CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 febbraio 2011
442.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54 Realacci.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo della proposta di legge C. 54 Realacci, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni;
condivisa la finalità dell'intervento legislativo di individuare specifici strumenti di sostegno in favore dei piccoli comuni, al fine di promuoverne lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale;
rilevata l'opportunità di garantire la necessaria coerenza tra le misure recate del provvedimento ed il processo di attuazione del federalismo fiscale avviato con la legge di delega n. 42 del 2009,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) con riferimento al comma 3 dell'articolo 7, il quale consente ai piccoli comuni di cui all'articolo 2 di affidare la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa a Poste italiane Spa, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della «legge 23 dicembre 1997, n. 448», provvedano le Commissioni di merito a sostituire tale riferimento con quello alla legge n. 448 del 1998;
2) con riferimento al comma 1 dell'articolo 10, il quale autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ad indire, con proprio provvedimento, una lotteria ad estrazione istantanea denominata «Piccoli comuni», le cui eventuali maggiori entrate sono destinate ad alimentare il Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni istituito dal comma 2 del medesimo articolo 10, provvedano le Commissioni di merito a rivedere la formulazione della disposizione, la quale presenta diversi profili problematici, sia in quanto l'attivazione di una nuova lotteria ad estrazione istantanea presuppone una procedura per l'aggiudicazione della relativa concessione, e pertanto l'introduzione ex lege della nuova lotteria configgerebbe con tale quadro procedimentale, incidendo inoltre sui rapporti già in essere con l'attuale concessionario delle lotterie ad estrazione istantanea, sia in quanto appare problematico quantificare l'eventuale maggior gettito derivante dalla nuova lotteria e la riassegnazione di tale maggior gettito non potrebbe che intervenire nell'esercizio successivo, comportando il peggioramento dei saldi nell'anno in cui avviene la riassegnazione;
3) con riferimento specifico alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 10, le quali prevedono che le risorse del Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni, istituito dal comma 2 del medesimo articolo 10, siano destinate, tra l'altro, a misure agevolative concernenti l'imposta comunale sugli immobili, relativamente agli immobili destinati ad attività economiche, nonché concernenti l'imposta di registro per l'acquisto di immobili

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destinati ad abitazione principale o ad attività economiche, provvedano le Commissioni di merito a specificare maggiormente il contenuto delle agevolazioni, nonché a coordinare tali previsioni con il processo di attuazione della delega in materia di federalismo fiscale conferita dalla legge n. 42 del 2009, in particolare tenendo conto del fatto che lo schema di decreto legislativo concernente il federalismo fiscale municipale predisposto dal Governo prevede la sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili con l'imposta municipale unica, nonché la soppressione di tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale,

e con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento al comma 3 dell'articolo 3, il quale prevede che nei piccoli comuni individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 3, l'attività di incasso e di trasferimento di somme relative al pagamento di imposte, tasse e tributi, nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio, può essere effettuata utilizzando la rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze o con soggetti terzi, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di individuare con maggiore specificità i soggetti autorizzati alla stipula di tali convenzioni, nonché di specificare se la locuzione «soggetti terzi» si riferisca ai concessionari della predetta rete telematica;
b) con riferimento al comma 5 dell'articolo 3, il quale prevede, tra l'altro, che i comuni di cui al comma 1 dell'articolo possono acquisire le stazioni ferroviarie disabilitate o le case cantoniere della società ANAS Spa, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di coordinare tale previsione con il processo di attuazione del federalismo demaniale, alla luce dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 85 del 2010, nonché di sostituire il riferimento agli uffici tecnici erariali, non più esistenti, con quello ai competenti uffici dell'Agenzia del territorio;
c) con riferimento al comma 1 dell'articolo 7, il quale prevede che il Ministero dello sviluppo economico provveda ad individuare modalità attraverso cui il concessionario del servizio postale universale ne garantisce l'espletamento nei piccoli comuni di cui all'articolo 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di assicurare il necessario coordinamento di tale previsione con il contenuto dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno nei servizi postali comunitari;
d) con riferimento al comma 2 dell'articolo 7, il quale prevede che le amministrazioni comunali dei piccoli comuni di cui all'articolo 2 possono stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le associazioni di categoria e con Poste italiane Spa, affinché il pagamento dei conti correnti - con particolare riguardo a quelli relativi ad imposte comunali e ai vaglia postali - e le altre operazioni possano essere effettuate presso gli esercizi commerciali di comuni e frazioni non servite dal servizio postale, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di evitare che tale previsione si sovrapponga con quella di cui all'articolo 3, comma 3, la quale interviene anch'essa sulle modalità di pagamento di imposte, tasse e tributi, nonché di specificare quali siano i soggetti con i quali le amministrazioni comunali possono stipulare apposita convenzione, anche ai fini della definizione dei rispettivi oneri e diritti.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54 Realacci.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo della proposta di legge C. 54 Realacci, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni;
condivisa la finalità dell'intervento legislativo di individuare specifici strumenti di sostegno in favore dei piccoli comuni, al fine di promuoverne lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale;
rilevata l'opportunità di garantire la necessaria coerenza tra le misure recate del provvedimento ed il processo di attuazione del federalismo fiscale avviato con la legge di delega n. 42 del 2009,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) con riferimento al comma 3 dell'articolo 7, il quale consente ai piccoli comuni di cui all'articolo 2 di affidare la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa a Poste italiane Spa, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della «legge 23 dicembre 1997, n. 448», provvedano le Commissioni di merito a sostituire tale riferimento con quello alla legge n. 448 del 1998;
2) con riferimento al comma 1 dell'articolo 10, il quale autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ad indire, con proprio provvedimento, una lotteria ad estrazione istantanea denominata «Piccoli comuni», le cui eventuali maggiori entrate sono destinate ad alimentare il Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni istituito dal comma 2 del medesimo articolo 10, provvedano le Commissioni di merito a rivedere la formulazione della disposizione, la quale presenta diversi profili problematici, sia in quanto l'attivazione di una nuova lotteria ad estrazione istantanea presuppone una procedura per l'aggiudicazione della relativa concessione, e pertanto l'introduzione ex lege della nuova lotteria configgerebbe con tale quadro procedimentale, incidendo inoltre sui rapporti già in essere con l'attuale concessionario delle lotterie ad estrazione istantanea, sia in quanto appare problematico quantificare l'eventuale maggior gettito derivante dalla nuova lotteria e la riassegnazione di tale maggior gettito non potrebbe che intervenire nell'esercizio successivo, comportando il peggioramento dei saldi nell'anno in cui avviene la riassegnazione;
3) con riferimento specifico alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 10, le quali prevedono che le risorse del Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni, istituito dal comma 2 del medesimo articolo 10, siano destinate, tra l'altro, a misure agevolative concernenti l'imposta comunale sugli immobili, relativamente agli immobili destinati ad attività economiche, nonché concernenti mobili destinati ad abitazione principale

