CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 febbraio 2011
442.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. (C. 2008-127-349-858-1197-1591-1913-2199-A).

NUOVO TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE C. 2008-A ADOTTATO DALLE COMMISSIONI COME TESTO BASE

Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Art. 1.
(Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza).

1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata: « Convenzione di New York «, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto comunitario e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, è istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante», che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

Art. 2.
(Modalità di nomina dell'Autorità garante, requisiti e incompatibilità).

1. L'Autorità garante è organo monocratico ed è scelta tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti dei minori, delle problematiche familiari o educative e di promozione e tutela dei minori di età ed è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. L'Autorità garante dura in carica quattro anni e può essere riconfermata per non più di una volta.
3. Per tutta la durata dell'incarico l'Autorità garante non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, non può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni, onlus, ordini professionali o comunque in organismi che svolgono attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Se dipendente pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato.
4. All'Autorità garante è riconosciuta un'indennità di carica pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

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Art. 3.
(Compiti dell'Autorità garante).

1. L'Autorità garante svolge i seguenti compiti:
a) promuove l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché del diritto del minore ad essere accolto ed educato prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo;
b) esercita le funzioni di cui all'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77;
c) collabora all'attività delle reti internazionali dei Garanti di persone minori di età e all'attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti. Collabora, altresì, con organizzazioni ed istituti di tutela e di promozione dei diritti delle persone minori di età appartenenti ad altri Paesi;
d) assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone minori di età, e quelle delle associazioni familiari, con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell'affido e dell'adozione, nonché di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e negli altri Paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non governative, con tutti gli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti dei minori nonché con tutti i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi dei minori;
e) verifica che ai minori siano garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell'accesso all'istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura;
f) esprime il proprio parere sul piano nazionale di azione e di intervento per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e successive modificazioni, nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, prima della sua trasmissione alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi del citato articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, e successive modificazioni;
g) segnala al Governo, alle Regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione, alla salute;
h) esprime il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione di New York, da allegare al rapporto stesso;
i) formula osservazioni e proposte sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone minori di età, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e vigila in merito al rispetto dei livelli medesimi;
l) promuove, a livello nazionale, iniziative di sensibilizzazione e di diffusione della conoscenza e della cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

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m) può diffondere prassi o protocolli di intesa elaborati dalle autorità giudiziarie, dagli ordini professionali o dalle amministrazioni delegate allo svolgimento delle attività socio assistenziali, che abbiano per oggetto i diritti dei minori, in particolare nell'ambito dei procedimenti giudiziari, anche tramite consultazioni periodiche con le autorità o le amministrazioni indicate;
n) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi, conflitti che coinvolgano persone minori di età, stimolando la formazione degli operatori del settore;
o) segnala all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e agli organi competenti le eventuali violazioni della disciplina vigente in materia di tutela dei minori nella programmazione radiotelevisiva, promuovendo altresì iniziative volte a sviluppare nei minori capacità critiche e a suscitare nei media una maggiore sensibilità e rispetto verso i minori medesimi;
p) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la Conferenza nazionale dei Garanti, una relazione sull'attività svolta con riferimento all'anno solare precedente.

2. L'Autorità garante svolge i compiti indicati nel presente articolo nel rispetto del principio di sussidiarietà.
3. L'Autorità garante può esprimere pareri sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
4. L'Autorità garante promuove, a livello nazionale, studi e ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e successive modificazioni, del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dall'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 103 del 2007, nonché dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269. L'Autorità garante può altresì richiedere specifiche ricerche e indagini agli organismi di cui al presente comma.
5. L'Autorità garante, nello svolgimento delle proprie funzioni, promuove le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni, e si avvale delle relazioni presentate dalla medesima Commissione.
6. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all'infanzia e all'adolescenza, l'Autorità garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza o con figure analoghe, che le Regioni possono istituire rispettando i requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia ed adolescenza.
7. Ai fini di cui al comma 6 è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominata «Conferenza», presieduta dall'Autorità garante e composta dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o da figure analoghe, ove istituiti. La Conferenza è convocata su iniziativa dell'Autorità garante o su richiesta della maggioranza dei garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o di figure analoghe.
8. La Conferenza, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle regioni, svolge i seguenti compiti:
a) promuove l'adozione di linee comuni d'azione dei garanti regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei

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diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da attuare sul piano regionale e nazionale e da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali;
b) individua forme di costante scambio di dati e d'informazioni sulla condizione delle persone minori di età a livello nazionale e regionale.

9. L'Autorità garante segnala alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio di minori, e alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di sua competenza.

Art. 4.
(Informazioni, accertamenti e controlli).

1. L'Autorità garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto pubblico, compresi la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e il Comitato per i minori stranieri previsto dall'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e a qualsiasi ente privato di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. L'Autorità garante può richiedere alle amministrazioni competenti di accedere, nelle forme e con le modalità concordate con le medesime amministrazioni, a strutture pubbliche ed enti privati ove siano presenti minori.
3. L'Autorità garante può altresì effettuare visite nei luoghi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza per i minorenni o del giudice che procede.
4. L'Autorità garante può richiedere ai soggetti e per le finalità indicate al comma 1 di accedere a banche di dati o ad archivi, nel rispetto delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali.
5. I procedimenti di competenza dell'Autorità garante si svolgono nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso, partecipazione e trasparenza.

Art. 5.
(Organizzazione).

1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorità garante», con sede in Roma, posto alle dipendenze dell'Autorità garante, composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità, di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante.
2. Le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità garante.
3. Le spese per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità garante, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

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4. L'Autorità garante dispone del fondo indicato al comma 3 ed è soggetta agli ordinari controlli contabili.

Art. 6.
(Forme di tutela).

1. Chiunque può rivolgersi all'Autorità garante anche attraverso numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazioni dei diritti dei minori.
2. Le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni e dei reclami di cui al comma 1 sono stabilite con determinazione dell'Autorità garante, fatte salve le competenze dei servizi territoriali, ed assicurano la semplicità di forme di accesso all'Ufficio dell'Autorità garante, anche mediante strumenti telematici.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5 della presente legge, valutato in settecentocinquantamila euro per l'anno 2011e in un milione e cinquecentomila euro, per ciascun anno 2012 e 2013, si provvede mediante riduzione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 come rideterminata dalla tabelle C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 per settecentocinquantamila euro per l'anno 2011 e mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per un milione e cinquecentomila euro per ciascun anno 2012 e 2013.
2. All'onere derivante dal compenso spettante all'Autorità garante, valutato nel limite massimo di euro 200.000 annui, si provvede, quanto a euro 100.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, quanto a euro 100.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006 come rideterminate dalla tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220.