CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 marzo 2011
452.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Misure contro la durata indeterminata dei processi (C. 3137, approvata dal Senato).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1

Sopprimerlo.
*1. 18. Di Pietro, Palomba.

Sopprimerlo.
*1. 1. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sopprimere gli articoli 1, 5 e 9.
1. 43. Di Pietro, Palomba.

Sostituire l'articolo con i seguenti:
Art. 1.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di disciplina dell'udienza preliminare e di richieste di prova).

1. All'articolo 421 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo che accerti che il fatto è enunciato in forma non chiara e non precisa»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Qualora il giudice accerti, ai sensi del comma 1, che il fatto è enunciato in forma non chiara e non precisa, ordina al pubblico ministero la correzione dell'imputazione concedendo, a richiesta dell'imputato e del suo difensore, un termine a difesa non superiore a cinque giorni»;
c) al quarto periodo del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche sulla base dei verbali delle investigazioni difensive, depositati, a pena di decadenza, all'atto della conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti».

Art. 1-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 423 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il giudice concede un termine a difesa non inferiore a cinque giorni».

Art. 1-ter.

1. L'articolo 431 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Art. 431. - (Fascicolo per il dibattimento). - 1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, le parti costituite indicano i fatti che intendono provare e i mezzi di prova di cui chiedono l'ammissione. Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, di periti o di consulenti tecnici nonché delle persone indicate all'articolo 210 devono, a pena di inammissibilità, indicare le circostanze su cui deve vertere l'esame.
2. Il giudice, nel contraddittorio delle parti, provvede sulle richieste di ammissione delle prove e alla formazione del

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fascicolo per il dibattimento, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Dispone quindi che, a cura delle parti che hanno chiesto l'ammissione delle prove, siano citati per il giudizio i testimoni, i periti e i consulenti tecnici, nonché le persone indicate all'articolo 210.
3. Se necessario, anche d'ufficio, il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per le decisioni sulle richieste di prove e per la formazione del fascicolo.
4. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:
a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;
b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;
c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;
d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;
e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;
f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;
g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati all'articolo 236;
h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

5. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.

Art. 1-quater.

1. L'articolo 468 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 1-quinquies.

1. L'articolo 493 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 493. - (Richieste di prova) - 1. Le parti private non costituite all'udienza preliminare indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.
2. Il giudice ammette altresì i mezzi di prova non richiesti immediatamente dopo il decreto che dispone il giudizio dalle parti costituite in udienza preliminare se queste dimostrano di non averle potute indicare tempestivamente.
5. In ogni caso, le parti possono presentare direttamente a dibattimento, per l'assunzione a prova contraria, testimoni, periti e consulenti non indicati immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio.
4. Il giudice revoca il provvedimento di ammissione se la parte che ne ha fatto richiesta non ha provveduto alla citazione dei testimoni, dei periti o dei consulenti tecnici nonché delle persone indicate all'articolo 210, salvo che non ricorrano giustificati motivi».
1. 2. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: «come reato» sono inserite le seguenti: «o che per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, è di particolare tenuità».

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Art. 1-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: «non costituisce reato» sono inserite le seguenti: «o che, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, è di particolare tenuità.

Art. 1-ter.

1. Dopo l'articolo 530 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 530-bis. - (Proscioglimento per particolare tenuità del fatto). 1. Il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, il fatto è di particolare tenuità.

Art. 1-quater.

1. All'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
1-bis. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione anche quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, il fatto è di particolare, tenuità.
1. 3. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
«A. 1. -(Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina dell'ufficio per il processo). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi diretti alla costituzione ed alla disciplina di articolazioni organizzative delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, denominate «ufficio per il processo».
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituzione negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado dell'ufficio per il processo, quale articolazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie e fattore di impulso per una nuova organizzazione incentrata sul lavoro di squadra, allo scopo di razionalizzare e rendere efficiente lo svolgimento dell'attività giudiziaria;
b) attribuzione all'ufficio per il processo dei compiti e delle funzioni necessari per garantire assistenza ai magistrati nell'attività preparatoria e preliminare rispetto all'attività giurisdizionale, mediante istituzione di unità operative, assegnate alle sezioni, a singoli magistrati o ai gruppi di lavoro, secondo le previsioni contenute nel provvedimento di cui alla lettera d), destinate, tra l'altro, a coadiuvare i magistrati nell'organizzazione dell'attività processuale di udienza e di decisione, svolgendo attività di ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, curando la stesura di relazioni preliminari e collaborando nell'espletamento delle attività strumentali all'esercizio della funzione giurisdizionale;
c) attribuzione all'ufficio per il processo dei compiti strumentali a garantire assistenza nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, collaborando alla sua semplificazione mediante la rilevazione dei flussi dei processi e la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi, curando i rapporti con le parti e con il pubblico per i profili connessi a dette attività;
d) previsione che la composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo siano definiti con provvedimenti assunti dal magistrato titolare dell'ufficio

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giudiziario, sentiti i presidenti di sezione o i procuratori aggiunti, e dal dirigente amministrativo, che, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono compiti, obiettivi e articolazioni della struttura, tenuto conto dei carichi dell'ufficio e delle disposizioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari;
e) previsione dell'inserimento dei provvedimenti di cui alla lettera d) nelle tabelle di cui agli articoli 7-bis e 1-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e della loro indicazione nel programma delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;
f) attribuzione dei compiti di monitoraggio dell'attività e dei risultati dell'ufficio per il processo e dell'ufficio giudiziario al magistrato capo e al dirigente amministrativo, secondo le rispettive competenze, di cui alla lettera d), e ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;
g) previsione della possibilità di assegnare all'ufficio per il processo, allo scopo di svolgere le attività indicate nelle lettere b) e c), per un periodo massimo di un anno non rinnovabile, i praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali e i dottorandi di ricerca in materie giuridiche, che abbiano svolto il primo anno rispettivamente di pratica forense, di tirocinio o di dottorato;
h) previsione della assegnazione di cui alla lettera g) mediante apposite convenzioni stipulate, nell'osservanza di modalità dirette a garantire l'imparzialità della scelta ed a privilegiare il merito degli aspiranti, per il periodo massimo di due anni, dal presidente della corte di appello e dal presidente del tribunale, sentiti i consigli giudiziari ed i presidenti di sezione, con il consiglio dell'ordine degli avvocati, con le scuole di specializzazione nelle professioni legali o con le università;
i) disciplina dell'accesso dei soggetti assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera g) ai fascicoli processuali, nonché della loro partecipazione alle udienze, prevedendo i casi nei quali tale accesso o partecipazione debbano essere esclusi;
l) attribuzione ai magistrati del controllo sull'attività svolta da coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera g) e disciplina delle modalità di autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari ai sensi degli articoli 21 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché degli obblighi di riservatezza e di riserbo per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione, nonché dell'obbligo del segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività, prevedendo l'obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale per i fatti e le notizie appresi nello svolgimento dell'attività;
m) previsione, per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera g), che l'ammissione al periodo di collaborazione presso l'ufficio giudiziario sospende, per tutta la sua durata, l'eventuale abilitazione al patrocinio, nonché del divieto, in ogni fase e grado del processo, di rappresentare o difendere le parti dei procedimenti svoltisi dinanzi al magistrato affidatario, o comunque in relazione ai quali hanno svolto attività preparatoria, o di assumere da costoro qualsiasi incarico professionale;
n) previsione, per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera g) e che siano praticanti avvocati o tirocinanti delle scuole di specializzazione, che il periodo di collaborazione è riconosciuto, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica ovvero del tirocinio.

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

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previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
1. 4. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sostituirlo con il seguente:
«Art. 1. (Delega al Governo in materia di dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per la rideterminazione della dotazione organica e la programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere, in coerenza con le disposizioni della presente legge e al fine di dare compiuta attuazione agli interventi organizzativi ivi previsti, che le dotazioni organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia siano rideterminate sulla base delle effettive esigenze di funzionalità dell'amministrazione giudiziaria stessa, tenendo conto dei principi che disciplinano l'ufficio del processo;

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
1. 5. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Chi ha subito» sono sostituite dalle seguenti: «In attuazione dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, la parte che ha subito»;
b) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«3-bis. Ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, il processo inizia, in ciascun grado, alla data della prima

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udienza di comparizione delle parti e termina con il deposito della decisione che definisce lo stesso grado. Il processo penale inizia alla data della prima udienza successiva al deposito della richiesta di rinvio a giudizio. Non rilevano, agli stessi fini, le udienze di mero rinvio né i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di novanta giorni ciascuno.
3-ter. Il periodo di cui al comma 3 si presume ragionevole se non eccede la durata di due anni per il primo grado, due anni per il grado di appello, due anni per il giudizio di legittimità e un ulteriore anno per ogni successivo grado nel caso di giudizio di rinvio. Il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma 2, può aumentare fino alla metà i termini di cui al presente comma».

2. L'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Procedimento). - 1. La domanda di equa riparazione si propone al presidente della corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente, ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento per il quale si assume verificata la violazione.
2. La domanda è proposta dall'interessato o da un suo procuratore speciale, senza ministero di difensore, con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello. Il ricorso deve contenere l'indicazione del domicilio presso cui ricevere le comunicazioni anche in ordine al pagamento dell'eventuale indennizzo, nonché l'indicazione dell'ufficio giudiziario e del numero del procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce. Al ricorso è allegata copia dell'atto introduttivo del procedimento, dei relativi verbali e dell'eventuale provvedimento con cui esso è stato definito. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la domanda può essere riproposta fino alla scadenza del termine di cui all'articolo.
3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Il presidente della corte di appello, o un magistrato della corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato da emettere entro quattro mesi dal deposito del ricorso, previa eventuale acquisizione d'ufficio degli ulteriori elementi di valutazione ritenuti indispensabili. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all'amministrazione di pagare la somma liquidata a titolo di equa riparazione. Il decreto è notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta che, nei successivi centoventi giorni, effettua il pagamento della somma ingiunta, salvo quanto previsto dal comma 6.
5. Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di sessanta giorni. Il termine decorre dalla comunicazione del provvedimento al ricorrente ovvero dalla sua notificazione all'amministrazione ingiunta. L'opposizione si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato, a cura dell'opponente, nel domicilio eletto ai sensi del comma 2 ovvero presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti entro il termine fissato dalla corte, non oltre cinque giorni prima della data dell'udienza.
6. La corte di appello, su istanza di parte, può sospendere in tutto o in parte l'esecuzione del decreto per gravi motivi.

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7. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito dell'opposizione, decreto motivato e immediatamente esecutivo con cui conferma, modifica o revoca il provvedimento opposto. Il decreto è impugnabile per cassazione. La corte provvede sulle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile. Se l'opposto non si costituisce e l'opposizione è respinta, il giudice condanna d'ufficio l'opponente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma equitativamente determinata, non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 20.000 euro.

3. Alle domande di equa riparazione proposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia stato ancora emanato il decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio prevista dalla disciplina anteriormente vigente, si applica il procedimento di cui ai commi 4 e seguenti dell'articolo 3 della legge n. 89 del 2001, come sostituito dal comma 2 del presente articolo. Qualora l'udienza in camera di consiglio sia già stata fissata, il procedimento resta disciplinato dalla disciplina anteriormente vigente.
1. 6. Ria.

Sostituirlo con il seguente:
«Art. 1. (Delega al Governo in materia di funzioni del dirigente giudiziario e del dirigente amministrativo degli uffici giudiziari). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi in materia di funzioni del dirigente giudiziario e del dirigente amministrativo degli uffici giudiziari.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere, ad integrazione e specificazione delle disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 2006, n, 240:
1) che spettano al dirigente giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;
2) che il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario è responsabile della gestione del personale amministrativo, delle risorse strumentali e finanziarie e di tutte le incombenze in ordine alla gestione delle strutture ed agli obblighi consequenziali, con il compito di razionalizzare ed organizzare l'utilizzo delle risorse esistenti, di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, di pianificare il loro sviluppo in relazione alle esigenze di esercizio della giurisdizione e alle esigenze sociali di un corretto rapporto tra servizio giustizia e cittadini, nonché di redigere annualmente un bilancio consuntivo al fine di relazionare i cittadini sull'attività svolta dall'ufficio, citando dati concreti e segnalando il suo impatto sulla cittadinanza interessata;
b) prevedere che, per l'assolvimento dei compiti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dalla lettera a) del presente comma, i dirigenti giudiziari e i dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari frequentino appositi corsi di formazione organizzati dal Ministero della giustizia e dalla Scuola superiore della magistratura, d'intesa tra loro.

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi

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schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi».
1. 7. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sostituirlo con il seguente:
«Art. 1. (Delega al Governo in materia di riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per il riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riordinare e razionalizzare le circoscrizioni territoriali dei tribunali mediante:
1) ampliamento della competenza territoriale e nuova delimitazione delle circoscrizioni giudiziarie, con trasferimento di porzioni di territorio da tribunali di più grandi dimensioni a quelli più piccoli, sul modello seguito per la costituzione dei tribunali metropolitani;
2) accorpamento delle sedi più piccole tra di loro ovvero all'ufficio territorialmente contiguo, per i tribunali non aventi sede presso il capoluogo di provincia, tenuto conto del bacino di utenza, del carico di lavoro e della presenza sul territorio di particolari fenomeni di criminalità organizzata, nonché della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in considerazione delle infrastrutture esistenti e del complessivo sistema di trasporto e della mobilità pubblica e privata;
3) accorpamento delle sezioni distaccate di tribunale tra di loro o alla sede centrale, mediante la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio, ovvero lo scorporo di territori, tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in considerazione delle infrastrutture esistenti e del complessivo sistema di trasporto e della mobilità pubblica e privata;
b) tenere conto, ai fini di cui alla lettera a), anche dei dati relativi alle sopravvenienze pro capite civili e penali totali e per ciascun magistrato compreso nella relativa pianta organica rispetto al dato medio nazionale, e del rapporto con la popolazione residente secondo l'ultimo censimento;
c) finalizzare gli interventi di cui alle lettere a) e b) alla realizzazione di un'equa distribuzione del carico di lavoro e di una adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, anche avuto riguardo ad esigenze di tendenziale specializzazione delle funzioni giurisdizionali civili e penali;
d) prevedere, nel caso di accorpamento di uffici giudiziari diversi, la possibilità che l'ufficio accorpato possa essere trasformato in sezione distaccata dell'ufficio accorpante, tenuto conto di quanto previsto alla lettera b) e nel rispetto delle finalità di cui alla lettera c);
e) prevedere nei tribunali e negli uffici del giudice di pace limitrofi, ove necessario per conseguire le finalità di cui alla lettera c), la creazione di un organico unico del personale di magistratura, dei giudici onorari, dei giudici di pace ed amministrativo;

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f) prevedere la razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace con un carico di lavoro inferiore alla capacità di smaltimento di un solo giudice, mediante lo scorporo di territori, la realizzazione di un efficace raccordo con l'assetto fissato per i tribunali, nonché la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio, tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in considerazione delle infrastrutture esistenti e del complessivo sistema di trasporto e della mobilità pubblica e privata; a modifica di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, prevedere altresì che due o più uffici contigui del giudice di pace possano essere costituiti in unico ufficio, con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superi i settantacinquemila abitanti;
g) abolire la competenza relativa ai commissari per la liquidazione degli usi civici, definitivamente trasferendola al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
1. 8. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sostituirlo con il seguente:
«Art. 1. - (Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89) - 1. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, le parole: «Chi ha subito» sono sostituite dalle seguenti: «In attuazione dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, la parte del processo che ha subito»;
2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
3-bis. Ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, il processo civile si considera iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio, ovvero dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero ancora del deposito dell'istanza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e termina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso grado. Il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato, di parte civile, di responsabile civile o di civilmente obbligato per la sanzione pecuniaria, ovvero, se anteriore, a quella di applicazione di una misura cautelare. Non rilevano, agli stessi fini, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di novanta giorni ciascuno. Tale limite non opera se il rinvio è stato richiesto espressamente per un periodo più lungo.
3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo di cui al comma 3, i

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periodi che non eccedono la durata di tre anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di un anno per il giudizio di legittimità, nonché di un ulteriore anno in caso di giudizio di rinvio.
3-quater. Nella liquidazione dell'indennizzo, il giudice tiene conto del valore della domanda proposta o accolta nel procedimento nel quale si assume verificata la violazione di cui al comma 1. L'indennizzo è ridotto fino a un quarto quando il procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce è stato definito con il rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l'infondatezza.
3-quinquies. In ordine alla istanza di equa riparazione di cui all'articolo 3, si considera priva di interesse, ai sensi dell'articolo 100 del codice di procedura civile, la parte che, in ciascun grado del giudizio in cui assume essersi verificata la violazione di cui al comma 1, non ha presentato, nell'ultimo semestre anteriore alla scadenza dei termini di cui al comma 3-ter, una espressa richiesta al giudice procedente di sollecita definizione del processo ai sensi e per gli effetti della presente legge. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3-bis, l'interesse ad agire si considera sussistente limitatamente al periodo successivo alla sua presentazione. Nel processo davanti alle giurisdizioni amministrativa e contabile è sufficiente il deposito di nuova istanza di fissazione dell'udienza, con espressa dichiarazione che essa è formulata ai sensi e per gli effetti della presente legge. Negli altri casi, la richiesta è formulata con apposita istanza depositata nella cancelleria o segreteria del giudice procedente.
3-sexies. Il giudice procedente e il capo dell'ufficio giudiziario sono avvisati senza ritardo del deposito dell'istanza di cui al comma 3-quinquies. A decorrere dalla data del deposito: il processo civile è trattato prioritariamente ai sensi degli articoli 81, secondo comma, e 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n, 1368, con esclusione della deroga prevista dall'articolo 81, secondo comma, e di
quella di cui all'articolo 115, secondo comma, delle medesime disposizioni di attuazione; il processo penale resta in ogni caso assoggettato alla disciplina dei procedimenti relativi agli imputati in stato di custodia cautelare; nei processi amministrativo e contabile l'udienza di discussione è fissata entro novanta giorni. I Processi sono definiti con sentenza e la motivazione è limitata ad una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sull'effettivo rispetto di tutti i termini acceleratori fissati dalla legge»;
b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Procedimento). - 1. L'istanza di equa riparazione si presenta alla segreteria del presidente della corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice, individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, competente a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso ovvero pende il procedimento nel grado di merito per il quale si assume verificata la violazione.
2. L'istanza deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato, a pena di inammissibilità, secondo un modello stabilito con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, e contiene la dichiarazione o l'elezione di domicilio nel luogo dove si intendono ricevere le comunicazioni e il pagamento dell'eventuale indennizzo nonché l'indicazione dell'ufficio giudiziario e del numero del procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce. All'istanza è altresì allegata copia dei verbali del procedimento, del relativo atto introduttivo e, se esistente, del provvedimento con cui è stato definito.
3. L'istanza è proposta nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di

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procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposta nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Il presidente della corte di appello o un magistrato delegato del distretto, col supporto di personale amministrativo dello stesso distretto, previa eventuale acquisizione d'ufficio degli ulteriori elementi di valutazione ritenuti indispensabili, respinge l'istanza se non ravvisa la sussistenza della violazione di cui all'articolo 2; altrimenti emana decreto esecutivo con il quale dispone, a carico dell'Amministrazione responsabile, ai sensi del comma 3, il pagamento di un equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato d'intesa con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, sono annualmente determinati gli importi minimi e massimi riconoscibili nella liquidazione degli indennizzi. La motivazione del provvedimento è limitata al riscontro del periodo eccedente il termine ragionevole. Il procedimento di cui al presente comma è gratuito. Il provvedimento è comunicato, a cura della segreteria della corte d'appello, all'istante nel domicilio di cui al comma 2 ed all'Amministrazione responsabile che, nei successivi centoventi giorni, effettua il pagamento della somma ingiunta, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 6.
5. Contro il provvedimento di rigetto e contro quello che liquida un indennizzo ritenuto incongruo, il ricorrente può proporre opposizione alla corte di appello entro sessanta giorni dalla sua comunicazione. L'opposizione si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all'Amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. Le parti possono chiedere che la corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 e possono chiedere di essere sentite in camera di consiglio, se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti fino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso in opposizione, decreto impugnabile per
cassazione con cui conferma, modifica o revoca il provvedimento presidenziale opposto. Il decreto collegiale è immediatamente esecutivo. In ogni caso la corte provvede sulle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile, esclusa ogni possibilità di compensazione. Se l'Amministrazione non si costituisce e l'opposizione è comunque respinta, la condanna al pagamento delle spese è pronunciata in favore della cassa delle ammende e il relativo ammontare può essere compensato con l'indennizzo eventualmente già liquidato in favore del ricorrente.
6. Contro il provvedimento che ha accolto l'istanza di equo indennizzo, l'Amministrazione responsabile, entro sessanta giorni dalla notifica, può proporre opposizione ai sensi del comma 5. In tale caso la corte di appello, su istanza dell'opponente, può sospendere in tutto o in parte l'esecuzione del provvedimento. L'atto di impugnazione, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato al creditore, a cura dell'Avvocatura dello Stato, nel domicilio eletto di cui al comma 2. Il giudizio di opposizione si svolge nelle forme di cui al comma 5».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 5.
1. 19. Di Pietro, Palomba.

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Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. - (Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina dell'ufficio per il processo) - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri diretti vi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi diretti alla costituzione ed alla disciplina di articolazioni organizzative delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, denominate "ufficio per il processo".
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituzione negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado dell'ufficio per il processo, quale articolazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie e fattore di impulso per una nuova organizzazione incentrata sul lavoro di squadra, allo scopo di razionalizzare e rendere efficiente lo svolgimento dell'attività giudiziaria;
b) attribuzione all'ufficio per il processo dei compiti e delle funzioni necessari per garantire assistenza ai magistrati nell'attività preparatoria e preliminare rispetto all'attività giurisdizionale, mediante istituzione di unità operative, assegnate alle sezioni, a singoli magistrati o ai gruppi di lavoro, secondo le previsioni contenute nel provvedimento di cui alla lettera d), destinate, tra l'altro, a coadiuvare i magistrati nell'organizzazione dell'attività processuale di udienza e di decisione, svolgendo attività di ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, curando la stesura di relazioni preliminari e collaborando nell'espletamento delle attività strumentali all'esercizio della funzione giurisdizionale;
c) attribuzione all'ufficio per il processo dei compiti strumentali a garantire assistenza nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, collaborando alla sua semplificazione mediante la rilevazione dei flussi dei processi e la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi, curando i rapporti con le parti e con il pubblico per i profili connessi a dette attività;
d) previsione che la composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo siano definiti con provvedimenti assunti dal magistrato titolare dell'ufficio giudiziario, sentiti i presidenti di sezione o i procuratori aggiunti, e dal dirigente amministrativo, che, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono compiti, obiettivi e articolazioni della struttura, tenuto conto dei carichi dell'ufficio e delle disposizioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari;
e) previsione dell'inserimento dei provvedimenti di cui alla lettera d) nelle tabelle di cui agli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e della loro indicazione nel programma delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;
f) attribuzione dei compiti di monitoraggio dell'attività e dei risultati dell'ufficio per il processo e dell'ufficio giudiziario al magistrato capo e al dirigente amministrativo, secondo le rispettive competenze, di cui alla lettera d), e ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;
g) previsione della possibilità di assegnare all'ufficio per il processo, allo scopo di svolgere le attività indicate nelle lettere b) e c) per un periodo massimo di un anno non rinnovabile, i praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali e i dottorandi di ricerca in materie giuridiche, che abbiano svolto il primo anno rispettivamente di pratica forense, di tirocinio o di dottorato;
h) previsione della assegnazione di cui alla lettera g) mediante apposite convenzioni stipulate, nell'osservanza di modalità dirette a garantire l'imparzialità della scelta ed a privilegiare il merito degli

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aspiranti, per il periodo massimo di due anni, dal presidente della corte di appello e dal presidente del tribunale, sentiti i consigli giudiziari ed i presidenti di sezione, con il consiglio dell'ordine degli avvocati, con le scuole di specializzazione nelle professioni legali o con le università;
i) disciplina dell'accesso dei soggetti assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera g) ai fascicoli processuali, nonché della loro partecipazione alle udienze, prevedendo i casi nei quali tale accesso o partecipazione debbano essere esclusi;
l) attribuzione ai magistrati del controllo sull'attività svolta da coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera g) e disciplina delle modalità di autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari ai sensi degli articoli 21 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché degli obblighi di riservatezza e di riserbo per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione, nonché dell'obbligo del segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività, prevedendo l'obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale per i fatti e le notizie appresi nello svolgimento dell'attività;
m) previsione, per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera g), che l'ammissione al periodo di collaborazione presso l'ufficio giudiziario sospende, per tutta la sua durata, l'eventuale abilitazione al patrocinio, nonché del divieto, in ogni fase e grado del processo, di rappresentare o difendere le parti dei procedimenti svolti si dinanzi al magistrato affidatario, o comunque in relazione ai quali hanno svolto attività preparatoria, o di assumere da costoro qualsiasi incarico professionale;
n) previsione, per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera g) e che siano praticanti avvocati o tirocinanti delle scuole di specializzazione, che il periodo di collaborazione è riconosciuto, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica ovvero del tirocinio.

