 del Parlamento europeo e dei Consiglio del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi che modifica il regolamento (CE) 1831/2003 e che abroga le direttive 73/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471 (CEE del Consiglio, 83/228/CEE dei Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero della Salute e del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo al fine di assicurare la piena integrazione tra la normativa nazionale e quella comunitaria sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi apportando specifiche integrazioni e modificazioni alla normativa vigente, secondo le procedure previste dall'articolo 1, commi 2, 3 e 4 e nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a. riordino, coordinamento e riformulazione dell'apparato sanzionatorio in applicazione delle nuove disposizioni comunitarie che regolamentano le norme di commercializzazione, preparazione ed uso dei mangimi, con particolare riferimento all'etichettatura obbligatoria e facoltativa, compreso l'utilizzo dei claims nutrizionali;
b. armonizzazione dell'intero apparato sanzionatorio attraverso la previsione di disposizioni sanzionatorie anche in applicazione del regolamento (CE) 1831/2003 in tema di additivi destinati all'alimentazione animale ed alla riformulazione delle prescrizioni di cui alla direttiva 93/74/CE per gli alimenti destinati a particolari fini nutrizionali;
c. razionalizzazione e graduazione dell'apparato sanzionatorio secondo princìpi di efficacia, afflittività e proporzionalità da attuare secondo i criteri stabiliti all'articolo 2, comma 1, lettera e) della presente legge nonché attraverso la rimodulazione delle sanzioni penali vigenti, sia con riferimento alla scelta della pena sia con riguardo alla misura delle sanzioni stesse in considerazione dell'attenuato disvalore giuridico di alcune condotte correlato al minor rischio di contagio della BSE.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
11. 02. La II Commissione.
(Approvato)

Pag. 226

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva»).

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

Art. 3.
(Designazione dell'origine).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di indicare in etichetta o nei documenti commerciali degli «oli extra vergini di oliva» e degli «oli di oliva vergini», la designazione di origine prevista dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine in etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione degli «oli extra vergini di oliva» e degli «oli di oliva vergini», in difformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche e dalle disposizioni nazionali attuative è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza in etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altro che può indicare un'origine geografica diversa dalle designazioni di origine consentite dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche e dalle disposizioni nazionali attuative.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine in etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione dell'olio d'oliva-composto da oli d'oliva raffinati e da oli d'oliva vergini» e «dell'olio di sansa di oliva» in difformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza in etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altro che evoca una qualunque origine geografica.
4. Chiunque, prima dell'inizio dell'attività di confezionamento degli «oli extra vergini di oliva» e «oli di oliva vergini», non osserva l'obbligo di registrarsi nell'apposito elenco tenuto nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale ai sensi delle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cento euro a seicento euro. La medesima sanzione si applica in caso di mancata comunicazione di cessazione dell'attività di confezionamento.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, pur essendone obbligato, non istituisce il registro nel quale devono essere annotati le produzioni, i movimenti e le lavorazioni degli «oli extra vergini di oliva» e degli «oli di oliva vergini» previsto dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro. Se l'inosservanza riguarda il mancato rispetto delle modalità di tenuta, ivi compresa l'inesattezza e l'incompletezza, e dei tempi di registrazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da duecento euro a milleduecento euro».
2. L'articolo 5 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

Art. 5. Identificazione delle partite.

1. Chiunque non rispetta le prescrizioni sull'identificazione delle partite stabilite

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dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro».
3. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

Art. 6. Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi.

1. Le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, e dagli articoli 4 e 5, sono fissate nella misura da cinquanta euro a trecento euro, se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto non superiori a cento litri.
2. Le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, e dagli articoli 4 e 5, sono fissate nella misura da cinquemila euro a trentamila euro se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto superiori a trenta mila litri.
3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, per i prodotti preconfezionati, il quantitativo di prodotto a cui riferirsi si identifica con quello del lotto di produzione».
4. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la parola: «inflazione» è sostituita con la parola: «infrazione» e le parole: «si applicano le sanzioni previste dal presente decreto legislativo nella misura massima fissata per ciascuna fattispecie» sono sostitute dalle parole: «le sanzioni previste per ciascuna fattispecie dal presente decreto legislativo sono raddoppiate».

5. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225 è sostituito dal seguente: «1. Senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il tramite del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, è l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo.
11. 03. La II Commissione.
(Approvato)

ART. 12.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti:, corredati di relazione tecnica,
Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti aggiungere le seguenti: per materia e per i profili di carattere finanziario
12. 4. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera q) dopo le parole: «in materia di» inserire le seguenti: «prestazione di servizi di investimento,»;
b) alla lettera r) dopo la parola: «coordinamento» inserire le seguenti: «con la normativa in materia di società fiduciarie, nonché».
12. 3. Gioacchino Alfano.
(Approvato)

ART. 14.

Al comma 2 sopprimere le parole da: e dopo le parole: fino alla fine del comma.
14. 2. Il Relatore.

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ART. 15.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Contrasto all'evasione di IVA in importazione da Paesi Terzi).

1. Al fine di assicurare la piena ed effettiva riscossione delle risorse proprie dell'UE di cui alla decisione 2007/436/CE EURATOM, al comma 6 dell'articolo 50-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole «agli effetti dell'IVA» aggiungere le parole «iscritte alla CCIAA da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operatività e che abbiano effettuato regolari versamenti IVA nei 12 mesi precedenti».
15. 03. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 18.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
b-bis) al comma 1, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente:
«c-ter) in caso di violazione delle disposizioni relative alla detenzione a bordo ovvero alle modalità tecniche di utilizzo di rete da posta derivante è sempre disposta, nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, il ritiro della medesima licenza».
18. 1. La XIII Commissione.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1266/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010, che modifica la direttiva 2007/68/CE per quanto riguarda le prescrizioni relative all'etichettatura per i vini).

1. È autorizzata la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei vini di cui all'allegato XI-ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 (regolamento unico OCM), immessi sul mercato o etichettati prima del 30 giugno 2012 e conformi alle disposizioni della direttiva 2005/26/CE della Commissione, del 21 marzo 2005.
18. 03. La XIII Commissione.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea).

