CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 febbraio 2011
439.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
Pag. 160

ALLEGATO 1

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. (C. 54 Realacci).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione (Agricoltura),
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 54, recante «Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni»,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
all'articolo 11, comma 2, si preveda che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dovrà individuare gli interventi destinatari dei contributi a carico del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni sia adottato di concerto anche con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Pag. 161

ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2010 (C. 4059 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, all'allegato A ivi richiamato, sopprimere la seguente direttiva:
2009/106/CE della Commissione, del 14 agosto 2009, recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

Conseguentemente, inserire la medesima direttiva nell'Allegato B.
1. 1. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

ART. 18.

Agli identici emendamenti 18.1 e 18.2, capoverso c-ter), sostituire le parole: il ritiro della licenza di pesca con le seguenti: la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi, in caso di recidiva, il ritiro della medesima licenza.
0. 18. 1. 1. Il relatore.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:
b-bis) al comma 1, dopo la lettera c-bis), è inserita la seguente:
«c-ter) in caso di violazione delle disposizioni relative alla detenzione a bordo ovvero alle modalità tecniche di utilizzo di rete da posta derivante è sempre disposta, nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione, il ritiro della licenza di pesca».
* 18. 1. Beccalossi, Biava, D'Ippolito Vitale, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, Faenzi, Muro, Nastri, Nola, Romele, Paolo Russo, Taddei.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:
b-bis) al comma 1, dopo la lettera c-bis), è inserita la seguente:
«c-ter) in caso di violazione delle disposizioni relative alla detenzione a bordo ovvero alle modalità tecniche di utilizzo di rete da posta derivante è sempre disposta, nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione, il ritiro della licenza di pesca».
* 18. 2. Realacci.

Pag. 162

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, del regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005, nonché del regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati).

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia e per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, acquisito il parere dei competenti organi parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) per l'importazione di legname nella Comunità europea, del regolamento (CE) n. 1024/ 2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005, nonché del regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, secondo i seguenti principi direttivi:
a) individuazione di una o più autorità nazionali competenti designate:
1) per la verifica, mediante le risorse già previste a legislazione vigente, delle licenze FLEGT e la determinazione delle procedure amministrative e contabili finalizzate all'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005;
2) per l'attuazione del regolamento (CE) n. 995/2010;
b) determinazione delle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 2173/2005 e n. 995/2010 in modo tale che le sanzioni risultino dissuasive;
c) individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che dovranno collaborare nell'attuazione dei regolamenti e le associazioni ambientaliste e di categoria interessate alla materia, anche al fine di assicurare l'accesso alle informazioni e agli atti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;
d) determinazione dell'importo di una tassa e sua destinazione a integrale copertura delle spese necessarie derivanti da iniziative ufficiali delle autorità competenti finalizzate a controlli a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2173/2005, a carico di coloro che importano legname proveniente dai Paesi con i quali trova applicazione il regime convenzionale previsto dal citato regolamento comunitario.

2. Nella predisposizione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.
18. 021.Tortoli.

Pag. 163

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005).

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia e per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, acquisito il parere dei competenti organi parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) per l'importazione di legname nella Comunità europea, secondo i seguenti principi direttivi:
a) individuazione di una o più autorità nazionali competenti designate per la verifica, mediante le risorse già previste a legislazione vigente, delle licenze FLEGT e la determinazione delle procedure amministrative e contabili finalizzate all'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005;
b) determinazione delle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2173/2005 in modo tale che le sanzioni risultino dissuasive;
c) individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che dovranno collaborare nell'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 e le associazioni ambientaliste e di categoria interessate alla materia, anche al fine di assicurare l'accesso alle informazioni e agli atti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;
d) determinazione di una tariffa per l'importazione di legname proveniente dai Paesi con i quali trova applicazione il regime convenzionale previsto dal citato regolamento (CE) n. 2173/2005, e sua destinazione ad integrale copertura delle spese necessarie derivanti da iniziative ufficiali delle autorità competenti finalizzate a controlli a norma dell'articolo 5 del medesimo regolamento.

2. Nella predisposizione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo è tenuto al rispetto anche dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.
18. 01. Beccalossi, Biava, Catanoso, D'Ippolito Vitale, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, Faenzi, Muro, Nastri, Nola, Romele, Paolo Russo, Taddei.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2007/68/CE della Commissione, del 27 novembre 2007).

1. È autorizzata la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei vini di cui all'allegato XI-ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), immessi sul mercato o etichettati prima del 30 giugno 2012

Pag. 164

e conformi alle disposizioni della direttiva 2005/26/CE della Commissione, del 21 marzo 2005.
18. 02. Beccalossi, Biava, Catanoso, D'Ippolito Vitale, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, Faenzi, Muro, Nastri, Nola, Romele, Paolo Russo, Taddei.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Revisione della designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola).

