CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 marzo 2011
452.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo (Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Struttura di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo).

1. È istituito, presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), un organismo di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alla stipulazione dei contratti di assicurazione, alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva.
L'organismo è dotato di autonomia gestionale e patrimoniale ed è amministrato da un comitato di gestione nominato dal Ministro dello sviluppo economico e composto da un rappresentante dell'ISVAP, con funzioni di presidente, da un rappresentante del ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del ministero dell'interno e da un rappresentante dell'associazione di categoria delle imprese di assicurazione. Le funzioni di segretario sono attribuite ad un funzionario dell'ISVAP. I membri del Comitato restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per una sola volta.
Al finanziamento dell'organismo si provvede mediante un contributo annuale posto a carico delle imprese esercenti l'assicurazione r.c. auto e determinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico su proposta del comitato di gestione dell'organismo. Il comitato di gestione, che sovrintende alle attività della struttura operativa di cui al comma 3, redige il bilancio di esercizio e calcola le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento dell'organismo ai fini della determinazione del contributo annuale da richiedere alle imprese. Il contributo viene ripartito tra le imprese autorizzate all'esercizio del ramo r.c. auto in relazione alle rispettive raccolte premi come risultanti dall'ultimo bilancio d'esercizio disponibile.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'organismo:
a) svolge attività di investigazione, elaborazione, valutazione ed analisi in materia di frodi assicurative, sulla base delle segnalazioni ricevute:
dalle forze dell'ordine che nello svolgimento dei loro compiti istituzionali abbiano individuato situazioni tali da far presumere il rischio di attività fraudolente nei confronti di imprese assicuratrici;
dalle imprese di assicurazione in merito ad eventi anomali idonei a far presumere la sussistenza di illeciti o di frodi;
dall'archivio e dalle banche dati di cui al comma 3, laddove siano scattati gli indicatori di allerta preventiva contro le frodi;
dall'archivio documentale di cui alla lettera d);
b) collabora con le forze di polizia e con l'autorità giudiziaria, ai fini dell'esercizio

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dell'azione penale per il contrasto alle frodi assicurative;
c) collabora con le compagnie assicurative, alle quali fornisce e richiede informazioni e documentazione su situazioni che presentino parametri di significatività di rischio frode relativamente ad una o più imprese e coordina i rapporti tra l'autorità giudiziaria e le forze di polizia e le imprese stesse per la trasmissione della documentazione necessaria ai fini delle indagini da compiere;
d) istituisce un archivio elettronico contenente i riferimenti essenziali relativi a parti coinvolte ed autorità competenti di tutti i procedimenti penali istruiti per il delitto di frode in assicurazione; a tal fine, l'autorità giudiziaria e le forze di polizia inviano all'organismo la comunicazione di avvio di indagine, con l'indicazione dei soggetti coinvolti, delle parti lese e dell'ufficio competente;
e) promuove ogni altra iniziativa, nell'ambito delle proprie competenze, per la prevenzione ed il contrasto delle frodi nel settore assicurativo.

3. Per l'espletamento delle attività di cui al comma precedente, l'organismo si avvale di una struttura operativa composta da personale dell'ISVAP all'uopo distaccato, coadiuvato da un nucleo speciale di polizia assegnato tramite protocollo di collaborazione tra l'Istituto di vigilanza e il Ministero dell'interno. La responsabilità della struttura operativa è affidata ad un dirigente del Ministero dell'interno con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, che riferisce periodicamente al Comitato di gestione i risultati delle attività espletate. Sulla base dall'esame delle informazioni acquisite ai sensi del presente articolo la struttura operativa, nel caso in cui appaiano sussistenti elementi di reato, e comunque ove lo ritenga opportuno, rimette all'autorità giudiziaria e alle forze di polizia competenti per territorio la documentazione raccolta per l'eventuale esercizio dell'azione penale, informandone le imprese assicuratrici interessate.
4. La struttura operativa di cui al comma 3 si avvale di un archivio informatico, connesso con la banca dati elettronica di cui all'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con la banca dati dei sinistri istituita dall'articolo 135 del medesimo codice delle assicurazioni private, con l'Archivio nazionale dei veicoli e con l'Anagrafe nazionale dei soggetti abilitati alla guida istituiti dall'articolo 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il Pubblico registro automobilistico istituito dal Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, presso l'Automobile Club d'Italia, con il Casellario centrale infortuni presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, con le banche dati del settore assicurativo, nonché con altre banche dati pubbliche e private individuate ai sensi del comma 6.
5. L'archivio informatico di cui al comma 3 si articola nei seguenti strumenti informatici:
a) un modulo informatico centrale che analizza, con tecniche di estrazione (data mining), le informazioni presenti nella banca dati dei sinistri istituita dall'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in collegamento con le informazioni esistenti nelle altre banche dati pubbliche e private di cui al comma 4, allo scopo di individuare e memorizzare, sulla base di indici predefiniti, le posizioni che presentino un significativo rischio di frode;
b) un modulo informatico di allerta che, sulla base delle informazioni presenti nel modulo centrale di cui alla lettera a) e delle relative elaborazioni, fornisce all'autorità giudiziaria, alla struttura operativa di cui al comma 3 e alle imprese di assicurazione, all'atto dell'interrogazione del sistema ai fini della stipulazione di un contratto di assicurazione o della liquidazione di un sinistro, tutti i dati sulla