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e corretti ve dei decreti legislativi medesimi.
5. L'attuazione delle deleghe è subordinata al previo reperimento delle risorse di copertura con apposito atto legislativo.».
1. 20. Di Pietro, Palomba.

Sostituirlo con il seguente:
«Art. 1. - (Delega al Governo in materia di dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria) - 1. il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per la rideterminazione della dotazione organica e la programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria.

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2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere, in coerenza con le disposizioni della presente legge e al fine di dare compiuta attuazione agli interventi organizzativi ivi previsti, che le dotazioni organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia, già stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2005, ed ulteriormente modificate dagli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, siano rideterminate secondo quanto previsto dalla tabella A allegata alla presente legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla riorganizzazione dell'amministrazione centrale; prevedere altresì che i profili professionali del ruolo tecnico istituito ai sensi della predetta tabella A siano definiti in sede di contrattazione collettiva e che le successive rideterminazioni siano effettuate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
b) prevedere che eventuali posizioni soprannumerarie siano temporaneamente autorizzate, in deroga all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e siano riassorbite a seguito delle cessazioni e delle progressioni professionali di cui al presente articolo.

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e corretti ve dei decreti legislativi medesimi.
5. L'attuazione delle deleghe è subordinata al previo reperimento delle risorse di copertura con apposito atto legislativo.».
1. 21. Di Pietro, Palomba.

Sostituirlo con il seguente:
«Art. 1. - (Delega al Governo in materia di assunzione del personale dell'amministrazione giudiziaria) - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per la rideterminazione della dotazione organica e la Programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) autorizzare, al fine di rendere più efficiente l'attività giudiziaria attraverso la piena attuazione dell'ufficio per il processo e la connessa riorganizzazione funzionale del personale dell'amministrazione giudiziaria, il Ministero della giustizia in conformità a quanto previsto dalla programmazione del fabbisogno relativa al triennio 2010-2012:
1) all'assunzione nel triennio, mediante procedure concorsuali pubbliche, di un contingente massimo di 2.800 unità di personale, dell'area terza, fascia retributiva FI, da inquadrare nei ruoli del personale dell'Amministrazione giudiziaria, di cui 2.400 unità da assumere nel limite di

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spesa di euro 35.742.080 per l'anno 2010 e di euro 85.780.992 a decorrere dall'anno 2011 e le restanti unità da assumere negli anni 2010 e 2011 nei limiti previsti dai commi 523 e 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
2) contestualmente all'avvio delle procedure concorsuali per l'accesso dall'esterno, al fine di attuare la ricomposizione dei Processi lavorativi per i profili professionali della medesima tipologia lavorativa e la conseguente riorganizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti nell'ambito della medesima area, in fuse di prima attuazione ed in via prioritaria, ad attivare nel medesimo triennio procedure di progressione professionale tra le aree del personale di ruolo appartenente all'ex area B, posizioni economiche B3 e B3S, nell'area terza, fascia retributiva FI, nel limite di spesa di euro 22.981.402 a decorrere dall'anno 2010;
3) contestualmente all'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 521 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al fine e nei termini di cui alla lettera
b) del presente comma, ad attivare procedure di progressione professionale del personale di ruolo appartenente all'ex area A nell'area seconda, fascia retributiva FI, nel limite di spesa di euro 1.264.990 a decorrere dall'anno 2010, prevedendo che, in via transitoria, le progressioni professionali nelle posizioni economiche all'interno delle aree secondo l'ordinamento previgente consentite ai dipendenti di ruolo, inquadrati nella posizione economica immediatamente inferiore, già programmate o concordate, sono svolte ricorrendo a procedure selettive in base a criteri obiettivi da determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa, anche in sostituzione delle procedure avviate.».
1. 22. Di Pietro, Palomba.

Sostituirlo con il seguente:
«Art. 1. - 1. Dopo l'articolo 48 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 48-bis. - (Non punibilità per irrilevanza del fatto) - Non è punibile chi ha commesso un fatto, previsto dalla legge come reato, quando risultino la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento. La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno".

2. Al comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: "come reato" sono inserite le seguenti: "o che il fatto risulti irrilevante per l'occasionalità del comportamento e la particolare tenuità dell'offesa".
3. Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: «non costituisce reato» sono inserite le seguenti: «o che il fatto risulti irrilevante per l'occasionalità del comportamento e la particolare tenuità dell'offesa».
4. Dopo l'articolo 530 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"Art. 530-bis. - (Proscioglimento per irrilevanza del fatto). - 1. Il giudice pronuncia sentenza di Proscioglimento quando il fatto risulti irrilevante per l'occasionalità del comportamento e la Particolare tenuità dell'offesa".

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 578 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
1-bis. Allo stesso modo il giudice d'appello e la Cassazione provvedono nel dichiarare l'imputato non punibile ai sensi dell'articolo 48-bis del codice penale.

6. Dopo l'articolo 125 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
"Art. 125-bis. - (Richiesta di archiviazione per irrilevanza del fatto). - 1. Il pubblico ministero presenta al giudice la

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richiesta di archiviazione anche quando risultino la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento dell'autore del fatto".

7. All'articolo 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) il comma 2 è sostituto dal seguente: Nel corso delle indagini preliminari, quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 48-bis del codice penale, il giudice dichiara con decreto d'archiviazione non doversi procedere per essere l'imputato non punibile per la irrilevanza del fatto. La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno".
c) il comma 3 è abrogato.

9. All'articolo 3, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
f-bis) tutti i provvedimenti giudizi ari con cui il giudice dichiara l'imputato non punibile ai sensi dell'articolo 48-bis del codice penale;"».
1. 23. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 1.
1. 9. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sopprimere il comma 1.
1. 24. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).
1. 10.Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).
1. 11.Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 25.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: con la pubblicazione della decisione con le seguenti: con il deposito della motivazione della decisione.
1. 26.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, primo periodo, le parole: con la pubblicazione della decisione sono sostituite dalle seguenti: con il deposito della motivazione della decisione.
1. 15.Rao, Ria, Angela Napoli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, secondo periodo, le parole: alla data di assunzione della qualità di imputato sono sostituite dalle seguenti: alla data di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, ovvero di notifica del decreto di citazione diretta, ovvero di instaurazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo 450 o di notifica del decreto di giudizio immediato o del decreto penale di condanna.
1. 14.Rao, Ria, Angela Napoli.

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Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, ultimo periodo, le parole:, nel limite di novanta giorni ciascuno sono soppresse.
1. 16.Rao, Ria, Angela Napoli.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 3-ter, con il seguente:
3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo del periodo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di tre anni per il giudizio di primo grado, di due anni per il giudizio di appello e di un anno per il giudizio di legittimità. Il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma 2, può aumentare fino alla metà i termini di cui al presente comma. In caso di giudizio di rinvio, a seguito di annullamento da parte della corte di cassazione, per ogni grado del giudizio di rinvio si applicheranno gli stessi termini di cui alla presente lettera.
1. 17.Rao, Ria, Angela Napoli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-quater, sopprimere il secondo periodo.
1. 27.Di Pietro, Palomba.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sostituire i commi da 4 a 7 con i seguenti:
4. Il presidente della corte di appello, o un magistrato della corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato da emettere entro quattro mesi dal deposito del ricorso, previa acquisizione d'ufficio degli atti e dei documenti del procedimento in cui la violazione è denunciata, nonché degli ulteriori elementi di valutazione ritenuti indispensabili. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all'amministrazione di pagare la somma liquidata a titolo di equa riparazione. Il decreto è notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta che, nei successivi centoventi giorni, effettua il pagamento della somma ingiunta, salvo quanto previsto dal comma 6.
5. Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di sessanta giorni. Il termine decorre dalla comunicazione del provvedimento al ricorrente ovvero dalla sua notificazione all'amministrazione ingiunta. L'opposizione si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato, a cura dell'opponente, nel domicilio eletto ai sensi del comma 2 ovvero presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. La Corte d'appello acquisisce d'ufficio gli ulteriori elementi necessari alla valutazione. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti entro il termine fissato dalla corte, non oltre cinque giorni prima della data dell'udienza.
6. La corte di appello, su istanza di parte, può sospendere in tutto o in parte l'esecuzione del decreto per gravi motivi.
7. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito dell'opposizione, decreto motivato e immediatamente esecutivo con cui conferma, modifica o revoca il provvedimento opposto. Il decreto è impugnabile per cassazione. La corte provvede sulle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile. Se l'opposto non si costituisce e l'opposizione è respinta, il giudice condanna d'ufficio l'opponente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma equitativamente determinata, non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 20.000 euro.
1. 12.Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

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Al comma 2, capoverso Art. 3, al comma 2, sostituire le parole: è proposta dall'interessato o da un suo procuratore speciale, senza ministero di difensore con le seguenti: si propone e dopo le parole: cancelleria della Corte d'Appello inserire le seguenti: sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile.
1. 28.Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, capoverso «Art. 3», al comma 2, sopprimere le parole: o da un suo procuratore speciale, senza ministero di difensore.
1. 29.Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, capoverso «Art. 3», al comma 2, sopprimere le parole: o da un suo procuratore speciale.
1. 30.Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, capoverso «Art. 3», al comma 2, sopprimere le parole: senza ministero di difensore.
1. 31.Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, capoverso «Art. 3», al comma 2, sostituire le parole da: Il ricorso deve contenere, fino a: è stato definito, con le seguenti: Il ricorso deve contenere gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile.
1. 32.Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, capoverso «Art. 3», al comma 2, sostituire le parole: fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 4 con le seguenti: purché siano superati i motivi di inammissibilità.
1. 33.Di Pietro, Palomba.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Per l'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo, sono stanziate in favore del Ministero della giustizia ulteriori risorse pari a euro 300 milioni, a decorrere dall'anno 2010, finalizzati quanto:
a) a 50 milioni di euro al finanziamento del capitolo 1264 dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2010;
b) a 50 milioni di euro al finanziamento dell'informatizzazione del processo;
c) a 100 milioni di euro all'aumento degli organici dei magistrati;
d) a 100 milioni di euro all'aumento del personale amministrativo.
2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 1-quater a 2-undecies.
2-quater. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei princìpi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2-quinquies. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1o gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

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2-sexies. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.
2-septies. A decorrere dal 1o gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.
2-octies. A decorrere dal 1o gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.
2-nonies. A decorrere dal 1o gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.
2-decies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.
2-undecies. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
1. 35.Di Pietro, Palomba.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Per l'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo, sono stanziate in favore del Ministero della giustizia ulteriori risorse pari a euro 300 milioni, a decorrere dall'anno 2010, finalizzati quanto:
a) a 50 milioni di euro al finanziamento del capitolo 1264 dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2010;
b) a 50 milioni di euro al finanziamento dell'informatizzazione del processo;
c) a 100 milioni di euro all'aumento degli organici dei magistrati;
d) a 100 milioni di euro all'aumento del personale amministrativo.
2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2-quater.
2-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2010, alle somme ricavate dalle vendite all'incanto dei beni relativi ad esecuzioni immobiliari e mobiliari e alle vendite fallimentari si applica un prelievo aggiuntivo del 2 per cento.
1. 36.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera b), capoverso 3-quater.
1. 37.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera b), capoverso 3-quinquies.
1. 38.Di Pietro, Palomba.

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Al comma 1, sopprimere la lettera b), capoverso 3-sexies.
1. 39.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere il comma 2.
1. 40.Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, capoverso Art. 3, sopprimere il comma 2.
1. 41.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere i commi 3 e 4.
1. 42.Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 3.
1. 13.Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

ART. 2.

Sopprimerlo.
*2. 1.Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sopprimerlo.
*2. 2.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.

1. All'articolo 605 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Si applica il comma 1 dell'articolo 544 del codice di procedura penale»;
dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. In caso di conferma della sentenza appellata o di difformità relativa alla quantificazione della pena all'applicazione o esclusione di circostanze attenuanti o aggravanti, applicazione di pene accessorie o di misure di sicurezza, il giudice può omettere la motivazione eccettuato il caso di reformatio in peius.
2. 08.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

Art. 2-bis.

1. All'articolo 606 del codice di procedura penale al comma 1 le lettere c), d) ed e) sono abrogate;

Conseguentemente all'articolo 615, comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: Se la decisione applica o si uniforma a principi di diritto consolidati, questi vengono richiamati nella sentenza, omessa ogni motivazione. Questa è necessaria in caso di rilevante mutamento giurisprudenziale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 606, è inserito il seguente articolo:
Art. 606-bis. Ricorso inammissibile.

Il ricorso è inammissibile:
1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa;
2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.
L'inammissibilità è dichiarata con ordinanza non impugnabile.
2. 09.Di Pietro, Palomba.

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Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.

All'articolo 544 del codice di procedura penale, sono abrogati i commi 2, 3 e 3-bis.

Conseguentemente al primo comma dell'articolo 544, in fine, aggiungere le parole: omessa la analitica confutazione degli argomenti difformi.

Conseguentemente è abrogato il comma 3 dell'articolo 545.
2. 04.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche in materia di ineleggibilità dei magistrati alla carica di deputato o senatore).

1. Il Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è modificato nel modo seguente:
a) all'articolo 7, capoverso, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: h) i magistrati, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori.;
b) al comma 4, dell'articolo 7, dopo le parole: «b) e c)» inserire le seguenti: «ed h)»;
c) l'articolo 8 è soppresso.
2. 05.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

Al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, recante «Ordinamento giudiziario», l'articolo 210 è sostituito dal seguente:
210. Collocamento fuori ruolo di magistrati per incarichi speciali.

1. I collocamenti fuori ruolo sono consentiti soltanto nei casi in cui i compiti e le funzioni di riferimento siano previsti dalla legge o da norme dell'Unione europea, da trattati internazionali, da altre norme primarie o dalle cosiddette «azioni comuni».
2. I collocamenti fuori ruolo non possono essere autorizzati prima del conseguimento della seconda valutazione di professionalità, ad eccezione degli incarichi presso gli organismi internazionali per i quali è sufficiente la prima valutazione di professionalità.
I collocamenti fuori ruolo non possono protrarsi per un periodo superiore ai cinque anni, né è consentito superare detto limite nel caso di collocamenti fuori ruolo che si susseguano senza soluzione di continuità, con l'eccezione degli incarichi per i quali la legge stabilisca espressamente una durata minima superiore e delle cariche elettive, la cui durata non viene computata ai fini della determinazione del quinquennio.
Trascorso il periodo di cinque anni, prima di essere autorizzato ad un nuovo collocamento fuori ruolo, il magistrato deve rimanere in ruolo per almeno cinque anni.
3. Le disposizioni relative ai limiti quinquennali di cui al paragrafo 3 non si applicano, oltre che nei casi previsti dalla legge, per compiti e funzioni da svolgere:
a) presso la Presidenza della Repubblica;
b) presso la Corte Costituzionale, limitatamente agli incarichi di Segretario Generale e di Vice Segretario Generale ed agli assistenti di studio;
c) presso il Consiglio Superiore della Magistratura limitatamente agli incarichi di Segretario Generale e di Vice Segretario Generale;
d) presso organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e uffici consolari all'estero ovvero nell'ambito do programmi di assistenza o scambio con amministrazioni

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pubbliche di altri Stati o con organismi internazionali.
La durata complessiva del periodo fuori ruolo non può, comunque, superare il periodo massimo complessivo di dieci anni, nell'arco del servizio, con esclusione del periodo di aspettativa previsto dalla legge per l'assunzione di cariche elettive o di mandato al Consiglio Superiore della magistratura.
4. Il periodo trascorso fuori ruolo antecedentemente alla data del 31 luglio 2007 (data dell'entrata in vigore della legge 30 luglio 2007 n. 111) non è computato ai fini della determinazione della durata massima del periodo fuori ruolo consentito nell'arco della carriera.
5. Il Consiglio Superiore, decorsi diciotto mesi dall'adozione della presente circolare, provvederà a richiedere il ricollocamento in ruolo dei magistrati che, in epoca antecedente al 31 luglio 2007, hanno svolto, per un periodo superiore ai cinque anni, un incarico di fuori ruolo diverso da quelli indicati al paragrafo 4. Il termine è ridotto ad un anno per i magistrati che, in epoca antecedente al 31 luglio 2007, hanno svolto un incarico fuori ruolo, diverso da quelli indicati al paragrafo 4, per un periodo superiore ai dieci anni. I predetti termini costituiscono, inoltre, il limite entro il quale il Consiglio Superiore potrà autorizzare eventuali proroghe dell'incarico fuori ruolo, ovvero prosecuzioni dell'incarico fuori ruolo presso altra istituzione o ente o con diverse funzioni, in favore dei magistrati che abbiano già svolto un periodo di fuori ruolo superiore ai cinque anni.
I magistrati che, alla data di adozione della presente circolare, hanno svolto un incarico di fuori ruolo diverso da quelli indicati al paragrafo 4 per un periodo superiore ai tre anni verranno richiamati in ruolo entro due anni dall'approvazione della presente circolare.
I magistrati che, alla data di adozione della presente circolare, hanno svolto un incarico di fuori ruolo per un periodo inferiore ai tre anni e i magistrati che verranno collocati fuori ruolo dopo l'adozione della presente circolare sono sottoposti alla disciplina di cui ai paragrafi 3 e 4.
6. Nel caso di richiesta di proroga dell'incarico fuori ruolo o di prosecuzione dell'incarico fuori ruolo presso altra istituzione o ente o con diverse funzioni, il magistrato richiedente è tenuto a presentare una relazione scritta sull'attività svolta che costituisce elemento di valutazione ai fini della decisione del Consiglio.
7. La competente Commissione del Consiglio comunica ai magistrati interessati ed alle istituzioni e gli enti presso i quali si svolge l'incarico la scadenza dei collocamenti fuori ruolo con almeno sei mesi di anticipo rispetto al termine entro il quale deve avvenire il rientro. Il magistrato interessato dovrà far pervenire al Consiglio le proprie indicazioni in ordine all'ufficio giudiziario al quale chiede di essere destinato.
8. Non può essere autorizzato il collocamento fuori ruolo di un magistrato che sia impegnato nella trattazione di procedimenti, processi o affari tali che il suo allontanamento possa nuocere al regolare funzionamento dell'ufficio, ovvero quando quest'ultimo presenti un indice di scopertura dell'organico superiore al 20 per cento.
9. Possono essere chiamati a svolgere funzioni diverse da quello giudiziarie ordinarie, con collocamento fuori del ruolo organico della magistratura, non più di centottantacinque magistrati, di merito o di legittimità, nonché di equiparati ai medesimi.
In tal numero sono compresi i posti di cui alla pianta organica dei magistrati del Ministero della giustizia.
10. Dal numero dei centottantacinque magistrati collocabili fuori ruolo non si considerano:
gli incarichi elettivi, compreso quello di consigliere del CSM;
gli incarichi non elettivi, presso il CSM (ufficio studi e di segreteria) e gli incarichi presso la costituenda Scuola della magistratura;

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gli incarichi presso organismi internazionali o comunque all'estero.

11. Si applicano le seguenti norme procedimentali:
a) il magistrato può essere collocato fuori ruolo solamente se ha comunicato al CSM il suo assenso con atto scritto. L'assenso è revocabile, con la stessa forma, sino a che non sia avvenuta l'immissione in possesso nell'ufficio. In tale caso, il collocamento fuori ruolo si considera ad ogni effetto come mai avvenuto;
b) ogni richiesta di collocamento fuori ruolo, avanzata da un soggetto diverso dal Ministro della giustizia, qualora non sia stata comunicata a quest'ultimo dall'Amministrazione richiedente, deve essergli trasmessa dal CSM insieme alla documentazione rilevante, per le sue eventuali osservazioni;
c) il magistrato deve allegare all'atto di assenso la seguente documentazione dalla quale risultino:
caratteristiche, durata e luogo di svolgimento dell'attività;
compensi, indennità o remunerazioni previsti sotto qualsiasi forma o titolo;
eventuali procedimenti o processi da lui trattati o in corso di trattazione, nei quali sia stato o sia parte l'ente o il soggetto che ha formulato la richiesta;
incarichi extra-giudiziari da lui espletati nell'ultimo biennio;
certificazione della cancelleria relativa al lavoro svolto nell'ultimo biennio, comparato con quello svolto dagli altri magistrati addetti alla medesima sezione o ufficio;
parere del dirigente dell'ufficio, che deve comprendere l'indicazione motivata delle circostanze ostative di cui al paragrafo 8 qualora sussistenti;
parere del Consiglio Giudiziario.

12. Il Consiglio Superiore della Magistratura, con separata delibera adottata all'esito della consultazione degli enti richiedenti, determinerà i criteri numerici e di priorità per la valutazione delle richieste di collocamento fuori ruolo.
2. 01.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 2 inserire i seguenti:

Art. 2-bis.
(Ufficio per il processo).

1. Negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado sono costituite strutture organizzative denominate «ufficio per il processo», mediante la riorganizzazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, con la finalità di rendere effettivi le garanzie e i diritti riconosciuti ai cittadini, nonché la ragionevole durata dei processi.
2. L'ufficio per il processo svolge tutti i compiti e le funzioni necessari ad assicurare la piena assistenza all'attività giurisdizionale ed è finalizzato all'innovazione e alla semplificazione delle attività svolte, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie. Esso provvede altresì alla rilevazione dei flussi dei processi e cura i rapporti con le parti e con il pubblico, l'organizzazione dei flussi dei processi nonché la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi.
3. Nell'ambito dell'organizzazione dell'ufficio per il processo sono istituite unità operative assegnate alle sezioni, ai singoli magistrati o ai gruppi di lavoro, compatibilmente con le risorse disponibili e dedotte quelle assolutamente indispensabili per lo svolgimento delle funzioni generali, con il compito di svolgere attività di ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, di prestare assistenza ai magistrati nell'organizzazione dell'attività processuale di udienze e di decisione, nonché di collaborare all'espletamento degli incombenti strumentali all'esercizio dell'attività giurisdizionale.

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Art. 2-ter.
(Composizione dell'ufficio per il processo).

1. La composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo sono stabiliti, tenuto conto dei carichi dell'ufficio e delle disposizioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari, con provvedimenti assunti dal magistrato titolare dell'ufficio giudiziario, sentiti i presidenti di sezione o i procuratori aggiunti, e dal dirigente amministrativo che, nell'ambito delle rispettive competenze, individuano compiti, obiettivi e articolazioni della struttura.
2. I provvedimenti assunti a norma del comma 1 sono inseriti nelle tabelle di cui agli articoli 7-bis e 1-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e indicati nel programma delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.
3. Il monitoraggio dell'attività e dei risultati dell'ufficio per il processo e dell'ufficio giudiziario cui appartiene è effettuato dal dirigente titolare dell'ufficio giudiziario, che a tale fine si avvale anche del servizio statistico.

Art. 2-quater.
(Tirocinio presso gli uffici giudiziari).

1. I praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali e i dottorandi di ricerca in materie giuridiche possono essere ammessi, dopo aver svolto il primo anno di pratica forense, di tirocinio e di dottorato, in forza di apposite convenzioni stipulate dal presidente della corte di appello e dal presidente del tribunale, sentiti i consigli giudiziari e i presidenti di sezione, con il consiglio dell'Ordine degli avvocati, con le scuole di specializzazione nelle professioni legali o con le università, ad espletare, per il periodo massimo di un anno, un'attività di collaborazione con i magistrati addetti alle sezioni penali e civili, del lavoro, delle corti di appello e dei tribunali.
2. Gli ammessi all'attività di collaborazione sono affidati a un magistrato dell'ufficio giudiziario di destinazione tranne che questi abbia espresso, con atto motivato, la propria indisponibilità.
3. Durante il periodo di collaborazione, gli ammessi, sotto la guida e il controllo del magistrato affidatario e la vigilanza e la disciplina del consiglio dell'Ordine degli avvocati, agiscono con diligenza, correttezza e lealtà. Essi sono autorizzati a trattare i dati giudiziari previsti dagli articoli 21 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisiti durante il periodo di collaborazione e sono tenuti a mantenere il segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività, con obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale.
4. Gli ammessi hanno accesso ai soli fascicoli processuali loro specificamente sottoposti dal magistrato affidatario, partecipano alle udienze, tranne che nei casi in cui sia disposto lo svolgimento a porte chiuse a norma dell'articolo 128 del codice di procedura civile, incluse le udienze civili camerali di trattazione e istruttorie, con la sola esclusione della partecipazione alle camere di consiglio.
5. L'ammissione al periodo di collaborazione presso un ufficio giudiziario sospende, per tutta la sua durata, l'eventuale abilitazione al patrocinio, né gli ammessi possono, neppure nelle fasi successive della causa, rappresentare o difendere le parti dei procedimenti svoltisi davanti al magistrato affidatario o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.
6. Per i praticanti avvocati e per i tirocinanti delle scuole di specializzazione, il periodo di collaborazione è riconosciuto, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica ovvero del tirocinio.

