CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 febbraio 2011
438.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo (C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Struttura di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo).

1. È istituita, presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), una struttura deputata alla prevenzione amministrativa delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle richieste di risarcimento e di indennizzo.
2. La struttura di cui al comma 1 si articola nel gruppo di lavoro di cui al comma 3 e nell'archivio informatico integrato di cui al comma 5.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro che svolge i seguenti compiti per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore assicurativo della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nonché per migliorare la capacità dei sistemi di liquidazione dei sinistri delle compagnie assicurative di individuare i fenomeni fraudolenti:
a) analizza, elabora e valuta le informazioni desunte dall'archivio informatico integrato di cui al comma 5, nonché le informazioni e la documentazione ricevute dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari di assicurazione, al fine di individuare i casi di sospetta frode e di stabilire un meccanismo di allerta preventiva contro le frodi;
b) richiede informazioni e documentazione alle compagnie assicurative e agli intermediari di assicurazione per individuare fenomeni fraudolenti;
c) formula all'ISVAP, sulla base dell'attività svolta, proposte per l'eventuale revisione dei parametri di significatività di cui al provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010;
d) fornisce collaborazione alle forze di polizia ed all'autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale per il contrasto alle frodi assicurative;
e) promuove ogni altra iniziativa, nell'ambito delle proprie competenze, per la prevenzione ed il contrasto delle frodi nel settore assicurativo;
f) trasmette annualmente all'ISVAP una relazione sull'attività svolta.

4. Il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti designati, in numero di due ciascuno, rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'interno, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero della giustizia, dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di finanza, dall'ISVAP e dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA). I componenti del gruppo di lavoro, il cui mandato dura tre anni, sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

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Con il medesimo decreto di cui al periodo precedente è nominato, tra i rappresentanti designati dal Ministero dello sviluppo economico, il responsabile del gruppo di lavoro. Il responsabile del gruppo di lavoro può invitare a partecipare ai lavori del gruppo, in ragione dei temi trattati, rappresentanti delle associazioni di categoria degli operatori del settore assicurativo, nonché esperti delle forze di polizia, ovvero altri esperti. Per la partecipazione al gruppo di lavoro non sono previsti compensi, indennità, rimborsi o altri emolumenti.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, il gruppo di lavoro di cui al comma 3 si avvale di un archivio informatico integrato, connesso con la banca dati degli attestati di rischio di cui all'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, con la banca dati dei sinistri istituita dall'articolo 135 del medesimo codice delle assicurazioni private, con l'Archivio nazionale dei veicoli e con l'Anagrafe nazionale dei soggetti abilitati alla guida istituiti dall'articolo 226 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il Pubblico registro automobilistico istituito dal Regio decreto - legge 15 marzo 1927, n. 436, presso l'Automobile Club d'Italia, con il Casellario centrale infortuni presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, con le altre banche dati pubbliche e private, individuate secondo le modalità di cui al comma 7, contenenti informazioni rilevanti ai fini delle attività di prevenzione e contrasto delle frodi in materia assicurativa. Titolare dell'archivio informatico e del connesso trattamento dei dati è l'ISVAP, che può designare un responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 29 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
6. L'archivio informatico integrato di cui al comma 5 si articola nei seguenti sottosistemi:
a) un modulo informatico centrale che analizza, con tecniche di estrazione, le informazioni presenti nelle banche dati di cui al commi 5, allo scopo di individuare e memorizzare, sulla base di indici predefiniti, le posizioni che presentino un significativo rischio di frode;
b) un modulo informatico di allerta che evidenzi rischi di frode, sulla base delle informazioni presenti nel modulo centrale di cui alla lettera a).

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di connessione delle banche dati di cui al comma 5, i termini, le modalità e le condizioni per la gestione e conservazione dell'archivio e per l'accesso al medesimo da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle compagnie di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione dell'archivio da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri.
8. Le imprese di assicurazione garantiscono la disponibilità da parte dell'archivio informatico integrato, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal decreto di cui al comma 7, dei dati relativi ai contratti assicurativi contenuti nelle proprie banche dati, forniscono la documentazione richiesta ai sensi del comma 3, lettera b), e comunicano all'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226 del nuovo codice della strada, con cadenza mensile, gli estremi dei contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, stipulati o rinnovati.
9. Nell'esercizio delle sue funzioni la struttura di prevenzione si avvale, sulla