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ricorrenza di elementi che evidenzino un rischio di frode, anche nel caso in cui riguardino più compagnie.

6. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture dei trasporti e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, si stabiliscono modalità di raccordo tra le amministrazioni di cui al comma 4 per l'attivazione, a titolo gratuito, dei collegamenti con le banche dati di cui esse sono titolari, si individuano le ulteriori banche dati pubbliche e private di cui può avvalersi l'archivio informatico, sono stabiliti i termini, le modalità e le condizioni per la gestione dell'archivio da parte dell'organismo di cui al comma 1, sono definite le strutture e i livelli di accesso al predetto archivio informatico, eventualmente anche da parte di soggetti privati relativamente ai dati della banca dati elettronica di cui all'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, il contenuto delle interrogazioni all'archivio medesimo e le tipologie dei dati che sono forniti all'autorità giudiziaria, alle forze di polizia e alle imprese di assicurazione, nonché le modalità di conservazione dei dati.
7. Presso ogni impresa assicuratrice viene creata una funzione antifrode con il compito, fra l'altro, di interfacciarsi con l'organismo e con le autorità investigative per quanto riguarda la ricezione e l'invio delle informazioni descritte nel presente articolo e per ogni altra forma di collaborazione necessaria ai fini dello svolgimento delle indagini da parte dell'autorità giudiziaria e delle forze di polizia ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
Ogni impresa assicuratrice, nello svolgimento della propria attività antifrode, è tenuta a segnalare all'organismo, tramite la propria funzione antifrode, fenomeni o casi anomali idonei a far presumere la sussistenza di illeciti ai loro danni. L'organismo garantisce la massima circolazione di informazioni tra unità antifrode coinvolte a vario titolo nei medesimi fenomeni».
1. 1. Pagano, Germanà, Dima.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode.
1. 2. Ventucci.
(Approvato)

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sostituire la lettera f) con la seguente:
«f) trasmette annualmente all'ISVAP una relazione sull'attività svolta e formula proposte di modifica sulla disciplina della prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore».
1. 3. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente:
«f) trasmette annualmente all'ISVAP una relazione sull'attività svolta e formula proposte di modifica sulla disciplina della prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore».
1. 3. (Nuova formulazione) Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.
(Approvato)

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Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:
«Il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti designati dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'interno, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero della giustizia, dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di finanza, dall'ISVAP e dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA); ciascun ente designa due rappresentanti, di cui uno effettivo e uno supplente».
1. 4. Bragantini, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: uno.
1. 5. Pagano.
(Approvato)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dall'ISVAP sopprimere la seguente: e ed aggiungere, in fine, le parole:, e dalla CONSAP S.p.A., nella qualità di gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
1. 6. Messina, Cambursano.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dall'ISVAP sopprimere la seguente: e ed aggiungere, in fine, le parole:, e dalla CONSAP S.p.A.
*1. 6. (Nuova formulazione) Messina, Cambursano.
(Approvato)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dall'ISVAP, sopprimere la seguente: e ed aggiungere le seguenti:, e dalla CONSAP S.p.a.
*1. 7. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.
(Approvato)

Al comma 4, sopprimere le parole: e dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA).
1. 8. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), aggiungere le seguenti: e dall'ACI.
*1. 9. Nicolucci, Abrignani.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), aggiungere le seguenti: e dall'ACI.
*1. 10. Messina, Cambursano.