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, acquisito il parere dei competenti organi parlamentari e della Conferenza

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permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) per le importazioni di legname nella Comunità europea, di seguito denominato «regolamento», secondo i seguenti principi direttivi:
a) individuazione di una o più autorità nazionali competenti designate per la verifica, mediante le risorse già previste a legislazione vigente, delle licenze FLEGT e determinazione delle procedure amministrative e contabili finalizzate all'attuazione del regolamento;
b) determinazione delle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento in modo tale che le sanzioni risultino dissuasive;
c) individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che dovranno collaborare nell'attuazione del regolamento e le associazioni ambientaliste e di categoria interessate alla materia, anche al fine di assicurare l'accesso alle informazioni e agli atti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;
d) determinazione di una tariffa per l'importazione di legname proveniente dai Paesi con i quali trova applicazione il regime convenzionale previsto dal regolamento e sua destinazione ad integrale copertura delle spese necessarie derivanti da iniziative ufficiali delle autorità competenti finalizzate a controlli a norma dell'articolo 5 del medesimo regolamento.

2. Nella predisposizione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo è tenuto al rispetto anche dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.
18. 04. La XIII Commissione.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357).

L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 è sostituito dal seguente:

Art. 12.
(Introduzioni e reintroduzioni).

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Ministero della Salute per quanto di competenza, e la Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione ed il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'Allegato D e delle specie di cui all'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, nonché per l'introduzione in deroga a quanto disposto dal successivo comma 3, nel rispetto delle finalità del presente decreto e della salute e del benessere delle specie, tenendo conto di quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 708/2007 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché degli enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato

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dall'adozione del provvedimento di reintroduzione o ripopolamento sulla base delle Linee Guida di cui al comma 1, autorizzano la reintroduzione o ripopolamento delle specie di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e al Ministero della Salute, presentando agli stessi Ministeri apposito studio che evidenzi che tale reintroduzione o ripopolamento contribuisce in modo soddisfacente alle finalità di cui all'articolo 1 comma 2 del presente decreto.
3. È vietata l'introduzione in natura di specie e popolazioni non autoctone. Tale divieto si applica anche nei confronti di specie e popolazioni autoctone, laddove la loro introduzione interessi porzioni di territorio esterne all'area di presenza naturale.
4. Su istanza delle Regioni e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, nonché degli enti di gestione delle aree protette nazionali, l'introduzione delle specie e delle popolazioni di cui al comma 3 può essere autorizzata in deroga dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Ministero della Salute per quanto di competenza, previo parere dell'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse ad esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, nel rispetto della salute e del benessere delle specie autoctone.
5. Per l'introduzione e la traslocazione di specie e popolazioni faunistiche alloctone per l'impiego ai fini di acquacoltura si applica il Regolamento (CE) n. 708/2007 e successive modifiche e integrazioni.
5-bis. Possono essere introdotte specie alloctone che, se rilasciate in ambiente naturale, non trovano condizioni di riproduzione.
6. L'autorizzazione di cui al comma 4 è subordinata alla valutazione di uno specifico studio comprendente un'analisi dei rischi ambientali, che evidenzi l'assenza di pregiudizi per le specie e gli habitat naturali. Qualora lo studio evidenziasse l'inadeguatezza dette informazioni scientifiche disponibili, dovranno essere applicati principi di prevenzione e precauzione, compreso il divieto all'introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al Comitato stabilito dall'articolo 20 della Direttiva 92/43/CEE.
7. Nel Decreto di cui al comma 1 sarà specificata la procedura per l'autorizzazione in deroga al divieto di cui al comma 3.
18. 051. Il relatore.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357).

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 è sostituito dal seguente:

Art. 12.
(Introduzioni e reintroduzioni).

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Ministero della Salute per quanto di competenza, e la Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione ed il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'Allegato D e delle specie di cui all'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, nonché per l'introduzione in deroga a quanto disposto dal successivo comma 3, nel rispetto delle finalità del presente decreto e della salute e del benessere delle specie, tenendo conto di quanto disposto dal Regolamento (CE)

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n. 708/2007 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché degli enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione o ripopolamento sulla base delle Linee Guida di cui al comma 1, autorizzano la reintroduzione o ripopolamento delle specie di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e al Ministero della Salute, presentando agli stessi Ministeri apposito studio che evidenzi che tale reintroduzione o ripopolamento contribuisce in modo soddisfacente alle finalità di cui all'articolo 1 comma 2 del presente decreto.
3. È vietata l'introduzione in natura di specie e popolazioni non autoctone. Tale divieto si applica anche nei confronti di specie e popolazioni autoctone, laddove la loro introduzione interessi porzioni di territorio esterne all'area di presenza naturale.
4. Su istanza delle Regioni e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, nonché degli enti di gestione delle aree protette nazionali, l'introduzione delle specie e delle popolazioni di cui al comma 3 può essere autorizzata in deroga dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Ministero della Salute per quanto di competenza, previo parere dell'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse ad esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, nel rispetto della salute e del benessere delle specie autoctone.
5. Per l'introduzione e la traslocazione di specie e popolazioni faunistiche alloctone per l'impiego ai fini di acquacoltura si applica il Regolamento (CE) n. 708/2007 e successive modifiche e integrazioni.
6. L'autorizzazione di cui al comma 4 è subordinata alla valutazione di uno specifico studio comprendente un'analisi dei rischi ambientali, che evidenzi l'assenza di pregiudizi per le specie e gli habitat naturali. Qualora lo studio evidenziasse l'inadeguatezza dette informazioni scientifiche disponibili, dovranno essere applicati principi di prevenzione e precauzione, compreso il divieto all'introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al Comitato stabilito dall'articolo 20 della Direttiva 92/43/CEE.
7. Nel Decreto di cui al comma 1 sarà specificata la procedura per l'autorizzazione in deroga al divieto di cui al comma 3.
18. 09. Gottardo.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Delega al Governo per l'armonizzazione della disciplina in materia di tutela dall'inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture dei trasporti e dagli impianti industriali, negli edifici e negli ambienti di vita con la Direttiva 2002/49/CE).

