CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 febbraio 2011
442.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 1° MARZO 2011

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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.
Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il nuovo testo in oggetto,
premesso che il testo in esame riguarda questioni che attengono alla sfera strettamente personale di ciascuno, per cui le stesse considerazioni tecnico-giuridiche di formulazione delle disposizioni possono essere condizionate da valutazioni di natura etico-morale;
considerato che diritto di autodeterminazione del malato, da cui deriva l'istituto del consenso informato, costituisce un principio costituzionale di cui si deve tenere conto per la disciplina della dichiarazione anticipata di trattamento, pur nel contesto del sistema sanitario nazionale il cui obiettivo è costituzionalmente orientato alla tutela della salute;
rilevato che:
la dichiarazione anticipata di trattamento deve contenere, ai sensi dell'articolo 3, l'orientamento del dichiarante in merito agli specifici trattamenti sanitari ai quali potrà essere sottoposto in previsione di una eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere, presupponendo una particolare ed approfondita conoscenza della scienza medica, mentre una diversa formulazione che riferisse le dichiarazioni ai soli trattamenti sanitari ai quali il dichiarante non intende essere sottoposto risulterebbe più opportuna dando luogo a minori contrasti in sede applicativa;
appare quindi opportuno che il contenuto di tale dichiarazione si riferisca ai soli trattamenti sanitari ai quali il dichiarante non intende essere sottoposto;
all'articolo 3, comma 2, potrebbe essere opportuno chiarire come dovrebbero essere risolti casi in cui il trattamento deve essere interrotto, e non semplicemente «non attivato»;
osservato che:
la disciplina della dichiarazione anticipata di trattamento relativamente alla alimentazione ed all'idratazione forzata è collegata ad una valutazione che esula dalla competenza della Commissione Giustizia, quale è quella di considerare queste come sostegno vitale o piuttosto come trattamento medico;
ritenuto che:
all'articolo 4 si dovrebbe valutare l'opportunità di prescrivere la vincolatività della volontà espressa nella dichiarazione anticipata di trattamento nei limiti previsti dal presente provvedimento;
l'articolo 4 andrebbe ulteriormente approfondito in rapporto a quanto prescrive l'articolo 7 sul ruolo del medico, che, definendo gli spazi di manovra e di libertà del medico rispetto alle dichiarazione anticipata di trattamento, potrebbe

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rideterminarne comunque la vincolatività anche in aperto contrasto con la volontà contenuta nella dichiarazione anticipata di trattamento;
ritenuto che:
la materia disciplinata dall'articolo 4, comma 2, ove si specifica che le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa, e che le eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto, è stata affrontata ultimamente dalla Corte di Cassazione;
al comma 6, secondo il quale in condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica, si potrebbe specificare in fine per chiarezza che tale divieto di applicazione non opera solamente quando in condizioni di urgenza il medico abbia conoscenza della dichiarazione anticipata di trattamento.
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere che il contenuto della dichiarazione anticipata di trattamento si riferisca ai soli trattamenti sanitari ai quali il dichiarante non intende essere sottoposto;
b) all'articolo 3, comma 2, la Commissione di merito valuti l'opportunità di chiarire come dovrebbero essere risolti casi in cui il trattamento deve essere interrotto, e non semplicemente «non attivato»;
c) all'articolo 4 la Commissione di merito valuti l'opportunità di prescrivere la vincolatività della volontà espressa nella dichiarazione anticipata di trattamento nei limiti previsti dal presente provvedimento.

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ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2010.
C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

Al comma 1 sopprimere la lettera c).
2. 1.Ferranti, Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

ART. 3.

Sopprimerlo.
3. 1.Ferranti, Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 37 della legge 7 luglio 2009, n. 88 recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008).

