CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 marzo 2011
456.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Misure contro la durata indeterminata dei processi (C. 3137, approvata dal Senato).

EMENDAMENTI DEL RELATORE E NUOVI EMENDAMENTI

ART. 4.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al codice penale).

1. All'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto nel caso di cui all'articolo 99, primo comma, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai procedimenti nei quali alla data di entrata in vigore della presente legge è già stata pronunciata sentenza di primo grado.
4. 0200. Il relatore.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Durata ragionevole del processo e obbligo di segnalazione).

1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al titolo I delle norme di attuazione dopo il capo XVI è inserito il seguente:

«Capo XVI-bis.
DISPOSIZIONI SULLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO

Art. 205-quater. - (Durata ragionevole del processo e obbligo di segnalazione). - 1. In attuazione del principio di ragionevole durata del processo, il capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che procede comunica al ministro della Giustizia ed al procuratore generale presso la Corte di Cassazione che:
a) dalla emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado;
b) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza in grado di appello;
c) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera b) è decorso più di un anno e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;
d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento

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oggetto del ricorso è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado del processo.

2. Se la pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, è pari o superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), sono rispettivamente di quattro anni, due anni, un anno e sei mesi e un anno. Quando si procede per reati previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), sono rispettivamente di cinque anni, tre anni, due anni e un anno e sei mesi.
3. Il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni in ordine all'azione penale entro e non oltre tre mesi dal termine delle indagini preliminari. Da tale data iniziano comunque a decorrere i termini di cui ai commi precedenti, se il pubblico ministero non ha già esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405.
4. Il corso dei termini indicati nei commi 1 e 2 è sospeso:
a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;
b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;
c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

5. I termini di cui ai commi 1 e 2 riprendono il loro corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione.
6. Nei casi di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 516, 517 e 518 i termini di cui ai commi 1 e 2 sono aumentati di tre mesi».

2. Il corso dei termini indicati nell'articolo 205-quater, commi 1 e 2, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è sospeso per tutto il periodo del rinvio della trattazione del processo disposto ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai processi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato emesso il provvedimento di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 205-quater delle norme di attuazione del Codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
5. 200. Il relatore.

ART. 5.

Sopprimere l'articolo 5.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.
5. 190. Di Pietro, Palomba.

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ALLEGATO 2

Misure contro la durata indeterminata dei processi (C. 3137, approvata dal Senato).

SUBEMENDAMENTI

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 4.0200

All'articolo aggiuntivo 4-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
All'articolo 161 del codice penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«Quando per due reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri».
0. 4. 0200. 22.Di Pietro, Palomba.

Al capoverso articolo 4-bis, al comma 1, le parole: Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 160, comma 3, del codice penale, le parole: fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale sono soppresse.
0. 4. 0200. 27.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater con le parole: di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a);
b) sostituire le parole: un sesto con le parole: un terzo;
c) sopprimere le parole: di un quarto nel caso di cui all'articolo 99, primo comma;
d) sopprimere il comma 2 dell'articolo 4-bis.
0. 4. 0200. 25.Rao, Ria.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: nonché per i reati di cui al libro II, Titolo II, «DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE».
0. 4. 0200. 1.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando, Picierno.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I, del capo III, del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale.
0. 4. 0200. 2.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando, Picierno.

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Al comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale.
0. 4. 0200. 3.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando, Picierno.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 629 del codice penale.
0. 4. 0200. 4.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando, Picierno.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 644 del codice penale.
0. 4. 0200. 5.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando, Picierno.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: nonché per i delitti di cui agli articoli 2621, 2622 e 2624, secondo comma del codice civile.
0. 4. 0200. 6.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando, Picierno.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: di un sesto fino alla fine del capoverso, con le seguenti: della metà del tempo necessario a prescrivere il reato e di due terzi nei casi di cui agli articoli 99, 102, 103 e 105.
0. 4. 0200. 31.Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

All'articolo aggiuntivo 4-bis, al comma 1, sostituire le parole da: di un sesto fino alla fine, con le seguenti: della metà del tempo necessario a prescrivere.
0. 4. 0200. 16.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: di un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto nel caso di cui all'articolo 99, primo comma, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105 con le seguenti: della metà.
0. 4. 0200. 30.Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

All'articolo aggiuntivo 4-bis, al comma 1, sostituire le parole da: un sesto fino alla fine, con le seguenti: un quarto del tempo necessario a prescrivere.
0. 4. 0200. 15.Di Pietro, Palomba.