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base di un apposito protocollo d'intesa stipulato tra il Ministro dello sviluppo economico e il Ministero dell'interno, della collaborazione delle forze di polizia, che eseguono le verifiche e gli accertamenti richiesti.
10. L'organizzazione e il funzionamento della struttura di prevenzione è disciplinata con regolamento dell'ISVAP, assicurando l'autonomia nello svolgimento delle relative funzioni.
11. Qualora le informazioni raccolte dalla struttura di prevenzione contengano riferimenti a professionisti la cui attività è subordinata all'iscrizione in albi, elenchi, ruoli, o ordini professionali, l'ISVAP trasmette i relativi dati ed informazioni anche agli ordini professionali competenti, i quali sono tenuti a valutarli, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione disciplinare.

Art. 2.
(Attestazione sullo stato di rischio. Procedure di liquidazione dei danni a cose e persone).

1. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono contenere la specificazione della tipologia del danno liquidato.»;
b) al comma 2, le parole: «può prevedere» sono sostituite dalla seguente: «prevede»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, è acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 e di cui all'articolo 135».

2. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, le cose danneggiate devono essere poste a disposizione per l'accertamento per 5 giorni consecutivi non festivi, a far tempo dal giorno di ricevimento da parte dell'assicuratore della richiesta di risarcimento.»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, così come definiti dall'articolo 4 del Provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, l'impresa può motivare la decisione di non fare offerta di risarcimento con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato ed all'ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145».
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari

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alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1-bis, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi.».

Art. 3.
(Sanzioni).

1. Chiunque distrugga, falsifichi o alteri dati contenuti nell'archivio informatico di cui all'articolo 1, comma 5, o nelle banche dati cui esso è connesso, è punito con la sanzione prevista dall'articolo 2638, primo comma, del codice civile.
2. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, nel caso di ostacolo al collegamento tra le altre banche dati pubbliche e private e l'archivio informatico di cui all'articolo 1, comma 5, di ostacolo al funzionamento della struttura di prevenzione, ovvero di violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 8, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 306 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
3. All'articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «micro-invalidità» sono sostituite dalla seguente: «invalidità»;
b) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»;
c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il risarcimento a carico della società assicuratrice si applicano la disciplina di cui al comma 1, nonché, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 55-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.»;
d) nella rubrica le parole: «micro-invalidità» sono sostituite dalla seguente: «invalidità».

Art. 4.
(Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada).

1. Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISVAP, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni alle norme del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il provvedimento definisce le caratteristiche ed i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della sua entrata in vigore, di conclusione del relativo processo di dematerializzazione.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione ai sensi dell'articolo 1, comma 8, forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di

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cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comunicando ai rispettivi proprietari tale circostanza, nonché informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui tali veicoli siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Il predetto elenco è posto a disposizione delle forze dell'ordine e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo.
3. Con provvedimento del Direttore della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al comma 2.

Art. 5.
(Valutazione sull'impatto economico del sistema di prevenzione delle frodi).

1. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è tenuta a trasmettere all'ISVAP, con cadenza annuale, una relazione, predisposta secondo un modello stabilito dall'ISVAP stesso con provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, contenente informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, l'utilizzo dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 1, comma 5, il numero delle querele o denunce presentate all'autorità giudiziaria, l'esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché in ordine alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla base dei predetti elementi informativi l'ISVAP esercita i poteri di vigilanza di cui al Titolo XIV, Capo I, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al fine di assicurare l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore.
2. L'ISVAP, anche sulla base della relazione ricevuta ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera f), trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta dalla struttura di cui all'articolo 1, comma 1, nonché sull'attività di vigilanza svolta ai sensi del comma 1 del presente articolo. Nella relazione è contenuta una valutazione sull'impatto economico del sistema di prevenzione sui costi dei sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, nonché circa gli effetti correlati sui relativi premi assicurativi.
3. Le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni private, sono tenute ad indicare, nella Relazione o nella Nota integrativa allegata al bilancio annuale, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'istituzione della struttura di cui all'articolo 1. Alla Relazione o alla Nota integrativa è allegata la relazione predisposta ai sensi del comma 1, primo periodo, del presente articolo.

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 e dell'articolo 4, si provvede a valere sulle maggiori entrate determinate dal comma 2 del presente articolo.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP, con proprio decreto incrementa il contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, secondo le procedure di cui all'articolo 335 del medesimo codice.