All'articolo 1, comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: tra persone che hanno maturato specifiche esperienze professionali nel contrasto ai fenomeni fraudolenti ovvero nel settore assicurativo.
1. 16. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché da un rappresentante degli intermediari assicurativi.
1. 11. Messina, Cambursano.
(Approvato)

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Al comma 5, sopprimere le parole: con il Casellario centrale infortuni presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,.
1. 12. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da:, che può fino alla fine del periodo con le seguenti: che designa, per la gestione dell'archivio e in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 29 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, la CONSAP S.p.A.. La gestione dell'archivio è disciplinata con apposita convenzione da stipulare tra il Ministero dello sviluppo economico e la CONSAP, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 13. Messina, Cambursano.
(Approvato)

Al comma 8, dopo le parole: e comunicano all'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226 del nuovo codice della strada, aggiungere le seguenti: ed al Pubblico Registro Automobilistico.
*1. 14. Nicolucci, Abrignani.

Al comma 8, dopo le parole: e comunicano all'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226 del nuovo codice della strada, aggiungere le seguenti: ed al Pubblico Registro Automobilistico.
*1. 15. Messina, Cambursano.

ART. 2.

Al comma 1 premettere il seguente:
01. Al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del periodo precedente le compagnie praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del comma 1».
2. 1. Messina, Cambursano.

Al comma 1 premettere il seguente:
01. Al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del periodo precedente le compagnie praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del comma 1».
2. 1. (Nuova formulazione) Messina, Cambursano.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi

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1 e 1-bis, nonché del regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1, è effettuata per via telematica attraverso l'utilizzo della banca dati elettronica di cui al comma 2 o di cui all'articolo 135. La consegna di copia cartacea dell'attestazione sullo stato del rischio può essere richiesta dai soggetti di cui al comma 1 con istanza scritta».
2. 2. Ventucci.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonché del regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1, è effettuata anche per via telematica attraverso l'utilizzo della banca dati elettronica di cui al comma 2 o di cui all'articolo 135».
2. 3. Ventucci.
(Approvato)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
È fatto salvo il diritto del contraente, all'atto della stipula di un contratto di assicurazione obbligatoria per la rc auto, di stipularlo alle migliori condizioni eventualmente previste dal combinato disposto degli articoli 132 e 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni.
2. 4. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 1 dell'articolo 143 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dai seguenti:
«1. Nel caso di sinistro che coinvolga almeno un veicolo a motore per il quale vi sia l'obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'ISVAP. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.
1-bis. In ogni caso, ogni soggetto coinvolto in un sinistro di cui al comma 1, che si ritenga non responsabile del sinistro stesso e che assuma di aver subito un danno, è tenuto a presentare denuncia dello stesso entro il termine massimo di 15 giorni dall'accadimento dell'evento. La denuncia dovrà essere fornita al proprio assicuratore per le ipotesi di cui agli articoli 149 e 150. Nelle altre ipotesi, la denuncia dovrà, nello stesso termine, essere presentata all'assicuratore dell'asserito responsabile. Decorso tale termine il danneggiato perde il diritto al risarcimento, salvo che non provi che l'omessa o tardiva denuncia sia dovuta a grave impedimento.
1-ter. L'assicurato ritenuto responsabile di un sinistro che abbia ricevuto notizie dello stesso dalla propria impresa di assicurazione è tenuto a fornire la propria versione dei fatti entro 15 giorni dalla comunicazione. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'impresa dovrà rivalersi nei suoi confronti per un importo pari al pregiudizio sofferto dall'impresa per l'omessa o tardiva comunicazione».
2. 5. Messina, Cambursano.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, i giorni in cui le cose danneggiate devono

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essere disponibili per l'accertamento non possono essere inferiori a otto, devono essere non festivi e successivi a quello di ricevimento da parte dell'assicuratore della richiesta di risarcimento; le ore debbono essere quelle dedicate ordinariamente allo svolgimento dell'attività lavorativa. Il danneggiato non può procedere alla riparazione delle cose danneggiate se non dopo lo spirare del suddetto termine o dopo l'effettuazione dell'accertamento se intervenuto prima. In caso contrario, l'impresa ai fini dell'offerta risarcitoria effettuerà le proprie valutazioni sulla compatibilità del danno solo dietro presentazione di regolare fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati».
2. 6. Pagano, Germanà, Dima.

Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: non festivi aggiungere le seguenti:, in ore dedicate ordinariamente allo svolgimento dell'attività lavorativa, ed aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il danneggiato non può procedere alla riparazione delle cose danneggiate se non dopo lo spirare del suddetto termine, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, o dopo l'effettuazione dell'accertamento, se intervenuto prima. In caso contrario, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sulla compatibilità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione.
2. 7. Ventucci.

Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il danneggiato non può procedere alla riparazione delle cose danneggiate se non dopo lo spirare del suddetto termine, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, o dopo l'effettuazione dell'accertamento, se intervenuto prima. In caso contrario, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sulla compatibilità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione.
2. 7. (Nuova formulazione) Ventucci.
(Approvato)

Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:
2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, così come definiti dall'articolo 4 del Provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, l'impresa può decidere di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato ed all'ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. Qualora, all'esito degli approfondimenti avviati ai sensi del primo periodo, l'impresa ritenga di non fare offerta di risarcimento, deve presentare querela per iscritto per il delitto di cui all'articolo 642 del codice penale; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi ed il termine per la presentazione della querela di cui all'articolo 124, primo comma, del codice

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penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.
2. 17. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:
2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della Banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, così come definiti dall'articolo 4 del Provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, l'impresa può, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di cui all'articolo 145, motivare la decisione di non fare offerta di risarcimento con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato ed all'ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. Qualora l'impresa non proponga querela o denuncia non può esservi diniego definitivo alla formulazione della offerta salvo che per ragioni che siano attinenti alla compatibilità dei danni, alle risultanze di accertamenti condotti in esito ad attività di investigazione ai sensi dell'articolo 134 e seguenti del T.U.L.P.S. - R.D. 18 giugno 1931 n. 773 o comunque inerenti alla responsabilità nel sinistro. Restano salvi i diritti del danneggiato per ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146 salvo il caso di proposizione di querela o denuncia.
2. 8. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della Banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno tre parametri di significatività, così come definiti dall'articolo 4 del Provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, l'impresa deve motivare la decisione di non fare offerta di risarcimento con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato ed all'ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato e all'ISVAP le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145. All'impresa di assicurazione che non assolva l'obbligo di condurre gli approfondimenti di cui al presente comma e ometta le comunicazioni relative alle analisi condotte sul sinistro, si applicano le sanzioni previste dal successivo articolo 306.
2. 9. Bragantini, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

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Al comma 2, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire la parola: trenta con la seguente: novanta.
2. 10. Pagano, Germanà, Dima.

Al comma 2, lettera b), capoverso comma 2-bis, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:
Qualora, all'esito degli approfondimenti avviati ai sensi del primo periodo, l'impresa ritenga di non fare offerta di risarcimento, è tenuta a presentare denuncia per iscritto per il delitto di cui all'articolo 642 del codice penale; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi.
2. 11. Ventucci.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145. con le seguenti: Restano salvi i diritti del danneggiato per ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146 salvo il caso di proposizione di querela o denuncia.
2. 12. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
d) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo:
«In caso di richiesta di risarcimento pervenuta con ritardo superiore a tre mesi dall'accadimento del sinistro, i termini di cui al presente comma sono raddoppiati».
2. 13. Pagano, Germanà, Dima.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
d) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
«11-bis. L'osservanza da parte della impresa di assicurazione delle forme e dei termini della procedura di risarcimento disciplinati dal presente articolo, la esonera dall'applicazione di sanzioni da parte dell'organo di vigilanza. La proponibilità della azione di risarcimento da parte del danneggiato resta comunque subordinata al rispetto dei termini di cui all'articolo 145».
2. 14. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
«3. Ai fini di quanto stabilito dai commi precedenti, trovano applicazione le disposizioni recate dall'articolo 148, commi 1, 1-bis, 2 e 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni».
2. 15. Pagano, Germanà, Dima.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. Il Governo è autorizzato ad apportare all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, le modifiche e le integrazioni necessarie affinché, ai fini di quanto stabilito dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 8, trovino applicazione le disposizioni recate dall'articolo 148, commi 1, 1-bis, 2 e 2-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, come modificate dal presente articolo.
2. 16. Ventucci.
(Approvato)

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ART. 3.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
4. All'articolo 642 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»;
b) al secondo comma, il terzo periodo è soppresso;
c) al terzo comma, il secondo periodo è soppresso.