1. Al fine di assicurare una completa armonizzazione della Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, il Governo è delegato ad adottare, nei modi stabiliti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni o integrazioni ed ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti inerenti la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c)

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e d) della legge 26 ottobre 1995 n. 447, legge quadro sull'inquinamento acustico.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati secondo quanto disposto dall'articolo 3 comma 3 e dall'articolo 11 comma 2 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e prevedono l'armonizzazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a), c), d), e), g), h), i), l) e m) della legge quadro n. 447/95 e dei regolamenti di cui all'articolo 11 comma 1 della stessa legge quadro con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano, ma anche la sottoposizione ad aggiornamento e verifica in funzione di nuovi elementi conoscitivi o di nuove situazioni intervenute dopo la loro promulgazione.
3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:
a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore previsti dal Decreto del Ministero dell'ambiente 29 novembre 2000 con i piani di azione, le mappature acustiche e le mappe acustiche strategiche previsti dalla Direttiva 2002/49/CE e recepiti dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 194 all'articolo 2 comma 1 lettere o), p) e q), agli articoli 3 e 4 ed agli allegati 4 e 5 nonché con i criteri previsti dal decreto di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 3, comma 1, lettera f), come modificata dalla legge 4 giugno 2010, n. 96, articolo 15, comma 1, lettera d);
b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come disposto dalla Direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge 447/95 ed introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento ed integrazione di quelli introdotti dalla legge 447/95;
c) aggiornamento della disciplina delle sorgenti di rumore relative alle infrastrutture dei trasporti e agli impianti industriali;
d) regolamentazione della rumorosità prodotta nell'ambito dello svolgimento delle discipline sportive;
e) regolamentazione della rumorosità prodotta dall'esercizio degli impianti eolici;
f) aggiornamento della definizione di tecnico competente in acustica di cui agli articoli 2 e 3 della legge 447/95;
g) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici.
h) regolamentazione della sostenibilità economica degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore previsti dal Decreto del Ministero dell'ambiente 29 novembre 2000 e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

4. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di tali pareti.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni

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interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
18. 010. Gottardo.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Delega al Governo per il riordino delle disposizioni della Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche»).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo di riordino, coordinamento, integrazione e semplificazione delle disposizioni di cui alla Parte III del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzato a garantire il pieno e corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e successive modificazioni, in relazione alle contestazioni mosse dalla Commissione europea attraverso la procedura d'infrazione n. 2007/4680 ex articolo 258 TFUE che contesta la non conformità della Parte III del decreto legislativo n. 152/06 alla direttiva in parola, nonché evitare rischi di procedura di infrazione per non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE.
In particolare il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri anche attraverso l'abrogazione o modificazione della normativa vigente:
a) riordino, coordinamento e semplificazione degli strumenti di pianificazione (Piano gestione del rischio idrogeologico, Piano di gestione dei bacini idrografici, Piano di tutela) anche al fine di superare la sovrapposizione tra i diversi piani e snellire il procedimento di adozione e approvazione degli stessi con la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la certezza dei tempi di conclusione dell'iter procedimentale nonché del riesame ed aggiornamento degli stessi Piani;
b) riordino delle disposizioni in materia di Autorità competenti dei distretti idrografici, ivi compresi quelli transfrontalieri, precisandone l'articolazione gerarchica e settoriale delle competenze e l'assetto finanziario, nonché di ripartizione territoriale dei distretti idrografici stessi, nel rispetto della normativa comunitaria e in relazione agli obiettivi comuni da raggiungere;
c) riformulazione delle disposizioni inerenti, per i corpi idrici superficiali e sotterranei e per la gestione del rischio idrogeologico, l'attività di monitoraggio, l'analisi conoscitiva delle caratteristiche del distretto idrografico, l'analisi economica finalizzata anche al recupero dei costi, l'esame delle pressioni e degli impatti, l'analisi di rischio per gli aspetti qualitativi e quantitativi, e il loro riesame periodico;
d) riformulazione degli obiettivi ambientali anche in funzione della tutela delle acque destinate all'uso idropotabile nonché della disciplina relativa agli obiettivi a specifica destinazione;
e) riordino della normativa vigente in relazione al programma di misure, ai controlli e relativo riesame periodico nonché l'introduzione delle scadenze temporali entro cui applicare eventuali nuove misure individuate nell'ambito degli strumenti di pianificazione e successivi aggiornamenti;
f) modifiche, integrazioni e abrogazione di ogni altra definizione, disposizione e concetto necessari al raggiungimento della conformità con la normativa comunitaria e nazionale vigente;

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g) riordino, razionalizzazione e snellimento delle normative in materia di acque e di gestione del rischio idrogeologico sovrappostesi negli anni creando situazioni frammentarie, sia per quanto riguarda la parte III del decreto legislativo n. 152/2006, che per la legislazione in materia non confluita nella stessa;
h) riordino ed aggiornamento delle disposizioni in materia di concessione d'uso della risorsa idrica.

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
18. 011. Gottardo.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Attuazione della direttiva 2009/126/CE del 21 ottobre 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero dei vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio e disciplina organica dei requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2009/126/CE del 21 ottobre 2009 relativa alla fase II del recupero dei vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.
2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 prevedono l'integrazione della disciplina della direttiva 2009/126/CE del 21 ottobre 2009 nell'ambito della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sono adottati, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2, su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri di cui all'articolo 1, comma 2, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinati in modo organico i requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina anche in conformità alla direttiva 94/9/CE del 23 marzo 1994, concernente gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, non si applica il paragrafo 3 dell'allegato VII alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
18. 013. Gottardo.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a recepire la direttiva 2010/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di

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cui agli articoli 2 e 3, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riordino delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli;
b) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi, ivi compresa la fase istruttoria, anche in relazione con altri procedimenti volti al rilascio di provvedimenti aventi valore di autorizzazione integrata ambientale;
c) utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per finalità connesse all'attuazione della direttiva;
d) revisione dei criteri per la quantificazione e la gestione contabile delle tariffe da applicare per le istruttorie e i controlli;
e) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni delle autorizzazioni.
18. 014. Gottardo.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Delega al Governo per il riordino normativo nella materia sui prodotti fitosanitari).