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3. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, quota parte delle maggiori entrate determinate dal comma 2 è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. La struttura di cui all'articolo 1, comma 1, invia all'ISVAP, entro il 30 novembre dell'anno precedente, una relazione sui mezzi finanziari necessari per lo svolgimento della propria attività, nonché, entro il 31 marzo di ciascun anno, il rendiconto finanziario della gestione relativa all'anno precedente.
5. È fatto divieto alle imprese richiamate al comma 2 di traslare l'onere della maggiorazione del contributo sui premi assicurativi. L'ISVAP vigila sull'osservanza della disposizione di cui al primo periodo e riferisce annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità. Atto n. 321.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità (Atto n. 321);
sottolineato positivamente come lo schema di decreto legislativo costituisca un ulteriore tassello delle iniziative legislative assunte per incrementare il livello di protezione dei consumatori nel settore del credito al consumo, anche alla luce delle risultanze dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Finanze nello scorso anno, evidenziate nel documento conclusivo della predetta indagine, nonché delle indicazioni in materia contenute nella risoluzione n. 7-00340 Pagano, anch'essa approvata dalla Commissione Finanze;
rilevato, in particolare, come lo schema di decreto dia esecuzione al principio di delega contenuto nell'articolo 33, comma 1, lettera d-ter), della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008),introdotto dalla legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), a seguito di un emendamento approvato dalla Commissione Finanze;
rilevata l'opportunità di colmare le lacune normative ancora sussistenti nel settore della cessione del quinto dello stipendio o della pensione, al fine di eliminare le anomalie e distorsioni che costituiscono, causa di incremento dell'onerosità dei finanziamenti e motivo di scarsa trasparenza nei rapporti con i clienti, intervenendo in materia con un ulteriore decreto legislativo correttivo del decreto legislativo n. 141 del 2010;
sottolineata l'esigenza di favorire il più ampio utilizzo del sistema di prevenzione istituito dallo schema di decreto legislativo, sistema da parte dei soggetti di maggiori dimensioni, i quali già dispongono di strumenti di controllo interni, laddove sarebbe invece necessario incentivare il più possibile l'utilizzo del sistema stesso, in particolare da parte degli intermediari finanziari e creditizi di maggiori dimensioni, attraverso i quali passa la maggior parte dei finanziamenti, al fine di assicurare l'efficacia del sistema stesso rispetto agli obiettivi di prevenzioni delle frodi e di tutela dei consumatori;
preso atto dei rilievi espressi dalla Commissione Bilancio sullo schema di decreto legislativo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) provveda, in linea generale, il Governo a rafforzare ulteriormente il sistema di prevenzione delle frodi nel settore del

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credito al consumo, in particolare verificando l'opportunità di prevedere che, successivamente alla stipulazione di un contratto di credito al consumo, l'intermediario creditizio che stipula il contratto abbia l'obbligo di comunicare al consumatore in forma scritta, presso l'indirizzo risultante dai registri anagrafici, entro un termine breve, l'avvenuta stipula del contratto, al fine di precostituire un ulteriore meccanismo che consenta al singolo consumatore di riscontrare eventuali fenomeni di furto d'identità a suo danno;
2) con riferimento al comma 4 del nuovo articolo 30-octies, il quale integra l'articolo 17 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, inserendo anche il Ministero dell'economia tra le amministrazioni che possono derogare alle disposizioni in materia di pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, relativamente alle opere, servizi e forniture destinate ad attività della stessa amministrazione, provveda il Governo a sopprimere tale previsione, la quale risulta estranea ai limiti definiti dalla norma di delega;