5. All'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura della sanzione amministrativa è raddoppiata qualora i documenti assicurativi risultino falsificati o contraffatti; in tal caso non si applica il comma 3»;
b) al primo periodo del comma 4-bis le parole: «intestato al conducente» sono soppresse, e dopo le parole: «copertura assicurativa» è aggiunta la seguente: «ovvero».
3. 1. Pagano, Germanà, Dima.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
4. Al primo comma dell'articolo 642 del codice penale, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»;
3. 2. Messina, Cambursano.
(Approvato)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 642 del codice penale dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Si procede d'ufficio quando il delitto è commesso al fine di conseguire l'indennizzo o un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione dei veicoli su strada».
3. 3. Messina, Cambursano.

ART. 4.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina le competenze per l'accertamento centralizzato dell'evasione dell'obbligo e le modalità necessarie per l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
4. 1. Pagano, Germanà, Dima.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. La stessa comunicazione avviene nei confronti del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'ACI. Il certificato di proprietà non può essere rilasciato all'atto di acquisto di un veicolo se per tale veicolo non risulti in essere un valido contratto di assicurazione contro la responsabilità civile e per il quale non sia stata presentata contestuale dichiarazione di non utilizzo su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
4. 2. Messina, Cambursano.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. La stessa comunicazione avviene nei confronti del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'ACI. Il certificato di proprietà non può essere rilasciato all'atto di acquisto di un veicolo se per tale veicolo non risulti in essere un valido contratto di assicurazione contro la responsabilità civile. Con regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico saranno adottate le conseguenti norme di attuazione.
4. 3. Nicolucci, Abrignani.

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Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
4. Successivamente all'entrata in funzione dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 1, comma 5, la violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli è rilevata, dandone informazione agli automobilisti, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature ed i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di circolazione, approvati o omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del Nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi è l'obbligo di contestazione immediata. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a distanza e sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d'intesa con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. 4. (Nuova formulazione Bragantini 4.01) Bragantini.
(Approvato)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis. - (Verifica dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile). - 1. Al fine di contrastare efficacemente la violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, successivamente all'entrata a regime dell'archivio informatico integrato di cui al comma 5 dell'articolo 1, è consentito, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, l'installazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito nella legge 1o agosto 2002, n. 168, come modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1o agosto 2003, n. 214 e successive modificazioni.
2. Nei casi indicati dal comma precedente, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6 del decreto legislativo n. 285 del 1992. Nelle ipotesi in

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cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata.
4. 01. Bragantini, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

ART. 5.

Sopprimere il comma 1.
5. 1. Pagano, Germanà, Dima.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la lettera f) dell'articolo 94 è sostituita dalla seguente:
«f) notizie in merito al contenzioso, se significativo e separata evidenza delle denunce presentate».
5. 2. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

ART. 6.

Sopprimerlo.
6. 1. Pagano, Germanà, Dima.

Al comma 4, sostituire le parole: La struttura di cui all'articolo 1, comma 1, invia all'ISVAP, con le seguenti: L'ISVAP, anche sulla base della relazione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), invia al Ministro dell'economia e delle finanze ed al Ministro dello sviluppo economico,
6. 2. Ventucci.

Al comma 4, sostituire le parole: «La struttura di cui all'articolo 1, comma 1, invia all'ISVAP», con le seguenti: «L'ISVAP, anche sulla base della relazione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), invia al Ministro dell'economia e delle finanze ed al Ministro dello sviluppo economico,» e sostituire le parole da: «della propria attività» fino alla fine del comma con le seguenti: «dell'attività della struttura di prevenzione di cui all'articolo 1, nonché, entro il 31 marzo di ciascun anno, il rendiconto finanziario della gestione della struttura relativo all'anno precedente»
6. 2. (Nuova formulazione) Ventucci.
(Approvato)