CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 febbraio 2011
440.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 225/2010: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. C. 4086 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,
esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge C. 4086 Governo, approvato dal Senato, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie»,
rilevato che, per effetto della Tabella 1 allegata all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, il termine stabilito dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, entro il quale, annualmente, l'Istituto superiore di sanità deve predisporre una relazione per il Ministero della salute sull'attività delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, è prorogato al 31 marzo 2011;
rilevato, altresì, che lo stesso termine è prorogato al 30 aprile 2011 dall'articolo 2, comma 1-quinquies, del medesimo decreto-legge, introdotto nel corso dell'esame al Senato della Repubblica;
considerato che il contrasto tra le disposizioni citate può dar adito a dubbi interpretativi circa il termine cui deve attenersi, per l'anno 2011, l'Istituto superiore di sanità nel predisporre la citata relazione per il Ministero della salute;
ritenuto che sia preferibile mantenere il più ampio termine stabilito dalla disposizione introdotta nel corso dell'esame al Senato della Repubblica,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguente osservazione:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare la Tabella 1 allegata all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, sopprimendo il riferimento al termine stabilito dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, essendo la proroga di tale termine al 31 marzo 2011 in contrasto con quella al 30 aprile 2011, disposta dall'articolo 2, comma 1-quinquies, del medesimo decreto-legge, introdotto nel corso dell'esame al Senato della Repubblica.