e con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento al comma 1 del nuovo articolo 30-bis del decreto legislativo n. 141 del 2010, introdotto dall'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, il quale identifica, attraverso un elenco chiuso, le fattispecie di furto di identità, valuti il Governo se tali definizioni esauriscano il novero degli illeciti ipotizzabili in materia, verificando in particolare se la definizione di impersonificazione parziale, contenuta nella lettera b) comprenda tutti i casi nei quali si può verificare tale fattispecie;
b) con riferimento al comma 5 del nuovo articolo 30-ter del decreto legislativo n. 141 del 2010, anch'esso introdotto dall'articolo 1 dello schema di decreto, il quale indica i soggetti che possono partecipare al sistema di prevenzione delle frodi, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che, a seguito dell'individuazione, operata dalla predetta previsione, delle categorie di soggetti abilitati a partecipare al sistema, l'adesione al medesimo non ha carattere meramente facoltativo;
c) con riferimento specifico alla lettera a) del comma 5 del nuovo articolo 30-ter, la quale annovera, tra i soggetti aderenti al sistema di prevenzione delle frodi, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale «di cui all'articolo 106 e 107» del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, si segnala l'esigenza di correggere il riferimento al TUB, alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 141 del 2010, atteso che attualmente l'articolo 106 del predetto testo unico contempla l'Albo degli intermediari finanziari, mentre l'articolo 107 disciplina l'autorizzazione che la Banca d'Italia rilascia agli intermediari finanziari per l'esercizio dell'attività;
d) ancora con riferimento alla lettera c) del comma 5 del nuovo articolo 30-ter, la quale annovera, tra i soggetti aderenti al sistema di prevenzione, i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, valuti il Governo l'opportunità di rivedere il riferimento, ivi contenuto, all'articolo 2, comma 1, lettera h), del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, atteso che la predetta lettera h) reca la definizione di «responsabilità editoriale»;
e) con riferimento al comma 6 del nuovo articolo 30-ter, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono individuati altri aderenti al sistema di prevenzione, valuti il Governo l'opportunità di specificare che il decreto ministeriale individua non già i soggetti eventualmente aderenti al sistema, bensì le categorie di soggetti cui è consentita la partecipazione;
f) con riferimento al primo periodo del comma 7 del nuovo articolo 30-ter, il quale prevede che le richieste di verifica riguardano i dati contenuti nella documentazione fornita da persone fisiche o

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giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, ovvero un servizio differito, valuti il Governo l'opportunità di coordinare tale previsione con quella del comma 1 del nuovo articolo 30-ter, la quale stabilisce che il sistema di prevenzione riguarda le frodi nel settore del credito al consumo, settore dal quale sono escluse, secondo la definizione recata dall'articolo 121 del TUB, le persone giuridiche, nonché con quella di cui al comma 1 del nuovo articolo 30-quinquies, la quale fa anch'essa riferimento alle informazioni delle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, in modo da chiarire meglio l'ambito di operatività del predetto sistema;
g) con riferimento al secondo periodo del comma 9 del nuovo articolo 30-ter, il quale prevede che il gruppo di lavoro istituito nell'ambito del sistema di prevenzione, è composto da due rappresentanti, di cui un titolare e un supplente, designati da una serie di amministrazioni ed istituti, valuti il Governo l'opportunità di specificare che i rappresentanti, chiamati a far parte del gruppo di lavoro sono designati, in numero di due, rispettivamente da ciascuna delle autorità indicate;
h) con riferimento al quinto periodo del comma 9 del nuovo articolo 30-ter, il quale stabilisce che il predetto gruppo di lavoro dura in carica tre anni, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che il gruppo di lavoro ha carattere permanente, specificando in tal caso che il termine di tre anni, ivi indicato, si riferisce alla durata in carica dei componenti del gruppo di lavoro, e non al gruppo stesso;
i) con riferimento al settimo periodo del comma 9 del nuovo articolo 30-ter, il quale stabilisce che il predetto gruppo di lavoro è presieduto «dal titolare dell'archivio», valuti il Governo l'opportunità di chiarire che esso è presieduto dal componente del gruppo designato dal Ministero dell'economia;
l) con riferimento all'ottavo periodo del comma 9 del nuovo articolo 30-ter, il quale prevede che il «titolare dell'archivio» possa invitare a partecipare ai lavori del gruppo di lavoro, in ragione dei temi trattati, rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti aderenti e degli operatori commerciali. nonché esperti delle Forze di polizia, designati da Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, valuti il Governo l'opportunità di chiarire se l'invito a partecipare al gruppo di lavoro debba essere formulato dal rappresentante del Ministero dell'economia componente e presidente del gruppo, ovvero da altro esponente del Ministero stesso;
m) con riferimento al comma 3 del nuovo articolo 30-quater del decreto legislativo n. 141 del 2010, introdotto dall'articolo 1 dello schema di decreto, il quale prevede che i risultati di specifico interesse rivenienti dall'archivio informatico disciplinato dal medesimo articolo 30-quater sono comunicati agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia «per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 121 del 1981», valuti il Governo l'opportunità di circoscrivere i riferimenti alla legge n. 121 del 1981, all'articolo 6, primo comma, lettera a), la quale attribuisce al Dipartimento della pubblica sicurezza, il compito di classificare, analizzare e valutare le informazioni e dei dati in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità, ed all'articolo 7, il quale disciplina l'acquisizione dei predetti dati;
n) con riferimento al comma 1 del nuovo articolo 30-quinquies del decreto legislativo n. 141 del 2010, anch'esso introdotto dall'articolo 1 dello schema, il quale individua idati che possono essere riscontrati da parte del sistema di prevenzione con le informazioni delle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento,

