CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 febbraio 2011
433.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
Pag. 81

ALLEGATO 1

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia).

ULTERIORE PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE 7-00476 PRESENTATA DAL RELATORE (APPROVATA DALLA COMMISSIONE)

La V Commissione,
esaminata, ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento della Camera, la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 20 ottobre 2010 in esito all'esame della relazione predisposta dalla Commissione speciale sulla crisi finanziaria, economica e sociale (Doc. XII. n. 576);
considerato l'invito alle commissioni competenti di tutti i Parlamenti nazionali a comunicare al Parlamento europeo, tenendo anche conto di un questionario elaborato dalla medesima Commissione speciale sulla crisi finanziaria, economica e sociale, eventuali osservazioni in vista della predisposizione di una ulteriore risoluzione sulla crisi;
preso atto favorevolmente del ricorso da parte del Parlamento europeo ad apposite procedure e strumenti istruttori volti ad articolare in modo più efficace la cooperazione con i parlamenti nazionali su temi e proposte normative di particolare importanza;
richiamato il documento finale relativo alle proposte legislative per la riforma della governance economica dell'Unione europea approvato dalle Commissioni riunite V e XIV nella seduta del 10 dicembre 2010;
richiamate le osservazioni formulate nel documento finale approvato il 30 luglio 2010 dalle Commissioni V e XIV della Camera dei deputati al termine dell'esame della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. «Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche» (COM(2010)250 def.);
richiamati, altresì, gli impegni contenuti nella risoluzione Toccafondi (8-00095), approvata dalla V Commissione della Camera il 12 novembre 2010, a conclusione dell'esame del progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva - Europa 2020;
premesso che:
appare condivisibile l'analisi del Parlamento europeo circa le cause della crisi finanziaria, iniziata a seguito della politica monetaria espansiva eccessivamente elastica degli Stati Uniti, e poi sviluppatasi in ragione di fattori specifici del sistema finanziario, come la complessità e l'opacità di taluni strumenti speculativi, sistemi di remunerazione a breve termine, nonché modelli imprenditoriali inadeguati;
risulta altresì equilibrata l'analisi degli effetti della crisi medesima, che ne evidenzia peraltro, oltre la dimensione puramente finanziaria, anche i rilevanti costi sociali, in particolare con riferimento a determinate aree dell'Unione e a determinate fasce della popolazione, in particolar modo i giovani;

