CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 marzo 2011
453.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i Parlamenti nazionali (COM(2010)776).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminata la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i Parlamenti nazionali (COM(2010)776);
rilevato che:
con la Comunicazione in esame la Commissione europea ha inteso avviare formalmente il dibattito su alcuni aspetti dell'attuazione dell'articolo 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando tramite regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera di azione e i compiti di Europol e fissano le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, «controllo a cui sono associati i Parlamenti nazionali»;
la Commissione europea, come indicato nel Piano d'azione sull'attuazione del programma di Stoccolma, ha previsto per il 2013 la presentazione della proposta di regolamento su Europol, in considerazione della necessità di valutare preliminarmente gli effetti prodotti dall'attuale normativa dell'Agenzia - la decisione del Consiglio 2009/371/GAI -, entrata in vigore dal 1o gennaio 2010;
la Comunicazione contiene una dettagliata ricostruzione della riflessione condotta nel corso dell'ultimo decennio in merito al controllo parlamentare di Europol;
in questo contesto, la Comunicazione ricorda che, in genere, i Parlamenti nazionali già esercitano una vigilanza, sebbene indiretta, su Europol, attraverso i rispettivi governi e, in particolare, i ministri degli affari interni e della giustizia, che possono essere chiamati a riferire sull'attività svolta dall'Agenzia;
il rafforzamento del ruolo affidato ai Parlamenti in questa materia, come previsto dal citato articolo 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, trae origine dalla necessità di preservare le garanzie democratiche in un settore, quello della cooperazione di polizia, in cui occorre procedere con la massima attenzione per conciliare adeguatamente l'esigenza di un'azione energica ed efficace nel contrasto alle gravi forme di criminalità e la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini;
allo scopo di rafforzare il controllo democratico, la Comunicazione propone opportunamente l'istituzione di un forum misto o interparlamentare permanente che potrebbe essere composto dai membri delle Commissioni dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo competenti in materia di polizia. Secondo la Commissione europea, il forum potrebbe riunirsi a intervalli regolari e invitare il direttore di Europol a discutere su questioni attinenti all'operato dell'agenzia, nonché istituire

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un sottogruppo speciale incaricato, ad esempio, di garantire un contatto diretto con Europol;
a fronte di una accurata ricostruzione della situazione in essere, la Comunicazione non sembra tuttavia prospettare soluzione sufficientemente puntuali su alcuni aspetti anche di notevole importanza, sui quali saranno quindi necessari ulteriori approfondimenti;
la revisione della disciplina di Europol e l'individuazione delle modalità attraverso cui i Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea saranno coinvolti nel controllo delle sue attività dovrà indurre a verificare l'idoneità dell'assetto della materia nell'organizzazione parlamentare italiana, con particolare riferimento al ruolo del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia d'immigrazione, peraltro oggetto di una specifica iniziativa legislativa (A.C. 1446), approvata il 15 luglio 2009 dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato della Repubblica;
sottolineata altresì l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, al Parlamento europeo nonché alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) occorre approfondire ulteriormente gli aspetti, che la Comunicazione della Commissione europea non sembra definire con precisione, relativi alle modalità e alle procedure attraverso le quali esercitare il controllo di Europol, al fine di garantire, in particolare, un accurato monitoraggio in materia di protezione dei dati personali;
b) per quanto riguarda l'attività del forum permanente, si presti particolare attenzione affinché siano effettivamente garantiti lo svolgimento delle riunioni a scadenza regolare e, soprattutto, una equilibrata rappresentanza dei Parlamenti nazionali rispetto al Parlamento europeo;
c) si valuti l'opportunità di sollecitare la Commissione europea affinché siano accelerati i tempi di formulazione della proposta di regolamento Europol, preannunciata per il 2013.

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ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2010. (C. 4059 Governo, approvato dal Senato).

ULTERIORI EMENDAMENTI PRESENTATI DAL RELATORE

ART. 5.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le seguenti: entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge,.
5. 1. Il Relatore.

ART. 7.

Al comma 1, lettere c) e d), sostituire le parole: quanto prima, e al più entro trenta giorni con le seguenti: entro e non oltre trenta giorni.
7. 3. Il Relatore.

ART. 10.

Al comma 1, dopo le parole: presente legge, inserire le seguenti: previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.
10. 6. Il Relatore.

ART. 11.