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7. L'attività prestata non costituisce, in ogni caso, rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per la finanza pubblica.
2. 02.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.

Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:
a). Il comma 3 dell'articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
3. Sono inappellabili le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria anche se irrogata in sostituzione di pena detentiva.

b). Dopo l'articolo 601 è aggiunto il seguente:

Art. 601-bis.

1. Il Presidente della Corte di Appello se rileva una causa di inammissibilità della impugnazione o se sussistono i presupposti per il proscioglimento ai sensi dell'articolo 469 del codice di procedura penale ovvero se la impugnazione deve essere convertita in altro tipo, assegna il procedimento ad apposita sezione. La apposita sezione procede con le formalità di cui all'articolo 610 del codice di procedura penale in udienza non partecipata.
2. 03.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis

1. I distretti e i circondari giudiziari sono riorganizzati secondo i principi di buona organizzazione degli uffici pubblici, al fine di realizzare economie di scala e di specializzazione, rendere efficiente in termini quantitativi e qualitativi l'amministrazione della giurisdizione e assicurare tempi ragionevoli di durata del processo.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono soppresse, trascorsi tredici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) le sezioni distaccate di Corte di Appello di Bolzano, Sassari e Taranto;
b) i distretti di Corte d'Appello di Brescia, Caltanissetta, Lecce, Messina, Reggio Calabria, Salerno;
c) le sedi di tribunale di Camerino, Urbino, Lanusei, Sulmona, Mistretta, Orvieto, Spoleto, Acqui Terme, Casale Monferrato, Tortona, Tolmezzo, Crema, Montepulciano, Imperia, Lanciano, Vasto, Mondovì, Nicosia, Larino, Ariano Irpino, Lagonegro, Saluzzo, Sant'Angelo dei Longobardi, Rovereto, Bassano del Grappa, Modica, Voghera, Sciacca, Melfi, Pinerolo, Avezzano, Sala Consuma, Tempio Pausania, Ivrea, Chiavari, Vigevano, Vallo della Lucania, Alba, Caltagirone, Rossano, Sanremo, Patti, Gela, Castrovillari, Lamezia Terme, Barcellona Pozzo di Gotto, Lucera, Paola, Cassino;
d) tutte le sedi distaccate di tribunale presenti sul territorio nazionale.

3. Sono istituite sedi di tribunale nei capoluoghi di provincia in cui manca, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte ad individuare i distretti di Corte d'Appello e le sedi di tribunale sub-provinciali, con organico minore di 20 unità, di cui si renda necessario la conservazione.
5. I decreti delegati di cui al comma 4, individuano le sedi di tribunale da conservare nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) sono ubicate in zone ad alto tasso di criminalità organizzata o vicini alle metropoli;

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b) si collocano in aree nelle quali la domanda di giustizia è particolarmente intensa
c) ricomprendono nel circondario di competenza almeno trenta comuni o sono ad alta intensità abitativa;
d) rappresentano presidi giudiziari in aree in cui non esistono adeguate reti infrastrutturali o viarie di collegamento del territorio, al fine di garantire l'accessibilità degli utenti al servizio della giustizia sul territorio, ad esempio nei tribunali siti nell'arco alpino.

6. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a predisporre nelle grandi città più uffici giudiziari di dimensione ottimale, suddivisi secondo le specialità. Per decongestionare i tribunali di Milano, Roma, Napoli e Palermo, la loro competenza è limitata al solo territorio comunale.
7. I decreti delegati di cui al comma 4 possono disporre la conservazione delle sedi di cui al comma 2, lettera b) solo per motivate esigenze particolari, ferma restando che non possono essere presenti più di due distretti per regione e in ogni caso la soppressione di tutte le sedi distaccate di Corte di Appello.
8. Il Governo è delegato ad adottare, entro lo stesso termine di cui ai commi 4 e 6, uno o più decreti legislativi recanti le norme di coordinamento con le altre leggi dello Stato delle disposizioni di cui ai presente articolo e dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui ai medesimi commi 4 6.
9. Con distinti decreti del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro lo stesso termine di cui ai commi 4 e 6:
a) sono apportate le necessarie variazioni agli organici dei magistrati delle Corti d'Appello, dei tribunali e delle procure della Repubblica quali risultanti dalle modificate introdotte dai decreti legislativi di cui al comma 1;
b) è rideterminato l'organico del personale amministrativo delle Corti d'Appello, dei Tribunali e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali quali risultanti dalle modificate introdotte dai decreti legislativi di cui al comma 1. c) sono adottati i provvedimenti necessari per provvedere alla riassegnazione o utilizzazione dei beni mobili e immobili, nonché delle dotazioni utilizzate per il funzionamento degli uffici giudiziari soppressi.

10. Con i decreti legislativi di cui al comma 4 è definita la disciplina transitoria diretta a regolare il trasferimento presso la sede di tribunale competente degli affari civili e penali trattati presso le sezioni distaccate di tribunale soppresse e la data di entrata in vigore delle modifiche di competenza territoriale introdotte dalla soppressione dei distretti e dei circondari, nonché dall'istituzione delle nuove sedi di tribunale.
11. In via transitoria, fino alla data stabilita dai decreti legislativi di cui al comma 4, i tribunali soppressi sono trasformati in sezioni distaccate del tribunale del capoluogo di provincia, centralizzando in capo al presidente del tribunale provinciale la gestione del personale e delle risorse, al fine di accrescere l'efficienza e la flessibilità del servizio.
12. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alle competenti Commissioni permanenti di Camera e Senato per l'espressione del relativo parere. I decreti delegati sono emanati anche in mancanza del parere, se non espresso entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di assegnazione.
13. Il Ministro della giustizia apporta alle tabelle A e 8 allegate al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, le variazioni derivanti dalle disposizioni di cui al presenta articolo.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo non hanno incidenza sul territorio dei distretti notarili, che resta disciplinato

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dalla vigente tabella adottata con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, n. 651, e successive revisioni.
2. 06.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a razionalizzare l'organizzazione degli uffici giudiziari secondo i principi di buona organizzazione degli uffici pubblici, alfine di realizzare economie di scala e di specializzazione, rendere efficiente in termini quantitativi e qualitativi l'amministrazione della giurisdizione e assicurare tempi ragionevoli di durata del processo.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) i distretti di Corte d'Appello corrispondono con il territorio regionale;
b) se per esigenze particolari la presenza di una sola Corte d'Appello in una regione risultasse insoddisfacente, sono istituiti non più di due distretti per regione, ferma restando in ogni caso la soppressione di tutte le sedi distaccate di Corte di Appello;
c) sono istituite sedi di tribunale nei capoluoghi di provincia in cui manca;
d) sono soppresse le sedi di tribunali con organico minore di 20 unità e tutte le sezioni distaccate di tribunale esistenti sul territorio nazionale;
e) sono conservate, anche se con organico minore di 20 unità, te sedi di tribunale ubicate:
1) nei capoluoghi di provincia;
2) in zone ad alto tasso di criminalità organizzata;
3) vicino alle metropoli;
f) sono conservate, anche se con organico minore di 20 unità, le sedi di tribunale che hanno le seguenti caratteristiche:
1) si collocano in aree nelle quali la domanda di giustizia è particolarmente intensa;
2) ricomprendono nel circondario di competenza almeno trenta comuni o sono ad alta intensità abitativa;
3) rappresentano presidi giudiziari in aree in cui non esistono adeguate reti infrastrutturali o viarie di collegamento del territorio, al fine di garantire l'accessibilità degli utenti al servizio delta giustizia sul territorio, ad esempio nei tribunali siti nell'arco alpino;
g) nelle grandi città possono essere predisposti più uffici di dimensione ottimale, suddivisi secondo le specialità;
h) per decongestionare i tribunali di Milano, Roma, Napoli e Palermo, la loro competenza è limitata al solo territorio comunale.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro Io stesso termine di cui al comma 1, un decreto legislativo recante te norme di coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato.
4. Con distinti decreti del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro lo stesso termine di cui al comma 1:
a) sono apportate le necessarie variazioni agli organici dei magistrati delle Corti d'Appello, dei tribunali e delle procure della Repubblica quali risultanti dalle modificate introdotte dai decreti legislativi di cui al comma 1;
b) è rideterminato l'organico del personale amministrativo delle Corti d'Appello, dei Tribunali e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali

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quali risultanti dalle modificate introdotte dai decreti legislativi di cui al comma 1;
c) sono adottati i provvedimenti necessari per provvedere alla riassegnazione o utilizzazione dei beni mobili e immobili, nonché delle dotazioni utilizzate per il funzionamento degli uffici giudiziari soppressi.

5. Con il decreto legislativo di cui al comma 3 è definita altresì la disciplina transitoria diretta a regolare il trasferimento presso la sede di tribunale competente degli affari civili e penali trattati presso le sezioni distaccate di tribunale soppresse, nonché è fissata la data di inizio del funzionamento dei tribunali di nuova istituzione e la data di entrata in vigore delle modifiche di competenza territoriale introdotte dai decreti legislativi di cui al comma 1.
6. In via transitoria, fino alla data stabilita dai decreti legislativi di cui al comma 1, i tribunali soppressi sono trasformati in sezioni distaccate del tribunale del capoluogo di provincia, centralizzando in capo al presidente del tribunale provinciale la gestione del personale e delle risorse, alfine di accrescere l'efficienza e la flessibilità del servizio;
7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alle competenti Commissioni permanenti di Camera e Senato per l'espressione del relativo parere. I decreti delegati sono emanati anche in mancanza del parere, se non espresso entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di assegnazione.
8. Il Ministro della giustizia apporta alle tabelle A e B allegate al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, le variazioni derivanti dai decreti legislativi di cui al comma 1.
9. I decreti legislativi di cui al comma i non hanno incidenza sul territorio dei distretti notarili, che resta disciplinato dalla vigente tabella adottata con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, n. 651, e successive revisioni.
2. 07.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a razionalizzare l'organizzazione degli uffici giudiziari secondo i principi di buona organizzazione degli uffici pubblici, al fine di realizzare economie di scala e di specializzazione, rendere efficiente in termini quantitativi e qualitativi l'amministrazione della giurisdizione e assicurare tempi ragionevoli di durata del processo.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) i distretti di Corte d'Appello corrispondono con il territorio regionale;
b) se per esigenze particolari la presenza di una sola Corte d'Appello in una regione risultasse insoddisfacente, sono istituiti non più di due distretti per regione, ferma restando in ogni caso la soppressione di tutte le sedi distaccate di Corte di Appello;
c) sono istituite sedi di tribunale nei capoluoghi di provincia in cui manca;
d) sono soppresse le sedi di tribunali con organico minore di 20 unità e tutte le sezioni distaccate di tribunale esistenti sul territorio nazionale;
e) sono conservate, anche se con organico minore di 20 unità, le sedi di tribunale ubicate:
1) nei capoluoghi di provincia;
2) in zone ad alto tasso di criminalità organizzata;
3) vicino alle metropoli;
f) sono conservate, anche se con organico minore di 20 unità, le sedi di tribunale che hanno le seguenti caratteristiche:

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1) si collocano in aree nelle quali la domanda di giustizia è particolarmente intensa;
2) ricomprendono nel circondario di competenza almeno trenta comuni o sono ad alta intensità abitativa;
3) rappresentano presidi giudiziari in aree in cui non esistono adeguate reti infrastrutturali o viarie di collegamento del territorio, al fine di garantire l'accessibilità degli utenti al servizio della giustizia sul territorio, ad esempio nei tribunali siti nell'arco alpino;
g) nelle grandi città possono essere predisposti più uffici di dimensione ottimale, suddivisi secondo le specialità;
h) per decongestionare i tribunali di Milano, Roma, Napoli e Palermo, la loro competenza è limitata al solo territorio comunale.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, un decreto legislativo recante le norme di coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato.
4. Con distinti decreti del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro lo stesso termine di cui al comma 1:
a) sono apportate le necessarie variazioni agli organici dei magistrati delle Corti d'Appello, dei tribunali e delle procure della Repubblica quali risultanti dalle modificate introdotte dai decreti legislativi di cui al comma 1;
b) è rideterminato l'organico del personale amministrativo delle Corti d'Appello, dei Tribunali e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali quali risultanti dalle modificate introdotte dai decreti legislativi di cui al comma 1;
c) sono adottati i provvedimenti necessari per provvedere alla riassegnazione o utilizzazione dei beni mobili e immobili, nonché delle dotazioni utilizzate per il funzionamento degli uffici giudiziari soppressi.

5. Con il decreto legislativo di cui al comma 3 è definita altresì la disciplina transitoria diretta a regolare il trasferimento presso la sede di tribunale competente degli affari civili e penali trattati presso le sezioni distaccate di tribunale soppresse, nonché è fissata la data di inizio del funzionamento dei tribunali di nuova istituzione e la data di entrata in vigore delle modifiche di competenza territoriale introdotte dai decreti legislativi di cui al comma 1.
6. In via transitoria, fino alla data stabilita dai decreti legislativi di cui al comma 1, i tribunali soppressi sono trasformati in sezioni distaccate del tribunale del capoluogo di provincia, centralizzando in capo al presidente del tribunale provinciale la gestione del personale e delle risorse, al fine di accrescere l'efficienza e la flessibilità del servizio.
7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alle competenti Commissioni permanenti di Camera e Senato per l'espressione del relativo parere. I decreti delegati sono emanati anche in mancanza del parere, se non espresso entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di assegnazione.
8. Il Ministro della giustizia apporta alle tabelle A e B allegate al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, le variazioni derivanti dai decreti legislativi di cui al comma 1.
9. I decreti legislativi di cui al comma I non hanno incidenza sul territorio dei distretti notarili, che resta disciplinato dalla vigente tabella adottata con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, n. 651, e successive revisioni.
2. 010.Di Pietro, Palomba.

ART. 3.

Sopprimerlo.
3. 1. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

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Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:
All'articolo 179, primo comma, del codice penale le parole: «almeno tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno due anni».
3. 01.Torrisi, Gibiino.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n.160 del 2006, così come modificato dalla legge 30 luglio 2007, n. 111, è abrogato.
3. 02.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

È abrogato l'articolo 210 (Collocamento fuori ruolo di magistrati per incarichi speciali), del Capo XIII del RD 30-1-1941 n. 12 recante «Ordinamento giudiziario».

Conseguentemente è abrogato il comma 3 dell'articolo 15 della legge 24 marzo 1958, n. 195 recante «Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura».
3. 03.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alle norme di attuazione del codice di procedura penale).

1. Alle norme di attuazione del codice di procedura penale, dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:
«Art. 144-bis. - (Programmazione e disciplina delle udienze dibattimentali). Alla prima udienza dibattimentale il giudice provvede alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice o nelle forme del rito abbreviato, purché non condizionato all'assunzione di prove dichiarative, nonché alla dichiarazione di estinzione o di improcedibilità del reato.

2. Nella stessa udienza il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza il calendario delle udienze successive, nel rispetto dei tempi di cui ai commi 5 e 6. La lettura del calendario in udienza sostituisce gli avvisi di rinvio per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Il giudice autorizza, altresì, le parti alla citazione dei soggetti inclusi nella lista di cui all'articolo 468 del codice, secondo le scadenze previste dal calendario per l'assunzione delle prove. Ai fini della formulazione del calendario, i difensori comunicano al giudice l'eventuale sussistenza di concomitanti impegni professionali e, tenuto conto dell'attività istruttoria da svolgere alla data indicata, possono contestualmente nominare un sostituto ai sensi dell'articolo 102 del codice.
3. La persona offesa comparsa alla prima udienza viene sentita solo ove detenuta, salvo che il processo sia di particolare complessità, ovvero se proviene da regione diversa da quella in cui si celebra il processo, nonché in ogni caso in cui il giudice Io ritenga assolutamente necessario.
4. Nella formazione del ruolo e nella trattazione dei processi il giudice assegna precedenza assoluta ai giudizi con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, nonché, anche su segnalazione delle parti, ai giudizi per i quali si siano verificate nullità, difetti di notificazione o situazioni processuali che possono determinare l'immediata definizione o il rinvio del processo. I difensori

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rappresentano eventuali concomitanti impegni professionali all'ausiliario del giudice prima dell'apertura dell'udienza.
3. 04.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:
Art. 3-bis. - (Misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale). - 1. All'articolo 148 del codice di procedura penale, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata agli indirizzi di posta elettronica certificata, forniti da tutti gli avvocati ai Consigli degli ordini presso cui sono iscritti e dagli ordini pubblicati in un elenco riservato, consultabile in via telematica dalle pubbliche amministrazioni. Nel caso che non sia possibile eseguire le notificazioni e gli avvisi con posta elettronica certificata, l'Autorità giudiziaria può disporre che vengano eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tal caso l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di averlo trasmesso in conformità all'originale.»;

2. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8-bis le parole: «Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione» sono soppresse.
b) dopo l'articolo 8-bis è inserito il seguente:
Art. 8-ter. In tutti i casi in cui le notificazione alla persona sottoposta alle indagini può o deve essere eseguita presso il difensore di fiducia, per le modalità delle notificazioni si applica l'articolo 148, comma 2-bis».
3. 05.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento).

All'articolo 107, comma 2, del codice di procedura penale, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che provvede immediatamente alla nomina di un difensore d'ufficio, salva la nomina di un nuovo difensore di fiducia».
3. 08.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento).

All'articolo 121, comma 1, del codice di procedura penale aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero per posta elettronica certificata»;
3. 09.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento).

All'articolo 148 del codice di procedura penale sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il giudice può disporre che le notificazioni ai detenuti siano eseguite dalla polizia penitenziaria; in tal caso le notificazioni sono eseguite con l'osservanza delle norme del presente titolo.
3. 010.Di Pietro, Palomba.

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Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento).

All'articolo 148, del codice di procedura penale sostituire il comma 2-bis con il seguente:
«2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti a mezzo di posta elettronica certificata. A tale fine il difensore indica, allatto del deposito della nomina o, ove non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. Analoga indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio dell'Ordine degli avvocati in cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione nel modo previsto dal primo periodo, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso che il testo trasmesso è conforme all'originale».
3. 011.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento).

All'articolo 150 comma 1, del codice di procedura penale, sono soppresse le parole: «Quando lo consigliano circostanze particolari,».
3. 012.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento).

All'articolo 151, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, quando concrete e motivate ragioni lo impongano, dalla sezione di polizia giudiziaria».
3. 013.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento).

All'articolo 152, comma 1, le parole: «possono essere sostituite» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite».
3. 014.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli alti del procedimento).

All'articolo 157, il comma 8-bis è sostituito con il seguente:
«8-bis. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna di copia dell'atto al difensore. Il difensore può dichiarare all'autorità che procede di non accettare la notificazione solo nel caso di rinuncia al mandato difensivo. Il presente comma si applica anche alle comunicazioni di atti e agli avvisi».
3. 015.Di Pietro, Palomba.

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Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento).

1. All'articolo 148, del codice di procedura penale sostituire il comma 2-bis con il seguente:
«2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti a mezzo di posta elettronica certificata. A tale fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina o, ove non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. Analoga indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio dell'Ordine degli avvocati in cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione nel modo previsto dal primo periodo, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso che il testo trasmesso è conforme all'originale».

2. All'articolo 157 aggiungere, in fine, il seguente comma:
«8-ter. In tutti i casi in cui la notificazione alla persona sottoposta alle indagini deve essere eseguita presso il difensore di fiducia, può essere effettuata mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 148, comma 2-bis»;
3. 016.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento).

Sostituire l'articolo 159 del codice di procedura penale con il seguente:
«Art. 159. - (Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità). - 1. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, l'ufficiale giudiziario procede, anche consultando i competenti uffici pubblici, a nuove ricerche dell'imputato presso l'amministrazione penitenziaria centrale, i luoghi di nascita, residenza anagrafica, domicilio, dimora e lavoro, e procede d'ufficio alla nuova notificazione; l'ufficiale giudiziario procedente può incaricare della notificazione l'ufficiale giudiziario competente per territorio.
2. In caso di esito negativo delle ricerche eseguite ai sensi del comma 1, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere nominato un difensore all'imputato che ne è privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di unica copia dell'atto al difensore. L'autorità giudiziaria può rinnovare, ove assolutamente necessario, le ricerche tramite la polizia giudiziaria.
3. Le notificazioni eseguite ai sensi dei commi 1 e 2 sono valide ad ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore».
3. 017.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento).

All'articolo 161, comma 4, del codice di procedura penale, sostituire il primo periodo con il seguente: «Nei casi di cui ai commi 1 e 2, quando l'ufficiale giudiziario accerta l'impossibilità di eseguire la notifica dell'atto all'imputato presso il domicilio dichiarato o eletto ovvero presso il domicilio determinato, procede alla notificazione dello stesso mediante consegna

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di unica copia al difensore, dando atto, nella relazione di cui all'articolo 168, dell'omessa notificazione presso il domicilio dichiarato, eletto o determinato».
3. 018.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento).

All'articolo 170 aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Non possono essere eseguite col mezzo degli uffici postali nei confronti degli imputati le notificazioni delle sentenze, dei decreti penali e dei relativi estratti.
3. 019.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 20 novembre 1982, n. 890).

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «civile, amministrativa e penale» con le seguenti: «civile e amministrativa»;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In materia penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale esclusivamente nei casi indicati dall'articolo 170 del codice di procedura penale».
3. 020.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alle norme di attuazione).

1. Alle norme di attuazione apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, abrogare il comma 3;
b) all'articolo 42 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. In tutti i casi di richiesta ad altra autorità giudiziaria di emissione di atti del procedimento, la minuta della richiesta e degli atti su cui essa si fonda sono trasmesse, ove tecnicamente possibile, anche su supporto informatico o per via telematica»;
c) dopo l'articolo 54 inserire il seguente:
«Art. 54-bis. - (Documentazione delle attività di ricerca dell'imputato da parte dell'ufficiale giudiziario). - 1. Quando l'ufficiale giudiziario procede a ricerche dell'imputato ai sensi dell'articolo 159 del codice, redige verbale delle ricerche compiute, indicando i luoghi, le persone e gli enti interpellati. Al verbale deve essere allegata copia di tutta la documentazione fornita da tali persone o enti.
2. Quando incarica della notificazione l'ufficiale giudiziario competente per territorio, l'ufficiale giudiziario trasmette allo stesso copia di tutta la documentazione utile al reperimento dell'imputato»;
d) all'articolo 64, dopo il comma i inserire il seguente:
«1-bis. Le comunicazioni di atti per posta elettronica tra uffici giudiziari si eseguono presso l'indirizzo di posta elettronica certificata che ciascun ufficio predispone nel rispetto della relativa normativa.
I dirigenti degli uffici giudiziari incaricano un ausiliario di ricevere, inviare e smistare le comunicazioni per posta elettronica»;

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e) all'articolo 100, comma 1, dopo le parole: «in originale o in copia,» sono inserite le seguenti: «anche mediante supporto informatico o in via telematica, ove ciò risulti possibile,».
3. 021.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di nullità e inutilizzabilità di atti processuali).

1. Al codice di procedura penale apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire l'articolo 179 con il seguente:
«Art. 179. (Nullità assolute). - 1. Le nullità previste dall'articolo 178, nonché quelle definite assolute da specifiche disposizioni di legge, sono rilevate anche d'ufficio, ma non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo»;
b) abrogare l'articolo 180;
c) all'articolo 181, comma 1, le parole: «comma 2» sono soppresse;
d) all'articolo 182:
1) al comma 1, sopprimere le parole: «previste dagli articoli 180 e 181»;
2) al comma 1, sostituire la parola: «180» con la seguente: «179»;
e) all'articolo 183, comma 1, alinea, sopprimere le parole: «Salvo che sia diversamente stabilito,»;
f) all'articolo 191, comma 1, dopo le parole: «dalla legge» inserire le seguenti: «a garanzia di diritti costituzionalmente tutelati»;
g) all'articolo 604:
1) sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Il giudice di appello, se accerta una delle nullità indicate nell'articolo 179 che non sia stata sanata e da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado, la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità»;
2) abrogare il comma 5.
3. 022. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di circostanze, recidiva e prescrizione del reato).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 62-bis, il secondo comma è abrogato;
b) all'articolo 69, quarto comma, le parole: «, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti,» sono soppresse;
c) all'articolo 81, abrogare il quarto comma.
3. 023. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di recidiva).