Pag. 82

pur riconoscendo l'importanza e l'adeguatezza delle risposte fornite dalla Banca centrale europea e dal Consiglio ECOFIN per la definizione di un meccanismo finanziario di stabilità al fine di affrontare i rischi di insolvenza dei mutuatari sovrani, sottolinea l'opportunità, condividendo le preoccupazioni in proposito espresse dal Parlamento europeo, di un maggiore coinvolgimento delle Istituzioni rappresentative della sovranità popolare sia a livello europeo che a livello nazionale;
è comunque auspicabile un maggiore coordinamento delle iniziative di rilancio e finalizzate all'uscita dalla crisi a livello europeo;
risultano necessari una più rigorosa vigilanza finanziaria volta a garantire la massima trasparenza dei rendiconti finanziari sia degli Stati membri che delle imprese, un sistema di vigilanza a livello globale al fine di addivenire all'applicazione di regole comuni per i servizi finanziari, nonché l'introduzione di nuovi standard per i dati statistici relativi al settore finanziario, rafforzando la capacità di monitoraggio dei rischi e di vigilanza della Commissione europea;
ritiene indifferibile l'esigenza di riformare le economie dei Paesi membri al fine di affrontare il nodo della competitività e di garantire una maggiore e più solida crescita economica, riducendo gli attuali squilibri macroeconomici, e la necessità di una maggiore coerenza delle azioni intraprese in tal senso;
condivide la necessità, evidenziata dal Parlamento europeo, di garantire la solidarietà intergenerazionale, non scaricando sulle generazioni future il debito contratto nel passato ed addivenendo all'adozione di riforme previdenziali a livello europeo, volte a garantire la sostenibilità del sistema pensionistico, che dovrà basarsi su fonti di finanziamento non esclusivamente pubbliche;
ribadisce, come già espresso nel Documento finale approvato dalle Commissioni riunite V e XIV nella seduta del 10 dicembre 2010, che il Patto di stabilità non è stato in grado di fornire adeguati incentivi a ridurre il debito pubblico in tempi favorevoli e, pertanto, molti Paesi si sono trovati a fronteggiare la recente crisi con livelli di debito elevati e situazioni di finanza pubblica non sufficientemente solide;
lo stesso Parlamento europeo riconosce, peraltro, come il Patto di stabilità e crescita non tenga conto di altri ed importanti squilibri finanziari, come l'impatto del debito privato, espressamente richiamato nella risoluzione, come un fattore che ha una diretta incidenza sull'unione monetaria;
condivide l'auspicio del Parlamento europeo relativo al passaggio ad una fase ulteriore dell'unione monetaria «che consentirebbe l'emissione mutua di una parte del debito sovrano degli Stati membri, gestita gettando le basi di una sorveglianza multilaterale più elaborata, con l'assistenza del FME e del SESF, al fine di garantire una più grande attrattività del mercato di tutta l'area euro, nonché una gestione comune del debito»;
fa propria l'osservazione secondo cui l'uscita dalla crisi del debito sovrano richiederà un processo a lungo termine che deve essere ben concepito e garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile, ammettendo «la possibilità di compromessi tra crescita, equità e stabilità finanziaria» che dovranno essere oggetto di una decisione politica;
con riferimento alla politica regionale e di coesione, condivide la necessità di politiche in grado di affrontare i problemi specifici in maniera differenziata, unitamente all'opportunità di stimolare l'imprenditorialità e i finanziamenti destinati alle piccole e medie imprese, facendo in modo che il supporto finanziario alle medesime previsto dalla politica di coesione tenda al finanziamento del capitale di rischio, in quanto ciò consentirebbe un maggiore coinvolgimento del settore bancario e un uso più efficiente dei fondi strutturali;

Pag. 83

con riferimento agli obiettivi fissati nell'ambito della Strategia Europa 2020, esprime apprezzamento per il richiamo alla necessità di investimenti nella ricerca e ad una maggiore attenzione al tema dell'efficienza energetica ed all'utilizzo delle fonti rinnovabili, sviluppando anche una riflessione sulla mobilità pubblica e sul parco dei mezzi per il trasporto pubblico, nonché ai temi dell'occupazione, in particolare alla necessità dell'emersione del lavoro sommerso;
formula le seguenti osservazioni:
a) con riferimento ai progetti, alle azioni ed alle proposte legislative dell'Unione europea volte a migliorare il potenziale dell'economia dell'Unione in termini di sostenibilità, competitività e occupazione in una prospettiva decennale, tenendo conto della strategia UE 2020 e del funzionamento del mercato interno, nonché agli strumenti finalizzati a promuovere l'innovazione, la competitività e gli investimenti a lungo termine, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI):
si sottolinea il carattere prioritario delle misure prospettate nell'Atto per il mercato unico presentato dalla Commissione europea nello scorso ottobre/COM(2010)608) che, secondo le stime della Commissione stessa, potrebbero tradursi in una crescita pari a circa il 4 per cento del PIL europeo entro il 2020. Tra le iniziative ivi indicate particolare rilievo ed urgenza assumono:
1) l'adozione di un piano d'azione per migliorare l'accesso delle PMI ai mercati dei capitali ed al credito, anche in considerazione della specificità delle stesse, sviluppando una rete efficace di borse o di mercati regolamentati espressamente dedicati alle PMI e rendendo più adatti alle PMI gli obblighi di quotazione in borsa e di pubblicità, nonché le modifiche alle norme contabili per semplificare gli obblighi di informazione finanziaria e diminuire gli oneri amministrativi per le PMI;
2) la revisione degli orientamenti europei in materia di reti transeuropee di trasporto (TEN-T) e l'introduzione un quadro globale di finanziamento delle infrastrutture di trasporto nonché le altri azioni destinate a rimuovere gli ostacoli tecnici, amministrativi e normativi che impediscono la realizzazione nell'UE di un unico sistema di trasporto transfrontaliero interconnesso, interoperabile ed efficace;
3) la definizione di un quadro normativo per lo sviluppo dei partenariati pubblico-privato (PPP) che, unitamente alla concessione di servizi, permetterebbero di mobilitare investimenti a lungo termine nel settore dell'energia, la gestione dei rifiuti o le infrastrutture di trasporto;
4) la proposta di direttiva volta ad istituire una base imponibile comune dell'imposta sulle società, risolvendo i problemi di doppia imposizione o di doppia esenzione fiscale imputabili alla disparità o all'incompatibilità tra le normative fiscali nazionali nonché la revisione dell'attuale regime in materia di IVA, basato su numerose esenzioni, deroghe e opzioni che comporta notevoli oneri amministrativi per le imprese, compromettendone la competitività;
5) le misure per la lotta alla contraffazione e la pirateria, che comportano per l'UE costi stimati in miliardi di euro e perdite per milioni di posti di lavoro, nonché per lo sviluppo del commercio elettronico, che sino ad ora in Europa non ha ancora manifestato tutte le sue potenzialità di sviluppo;
6) la proposta sull'imprenditoria sociale per sostenere lo sviluppo di progetti di impresa innovativi sul piano sociale, utilizzando il rating sociale e l'etichettatura etica ed ambientale, le proposte volte a migliorare la qualità delle strutture giuridiche dell'economia sociale (quali fondazioni e cooperative) per ottimizzarne il funzionamento e facilitarne lo sviluppo in seno al mercato unico;
7) la proposta legislativa volta ad assicurare una maggiore simmetria nell'accesso agli appalti pubblici nei paesi industrializzati e nei grandi paesi emergenti