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o ad attività economiche, provvedano le Commissioni di merito a specificare maggiormente il contenuto delle agevolazioni, nonché a coordinare tali previsioni con il processo di attuazione della delega in materia di federalismo fiscale conferita dalla legge n. 42 del 2009, in particolare tenendo conto del fatto che lo schema di decreto legislativo concernente il federalismo fiscale municipale predisposto dal Governo prevede la sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili con l'imposta municipale unica, nonché la soppressione di tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale,

e con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento al comma 3 dell'articolo 3, il quale prevede che nei piccoli comuni individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 3, l'attività di incasso e di trasferimento di somme relative al pagamento di imposte, tasse e tributi, nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio, può essere effettuata utilizzando la rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze o con soggetti terzi, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di individuare con maggiore specificità i soggetti autorizzati alla stipula di tali convenzioni, nonché di specificare se la locuzione «soggetti terzi» si riferisca ai concessionari della predetta rete telematica;
b) con riferimento al comma 5 dell'articolo 3, il quale prevede, tra l'altro, che i comuni di cui al comma 1 dell'articolo possono acquisire, al valore economico definito dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente, le stazioni ferroviarie disabilitate o le case cantoniere della società ANAS Spa, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sostituire il riferimento agli uffici tecnici erariali, non più esistenti, con quello ai competenti uffici dell'Agenzia del territorio;
c) con riferimento al comma 1 dell'articolo 7, il quale prevede che il Ministero dello sviluppo economico provveda ad individuare modalità attraverso cui il concessionario del servizio postale universale ne garantisce l'espletamento nei piccoli comuni di cui all'articolo 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di assicurare il necessario coordinamento di tale previsione con il contenuto dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno nei servizi postali comunitari;
d) con riferimento al comma 2 dell'articolo 7, il quale prevede che le amministrazioni comunali dei piccoli comuni di cui all'articolo 2 possono stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le associazioni di categoria e con Poste italiane Spa, affinché il pagamento dei conti correnti - con particolare riguardo a quelli relativi ad imposte comunali e ai vaglia postali - e le altre operazioni possano essere effettuate presso gli esercizi commerciali di comuni e frazioni non servite dal servizio postale, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di evitare che tale previsione si sovrapponga con quella di cui all'articolo 3, comma 3, la quale interviene anch'essa sulle modalità di pagamento di imposte, tasse e tributi, nonché di specificare quali siano i soggetti con i quali le amministrazioni comunali possono stipulare apposita convenzione, anche ai fini della definizione dei rispettivi oneri e diritti.

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ALLEGATO 3

Legge comunitaria 2010 (C. 4059 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 14.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 ex articolo 258 TFUE e la seguente messa in mora complementare del 5 maggio 2010, con lo scopo di dare piena attuazione all'articolo 1, comma 18, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante la proroga dei titoli concessori vigenti fino al 31 dicembre 2015, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base d'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo avente ad oggetto la riformulazione della legislazione relativa alle concessioni demaniali secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) la durata delle concessioni demaniali e i criteri di rinnovo delle medesime, nell'ambito dei piani di spiaggia e sulla base di linee evolutive di sviluppo degli arenili tracciate da comune e regione;
b) i criteri e le modalità di rilascio di nuove concessioni demaniali, di cessazione di concessioni assentite e di più domande concorrenti, dando priorità alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili e offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione demaniale e di un uso della medesima rispondente all'interesse pubblico;
c) i criteri per l'eventuale revoca delle concessioni demaniali;
d) la previsione di un equo indennizzo relativo agli investimenti effettuati dal concessionario uscente, da parte del concessionario subentrante, nei casi di revoca della concessione demaniale non dipendenti da abusi o inadempienze da parte del concessionario stesso;
e) le modalità per il subingresso in caso di vendita o affitto delle aziende che gestiscono le concessioni demaniali».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le parole: nonché delega al Governo in materia di concessioni demaniali.
14. 2. Marchioni.