1. All'articolo 37, comma 2, della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sono soppresse le parole ", senza le prescritte autorizzazioni".
b) alla lettera a), capoverso 1), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "senza le prescritte autorizzazioni";
c) alla lettera a), capoverso 2), le parole ", oppure produca o commercializza uova" sono sostituite con le seguenti: "senza la prescritta registrazione";
d) alla lettera e), capoverso 1), sono soppresse le parole ", al divieto di trattamenti per la conservazione";
e) alla lettera e), capoverso 3), le parole "articoli 6 e 11, relativi" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 6 relativo";
f) alla lettera f) dopo le parole "articoli 8," è inserita la seguente: "11," e dopo le parole "regolamento (CE) n. 589/2008" sono inserite le seguenti: "e le disposizioni nazionali applicative";
g) alla lettera g), sono soppresse le seguenti parole: «ai sensi della normativa vigente»;
h) alla lettera g), le parole "agli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2007, relativi all'uso di diciture facoltative" sono sostituite dalle seguenti: "sull'uso di diciture facoltative dalle norme comunitarie e disposizioni nazionali applicative in materia di commercializzazione delle uova".
i) alla lettera h), è aggiunto in fine il seguente periodo: "Al di fuori dei casi consentiti, la stessa sanzione si applica a chiunque detiene, pone in commercio uova non stampigliate e/o non classificate nonché effettua trattamenti di conservazione o

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di refrigerazione delle uova della cat. A. La sanzione per la detenzione o la commercializzazione di uova non stampigliate o non classificate non si applica al dettagliante che detiene o pone in vendita uova in confezioni originali, sempre che il dettagliante non sia in condizione di avere conoscenza della violazione o che la confezione originale non presenti segni di alterazione".

2. L'articolo 37, comma 4, della legge 7 luglio 2009, n. 88, è abrogato.
3. All'articolo 37, comma 7, della legge 7 luglio 2009, n. 88, le parole "dell'irrogazione delle sanzioni" sono sostituite dalle seguenti: "dell'accertamento delle violazioni"».
11. 01.Il Governo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Delega al Governo per l'adeguamento e la revisione della disciplina sanzionatoria in attuazione del regolamento (CE) 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) 1831/2003 e che abroga le direttive 73/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471 (CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero della Salute e del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello Sviluppo Economico, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo al fine di assicurare la piena integrazione tra la normativa nazionale e quella comunitaria sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi apportando specifiche integrazioni e modificazioni alla normativa vigente, secondo le procedure previste dall'articolo 1, commi 2, 3 e 4 e nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) riordino, coordinamento e riformulazione dell'apparato sanzionatorio in applicazione delle nuove disposizioni comunitarie che regolamentano le norme di commercializzazione, preparazione ed uso dei mangimi, con particolare riferimento all'etichettatura obbligatoria e facoltativa, compreso l'utilizzo dei claims nutrizionali;
b) armonizzazione dell'intero apparato sanzionatorio attraverso la previsione di disposizioni sanzionatorie anche in applicazione del regolamento (CE) 1831/2003 in tema di additivi destinati all'alimentazione animale ed alla riformulazione delle prescrizioni di cui alla direttiva 93/74/CE per gli alimenti destinati a particolari fini nutrizionali;
c) razionalizzazione e graduazione dell'apparato sanzionatorio secondo principi di efficacia, afflittività e proporzionalità da attuare secondo i criteri stabiliti all'articolo 2, comma 1, lettera c) della presente legge nonché attraverso la rimodulazione delle sanzioni penali vigenti, sia con riferimento alla scelta della pena sia con riguardo alla misura delle sanzioni stesse in considerazione dell'attenuato disvalore giuridico di alcune condotte correlato al minor rischio di contagio della BSE.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
11. 02.Il Governo.
(Approvato)

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Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, recante "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva").

1. - L'articolo 3 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Designazione dell'origine). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di indicare in etichetta o nei documenti commerciali degli "oli extra vergini di oliva" e degli "oli di oliva vergini", la designazione di origine prevista dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine in etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione degli "oli extra vergini di oliva" e degli "oli di oliva vergini", in difformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza in etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altro che può indicare un'origine geografica diversa dalle designazioni di origine consentite dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche e dalle disposizioni nazionali attuative.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine in etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione dell'"olio d'oliva-composto da oli d'oliva raffinati e da oli d'oliva vergini" e dell'"olio di sansa di oliva" in difformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza in etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altro che evoca una qualunque origine geografica.
4. Chiunque, prima dell'inizio dell'attività di confezionamento degli "oli extra vergini di oliva" e "oli di oliva vergini", non osserva l'obbligo di registrarsi nell'apposito elenco tenuto nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale ai sensi delle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cento euro a seicento euro. La medesima sanzione si applica in caso di mancata comunicazione di cessazione dell'attività di confezionamento.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, pur essendone obbligato, non istituisce il registro nel quale devono essere annotati le produzioni, i movimenti e le lavorazioni degli "oli extra vergini di oliva" e degli "oli di oliva vergini" previsto dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro. Se l'inosservanza riguarda il mancato rispetto delle modalità di tenuta, ivi compresa l'inesattezza e l'incompletezza, e dei tempi di registrazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da duecento euro a milleduecento euro».

