CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1° marzo 2011
446.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. (Nuovo testo C. 2302 Granata).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo della proposta di legge C. 2302 Granata, recante istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali;
rilevato come la creazione di una nuova articolazione amministrativa del Ministero per i beni e le attività culturali non sembri corrispondere agli obiettivi di semplificazione e di razionalizzazione delle strutture burocratiche e dei relativi costi, che costituiscono uno degli elementi portanti della strategia di politica economica perseguita dal Governo, né sembri poter assicurare una maggiore tutela degli interessi pubblici, per quanto riguarda i profili considerati dall'intervento legislativo,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
con riferimento alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 2, la quale, tra le competenze affidate alla nuova Soprintendenza del mare e delle acque interne, annovera le funzioni di coordinamento e indirizzo, in collaborazione con i comuni, le province, le regioni, le autorità portuali, le capitanerie di porto e i responsabili delle aree protette, nelle funzioni relative alla pubblica fruizione delle coste, con particolare riferimento alla regolamentazione degli accessi pubblici, carrabili e pedonali, al mare e alle acque interne, nonché alla gestione di aree protette a qualsiasi titolo e di parchi marini, provveda la Commissione di merito a circoscrivere meglio le competenze che si intende attribuire alla Soprintendenza, ovvero ad espungere la lettera dall'articolo, onde evitare il rischio di ingenerare sovrapposizioni tra le competenze della Soprintendenza e quelle attribuite al Ministero delle infrastrutture dei trasporti in materia di demanio marittimo ed all'Agenzia del demanio per quanto attiene la rappresentanza della dominicalità dei beni dello Stato, in merito alla fruizione dei beni del demanio marittimo e del demanio idrico, nonché di determinare conflitti e discrasie in relazione alla gestione dei predetti beni demaniali, i quali saranno trasferiti alle regioni nel quadro del processo di attuazione del federalismo demaniale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 85 del 2010.