CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1° marzo 2011
446.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

7-00484 Bratti: Sull'introduzione dei pedaggi sui raccordi autostradali a gestione diretta dell'Anas.

NUOVA FORMULAZIONE

La VIII Commissione,
premesso che:
l'articolo 15 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 prevede l'applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di Anas Spa;
il comma 4, dell'articolo 1, del decreto-legge n. 125 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 163 del 2010 specifica che Anas «entro il 30 aprile 2011» debba provvedere alla realizzazione di impianti e sistemi occorrenti per il «pedaggiamento» di segmenti di infrastrutture viarie interconnesse con le autostrade;
in questo contesto va sottolineato come l'introduzione del pedaggio risulti però inaccettabile qualora le caratteristiche tecniche del tracciato non siano adeguate agli standard europei sia per quanto riguarda la struttura della sede stradale, sia in ordine alla stato del manto stradale dissestato, sia in merito alla presenza delle necessarie infrastrutture accessorie;
risulta quindi evidente come sia indispensabile, prima di prendere in considerazione l'introduzione del pedaggio nelle singole tratte stradali, procedere alla messa in sicurezza e all'ammodernamento di ogni singola tratta i cui requisiti strutturali non siano rispondenti ai livelli minimi di sicurezza e fruibilità;
va evidenziato che l'attuale normativa - articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni - non prevede la definizione di «raccordo autostradale» ma di «autostrada» (lettera «A») e, successivamente, di «strada extraurbana principale» (lettera «B»); spesso le peculiarità previste per le «autostrade» (secondo la norma citata: articolo 2, comma 3, lettera a) del codice della strada) non sono oggettivamente presenti in molte delle tratte individuate dal decreto-legge, che possono essere classificate esclusivamente come «strada urbana principale»;
a quanto risulta, ad oggi non esiste ancora un archivio nazionale delle strade poiché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ha ancora provveduto alla classificazione delle strade statali prevista dal codice della strada;
l'introduzione del pedaggio, oltre a non essere giustificabile dal punto di vista «normativo» e «strutturale», produrrebbe, in molti casi, ricadute negative per la popolazione residente e per le economie locali, soprattutto laddove non esistono, nel sistema viario territoriale, strade funzionali alternative; di conseguenza il pedaggio (che rappresenta di fatto una ulteriore e pesante tassa per famiglie ed imprese) penalizzerebbe migliaia di cittadini che ogni giorno sono costretti a spostarsi lungo l'asse viario interessato dal pedaggio;
il Governo da un lato impone nuove forme di tassazione nei confronti dei cittadini, dall'altro sottrae risorse agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria;
in data 29 luglio 2010, il Governo ha accolto un ordine del giorno (atto

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n. 9/03638/166) alla legge n. 122 del 2010 che lo impegnava tra l'altro a «valutare l'opportunità di introdurre ulteriori iniziative normative volte a rivedere il sistema tariffario autostradale in modo da ridurre il costo dei pedaggi e da razionalizzarne le entrate»; «a prevedere l'esclusione dal pedaggio, sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di Anas Spa per i cittadini residenti nei comuni in cui insistono le rispettive autostrade e i raccordi autostradali»; «a prevedere che l'Anas spa debba destinare le maggiori entrate, provenienti dai singoli pedaggi introdotti per la fruizione delle autostrade e dei raccordi autostradali, ai rispettivi compartimenti regionali per consentire la corretta manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi tratti stradali»;
le tratte autostradali che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta ANAS che saranno soggette alla maggiorazione tariffaria, e per le quali non è stata effettuata alcuna valutazione e verifica della sussistenza o meno dei criteri «strutturali» e «normativi» suddetti, sono state già individuate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 giugno 2010; tali tratte sono: A90 Grande raccordo anulare; A91 Roma-Aeroporto Fiumicino; A3 Salerno-Reggio Calabria; A18 Diramazione di Catania e RA 15 Tangenziale ovest di Catania; A19 Palermo-Catania; RA 2 Raccordo autostradale Salerno-Avellino; RA 3 Siena-Firenze; RA 6 Bettolle-Perugia; RA 8 Ferrara-Porto Garibaldi; RA 9 di Benevento; RA 10 Torino-Aeroporto di Caselle; RA 11 Ascoli-Porto D'Ascoli; RA 12 Chieti-Pescara; RA 13 Raccordo autostradale A/4 - Trieste - 14 diramazione per Fernetti; Raccordo Sicignano-Potenza;

impegna il Governo:

a stabilire, caso per caso, quali siano le strutture viarie invidiate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo del decreto-legge n. 78 del 2010 su cui disporre l'introduzione del pedaggiamento autostradale e i cui requisiti strutturali siano coerenti con gli standard europei e con il dettato normativo del codice della strada;
a prevedere l'esclusione dal DPCM di prossima adozione (e dalla conseguente introduzione del pedaggio) delle tratte autostradali e dei raccordi autostradali per i quali non esiste una adeguata e funzionale rete stradale alternativa, nonché delle tratte e dei raccordi per i quali non sono stati completati i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza, ovvero per i quali risultano insufficienti le condizioni di utilizzo e di sicurezza;
a sospendere, sin da ora, l'introduzione di ogni forma di pedaggio sui tratti stradali qualificabili come strade extraurbane fino a quando eventuali lavori di adeguamento e ammodernamento del tracciato, non ne consentano la corretta classificazione come «autostrada»;
a prevedere, comunque, l'esclusione di ogni forma di pedaggio per i cittadini residenti e per le imprese presenti sul territorio ed a stanziare le risorse provenienti dal pedaggio (ivi comprese quelle già incassate nel periodo transitorio) per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei tratti dei quali si ritiene necessario l'adeguamento e l'ammodernamento.

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ALLEGATO 2

Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia (Ulteriore nuovo testo unificato C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 2.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «categorie specialistiche» inserire le seguenti: «OS 6, limitatamente ai rivestimenti e alla pavimentazione, OS7 e OS8».
2. 2.
(Approvato)

ART. 7.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: maturità tecnica fino a: superiore in con le seguenti: istruzione tecnica o professionale, certificato di specializzazione tecnica superiore con.
7. 1.
(Approvato)

ART. 8.

Al comma 1, dopo le parole: dei trasporti e aggiungere le seguenti: d'intesa.
8. 1.
(Approvato)

ART. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: articolo 1, comma 2 con le seguenti: articolo 2, comma 1.
9. 1.
(Approvato)

ART. 15.

Sostituire la rubrica con la seguente: Responsabilità del direttore dei lavori.
15. 1.
(Approvato)