CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1° marzo 2011
446.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO
Pag. 34

ALLEGATO

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine (Testo unificato C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli).

EMENDAMENTI

ART. 1.

All'alinea, sostituire le parole: «All'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, n. 226,» con le seguenti: «Al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,».

Conseguentemente:
sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;
alla lettera a), premettere l'alinea seguente:
«All'articolo 978:»;
sostituire la lettera c), alinea, con la seguente:
«All'articolo 103, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:»;
alla lettera c), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: «2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2» con le seguenti: «4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4»;
alla lettera c), capoverso 2-ter, sostituire le parole: «2-ter» con le seguenti: «4-ter»;
alla lettera c), capoverso 2-quater, sostituire le parole: «2-quater» con le seguenti: «4-quater»;
alla lettera c), capoverso 2-quinquies, sostituire le parole: «2-quinquies» con le seguenti: «4-quinquies»;
alla lettera c), capoverso 2-quinquies, sostituire le parole: «2-quater» con le seguenti: «4-quater»;
alla lettera c), capoverso 2-quinquies, sostituire le parole: «articolo 11, comma 1» con le seguenti: «articolo 700, comma 1 »;
alla lettera c), capoverso 2-quinquies, sostituire le parole: «articolo 13, comma 2» con le seguenti: «articolo 704, comma 1 »;
alla lettera c), capoverso 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: «2-sexies» con le seguenti: «4-sexies».
1. 100. Il Relatore.
(Approvato)

Alla lettera c), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: «1o gennaio 2009» con le seguenti: «1o gennaio 2012».
1. 200. Il Relatore.
(Approvato)

Alla, lettera c), al capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: «le regioni e gli enti locali» fino a: «di carattere fiscale e assistenziale» con le seguenti: «le regioni e gli enti locali, nel rispetto degli obiettivi e dei vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno, al fine di incentivare il reclutamento alpino nei rispettivi territori,

Pag. 35

possono riconoscere benefici di natura non continuativa di carattere fiscale, nei limiti consentiti dalla normativa statale vigente, e di carattere assistenziale».
1. 300. Il Relatore.
(Approvato)

Alla lettera c), capoverso 2-ter, dopo le parole: «organizzazioni di volontariato» aggiungere le seguenti: «che operano in settori correlati alle attività dei reparti delle truppe alpine, e che siano»
1. 400. Il Relatore.
(Approvato)

Alla lettera c), capoverso 2-ter, aggiungere in fine, il seguente periodo: «I titoli di preferenza di cui al primo periodo devono essere posseduti in data anteriore a quella di pubblicazione del bando di concorso».
1. 500. Il Relatore.
(Approvato)

Alla lettera c), capoverso 2-quater, dopo le parole: «con proprio decreto» aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».
1. 600. Il Relatore.
(Approvato)

Alla lettera c), capoverso 2-quater, sostituire le parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato,» con le seguenti: «nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente per l'Amministrazione della difesa e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,».
1. 700. Il Relatore.
(Approvato)

Alla lettera c), capoverso 2-sexies, dopo le parole: «regioni tipiche di reclutamento alpino» aggiungere le seguenti: «ivi comprese le regioni appenniniche».
1. 800. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 2.

Sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, n. 226,» con le seguenti: «ai sensi degli articoli 103, commi da 4 a 4-sexies, e 978 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, 66».
2. 100. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 2-bis.

Sostituirlo con il seguente:
1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con una dotazione di 200 mila euro annui, a decorrere dal 2012, destinato all'Associazione nazionale alpini per lo sviluppo delle attività associative previste dallo Statuto.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 200 mila euro annui a decorrere dal 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2-bis. 100. Il Relatore.
(Approvato)