CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 marzo 2011
452.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (Nuovo testo unificato C. 2854 Buttiglione e abbinate).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),
esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2854 Buttiglione ed abbinate, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
richiamato il parere favorevole reso lo scorso 1o febbraio 2011 sulla precedente versione del testo unificato;
rilevato che il nuovo testo all'esame della Commissione non reca elementi sostanzialmente innovativi per gli ambiti di competenza della Commissione medesima;
ribadita quindi la valutazione positiva sulle norme che prevedono oneri gravanti sul Governo nei confronti del Parlamento in ordine alla tempestiva informazione ed alla trasmissione di atti e relazioni,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate (C. 3160 Schirru, C. 4084 Cicu e C. 4113 Di Stanislao).

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO

ART. 1.
(Limiti minimi e massimi di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate).

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo i criteri definiti dall'articolo 635-bis».
2. Dopo l'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente:
«Art. 635-bis. - (Limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate). 1. Per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti i seguenti limiti di altezza:
a) limite minimo di altezza, per entrambi i sessi, non superiore a metri 1,50;
b) limite massimo di altezza per gli ufficiali piloti della Marina militare e per gli ufficiali dei ruoli naviganti normale e speciale dell'Aeronautica militare non superiore a metri 1,90;
c) limite massimo di altezza per il personale della Marina militare non superiore a metri 1,95.

2. Il regolamento può derogare ai limiti di cui al comma 1:
a) prevedendo limiti minimi di altezza differenziati in ragione dell'indice di massa corporea, comunque non superiori a metri 1,55;
b) per l'assunzione di personale da adibire a mansioni e qualifiche speciali ovvero per il reclutamento di specifiche categorie di militari le cui peculiarità operative richiedono la determinazione di limiti di altezza differenziati;
c) in relazione alle deroghe di cui alla lettera b), prevedendo comunque limiti minimi di altezza differenziati per uomini e donne, in misura idonea ad evitare discriminazioni nei riguardi delle donne nell'accesso alla carriera militare».

ART. 2.
(Disposizioni per l'adeguamento del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento

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emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, della giustizia, delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sono apportate al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Entro il medesimo termine sono apportate le modificazioni necessarie al fine di uniformare ai requisiti di cui all'articolo 1, i limiti di altezza per l'accesso ai ruoli delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Corpo militare della Croce Rossa.

ART. 3.
(Relazione del Governo alle Camere).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, indicando:
a) i dati quantitativi e qualitativi concernenti le deroghe adottate ai sensi dell'articolo 635-bis, comma 2, lettera b), del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotto dall'articolo 1 della presente legge;
b) i parametri tecnici e scientifici impiegati per la determinazione dei limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 635-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.