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di coordinare le norme vigenti in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti fitosanitari, con le disposizioni del Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, del Regolamento (CE) 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, e con le disposizioni attuative delle direttive 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2009 e 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24.10.2009.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati su proposta del Ministro della Salute, del Ministro per le politiche europee, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, nel rispetto anche dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia di armonizzazione della disciplina della produzione, della commercializzazione e utilizzo dei prodotti fitosanitari, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia;
b) rispetto della tutela degli interessi relativi alla salute dell'uomo, degli animali e dei vegetali, dell'ambiente, della protezione ed informazione del consumatore e della qualità dei prodotti, garantendo la libera circolazione, allo scopo di assicurare competitività alle imprese;
c) individuazione, da demandare a decreti di natura non regolamentare del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto del principio della copertura del costo effettivo del servizio, delle tariffe dovute dalle imprese per le procedure finalizzate al rilascio delle autorizzazioni alla produzione e commercializzazione dei prodotti fitosanitari e ai controlli ufficiali;
d) semplificazione delle procedure esistenti in materia di registrazione e riconoscimento delle imprese del settore fitosanitario, in conformità alle disposizioni comunitarie.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il Governo

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può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
18. 017. Il Governo.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifica del decreto legislativo 27 gennaio 109/1992 «Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari e successive modifiche» come modificato dal decreto legislativo 23 giugno 2003 n. 181 «Attuazione della direttiva 2000/13/CE, concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità).

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109 è sostituito dal seguente:

Art. 6.
(Designazione degli aromi).

1. Fatte salve le disposizioni contenute nel capo IV del Regolamento (CE) n. 1334/2008, gli aromi sono designati con i seguenti termini:
a. «aromi», o con una denominazione più specifica o con una descrizione dell'aroma se il componente aromatizzante contiene aromi quali definiti all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h) del regolamento (CE) n. 1334/2008 relativo agli aromi ed alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati ad essere utilizzati negli e sugli alimenti;
b. «aroma di affumicatura», o «aromatizzanti di affumicatura prodotti da alimenti o da categorie o basi di alimenti (cioè aromatizzanti di affumicatura prodotti a partire dal faggio) se il componente aromatizzante contiene aromi quali definiti all'articolo 3, comma 2, lettera f) del regolamento (CE) n. 1334/2008 e conferisce un aroma di affumicatura agli alimenti.

2. Il termine «naturale» per descrivere un aroma è utilizzato conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1334/2008.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, il chinino e la caffeina, utilizzati come aromi nella fabbricazione o nella preparazione dei prodotti alimentari, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti del prodotto composto con la loro denominazione specifica, immediatamente dopo il termine «aroma».
4. Nei prodotti che contengono più aromi tra i quali figurano il chinino e la caffeina, l'indicazione può essere effettuata tra parentesi, immediatamente dopo il termine «aromi», con la dicitura «incluso chinino» o «inclusa caffeina».
5. Quando una bevanda destinata al consumo tal quale o previa ricostituzione del prodotto concentrato o disidratato contiene caffeina, indipendentemente dalla fonte, in proporzione superiore a 150 mg/litro, la seguente menzione deve figurare sull'etichetta, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita della bevanda: «Tenore elevato di caffeina». Tale menzione è seguita, tra parentesi e nel rispetto delle condizioni stabilite al comma 4 dell'articolo 14, dall'indicazione del tenore di caffeina espresso in mg/100ml.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo non si applicano alle bevande a base di caffè, di tè, di estratto di caffè o di estratto di tè, la cui denominazione di vendita contenga il termine «caffè» o «tè».
18. 018. Il Governo.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.
(Modifica al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161).

1. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni, le parole «, nei quattro anni successivi alle date ivi previste,» sono soppresse.
18. 026.Rainieri.

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Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Applicazione della direttiva 2010/75/UE alte emissioni di sostanze inquinanti emesse dai cementifici).

1. I limiti imposti dal decreto legislativo 11 maggio 2005 n. 133, attuativo della direttiva 2000/76/CE relativa all'emissione in atmosfera delle sostanze inquinanti emesse dagli inceneritori-termovalorizzatori, si applicano anche alle emissioni di sostanze inquinanti emesse in atmosfera dai cementifici.
18. 038. Miotto.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante attuazione della Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE).

Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'articolo 2, comma 3, dopo le parole «gli articoli 7, 8, 11, commi 1» le parole «e 3» sono sostituite con «e 6»;
b) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole «agli articoli 7, 8, 11, commi 1» le parole «e 3» sono sostituite con «e 6»;
c) all'articolo 2, comma 5, dopo le parole «gli obblighi di cui agli articoli 11,» le parole «comma 3» sono sostituite con «comma 6»;
d) All'articolo 7 comma 5 lettera a) dopo le parole «riferiti dall'operatore ai sensi dell'articolo 11,» le parole «comma 3» sono sostituite con «comma 6»;
e) All'articolo 5, comma 5, dopo le parole «da parte dell'autorità competente» aggiungere le seguenti: «A condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni dei commi da 1 a 4, qualora le informazioni di cui al comma 3 siano state fornite in altri piani predisposti ai sensi della normativa vigente, l'operatore può allegare integralmente o in parte detti piani, indicando le parti che comprendono dette informazioni»;
f) All'articolo 6 comma 10 dopo le parole «fornendo al medesimo le informazioni pertinenti» sono aggiunte le parole «, comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente alla quale presentare osservazioni e quesiti,»;
g) L'articolo 8 comma 1 è sostituito dal seguente:
«L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 7, comma 5, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica all'operatore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico. Entro, il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale di un annuncio contenente:
a) la domanda di autorizzazione contenente l'indicazione della localizzazione della struttura di deposito e del nominativo dell'operatore;
b) informazioni dettagliate sulle autorità competenti responsabile del procedimento e sugli uffici dove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni nonché i termini per la presentazione delle stesse;

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c) se applicabile, informazioni sulla necessità di una consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione relativa ad una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16;
d) la natura delle eventuali decisioni;
e) indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la divulgazione.