1. Sostituire l'articolo 99 del codice di procedura penale con il seguente:
«Art. 99. (Recidiva). - Nei confronti del soggetto che, dopo essere stato condannato

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per un delitto non colposo, nei cinque anni successivi alla sentenza irrevocabile commette un delitto della stessa indole, in caso di successiva condanna il giudice applica un aumento fino a un quarto della pena da infliggere per il nuovo reato. Nei confronti del soggetto condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, il termine di cui al periodo precedente è di dieci anni.
2. Sono delitti della stessa indole quelli che costituiscono violazione della medesima disposizione di legge, ovvero offendono il medesimo interesse, ovvero, per la natura dei fatti o dei motivi che li hanno determinati, presentano in concreto caratteri fondamentali comuni.
3. La pena può essere aumentata fino alla metà se il recidivo commette un altro delitto della stessa indole nei dieci armi successivi all'ultimo dei precedenti delitti che hanno determinato la recidiva di cui al primo comma. L'aumento non può essere inferiore a un terzo quando la nuova condanna viene pronunciata per taluno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale».
3. 024. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato).

1. Sostituire l'articolo 157 del codice di procedura penale con il seguente:
«Art. 157. (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). - 1. La prescrizione estingue il reato con il decorso di un tempo pari al massimo della pena edittalmente prevista aumentato della metà. Il tempo necessario a prescrivere non può comunque:
1) essere inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria;
2) essere superiore a venti anni. Per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, il termine è di trenta anni.

2. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le circostanze ad effetto speciale e per quelle per le quali la legge determina la pena in modo autonomo.
3. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
4. Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, nonché per le sanzioni applicate dal giudice di pace diverse da quella pecuniaria, si applica il termine di sei anni.
5. La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.
6. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato»;
b) all'articolo 158, primo comma, dopo la parola: «permanente» inserire le seguenti: «o continuato» e dopo la parola: «permanenza» inserire le seguenti: «o la continuazione»;
c) sostituire l'articolo 159 con il seguente:
«Art. 159. (Sospensione del corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere;
2) esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale.

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Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.
Nel caso di esercizio dell'azione penale, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro sesto del codice di procedura penale ovvero della richiesta di rinvio a giudizio. Il corso della prescrizione riprende:
1) in caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero:
a) dalla data del deposito della dichiarazione di appello, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 569, comma 2, del codice di procedura penale;
b) nel caso di conversione del ricorso per cassazione in appello, dalla data di trasmissione degli atti al giudice d'appello;
2) in caso di impugnazione proposta dall'imputato, dal giorno della pronuncia della sentenza di annullamento o di cassazione con rinvio al giudice di primo grado, salvo che l'annullamento o la cassazione riguardino esclusivamente la misura della pena, l'esistenza di circostanze o il giudizio di comparazione delle medesime»;

d) all'articolo 160 del codice di procedura penale apportare le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, dopo le parole: «davanti al pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o alla polizia giudiziaria da questo delegata», dopo le parole: «sulla richiesta di archiviazione,» sono inserite le seguenti: «l'avviso di conclusione delle indagini preliminari,»; e dopo le parole: «rinvio a giudizio» sono inserite le seguenti: «o di emissione del decreto penale di condanna»;
2) sostituire il terzo comma con il seguente: «La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione.
Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. Salvo che per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, i termini stabiliti dall'articolo 157, primo e secondo comma, non possono essere prolungati oltre la metà. In ogni caso, non possono essere superati i termini stabiliti dal medesimo articolo 157, secondo comma, numero 2)»;
3) dopo il terzo comma aggiungere i seguenti: «La prescrizione del reato interrotta dalla sentenza di condanna non comincia nuovamente a decorrere nel caso in cui il ricorso per cassazione presentato avverso la predetta sentenza sia dichiarato inammissibile.
La prescrizione non comincia nuovamente a decorrere, altresì, nel caso in cui sia presentato ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata in grado di appello che abbia confermato la sentenza di condanna di primo grado ovvero abbia riformato la stessa limitatamente alla specie o alla misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze. La disposizione di cui al presente comma non si applica in caso di accoglimento del ricorso».
e) all'articolo 161, sostituire il secondo comma con il seguente: «Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri».
3. 025. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di circostanze, recidiva e prescrizione del reato).

1. Al codice di procedura penale apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 108, comma 2, le parole: «o la prescrizione del reato» sono soppresse;

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b) all'articolo 175, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. Nel caso previsto al comma 2, la prescrizione del reato non decorre»;
c) all'articolo 656, comma 9, la lettera c) è abrogata;
d) all'articolo 671, il comma 2-bis è abrogato.
3. 026. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354).

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1-quater è abrogato;
b) all'articolo 41-ter:
1) al comma 01, le parole: «purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «, sempre che tale misura sia idonea ad evitare che il condannato commetta altri reati»;
2) il comma 1.1 è abrogato;
3) al comma 1-bis le parole: «e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale» sono soppresse;
c) l'articolo 50-bis è abrogato;
d) all'articolo 58-quater, il comma 7-bis è abrogato.
3. 027. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. L'articolo 99 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 99. (Recidiva). - «Nei confronti del soggetto che, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, nei cinque anni successivi alla sentenza irrevocabile commette un delitto della stessa indole, in caso di successiva condanna il giudice applica un aumento fino a un quarto della pena da infliggere per il nuovo reato. Nei confronti del soggetto condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, il termine di cui al periodo precedente è di dieci anni.
Sono delitti della stessa indole quelli che costituiscono violazione della medesima disposizione di legge, ovvero offendono il medesimo interesse, ovvero, per la natura dei fatti o dei motivi che li hanno determinati, presentano in concreto caratteri fondamentali comuni.
La pena può essere aumentata fino alla metà se il recidivo commette un altro delitto della stessa indole nei dieci anni successivi all'ultimo dei precedenti delitti che hanno determinato la recidiva di cui al primo comma. L'aumento non può essere inferiore ad un terzo quando la nuova condanna è pronunciata per taluno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale».
3. 028. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento).

1. Al codice di procedura penale apportare le seguenti modifiche:
a) all'articolo 107, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che

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provvede immediatamente alla nomina di un difensore d'ufficio, salva la nomina di un nuovo difensore di fiducia»;
b) all'articolo 121, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero per posta elettronica certificata»;
c) all'articolo 148, sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il giudice può disporre che le notificazioni ai detenuti siano eseguite dalla polizia penitenziaria; in tal caso le notificazioni sono eseguite con l'osservanza delle norme del presente titolo»;
d) all'articolo 148, sostituire il comma 2-bis con il seguente:
«2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti a mezzo di posta elettronica certificata. A tale fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina o, ove non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. Analoga indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio dell'Ordine degli avvocati in cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione nel modo previsto dal primo periodo, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso che il testo trasmesso è conforme all'originale»;
e) all'articolo 150, comma 1, sopprimere le parole: «Quando lo consigliano circostanze particolari,»;
f) all'articolo 151, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, quando concrete e motivate ragioni lo impongano, dalla sezione di polizia giudiziaria»;
g) all'articolo 152, comma 1, sostituire le parole: «possono essere sostituite» con le seguenti: «sono sostituite»;
h) all'articolo 157, sostituire il comma 8-bis con il seguente:
«8-bis. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna di copia dell'atto al difensore. Il difensore può dichiarare all'autorità che procede di non accettare la notificazione solo nel caso di rinuncia al mandato difensivo. Il presente comma si applica anche alle comunicazioni di atti e agli avvisi»;
i) all'articolo 157 aggiungere, in fine, il seguente comma:
«8-ter. In tutti i casi in cui la notificazione alla persona sottoposta alle indagini deve essere eseguita presso il difensore di fiducia, può essere effettuata mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 148, comma 2-bis»;
l) sostituire l'articolo 159 con il seguente:
«Art. 159. (Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità). - 1. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, l'ufficiale giudiziario procede, anche consultando i competenti uffici pubblici, a nuove ricerche dell'imputato presso l'amministrazione penitenziaria centrale, i luoghi di nascita, residenza anagrafica, domicilio, dimora e lavoro, e procede d'ufficio alla nuova notificazione; l'ufficiale giudiziario procedente può incaricare della notificazione l'ufficiale giudiziario competente per territorio.
2. In caso di esito negativo delle ricerche eseguite ai sensi del comma 1, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere nominato un difensore all'imputato che ne è privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di unica copia dell'atto al difensore. L'autorità giudiziaria può rinnovare, ove assolutamente necessario, le ricerche tramite la polizia giudiziaria.
3. Le notificazioni eseguite ai sensi dei commi 1 e 2 sono valide ad ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore»;

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m) all'articolo 161, sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente: «Nei casi di cui ai commi 1 e 2, quando l'ufficiale giudiziario accerta l'impossibilità di eseguire la notifica dell'atto all'imputato presso il domicilio dichiarato o eletto ovvero presso il domicilio determinato, procede alla notificazione dello stesso mediante consegna di unica copia al difensore, dando atto, nella relazione di cui all'articolo 168, dell'omessa notificazione presso il domicilio dichiarato, eletto o determinato»;
n) all'articolo 170 aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Non possono essere eseguite col mezzo degli uffici postali nei confronti degli imputati le notificazioni delle sentenze, dei decreti penali e dei relativi estratti».
3. 07. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale, nonché in materia di prescrizione dei reati, tenuità del fatto, recidiva e criteri di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie).

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPETENZA

Art. 1.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di competenza).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rispetto al reato individuato ai sensi del presente comma, per la determinazione del giudice competente si applicano gli articoli 8 e 9»;
b) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:
«Art. 21. (Incompetenza). - 1. L'incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare» ;
c) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:
«Art. 23. (Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado). - 1. Se il giudice del dibattimento ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente.
2. L'imputato, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, può chiedere al giudice cui sono stati trasmessi gli atti il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta delle parti»;
d) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:
«Art. 23-bis. (Rigetto della questione di competenza). - 1. Se il giudice del dibattimento ritiene che il processo appartiene alla propria competenza rigetta con ordinanza l'eccezione proposta ai sensi dell'articolo 21.
2. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 può essere proposto ricorso per cassazione nel termine di cui all'articolo 585, comma 1, lettera a); il ricorso non comporta la sospensione del procedimento.
3. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 611. Se accoglie il ricorso, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata; il giudice provvede ai sensi dell'articolo 23. Se la Corte di cassazione dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la questione di competenza non può più essere rilevata o

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eccepita, né può costituire oggetto di successiva impugnazione.
4. Se il ricorso di cui al comma 1 non viene proposto, la questione di competenza non può costituire oggetto di successiva impugnazione»;
e) l'articolo 24 è abrogato;
f) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:
«Art. 25. (Effetti delle decisioni della Corte di cassazione sulla giurisdizione). - 1. La decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa qualificazione giuridica del fatto da cui derivi la modificazione della giurisdizione»;
g) all'articolo 26, il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Se le prove di cui al comma 1 hanno contenuto dichiarativo, si applica l'articolo 190-bis»;
h) l'articolo 33-octies è abrogato;
i) al libro primo, titolo I, capo VI-bis, dopo l'articolo 33-nonies è aggiunto il seguente:
«Art. 33-decies. (Rigetto dell'eccezione relativa alla composizione del giudice). - 1. Se il giudice rigetta l'eccezione proposta ai sensi dell'articolo 33-quinquies, la relativa ordinanza è impugnabile ai sensi dell'articolo 23-bis comma 2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, commi 3 e 4»;
l) all'articolo 491, comma 1, le parole: «per territorio o per connessione» sono soppresse;
m) all'articolo 516, i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati;
n) all'articolo 517, il comma 1-bis è abrogato;
o) dopo l'articolo 518 è inserito il seguente:
«Art. 518-bis. (Questione di competenza in caso di nuove contestazioni). - 1. Nei casi previsti dagli articoli 516 e 517, l'imputato può formulare, a pena di decadenza, l'eccezione di cui all'articolo 21 immediatamente dopo la nuova contestazione, ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519, comma 2, e 520, comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli.
2. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1.
3. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1.
4. Sull'eccezione proposta ai sensi dei commi 1, 2 e 3, il giudice provvede con ordinanza.
5.
Nel caso previsto al comma 1, l'ordinanza che decide sulla relativa eccezione può essere impugnata ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 1. Si applicano gli articoli 23, 23-bis e 26.
6. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, l'ordinanza che decide sulla relativa eccezione può essere impugnata ai sensi dell'articolo 33-decies.
7. Nel caso previsto dall'articolo 518, comma 2, quando l'imputato presta il consenso alla nuova contestazione, l'incompetenza del giudice che procede ovvero l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice non possono più essere eccepite, né possono formare oggetto di impugnazione».

Art. 2.
(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).

1. Al titolo I, capo II, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al

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decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «norme di attuazione», dopo l'articolo 4-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 4-ter. (Attività del pubblico ministero a seguito della declaratoria di incompetenza). - 1. Quando viene pronunciata sentenza che dichiara l'incompetenza per territorio, anche determinata da connessione, il fascicolo del pubblico ministero viene trasmesso senza ritardo all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente. Qualora venga proposto ricorso per cassazione, la trasmissione è sospesa fino alla comunicazione della decisione in ordine al ricorso».

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA E DI NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

Art. 3.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 107, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che provvede immediatamente alla nomina di un difensore d'ufficio, salva la nomina di un nuovo difensore di fiducia»;
b) all'articolo 121, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per posta elettronica certificata»;
c) all'articolo 148, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il giudice può disporre che le notificazioni ai detenuti siano eseguite dalla polizia penitenziaria; in tal caso le notificazioni sono eseguite con l'osservanza delle norme del presente titolo»;
d) all'articolo 148, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti a mezzo di posta elettronica certificata. A tale fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina o, ove non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. Analoga indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio dell'Ordine degli avvocati in cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione nel modo previsto dal primo periodo, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso che il testo trasmesso è conforme all'originale»;
e) all'articolo 150, comma 1, le parole: «Quando lo consigliano circostanze particolari,» sono soppresse;
f) all'articolo 151, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, quando concrete e motivate ragioni lo impongano, dalla sezione di polizia giudiziaria»;
g) all'articolo 152, comma 1, le parole: «possono essere sostituite» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite»;
h) all'articolo 157, il comma 8-bis è sostituito dal seguente:
«8-bis. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna di copia dell'atto al difensore. Il difensore può dichiarare all'autorità che procede di non accettare la notificazione solo nel caso di rinuncia al mandato difensivo. Il presente comma si applica anche alle comunicazioni di atti e agli avvisi»;
i) all'articolo 157 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-ter. In tutti i casi in cui la notificazione alla persona sottoposta alle indagini deve essere eseguita presso il difensore

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di fiducia, può essere effettuata mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 148, comma 2-bis»;
l) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:
«Art. 159. (Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità). - 1. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, l'ufficiale giudiziario procede, anche consultando i competenti uffici pubblici, a nuove ricerche dell'imputato presso l'amministrazione penitenziaria centrale, i luoghi di nascita, residenza anagrafica, domicilio, dimora e lavoro, e procede d'ufficio alla nuova notificazione; l'ufficiale giudiziario procedente può incaricare della notificazione l'ufficiale giudiziario competente per territorio.
2. In caso di esito negativo delle ricerche eseguite ai sensi del comma 1, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere nominato un difensore all'imputato che ne è privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di unica copia dell'atto al difensore. L'autorità giudiziaria può rinnovare, ove assolutamente necessario, le ricerche tramite la polizia giudiziaria.
3. Le notificazioni eseguite ai sensi dei commi 1 e 2 sono valide ad ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore»;
m) all'articolo 161, il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Nei casi di cui ai commi 1 e 2, quando l'ufficiale giudiziario accerta l'impossibilità di eseguire la notifica dell'atto all'imputato presso il domicilio dichiarato o eletto ovvero presso il domicilio determinato, procede alla notificazione dello stesso mediante consegna di unica copia al difensore, dando atto, nella relazione di cui all'articolo 168, dell'omessa notificazione presso il domicilio dichiarato, eletto o determinato»;
n) all'articolo 170 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Non possono essere eseguite col mezzo degli uffici postali nei confronti degli imputati le notificazioni delle sentenze, dei decreti penali e dei relativi estratti».

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 20 novembre 1982, n. 890).

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «civile, amministrativa e penale» sono sostituite dalle seguenti: «civile e amministrativa»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In materia penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale esclusivamente nei casi indicati dall'articolo 170 del codice di procedura penale».

Art. 5.
(Modifiche alle norme di attuazione).

1. Alle norme di attuazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, il comma 3 è abrogato;
b) all'articolo 42 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. In tutti i casi di richiesta ad altra autorità giudiziaria di emissione di atti del procedimento, la minuta della richiesta e degli atti su cui essa si fonda sono trasmesse, ove tecnicamente possibile, anche su supporto informatico o per via telematica»;
c) dopo l'articolo 54 è inserito il seguente:
«Art. 54-bis. (Documentazione delle attività di ricerca dell'imputato da parte dell'ufficiale giudiziario). - 1. Quando l'ufficiale giudiziario procede a ricerche dell'imputato

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ai sensi dell'articolo 159 del codice, redige verbale delle ricerche compiute, indicando i luoghi, le persone e gli enti interpellati. Al verbale deve essere allegata copia di tutta la documentazione fornita da tali persone o enti.
2. Quando incarica della notificazione l'ufficiale giudiziario competente per territorio, l'ufficiale giudiziario trasmette allo stesso copia di tutta la documentazione utile al reperimento dell'imputato»;
d)
all'articolo 64, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le comunicazioni di atti per posta elettronica tra uffici giudiziari si eseguono presso l'indirizzo di posta elettronica certificata che ciascun ufficio predispone nel rispetto della relativa normativa. I dirigenti degli uffici giudiziari incaricano un ausiliario di ricevere, inviare e smistare le comunicazioni per posta elettronica»;
e) all'articolo 100, comma 1, dopo le parole: «in originale o in copia,» sono inserite le seguenti: «anche mediante supporto informatico o in via telematica, ove ciò risulti possibile,».

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NULLITÀ E INUTILIZZABILITÀ DI ATTI PROCESSUALI

Art. 6.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di nullità e inutilizzabilità di atti processuali).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 179 è sostituito dal seguente:
«Art. 179. (Nullità assolute). - 1. Le nullità previste dall'articolo 178, nonché quelle definite assolute da specifiche disposizioni di legge, sono rilevate anche d'ufficio, ma non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo»;
b) l'articolo 180 è abrogato;
c) all'articolo 181, comma 1, le parole: «comma 2» sono soppresse;
d) all'articolo 182:
1) al comma 1, le parole: «previste dagli articoli 180 e 181» sono soppresse;
2) al comma 2, la parola: «180» è sostituita dalla seguente: «179»;
e) all'articolo 183, comma 1, alinea, le parole: «Salvo che sia diversamente stabilito,» sono soppresse;
f) all'articolo 191, comma 1, dopo le parole: «dalla legge» sono inserite le seguenti: «a garanzia di diritti costituzionalmente tutelati»;
g) all'articolo 604:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il giudice di appello, se accerta una delle nullità indicate nell'articolo 179 che non sia stata sanata e da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado, la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità»;
2) il comma 5 è abrogato.

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOSTANZE, RECIDIVA E PRESCRIZIONE DEL REATO

Art. 7.
(Modifiche al codice penale in materia di circostanze, recidiva e prescrizione del reato).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 62-bis, il secondo comma è abrogato;

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b) all'articolo 69, quarto comma, le parole: «, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti,» sono soppresse;
c) all'articolo 81, il quarto comma è abrogato;
d) l'articolo 99 è sostituito dal seguente:
«Art. 99. (Recidiva). - 1. Nei confronti del soggetto che, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, nei cinque anni successivi alla sentenza irrevocabile commette un delitto della stessa indole, in caso di successiva condanna il giudice applica un aumento fino a un quarto della pena da infliggere per il nuovo reato. Nei confronti del soggetto condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, il termine di cui al periodo precedente è di dieci anni.
Sono delitti della stessa indole quelli che costituiscono violazione della medesima disposizione di legge, ovvero offendono il medesimo interesse, ovvero, per la natura dei fatti o dei motivi che li hanno determinati, presentano in concreto caratteri fondamentali comuni.
La pena può essere aumentata fino alla metà se il recidivo commette un altro delitto della stessa indole nei dieci anni successivi all'ultimo dei precedenti delitti che hanno determinato la recidiva di cui al primo comma. L'aumento non può essere inferiore a un terzo quando la nuova condanna viene pronunciata per taluno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale»;
e) l'articolo 157 è sostituito dal seguente:
«Art. 157. (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). - 1. La prescrizione estingue il reato con il decorso di un tempo pari al massimo della pena edittalmente prevista aumentato della metà.
Il tempo necessario a prescrivere non può comunque:
1) essere inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria;
2) essere superiore a venti anni. Per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, il termine è di trenta anni.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le circostanze ad effetto speciale e per quelle per le quali la legge determina la pena in modo autonomo.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, nonché per le sanzioni applicate dal giudice di pace diverse da quella pecuniaria, si applica il termine di sei anni.
La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato»;
f) all'articolo 158, primo comma, dopo la parola: «permanente» sono inserite le seguenti; «o continuato» e dopo la parola: «permanenza» sono inserite le seguenti; «o la continuazione»;
g) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:
«Art. 159. (Sospensione del corso della prescrizione). - 1. Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del

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processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere;
2) esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale.

Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.
Nel caso di esercizio dell'azione penale, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro sesto del codice di procedura penale ovvero della richiesta di rinvio a giudizio. Il corso della prescrizione riprende:
1) in caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero:
a) dalla data del deposito della dichiarazione di appello, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 569, comma 2, del codice di procedura penale;
b) nel caso di conversione del ricorso per cassazione in appello, dalla data di trasmissione degli atti al giudice d'appello;
2) in caso di impugnazione proposta dall'imputato, dal giorno della pronuncia della sentenza di annullamento o di cassazione con rinvio al giudice di primo grado, salvo che l'annullamento o la cassazione riguardino esclusivamente la misura della pena, l'esistenza di circostanze o il giudizio di comparazione delle medesime»;
h) all'articolo 160:
1) al secondo comma, dopo le parole: «davanti al pubblico ministero» sono inserite le seguenti; «o alla polizia giudiziaria da questo delegata», dopo le parole: «sulla richiesta di archiviazione,» sono inserite le seguenti: «l'avviso di conclusione delle indagini preliminari,»; e dopo le parole: «rinvio a giudizio» sono inserite le seguenti: «o di emissione del decreto penale di condanna»;
2) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione.
Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. Salvo che per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, i termini stabiliti dall'articolo 157, primo e secondo comma, non possono essere prolungati oltre la metà. In ogni caso, non possono essere superati i termini stabiliti dal medesimo articolo 157, secondo comma, numero 2)»;
3) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
«La prescrizione del reato interrotta dalla sentenza di condanna non comincia nuovamente a decorrere nel caso in cui il ricorso per cassazione presentato avverso la predetta sentenza sia dichiarato inammissibile.
La prescrizione non comincia nuovamente a decorrere, altresì, nel caso in cui sia presentato ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata in grado di appello che abbia confermato la sentenza di condanna di primo grado ovvero abbia riformato la stessa limitatamente alla specie o alla misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze. La disposizione di cui al presente comma non si applica in caso di accoglimento del ricorso»;
i) all'articolo 161, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri».

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Art. 8.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di circostanze, recidiva e prescrizione del reato).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 108, comma 2, le parole: «o la prescrizione del reato» sono soppresse;
b) all'articolo 175, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. Nel caso previsto al comma 2, la prescrizione del reato non decorre»;
c) all'articolo 656, comma 9, la lettera c) è abrogata;
d) all'articolo 671, il comma 2-bis è abrogato.

Art. 9.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354).

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 30-quater è abrogato;
b) all'articolo 47-ter:
1) al comma 01, le parole: «purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «, sempre che tale misura sia idonea ad evitare che il condannato commetta altri reati»;
2) il comma 1.1 è abrogato;
3) al comma 1-bis, le parole: «e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale» sono soppresse;
c) l'articolo 50-bis è abrogato;
d) all'articolo 58-quater, il comma 1-bis è abrogato.

Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDAGINI PRELIMINARI E RITI ALTERNATIVI

Art. 10.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di indagini preliminari e di udienza preliminare).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 405, il comma 1-bis è abrogato;
b) l'articolo 406 è sostituito dal seguente:
«Art. 406. (Proroga del termine). - 1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene:
a) le generalità della persona sottoposta ad indagini e l'indicazione della notizia di reato;
b) l'indicazione degli elementi di prova raccolti;
c) l'esposizione dei motivi che giustificano la richiesta, con espressa indicazione dell'attività investigativa ancora da compiere e delle ragioni che ne hanno impedito lo svolgimento entro il termine in scadenza.