Aggiungere, in fine, i seguenti:
4. All'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, tra le parole: «attività portuali e produttive,» e «per l'esercizio delle seguenti attività», sono inserite le seguenti parole: «previa verifica delle condizioni di sicurezza e rispetto ambientale degli impianti di depurazione delle acque,».
5. All'articolo 01, comma 2-ter, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

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dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, le parole: «responsabile di gravi violazioni edilizie sono sostituite dalle seguenti: «responsabile di gravi violazioni edilizie e di danni ambientali alla salute del mare legati allo scarico di acque non depurate e di rifiuti.
14. 1. Cosenza, Scalia.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente:
«4. Al fine di chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 ex articolo 258 TFUE e la seguente messa in mora complementare del 5 maggio 2010, con lo scopo di dare piena attuazione all'articolo 1, comma 18, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante la proroga dei titoli concessori vigenti fino al 31 dicembre 2015, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base d'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo avente ad oggetto la riformulazione della legislazione relativa alle concessioni demaniali secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la durata delle concessioni demaniali e i criteri di rinnovo delle medesime, nell'ambito dei piani di spiaggia e sulla base di linee evolutive di sviluppo degli arenili tracciate da comune e regione;
b) i criteri e le modalità di rilascio di nuove concessioni demaniali, di cessazione di concessioni assentite e di più domande concorrenti, dando priorità alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili e offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione demaniale e di un uso della medesima rispondente all'interesse pubblico;
c) i criteri per l'eventuale revoca delle concessioni demaniali;
d) le modalità per il subingresso in caso di vendita o affitto delle aziende che gestiscono le concessioni demaniali».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le parole: nonché delega al Governo in materia di concessioni demaniali.
14. 3. Mariani, Fontanelli, Realacci, Margiotta, Bratti, Vannucci, Fluvi.

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ALLEGATO 4

Legge comunitaria 2010 (C. 4059 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI RELAZIONE FORMULATA DAL RELATORE

La VI Commissione Finanze,
esaminato il disegno di legge C. 4059, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010;
rilevato come l'articolo 7 apporti alcune modifiche alla disciplina recata dal codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari, in particolare rafforzando la disciplina relativa alle informazioni precontrattuali da fornire al consumatore ed estendendo l'applicabilità della disciplina in materia di recesso del consumatore;
rilevato come l'articolo 12, il quale conferisce una delega al Governo in materia di disciplina della fiducia, al fine di introdurre nell'ordinamento italiano un istituto analogo a quello, già contemplato soprattutto nei sistemi giuridici anglosassoni, del trust, non corrisponda ad una diretta esigenza di recepimento di una normativa europea;
sottolineata la necessità prioritaria di proseguire con ancora maggiore decisione nelle azioni di contrasto contro il gravissimo fenomeno delle frodi in materia di IVA, il quale risulta particolarmente preoccupante, sia per le conseguenze negative sul gettito tributario degli Stati membri, sia per gli effetti deleteri che esso determina sulla parità delle condizioni concorrenziali tra gli operatori economici soggetti all'imposta;
evidenziata, a tale riguardo, l'opportunità di individuare soluzioni normative che consentano di colpire alla radice tale fenomeno, in particolare generalizzando il meccanismo di imposizione nello Stato di residenza del cessionario o committente del bene o del servizio imponibile;
evidenziato, sempre a tale ultimo proposito, come l'articolo 15 disciplini specificamente il recepimento della direttiva 2010/23/UE, che modifica della direttiva 2006/112/CE, per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi, predisponendo un ulteriore strumento di lotta contro le pratiche fraudolente nel settore dell'IVA;
segnalata, in tale contesto, l'opportunità di apportare correttivi alla normativa sui rimborsi IVA, al fine di venire incontro alle esigenze delle numerose imprese italiane che, alla luce delle modifiche recentemente intervenute nella disciplina IVA relativa alla territorialità delle operazioni imponibili, a seguito del recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2008/8/CE operato dal decreto legislativo n. 18 del 2010, hanno visto ridursi significativamente ridursi la possibilità di compensare l'imposta assolta sugli acquisti, e sono ora costrette a recuperare tali crediti d'imposta attraverso il meccanismo dei rimborsi, con conseguenti oneri finanziari a loro carico, i quali risultano particolarmente gravosi nell'attuale sfavorevole congiuntura economica;
ribadita altresì l'esigenza che il Governo utilizzi tutte le opportunità offerte dal quadro normativo europeo in materia di aliquote ridotte IVA, al fine di estendere

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l'ambito di applicazione delle aliquote ridotte anche a taluni settori attualmente esclusi che versino in una condizione di particolare difficoltà, soprattutto al fine di riequilibrare gli svantaggi concorrenziali derivanti dalla presenza, in altri Stati membri, di regimi fiscali di particolare favore;
sottolineata la necessità di proseguire e rafforzare le iniziative, già avviate nel corso della legislatura, volte a facilitare l'accesso al credito privato da parte delle piccole e medie imprese, al fine di alleviare la condizione di difficoltà in cui versa, a causa della crisi economica internazionale, tale componente essenziale dell'economia nazionale;
evidenziata, in tale prospettiva, l'esigenza che la fase di transizione in vista della piena attuazione dell'Accordo di Basilea 3 sia monitorata con particolare attenzione dal Governo e dalle Autorità di vigilanza sul settore bancario, in particolare per quanto riguarda gli effetti che le misure stabilite nell'Accordo possono determinare sulle esigenze di patrimonializzazione delle banche italiane, soprattutto di piccole e medie dimensioni, al fine di escludere che le predette misure comportino ricadute negative sull'erogazione di credito da parte del sistema bancario, segnatamente per quanto riguarda le piccole e medie imprese e le famiglie;
ribadita, in linea generale, la necessità che l'attività di recepimento nell'ordinamento italiano della normativa europea tenga il più possibile conto dell'esigenza di ridurre il più possibile gli oneri burocratici e finanziari ricadenti sui cittadini e sulle imprese,

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di espungere l'articolo 12 dal testo del disegno di legge, atteso che l'importante materia della disciplina della fiducia potrebbe più opportunamente essere affrontata in altro provvedimento legislativo.