2. - L'articolo 5 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Identificazione delle partite). - 1. Chiunque non rispetta le prescrizioni sull'identificazione delle partite

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stabilite dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro».

3 - L'articolo 6 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:
«Art. 6. - Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi. - 1. Le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, e dagli articoli 4 e 5, sono fissate nella misura da cinquanta euro a trecento euro, se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto non superiori a cento litri.
2. Le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, e dagli articoli 4 e 5, sono fissate nella misura da cinquemila euro a trentamila euro se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto superiori trenta mila litri.
3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, per i prodotti preconfezionati, il quantitativo di prodotto a cui riferirsi si identifica con quello del lotto di produzione».

4. - All'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la parola «inflazione» è sostituita con la parola «infrazione» e le parole «si applicano le sanzioni previste dal presente decreto legislativo nella misura massima fissata per ciascuna fattispecie» sono sostitute dalle parole «le sanzioni previste per ciascuna fattispecie dal presente decreto legislativo sono raddoppiate».

5. - Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225 è sostituito dal seguente: «1. Senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per il tramite del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, è l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo».
11. 03.Il Governo.
(Approvato)

ART. 12.

Sopprimerlo.
* 12. 1.Cimadoro.

Sopprimerlo.
* 12. 2.Ferranti, Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sopprimerlo.
* 12. 3.Monai.

ART. 18.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel

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settore privato, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale la fattispecie criminosa specifica di corruzione in affari privati che punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di chi, nell'ambito di attività professionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative non meramente esecutive per conto di una entità del settore privato, per compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, sempreché tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali;
b) prevedere la punibilità con la stessa pena anche di colui che, intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il vantaggio di cui alla lettera a);
c) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale e fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche la fattispecie criminosa di istigazione alla corruzione in affari privati, con la previsione di una riduzione di pena qualora l'offerta, la promessa o la sollecitazione alla promessa non siano state accettate;
d) introdurre fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le fattispecie criminose di cui alle lettere a) e b), con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle entità nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato.
18. 01.Garavini, Ferranti, Touadi.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere che le definizioni siano quelle di cui all'articolo 2 della decisione quadro;
b) prevedere che l'autorità centrale ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro sia individuata nel Ministero della giustizia;
c) prevedere che la richiesta di riconoscimento possa essere avanzata dall'autorità giudiziaria italiana anche per le confische disposte ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive

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modificazioni, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto III), della decisione quadro;
d) prevedere che l'autorità competente a chiedere il riconoscimento e l'esecuzione ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro sia l'autorità giudiziaria italiana procedente;
e) prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento della confisca di beni emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se del caso, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente, e assicurando in ogni caso modalità di trasmissione degli atti che consentano all'autorità giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticità;
f) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana che ha emesso, nell'ambito di un procedimento penale, un provvedimento di confisca concernente cose che si trovano sul territorio di un altro Stato membro si possa rivolgere direttamente all'autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo; prevedere la possibilità di avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente;
g) prevedere, nei casi di inoltro diretto di cui alle lettere e) ed f), adeguate forme di comunicazione e informazione nei riguardi del Ministro della giustizia, anche a fini statistici;
h) prevedere la trasmissione d'ufficio delle richieste provenienti dalle autorità di un altro Stato membro, da parte dell'autorità giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente all'autorità giudiziaria italiana competente, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione;
i) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca, l'autorità giudiziaria italiana non proceda alla verifica della doppia incriminabilità nei casi e per i reati previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro;
l) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca emesse da autorità giudiziarie di altri Stati membri per reati diversi da quelli previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, l'autorità giudiziaria italiana proceda alla verifica della doppia incriminabilità;
m) prevedere che possano essere esperiti i rimedi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, avverso il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti di blocco e di sequestro, ma che l'impugnazione non possa mai concernere il merito della decisione giudiziaria adottata dallo Stato di emissione;
n) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rifiutare l'esecuzione di una decisione di confisca quando:
1) l'esecuzione della decisione di confisca sarebbe in contrasto con il principio del ne bis in idem;
2) in uno dei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione di confisca riguarda fatti che non costituiscono reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della decisione di confisca non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, della legislazione dello Stato di emissione;
3) vi sono immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato italiano che impedirebbero l'esecuzione di una decisione di confisca nazionale dei beni in questione;