2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato.
3. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività investigativa indicata e in ogni caso per un periodo non superiore a sei mesi.
4. Le richieste di proroga successiva alla prima sono notificate, a cura del giudice, con l'avviso della facoltà di presentare

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memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.
5. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza motivata.
6. Se rigetta la richiesta di proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 4, secondo periodo, restituisce gli atti al pubblico ministero invitandolo ad assumere le determinazioni di cui all'articolo 405, comma 1, entro il termine di dieci giorni»;
c) l'articolo 409 è sostituito dal seguente:
«Art. 409. (Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione). - 1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista dall'articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.
2. Dopo il deposito della richiesta di archiviazione il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il loro compimento.
3. Salvo il caso previsto dal comma 2, se non accoglie la richiesta di archiviazione, il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia.
4. Della fissazione dell'udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.
5. A seguito dell'udienza, il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione e non ritiene di disporre ulteriori indagini ai sensi del comma 2, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419.
6. Per i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione e non ritiene di disporre ulteriori indagini ai sensi del comma 2, restituisce con ordinanza gli atti al pubblico ministero disponendo che, entro dieci giorni, emetta il decreto di cui all'articolo 552.
7. L'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127, comma 5»;
d) all'articolo 410, comma 3, le parole: «e 5» sono sostituite dalle seguenti: «, 5 e 6»;
e) all'articolo 413 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Se il procuratore generale non provvede in ordine all'avocazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 1 ovvero non formula le sue richieste nel termine di cui al comma 2, la persona sottoposta ad indagini o la persona offesa dal reato possono richiedere al giudice per le indagini preliminari di fissare un termine, non superiore a trenta giorni, per la formulazione delle richieste di cui all'articolo 405, comma 1»;
f) all'articolo 415-bis:
1) al comma 1, la parola: «Prima» è sostituita dalle seguenti: «Nei procedimenti di cui all'articolo 550, prima»;
2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. La disciplina di cui al presente articolo non si applica ai procedimenti per

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i quali il pubblico ministero formuli richiesta di giudizio immediato ai sensi dell'articolo 454»;
g) all'articolo 416, comma 1, il secondo periodo è soppresso;
h) all'articolo 418, comma 2, la parola; «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;
i) all'articolo 419, comma 4, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «trenta».

Art. 11.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di riti alternativi).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 438, comma 1, alle parole: «L'imputato può chiedere» sono premesse le seguenti: «Nei procedimenti per reati diversi da quelli di cui all'articolo 5,»;
b) dopo l'articolo 438 è inserito il seguente:
«Art. 438-bis (Giudizio abbreviato dinanzi alla corte di assise). - 1. Nei procedimenti per reati di cui all'articolo 5, l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato dinanzi alla corte di assise prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
2. Si osservano le disposizioni del presente titolo, in quanto applicabili»;
c) all'articolo 449, commi 4 e 5, la parola: «quindicesimo» è sostituita dalla seguente: «trentesimo»;
d) all'articolo 454, comma 1, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;
e) all'articolo 459 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e» sono soppresse;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il giudice decide entro il termine di trenta giorni. Quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero»;
f) all'articolo 460, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Se non è possibile eseguire la notificazione del decreto per irreperibilità dell'imputato ovvero presso il domicilio dichiarato o eletto, il giudice revoca il decreto penale di condanna ed emette decreto di giudizio immediato ai sensi dell'articolo 464, comma I. Nei procedimenti per cui è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare, il giudice fissa la data dell'udienza ai sensi dell'articolo 418»;
g) all'articolo 599, il comma 4 è abrogato;
h) all'articolo 602, il comma 2 è abrogato.

Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI

Art. 12.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 275, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le misure interdittive e le misure del divieto di dimora, dell'obbligo di

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dimora e degli arresti domiciliari possono essere disposte anche congiuntamente»;
b) all'articolo 308, comma 2, le parole: «due mesi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;
c) l'articolo 322-bis è abrogato;
d) all'articolo 325, il comma 1 è abrogato.

Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSENZA DELL'IMPUTATO E DI RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO

Art. 13.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di assenza dell'imputato e di rinnovazione del dibattimento).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 175, commi 2 e 8, le parole: «sentenza contumaciale» sono sostituite dalle seguenti: «sentenza dibattimentale in assenza dell'imputato»;
b) l'articolo 190-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 190-bis. (Requisiti della prova in casi particolari). - 1. Quando è richiesto l'esame di un testimone, di un coimputato o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e questi hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo nei casi seguenti:
a) quando riguarda fatti o circostanze diversi da quelli che sono stati oggetto delle precedenti dichiarazioni, sopravvenuti o conosciuti in epoca successiva all'assunzione della prova;
b) quando il giudice lo ritiene utile o necessario ai fini della decisione, anche su richiesta motivata delle parti sulla base di specifiche esigenze.

2. I verbali delle prove assunte in precedenza restano inseriti al fascicolo del dibattimento e si applica l'articolo 511, comma 2-bis»;
c) all'articolo 349:
1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché degli imputati nei confronti dei quali sia stato sospeso il processo ai sensi dell'articolo 484-bis»;
2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Quando procede all'identificazione di un imputato nei confronti del quale sia stato sospeso il processo ai sensi dell'articolo 484-bis, la polizia giudiziaria notifica allo stesso il decreto di citazione a giudizio e l'ordinanza di sospensione emessa ai sensi dell'articolo 484-bis, ovvero quella emessa ai sensi dell'articolo 484-quinquies, comma 1, e lo invita a dichiarare o eleggere il domicilio per le successive notificazioni. Nei casi in cui non risulta possibile effettuare immediatamente la notifica, la polizia giudiziaria informa l'imputato della pendenza di un procedimento penale a suo carico, del numero di registro generale relativo al medesimo nonché dei capi d'imputazione e dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale lo stesso viene celebrato, invitandolo a recarsi entro i successivi cinque giorni presso i propri uffici per ricevere la notifica e per dichiarare o eleggere il domicilio.
4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, la polizia giudiziaria trasmette senza ritardo la relazione di notificazione e il verbale di dichiarazione o elezione di domicilio al giudice e al pubblico ministero procedenti»;

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d) agli articoli 419, comma 1, 429, comma 1, lettera f), e 552, comma 1, lettera d), le parole: «sarà giudicato in contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «si procederà in sua assenza»;
e) l'articolo 420-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 420-ter. (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore). - 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimò impedimento, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.
2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può costituire motivo di impugnazione.
3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.
4. La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con l'ordinanza di cui ai commi 1, 2 e 3 è dato avviso all'imputato. Se lo stesso è assistito da un difensore di fiducia e questi è presente, personalmente o tramite sostituto, l'avviso si intende notificato all'imputato.
5. Nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data; l'ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di avviso del difensore.
6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone procedersi oltre se:
a) l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi;
b) l'imputato è assistito da un unico difensore e questi non ha prontamente comunicato l'impedimento;
c) il difensore, pur avendo prontamente comunicato l'impedimento, non ha indicato espressamente i motivi che non consentono la nomina di un sostituto ai sensi dell'articolo 102;
d) l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito»;

f) all'articolo 420-quater:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Assenza o allontanamento volontario dell'imputato»;
2) al comma 1, le parole: «ne dichiara la contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «ordina procedersi in assenza»;
3) al comma 2, le parole: «in sua contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «in sua assenza»;
4) al comma 3, le parole: «a contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «l'assenza»;
5) al comma 4, le parole: «dichiarativa di contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «che ha disposto procedersi in assenza»;
6) al comma 7, le parole: «dichiarativa della contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «che ha disposto procedersi in assenza» e le parole: «contumace o» sono soppresse;
7) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
«7-bis. Le disposizioni degli articoli 420-bis e 420-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza preliminare avvenga

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in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.
7-ter. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore»;

g) l'articolo 420-quinquies è abrogato;
h) dopo l'articolo 484 sono inseriti i seguenti:
«Art. 484-bis. - (Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo). - 1. Salvo che l'imputato sia presente all'udienza, quando la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa ovvero è nulla, il giudice rinvia il dibattimento e dispone che la citazione venga notificata all'imputato personalmente o a mani di familiare convivente. Salvo quanto previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione è stata effettuata ai sensi degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4, 165, comma 1, e 169, comma 1.
2. Quando la notificazione ai sensi de] comma i non risulta possibile, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato contestato, ovvero del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In quest'ultimo caso il giudice dispone procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza specificamente motivata.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.
4.
Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:
a) se l'imputato, nel corso del procedimento, ha nominato un difensore di fiducia, anche in caso di successiva revoca;
b) se l'imputato, nel corso del procedimento, è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare;
c) in ogni altro caso in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza del fatto che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo.

5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica della citazione. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.
6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:
a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente effettuata la notifica della citazione;
b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;
c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza del fatto che si procede nei suoi confronti.

7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.
8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai sensi degli articoli 444 e 438.
9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a carico dell'imputato nei cui confronti viene disposta la sospensione ai sensi del comma 2.

Art. 484-ter. - (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore). - 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il

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giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.
2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.
3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.
4. La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con l'ordinanza di cui ai commi 1. 2 e 3 è dato avviso all'imputato. Se lo stesso è assistito da un difensore di fiducia e questi è presente, personalmente o tramite sostituto, l'avviso si intende notificato all'imputato.
5. Nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data; l'ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di avviso al difensore.
6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone procedersi oltre se:
a) l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi;
b) il difensore non ha prontamente comunicato l'impedimento;
c) il difensore non ha indicato espressamente i motivi che non consentono la nomina di un sostituto ai sensi dell'articolo 102;
d) l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

Art. 484-quater. - (Assenza o allontanamento volontario dell'imputato). - 1. Quando all'esito delle verifiche di cui all'articolo 484-bis, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato. Se l'imputato compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.
2. Le disposizioni dell'articolo 484-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza o il processo si svolgano in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza.
4. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è considerato presente non comparso.
5. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.
6. Se la prova indicata nel comma 5 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.
7. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì, se il processo doveva essere sospeso ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 484-bis; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione viene revocata, può chiedere

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l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

Art. 484-quinquies. - (Assenza dell'imputato in casi particolari). - 1. Quando il giudice ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, secondo periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei processi ai sensi dell'articolo 18.
2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo 190-bis, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fini della decisione anche nei confronti dell'imputato comparso tardivamente.
3. Si applica l'articolo 484-bis, comma 8;

i) l'articolo 490 è sostituito dal seguente:
«Art. 490. - (Accompagnamento coattivo dell'imputato assente). - 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame»;

l) dopo l'articolo 493 è inserito il seguente:
«Art. 493-bis. - (Mutamento della persona fisica del giudice). - 1. In caso di mutamento della persona fisica del giudice, le parti possono reiterare la richiesta di ammissione delle prove già indicate nella lista di cui all'articolo 468, ivi comprese le prove non ammesse nel dibattimento precedente e quelle in ordine alle quali vi è stata rinuncia, ovvero chiedere l'ammissione di prove nuove ai sensi dell'articolo 493, comma 2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza ai sensi degli articoli 190, 190-bis e 495.
2. Nel giudizio abbreviato o in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, le prove assunte nel dibattimento precedente sono utilizzabili ai fini della decisione»;

m) all'articolo 495, comma 4-bis, le parole: «, con il consenso dell'altra parte,» sono soppresse;
n) all'articolo 511:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238, delle prove assunte in assenza dell'imputato, nonché dei verbali di prove assunte dinanzi a un giudice diverso, sia a seguito di declaratoria di incompetenza che in caso di mutamento della persona fisica del giudice";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In luogo della lettura, il giudice, anche d'ufficio, può indicare analiticamente gli atti utilizzabili ai finì della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto dell'atto»;

o) all'articolo 513, comma 1, le parole: «contumace o» sono soppresse;
p) all'articolo 520, nella rubrica e nel comma 1, le parole: «contumace o» sono soppresse;
q) agli articoli 548, comma 3, e 585, comma 2, lettera d), la parola: «contumace» è sostituita dalla seguente: «assente»;

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r) all'articolo 603, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, assente in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa»;

s) gli articoli 484, comma 2-bis, 489 e 511-bis sono abrogati.

Art. 14.
(Modifiche al codice penale in materia di assenza dell'imputato e di rinnovazione del dibattimento).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 374-bis è inserito il seguente:
«Art. 374-ter. - (Frode in procedimenti penali celebrati in assenza dell'imputato). - Chiunque, nel corso di un procedimento penale, compie artefizi o raggiri volti a trarre in inganno il giudice in ordine alla conoscenza da parte dell'imputato che si procede nei suoi confronti è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di una professione, si applica altresì la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione»;

b) all'articolo 383, dopo le parole: «preveduti dagli articoli» è inserita la seguente: «74-ter».

Art. 15.
(Introduzione dell'articolo 143-
bis delle norme di attuazione).

1. Dopo l'articolo 143 delle norme di attuazione è inserito il seguente:
«Art. 143-bis. - (Adempimenti in caso di sospensione de/processo in assenza dell'imputato). - 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, del codice, la relativa ordinanza e il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nella banca dati di cui all'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni».

Art. 16.
(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274).

1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) agli articoli 20, comma 2, lettera d), e 27, comma 3, lettera b), le parole: «sarà giudicato in contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «si procederà in sua assenza»;
b) all'articolo 39, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale, il giudice d'appello annulla la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di pace, anche quando l'imputato, assente in primo grado, prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa».

Art. 17.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38, comma 2, lettera a), le parole: «dell'articolo 71» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 71 e 484-bis, comma 2,»;

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b) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:
«Art. 41. - (Assenza dell'ente). - 1. Se l'ente non si costituisce nel processo, il giudice ordina procedersi in assenza».

Art. 18.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3 (L), comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:
«i-bis)
i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 484-bis del codice di procedura penale»;

b) all'articolo 5 (L), comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«i-bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 484, comma 2, del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 6, del medesimo codice».

Capo VIII
DISPOSIZIONI IN TEMA DI PARTICOLARE TENUITÀ DELL'OFFESA E NORME DI RAZIONALIZZAZIONE DEL PROCESSO PENALE

Art. 19.
(Introduzione dell'articolo 49-bis del codice penale, in materia di non punibilità per tenuità dell'offesa).

1. Dopo l'articolo 49 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 49-bis. - (Tenuità dell'offesa). - Non è punibile chi ha commesso un fatto, previsto dalla legge come reato, quando risultano congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento.
La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno».

Art. 20.
(Norme di razionalizzazione del processo penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 231, comma 2, dopo la parola: «provvede»è inserita la seguente: «immediatamente»;
b) all'articolo 571, comma 1, alle parole: «L'imputato può proporre impugnazione» sono premesse le seguenti: «Salvo che sia altrimenti previsto,»;
c) all'articolo 578, comma 1, dopo le parole: «gli interessi civili» sono aggiunte le seguenti: «; allo stesso modo provvedono nel dichiarare l'imputato non punibile ai sensi dell'articolo 49-bis del codice»;
d) all'articolo 607, comma 1, dopo le parole: «ricorrere per cassazione» sono inserite le seguenti: «, nei modi previsti dall'articolo 571, comma 3,»;
e) all'articolo 610, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Sentito il procuratore generale, l'inammissibilità è dichiarata senza le formalità previste dal comma 1 quando il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine stabilito o da chi non ha diritto all'impugnazione ovvero contro un provvedimento non impugnabile o quando il ricorso è assolutamente privo dei motivi di impugnazione o non è sottoscritto da un

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difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione o vi è rinuncia al ricorso. Nello stesso modo si procede per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti»;

f) all'articolo 613, comma 1, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,» sono soppresse;
g) all'articolo 629, comma 1, le parole: «o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2,» sono soppresse;
h) all'articolo 666, comma 4, le parole: «e del pubblico ministero.» sono sostituite dalle seguenti: ". Il pubblico ministero viene sentito, se comparso".

Art. 21.
(Modifiche alle norme di attuazione).

1. Alle norme di attuazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 125, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero quando risultano congiuntamente la tenuità dell'offesa cagionata dal reato e l'occasionalità del comportamento dell'autore del fatto,»;
b) all'articolo 129, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 117, commi 1 e 2, del codice»;
c) dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:
«Art. 144-bis. - (Programmazione e disciplina delle udienze dibattimentali). - 1. Alla prima udienza dibattimentale il giudice provvede alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice, o nelle forme del rito abbreviato, purché non condizionato all'assunzione di prove dichiarative, nonché alla dichiarazione di estinzione o di improcedibilità del reato.
2. Nella stessa udienza il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza il calendario delle udienze successive, nel rispetto dei tempi di cui ai commi 5 e 6. La lettura del calendario in udienza sostituisce gli avvisi di rinvio per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Il giudice autorizza, altresì, le parti alla citazione dei soggetti inclusi nella lista di cui all'articolo 468 del codice, secondo le scadenze previste dal calendario per l'assunzione delle prove. Ai fini della formulazione del calendario, i difensori comunicano al giudice l'eventuale sussistenza di concomitanti impegni professionali e, tenuto conto dell'attività istruttoria da svolgere alla data indicata, possono contestualmente nominare un sostituto ai sensi dell'articolo 102 del codice.
3. La persona offesa comparsa alla prima udienza viene sentita solo ove detenuta, salvo che il processo sia di particolare complessità, ovvero se proviene da regione diversa da quella in cui si celebra il processo, nonché in ogni caso in cui il giudice lo ritiene assolutamente necessario.
4. Nella formazione del ruolo e nella trattazione dei processi il giudice assegna precedenza assoluta ai giudizi con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, nonché, anche su segnalazione delle parti, ai giudizi per i quali si siano verificati nullità, difetti di notificazione o situazioni processuali che possono determinare l'immediata definizione o il rinvio del processo. I difensori rappresentano eventuali concomitanti impegni professionali all'ausiliario del giudice prima dell'apertura dell'udienza.
5. Il giudice programma le udienze in modo da assicurare la conclusione del processo in tempi compatibili con il principio costituzionale della ragionevole durata del medesimo. In particolare, per la conclusione del processo sono previsti i seguenti termini:
a) per il giudizio di primo grado: anni due;

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b) per il giudizio in grado di appello: anni due;
c) per il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione: anni uno.

6. I termini di cui al comma 5 possono tuttavia essere superati per i processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero, alla natura e alla gravità dei reati contestati, al numero degli imputati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare.
7. Nel computo dei termini di cui ai commi 5 e 6, non si tiene conto del tempo necessario per ottenere l'estradizione di un imputato dall'estero ovvero per l'esecuzione di una rogatoria internazionale, nonché del periodo in cui il processo è a qualsiasi titolo sospeso.
8. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui ai commi 5 e 6 e riferisce con relazione annuale, rispettivamente, al presidente del tribunale, al presidente della corte di appello e al primo presidente della Corte di cassazione»;

d) all'articolo 145, il comma 2 è abrogato.

Art. 22.
(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274).

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2, dopo la parola: «preliminari,» sono inserite le seguenti: «quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 49-bis del codice penale,»;
c) il comma 3 è abrogato.

Art. 23.
(Modifica all'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313).

1. All'articolo 3 (L), comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera i) è inserita la seguente:
i-bis) tutti i provvedimenti giudiziari con cui il giudice dichiara l'imputato non punibile ai sensi dell'articolo 49-bis del codice penale».

Capo IX
REVISIONE DELLE SANZIONI PROCESSUALI

Art. 24.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di sanzioni processuali).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione, la parte privata che l'ha proposta può essere condannata al pagamento di una somma da 300 euro a 2.000 euro, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale»;

b) all'articolo 48, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Se la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private, queste, con la stessa ordinanza, possono essere condannate al pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro»;

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c) all'articolo 616, il comma 1 è sostituito dai seguente:
«1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte privata è inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento di una somma da 300 euro a 2.500 euro. Nello stesso modo si può provvedere quando il ricorso è rigettato»;

d) all'articolo 634, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 631, 632, 633 e 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità e può condannare il privato che ha proposto la richiesta al pagamento di una somma da 300 euro a 2.500 euro»;

e) all'articolo 664, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una richiesta sono devolute alla cassa delle ammende nella misura del quaranta per cento, anche quando ciò non sia espressamente stabilito. L'importo corrispondente al restante sessanta per cento è versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia».

Art. 25.
(Modifica dell'articolo 208 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).

1. L'articolo 208 (R) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:
«Art. 208 (L). - (Ufficio competente). - 1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme del presente capo e di quelle cui si rinvia, per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo. Per il processo penale l'ufficio incaricato è quello presso il giudice dell'esecuzione.
2. Negli articoli 15, 16, 18, 22, 38, 39, 47, 57 e 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, i termini "ente creditore" "enti creditori" e "soggetti creditori" non si riferiscono all'ufficio di cui al comma 1».

Capo X
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE DELLE SENTENZE E DI CRITERI DI RAGGUAGLIO TRA PENE PECUNIARIE E PENE DETENTIVE

Art. 26.
(Modifiche al codice penale in materia di pubblicazione delle sentenze e di criteri di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 36, secondo comma, dopo le parole: «designati dal giudice» sono aggiunte le seguenti: «e, in via alternativa o congiuntamente, nel sito internet del Ministero della giustizia»;

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b) l'articolo 135 è sostituito dal seguente:
«Art. 135. - (Ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive). - Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 75, o frazione di euro 75, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva»;

c) l'articolo 475 è abrogato;
d) l'articolo 518 è sostituito dal seguente:
«Art. 518. - (Pubblicazione della sentenza). - La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515 e 516 importa la pubblicazione della sentenza».

Art. 27.
(Modifica all'articolo 536 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 536, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «per intero o per estratto e» sono inserite le seguenti: «, se non dispone esclusivamente la pubblicazione nel sito internet del Ministero della giustizia,».

Art. 28.
(Modifica all'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633).

1. All'articolo 171-ter, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata.

Capo XI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA

Art. 29.
(Introduzione dell'articolo 168-bis del codice penale).

1. Dopo l'articolo 168 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 168-bis. - (Sospensione del processo con messa alla prova). - Nei procedimenti relativi a reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a due anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
La sospensione del processo con messa alla prova non può essere concessa più di una volta.
L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede».

Art. 30.
(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 420-quinquies sono inseriti i seguenti:
«Art. 420-sexies. - (Sospensione del procedimento con messa alla prova). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice l'imputato, prima dell'inizio della discussione, può formulare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di sospensione del processo con messa alla prova. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con i servizi sociali, il quale in ogni caso prevede:
a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario;
b) le prescrizioni comportamentali e gli impegni specifici che l'imputato assume al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato. A tale fine sono considerati il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Nei

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procedimenti relativi a reati previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché a reati previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, tale indicazione è richiesta a pena di inammissibilità dell'istanza;
c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la conciliazione con la persona offesa.

2. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova quando reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. In tal caso affida l'imputato ai servizi sociali.
3. Nei casi di cui al comma 2 il processo è sospeso per un periodo:
a) non superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola o congiunta con la pena pecuniaria;
b) non superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

4. I termini di cui al comma 3 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.
6. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. L'impugnazione in ogni caso non sospende il procedimento.

Art. 420-septies. - (Obblighi e prescrizioni a carico dell'imputato durante la sospensione del procedimento). - 1. Quando viene presentata istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'articolo 420-sexies il giudice, al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarle, può acquisire tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato.
2. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 1, può integrare il programma di trattamento mediante la previsione di ulteriori obblighi e prescrizioni volti ad elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché, ove lo ritenga necessario, obblighi o prescrizioni di sostegno volti a favorire il reinserimento sociale dell'imputato. Quando le ulteriori prestazioni hanno per oggetto obblighi di fare o prestazioni a contenuto economico, esse non possono essere disposte senza il consenso dell'imputato, Se l'imputato nega il consenso, il giudice rigetta l'istanza di ammissione alla prova.
3. Contro l'ordinanza di rigetto dell'ammissione alla prova l'imputato può ricorrere per cassazione, a pena di decadenza, nel termine di cui all'articolo 585, comma 1, lettera a); il ricorso non comporta la sospensione del procedimento e la questione non può essere riproposta come motivo di impugnazione.
4. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo quando ricorrono gravi e comprovati motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.
5. L'ordinanza di cui al comma 4 è immediatamente trasmessa ai servizi sociali che devono prendere in carico l'imputato.