Pag. 84

(2011), al fine di superare le divergenze attuali tra la relativa apertura del mercato degli appalti nell'UE e la mancanza di accesso dell'UE agli appalti dei propri partner commerciali;
occorre altresì valutare l'ipotesi di introdurre, in via transitoria, ulteriori elementi di flessibilità nella disciplina degli aiuti di stato alle imprese, in particolare di piccole e medie dimensioni, volti a consentire l'erogazione di misure di sostegno a favore di settori produttivi colpiti dalla crisi economica ma che presentino prospettive di crescita in un'ottica pluriennale, anche al fine di mantenere l'occupazione;
si raccomanda, come auspicato dal Parlamento europeo, la predisposizione di un nuovo Social Business Act inteso a rafforzare l'economia sociale di mercato. In questa direzione, appare necessario che la Commissione europea presenti quanto prima le proposte, preannunciate nell'Atto per il mercato interno, sull'imprenditoria sociale per sostenere lo sviluppo di progetti di impresa innovativi sul piano sociale utilizzando il rating sociale e l'etichettatura etica ed ambientale, gli appalti pubblici, l'attuazione di un nuovo regime di fondi di investimento e l'attrazione dei depositi dormienti, nonché per migliorare la qualità delle strutture giuridiche dell'economia sociale (quali fondazioni e cooperative), ottimizzandone il funzionamento e facilitandone lo sviluppo in seno al mercato unico;
si ritiene necessario procedere, come auspicato dallo stesso Parlamento europeo, sulla strada di un'armonizzazione dei regimi fiscali, relativi alle imposte dirette ed indirette, fatto salvo il regime relativo ai titoli del debito pubblico, soprattutto per quanto concerne le società e l'attività di impresa, evitando forme di concorrenza fiscale tra gli Stati membri, anche al fine di una più intensa lotta all'evasione fiscale;
si ritiene necessario che il quadro finanziario pluriennale dell'UE post 2013 rispecchi le priorità della Strategia UE 2020 e preveda gli strumenti per massimizzare l'impatto e garantire il valore aggiunto dell'intervento finanziario dell'UE, assicurando in ogni caso un livello di risorse superiore a quello previsto dal quadro finanziario 2007-2013;
al fine di una più efficace concentrazione delle risorse sulle priorità di spesa per crescita ed occupazione è necessario introdurre, attraverso le opportune misure anche di carattere legislativo, una maggiore compatibilità e complementarità tra i bilanci nazionali dei 27 Stati membri e il bilancio dell'UE;
b) con riferimento alle risorse finanziarie necessarie per rilanciare la ripresa economica dell'Unione europea, tenendo conto dei principi di sostenibilità, sussidiarietà e solidarietà ed all'orientamento in merito all'introduzione di meccanismi di finanziamento propri all'Unione europea, come i cosiddetti «Eurobond», in quanto strumento di finanziamento di progetti specifici dell'Unione europea:
richiamando da ultimo il Documento finale approvato dalle Commissioni riunite V e XIV nella seduta del 10 dicembre 2010, si ribadisce la necessità, al fine di rilanciare la crescita dell'economica europea, di disciplinare l'emissione, eventualmente da parte della Banca europea per gli investimenti e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, di titoli europei, da destinare prioritariamente al finanziamento di progetti europei in materia di grandi infrastrutture a rete necessarie per il completamento del mercato interno, di progetti di ricerca, di piani di conversione ecologica del sistema produttivo, ritenendo che in tal modo si potrebbero così avere effetti positivi sia a breve sulla domanda interna e sia a più lungo termine sulla capacità di offerta e di crescita;
appare altresì condivisibile l'iniziativa della Commissione europea, preannunciata nell'Atto per il mercato interno, di promuovere l'emissione di obbligazioni europee (projetc bonds) da parte di privati per il finanziamento di progetti europei e