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ALLEGATO 5

Legge comunitaria 2010 (C. 4059 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,
esaminato il disegno di legge C. 4059, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010;
rilevato come l'articolo 7 apporti alcune modifiche alla disciplina recata dal codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari, in particolare rafforzando la disciplina relativa alle informazioni precontrattuali da fornire al consumatore ed estendendo l'applicabilità della disciplina in materia di recesso del consumatore;
rilevato come l'articolo 12, il quale conferisce una delega al Governo in materia di disciplina della fiducia, al fine di introdurre nell'ordinamento italiano un istituto analogo a quello, già contemplato soprattutto nei sistemi giuridici anglosassoni, del trust, non corrisponda ad una diretta esigenza di recepimento di una normativa europea;
sottolineata la necessità prioritaria di proseguire con ancora maggiore decisione nelle azioni di contrasto contro il gravissimo fenomeno delle frodi in materia di IVA, il quale risulta particolarmente preoccupante, sia per le conseguenze negative sul gettito tributario degli Stati membri, sia per gli effetti deleteri che esso determina sulla parità delle condizioni concorrenziali tra gli operatori economici soggetti all'imposta;
evidenziata, a tale riguardo, l'opportunità di individuare soluzioni normative che consentano di colpire alla radice tale fenomeno, in particolare generalizzando il meccanismo di imposizione nello Stato di residenza del cessionario o committente del bene o del servizio imponibile;
evidenziato, sempre a tale ultimo proposito, come l'articolo 15 disciplini specificamente il recepimento della direttiva 2010/23/UE, che modifica della direttiva 2006/112/CE, per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi, predisponendo un ulteriore strumento di lotta contro le pratiche fraudolente nel settore dell'IVA;
segnalata, in tale contesto, l'opportunità di apportare correttivi alla normativa sui rimborsi IVA, al fine di venire incontro alle esigenze delle numerose imprese italiane che, alla luce delle modifiche recentemente intervenute nella disciplina IVA relativa alla territorialità delle operazioni imponibili, a seguito del recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2008/8/CE operato dal decreto legislativo n. 18 del 2010, hanno visto ridursi significativamente ridursi la possibilità di compensare l'imposta assolta sugli acquisti, e sono ora costrette a recuperare tali crediti d'imposta attraverso il meccanismo dei rimborsi, con conseguenti oneri finanziari a loro carico, i quali risultano particolarmente gravosi nell'attuale sfavorevole congiuntura economica;
ribadita altresì l'esigenza che il Governo utilizzi tutte le opportunità offerte dal quadro normativo europeo in materia di aliquote ridotte IVA, al fine di estendere

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l'ambito di applicazione delle aliquote ridotte anche a taluni settori attualmente esclusi che versino in una condizione di particolare difficoltà, soprattutto al fine di riequilibrare gli svantaggi concorrenziali derivanti dalla presenza, in altri Stati membri, di regimi fiscali di particolare favore;
sottolineata la necessità di proseguire e rafforzare le iniziative, già avviate nel corso della legislatura, volte a facilitare l'accesso al credito privato da parte delle piccole e medie imprese, al fine di alleviare la condizione di difficoltà in cui versa, a causa della crisi economica internazionale, tale componente essenziale dell'economia nazionale;
evidenziata, in tale prospettiva, l'esigenza che la fase di transizione in vista della piena attuazione dell'Accordo di Basilea 3 sia monitorata con particolare attenzione dal Governo e dalle Autorità di vigilanza sul settore bancario, in particolare per quanto riguarda gli effetti che le misure stabilite nell'Accordo possono determinare sulle esigenze di patrimonializzazione delle banche italiane, soprattutto di piccole e medie dimensioni, al fine di escludere che le predette misure comportino ricadute negative sull'erogazione di credito da parte del sistema bancario, segnatamente per quanto riguarda le piccole e medie imprese e le famiglie;
ribadita, in linea generale, la necessità che l'attività di recepimento nell'ordinamento italiano della normativa europea tenga il più possibile conto dell'esigenza di ridurre il più possibile gli oneri burocratici e finanziari ricadenti sui cittadini e sulle imprese,

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 7, le quali modificano i commi 4 e 5 dell'articolo 67-terdecies del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, relativamente agli obblighi cui sono tenuti il fornitore ed il consumatore in caso di recesso da contratti finanziari a distanza, rispettivamente per quanto riguarda il rimborso, da parte del fornitore, degli importi versati dal consumatore in conformità del contratto e per quanto riguarda la restituzione, da parte del consumatore, di qualsiasi bene o importo ricevuto dal fornitore, si valuti l'opportunità di sostituire la locuzione, piuttosto indeterminata, secondo cui tali rimborsi o restituzioni devono avvenire «quanto prima, e al più entro trenta giorni», con altra maggiormente circostanziata;
b) si valuti l'opportunità di espungere l'articolo 12 dal testo del disegno di legge, atteso che l'importante materia della disciplina della fiducia potrebbe più opportunamente essere affrontata in altro provvedimento legislativo.