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Art. 420-octies. - (Esito della prova. Revoca). - 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dai servizi sociali che hanno preso in carico l'imputato.
2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso.
3. La sospensione del processo con messa alla prova è revocata:
a) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte;
b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

4. In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova non può essere riproposta;

b) dopo l'articolo 491 è inserito il seguente:
«Art. 491-bis. - (Sospensione del processo con messa alla prova). - 1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato, ove non vi abbia già provveduto nell'udienza preliminare, può formulare istanza di sospensione del processo con messa alla prova ai sensi degli articoli 420-sexies, 420-septies e 420-octies»;

c) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:
«Art. 657-bis. - (Computo del periodo di messa alla prova in caso di revoca). - 1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae dalla pena da eseguire un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, dieci giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a euro 75 di multa o di ammenda.
2. Ai fini della detrazione e della conversione, non si considerano periodi di prova inferiori a cinque giorni, anche quale residuo di un periodo maggiore».

Art. 31.
(Introduzione dell'articolo 191-bis delle norme di attuazione).

1. Dopo l'articolo 191 delle norme di attuazione è inserito il seguente:
«Art. 191-bis. - (Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova). - 1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-bis del codice, sono svolte dagli uffici locali dell'esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio di esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.
3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di apposita indagine socio-familiare, verifica l'utilità e la praticabilità del programma di trattamento proposto dall'imputato e lo integra o lo rettifica, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma, accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Quando non è possibile acquisire il consenso dell'imputato su un programma idoneo al suo trattamento, l'ufficio lo comunica al giudice. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché, ove possibile, sulla possibilità di conciliazione con la persona

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offesa. Il programma è integrato da prescrizioni di trattamento e di controllo che risultino utili, scelte fra quelle previste nell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
4. Quando viene disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.
5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio trasmette al giudice che procede una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima».

Capo XII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 132
(Clausola di invarianza).

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 33.
(Disposizioni transitorie).

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da b) a l), si applicano ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge nei quali non è stata già sollevata eccezione di incompetenza. Entro la prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge le parti devono eccepire, a pena di decadenza, l'eventuale incompetenza per materia del giudice che procede.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, lettera a), e 6, comma 1, lettere a), b), c), d), numero 2), ed e), non si applicano ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Con riferimento alle norme introdotte dal capo IV, ai reati commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, se più favorevoli all'imputato.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), non si applicano nei procedimenti in cui l'imputato, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha già formulato richiesta di rito abbreviato.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), si applicano anche ai procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, è scaduto il termine previsto dagli articoli 449 e 454 del codice di procedura penale nella formulazione vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.
7. Nei procedimenti definiti con decreto penale di condanna in cui il giudice per le indagini preliminari, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha già trasmesso gli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a giudizio per irreperibilità dell'imputato, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera f).
8. Nei procedimenti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è ancora scaduto il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 322-bis del codice di procedura penale, l'impugnazione è consentita ai sensi della disciplina vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere f), g), h) e i), non si applicano ai procedimenti in relazione ai

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quali il giudice, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha già effettuato gli accertamenti di cui agli articoli 420, comma 2, e 484 del codice di procedura penale.
10. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettere b), d) e f), non si applicano ai procedimenti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'impugnazione è già stata proposta.
11. Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a)
e b), non si applicano ai procedimenti già definiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento irrevocabile.
12. Salvo quanto diversamente disposto, per i casi in cui il presente articolo prescrive l'inapplicabilità della disciplina stabilita dalla presente legge, si applicano le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 34.
(Regolamento).

1. Con decreto adottato dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell'interno sono stabiliti le modalità e i termini secondo i quali l'ordinanza di sospensione del processo per irreperibilità dell'imputato, il decreto di citazione a giudizio del medesimo e le successive informazioni all'autorità giudiziaria devono essere comunicati e gestiti.

Art. 35.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1, lettere d) e i), e 5, comma 1, lettera d), hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa recante la disciplina delle notificazioni per posta elettronica certificata nel processo penale.
3. 06.Di Pietro, Palomba.

ART. 4.

Sopprimerlo.
* 4. 2. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sopprimerlo.
* 4. 5. Di Pietro, Palomba.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.

1. Nel giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti, il processo è estinto quando:
a) dalla prima udienza di comparizione della parti sono trascorsi più di tre anni senza che sia stato emesso il provvedimento che definisce il giudizio di primo grado;
b) dalla prima udienza di comparizione delle parti in grado di appello sono passati più di due anni senza che sia stato emesso il provvedimento che definisce il processo.

2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso nel caso in cui l'udienza o la discussione sono sospese o rinviate su richiesta del convenuto o del suo difensore, sempreché la sospensione o il rinvio non siano disposti per necessità di acquisizione di prove. I termini di cui al comma 1 possono essere prorogati dal giudice fino alla metà, tenuto conto della complessità del caso e, in relazione alla stessa, del comportamento delle parti e di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.
4. 1. Ria.

Sopprimere il comma 1.
4. 6. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
4. 7. Di Pietro, Palomba.

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Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4. 8. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 2.
4. 9. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, sopprimere le parole da: sempreché fino alla fine del periodo.
4. 4. Rao, Ria, Angela Napoli.

Sopprimere il comma 3.
* 4. 4. Rao, Ria, Angela Napoli.

Sopprimere il comma 3.
* 4. 10. Di Pietro, Palomba.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nei casi di responsabilità di amministratori di enti pubblici anche economici, è pronunciata la decadenza dei medesimi soggetti dalla carica rivestita e la loro ineleggibilità, per un periodo minimo di cinque anni. In caso dolo, l'ineleggibilità può essere comminata anche in via definitiva.
4. 11.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di notificazioni).

1. L'articolo 148 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 148. - (Organi e forme delle notificazioni). - 1. Le notificazioni degli atti sono eseguite dagli Ufficiali giudiziari, dalla polizia penitenziari a, dalla polizia di Stato, dalla polizia o dai carabinieri di quartiere, dalla polizia locale, dai carabinieri delle stazioni e dalla Guardia di finanza.
2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al Tribunale del riesame le notifiche sono eseguite dalla polizia penitenziari a del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.
3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti. Salve le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2 e 3, la notifica è eseguita di regola mediante consegna al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non è eseguita a mani proprie del destinatario, la copia dell'atto da notificare è consegnata, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta sigillata su cui è apposto il numero cronologico della notificazione. Di detto inserimento è dato atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.
4. La consegna di copia all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto l'eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.
5. La lettura del provvedimento alle persone presenti e gli avvisi che sono dati verbalmente dal giudice in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.
6. La comunicazione e gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie».
4. 01.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 148 del codice di procedura penale in materia di forme delle notificazioni).

1. All'articolo 148 del codice di procedura penale, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta

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elettronica certificata. A tal fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina ovvero, qualora non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. Analoga indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio dell'ordine degli avvocati in cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione secondo le modalità di cui al primo Periodo, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale ultimo caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di averi o trasmesso in conformità all'originale.».

2. All'articolo 157 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-ter. Nei casi in cui la notificazione alla persona sottoposta alle indagini deve essere eseguita presso il difensore di fiducia, può essere effettuata mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 148, comma 2-bis.».
4. 02.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 48 del codice di procedura penale in materia di organi e forme delle notificazioni).

1. All'articolo 148 del codice di procedura penale è aggiunto, infine, il seguente:
«5-ter. Quando l'imputato è assistito da più di un difensore, è sufficiente la notificazione a uno solo di essi, indicato espressamente dall'imputato».
4. 03.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche agli articoli 154 e 157 del codice di procedura penale).

1. Dopo l'articolo 157 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 157-bis. - (Notificazioni al difensore di fiducia). - 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 157, le notificazioni all'imputato non detenuto che abbia nominato uno o più difensori di fiducia possono essere effettuate presso un difensore. In tal caso il termine eventualmente assegnato all'imputato è aumentato di tre giorni.
2. Le disposizioni di cui al comma i cessano di operare, sino a nuova eventuale nomina di altro difensore di fiducia, in caso di rinuncia, abbandono, revoca o incompatibilità.

2. All'articolo 154 del codice di procedura penale, dopo le parole: «dell'articolo 157, commi 1,2,3,4 e 8 sono inserite le parole: «e dell'articolo 157-bis»;.
4. 04.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuto).

1. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuto è eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna alla persona. L'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del suo nome e cognome, del suo indirizzo, del suo numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni

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idonee a contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia dal momento del deposito della sua nomina presso la segreteria del pubblico ministero o del giudice procedente. Deve contenere, infine, l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore e presso il difensore d'ufficio nominato. L'atto è notificato anche al difensore.»;
b) il comma 5 è abrogato;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuto».
4. 05.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 157 del codice di procedura penale).

1. L'articolo 157 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 157. - (Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato non detenuto). - 1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato non detenuto, anche se in servizio militare, se è stata notificata informazione di garanzia ed è stato nominato un difensore di fiducia, è eseguita mediante consegna di copia dell'atto presso lo studio di questo.
2. Qualora l'imputato non abbia ancora provveduto a nominare un difensore di fiducia, l'atto deve essere notificato mediante consegna alla persona in qualsiasi luogo si trovi. L'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del suo nome e cognome, del sua indirizzo, del suo numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. Deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia dal momento del deposito della sua nomina presso la segreteria del pubblico ministero o del giudice procedente. Deve contenere, infine, l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore d'ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore e presso il difensore d'ufficio nominato.
3. Copia dell'atto è notificata anche al difensore.
4. Le notificazioni successive sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o, in mancanza, al difensore di ufficio».

2. L'articolo 158 del codice di procedura penale è abrogato.
4. 06.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 157 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Qualora i luoghi indicati nel comma I non siano conosciuti, la notificazione è eseguita mediante consegua di copia al difensore d'ufficio o, in caso di nomina di difensore di fiducia, ai sensi dell'articolo 96, presso lo studio di quest'ultimo»;
b) i commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono soppressi.
4. 07.Di Pietro, Palomba.

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Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 157 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, è eseguita mediante consegna di copia al difensore presso lo studio di quest'ultimo».

2. I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 157 del codice di procedura penale sono soppressi».
4. 08.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità).

1. L'articolo 159 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 159. - (Irreperibilità della persona sottoposta ad indagini). - 1. Qualora non sia possibile eseguire la notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato, a norma dell'articolo 157, nonostante nuove ricerche che dagli stessi organi della notificazione devono essere eseguite in particolare nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora e in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa o dove gli stessi ritengano più opportuno, il pubblico ministero, dopo aver disposto ricerche presso l'amministrazione carceraria centrale ed altre ricerche ritenute opportune, dispone che la persona sottoposta ad indagini sia accompagnata coattivamente dinanzi a sé, o alla polizia giudiziaria delegata, per l'interrogatorio e pronuncia decreto con il quale dichiara sospeso il procedimento fino all'interrogatorio.
2. L'ordine di accompagnamento viene annotato nel registro delle persone ricercate dalle Forze di polizia.
3. Se il titolo di reato e le fonti di prova raccolte io consentono, il pubblico ministero, ove lo ritenga necessario al fine della prosecuzione del processo o dell'instaurazione del rapporto processuale, può richiedere l'emissione della misura cautelare di cui all'articolo 285.
4. Il decorso della prescrizione è sospeso fino all'interrogatorio o all'emissione della misura cautelare di cui al comma 3.».
4. 09.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 161 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 161 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Oltre a quanto previsto dal presente articolo l'imputato è altresì avvertito che, qualora nomini un difensore di fiducia, le notificazioni che lo riguardano saranno effettuate presso il medesimo.
4. 010.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Notificazioni ad altri soggetti).

1. L'articolo 167 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 167. - (Notificazioni ad altri soggetti). - 1. Le notificazioni a soggetti

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diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 154, commi 1, 2, 3 e 4, escluso il deposito in cancelleria, o dell'articolo 149, se sono stati indicati in precedenza i recapiti telefonici o informatici.
4. 011.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Relazione di notificazione).

1. Il comma 1 dell'articolo 168 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«1. Gli organi di cui all'articolo 148, comma 1, o la polizia giudiziaria, che procedono alla notificazione scrivono, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indicano l'autorità, o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, l'avvenuta consegna della copia nelle mani del destinatario, ovvero, nei casi in cui la legge consente che la notificazione non sia effettuata nelle mani del destinatario, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione».
4. 012.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Nullità delle notificazioni).

1. L'articolo 171 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 171. - (Nullità delle notificazioni). - 1. La notificazione è nulla:
a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;
b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;
c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;
d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;
e) se è omessa la nomina del difensore d'ufficio o sono omessi gli avvisi di cui agli articoli 156, 157 e 161».
4. 013.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Pagamento telematico dei contributi, dei diritti e delle spese dei processi civili e penali).

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 191 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli uffici giudiziari utilizzano nel processo civile sistemi di pagamento telematici ovvero con carte di debito, carte di credito o carte prepagate o altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, allo scopo di semplificare le modalità di pagamento, a carico dei privati, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività, di notificazione e di esecuzione.
2. Nell'ambito del processo penale, per il pagamento del diritto di copia e del diritto di certificato, per il pagamento relativo al recupero delle somme per il patrocinio a spese dello Stato, per il pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie

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e delle sanzioni pecuniarie processuali, si utilizzano gli strumenti di cui al comma 1.
3. I soggetti preposti all'erogazione del servizio di pagamento telematico ricevono il versamento delle somme, effettuano il riversamento delle stesse alla tesoreria dello Stato e registrano in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causate, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli di entrata. I maggiori introiti netti, accertati a consuntivo, connessi alla riduzione del costo del servizio sono versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad appositi fondi nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia, finalizzati all'incentivazione del personale.
4. 11 Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, apposite convenzioni per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture necessari per l'attuazione del presente articolo.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 6.
6. All'articolo 82, comma li, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,29 per cento.».
4. 014.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Norme sui depositi giudiziari).

1. Le somme depositate presso le banche e la società, Poste italiane Spa, di cui è stata disposta la restituzione con provvedimento definitivo o di archivi azione, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni, sono acquisite dallo Stato e sono versate, a cura delle medesime banche e della società Poste italiane Spa, in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
2. Le somme depositate presso le banche e la società Poste italiane Spa in relazione a procedure esecutive, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni dal giorno in cui è divenuta definitiva l'ordinanza di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia, sono acquisite allo Stato e sono versate, a cura delle medesime banche e della società Poste italiane Spa, in conto entrate del bilancio dello Stato per essere rassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
3. All'articolo 67, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le ripartizioni hanno luogo secondo le disposizioni degli articoli 110, secondo, terzo e quarto comma, 111, 111-bis, 111-ter, 111-quater, 112, 113, 113-bis, 114, 115 e 117, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della legge fallimentare».

4. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate:
a) le modalità di comunicazione dello stato del procedimento e dei provvedimenti adottati, che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione;
b) le modalità con cui le banche e la società Poste italiane Spa versano le somme di cui ai commi 1 e 2 e gli interessi maturati.

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5. Una somma pari al 20 per cento di quanto riscosso annualmente ai sensi delle disposizioni di cui a] presente articolo è destinata al fondo unico di amministrazione costituito presso il Ministero della giustizia, anche per finanziare progetti relativi al recupero di crediti dell'amministrazione e delle somme di cui ai commi 1,2 e 3.
6. E istituito un fondo per l'incentivazione della permanenza dei magistrati in sedi non richieste di cui all'articolo 3 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni, e in sedi disagiate di cui all'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, alimentato con una somma pari al 4 per cento di quanto riscosso annualmente ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo. L'impiego del fondo è disciplinato con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare, d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Gli uffici giudiziari verificano l'esistenza di depositi per i quali ricorrono le condizioni di cui ai commi i e 2, alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 4, richiedendo alla banca o alla società Poste italiane Spa, presso cui è aperto il deposito, di provvedere al versamento delle rispettive somme all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della loro riassegnazione secondo quanto disposto dai medesimi commi 1 e 2».
4. 015.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

1. Dopo l'articolo 374-bis del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 374-ter. - (Frode in procedimenti penali celebrati in assenza dell'imputato). - Chiunque, nel corso di un procedimento penale, compie artifizi o raggiri volti a trarre in inganno il giudice in ordine alla conoscenza da parte dell'imputato che si procede nei suoi confronti, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di una professione, si applica altresì la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione.

2. All'articolo 383 del codice penale, dopo le parole: «preveduti dagli articoli» è inserita la seguente: «374-ter».
4. 016.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di celebrazione del procedimento in assenza dell'imputato).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 374-bis è inserito il seguente:
«Art. 374-ter. - (Frode in procedimenti penali celebrati in assenza dell'imputato). - Chiunque, nel corso di un procedimento penale, compie artifizi o raggiri volti a trarre in inganno il giudice in ordine alla conoscenza da parte dell'imputato che si procede nei suoi confronti, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di una professione, si applica altresì la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione»;
b) all'articolo 383, dopo le parole: «preveduti dagli articoli» è inserita la seguente: «374-ter».
4. 017.Di Pietro, Palomba.

Pag. 119

ART. 5.

Sopprimerlo.
* 5. 92.Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sopprimerlo.
* 5. 94.Di Pietro, Palomba.

Sostituirlo con il seguente:
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 531 è inserito il seguente:
«531-bis. - (Dichiarazione di estinzione del processo per violazione dei termini di ragionevole durata). - 1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere per estinzione del processo quando:
a) dalla prima udienza successiva al deposito della richiesta di rinvio a giudizio sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado;
b) dalla prima udienza successiva al deposito dell'atto di appello sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza di appello;
c) dalla prima udienza successiva al deposito del ricorso per Cassazione è decorso più di un anno e sei mesi senza che sia stata pronunciata la sentenza da parte della Corte di Cassazione;
d) dalla prima udienza dell'eventuale giudizio di rinvio è decorso più di un anno e sei mesi per ogni ulteriore grado del processo senza che sia stata emessa la sentenza che lo definisce.

2. Se si procede per uno dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) sono rispettivamente di cinque anni, tre anni, due anni e un anno e sei mesi.
3. Ai fini del computo dei termini di cui ai commi 1 e 2, non rilevano, le udienze di mero rinvio né i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di novanta giorni ciascuno.
4. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere prorogati dal giudice fino alla metà, tenuto conto della complessità del caso e delle peculiari esigenza istruttorie.
5. Il corso dei termini indicati nei commi 1 e 2 è sospeso:
a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;
b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;
c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

6. I termini di cui ai commi 1 e 2 riprendono il loro corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione.
7. Nei casi di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 516, 517 e 518 i termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere aumentati complessivamente fino a sei mesi. Resta salva l'applicabilità del comma 4 del presente articolo.
8. Contro la sentenza di cui al comma 1 l'imputato e il pubblico ministero possono proporre ricorso per Cassazione per violazione del legge.
9. In caso di estinzione del processo ai sensi del comma 1 non si applica l'articolo 75, comma 3. Se la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis del codice di

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procedura civile sono ridotti della metà e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita. Restano salve, in sede civile, le risultanze istruttorie eventualmente ottenute nel procedimento penale estinto, I verbali delle testimonianze vengono assunti dal giudice civile ai sensi dell'articolo 257-bis del codice di procedura civile.
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione deve essere formulata personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione deve essere autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.
11. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l'articolo 649».

2. Il corso dei termini indicati nell'articolo 531-bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è sospeso per tutto il periodo del rinvio della trattazione del processo disposto ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
5. 90.Ria.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», sopprimere il comma 1.
5. 95.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», al comma 1 sopprimere la lettera a).
*5. 3.Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», al comma 1, sopprimere la lettera a).
*5. 96.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) dalla emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado; qualora si proceda per reati per i quali è prevista l'udienza preliminare di cui al libro V, titolo IX il termine complessivo per giungere all'emissione della sentenza di primo grado del giudizio è elevato a due anni e sei mesi.
5. 98.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) dalla data di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, ovvero di notifica del decreto di citazione diretta, ovvero di instaurazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo 450 o di notifica del decreto di giudizio immediato o del decreto penale di condanna sono decorsi più di tre anni senza che sia stata redatta la sentenza che definisce il giudizio di primo grado, con deposito, contestuale o successivo, della motivazione ai sensi dell'articolo 544 e con le modalità di cui all'articolo 548;.
5. 97.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», apportare le seguenti modifiche:
al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) dalla data di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, ovvero di notifica del decreto di citazione diretta, ovvero di instaurazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo 450 o di

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notifica del decreto di giudizio immediato o del decreto penale di condanna sono decorsi più di tre anni senza che sia stata redatta la sentenza che definisce il giudizio di primo grado, con deposito, contestuale o successivo, della motivazione ai sensi dell'articolo 544 e con le modalità di cui all'articolo 548;
al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) dalla data di scadenza dei termini per l'impugnazione previsti dall'articolo 585 sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello, con deposito della motivazione;
al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) dalla data di scadenza per la proposizione del ricorso per cassazione è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di Cassazione, con deposito della motivazione ai sensi dell'articolo 617;
al comma 2 le parole da: Quando si procede a numero elevato di imputati sono soppresse;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Il giudice può aumentare fino alla metà i termini di cui ai commi 1 e 2 nei casi di maggiore complessità del processo, per numero di parti o di imputazioni o per altri motivi rimessi al suo apprezzamento. Nelle ipotesi di cui agli articoli 516, 517 e 518, comma 2, i termini di cui al comma 1 non possono essere aumentati complessivamente per più di sei mesi.
5. 99.Rao, Ria, Angela Napoli.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) dalla emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di due anni senza che sia stato pronunciato il decreto che dispone il giudizio e dalla emissione del decreto che dispone il giudizio sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», comma 2, al primo periodo sostituire le parole: di quattro anni con le parole: di due anni e sei mesi per l'udienza preliminare e di quattro anni per il dibattimento e al secondo periodo le parole: di cinque anni con le parole: di tre anni per l'udienza preliminare e di cinque anni per il dibattimento.

Conseguentemente all'articolo 5, inserire in fine il seguente comma:
3. Al codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sostituire l'articolo 160 con il seguente: «1. Il corso della prescrizione è interrotto dall'atto di iscrizione nel registro degli indagati»;
b) gli articoli 159 e 160 sono abrogati.
5. 6.Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», al comma 1, lettera a) sostituire la parola: tre con la parola: sei.
5. 74.Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», al comma 1, lettera a) sostituire la parola: tre con la parola: cinque.
5. 73.Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

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Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

Conseguentemente, al comma 1, all'articolo 531-bis, comma 2 del codice di procedura penale, al primo periodo, sopprimere la parola: rispettivamente e le parole:, due anni, un anno e sei mesi e un anno e al secondo periodo sopprimere la parola: rispettivamente e le parole:, tre anni, due anni e un anno e sei mesi.

Conseguentemente, dopo il comma 1 dell'articolo 531-bis, inserire il seguente:
1-bis. La durata ragionevole del giudizio avanti alla Corte di appello ed alla Corte di cassazione è rispettivamente di due anni e di un anno e sei mesi. Qualora il giudizio davanti alla Corte d'appello o alla Corte di cassazione si sia protratto oltre tali termini, il giudice, all'atto di pronunciare sentenza di condanna o di rigettare o dichiarare inammissibile l'impugnazione contro la condanna, riduce la pena di un termine pari al periodo di superamento dei termini. Ove il giudice pronunci sentenza di non doversi procedere o di assoluzione, ovvero rigetti o dichiari inammissibile l'impugnazione contro una sentenza di non doversi procedere o di assoluzione, ordina contestualmente la liquidazione a favore dell'imputato delle spese sostenute per la difesa, senza pregiudizio per l'azione di riparazione prevista dalla legge 24 marzo 2001, n. 89.
5. 5.Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», al comma 1 sopprimere la lettera b).
5. 4.Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, ovvero a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato, ovvero per effetto della dichiarazione di ricusazione del giudice o della richiesta di rimessione del processo;.
5. 106.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) dalla data di scadenza dei termini per l'impugnazione previsti dall'articolo 585 sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello, con deposito della motivazione;.
5. 99.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», al comma 1 sopprimere la lettera c).
5. 81.Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) dal momento del deposito del ricorso avverso la sentenza di cui alla lettera b) sono decorsi più di diciotto mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione.
5. 100.Di Pietro, Palomba.

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Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) nei casi di svolgimento di perizie e di consulenze tecniche, ai sensi dell'articolo 468 del codice di procedura penale, nel caso in cui l'espletamento delle stesse sia di particolare complessità.
5. 107.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», al comma 1 sopprimere la lettera d).
5. 72.Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente;
d) dalla sentenza di cui alla lettera c) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione.
5. 101.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I termini di cui al comma precedente possono tuttavia essere superati per i processi di particolare complessità, avuto riguardi al numero, alla natura e alla gravità dei reati contestati, al numero degli imputati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare.
5. 103.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 159. - (Sospensione del corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere;
2) esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale.

Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.
Nel caso di esercizio dell'azione penale, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro sesto del codice di procedura penale ovvero della richiesta di rinvio a giudizio. Il corso della prescrizione riprende:
1) in caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero:
a) dalla data del deposito della dichiarazione di appello, fatta salva l'ipotesi di cm all'articolo 569, comma 2, del codice di procedura penale;
b) nel caso di conversione del ricorso per cassazione in appello, dalla data di trasmissione degli atti al giudice d'appello;
2) in caso di impugnazione proposta dall'imputato, dal giorno della pronuncia della sentenza di annullamento o di cassazione con rinvio al giudice di primo grado, salvo che l'annullamento o la cassazione riguardino esclusivamente la misura della pena, l'esistenza di circostanze o il giudizio di comparazione delle medesime».
5. 102.Di Pietro, Palomba.

