CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 marzo 2011
452.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese (C. 98 e abb.-A)

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DALL'ONOREVOLE VANNUCCI

«La V Commissione,
esaminato il progetto di legge C. 98 e abb. - A, recante norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all'articolo 2, comma 1, lettera e), sostituire le parole: alle politiche pubbliche attraverso con le seguenti: alla definizione di politiche pubbliche per;
all'articolo 9, sopprimere i commi 2 e 3;
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.4, 6.3, 8.2, 8.7, 9.2, 9.3, 9.4, 13.4, 13.8, 13.9, 13.11, 13.15, 13.16, 13.19, 13.20, 13.22, 16.1, e sugli articoli aggiuntivi 13.02, 13.03, 13.04, 13.05, 13.06, 13.07, 13.09, 13.010 e 13.012, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

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ALLEGATO 2

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese (C. 98 e abb.-A)

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DALL'ONOREVOLE MARCHI

«La V Commissione,
riesaminate le proposte emendative 9.4, 13.16, 13.22, 16.1, 13.06 e 13.07 riferite al progetto di legge C. 98 e abb. - A, recante norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
esprime
sull'emendamento 9.4:

NULLA OSTA

sugli emendamenti 13.22 e 16.1:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 13.16:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Alla parte consequenziale, Art. 13-bis, al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con la seguente: b) valutare, in via preventiva e successiva, l'impatto della regolazione sulle micro, piccole e medie imprese;

Conseguentemente:
al comma 3, sostituire le parole da:
della collaborazione dei Ministeri fino a dell'ISTAT con le seguenti: dei dati rilevati dall'ISTAT, della collaborazione dei Ministeri competenti per materia.

Conseguentemente, sostituire i commi 5, 6 e 7, con il seguente:
5. Il Garante di cui al comma 1 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico, si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo ministero e svolge i compiti di cui al presente articolo senza compenso aggiuntivo rispetto all'incarico dirigenziale attribuito. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
sugli articoli aggiuntivi 13.06 e 13.07:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con la seguente: b) valutare, in via preventiva e successiva, l'impatto della regolazione sulle micro, piccole e medie imprese;

Conseguentemente, sostituire i commi 5, 6 con il seguente:
5. Il Garante di cui al comma 1 è nominato con decreto del Presidente del

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Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico, si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo ministero e svolge i compiti di cui al presente articolo senza compenso aggiuntivo rispetto all'incarico dirigenziale attribuito. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, si intende revocato il parere espresso nella seduta antimeridiana del 15 marzo 2011 relativamente alle proposte emendative 9.4, 13.16, 13.06 e 13.07.