CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 marzo 2011
450.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VIII)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 10 MARZO 2011

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ALLEGATO 1

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (C. 54 Realacci)

ULTERIORI EMENDAMENTI DEI RELATORI

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: comuni di cui all'articolo 2 con le seguenti: comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

Conseguentemente:
a) al medesimo articolo:
1) al comma 2, sostituire le parole: comuni di cui all'articolo 2 con le seguenti: comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;
2) al comma 3, sostituire le parole: comuni di cui all'articolo 2 con le seguenti: comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;
b) all'articolo 7, comma 3, sostituire le parole: comuni di cui all'articolo 2 con le seguenti: comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.
5. 10.I Relatori.

ART. 7.

Al comma 1, dopo le parole: individua le modalità aggiungere le seguenti:, da stabilire nel contratto di programma,.
7. 6.I Relatori.

ART. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: Le regioni con le seguenti: Le autorità d'ambito territoriale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, successivamente alla loro soppressione, i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. All'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «In ogni caso l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso dell'amministrazione individuata ai sensi del terzo periodo».
9. 1.I Relatori.

ART. 11.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Hanno priorità nell'assegnazione dei contributi i progetti presentati da unioni di comuni, delle quali facciano parte comuni di cui all'articolo 2, con una popolazione complessivamente superiore a 5.000 abitanti.
11. 7.I Relatori.

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ALLEGATO 2

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (C. 54 Realacci).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: articolo 119, quinto comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: in conformità agli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea,.
1. 3.I Relatori.

Al comma 3, sopprimere le parole da:, nonché fino alla fine del comma.
1. 4.I Relatori.

ART. 3.

Al comma 2, sostituire le parole: in conformità ai criteri e ai parametri stabiliti dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 con le seguenti: in conformità ai principi indicati dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
3. 17.I Relatori.

Al comma 3, sostituire le parole: con soggetti terzi con le seguenti: con i soggetti concessionari.
3. 18.I Relatori.

Al comma 5, sostituire le parole: dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente con le seguenti: dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio.
3. 19.I Relatori.

ART. 4.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: presso i comuni di cui all'articolo 2 possono essere istituiti con le seguenti: i comuni di cui all'articolo 2, anche in forma associata, possono istituire.
4. 1.I Relatori.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: comuni di cui all'articolo 2 con le seguenti: comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

Conseguentemente:
c) al medesimo articolo:
1) al comma 2, sostituire le parole: comuni di cui all'articolo 2 con le seguenti: comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;
2) al comma 3, sostituire le parole: comuni di cui all'articolo 2 con le seguenti: comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;

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d) all'articolo 7, comma 3, sostituire le parole: comuni di cui all'articolo 2 con le seguenti: comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.
5. 10.I Relatori.

Al comma 3, sopprimere le parole: e culturali.
5. 9.I Relatori.

ART. 6.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: anche attraverso la fruizione del sistema wi-max con le seguenti: anche attraverso l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione a banda larga e senza fili.
6. 4.I Relatori.

ART. 7.

Al comma 1, dopo le parole: individua le modalità aggiungere le seguenti:, da stabilire nel contratto di programma,.
7. 6.I Relatori.

Al comma 3, sostituire le parole: legge 23 dicembre 1997, n. 448 con le seguenti: legge 23 dicembre 1998, n. 448.
7. 5.I Relatori.

ART. 8.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, le Regioni o gli enti locali, d'intesa con le regioni interessate, per far fronte a condizioni di disagio, senza pregiudizio dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività, in deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, degli istituti scolastici statali aventi sede nei comuni di cui all'articolo 2, che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
8. 5.I Relatori.

ART. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: Le regioni con le seguenti: Le autorità d'ambito territoriale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, successivamente alla loro soppressione, i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. All'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «In ogni caso l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso dell'amministrazione individuata ai sensi del terzo periodo».
9. 1.I Relatori.

ART. 10.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) contributi ai soggetti passivi dei tributi riferiti all'acquisto di immobili destinati

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ad abitazione principale o ad attività economiche nei comuni di cui all'articolo 2;

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) contributi ai soggetti passivi dei tributi riferiti al possesso di immobili destinati ad attività economiche nei comuni di cui all'articolo 2.
10. 7.I Relatori.

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: e premi.
10. 8.I Relatori.

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
f) agevolazioni a favore di manifestazioni e di eventi artistici, culturali e dello spettacolo promossi o patrocinati dai comuni di cui all'articolo 2, con particolare riguardo alle iniziative rivolte alle fasce deboli delle popolazioni locali.
10. 9.I Relatori.

ART. 11.

Al comma 3, dopo le parole: Ministro per i beni e le attività culturali aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
11. 6.I Relatori.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Hanno priorità nell'assegnazione dei contributi i progetti presentati da unioni di comuni, delle quali facciano parte comuni di cui all'articolo 2, con una popolazione complessivamente superiore a 5.000 abitanti.
11. 7.I Relatori.