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ALLEGATO 6

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009 (Doc. LXXXVII, n. 3).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,
esaminata la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009 (Doc. LXXXVII, n. 3);
rilevato come la Relazione sia stata predisposta dal Governo secondo le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, previgente alle modifiche introdotte dal comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 96 del 2010 (Legge comunitaria 2009);
evidenziato come, in forza di tale impostazione, la Relazione trasmessa quest'anno alle Camere risulta sostanzialmente priva di reali contenuti politici, in quanto fa riferimento ad uno scenario temporale ormai superato;
evidenziati positivamente i progressi compiuti nel processo di realizzazione di un sistema europeo di vigilanza europea sui mercati finanziari, che ha portato all'istituzione di tre distinte autorità europee di vigilanza settoriali in campo bancario (EBA), assicurativo (EIOPA) e mobiliare (ESA), e segnalata, in tale contesto, l'esigenza di proseguire lungo tale percorso implementando il sistema, al fine di assicurare la massima efficacia alla nuova architettura di vigilanza, in particolare giungendo alla definizione di un corpus unico di regole armonizzate applicabili a tutte le istituzioni finanziarie, e di garantire la massima collaborazione con le autorità di vigilanza nazionali;
sottolineata l'esigenza di avviare in sede europea una compiuta riflessione sugli interventi normativi necessari a risolvere i conflitti di interesse esistenti in capo alle agenzie di rating, a rivedere i meccanismi di remunerazione del servizio di rating, ad individuare misure atte a favorire una maggiore apertura di tale mercato, attraverso l'ingresso di nuovi operatori, nonché a riconsiderare il ruolo complessivo attribuito dalla normativa ai giudizi espressi dalle agenzie di rating, segnatamente per quanto attiene all'impatto dei giudizi stessi sul funzionamento dei mercati, in particolare eliminando o circoscrivendo significativamente l'uso a fini regolamentari di tali giudizi, tenendo conto delle indicazioni espresse in merito nel documento finale approvato dalla Commissione Finanze sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito (COM(2010)289 definitivo);
rilevata l'esigenza di tradurre in proposte normative l'analisi svolta a seguito delle presentazione, da parte della Commissione europea, del Libro verde - La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi (COM(2010)561 definitivo), al fine di definire con la massima chiarezza possibile le responsabilità gravanti sulle società di revisione, distinguendole con chiarezza da quelle spettanti agli organi di amministrazione delle società, agli organi interni di controllo, alle società di rating, agli analisti finanziari ed alle autorità di vigilanza, evitando sovrapposizioni e confusioni di ruoli, in particolare

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armonizzando a livello europeo le norme in materia di indipendenza del revisore, di responsabilità patrimoniale, di etica professionale, di formazione, di accesso all'attività e di vigilanza, sulla falsariga delle indicazioni contenute nel documento finale approvato in materia dalla Commissione Finanze;
segnalata, a tale ultimo proposito, l'esigenza di approfondire a livello europeo le problematiche relative all'elevato livello di concentrazione attualmente esistente nel mercato dei servizi di revisione contabile, verificando in particolare se tale condizione non comporti rischi sotto il profilo dell'indipendenza delle società di revisione e dei conflitti di interessi, assumendo in tale contesto iniziative, anche di carattere normativo, volte a sostenere la crescita dimensionale delle società di revisione di minori dimensioni e a favorire una maggiore apertura concorrenziale del mercato dei servizi di revisione;
sottolineato positivamente come, anche nel corso del 2009, si sia ulteriormente ridotto il numero delle infrazioni pendenti nei confronti dell'Italia per mancato o non corretto recepimento della normativa europeo;
rilevata l'esigenza che il Governo prosegua nelle iniziative per migliorare ulteriormente il tasso di tempestivo recepimento nell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie, sia per quanto riguarda le procedure pendenti, sia per quanto riguarda le nuove contestazioni;
esprime

NULLA OSTA

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ALLEGATO 7

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo (Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Struttura di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo).

1. È istituito, presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), un organismo di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alla stipulazione dei contratti di assicurazione, alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva.
L'organismo è dotato di autonomia gestionale e patrimoniale ed è amministrato da un comitato di gestione nominato dal Ministro dello sviluppo economico e composto da un rappresentante dell'ISVAP, con funzioni di presidente, da un rappresentante del ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del ministero dell'interno e da un rappresentante dell'associazione di categoria delle imprese di assicurazione. Le funzioni di segretario sono attribuite ad un funzionario dell'ISVAP. I membri del Comitato restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per una sola volta.
Al finanziamento dell'organismo si provvede mediante un contributo annuale posto a carico delle imprese esercenti l'assicurazione r.c. auto e determinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico su proposta del comitato di gestione dell'organismo. Il comitato di gestione, che sovrintende alle attività della struttura operativa di cui al comma 3, redige il bilancio di esercizio e calcola le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento dell'organismo ai fini della determinazione del contributo annuale da richiedere alle imprese. Il contributo viene ripartito tra le imprese autorizzate all'esercizio del ramo r.c. auto in relazione alle rispettive raccolte premi come risultanti dall'ultimo bilancio d'esercizio disponibile.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'organismo:
a) svolge attività di investigazione, elaborazione, valutazione ed analisi in materia di frodi assicurative, sulla base delle segnalazioni ricevute:
dalle forze dell'ordine che nello svolgimento dei loro compiti istituzionali abbiano individuato situazioni tali da far presumere il rischio di attività fraudolente nei confronti di imprese assicuratrici;
dalle imprese di assicurazione in merito ad eventi anomali idonei a far presumere la sussistenza di illeciti o di frodi;
dall'archivio e dalle banche dati di cui al comma 3, laddove siano scattati gli indicatori di allerta preventiva contro le frodi;
dall'archivio documentale di cui alla lettera d);