Pag. 85

il ricorso al bilancio dell'UE in misura superiore rispetto ad oggi al fine di rafforzarne il rating ed attirare i finanziamenti della Banca europea degli investimenti, delle altre istituzioni finanziarie e degli investitori privati sui mercati dei capitali, quali i fondi pensione e quelli assicurativi;
vanno parimenti sostenute le misure prospettate dalla Commissione europea per stimolare gli investimenti privati, in particolare quelli a lungo termine, al fine di contribuire più attivamente alla realizzazione degli obiettivi della strategia UE 2020, tra cui la riforma della gestione delle imprese, la creazione di incentivi per gli investimenti a lungo termine, la valutazione indipendente degli investimenti;
c) con riferimento all'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie:
ritiene possibile l'avvio di uno studio volto a definire una proposta organica in materia, con esclusione dei titoli del debito pubblico nazionali ed emessi dalle istituzioni europee, destinando le relative entrate prioritariamente alla riduzione dell'indebitamento dei Paesi membri, precisando che essa dovrebbe essere comunque oggetto di una disciplina omogenea da adottarsi in sede europea e da armonizzare a livello internazionale, assicurando l'invarianza del livello complessivo della pressione fiscale;
d) con riferimento alle azioni ulteriori da intraprendere a livello dell'Unione europea e a livello nazionale per accrescere la coesione territoriale e regionale e la coesione sociale, nonché per stimolare un mercato del lavoro inclusivo e mobile, come anche la sostenibilità dei modelli sociali europei:
richiamando il Documento finale approvato dalle Commissioni riunite V e XIV in merito alla consultazione sulla futura Strategia UE 2020 nella seduta del 10 marzo 2010, ribadisce che la politica di coesione, sia pure riformata e flessibile, e adattata alle nuove esigenze, dovrebbe rappresentare un elemento chiave della Strategia UE 2020, riducendo le differenze strutturali tra Paesi e Regioni nonché migliorando e riequilibrando la competitività delle singole Regioni;
ritiene opportuna la previsione di misure volte a prevedere interventi finanziari specifici per aree caratterizzate da una situazione di oggettivo svantaggio economico, sociale e territoriale, quali, in particolare, le regioni insulari;
rileva l'opportunità che le Istituzioni dell'UE si avvalgano adeguatamente e tempestivamente della nuova base giuridica introdotta dal Trattato di Lisbona per la coesione territoriale. Occorre evitare, in vista della revisione del bilancio dell'UE, ogni tentativo di rinazionalizzazione della politica regionale, affermando un approccio adattato alle esigenze delle regioni più svantaggiate, non strettamente legato al PIL, ma che tenga conto, in particolare, del tasso di disoccupazione, nonché mantenere, anche per le regioni attualmente incluse nell'obiettivo Convergenza, un livello di risorse non inferiore a quello previsto dal quadro finanziario 2007-2013;
si concentrino le risorse disponibili su obiettivi ad alto valore aggiunto europeo non perseguibili a livello esclusivamente nazionale: competitività, innovazione, ricerca, sostegno alle piccole e medie imprese;
e) in merito ai meccanismi per creare una governance economica europea efficace, che consenta di superare gli squilibri macroeconomici; di uscire dalla crisi del debito pubblico e di impedire che essa si ripresenti negli Stati membri, promuovendo nel contempo la crescita, l'occupazione e la coesione sociale, nonché sull'introduzione di un meccanismo permanente di risoluzione delle crisi a livello dell'Unione europea:
ribadisce la proposta, già avanzata nel Documento finale approvato dalle Commissioni riunite V e XIV sull'opportunità di istituire una Agenzia europea del debito, che prenda il posto dell'attuale