L'autorità competente mette a disposizione del pubblico interessato anche i principali rapporti e pareri trasmessi all'autorità competente in merito alla domanda di autorizzazione nonché altre informazioni attinenti la domanda di autorizzazione presentate successivamente alla data di pubblicazione da parte dell'operatore.
Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 241 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni».
h) L'articolo 8 comma 2 è sostituito dal seguente «I soggetti interessati possono presentare in forma scritta osservazioni all'autorità competente fino a 30 giorni prima della conclusione del procedimento autorizzativo. L'operatore provvede ad informare il pubblico della data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione delle altre informazioni di cui al comma 1»;
i) All'articolo 10 comma 1 lettera a) dopo le parole «ai sensi dell'articolo 11,» le parole «comma 2» sono sostituite con le parole «comma 3»;
j) All'articolo 10 comma 1 lettera c) dopo le parole «ai sensi dell'articolo 12,» le parole «commi 4 e 5» sono sostituite con le parole «commi 3 e 4».
k) All'articolo 11 comma 7 alla fine dell'ultimo periodo sono aggiunte le parole «Tali verifiche possono essere effettuate dall'autorità competente stessa o da enti pubblici o esperti indipendenti dei quali la stessa si avvale.
l) All'articolo 12 comma 3 alla fine del periodo è aggiunto il seguente periodo «In caso di inadempienza dell'operatore, l'autorità competente può assumersi gli incarichi dell'operatore dopo la chiusura definitiva della struttura di deposito, utilizzando le risorse di cui all'articolo 14 e fatta salva tutta la normativa nazionale e comunitaria in materia di responsabilità civile del detentore dei rifiuti.
m) All'articolo 13 comma 1, lettera a) dopo le parole «valutare la probabilità che si produca percolato dai rifiuti di estrazione depositati,» sono aggiunte le parole «anche con riferimento agli inquinanti in esso presenti,»;
n) All'articolo 16 comma 3 le parole «l'operatore trasmette le informazioni di cui all'articolo 6, comma 14,» sono sostituite con le parole «l'operatore trasmette immediatamente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 15.»;
o) All'articolo 17 comma 1 dopo le parole «prima dell'avvio delle operazioni di deposito, e» la parola «successivamente» è sostituita con le seguenti parole «a intervalli periodici in seguito, compresa la fase successiva alla chiusura» e alla fine dell'articolo dopo le parole «all'interno e all'esterno della struttura» è aggiunta la frase «Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilità dell'operatore in base alle condizioni dell'autorizzazione».
18. 012. Gottardo.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Attuazione della direttiva 2010/78/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio deI 24 novembre 2010 recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE. 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE, 2009/65/CE, per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea,

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dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

1. Al fine di dare attuazione alla direttiva 2010/78/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE, 2009/65/CE, il Governo è delegato ad apportare le modifiche e le integrazioni necessarie al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico dell'intermediazione finanziaria, al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, di attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private, al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari, e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) tenere conto dell'integrazione del sistema di vigilanza nazionale nel nuovo assetto di vigilanza del settore finanziario dell'Unione europea e dell'istituzione e dei poteri dell'Autorità bancaria europea istituita dal Regolamento UE n. 1093/2010, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali istituita dal Regolamento UE n. 1094/2010, dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal Regolamento UE n. 1095/2010 (le «Autorità di vigilanza europee»), del Comitato congiunto delle tre Autorità previsto dall'articolo 54 dei medesimi Regolamenti, nonché del Comitato europeo per il rischio sistemico istituito dal Regolamento UE n. 1092/2010;
b) prevedere che le autorità nazionali competenti possano, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione Europea, cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le Autorità di vigilanza europee, il Comitato congiunto, le autorità competenti degli altri Stati membri e il Comitato europeo per il rischio sistemico, e adempiano agli obblighi di comunicazione nei loro confronti stabiliti dalle stesse disposizioni dell'Unione Europea;
c) prevedere che le autorità nazionali competenti tengano conto, nell'esercizio delle loro funzioni, della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza;
d) tenere conto dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010, dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1905/2010, che stabiliscono le circostanze in cui le Autorità di vigilanza europee possono presentare una richiesta di informazioni, debitamente giustificata e motivata, direttamente ai soggetti vigilati dalle autorità nazionali competenti;
e) tenere conto delle disposizioni dell'Unione Europea che prevedono la possibilità di delega di compiti tra autorità nazionali competenti, e tra le stesse e le Autorità di vigilanza europee;
f) tenere conto della natura direttamente vincolante delle norme tecniche di attuazione e delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea in conformità, rispettivamente, agli articoli 10 e 15 dei regolamenti istitutivi delle Autorità di vigilanza europee;

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g) tenere conto delle raccomandazioni formulate nelle Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 14 maggio 2008 affinché le autorità di vigilanza nazionali, nell'espletamento dei loro compiti, prendano in considerazione gli effetti della loro azione in relazione alle eventuali ricadute sulla stabilità finanziaria degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con le autorità di vigilanza europee e degli altri Stati membri.

2. Dall'attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
18. 039. Il Governo.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Adeguamento alla procedura d'infrazione n. 2009/4117 ex articolo 258 TFUE in materia di deducibilità delle spese relative ai contratti di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede).

1. Al fine di adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria e per ottemperare alla procedura d'infrazione n. 2009/4117 avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera i-sexies), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 2012.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
18. 050. Il relatore.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante attuazione della Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE).

Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'articolo 2, comma 3, dopo le parole «gli articoli 7, 8, 11, commi 1» le parole «e 3» sono sostituite con «e 6»;
b) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole «agli articoli 7, 8, 11, commi 1» le parole «e 3» sono sostituite con «e 6»;
c) all'articolo 2, comma 5, dopo le parole «gli obblighi di cui agli articoli 11,» le parole «comma 3» sono sostituite con «comma 6»;

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d) all'articolo 7 comma 5 lettera a) dopo le parole «riferiti dall'operatore ai sensi dell'articolo 11,» le parole «comma 3» sono sostituite con «comma 6»;
e) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole «da parte dell'autorità competente» aggiungere le seguenti: «A condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni dei commi da 1 a 4, qualora le informazioni di cui al comma 3 siano state fornite in altri piani predisposti ai sensi della normativa vigente, l'operatore può allegare integralmente o in parte detti piani, indicando le parti che comprendono dette informazioni»;
f) all'articolo 6 comma 10 dopo le parole «fornendo al medesimo le informazioni pertinenti» sono aggiunte le parole «, comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente alla quale presentare osservazioni e quesiti,»;
g) l'articolo 8 comma 1 è sostituito del seguente:
«L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 7, comma 5, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica all'operatore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale di un annuncio contenente:
a) la domanda di autorizzazione contenente l'indicazione della localizzazione della struttura di deposito e del nominativo dell'operatore;
b) informazioni dettagliate sulle autorità competenti responsabile del procedimento e sugli uffici dove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni nonché i termini per la presentazione delle stesse;
c) se applicabile, informazioni sulla necessità di una consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione relativa ad una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16;
d) la natura delle eventuali decisioni;
e) indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la divulgazione.