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con apposito decreto da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione della designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008 n. 4, per tenere conto dei criteri introdotti dalla direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee.
2. L'aggiornamento delle zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola è operato quando la concentrazione media di nitrati non supera il 75 per cento delle norme di qualità per le acque sotterranee stabilite dall'Allegato I della direttiva 2006/118/CE.
3. Si procede all'aggiornamento delle zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola anche nei casi in cui la concentrazione media dei nitrati superi il 75 per cento delle norme di qualità per le acque sotterranee stabilite dall'Allegato I della direttiva 2006/118/CE, se simili valori riguardano una parte non superiore al 20 per cento dell'area totale o del volume del corpo idrico.
4. Ai fini della revisione di cui ai commi 1 e 2, il procedimento di individuazione delle zone che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati in acque già inquinate o che lo potrebbero essere in conseguenza di tali scarichi, risulta integrato dalle seguenti indagini:
a) analisi dell'impatto delle pressioni antropiche sullo stato delle acque sotterranee;
b) valutazione ex ante degli effetti ambientali delle misure di protezione;
c) valutazione ex ante degli effetti economici e sociali della misure di protezione;
d) valutazione dell'efficacia dei programmi di azione.

5. Nel periodo necessario al completamento della revisione di cui ai commi 1 e 2, nei casi in cui i programmi di controllo ed i dati derivanti dalle attività di monitoraggio evidenzino una concentrazione media di nitrati non superiore a 24,99 mg/l e variazioni non superiori a 5mg/i, le misure di cui all'allegato VII, parte AIV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non trovano applicazione.
6. Nello stesso periodo di cui al comma 5, nei casi in cui i programmi di controllo ed i dati derivanti dalle attività di monitoraggio evidenzino una concentrazione media di nitrati non superiore al 75 per cento delle norme di qualità per le acque sotterranee stabilite dall'Allegato I della direttiva 2006/118/CE e variazioni ricomprese tra il valore di -1 e di +1, si applicano le misure di cui ai programmi di azione regionali, fatta eccezione per l'articolo 28 e per l'articolo 29, comma 1, del decreto ministeriale 7 aprile 2006, recante criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche nei casi in cui i programmi di controllo ed i dati derivanti dalle attività di monitoraggio evidenzino una concentrazione media dei nitrati superiore

Pag. 165

al 75 per cento delle norme di qualità per le acque sotterranee stabilite dall'Allegato I della direttiva 2006/118/CE, se simili valori riguardano una parte non superiore al 20 per cento dell'area totale o del volume del corpo idrico e le variazioni sono ricomprese tra il valore di - 1 e di + 1.
8. Nei casi di cui ai commi 6 e 7, l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici è soggetta alla comunicazione di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto ministeriale 7 aprile 2006.
18. 03.Fogliato, Callegari.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008).

1. Al fine di garantire la corretta applicazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino, ed in particolare del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, all'articolo 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Quando nell'area della cantina o dello stabilimento enologico sono presenti cortili comunicanti con altri stabilimenti nei quali sono detenute le sostanze di cui al comma 1, è consentita la detenzione di tali sostanze qualora il cortile sia destinato esclusivamente allo scarico dei prodotti di cui al comma 1 stesso e non all'estrazione dei medesimi verso la cantina o lo stabilimento enologico La condizione di cui al precedente periodo è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari competente per il luogo di detenzione.
18. 04.Callegari, Fogliato.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Norme di semplificazione in materia di accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole).

1. Al fine di semplificare le procedure relative all'omologazione delle macchine agricole creando condizioni di parità di trattamento per i costruttori nazionali, al comma 2 dell'articolo 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «trasporti terrestri», sono inserite le seguenti: «o da parte di strutture o enti aventi i requisiti stabiliti dallo stesso Ministero di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,».
18. 05.Negro, Rainieri.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. All'articolo 1, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1992, n 157, dopo le parole «ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche o culturali,» sono inserite le seguenti: «con particolare riferimento alla riduzione della stagione venatoria e alla sospensione dell'attività venatoria su specie o popolazioni indicate in diminuzione dall'ISPRA».
18. 08.Catanoso.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole da: «di conservazione della fauna selvatica fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: e dell'ambiente naturale, con particolare riferimento alle aree di importanza comunitaria e agli habitat prioritari a livello