Pag. 86

Fondo europeo di stabilità finanziaria, che potrebbe finanziare i titoli emessi dagli Stati membri;
in questo senso va anche verificata con maggiore attenzione la fattibilità dell'ipotesi prospettata dal paragrafo 107 della risoluzione del Parlamento europeo che prevede l'emissione mutua di una parte del debito sovrano degli Stati membri, gestita gettando le basi di una sorveglianza multilaterale più elaborata, con l'assistenza di un Fondo monetario europeo, al fine di garantire una più grande attrattività del mercato di tutta l'area euro, nonché una gestione comune del debito;
ribadisce altresì quanto affermato nel richiamato Documento finale approvato dalle Commissioni riunite V e XIV nella seduta del 10 dicembre 2010 ed in particolare:
attraverso l'introduzione di una sorveglianza macroeconomica appare possibile realizzare un coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri che, tenendo nella dovuta considerazione il quadro economico complessivo dei singoli Paesi, dovrebbe basarsi essenzialmente su un rapporto collaborativo e cooperativo tra le Istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri;
appare opportuno prevedere che, qualora per uno Stato sussista un eccessivo squilibrio macroeconomico, la Commissione, nel trasmettere le risultanze dell'istruttoria svolta, chieda allo Stato medesimo di esprimere le proprie valutazioni a riguardo, prima dell'eventuale adozione di raccomandazioni da parte del Consiglio;
l'estensione della vigilanza agli squilibri macroeconomici dovrà consentire di esprimere valutazioni tecnicamente fondate sulla qualità e sostenibilità dei processi di sviluppo, prevenendo eventuali tentativi di occultamento della reale situazione delle finanze pubbliche;
nell'ambito del nuovo modello di sorveglianza macroeconomica, andrebbero meglio individuati gli indicatori di rischio, con l'obiettivo di riflettere fedelmente le prospettive di medio termine delle economie dei diversi Paesi; a tal fine, andrebbero in particolare considerati, oltre ai diversi indicatori riferiti al debito pubblico, altri indicatori relativi al debito del settore privato, alla stabilità del mercato immobiliare, all'andamento della spesa in relazione all'invecchiamento della popolazione e alla stabilità del sistema bancario;
appare opportuno approfondire la proposta di destinare le entrate eccezionali e straordinarie alla sola copertura del debito pubblico, anche in ragione delle difficoltà che si incontrano nell'individuare in modo univoco tali tipologie di entrate;
f) con riferimento alle ulteriori eventuali iniziative da assumere a livello globale e, in particolare, a livello dell'Unione europea per stabilizzare e riformare i mercati finanziari nella prospettiva di investimenti a lungo termine e di uno sviluppo sostenibile:
occorre in via prioritaria utilizzare pienamente le potenzialità offerte dal nuovo quadro europeo di vigilanza finanziaria e, in particolare, del nuovo Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS), procedendo alla rapida adozione di uno o più quadri o «codici» di regole armonizzate.
(single rulebook) applicabili a tutte le istituzioni finanziarie e giuridicamente vincolanti per le autorità nazionali competenti, composti in via prevalente da norme europee direttamente applicabili, e solo in via residuale da norme nazionali;
è condivisibile la richiesta del Parlamento europeo di valutare l'istituzione di un'agenzia europea indipendente di valutazione dei crediti e di attribuire alle Corti dei conti, in quanto organi indipendenti, competenze in materia di valutazione del debito sovrano;
è auspicabile giungere alla realizzazione di un sistema di vigilanza internazionale