L'autorità competente mette a disposizione del pubblico interessato anche i principali rapporti e pareri trasmessi all'autorità competente in merito alla domanda di autorizzazione nonché altre informazioni attinenti la domanda di autorizzazione presentate successivamente alla data di pubblicazione da parte dell'operatore.
Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 241 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni»;
h) l'articolo 8 comma 2 è sostituito dal seguente: «I soggetti interessati possono presentare in forma scritta osservazioni all'autorità competente fino a 30 giorni prima della conclusione del procedimento autorizzativo. L'operatore provvede ad informare il pubblico della data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione delle altre informazioni di cui al comma 1»;
i) all'articolo 10 comma 1 lettera a) dopo le parole «ai sensi dell'articolo 11,» le parole «comma 2» sono sostituite con le parole «comma 3»;
j) all'articolo 10 comma 1 lettera c) dopo le parole «ai sensi dell'articolo 12,» le parole «commi 4 e 5» sono sostituite con le parole «commi 3 e 4»;
k) all'articolo 11 comma 7 alla fine dell'ultimo periodo sono aggiunte le parole

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«Tali verifiche possono essere effettuate dall'autorità competente stessa o da enti pubblici o esperti indipendenti dei quali la stessa si avvale con oneri a carico dell'operatore»;
l) all'articolo 12 comma 3 alla fine del periodo è aggiunto il seguente periodo «In caso di inadempienza dell'operatore, l'autorità competente può assumersi gli incarichi dell'operatore dopo la chiusura definitiva della struttura di deposito, utilizzando le risorse di cui all'articolo 14 e fatta salva tutta la normativa nazionale e comunitaria in materia di responsabilità civile del detentore dei rifiuti»;
m) all'articolo 13 comma 1, lettera a) dopo le parole «valutare la probabilità che si produca percolato da rifiuti di estrazione depositati,» sono aggiunte le parole «anche con riferimento agli inquinanti in esso presenti»;
n) all'articolo 16 comma 3 le parole «l'operatore trasmette le informazioni di cui all'articolo 6, comma 14,» sono sostituite con le parole «l'operatore trasmette immediatamente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 15»;
o) all'articolo 17 comma 1 dopo le parole «prima dell'avvio delle operazioni di deposito, e» la parola «successivamente» è sostituita con le seguenti parole «a intervalli periodici in seguito, compresa la fase successiva alla chiusura» e alla fine dell'articolo dopo le parole «all'interno e all'esterno della struttura» è aggiunta la frase «Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilità dell'operatore in base alle condizioni dell'autorizzazione».
18. 048. Il Governo.

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ALLEGATO 2

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009 (Doc. LXXXVII, n. 3).

PROPOSTA DI RELAZIONE FORMULATA DAL RELATORE

La Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009, presentata dal Governo il 5 agosto 2010, giunge, come purtroppo già avvenuto negli anni precedenti, all'attenzione della Camera con un ritardo tale da renderne di scarsa utilità l'esame nel merito.
L'esame del documento presso la XIV Commissione e le Commissioni di merito ha pertanto costituito l'occasione per approfondire essenzialmente alcuni aspetti procedurali e di metodo.
In primo luogo, va sottolineato come l'obsolescenza della Relazione discenda quest'anno non soltanto dal ritardo nella sua presentazione dalle Camere e dalla lentezza dell'iter parlamentare del disegno di legge comunitaria 2010 cui essa è abbinata ma anche e soprattutto dalla scelta del Governo di presentare il documento secondo la struttura e i contenuti previsti dalla formulazione dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 previgente alle modifiche introdotte dal comma 1 dell'articolo 8, della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009), in vigore dal 10 luglio 2007.
La Relazione, infatti, dando conto in un unico documento sia dell'attività svolta dall'Italia a livello di Unione europea nel 2009 sia delle priorità per il 2010, non appare conforme al testo del medesimo articolo 15 vigente, in base al quale il Governo deve presentare al Parlamento due distinte Relazioni annuali: una di rendiconto e l'altra programmatica. In particolare, la Relazione «programmatica» va presentata entro il 31 dicembre di ogni anno e reca indicazione degli orientamenti e le priorità che il Governo intende assumere per l'anno successivo, con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica; tale Relazione alla Camera è esaminata congiuntamente con il programma legislativo delle Istituzioni europee.
La Relazione di rendiconto deve essere invece sottoposta alle Camere entro il 31 gennaio di ogni anno (stessa data prevista per la presentazione del ddl comunitaria) ed illustra le attività svolte nell'anno precedente dall'UE e dal Governo con riguardo all'evoluzione istituzionali, alla normativa e alle politiche dell'UE.
Il nuovo testo dell'articolo 15 sopra richiamato è stato introdotto per effetto dell'approvazione alla Camera di un emendamento frutto della riflessione condotta in esito all'esame delle Relazioni per il 2007 e per il 2008 poi confluita nelle due risoluzioni - a prima firma dell'On. Centemero - approvate in Assemblea.
L'obiettivo dell'innovazione introdotta era proprio quello di evitare che la Relazione annuale continuasse a configurarsi come un documento obsoleto, pletorico e quindi sostanzialmente di scarsa utilità. Si è inteso, in altri termini, assicurare, per un verso, che la predisposizione delle Relazioni da parte delle amministrazioni competenti non costituisca un adempimento rituale, come spesso avvenuto per le Relazioni presentate secondo la normativa previgente e, per altro verso, che le Camere di possano avvalersene per esaminare in modo tempestivo ed approfondito sia le priorità del Governo per il futuro sia l'attività svolta nell'anno precedente.