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Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», sopprimere il comma 2.
5. 75.Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sopprimere il comma 2.
5. 104.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo periodo sostituire la parola:
quattro con la parola: otto, la parola: due con la parola: quattro e le parole: un anno con le parole: tre anni;
al secondo periodo dopo le parole: tre-quater sono inserite le seguenti: non si applicano, e le parole da: sono rispettivamente a: imputati sono soppresse.
5. 77.Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», comma 2, al secondo periodo, sostituire le parole da:, e il giudice può, con ordinanza fino alla fine del periodo con le seguenti:. Il giudice può, con l'ordinanza di cui all'articolo 495, prorogare i termini previsti dal periodo precedente e dal comma precedente, fino a raddoppiarli, ove rilevi una particolare complessità del processo o vi sia un numero elevato di imputati. Nel corso del giudizio di appello la proroga dei termini è disposta con apposita ordinanza notificata unitamente al decreto di citazione o con l'ordinanza di cui all'articolo 603 comma 5.
5. 65.Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
5. 1.Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il delitto di cui all'articolo 2621 del codice civile.
5. 2.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il delitto di cui all'articolo 2622 del codice civile.
5. 7.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il delitto di cui all'articolo 2624 del codice civile.
5. 8.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

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Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il delitto di cui all'articolo 2625 del codice civile.
5. 9.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il delitto di cui all'articolo 2626 del codice civile.
5. 10.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il delitto di cui all'articolo 2627 del codice civile.
5. 11.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per i delitti di cui al titolo VI, Capo I, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. 12.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per reati di cui al Libro II, Titolo I del codice penale.
5. 60.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis, dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per i delitti puniti con l'ergastolo.
5. 59.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis, dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 319 del codice penale.
5. 89.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Pag. 126

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 319-bis del codice penale.
5. 88.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale.
5. 82.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 320 del codice penale.
5. 83.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 322 del codice penale.
5. 84.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale.
5. 85.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 324 del codice penale.
5. 86.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 361 del codice penale.
5. 87.Ferranti, Capano, Cavallaro, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

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Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 362 del codice penale.
5. 48.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 363 del codice penale.
5. 49.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 575 del codice penale.
5. 50.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 578 del codice penale.
5. 51.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 579 del codice penale.
5. 52.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 580 del codice penale.
5. 53.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 583 del codice penale.
5. 54.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

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Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 584 del codice penale.
5. 55.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 583 del codice penale.
5. 56.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 586 del codice penale.
5. 57.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 609-octies del codice penale.
5. 13.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale.
5. 14.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 624 del codice penale.
5. 15.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale.
5. 16.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il

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reato di cui all'articolo 628 del codice penale.
5. 17.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 629 del codice penale.
5. 18.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 630 del codice penale.
5. 19.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 640 del codice penale.
5. 20.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 640-bis del codice penale.
5. 21.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 640-ter del codice penale.
5. 22.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 641 del codice penale.
5. 23.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale.
5. 24.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Pag. 130

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 643 del codice penale.
5. 25.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 644 del codice penale.
5. 26.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 646 del codice penale.
5. 27.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 648 del codice penale.
5. 28.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 648 del codice penale.
5. 29.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 648 del codice penale.
5. 30.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 588 del codice penale.
5. 31.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

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Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 589 del codice penale.
5. 32.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 591 del codice penale.
5. 33.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 593 del codice penale.
5. 34.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale.
5. 35.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 600-bis del codice penale.
5. 36.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 600-quater del codice penale.
5. 37.Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 600-quinquies del codice penale.
5. 38. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il

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reato di cui all'articolo 601 del codice penale.
5. 39. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 602 del codice penale.
5. 40. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 603 del codice penale.
5. 41. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 604 del codice penale.
5. 42. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 605 del codice penale.
5. 43. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 609 del codice penale.
5. 44. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 609-bis del codice penale.
5. 45. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 609 del codice penale.
5. 46. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

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Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 609-quinquies del codice penale.
5. 47. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per i delitti di criminalità organizzata.
5. 58. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale.
5. 61. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 416 del codice penale.
5. 62. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 416-ter del codice penale.
5. 63. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi per il reato di cui all'articolo 318 del codice penale.
5. 64. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», comma 3, sostituire la parola: tre, con la seguente: sei.
5. 76. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
5. 78. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

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Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», sopprimere il quarto comma.
5. 79. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», comma 5, del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:
5. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso in ogni caso in cui la sospensione del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
a) autorizzazione a procedere o deferimento della questione ad altro giudizio;
b) rinvio dell'udienza per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore;
c) rinvio dell'udienza per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando;
d) rinvio dell'udienza per il tempo necessario all'espletamento di rogatorie internazionali.
5. 66.Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», comma 5, alla lettera a), dopo le parole: la sospensione del procedimento penale: aggiungere le seguenti: o dei termini di custodia cautelare.
5. 67.Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», comma 5, alla lettera b), sopprimere le parole:, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova.
5. 68.Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», comma 5, sostituire le parole da: non possono essere più aumentati fino alla fine con le seguenti: possono essere aumentati fino al doppio. La decisione è assunta dal giudice con l'ordinanza che autorizza la nuova contestazione.
5. 69.Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso «Art. 531-bis», comma 10, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La rinuncia può essere tacita quando l'imputato o il suo difensore compiano fatti incompatibili con la volontà di essere giudicati in un termine ragionevole.
5. 70.Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso Art. 531-bis, sopprimere il comma 11.
5. 80.Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

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Sopprimere il comma 5.
5. 105.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Introduzione dell'articolo 49-bis del codice penale, in materia di non punibilità per tenuità dell'offesa).

1. Dopo l'articolo 49 del codice penale inserire il seguente:
Art. 49-bis. - (Tenuità dell'offesa). - Non è punibile chi ha commesso un fatto, previsto dalla legge come reato, quando risultano congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento.
La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno».
5. 02.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

L'articolo 445 del vigente codice di procedura penale e cosi modificato:
secondo comma: le parole: «se nel termine di cinque anni» sono sostituite da: «se nel termine di anni due e mesi sei», aggiungendo le seguenti parole: «dalla data di deposito della sentenza di condanna»; le parole: «ovvero di due anni» sono sostituite da: «ovvero di anni uno», aggiungendo le seguenti parole: «dalla data di deposito della sentenza di condanna»;
5. 01.Torrisi, Gibiino.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Strumenti di deflazione del procedimento penale).

1. Nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 408 è inserito il seguente:
«Art. 408-bis - (Richiesta di archiviazione per evidente insufficienza dei termini di prescrizione del reato). - 1. Fuori dal caso previsto dall'articolo che precede, il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione anche nel caso in cui, alla data della richiesta, il termine massimo di presumibile decorso della prescrizione del reato sia inferiore a tre mesi.».
2. Nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 346-bis, è inserito il seguente: «Art. 346-ter - (Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto). - 1. Quando il fatto è di particolare tenuità, il giudice, con sentenza, dichiara di non doversi procedere se la persona offesa non si oppone.

2. Nel corso delle indagini preliminari, quando il fatto è di particolare tenuità, il giudice pronuncia decreto motivato di archiviazione solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.
3. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionante e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio o la prosecuzione dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.
4. Nel caso di dichiarazione di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto, il giudice dispone comunque la confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale».

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3. Nel codice penale, dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:
«Art. 161-bis - (Estinzione del reato conseguente a riparazione del danno patrimoniale). - 1. Il giudice, nei processi per reati contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, su richiesta congiunta dell'imputato e della persona offesa costituita parte civile, sentito il pubblico ministero, in ogni momento dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto alla completa riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver completamente eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.
2. Il giudice pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1, solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di sanzione del fatto illecito e quelle di prevenzione.
3. Il giudice può disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato chiede in udienza di poter provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 e dimostri di non averlo potuto fare in precedenza; in tal caso, il giudice può imporre specifiche prescrizioni.
4. Con l'ordinanza di sospensione, il giudice incarica la polizia giudiziaria di verificare l'effettivo svolgimento delle attività risarcitorie e riparatorie, fissando nuova udienza ad una data successiva al termine del periodo di sospensione.
5. Il periodo di sospensione non è computato ai fini della prescrizione del reato né del computo dei termini di estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole.
6. Qualora accerti che le attività risarcitorie o riparatorie abbiano avuto esecuzione, il giudice, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo.».
5. 010. Rao, Ria, Angela Napoli.

ART. 6.

Sopprimerlo.
*6. 10.Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sopprimerlo.
*6. 2. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole per territorio.
6. 1.Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Norme di razionalizzazione del processo penale).

1. Al codice di procedura penale apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 231, comma 2, dopo la parola: «provvede» inserire la seguente: «immediatamente»;
b) all'articolo 571, comma 1, alle parole: «L'imputato può proporre impugnazione» premettere le seguenti: «Salvo che sia altrimenti previsto,»;
c) all'articolo 578, comma 1, dopo le parole: «gli interessi civili» aggiungere le seguenti: «; allo stesso modo provvedono nel dichiarare l'imputato non punibile ai sensi dell'articolo del codice»;
d) all'articolo 607, comma 1, dopo le parole: «ricorrere per cassazione» inserire le seguenti: «, nei modi previsti dall'articolo 571, comma 3,»;

Pag. 137

e) all'articolo 610, dopo il comma 1-bis inserire il seguente:
«1-ter. Sentito il procuratore generale, l'inammissibilità è dichiarata senza le formalità previste dal comma 1 quando il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine stabilito o da chi non ha diritto all'impugnazione ovvero contro un provvedimento non impugnabile o quando il ricorso è assolutamente privo dei motivi di impugnazione o non è sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione o vi è rinuncia al ricorso. Nello stesso modo si procede per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti»;
f) all'articolo 613, comma 1, sopprimere le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,»;
g) all'articolo 629, comma 1, sopprimere le parole: «o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2,»;
h) all'articolo 666, comma 4, sostituire le parole: «e del pubblico ministero.» con le seguenti: «. Il pubblico ministero viene sentito, se comparso».
6. 01. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di competenza).

Al codice di procedura penale apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Rispetto al reato individuato ai sensi del presente comma, per la determinazione del giudice competente si applicano gli articoli 8 e 9»;
b) sostituire l'articolo 21 con il seguente:
«Art. 21. - (Incompetenza). - 1. L'incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare» ;
c) sostituire l'articolo 23 con il seguente:
«Art. 23. - (Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado). - 1. Se il giudice del dibattimento ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente.
2. L'imputato, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, può chiedere al giudice cui sono stati trasmessi gli atti il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta delle parti»;
d) dopo l'articolo 23 inserire il seguente:
«Art. 23-bis. - (Rigetto della questione di competenza). - 1. Se il giudice del dibattimento ritiene che il processo appartiene alla propria competenza rigetta con ordinanza l'eccezione proposta ai sensi dell'articolo 21.
2. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 può essere proposto ricorso per cassazione nel termine di cui all'articolo 585, comma 1, lettera a); il ricorso non comporta la sospensione del procedimento.
3. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 611. Se accoglie il ricorso, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata; il giudice provvede ai sensi dell'articolo 23. Se la Corte di cassazione dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la questione di competenza non può più essere rilevata o eccepita, né può costituire oggetto di successiva impugnazione.
4. Se il ricorso di cui al comma 1 non viene proposto, la questione di competenza non può costituire oggetto di successiva impugnazione»;

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e) abrogare l'articolo 24 ;
f) sostituire l'articolo 25 con il seguente:
«Art. 25. - (Effetti delle decisioni della Corte di cassazione sulla giurisdizione). - 1. La decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa qualificazione giuridica del fatto da cui derivi la modificazione della giurisdizione»;
g) sostituire il comma 2 dell'articolo 26, con il seguente:
«2. Se le prove di cui al comma 1 hanno contenuto dichiarativo, si applica l'articolo 190-bis»;
h)
abrogare l'articolo 33-octies;
i) al libro primo, titolo I, capo VI-bis, dopo l'articolo 33-nonies aggiungere il seguente:
«Art. 33-decies. - (Rigetto dell'eccezione relativa alla composizione del giudice). - 1. Se il giudice rigetta l'eccezione proposta ai sensi dell'articolo 33-quinquies, la relativa ordinanza è impugnabile ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, commi 3 e 4»;
l) all'articolo 491, comma 1, le parole: «per territorio o per connessione» sono soppresse;
m) all'articolo 516, i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati;
n) all'articolo 517, il comma 1-bis è abrogato;
o) dopo l'articolo 518 inserire il seguente:
«Art. 518-bis. - (Questione di competenza in caso di nuove contestazioni). - 1. Nei casi previsti dagli articoli 516 e 517, l'imputato può formulare, a pena di decadenza, l'eccezione di cui all'articolo 21 immediatamente dopo la nuova contestazione, ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519, comma 2. e 520, comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli.
2. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1.
3. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1.
4. Sull'eccezione proposta ai sensi dei commi 1, 2 e 3, il giudice provvede con ordinanza.
5. Nel caso previsto al comma 1, l'ordinanza che decide sulla relativa eccezione può essere impugnata ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 1. Si applicano gli articoli 23, 23-bis e 26.
6. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, l'ordinanza che decide sulla relativa eccezione può essere impugnata ai sensi dell'articolo 33-decies.
7. Nel caso previsto dall'articolo 518, comma 2, quando l'imputato presta il consenso alla nuova contestazione, l'incompetenza del giudice che procede ovvero l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice non possono più essere eccepite, né possono formare oggetto di impugnazione».
6. 03. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifica all'articolo 16 del codice di procedura penale).

All'articolo 16, comma 1, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rispetto al reato individuato ai sensi del presente comma, per la determinazione del giudice competente si applicano gli articoli 8 e 9»;
6. 04. Di Pietro, Palomba.

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Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifica dell'articolo 21 del codice di procedura penale).

Sostituire l'articolo 21 del codice di procedura penale con il seguente:
«Art. 21. - (Incompetenza). - 1. L'incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare»;
6. 05. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifica dell'articolo 23 del codice di procedura penale).

Sostituire l'articolo 23 del codice di procedura penale con i seguenti:
«Art. 23. - (Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado). - 1. Se il giudice del dibattimento ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente.
2. L'imputato, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, può chiedere al giudice cui sono stati trasmessi gli atti il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta delle parti».
«Art. 23-bis. - (Rigetto della questione di competenza). - 1. Se il giudice del dibattimento ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente.
2. L'imputato, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, può chiedere al giudice cui sono stati trasmessi gli atti il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta delle parti»;

3. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 611. Se accoglie il ricorso, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata; il giudice provvede ai sensi dell'articolo 23. Se la Corte di cassazione dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la questione di competenza non può più essere rilevata o eccepita, né può costituire oggetto di successiva impugnazione.
4. Se il ricorso di cui al comma 1 non viene proposto, la questione di competenza non può costituire oggetto di successiva impugnazione»;

Conseguentemente l'articolo 24 del codice di procedura penale è abrogato.
6. 06. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifica dell'articolo 25 del codice di procedura penale).

Sostituire l'articolo 25 del codice di procedura penale con il seguente:
«Art. 25. - (Effetti delle decisioni della Corte di cassazione sulla giurisdizione). - 1. La decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa qualificazione giuridica del fatto da cui derivi la modificazione della giurisdizione»;
6. 07. Di Pietro, Palomba.

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Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifica dell'articolo 26 del codice di procedura penale).

Sostituire il comma 2 dell'articolo 26 del codice di procedura penale con il seguente:
«2. Se le prove di cui al comma 1 hanno contenuto dichiarativo, si applica l'articolo 190-bis.
6. 08. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di cognizione del giudice di appello).

All'articolo 597 del codice di procedura penale, sostituire il comma 3 con il seguente: «Quando appellante è il solo imputato, il giudice può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una sentenza meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata, di revocare benefici e di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado entro i limiti della richiesta formulata nella fase precedente dal pubblico ministero.»
6. 09. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di cognizione del giudice di appello).

All'articolo 597 del codice di procedura penale, sostituire il comma 3 con il seguente: «Quando appellante è il solo imputato, il giudice può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una sentenza meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata, di revocare benefici e di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado entro i limiti della richiesta formulata nella fase precedente dal pubblico ministero».
6. 010. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di assenza dell'imputato e di rinnovazione del dibattimento).

1. Al codice di procedura penale apportare le seguenti modificazioni;
a) all'articolo 175, ai commi 2 e 8, sostituire le parole: «sentenza contumaciale» con le seguenti: «sentenza dibattimentale in assenza dell'imputato»;
b) sostituire l'articolo 190-bis con il seguente:
«Art. 190-bis. - (Requisiti della prova in casi particolari). - 1. Quando è richiesto l'esame di un testimone, di un coimputato o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e questi hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo nei casi seguenti:
a) quando riguarda fatti o circostanze diversi da quelli che sono stati oggetto delle precedenti dichiarazioni, sopravvenuti o conosciuti in epoca successiva all'assunzione della prova;

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b) quando il giudice lo ritiene utile o necessario ai fini della decisione, anche su richiesta motivata delle parti sulla base di specifiche esigenze.

2. I verbali delle prove assunte in precedenza restano inseriti al fascicolo del dibattimento e si applica l'articolo 511, comma 2-bis;
c) all'articolo 349:
1) al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché degli imputati nei confronti dei quali sia stato sospeso il processo ai sensi dell'articolo 484-bis»;
2) dopo il comma 4 inserire i seguenti:
4-bis. Quando procede all'identificazione di un imputato nei confronti del quale sia stato sospeso il processo ai sensi dell'articolo 484-bis, la polizia giudiziaria notifica allo stesso il decreto di citazione a giudizio e l'ordinanza di sospensione emessa ai sensi dell'articolo 484-bis, ovvero quella emessa ai sensi dell'articolo 484-quinquies, comma 1, e lo invita a dichiarare o eleggere il domicilio per le successive notificazioni. Nei casi in cui non risulta possibile effettuare immediatamente la notifica, la polizia giudiziaria informa l'imputato della pendenza di un procedimento penale a suo carico, del numero di registro generale relativo al medesimo nonché dei capi d'imputazione e dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale lo stesso viene celebrato, invitandolo a recarsi entro i successivi cinque giorni presso i propri uffici per ricevere la notifica e per dichiarare o eleggere il domicilio.
4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, la polizia giudiziaria trasmette senza ritardo la relazione di notificazione e il verbale di dichiarazione o elezione di domicilio al giudice e al pubblico ministero procedenti»;
d) agli articoli 419, comma 1, 429, comma 1, lettera f), e 552, comma 1, lettera d), sostituire le parole: «sarà giudicato in contumacia» con le seguenti: «si procederà in sua assenza»;
e) sostituire l'articolo 420-ter con il seguente:
«Art. 420-ter. - (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore). - 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.
2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può costituire motivo di impugnazione.
3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.
4. La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con l'ordinanza di cui ai commi 1,2 e 3 è dato avviso all'imputato. Se lo stesso è assistito da un difensore di fiducia e questi è presente, personalmente o tramite sostituto, l'avviso si intende notificato all'imputato.
5. Nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data; l'ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di avviso al difensore.

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6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone procedersi oltre se:
a) l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi;
b) l'imputato è assistito da un unico difensore e questi non ha prontamente comunicato l'impedimento;
c) il difensore, pur avendo prontamente comunicato l'impedimento, non ha indicato espressamente i motivi che non consentono la nomina di un sostituto ai sensi dell'articolo 102;
d) l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito»;
f) all'articolo 420-quater:
1) sostituire la rubrica con la seguente: «Assenza o allontanamento volontario dell'imputato»;
2) al comma 1, sostituire le parole: «ne dichiara la contumacia» con le seguenti: «ordina procedersi in assenza»;
3) al comma 2, sostituire le parole: «in sua contumacia» con le seguenti: «in sua assenza»;
4) al comma 3, sostituire le parole: «la contumacia» con le seguenti: «l'assenza»;
5) al comma 4, sostituire le parole: «dichiarativa di contumacia» con le seguenti: «che ha disposto procedersi in assenza»;
6) al comma 7, sostituire le parole: «dichiarativa della contumacia» con le seguenti: «che ha disposto procedersi in assenza» e sopprimere le parole: «contumace o»;
7) aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«7-bis. Le disposizioni degli articoli 420-bis e 420-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza preliminare avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.
7-ter. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore»;
g) abrogare l'articolo 420-quinquies;
h) dopo l'articolo 484 inserire i seguenti:
«Art. 484-bis. - (Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo). - 1. Salvo che l'imputato sia presente all'udienza, quando la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa ovvero è nulla, il giudice rinvia il dibattimento e dispone che la citazione venga notificata all'imputato personalmente o a mani di familiare convivente. Salvo quanto previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione è stata effettuata ai sensi degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4, 165, comma 1, e 169, comma 1.
2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato contestato, ovvero del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In quest'ultimo caso il giudice dispone procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza specificamente motivata.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:
a) se l'imputato, nel corso del procedimento, ha nominato un difensore di fiducia, anche in caso di successiva revoca;

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b) se l'imputato, nel corso del procedimento, è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare;
c) in ogni altro caso in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza del fatto che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo.

5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica della citazione. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.
6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:
a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente effettuata la notifica della citazione;
b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;
c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza del fatto che si procede nei suoi confronti.

7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.
8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai sensi degli articoli 444 e 438.
9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a carico dell'imputato nei cui confronti viene disposta la sospensione ai sensi del comma 2.
Art. 484-ter. - (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore). - 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.
2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.
3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.
4. La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con l'ordinanza di cui ai commi 1, 2 e 3 è dato avviso all'imputato. Se lo stesso è assistito da un difensore di fiducia e questi è presente, personalmente o tramite sostituto, l'avviso si intende notificato all'imputato.
5. Nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data; l'ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di avviso al difensore.
6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone procedersi oltre se:
a) l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi;
b) il difensore non ha prontamente comunicato l'impedimento;
c) il difensore non ha indicato espressamente i motivi che non consentono la nomina di un sostituto ai sensi dell'articolo 102;
d) l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

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Art. 484-quater. - (Assenza o allontanamento volontario dell'imputato). - 1. Quando all'esito delle verifiche di cui all'articolo 484-bis, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato. Se l'imputato compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.
2. Le disposizioni dell'articolo 484-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza o il processo si svolgano in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. E, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza.
4. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è considerato presente non comparso.
5. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.
6. Se la prova indicata nel comma 5 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.
7. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì, se il processo doveva essere sospeso ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 484-bis; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione viene revocata, può chiedere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

Art. 484-quinquies. - (Assenza dell'imputato in casi particolari). - 1. Quando il giudice ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, secondo periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei processi ai sensi dell'articolo 18.
2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo 190-bis, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fini della decisione anche nei confronti dell'imputato comparso tardivamente.
3. Si applica l'articolo 484-bis, comma 8»;
i) sostituire l'articolo 490 è sostituito con il seguente:
«Art. 490. - (Accompagnamento coattivo dell'imputato assente). - 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame»;
l) dopo l'articolo 493 inserire il seguente:
«Art. 493-bis. - (Mutamento della persona fisica del giudice). - 1. In caso di mutamento della persona fisica del giudice, le parti possono reiterare la richiesta di ammissione delle prove già indicate nella lista di cui all'articolo 468, ivi comprese le prove non ammesse nel dibattimento precedente e quelle in ordine alle quali vi è stata rinuncia, ovvero chiedere l'ammissione di prove nuove ai sensi dell'articolo 493, comma 2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza ai sensi degli articoli 190,190-bis e 495.

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2. Nel giudizio abbreviato o in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, le prove assunte nel dibattimento precedente sono utilizzabili ai fini della decisione»;
m) all'articolo 495, comma 4-bis, sopprimere le parole: «, con il consenso dell'altra parte,»;
n) all'articolo 511:
1) dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238, delle prove assunte in assenza dell'imputato, nonché dei verbali di prove assunte dinanzi a un giudice diverso, sia a seguito di declaratoria di incompetenza che in caso di mutamento della persona fisica del giudice»;
2) sostituire il comma 5 con il seguente:
5. In luogo della lettura, il giudice, anche d'ufficio, può indicare analiticamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto dell'atto»;
o) all'articolo 513, comma 1, sopprimere le parole: «contumace o»;
p) all'articolo 520, nella rubrica e nel comma 1, sopprimere le parole: «contumace o»;
q) agli articoli 548, comma 3, e 585, comma 2, lettera d), sostituire la parola: «contumace» con la seguente: «assente»;
r) all'articolo 603, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, assente in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa»;
s) abrogare gli articoli 484, comma 2-bis, 489 e 511-bis.
6. 012.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di accompagnamento coattivo dell'imputato assente).