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b) collabora con le forze di polizia e con l'autorità giudiziaria, ai fini dell'esercizio dell'azione penale per il contrasto alle frodi assicurative;
c) collabora con le compagnie assicurative, alle quali fornisce e richiede informazioni e documentazione su situazioni che presentino parametri di significatività di rischio frode relativamente ad una o più imprese e coordina i rapporti tra l'autorità giudiziaria e le forze di polizia e le imprese stesse per la trasmissione della documentazione necessaria ai fini delle indagini da compiere;
d) istituisce un archivio elettronico contenente i riferimenti essenziali relativi a parti coinvolte ed autorità competenti di tutti i procedimenti penali istruiti per il delitto di frode in assicurazione; a tal fine, l'autorità giudiziaria e le forze di polizia inviano all'organismo la comunicazione di avvio di indagine, con l'indicazione dei soggetti coinvolti, delle parti lese e dell'ufficio competente;
e) promuove ogni altra iniziativa, nell'ambito delle proprie competenze, per la prevenzione ed il contrasto delle frodi nel settore assicurativo.

3. Per l'espletamento delle attività di cui al comma precedente, l'organismo si avvale di una struttura operativa composta da personale dell'ISVAP all'uopo distaccato, coadiuvato da un nucleo speciale di polizia assegnato tramite protocollo di collaborazione tra l'Istituto di vigilanza e il Ministero dell'interno. La responsabilità della struttura operativa è affidata ad un dirigente del Ministero dell'interno con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, che riferisce periodicamente al Comitato di gestione i risultati delle attività espletate. Sulla base dall'esame delle informazioni acquisite ai sensi del presente articolo la struttura operativa, nel caso in cui appaiano sussistenti elementi di reato, e comunque ove lo ritenga opportuno, rimette all'autorità giudiziaria e alle forze di polizia competenti per territorio la documentazione raccolta per l'eventuale esercizio dell'azione penale, informandone le imprese assicuratrici interessate.
4. La struttura operativa di cui al comma 3 si avvale di un archivio informatico, connesso con la banca dati elettronica di cui all'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con la banca dati dei sinistri istituita dall'articolo 135 del medesimo codice delle assicurazioni private, con l'Archivio nazionale dei veicoli e con l'Anagrafe nazionale dei soggetti abilitati alla guida istituiti dall'articolo 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il Pubblico registro automobilistico istituito dal Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, presso l'Automobile Club d'Italia, con il Casellario centrale infortuni presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, con le banche dati del settore assicurativo, nonché con altre banche dati pubbliche e private individuate ai sensi del comma 6.
5. L'archivio informatico di cui al comma 3 si articola nei seguenti strumenti informatici:
a) un modulo informatico centrale che analizza, con tecniche di estrazione (data mining), le informazioni presenti nella banca dati dei sinistri istituita dall'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in collegamento con le informazioni esistenti nelle altre banche dati pubbliche e private di cui al comma 4, allo scopo di individuare e memorizzare, sulla base di indici predefiniti, le posizioni che presentino un significativo rischio di frode;
b) un modulo informatico di allerta che, sulla base delle informazioni presenti nel modulo centrale di cui alla lettera a) e delle relative elaborazioni, fornisce all'autorità giudiziaria, alla struttura operativa di cui al comma 3 e alle imprese di assicurazione, all'atto dell'interrogazione del sistema ai fini della stipulazione di un

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contratto di assicurazione o della liquidazione di un sinistro, tutti i dati sulla ricorrenza di elementi che evidenzino un rischio di frode, anche nel caso in cui riguardino più compagnie.

6. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture dei trasporti e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, si stabiliscono modalità di raccordo tra le amministrazioni di cui al comma 4 per l'attivazione, a titolo gratuito, dei collegamenti con le banche dati di cui esse sono titolari, si individuano le ulteriori banche dati pubbliche e private di cui può avvalersi l'archivio informatico, sono stabiliti i termini, le modalità e le condizioni per la gestione dell'archivio da parte dell'organismo di cui al comma 1, sono definite le strutture e i livelli di accesso al predetto archivio informatico, eventualmente anche da parte di soggetti privati relativamente ai dati della banca dati elettronica di cui all'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, il contenuto delle interrogazioni all'archivio medesimo e le tipologie dei dati che sono forniti all'autorità giudiziaria, alle forze di polizia e alle imprese di assicurazione, nonché le modalità di conservazione dei dati.
7. Presso ogni impresa assicuratrice viene creata una funzione antifrode con il compito, fra l'altro, di interfacciarsi con l'organismo e con le autorità investigative per quanto riguarda la ricezione e l'invio delle informazioni descritte nel presente articolo e per ogni altra forma di collaborazione necessaria ai fini dello svolgimento delle indagini da parte dell'autorità giudiziaria e delle forze di polizia ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
Ogni impresa assicuratrice, nello svolgimento della propria attività antifrode, è tenuta a segnalare all'organismo, tramite la propria funzione antifrode, fenomeni o casi anomali idonei a far presumere la sussistenza di illeciti ai loro danni. L'organismo garantisce la massima circolazione di informazioni tra unità antifrode coinvolte a vario titolo nei medesimi fenomeni».
1. 1. Pagano, Germanà, Dima.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode.
1. 2. Ventucci.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sostituire la lettera f) con la seguente:
«f) trasmette annualmente all'ISVAP una relazione sull'attività svolta e formula proposte di modifica sulla disciplina della prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore».
1. 3. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:
«Il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti designati dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'interno, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero della giustizia, dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di finanza, dall'ISVAP e dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA); ciascun ente designa due rappresentanti, di cui uno effettivo e uno supplente».
1. 4. Bragantini, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

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Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: uno.
1. 5. Pagano.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dall'ISVAP sopprimere la seguente: e ed aggiungere, in fine, le parole:, e dalla CONSAP S.p.A., nella qualità di gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
1. 6. Messina, Cambursano.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dall'ISVAP, aggiungere le seguenti: da CONSAP S.p.a.
1. 7. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 4, sopprimere le parole: e dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA).
1. 8. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), aggiungere le seguenti: e dall'ACI.
*1. 9. Nicolucci, Abrignani.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), aggiungere le seguenti: e dall'ACI.
*1. 10. Messina, Cambursano.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché da un rappresentante degli intermediari assicurativi.
1. 11. Messina, Cambursano.