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4) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi di buona fede, a norma del diritto dello Stato italiano, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, anche quando tale impossibilità risulti conseguenza dell'applicazione di mezzi di impugnazione di cui alla lettera m);
5) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che devono considerarsi commessi in tutto o in parte in territorio italiano;
6) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che sono stati commessi, secondo la legge italiana, al di fuori del territorio dello Stato di emissione, e il reato è improcedibile ai sensi degli articoli 7 e seguenti del codice penale;
o) prevedere che, prima di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una confisca richiesta da uno Stato di emissione, l'autorità giudiziaria italiana procedente attivi procedure di consultazione con l'autorità competente dello Stato di emissione, anche tramite l'autorità centrale di cui alla lettera b);
p) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rinviare l'esecuzione di una decisione di confisca:
1) quando il bene è già oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche nell'ambito di un procedimento di prevenzione;
2) quando sono stati proposti i mezzi di impugnazione di cui alla lettera m) e fino alla decisione definitiva;
3) nel caso di una decisione di confisca concernente una somma di denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che il valore totale risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro;
4) qualora l'esecuzione della decisione di confisca possa pregiudicare un'indagine penale o procedimenti penali in corso;
q) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di emissione, possa convenire con l'autorità dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto somme di denaro o altri beni di valore equivalente a quello confiscato, salvo che si tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o detenzione siano vietati dalla legge;
r) prevedere, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione quadro, che quando lo Stato italiano opera in veste di Stato di esecuzione la decisione di confisca in relazione alla quale è stato effettuato il riconoscimento sia eseguita:
1) sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo, in quanto applicabili;
2) sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
3) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese o con le modalità previste per i singoli beni sequestrati;
4) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;
5) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;
s) prevedere che, dopo l'esecuzione delle formalità di cui alla lettera r), l'ufficiale giudiziario proceda all'apprensione materiale dei beni con, ove disposta, l'assistenza

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della polizia giudiziaria; prevedere altresì i casi in cui sia possibile procedere allo sgombero di immobili confiscati mediante ausilio della forza pubblica;
t) prevedere che i sequestri e le confische disposti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, ad eccezione del sequestro probatorio, ovvero nell'ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale, si eseguano nei modi previsti alle lettere q) e r);
u) prevedere la destinazione delle somme conseguite dallo Stato italiano nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), e dall'articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro;
v) prevedere che, nei casi indicati all'articolo 16, paragrafo 2, della decisione quadro, quando la confisca sia stata disposta ai sensi dell'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, alla destinazione dei beni confiscati si applichi la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca di prevenzione;
z) prevedere, in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di confisca richiesto dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, l'esperibilità del procedimento previsto dalla decisione quadro per il rimborso degli importi versati dallo Stato italiano a titolo di risarcimento alla parte lesa.

2. Alle attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
18. 02.Garavini, Ferranti, Touadi.

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ALLEGATO 3

Legge comunitaria 2010.
C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge C. 4059 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010;
rilevato che:
l'articolo 2, comma 1, lettera c), detta principi e criteri direttivi specifici per l'introduzione nei decreti legislativi di recepimento delle direttive comunitarie di sanzioni penali e amministrative, per il caso di violazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi stessi;
la citata disposizione prevede due nuovi criteri, non presenti nelle leggi comunitarie precedenti, e riferiti: alla possibilità di prevedere le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale; alla possibilità di prevedere la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge n. 689 del 1981;
la previsione dei predetti ulteriori principi e criteri appare opportuna, anche al fine di ridurre eventuali questioni interpretative in relazione al corretto esercizio delle deleghe legislative in materia sanzionatoria;
l'articolo 12 contiene una delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la disciplina del contratto di fiducia, con un'ampia ed articolata previsione di principi e criteri direttivi;
nella relazione illustrativa al disegno di legge in esame si sottolinea come la scelta di predisporre una disciplina del contratto di fiducia sia resa necessaria dall'esigenza di allineamento dell'ordinamento interno rispetto ai principi del diritto comunitario, con particolare riferimento al Progetto di quadro comune di riferimento per il diritto contrattuale europeo (Draft common frame of reference - DFCR);
delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.