Sostituire l'articolo 490 del codice di procedura penale con il seguente:
«Art. 490. - (Accompagnamento coattivo dell'imputato assente). - 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame»;.
6. 013.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di assenza dell'imputato e di rinnovazione del dibattimento).

1. Al codice penale apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 374-bis inserire il seguente:
«Art. 374-ter. - (Frode in procedimenti penali celebrati in assenza dell'imputato). - Chiunque, nel corso di un procedimento penale, compie artefizi o raggiri volti a trarre in inganno il giudice in ordine alla conoscenza da parte dell'imputato che si procede nei suoi confronti è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

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Se il fatto di cui al primo comma è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di una professione, si applica altresì la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione»;
b) all'articolo 383, dopo le parole: «preveduti dagli articoli» è inserita la seguente: «374-ter».
6. 014. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Abrogazione dell'articolo 33-octies del codice di procedura penale).

Sopprimere l'articolo 33-octies del codice di procedura penale.
6. 015. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 23 e al libro primo, titolo 1, capo VI-bis, del codice di procedura penale).

1. Dopo l'articolo 23 del codice di procedura penale inserire il seguente:
«Art. 23-bis. - (Rigetto della questione di competenza). 1. Se il giudice del dibattimento ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente.
2. L'imputato, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, può chiedere al giudice cui sono stati trasmessi gli atti il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta delle parti».
3. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 611. Se accoglie il ricorso, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata; il giudice provvede ai sensi dell'articolo 23. Se la Corte di cassazione dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la questione di competenza non può essere rilevata o eccepita, né può costituire oggetto di successiva impugnazione.
4. Se il ricorso di cui al comma 1 non viene proposto, la questione di competenza non può costituire oggetto di successiva impugnazione.

2. Al libro primo, titolo I, capo VI-bis, dopo l'articolo 33-nonies aggiungere il seguente:
«Art. 33-decies. - (Rigetto dell'eccezione relativa alla composizione del giudice). - 1. Se il giudice rigetta l'eccezione proposta ai sensi dell'articolo 33-quinquies, la relativa ordinanza è impugnabile ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, commi 3 e 4».
6. 016. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 491 del codice di procedura penale).

All'articolo 491, comma 1, codice di procedura penale, sopprimere le parole: «per territorio o per connessione».
6. 017. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 25 e al capo IV, titolo II, del Libro VII del codice di procedura penale).

a) sostituire l'articolo 25 del codice di procedura penale con il seguente:
«Art. 25. - (Effetti delle decisioni della Corte di cassazione sulla giurisdizione). - 1. La decisione della Corte di cassazione

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sulla giurisdizione è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa qualificazione giuridica del fatto da cui derivi la modificazione della giurisdizione;
b) sopprimere i commi 1-bis e 1-ter all'articolo 516 del codice di procedura penale;
c) sopprimere il comma 1-bis dell'articolo 517 del codice di procedura penale;
d) sopprimere il comma 1-bis dell'articolo 517 del codice di procedura penale;
e) dopo l'articolo 518 inserire il seguente:
«Art. 518-bis. - (Questione di competenza in caso di nuove contestazioni). - 1. Nei casi previsti dagli articoli 516 e 517, l'imputato può formulare, a pena di decadenza, l'eccezione di cui all'articolo 21 immediatamente dopo la nuova contestazione, ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519, comma 2, e 520, comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli.
2. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1.
3. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1.
4. Sull'eccezione proposta ai sensi dei commi 1, 2 e 3, il giudice provvede con ordinanza.
5. Nel caso previsto al comma 1, l'ordinanza che decide sulla relativa eccezione può essere impugnata ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 1. Si applicano gli articoli 23, 23-bis e 26.
6. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, l'ordinanza che decide sulla relativa eccezione può essere impugnata ai sensi dell'articolo 33-decies.
7. Nel caso previsto dall'articolo 518, comma 2, quando l'imputato presta il consenso alla nuova contestazione, l'incompetenza del giudice che procede ovvero l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice non possono più essere eccepite, né possono formare oggetto di impugnazione».
6. 018.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).

1. Al titolo I, capo Il, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui ai decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «norme di attuazione», dopo l'articolo 4-bis aggiungere il seguente:
«Art. 4-ter. - (Attività del pubblico ministero a seguito della declaratoria di incompetenza). - 1. Quando viene pronunciata sentenza che dichiara l'incompetenza per territorio, anche determinata da connessione, il fascicolo del pubblico ministero viene trasmesso senza ritardo all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente. Qualora venga proposto ricorso per cassazione, la trasmissione è sospesa fino alla comunicazione della decisione in ordine al ricorso.
6. 019.Di Pietro, Palomba.

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Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di incompetenza, incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari e impugnabilità del provvedimento relativo alla competenza).

1. All'articolo 21 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
b) al comma 3, le parole: «entro i termini previsti» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine previsto».

2. Al comma 1 dell'articolo 23 del codice di procedura penale, le parole: «al giudice competente» sono sostituite dalle seguenti: «al pubblico ministero presso il giudice competente».
3. L'articolo 24 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:
«Art. 24. - (Impugnabilità del provvedimento relativo alla competenza). - 1. L'ordinanza o la sentenza che pronunciano sulla competenza per territorio sono inappellabili e diventano definitive se contro di esse non è proposto ricorso per Cassazione. Il termine per proporre ricorso è di quindici giorni e decorre dalla pronuncia dell'ordinanza o dal deposito della sentenza in cancelleria.
2. La proposizione del ricorso non sospende il procedimento. Tuttavia il presidente può sospendere il dibattimento per un periodo non superiore a tre mesi, fissando la data della nuova udienza.
3. La competenza fissata dalla Corte rimane ferma per tutte le fasi ed i gradi del processo, salvo che, durante il giudizio di primo grado, sia stata disposta separazione di alcune posizioni, dalla quale deriva una diversa competenza.
4. Il giudice d'appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia.
5. Le deposizioni testimoniali assunte dal giudice incompetente non conservano validità.».
6. 020.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia dicasi di conflitto e di proposizione del conflitto).

1. Il comma 2 dell'articolo 28 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:
«2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1.
Tuttavia qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo. Se il contrasto è tra due giudici dell'udienza preliminare, o in mancanza di questa, tra due giudici del Tribunale ed uno dei due si è gia pronunciato affermando la propria competenza, prevale la decisione di questo. Se il provvedimento relativo è stato impugnato, il giudice può sospendere il processo per un periodo non superiore a mesi tre, decorrenti dalla data di trasmissione del ricorso in Cassazione».

2. Al comma 2 dell'articolo 30 del codice di procedura penale, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: «sino al termine dell'udienza preliminare o, in mancanza di questa, sino alla chiusura degli atti preliminari al dibattimento».
6. 021.Di Pietro, Palomba.

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Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
Art. 6-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale per la definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto).

1. Al comma 1 dell'articolo 129 deI codice di procedura penale, dopo le parole: «come reato» sono inserite le seguenti: «o che per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, è di particolare tenuità».
2. Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: «non costituisce reato» sono inserite le seguenti: «o che, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, è di particolare tenuità».
3. Dopo l'articolo 530 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 530-bis. - (Proscioglimento per particolare tenuità del fatto). - 1. Il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, il fatto è di particolare tenuità».
4. All'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, infine, il seguente comma:
«1-bis. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archivi azione anche quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, il fatto è di particolare tenuità».
6. 022.Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

1. L'articolo 148 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 148. - (Organi e forme delle notificazioni). - 1. Le notificazioni degli atti sono eseguite dagli ufficiali giudiziari, dalla Polizia penitenziaria, dalla Polizia di Stato, dalla polizia o dai carabinieri di quartiere, dalla Polizia locale, dai carabinieri delle stazioni e dalla Guardia di finanza.
2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame le notifiche sono eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.
3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti. Salve le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2 e 3, la notifica è eseguita di regola mediante consegna al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non eseguita a mani proprie del destinatario, la copia dell'atto da notificare è consegnata, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta sigillata su cui è apposto il numero cronologico della notificazione. Di detto inserimento è dato atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.
4. La consegna di copia all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto l'eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.
5. La lettura del provvedimento alle persone presenti e gli avvisi che sono dati verbalmente dal giudice in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.
6. La comunicazione e gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie».

2. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuto

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è eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna alla persona. L'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del suo nome e cognome, del suo indirizzo, del suo numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso, che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia dal momento del deposito della sua nomina presso la segreteria del pubblico ministero o del giudice procedente. Deve contenere, infine, l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore e presso il difensore d'ufficio nominato.
L'atto è notificato anche al difensore.»;
b) il comma 5 è abrogato;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuto».

3. L'articolo 157 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 157. - (Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato non detenuto). - 1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato non detenuto, anche se in servizio militare, se è stata notificata informazione di garanzia ed è stato; nominato un difensore di fiducia, è eseguita mediante consegna di copia dell'atto presso lo studio di questo.
2. Qualora l'imputato non abbia ancora provveduto a nominare un difensore di fiducia, l'atto deve essere notificato mediante consegna alla persona in qualsiasi luogo si trovi. L'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del suo nome e cognome, del suo indirizzo, del suo numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. Deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia dal momento del deposito della sua nomina presso la segreteria del pubblico ministero o del giudice procedente. Deve contenere, infine, l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore d'ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore e presso il difensore d'ufficio nominato.
3. Copia dell'atto è notificata anche al difensore.
4. Le notificazioni successive sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o, in mancanza, al difensore di ufficio.».

4. L'articolo 159 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 159. - (Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità). - 1. Qualora non sia possibile eseguire la notificazione alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato a norma dell'articolo 157, nonostante nuove ricerche che dagli stessi organi delle notificazioni devono essere eseguite in particolare nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora e in quello dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa o dove gli stessi ritengono opportuno, il pubblico ministero dopo aver disposto ricerche presso l'amministrazione carceraria centrale ed altre ricerche ritenute opportune pronuncia decreto con cui dispone che il processo sia sospeso e sospeso il decorso della prescrizione sino all'avvenuta notifica o all'interrogatorio.
2. Copia del decreto contenente l'esatta indicazione dell'autorità procedente, dei reati attribuiti e della data in cui sono stati commessi, viene annotato nel registro delle persone ricercate dalla polizia. Queste ultime nel caso la persona venga rintracciata

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provvederanno a richiedere a mezzo fax o posta elettronica al pubblico ministero l'atto da notificare e vi provvederanno.».

5. Gli articoli 160, 162, 163 e 164 del codice di procedura penale sono abrogati.
6. All'articolo 552 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«Il decreto di citazione è notificato all'imputato presso il suo difensore di fiducia, anche se non ha eletto domicilio presso di lui, al o ai difensori ed al pubblico ministero, a cura del cancelliere o della polizia giudiziaria a mezzo fax o messaggio di posta elettronica, seguiti da telegramma che conferma il modo dell'avvenuta notifica, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza. Negli stessi termini deve essere notificato alla parte offesa a mezzo degli organi di cui al comma 1 dell'articolo 148.».

7. L'articolo 24 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:
«Art. 24. - (Impugnabilità del provvedimento relativo alla competenza). - 1. L'ordinanza o la sentenza che pronunciano sulla competenza per territorio sono inappellabili e diventano definitive se contro di esse non è proposto ricorso per Cassazione. Il termine per proporre ricorso è di quindici giorni e decorre dalla pronuncia dell'ordinanza o dal deposito della sentenza in cancelleria.
2. La proposizione del ricorso non sospende il procedimento. Tuttavia il presidente può sospendere il dibattimento per un periodo non superiore a tre mesi, fissando la data della nuova udienza.
3. La competenza fissata dalla Corte rimane ferma per tutte le fasi ed i gradi del processo, salvo che, durante il giudizio di primo grado, sia stata disposta separazione di alcune posizioni, dalla quale deriva una diversa competenza.
4. Il giudice d'appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia.
5. Le deposizioni testimoniali assunte dal giudice incompetente non conservano validità.».

8. L'articolo 597 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:
«Art. 597. - (Cognizione del giudice di appello). - 1. L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.
2. Il giudice di secondo grado, qualora ritenga fondato il motivo relativo alla mancata assunzione di una prova decisiva richiesta da una delle parti, anche nel corso del dibattimento, dispone la rinnovazione del dibattimento a norma dell'articolo 603.
3. Solo nell'ipotesi di rinnovazione del dibattimento secondo quanto disposto dal comma 2, il giudice di secondo grado può procedere a nuova e diversa valutazione della prova testimoniale fatta ai giudici di primo grado.
4. Quando appellante è il pubblico ministero:
a) se l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;
b) se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a) ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;
c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare

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o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.

5. Quando appellante è il solo imputato, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici e applicare una misura di sicurezza nuova o più grave quando ritiene di dare al fatto una definizione giuridica più grave.
6. In ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita.
7. Con la sentenza possono essere applicate anche d'ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ed una o più circostanza attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell'articolo 69 del codice penale.».

9. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 599 del codice di procedura penale, sono abrogati.
10. I commi 1 e 2 dell'articolo 603 del codice di procedura penale, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585, comma 4, ha chiesto l'assunzione di una prova non ammessa, nel corso del dibattimento di primo grado, il giudice, se la ritiene decisiva o influente ai fini della decisione, dispone la rinnovazione del dibattimento e che vengano ascoltate di nuovo le persone che hanno deposto in primo grado su circostanze analoghe o comunque ad essa connesse.
2. Allo stesso modo procede, se ritiene decisive ed influenti prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado.».

11. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale, le lettere d) ed e) sono soppresse e la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità e di decadenza in cui è incorso il giudice d'appello o il giudice di primo grado, se l'inosservanza ha formato oggetto dei motivi d'appello.».

12. L'articolo 607 del codice di procedura penale è abrogato.
13. All'articolo 613, comma 1, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente» sono soppresse.
6. 023.Di Pietro, Palomba.

ART. 7.

Sopprimerlo.
*7. 2.Rao, Ria, Angela Napoli.

Sopprimerlo.
*7. 1. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sopprimerlo.
*7. 3.Di Pietro, Palomba.

ART. 8.

Sopprimerlo.
**8. 1.Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sopprimerlo.
**8. 2.Ria.

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ART. 9.

Sopprimerlo.
*9. 100.Il Relatore.

Sopprimerlo.
*9. 2.Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sopprimerlo.
*9. 6.Di Pietro, Palomba.

Sopprimere l'articolo 9, comma 1 e 2.
9. 7.Di Pietro, Palomba.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 9.
(Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina dell'ufficio per il processo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi diretti alla costituzione ed alla disciplina di articolazioni organizzative delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, denominate «ufficio per il processo».
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituzione negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado dell'ufficio per il processo, quale articolazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie e fattore di impulso per una nuova organizzazione incentrata sul lavoro di squadra, allo scopo di razionalizzare e rendere efficiente lo svolgimento dell'attività giudiziaria;
b) attribuzione all'ufficio per il processo dei compiti e delle funzioni necessari per garantire assistenza ai magistrati nell'attività preparatoria e preliminare rispetto all'attività giurisdizionale, mediante istituzione di unità operative, assegnate alle sezioni, a singoli magistrati o ai gruppi di lavoro, secondo le previsioni contenute nel provvedimento di cui alla lettera d), destinate, tra l'altro, a coadiuvare i magistrati nell'organizzazione dell'attività processuale di udienza e di decisione, svolgendo attività di ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, curando la stesura di relazioni preliminari e collaborando nell'espletamento delle attività strumentali all'esercizio della funzione giurisdizionale;
c) attribuzione all'ufficio per il processo dei compiti strumentali a garantire assistenza nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, collaborando alla sua semplificazione mediante la rilevazione dei flussi dei processi e la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi, curando i rapporti con le parti e con il pubblico per i profili connessi a dette attività;
d) previsione che la composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo siano definiti con provvedimenti assunti dal magistrato titolare dell'ufficio giudiziario, sentiti i presidenti di sezione o i procuratori aggiunti, e dal dirigente amministrativo, che, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono compiti, obiettivi e articolazioni della struttura, tenuto conto dei carichi dell'ufficio e delle disposizioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari;
e) previsione dell'inserimento dei provvedimenti di cui alla lettera d) nelle tabelle di cui agli articoli 7-bis e 1-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e

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successive modificazioni, e della loro indicazione nel programma delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;
f) attribuzione dei compiti di monitoraggio dell'attività e dei risultati dell'ufficio per il processo e dell'ufficio giudiziario al magistrato capo e al dirigente amministrativo, secondo le rispettive competenze, di cui alla lettera e ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;
g) previsione della possibilità di assegnare all'ufficio per il processo, allo scopo di svolgere le attività indicate nelle lettere b) e c), per un periodo massimo di un anno non rinnovabile, i praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali e i dottorandi di ricerca in materie giuridiche, che abbiano svolto il primo anno rispettivamente di pratica forense, di tirocinio o di dottorato;
h) previsione della assegnazione di cui alla lettera g) mediante apposite convenzioni stipulate, nell'osservanza di modalità dirette a garantire l'imparzialità della scelta ed a privilegiare il merito degli aspiranti, per il periodo massimo di due anni, dal presidente della corte di appello e dal presidente del tribunale, sentiti i consigli giudiziari ed i presidenti di sezione, con il consiglio dell'ordine degli avvocati, con le scuole di specializzazione nelle professioni legali o con le università;
i) disciplina dell'accesso dei soggetti assegnati all'ufFicio per il processo ai sensi della lettera g) ai fascicoli processuali, nonché della loro partecipazione alle udienze, prevedendo i cast nei quali tale accesso o partecipazione debbano essere esclusi;
l) attribuzione ai magistrati del controllo sull'attività svolta da coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera g) e disciplina delle modalità di autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari ai sensi degli articoli 21 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché degli obblighi di riservatezza e di riserbo per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione, nonché dell'obbligo del segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività, prevedendo l'obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale per i fatti e le notizie appresi nello svolgimento dell'attività;
m) previsione, per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera g), che l'ammissione al periodo di collaborazione presso l'ufficio giudiziario sospende, per tutta la sua durata, l'eventuale abilitazione al patrocinio, nonché del divieto, in ogni fase e grado del processo, di rappresentare o difendere le parti dei procedimenti svoltisi dinanzi al magistrato affidatario, o comunque in relazione ai quali hanno svolto attività preparatoria, o di assumere da costoro qualsiasi incarico professionale;
n) previsione, per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera g) e che siano praticanti avvocati o tirocinanti delle scuole di specializzazione, che il periodo di collaborazione è riconosciuto, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica ovvero del tirocinio.

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei

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decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi».

Art. 9-bis.
(Delega al Governo in materia di dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per la rideterminazione della dotazione organica e la programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere, in coerenza con le disposizioni della presente legge e al fine di dare compiuta attuazione agli interventi organizzativi ivi previsti, che le dotazioni organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia siano rideterminate sulla base delle effettive esigenze di funzionalità dell'amministrazione giudiziaria stessa, tenendo conto dei principi che disciplinano l'ufficio del processo.

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi».

Art. 9-ter.
(Delega al Governo in materia di riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per il riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riordinare e razionalizzare le circoscrizioni territoriali dei tribunali mediante:
1) ampliamento della competenza territoriale e nuova delimitazione delle circoscrizioni giudiziarie, con trasferimento di porzioni di territorio da tribunali di più grandi dimensioni a quelli più piccoli, sul modello seguito per la costituzione dei tribunali metropolitani;
2) accorpamento delle sedi più piccole tra di loro ovvero all'ufficio territorialmente contiguo, per i tribunali non aventi sede presso il capoluogo di provincia, tenuto conto del bacino di utenza, del carico di lavoro e della presenza sul territorio di particolari fenomeni di criminalità organizzata, nonché della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in considerazione delle infrastrutture

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esistenti e del complessivo sistema di trasporto e della mobilità pubblica e privata;
3) accorpamento delle sezioni distaccate di tribunale tra di loro o alla sede centrale, mediante la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio, ovvero lo scorporo di territori, tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in considerazione delle infrastrutture esistenti e del complessivo sistema di trasporto e della mobilità pubblica e privata;
b) tenere conto, ai fini di cui alla lettera a), anche dei dati relativi alle sopravvenienze pro capite civili e penali totali e per ciascun magistrato compreso nella relativa pianta organica rispetto al dato medio nazionale, e del rapporto con la popolazione residente secondo l'ultimo censimento;
c) finalizzare gli interventi di cui alle lettere a) e b) alla realizzazione di un'equa distribuzione del carico di lavoro e di una adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, anche avuto riguardo ad esigenze di tendenziale specializzazione delle funzioni giurisdizionali civili e penali;
d) prevedere, nel caso di accorpamento di uffici giudiziari diversi, la possibilità che l'ufficio accorpato possa essere trasformato in sezione distaccata dell'ufficio accorpante, tenuto conto di quanto previsto alla lettera b) e nel rispetto delle finalità di cui alla lettera c);
e) prevedere nei tribunali e negli uffici del giudice di pace limitrofi, ove necessario per conseguire le finalità di cui alla lettera c), la creazione di un organico unico del personale di magistratura, dei giudici onorari, dei giudici di pace ed amministrativo;
f) prevedere la razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace con un carico di lavoro inferiore alla capacità di smaltimento di un solo giudice, mediante lo scorporo di territori, la realizzazione di un efficace raccordo con l'assetto fissato per i tribunali, nonché la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio, tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in considerazione delle infrastrutture esistenti e del complessivo sistema di trasporto e della mobilità pubblica e privata; a modifica di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, prevedere altresì che due o più uffici contigui del giudice di pace possano essere costituiti in unico ufficio, con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superi i settantacinquemila abitanti;
g) abolire la competenza relativa ai commissari per la liquidazione degli usi civici, definitivamente trasferendola al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi».

Art. 9-quater.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in

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vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in esercizio delle differenti deleghe legislative di cui agli articoli 9, 9-bis e 9-ter.
9. 3. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 non si applicano ai processi in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
9. 4. Rao, Ria, Angela Napoli.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2 sopprimere le parole: Salvo quanto previsto al comma 1,».
9. 1.Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, dopo le parole: non doversi procedere per estinzione del reato aggiungere le seguenti: quando nei processi di primo grado, in corso alla data del 1o gennaio 2011, il giudice è costretto, per dolo o negligenza del pubblico ministero, a rinviare gli atti alla Procura affinché sia istituito un nuovo processo, ovvero.
9. 5.Belcastro.

Sopprimere il comma 3.
9. 8. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

1. Nei processi di primo grado in corso alla data del 1o gennaio 2011, relativi a reati commessi fino al 2 maggio 2006 e puniti con pena pecuniaria o con pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, inferiore nel massimo a dieci anni di reclusione, sola o congiunta alla pena pecuniaria, ad esclusione dei reati indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 31 luglio 2006, n. 241, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere per estinzione del processo quando è costretto, per dolo o negligenza del pubblico ministero, a rinviare gli atti alla Procura affinché sia istituito un nuovo processo.
9. 01. Belcastro.

Il titolo è sostituito dal seguente:
«Misure per la determinazione della durata ragionevole del processo, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali».
Tit. 2. Di Pietro, Palomba.

Al titolo della proposta di legge sono apportate le seguenti modifiche:
sopprimere le parole: per la tutela del cittadino;
sostituire le parole: contro la durata indeterminata dei processi con le seguenti: per la determinazione della durata ragionevole del processo.
Tit. 1. Di Pietro, Palomba.

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ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2010.
Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,
rilevato che:
l'emendamento 1.5 del Governo è volto a sopprimere dall'allegato B il riferimento alla direttiva 2009/113/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida;
l'emendamento Gioacchino Alfano 12.3 è volto ad integrare, con talune condivisibili specificazioni, il comma 6 dell'articolo 12, recante la delega al Governo per la disciplina della fiducia;
gli articoli aggiuntivi Porcino 18.046 e Palomba 18.047 sono volti, tra l'altro, ad estendere il termine per l'esercizio da parte del Governo della delega, prevista da precedenti leggi comunitarie, per l'attuazione di decisioni quadro in materie che incidono sostanzialmente sulla libertà personale e sul diritto di difesa;
secondo l'orientamento più volte ribadito dalla Commissione giustizia, appare inopportuno inserire in una legge di contenuto eterogeneo, quale la legge comunitaria, l'attuazione di decisioni-quadro in materie che incidono sostanzialmente su predetti diritti fondamentali, poiché l'esame da parte del Parlamento non sarebbe adeguatamente approfondito, limitandosi all'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti;
per le medesime ragioni, pertanto, non appare quindi opportuno estendere il termine di esercizio di deleghe previste in precedenti leggi comunitarie;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 1.5 del Governo e Gioacchino Alfano 12.3;

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi Porcino 18.046 e Palomba 18.047.