Al comma 3, inserire la seguente lettera:
g-bis) ridefinizione del ruolo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni anche attraverso le opportune modificazioni della legge n. 481 del 1995 con riferimento alla disciplina della incompatibilità sopravvenuta ovvero della durata dell'incompatibilità successiva alla cessazione dell'incarico di componente e Presidente dell'Autorità medesima, allineandolo alle previsioni delle altre Autorità europee di regolamentazione;.
11. 18. Il Relatore.

ART. 12.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti:, corredati di relazione tecnica,.

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti aggiungere le seguenti: per materia e per i profili di carattere finanziario.
12. 4. Il Relatore.

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ALLEGATO 3

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (Testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo).

EMENDAMENTO PRESENTATO DAL RELATORE

ART. 2.

Apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Il funzionamento del CIAE è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge n.400 del 1988, su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro degli Affari esteri, sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni e la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281, e successive modificazioni. Fino alla prima applicazione delle disposizioni in esame, restano efficaci gli atti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 4, ultimo periodo della legge 4 febbraio 2005, n.11;
2) all'articolo 6, comma 3, sostituire la parola: «consultano» con le seguenti: «possono consultare»;
3) all'articolo 8, comma 5, sostituire la parola: «del Parlamento» con le seguenti: «di entrambe le Camere»;
4) all'articolo 10, comma 2, lettera d), sopprimere la parola: «ordinarie,»;
5) all'articolo 14, comma 1, aggiungere, dopo la parola: «informa» le seguenti: «le Camere.», sopprimere le parole: «che, ove lo ritengano» e sopprimere le parole: «in coerenza con i rispettivi regolamenti»;
6) all'articolo 16, comma 4, sostituire le parole: «specifici dossier o tematiche» con le seguenti: «specifiche tematiche»;
7) all'articolo 16, sostituire il comma 9 con il seguente:
9. L'organizzazione ed il funzionamento del Comitato tecnico permanente sono disciplinati con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge n. 400 del 1988, su proposta dei Ministri per le politiche europee e degli affari esteri, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni. Fino alla prima applicazione delle disposizioni in esame, restano efficaci gli atti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4 febbraio 2005, n.11;
8) all'articolo 19, comma 2, capoverso Art. 32, comma 2, lettera a), sopprimere la parola: «qualificati» e sostituire le parole: «già formati» con la seguente «qualificati»;
9) all'articolo 22, comma 3, sostituire le parole: «della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome;

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10) all'articolo 22, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «ai sensi dell'» con le seguenti: «di cui all'»;
11) all'articolo 25, al comma 2, dopo le parole: «Conferenza delle regioni e delle province autonome» inserire le seguenti: «, per la rappresentanza di cui al comma 3, dalla Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali»;
12) all'articolo 25, comma 4 sostituire le parole: «dalla Conferenza di riferimento» con le seguenti: «dall'organismo competente»;
13) all'articolo 26, comma 1, sostituire la parola: «elettronici» con la seguente: «telematici»;
14) all'articolo 28, comma 2, lettera g) dopo le parole: «delega legislativa per» inserire le seguenti: «il recepimento o»;
15) all'articolo 32, comma 1, sopprimere le parole da: «fatti salvi» sino alle parole: «da attuare»;
16) all'articolo 33, sostituire i commi 2, 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:
«2. I regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con gli altri ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive europee.
3. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive dell'Unione europea possono essere recepite con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o, ove di contenuto non normativo, con atto amministrativo generale da parte del ministro con competenza prevalente per la materia, di concerto con gli altri ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive europee.
4. I regolamenti di cui ai commi da 1 a 3 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina europea intervenute fino al momento della loro adozione e si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni contenuti nelle direttive o negli altri atti dell'Unione europea da attuare:
a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;
c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore;
5. Ai fini dell'adozione dei regolamenti di cui al comma 2 le norme generali regolatrici della materia:
a) sono desunte dalle direttive da recepire quando queste non consentono scelte in ordine alle modalità delle loro attuazione;
b) sono dettate dalla legge di delegazione europea quando le direttive da recepire consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione.

6. La legge di delegazione europea individua in ogni caso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, le norme vigenti da abrogare, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. Con la medesima legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative o individuare le autorità pubbliche competenti per l'esercizio delle funzioni

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amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina. La legge provvede in ogni caso, ove l'attuazione delle direttive comporti:
a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;
b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.»;
17) all'articolo 35, comma 1, dopo la parola: «provvedimenti» inserire la seguente: «anche». Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1.»;
18) all'articolo 44, comma 2, sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400,»;
19) all'articolo 49, sostituire le parole: «dei cittadini» con le seguenti: «garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini».
2. 2. Il Relatore.
(Approvato)