All'articolo aggiuntivo 4-bis, comma 1, sostituire le parole da: di un sesto fino a: nei casi di cui agli articoli, con le seguenti: della metà del tempo necessario a prescrivere e del doppio nei casi di cui agli articoli 99,.
0. 4. 0200. 20.Di Pietro, Palomba.

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All'articolo aggiuntivo 4-bis, comma 1, sostituire le parole da: di un sesto fino a: 99, quarto comma, con le seguenti: della metà del tempo necessario a prescrivere, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99 e del doppio nei casi di cui agli articoli 102,103 e 105.
0. 4. 0200. 19.Di Pietro, Palomba.

All'articolo aggiuntivo 4-bis, comma 1, sostituire le parole da: di un sesto fino a: nei casi di cui agli articoli, con le seguenti: della metà del tempo necessario a prescrivere e di due terzi nei casi di cui agli articoli 99,.
0. 4. 0200. 21.Di Pietro, Palomba.

All'articolo aggiuntivo 4-bis, al comma 1, sostituire le parole: un sesto con le seguenti: un quarto e le parole: un quarto con le seguenti: un terzo.
0. 4. 0200. 14.Di Pietro, Palomba.

All'articolo aggiuntivo 4-bis, al comma 1, sostituire le parole: un sesto con le seguenti: un quinto e le parole: un quarto con le seguenti: un terzo.
0. 4. 0200. 18.Di Pietro, Palomba.

All'articolo aggiuntivo 4-bis, al comma 1, sostituire le parole: un sesto con le seguenti: un quinto.
0. 4. 0200. 17.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, dopo il comma 1 inserire il comma 1-bis:
1-bis. Ai soli fini dell'applicazione del comma precedente rientrano nei casi di cui all'articolo 99 anche quelli in cui il medesimo soggetto sia già stato precedentemente prosciolto con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
0. 4. 0200. 32.Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sopprimere il comma 2 dell'articolo aggiuntivo 4-bis.
0. 4. 0200. 23.Di Pietro, Palomba.

Al capoverso articolo 4-bis, al comma 2, le parole: è già stata pronunciata sentenza di primo grado sono sostituite dalle seguenti: è già stata esercitata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice procedura penale.
0. 4. 0200. 28.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso, al comma 2 sostituire le parole: pronunciata sentenza di primo grado con le seguenti: esercitata l'azione penale.
0. 4. 0200. 33.Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 2 dell'articolo aggiuntivo 4-bis, in fine, sostituire le parole: stata pronunciata sentenza di primo grado con le seguenti: stato emesso decreto che dispone il giudizio.
0. 4. 0200. 24.Di Pietro, Palomba.

Al capoverso articolo 4-bis, al comma 2, le parole: è già stata pronunciata sentenza di primo grado sono sostituite dalle seguenti: è già stato dichiarato aperto il dibattimento ai sensi dell'articolo 492 del codice procedura penale.
0. 4. 0200. 29.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Pag. 28

Sostituire la rubrica con la seguente: Prescrizione breve per gli incensurati.
0. 4. 0200. 26.Ria, Rao.

Subemendamenti all'emendamento 5.200

Al comma 1, capoverso articolo 205-quater, al comma 1, sopprimere le parole: In attuazione del principio di ragionevole durata del processo.
0. 5. 200. 1.Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso articolo 205-quater, al comma 1, sostituire le parole: ministro della Giustizia ed al procuratore generale presso la Corte di Cassazione con le seguenti: Consiglio Superiore della Magistratura per le valutazioni di competenza.
0. 5. 200. 2.Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al capoverso Art. 205-quater, al comma 1 sostituire le parole: al Ministro della Giustizia con le seguenti: al Consiglio Superiore della Magistratura.
0. 5. 200. 16.Di Pietro, Palomba.

Al capoverso Art. 205-quater, al comma 1 sopprimere le parole: ed al procuratore generale presso la Corte di Cassazione.
0. 5. 200. 15.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso articolo 205-quater, al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
a) dalla emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 è decorso più di un anno senza che sia stato pronunciato il decreto che dispone il giudizio o la sentenza di non luogo procedere e dalla emissione del decreto che dispone il giudizio sono decorsi più di due anni e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado.