Al comma 5, sopprimere le parole: con il Casellario centrale infortuni presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,.
1. 12. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da:, che può fino alla fine del periodo con le seguenti: che designa, per la gestione dell'archivio e in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 29 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, la CONSAP S.p.A.. La gestione dell'archivio è disciplinata con apposita convenzione da stipulare tra il Ministero dello sviluppo economico e la CONSAP, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 13. Messina, Cambursano.

Al comma 8, dopo le parole: e comunicano all'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226 del nuovo codice della strada, aggiungere le seguenti: ed al Pubblico Registro Automobilistico.
*1. 14. Nicolucci, Abrignani.

Al comma 8, dopo le parole: e comunicano all'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226 del nuovo codice della strada, aggiungere le seguenti: ed al Pubblico Registro Automobilistico.
*1. 15. Messina, Cambursano.

ART. 2.

Al comma 1 premettere il seguente:
01. Al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private di cui al

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decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del periodo precedente le compagnie praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del comma 1».
2. 1. Messina, Cambursano.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonché del regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1, è effettuata per via telematica attraverso l'utilizzo della banca dati elettronica di cui al comma 2 o di cui all'articolo 135. La consegna di copia cartacea dell'attestazione sullo stato del rischio può essere richiesta dai soggetti di cui al comma 1 con istanza scritta».
2. 2. Ventucci.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonché del regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1, è effettuata anche per via telematica attraverso l'utilizzo della banca dati elettronica di cui al comma 2 o di cui all'articolo 135».
2. 3. Ventucci.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
È fatto salvo il diritto del contraente, all'atto della stipula di un contratto di assicurazione obbligatoria per la rc auto, di stipularlo alle migliori condizioni eventualmente previste dal combinato disposto degli articoli 132 e 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni.
2. 4. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 1 dell'articolo 143 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dai seguenti:
«1. Nel caso di sinistro che coinvolga almeno un veicolo a motore per il quale vi sia l'obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'ISVAP. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.
1-bis. In ogni caso, ogni soggetto coinvolto in un sinistro di cui al comma 1, che si ritenga non responsabile del sinistro stesso e che assuma di aver subito un danno, è tenuto a presentare denuncia dello stesso entro il termine massimo di 15 giorni dall'accadimento dell'evento. La denuncia dovrà essere fornita al proprio assicuratore per le ipotesi di cui agli articoli 149 e 150. Nelle altre ipotesi, la denuncia dovrà, nello stesso termine, essere presentata all'assicuratore dell'asserito responsabile. Decorso tale termine il danneggiato perde il diritto al risarcimento,

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salvo che non provi che l'omessa o tardiva denuncia sia dovuta a grave impedimento.
1-ter. L'assicurato ritenuto responsabile di un sinistro che abbia ricevuto notizie dello stesso dalla propria impresa di assicurazione è tenuto a fornire la propria versione dei fatti entro 15 giorni dalla comunicazione. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'impresa dovrà rivalersi nei suoi confronti per un importo pari al pregiudizio sofferto dall'impresa per l'omessa o tardiva comunicazione».
2. 5. Messina, Cambursano.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, i giorni in cui le cose danneggiate devono essere disponibili per l'accertamento non possono essere inferiori a otto, devono essere non festivi e successivi a quello di ricevimento da parte dell'assicuratore della richiesta di risarcimento; le ore debbono essere quelle dedicate ordinariamente allo svolgimento dell'attività lavorativa. Il danneggiato non può procedere alla riparazione delle cose danneggiate se non dopo lo spirare del suddetto termine o dopo l'effettuazione dell'accertamento se intervenuto prima. In caso contrario, l'impresa ai fini dell'offerta risarcitoria effettuerà le proprie valutazioni sulla compatibilità del danno solo dietro presentazione di regolare fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati».
2. 6. Pagano, Germanà, Dima.

Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: non festivi aggiungere le seguenti:, in ore dedicate ordinariamente allo svolgimento dell'attività lavorativa, ed aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il danneggiato non può procedere alla riparazione delle cose danneggiate se non dopo lo spirare del suddetto termine, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, o dopo l'effettuazione dell'accertamento, se intervenuto prima. In caso contrario, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sulla compatibilità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione.
2. 7. Ventucci.

Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:
2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della Banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, così come definiti dall'articolo 4 del Provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, l'impresa può, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di cui all'articolo 145, motivare la decisione di non fare offerta di risarcimento con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato ed all'ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. Qualora l'impresa non proponga querela o denuncia non può esservi diniego definitivo alla formulazione della offerta salvo che per ragioni che siano attinenti alla compatibilità dei danni, alle risultanze di accertamenti condoni in esito ad attività di investigazione ai sensi dell'articolo 134 e

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seguenti del T.U.L.P.S. - R.D. 18 giugno 1931 n. 773 o comunque inerenti alla responsabilità nel sinistro. Restano salvi i diritti del danneggiato per ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146 salvo il caso di proposizione di querela o denuncia.
2. 8. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della Banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno tre parametri di significatività, così come definiti dall'articolo 4 del Provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, l'impresa deve motivare la decisione di non fare offerta di risarcimento con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato ed all'ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato e all'ISVAP le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145. All'impresa di assicurazione che non assolva l'obbligo di condurre gli approfondimenti di cui al presente comma e ometta le comunicazioni relative alle analisi condotte sul sinistro, si applicano le sanzioni previste dal successivo articolo 306.
2. 9. Bragantini, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

Al comma 2, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire la parola: trenta con la seguente: novanta.
2. 10. Pagano, Germanà, Dima.

Al comma 2, lettera b), capoverso comma 2-bis, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:
Qualora, all'esito degli approfondimenti avviati ai sensi del primo periodo, l'impresa ritenga di non fare offerta di risarcimento, è tenuta a presentare denuncia per iscritto per il delitto di cui all'articolo 642 del codice penale; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi.
2. 11. Ventucci.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145. con le seguenti: Restano salvi i diritti del danneggiato per ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146 salvo il caso di proposizione di querela o denuncia.
2. 12. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
d) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo:
«In caso di richiesta di risarcimento pervenuta con ritardo superiore a tre mesi dall'accadimento del sinistro, i termini di cui al presente comma sono raddoppiati».
2. 13. Pagano, Germanà, Dima.

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Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
d) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
«11-bis. L'osservanza da parte della impresa di assicurazione delle forme e dei termini della procedura di risarcimento disciplinati dal presente articolo, la esonera dall'applicazione di sanzioni da parte dell'organo di vigilanza. La proponibilità della azione di risarcimento da parte del danneggiato resta comunque subordinata al rispetto dei termini di cui all'articolo 145».
2. 14. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
«3. Ai fini di quanto stabilito dai commi precedenti, trovano applicazione le disposizioni recate dall'articolo 148, commi 1, 1-bis, 2 e 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni».
2. 15. Pagano, Germanà, Dima.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. Il Governo è autorizzato ad apportare all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, le modifiche e le integrazioni necessarie affinché, ai fini di quanto stabilito dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 8, trovino applicazione le disposizioni recate dall'articolo 148, commi 1, 1-bis, 2 e 2-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, come modificate dal presente articolo.
2. 16. Ventucci.

ART. 3.

Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
4. All'articolo 642 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»;
b) al secondo comma, il terzo periodo è soppresso;
c) al terzo comma, il secondo periodo è soppresso.

5. All'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura della sanzione amministrativa è raddoppiata qualora i documenti assicurativi risultino falsificati o contraffatti; in tal caso non si applica il comma 3»;
b) al primo periodo del comma 4-bis le parole: «intestato al conducente» sono soppresse, e dopo le parole: «copertura assicurativa» è aggiunta la seguente: «ovvero».
3. 1. Pagano, Germanà, Dima.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Al primo comma dell'articolo 642 del codice penale, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»;
3. 2. Messina, Cambursano.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 642 del codice penale dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Si procede d'ufficio quando il

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delitto è commesso al fine di conseguire l'indennizzo o un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione dei veicoli su strada».
3. 3. Messina, Cambursano.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Sistema di controllo centralizzato dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile).

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e con il Ministro dell'interno, è istituito un sistema di controllo centralizzato dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli. Il sistema si avvale a titolo gratuito dell'archivio informatico integrato e delle banche dati di cui al comma 5 dell'articolo 1. Il decreto disciplina le competenze per l'accertamento centralizzato dell'evasione dell'obbligo e le modalità necessarie per l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
2. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
«5. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 20 giugno 2002, n. 121, convertito nella legge 1o agosto 2002, n. 168, come modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1o agosto 2003, n. 214 e successive modificazioni.
6. Nei casi indicati dal comma 5, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6.
7. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200».
3. 01. Bragantini, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

ART. 4.

I commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:
2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina le competenze per l'accertamento centralizzato dell'evasione dell'obbligo e le modalità necessarie per l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
4. 1. Pagano, Germanà, Dima.

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Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. La stessa comunicazione avviene nei confronti del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'ACI. Il certificato di proprietà non può essere rilasciato all'atto di acquisto di un veicolo se per tale veicolo non risulti in essere un valido contratto di assicurazione contro la responsabilità civile e per il quale non sia stata presentata contestuale dichiarazione di non utilizzo su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
4. 2. Messina, Cambursano.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. La stessa comunicazione avviene nei confronti del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'ACI. Il certificato di proprietà non può essere rilasciato all'atto di acquisto di un veicolo se per tale veicolo non risulti in essere un valido contratto di assicurazione contro la responsabilità civile. Con regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico saranno adottate le conseguenti norme di attuazione.
4. 3. Nicolucci, Abrignani.

ART. 5.

Sopprimere il comma 1.
5. 1. Pagano, Germanà, Dima.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la lettera f) dell'articolo 94 è sostituita dalla seguente:
«f) notizie in merito al contenzioso, se significativo e separata evidenza delle denunce presentate».
5. 2. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

ART. 6.

Sopprimerlo.
6. 1. Pagano, Germanà, Dima.

Al comma 4, sostituire le parole: La struttura di cui all'articolo 1, comma 1, invia all'ISVAP, con le seguenti: L'ISVAP, anche sulla base della relazione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), invia al Ministro dell'economia e delle finanze ed al Ministro dello sviluppo economico,
6. 2. Ventucci.