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A questo scopo, la Giunta per il regolamento della Camera, nel parere del 14 luglio 2010, ha disposto, con grande tempestività, che la Relazione «programmatica» sia oggetto di esame congiunto con gli strumenti di programmazione legislativa e politica delle Istituzioni europee, secondo la procedura già delineata a questo scopo dalla Giunta per il Regolamento il 9 febbraio 2000; la Relazione di rendiconto continuerà invece ad essere esaminata congiuntamente con il disegno di legge comunitaria, secondo il disposto di cui all'articolo 126-ter del Regolamento.
È auspicabile, pertanto, che il Governo sottoponga tempestivamente alle Camere la Relazione recante indicazione delle sue priorità per il 2011, che sarà esaminata congiuntamente al Programma di lavoro della Commissione europea per il 2011, già presentato nello scorso ottobre.
La Camera potrà svolgere in tal modo una vera e propria sessione europea di fase ascendente, interamente dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità delle Istituzioni europee e quelle del Governo per l'anno in corso, in esito alla quale potremo definire indirizzi generali per l'azione dell'Italia a livello europeo. Valutazione ed indirizzi che assumono un valore estremamente significativo in questa fase del processo di integrazione, caratterizzata da grandi rischi e potenzialità.
Fatte queste premesse di carattere generale, si può richiamare in estrema la struttura della Relazione per il 2009.
Il documento è strutturato in tre parti, ognuna delle quali espone distintamente un consuntivo degli interventi e delle politiche varate nel 2009 dall'UE e dall'Italia e gli orientamenti del Governo per il 2010.
La prima parte tratta del processo di integrazione europea e degli orientamenti generali delle politiche dell'Unione: nella prima sezione si sviluppano i temi istituzionali, nella seconda la risposta dell'Unione alla crisi mondiale, nella terza i temi dell'energia e dell'ambiente.
La seconda parte dà conto della partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea e del recepimento del diritto dell'Unione nell'ordinamento analizzando in tre distinte sezioni i profili generali di tale partecipazione, quelli legati alle singole politiche comuni, quelli volti alla dimensione esterna dell'Unione, ivi incluse la politica estera comune e quella di sicurezza e difesa.
La terza parte riguarda le politiche di coesione e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione.
In appendice sono riportati alcuni dati analitici, l'elenco dei provvedimenti attuativi di norme comunitarie e l'elenco ed i motivi delle impugnazioni deliberate dal Consiglio dei Ministri di decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione dell'Unione europea nei confronti dell'Italia, nonché le modalità di partecipazione delle Camere e delle Regioni al processo normativo dell'Unione.
In senso positivo, va anzitutto sottolineato che la seconda parte della Relazione, come avvenuto dall'inizio di questa legislatura, reca una specifica sezione relativa agli indirizzi espressi dalle Camere in fase ascendente. Ciò conferma la grande attenzione riservata dal Governo all'attività delle Camere, anche a fronte della crescita esponenziale dell'intervento parlamentare in fase ascendente.
Al tempo stesso, non si può non rilevare come i capitoli della Relazione relativi all'attività svolta dal Governo nelle singole politiche non diano se non occasionalmente conto in modo specifico e circostanziato del seguito dato agli atti di indirizzo delle Camere, come è invece disposto dalla legge n. 11 del 2005.
Si tratta di una lacuna da segnalare affinché a partire dalla predisposizione delle prossime Relazioni il Governo provveda a dare piena attuazione al dettato della legge.
Altro elemento innovativo e positivo della Relazione è costituito dalla presenza di un'apposita sezione relativa alle strategie di comunicazione promosse dal Governo per avvicinare i cittadini all'Europa. Viene data così attuazione ad uno specifico impegno contenuto nelle richiamate risoluzioni approvate dalla Camera in

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esito all'esame delle Relazioni per il 2007 ed il 2008, che andrà ulteriormente sviluppato nei prossimi anni.
In senso negativo, va invece sottolineato che il documento appare anche quest'anno - nonostante gli impegni espressamente contenuti nelle Relazioni sopra citate - pletorico, disomogeneo e di difficile lettura; le 387 pagine della relazione (che scendono a 309 senza gli allegati) oltre costituire per la loro stessa quantità un ostacolo ad una immediata individuazione degli elementi chiave, sono redatte secondo un approccio ed un metodo notevolmente differente da settore a settore, denunciando un debole coordinamento redazionale.
Anche in questo caso si tratta di criticità che andranno risolte in sede di predisposizione delle prossime Relazioni, al fine di non vanificare all'atto pratico le innovazioni introdotte in via legislativa.
Alla luce degli elementi sinora richiamati è auspicabile che la risoluzione che la XIV Commissione approverà in esito all'esame in Assemblea tenga conto essenzialmente di questi aspetti di metodo relativi alla predisposizione delle Relazioni future nonché ad altri aspetti delle Relazioni tra Parlamento e Governo in materia europea.
È altresì auspicabile che, come sempre avvenuto negli anni passati, si raggiunga il consenso di tutti i gruppi in merito ai contenuti della Relazione e della risoluzione, in modo da valorizzare il contributo della Camera all'ammodernamento delle procedure per la partecipazione dell'Italia all'UE.
Ciò anche in considerazione del concomitante esame delle proposte di riforma della legge n. 11 del 2005, che riprendono peraltro in ampia misura riflessioni di metodo svolte in occasione dell'esame delle precedenti Relazioni annuali.

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ALLEGATO 3

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 def.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminata la comunicazione della Commissione europea sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 def.);
premesso che:
l'analisi annuale della crescita è il primo atto della nuova procedura del «semestre europeo» per il coordinamento ex ante delle politiche economiche e costituisce la base sulla quale il Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011 definirà gli orientamenti generali per la predisposizione dei programmi nazionali di riforma e dei programmi di stabilità o di convergenza che gli Stati membri presenteranno entro aprile;
gli orientamenti in questione dovrebbero tenere in considerazione il più ampio riassetto del sistema europeo di governance economica, con particolare riferimento ai vincoli e alle procedure correttive e sanzionatorie che saranno introdotte dalle sei proposte di riforma della governance economica europea presentate dalla Commissione europea il 29 settembre 2010, anche alla luce dell'orientamento generale concordato dal Consiglio ECOFIN del 15 maggio 2011;
la parte generale dell'analisi annuale della crescita - che indica, al fine di rispondere alla crisi e attuare gli obiettivi della strategia per la crescita e l'occupazione UE 2020 dieci azioni principali - denuncia uno squilibrio tra l'attenzione posta sulla stabilità finanziaria e le riforma strutturali e l'assenza di un quadro organico e realistico di misure volte ad un'effettiva incentivazione della crescita e dell'occupazione;
la relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi principali della Strategia 2020, allegata all'analisi, pone in evidenza numerosi elementi di criticità nei progetti di PNR, trasmessi dagli Stati membri nel novembre 2010, e degli altri interventi e riforme previsti dagli Stati stessi, che andranno risolti nella stesura dei programmi definitivi. Tali aspetti problematici appaiono tuttavia difficilmente superabili alla luce della rigidità dei vincoli derivanti dal nuovo Patto di stabilità e crescita, che rendono difficile il reperimento di risorse finanziarie adeguate al conseguimento degli obiettivi della Strategia 2020;
l'analisi non contiene alcun riferimento al contributo finanziario dell'UE al conseguimento degli obiettivi della strategia 2020, che potrebbe invece produrre un notevole effetto leva rispetto agli investimenti pubblici e privati necessari allo scopo. Mancano altresì specifiche indicazioni in merito al coordinamento tra il bilancio europeo e i bilanci nazionali che consentirebbe di spendere in modo più efficace e coordinato le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi di crescita e occupazione;
l'analisi annuale sulla crescita sembra pertanto confermare il difetto strutturale