Conseguentemente, all'articolo 5 comma 1, al comma 1, capoverso articolo 205-quater, al comma 2, al primo periodo sostituire le parole: di quattro anni con le parole: di due anni per l'udienza preliminare e di tre anni per il dibattimento e al secondo periodo le parole: di cinque anni con le parole: di due anni e sei mesi per l'udienza preliminare e di quattro anni per il dibattimento.
0. 5. 200. 6.Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso Art. 205-quater, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) dalla emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di due anni e sei mesi senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado; qualora si proceda per reati per i quali è prevista l'udienza preliminare di cui al libro V, titolo IX il termine complessivo per giungere all'emissione della sentenza di primo grado del giudizio è elevato a tre armi;
0. 5. 200. 11.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso articolo 205-quater, al comma 1, lettera a) sostituire la parola: tre con la seguente: sei.
0. 5. 200. 3.Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

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Al comma 1, capoverso Art. 205-quater, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) dalla data di scadenza dei termini per l'impugnazione previsti dall'articolo 585 sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello, con deposito della motivazione.
0. 5. 200. 12.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso Art. 205-quater, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) dal momento del deposito del ricorso avverso la sentenza di cui alla lettera b) è decorso più di un anno e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione.
0. 5. 200. 13.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso Art. 205-quater, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti possono tuttavia essere superati per i processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero, alla natura e alla gravità dei reati contestati, al numero degli imputati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare.
0. 5. 200. 18.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3 dell'articolo 205-quater, sostituire le parole: entro e non oltre tre mesi dal termine delle indagini preliminari. Da tale data con le parole: nei termini massimi, anche prorogati, previsti dall'articolo 407. Dalla scadenza di detti termini massimi, anche prorogati.
0. 5. 200. 17.Rao, Ria.

Al comma 1, capoverso articolo 205-quater, al comma 3, sostituire la parola: tre con la parola: sei.
0. 5. 200. 10.Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso articolo 205-quater, al comma 4, lettera a), dopo le parole: la sospensione del procedimento penale aggiungere le seguenti: o dei termini di custodia cautelare.
0. 5. 200. 7.Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso articolo 205-quater, al comma 4, lettera b), sopprimere le parole:, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova (previsione che i termini siano sempre sospesi nei casi di rinvio dell'udienza per impedimento dell'imputato o del suo difensore).
0. 5. 200. 9.Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso articolo 205-quater, al comma 5 sostituire la parola: tre con la seguente: sei.
0. 5. 200. 8.Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso articolo 205-quater, il comma 6 è abrogato.
0. 5. 200. 14.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

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Al comma 1, capoverso articolo 205-quater, aggiungere in fine il seguente comma:
7. Il giudice procedente può, con decreto adottato senza formalità, prolungare della metà i termini previsti nei commi 1, 2, 3 e 6 quando ciò sia reso necessario dal numero degli imputati, dalla complessità dell'imputazione e degli accertamenti istruttori, anche in riferimento al numero degli affari giudiziari complessivamente assegnati. Il decreto di cui al presente comma è comunicato al capo dell'ufficio.
0. 5. 200. 5.Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso articolo 205-quater, aggiungere in fine il seguente comma:
7. Ai fini dell'invio della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo il capo dell'ufficio giudiziario valuta la sufficienza delle dotazioni organiche complessivamente attribuite all'ufficio, nonché i carichi di lavoro gravanti sulla sezione, sul collegio o sul magistrato singolarmente assegnatario del procedimento.
0. 5. 200. 4.Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

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ALLEGATO 3

Misure contro la durata indeterminata dei processi (C. 3137, approvata dal Senato).