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un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, valuti il Governo l'opportunità di riformulare in termini più chiari e semplici l'alinea del comma, nel senso di prevedere che sono assoggettabili a riscontro con i dati detenuti da organismi pubblici e privati, i dati, relativi a persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c);
o) con riferimento specifico alla lettera b) del comma 1 del nuovo articolo 30-quinquies, valuti il Governo la necessità di sostituire le parole: «alla presente legge» con quelle: «al presente decreto legislativo»;
p) con riferimento al comma 2 del nuovo articolo 30-sexies del decreto legislativo n. 141 del 2010, introdotto dall'articolo 1 dello schema, il quale prevede che ciascuna richiesta di verifica, riferita ad un singolo nominativo, comporta, da parte dell'aderente al sistema, il pagamento di un contributo, fissato in misura tale da garantire almeno il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore, valuti il Governo se la previsione in base alla quale ciascuna richiesta di verifica comporta il versamento di un contributo, non possa in qualche modo disincentivare l'utilizzo del sistema di prevenzione da parte degli aderenti, non solo sotto il profilo dei costi, ma anche per quanto riguarda gli oneri burocratici connessi col versamento del contributo stesso: in tale prospettiva si segnala l'esigenza di prevedere modalità di versamento il più possibile semplificate, eventualmente prevedendo che il pagamento del contributo non sia legato alla presentazione della richiesta di verifica, ma all'adesione al sistema;
q) sempre per quanto riguarda il meccanismo di copertura degli oneri derivanti dal nuovo sistema di prevenzione, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il contributo previsto a carico degli aderenti al sistema sia fissato in misura tale da coprire, oltre che il costo pieno del servizio svolto dal gestore dell'archivio di cui al nuovo articolo 30-quater, anche le spese di progettazione e realizzazione dell'archivio stesso;
r) con riferimento alla lettera a) del comma 1 del nuovo articolo 30-octies del decreto legislativo n. 141 del 2010, la quale prevede che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale sono definiti termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione deve specificare, tra l'altro, le «singole voci da comunicare» ai sensi dell'articolo 30-quinquies, valuti il Governo l'opportunità di chiarire tale dizione, specificando se la previsione si riferisca ai dati che gli organismi pubblici e privati devono rendere disponibili ai sensi del comma 2 dell'articolo 30-quinquies;
s) sempre con riferimento alla lettera a) del comma 1 del nuovo articolo 30-octies, laddove si prevede che il predetto decreto ministeriale indichi i termini relativi alle convenzioni, stipulate tra i gestori di sistemi di informazioni creditizie e ed il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 30-ter, comma 5, lettera e), valuti il Governo l'esigenza di correggere tale riferimento con quello all'articolo 30-ter, comma 5, lettera d);
t) valuti il Governo l'opportunità di evitare sovrapposizioni di strutture e di competenze tra il sistema di prevenzione dei furti d'identità previsto dallo schema di decreto legislativo ed il sistema di prevenzione sul piano amministrativo delle frodi sulle carte di pagamento istituito dalla legge n. 166 del 2005 presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nel cui ambito è istituito un archivio informatizzato di cui è titolare l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP), operante presso il MEF, eventualmente introducendo a tal fine disposizioni di coordinamento tra i due sistemi;
u) valuti il Governo l'opportunità di chiarire, cogliendo l'occasione fornita dallo

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schema di decreto legislativo in esame, ovvero con un intervento legislativo da realizzare mediante un successivo decreto legislativo correttivo del decreto legislativo n. 141 del 2010, che la disposizione di cui all'articolo 40-bis del TUB, inserita dal medesimo decreto legislativo n. 141, riguardante la cancellazione automatica delle ipoteche a seguito dell'estinzione dei mutui, ha lo stesso ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della disciplina prevista in materia dall'articolo 13, commi da 8-sexies a 8-undecies, del decreto-legge n. 7 del 2007.