CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 marzo 2011
450.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza.
Nuovo testo C. 2008-A.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminata la proposta di legge in oggetto,
rilevato che:
la Commissione ha espresso il 22 settembre 2009, sulla precedente formulazione del testo, un parere favorevole con una condizione ed una osservazione;
nel predetto parere si era evidenziato come la proposta di legge suscitasse alcune perplessità, che potrebbero essere oggetto di ulteriori approfondimenti da parte delle Commissioni di merito, come, ad esempio, la scelta di configurare l'Autorità garante quale organo monocratico e di attribuire al medesimo alcuni compiti che sembrerebbero interferire con altri che la legge già attribuisce al Governo;
anche il nuovo testo suscita analoghe perplessità, poiché conferma la configurazione del Garante come organo monocratico, al quale sono attribuiti ampi e numerosi poteri;
osservato che:
la Commissione giustizia, con apposita condizione, aveva chiesto che l'articolo 4, comma 4, fosse riformulato nel senso di prevedere che il Garante possa richiedere ai soggetti e per le finalità di cui al comma 1 di accedere a banche dati o ad archivi previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, anziché sentito quest'ultimo;
la condizione posta dalla Commissione giustizia appare sostanzialmente recepita nella nuova formulazione dell'articolo 4, comma 4, a norma del quale il Garante può richiedere l'accesso a banche dati o ad archivi «nel rispetto delle disposizioni previste in materia di protezione di dati personali»;
rilevato altresì che:
l'articolo 3, comma 9, prevedendo che il Garante segnali alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio di minori, al fine di consentire l'adozione di provvedimenti e l'apertura di procedimenti di protezione, e alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di sua competenza, conferisce al Garante dei compiti per il cui svolgimento non appare necessaria una fonte di legittimazione di natura legislativa se non nel caso in cui da un comportamento omissivo si vogliano far derivare delle forme di responsabilità per il Garante;
i predetti rilievi costituivano l'oggetto dell'osservazione apposta al parere espresso dalla Commissione giustizia il 22 settembre 2009;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
le Commissioni di merito valutino l'opportunità di sopprimere il comma 9 dell'articolo 3.

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ALLEGATO 2

Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza.
Nuovo testo C. 2008-A, adottato come testo base, ed abbinate.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DELL'IDV

La Commissione,
esaminata la proposta di legge in oggetto,
premesso che:
l'approvazione, oltre un anno fa in Assemblea, di un emendamento presentato dal Gruppo dell'IdV ha disposto la modifica del titolo dell'originario disegno di legge governativo assunto come testo base in «Istituzione dell'Autorità Garante dell'infanzia e dell'adolescenza», con ciò modificandone completamente lo spirito iniziale, con il fine di istituire una vera e propria autorità amministrativa indipendente, con poteri propri ed autonomi;
nella ripresa e nel prosieguo dell'esame presso le Commissioni competenti si è giunti alla predisposizione del nuovo testo che ora viene esaminato al fine dell'espressione del prescritto parere: pur nella consapevolezza e nella soddisfazione del testo nel quale sono confluite molte delle attese e dei suggerimenti dei Gruppi dell'opposizione, tuttavia la meticolosità di esso non riesce a nascondere il fatto che l'istituenda autorità garante sia priva di effettivi ed incisivi poteri, risultando essa una figura alla stregua di un organo consultivo non vincolante o di un osservatorio sugli aspetti e sulla disciplina dei diritti che è chiamato a difendere;
la figura dell'autorità garante, rispetto all'obiettivo evidenziato nel titolo del provvedimento, ne risulta fortemente indebolita, a causa della mancanza di poteri di vigilanza e, in particolare, sanzionatori,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) siano attribuiti all'autorità garante effettivi poteri di vigilanza in ordine al suo ambito oggettivo e soggettivo di intervento e competenza;
b) siano attribuiti, in particolare, i medesimi poteri indicati nella precedente lettera a) e quelli conseguentemente sanzionatori in ordine alle violazioni commesse nell'ambito televisivo e mediatico in generale.
Palomba.

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ALLEGATO 3

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.
Nuovo testo unificato C. 2754 Vignali ed abb.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il testo unificato in oggetto,
rilevato che:
la Commissione giustizia ha espresso, il 17 novembre 2010, un parere favorevole con condizioni sulla precedente formulazione del testo in esame;
nel predetto parere si chiedeva, in primo luogo, di sopprimere il secondo periodo dell'articolo 1, comma 1, contenente una definizione della nozione di impresa che, facendo riferimento al concetto di «status», poteva risultare fuorviante e costituire fonte di equivoci interpretativi; tale disposizione risulta soppressa nel nuovo testo;
si chiedeva, inoltre, di espungere, dagli articoli 2 e 6 del precedente testo, i riferimenti ad una precisa delimitazione temporale della durata dei processi civili che, limitatamente ai rapporti tra imprese e tra imprese e pubblica amministrazione, avrebbe dovuto essere non superiore ad un anno; la Commissione di merito risulta avere accolto anche questa condizione, riformulando le relative disposizioni ed introducendo un generico riferimento alla riduzione della durata dei giudizi civili «entro termini ragionevolmente brevi»;
risulta essere stata accolta anche la condizione con la quale si chiedeva di sopprimere la definizione di interesse legittimo, contenuta nell'articolo 3-bis;
si chiedeva, altresì, di sopprimere l'articolo 8, in materia di lotta contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali e recante anche una delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 7 ottobre 2002, n. 231; tale disposizione appariva infatti estranea all'impianto originario del provvedimento e meritevole di costituire oggetto di un autonomo esame parlamentare;
l'articolo 8 non è stato soppresso ma risulta, nella nuova formulazione, sensibilmente modificato e ridimensionato, essendo volto ad introdurre delle modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2002, con lo scopo di dare attuazione allo Small Business Act, rafforzando sostanzialmente la disciplina vigente in materia di abuso di posizione dominante, con riferimento anche alla particolare forza contrattuale esercitata dalla pubblica amministrazione;
appare peraltro opportuno che disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, per ragioni di ordine sistematico, sia collocata nell'ambito dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002;
in accoglimento di un'ulteriore condizione posta nel precedente parere della Commissione giustizia, risulta inoltre soppresso l'articolo 10, che conteneva una delega volta a modificare ampie parti della legge fallimentare;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare la disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, in modo che la stessa sia integrativa dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002.