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del nuovo sistema di governance economica europea, caratterizzato dal disallineamento tra vincoli e sanzioni rigorose per il rispetto della stabilità macroecononomica e un coordinamento debole delle misure per la crescita e l'occupazione;
tale disallineamento contraddice l'impianto e le finalità stessa delle nuova governance in quanto la riduzione strutturale del debito pubblico e l'obiettivo del pareggio di bilancio a medio termine, sono perseguibili e socialmente sostenibili soltanto con un elevato tasso di crescita del PIL. Appare pertanto irrinunciabile l'introduzione di strumenti per il coordinamento delle politiche sociali e dell'occupazione aventi la stessa efficacia e portata di quelli prospettati per le politiche economiche e di bilancio;
il Consiglio europeo del 24-25 marzo dovrebbe inoltre approvare il «Patto per l'euro» concordato dai capi di Stato o di governo della zona euro, nel corso della riunione dell'11 marzo 2011, al fine di istituire un coordinamento più stretto delle politiche economiche per stimolare la competitività e l'occupazione, concorrere ulteriormente alla sostenibilità delle finanze pubbliche, rafforzare la stabilità finanziaria e coordinare le politiche fiscali;
il Patto per l'euro - oltre a sovrapporsi agli obiettivi previsti dalla Strategia Europea 2020 e ai meccanismi di coordinamento previsti nell'ambito del semestre europeo - non appare adeguato, essendo ispirato ad una logica di breve termine;
per il rilancio della crescita e dell'occupazione in Europa occorre che l'Unione europea adotti, secondo le procedure decisionali previste dai Trattati, una nuova iniziativa per fronteggiare la crisi economica e finanziaria globale;
tale iniziativa dovrebbe mirare alla creazione di una governance economica federale nell'area euro e nell'intera UE, estesa anche alle politiche sociali e dell'occupazione e alla politica fiscale, comprendere, oltre alle misure già prospettate dal Patto per l'euro, un programma di investimenti pubblici e privati di durata decennale nonché misure per la stabilità del settore bancario;
tale programma, assicurando economie di scala e producendo un effetto leva per gli investimenti pubblici e privati nel settore dei trasporti, dell'energia, dell'istruzione e della ricerca e sviluppo tecnologico, consentirebbe la modernizzazione dell'economia europea;
sottolineata l'importanza di sviluppare il dialogo sistematico tra Parlamento europeo e parlamento nazionale nell'ambito dell'intera procedura del semestre europeo nonché in relazione agli altri meccanismi di coordinamento delle politiche economiche e dell'occupazione degli Stati membri;
rilevata, altresì, la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) provveda la Commissione di merito a segnalare nel documento finale la necessità che il Governo si adoperi affinché il Consiglio europeo del 24-25 marzo:
assicuri che gli orientamenti per la predisposizione dei programmi nazionali di riforma e dei programmi di stabilità o di convergenza garantiscano un equilibrio tra le misure a garanzia della sostenibilità delle finanze pubbliche e quelle volte a promuovere la crescita, la competitività e l'occupazione;
indichi in modo più puntuale e circostanziato rispetto all'analisi annuale della crescita le azioni prioritarie da perseguire per l'attuazione della Strategia UE 2020;

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preveda e quantifichi espressamente il contributo finanziario dell'UE al conseguimento degli obiettivi della strategia 2020, sia attraverso stanziamento del bilancio dell'UE sia mediante strumenti innovativi, quali l'emissione di obbligazioni per progetti europei (project bonds);
valuti altresì l'emissione da parte della Commissione europea o della Banca europea per gli investimenti di vere e proprie obbligazioni europee volte al finanziamento di grandi progetti infrastrutturali di interesse europeo;
indichi, in coerenza con l'oggetto della procedura del semestre europeo, le misure necessarie ad assicurare una maggiore compatibilità e complementarità tra i bilanci nazionali dei 27 Stati membri e il bilancio dell'UE ai fini del conseguimento degli obiettivi di crescita, competitività ed occupazione;
valuti la possibilità di adottare, secondo le procedure decisionali previste dai Trattati, una nuova iniziativa volta alla creazione di una governance economica federale nell'area euro e nell'intera UE, estesa anche alle politiche sociali e dell'occupazione e alla politica fiscale. L'iniziativa dovrebbe comprendere, oltre alle misure già prospettate dal Patto per l'euro, un programma di investimenti pubblici e privati di durata decennale e con una dotazione finanziaria non inferiore a quattro miliardi di euro nonché misure per la stabilità del settore bancario;
2) provveda altresì la Commissione di merito a segnalare nel documento finale la necessità che il Governo:
assicuri la trasmissione dei progetti di programma nazionale di riforma e di programma di stabilità in tempo utile per l'espressione del parere parlamentare prima della trasmissione alle Istituzioni dell'Unione europea;
si adoperi affinché il negoziato sul quadro finanziario dell'UE post 2013 assicuri, anche mediante l'introduzione di vere e proprie risorse proprie dell'UE, risorse adeguate a sostenere strategie organiche di investimenti e sostegno alla crescita;
chieda la convocazione, ai fini della predisposizione del nuovo quadro finanziario, di una conferenza composta di rappresentanti delle Istituzioni dell'UE e dei parlamenti nazionali.