Pag. 166

comunitario, non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole e non costituisca un rischio per la sicurezza delle persone.
18. 06.Catanoso.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «L'esercizio venatorio non deve contrastare con le indicazioni scientifiche elaborate dall'ISPRA».
18. 07.Catanoso.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. All'articolo 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. È vietata la cattura a fini di richiamo o per la cessione a medesimo fine di qualsiasi specie di uccelli».
2. All'articolo 5 della medesima legge n. 157 del 1992, i commi 1, 2, 4, 7, 8 e 6, limitatamente alle parole: «con l'uso dei richiami vivi», sono abrogati.
18. 09.Catanoso.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. All'articolo 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. È vietata la cattura a fini di richiamo o per la cessione a medesimo fine di qualsiasi specie di uccelli».
18. 010.Catanoso.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. All'articolo 3 della legge n. 157 del 1992, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La cattura a fini di richiamo o per la cessione a medesimo fine di qualsiasi specie di uccelli è da considerarsi attività di uccellagione ed è pertanto vietata.
18. 011.Catanoso.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 7, in fine è aggiunto il seguente periodo: «Tali piani sono sottoposti alla valutazione d'incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni».
18. 012.Catanoso.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:
a) specie cacciabili dalla prima domenica di ottobre al 20 dicembre: merlo

Pag. 167

(Turdus merula); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) germano reale (Anas platyrhynchos);
b)
specie cacciabili dalla seconda domenica di ottobre al 31 dicembre: cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca) fischione (Anas penelope); colombaccio (Columba palumbus); cornacchia nera (Corvus corone); cornacchia grigia (corvus cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);
c) specie cacciabili dal 1o ottobre al 30 novembre: camoscio alpino (Rupicapra rupicapra) capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon) con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus);
d) specie cacciabili dal 1o ottobre al 31 dicembre: cinghiale (Sus scrofa);
e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: lepre italica (Lepus corsicanus).
18. 017.Catanoso.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo le parole: «seguenti specie» sono aggiunte le seguenti: «purché versino in buono stato di conservazione,».
18. 015.Catanoso.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. All'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «terza domenica di settembre» ovunque compaiano, sono sostituite dalle parole: «prima domenica di ottobre» e le parole: «31 gennaio,», ovunque compaiono, sono sostituite dalle parole: «31 dicembre».
18. 014.Catanoso.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
«1-ter. È vietato l'esercizio venatorio sulle specie di cui al comma 1 del presente articolo la cui consistenza numerica sia in diminuzione e che comunque presentino uno stato di conservazione non favorevole. Per tali specie, le regioni provvedono ad una sospensione dai calendari venatori fino al ripristino dello stato di conservazione soddisfacente».
18. 013.Catanoso.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «terza domenica di settembre» ovunque compaiano, sono sostituite dalle parole: «prima domenica di ottobre» e le parole «31 gennaio», ovunque compaiono, sono sostituite dalle parole «31 dicembre».
18. 016.Catanoso.

Pag. 168

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 2, le parole da: «Ferme restando» sino alla fine sono soppresse.
18. 018.Catanoso.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. L'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
«Art. 19-bis - (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE). - 1. Le regioni, con atto amministrativo, disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.
2. Le deroghe sono uno strumento eccezionale che può essere disposto solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti e limitatamente alle finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 2009/147/CE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalla regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini.
3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) che può avvalersi degli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta di uno o più ministri annulla con proprio decreto o con delibera del Consiglio dei Ministri i provvedimenti di deroga posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge in tempo utile affinché i provvedimenti in oggetto non arrechino danno alla fauna selvatica.
5. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della citata direttiva 2009/147/CEE, provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto delle linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'Istituto statale per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annullamento alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE.
18. 019.Catanoso.

Pag. 169

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera e), le parole: «di cento metri» sono sostituite da: «di trecento metri», e le parole: «a cinquanta metri» sono sostituite da: «a centocinquanta metri»;
b) al comma 1, lettera f), le parole: «a centocinquanta metri» sono sostituite da: «trecento metri» e le parole: «una volta e mezza» sono sostituite da: «tre volte»;
c) al comma 1, lettera m), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «esercitare la caccia in caso di nebbia, foschia o comunque scarsa visibilità»;
d) al comma 1, lettera p), le parole: «al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5» sono soppresse;
e) al comma 1, lettera q) è soppressa;
f) al comma 1, lettera oo) è sostituita dalla seguente:
oo) il commercio di esemplari vivi di fauna selvatica non provenienti da allevamenti di cui all'articolo 17, comma 1, della presente legge»;
g) al comma 1, lettera ee), le parole da: «dei capi utilizzati» fino a: «dalla presente legge e» sono soppresse.
18. 020.Catanoso.