EMENDAMENTI DICHIARATI AMMISSIBILI

1. 2. Ferranti - Udienza preliminare e richiesta di prova.
1. 3. Ferranti - Proscioglimento per particolare tenuità del fatto.
1. 4. Ferranti - Delega istituzione ufficio del processo.
1. 5. Ferranti - Delega in materia di dotazione organica amministrazione giudiziaria.
2. 04. Di Pietro - Motivazione sentenza.
2. 08. Di Pietro - Motivazione sentenza.
2. 09. Di Pietro - Motivazione sentenza e inammissibilità del ricorso per Cassazione.
2. 03. Di Pietro - Inappellabilità sentenze di condanna alle pene pecuniarie.
3. 05. Di Pietro - Notificazioni.
3. 08. Di Pietro - Difesa d'ufficio e notificazioni.
3. 09. Di Pietro - Notificazioni.
3. 010. Di Pietro - Notificazioni.
3. 011. Di Pietro - Notificazioni.
3. 012. Di Pietro - Notificazioni.
3. 013. Di Pietro - Notificazioni.
3. 014. Di Pietro - Notificazioni.
3. 015. Di Pietro - Notificazioni.
3. 016. Di Pietro - Notificazioni.
3. 018. Di Pietro - Notificazioni.
3. 017. Di Pietro - Notificazioni.
3. 020. Di Pietro - Notificazioni.
3. 019. Di Pietro - Notificazioni.
3. 021. Di Pietro - Notificazioni.
3. 022. Di Pietro - Nullità atti processuali.
3. 07. Di Pietro - Notificazioni.
4. 01. Di Pietro - Notificazioni.
4. 02. Di Pietro - Notificazioni.
4. 03. Di Pietro - Notificazioni.
4. 04. Di Pietro - Notificazioni.
4. 05. Di Pietro - Notificazioni.
4. 06. Di Pietro - Notificazioni.
4. 07. Di Pietro - Notificazioni.
4. 08. Di Pietro - Notificazioni.
4. 09. Di Pietro - Notificazioni.
4. 010. Di Pietro - Notificazioni.
4. 011. Di Pietro - Notificazioni.
4. 012. Di Pietro - Notificazioni.
4. 013. Di Pietro - Notificazioni.
5. 010. Rao - Strumenti di deflazione.
6. 01. Di Pietro - Norme di razionalizzazione del processo penale.
6. 09. Di Pietro - Cognizione del giudice di appello.
6. 023. Di Pietro - Notificazioni.
6. 012. Di Pietro - Modiche al codice di procedura penali in materia di assenza dell'imputato e di rinnovazione del dibattimento.

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ALLEGATO 4

Misure contro la durata indeterminata dei processi (C. 3137, approvata dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Sopprimerlo.
* 1. 200. Il relatore.

Sopprimerlo.
* 1. 18. Di Pietro, Palomba.

Sopprimerlo.
* 1. 1. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al codice penale).

1. All'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto nel caso di cui all'articolo 99, primo comma, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai procedimenti nei quali alla data di entrata in vigore della presente legge è già stata pronunciata sentenza di primo grado.
4. 0200.Il relatore.

Sopprimerlo.
* 4. 200.Il relatore.

Sopprimerlo.
* 4. 2. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sopprimerlo.
* 4. 5. Di Pietro, Palomba.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Durata ragionevole del processo e obbligo di segnalazione).

1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al titolo I delle norme di attuazione

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dopo il capo XVI è inserito il seguente:

«Capo XVI-bis.
DISPOSIZIONI SULLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO

Art. 205-quater. - (Durata ragionevole del processo e obbligo di segnalazione). - 1. In attuazione del principio di ragionevole durata del processo, il capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che procede comunica al ministro della Giustizia ed al procuratore generale presso la Corte di Cassazione che:
a) dalla emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado;
b) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza in grado di appello;
c) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera b) è decorso più di un anno e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;
d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado del processo.

2. Se la pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, è pari o superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), sono rispettivamente di quattro anni, due anni, un anno e sei mesi e un anno. Quando si procede per reati previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), sono rispettivamente di cinque anni, tre anni, due anni e un anno e sei mesi.
3. Il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni in ordine all'azione penale entro e non oltre tre mesi dal termine delle indagini preliminari. Da tale data iniziano comunque a decorrere i termini di cui ai commi precedenti, se il pubblico ministero non ha già esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405.
4. Il corso dei termini indicati nei commi 1 e 2 è sospeso:
a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;
b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;
c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

5. I termini di cui ai commi 1 e 2 riprendono il loro corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione.
6. Nei casi di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 516, 517 e 518 i termini di cui ai commi 1 e 2 sono aumentati di tre mesi».

2. Il corso dei termini indicati nell'articolo 205-quater, commi 1 e 2, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è sospeso per tutto il periodo del rinvio della trattazione del processo disposto ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai processi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato emesso il provvedimento di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo

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205-quater delle norme di attuazione del Codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
5. 200. Il relatore.

ART. 7.

Sopprimerlo.
7. 3. Di Pietro, Palomba.

ART. 8.

Sopprimerlo.
8. 1. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Di Pietro, Palomba.

ART. 9.

Sopprimerlo.
* 9. 100. Il relatore.

Sopprimerlo.
* 9. 2. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sopprimerlo.
* 9. 6. Di Pietro, Palomba.