Pag. 87

sull'operatività delle agenzie di rating, le più importanti delle quali operano a livello mondiale;
è altresì necessario, come riconosciuto anche dal Parlamento europeo, adottare misure volte ad assicurare la solidità e lo sviluppo delle banche regionali e locali, come le casse di risparmio, le banche popolari e le banche cooperative, le cui diverse aree di competenza e conoscenze di base si è dimostrata utile nella crisi finanziaria e ha apportato stabilità;
g) con riferimento all'opportunità di una riforma delle strutture globali di governance finanziaria ed economica:
sostiene pienamente le indicazioni della risoluzione del Parlamento europeo in merito all'opportunità di assumere iniziative volte a rafforzare l'efficacia, la portata globale e la responsabilità del Fondo monetario internazionale e di altre istituzioni delle Nazioni unite, conferendo loro mandato di operare quali piattaforme per iniziative di coordinamento globale nel settore economico e finanziario;
ritiene opportuno procedere in tal senso attraverso un coinvolgimento del G-20, eventualmente promuovendone una convocazione ad hoc sui temi della crisi e della governance globale;
richiamando il Documento finale approvato dalle Commissioni riunite V e XIV nella seduta del 10 dicembre 2010, ribadisce la necessità di sviluppare la dimensione esterna della nuova governance economica, assicurando, in coerenza con l'articolo 138 del Trattato sul funzionamento dell'Unione, la posizione comune e la rappresentanza unificata dell'Eurozona e, ove possibile, dell'UE nelle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali,

impegna il Governo

ad attenersi alle osservazioni formulate nella presente risoluzione nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.
(8-00106) «Toccafondi».

Pag. 88

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri (C. 3921).

PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 2, capoverso Art. 9, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Gli atti, i progetti di atti e i documenti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito del semestre europeo, contestualmente alla loro ricezione, sono trasmessi dal Governo alle Camere ai fini dell'esame a norma dei rispettivi Regolamenti, nonché dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 4.
1. 2.Il Relatore.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'articolo 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è premesso il seguente comma:
«01. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42,nel mese di marzo la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica valuta gli andamenti di finanza pubblica al fine di fornire al Governo elementi per la definizione del documento di cui all'articolo 10.Entro il 25 marzo, il Governo invia alla Conferenza permanente per il coordinamento e la finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere entro il 5 aprile, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e). Entro il medesimo termine del 25 marzo le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle Camere è altresì trasmesso il parere di cui al secondo periodo».
al comma 3, capoverso Art. 10-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Qualora si renda necessario procedere a una modifica degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 10 settembre il Governo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, invia alla Conferenza permanente per il coordinamento e la finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere entro il 20 settembre, un aggiornamento delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e). Entro il medesimo termine del 20 settembre l'aggiornamento delle linee guida è trasmesso alle Camere. Alle Camere è altresì trasmesso il parere di cui al primo periodo.
2. 26.Il Relatore.

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 2, lettera d), sopprimere le parole: di cui al comma 3, lettere b) e c).
2. 27.Il Relatore.

Pag. 89

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 6, sopprimere le parole: o alla Nota di aggiornamento.

Conseguentemente, al comma 3, capoverso Art. 10-bis, comma 6, sostituire le parole: gli eventuali disegni di legge collegati di cui all'articolo 6 con le seguenti: eventuali disegni di legge collegati.
2. 28.Il Relatore.

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 3, lettera b), dopo le parole: a legislazione vigente aggiungere le seguenti:, almeno per il triennio successivo.

Conseguentemente:
alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: riferite almeno al triennio successivo;
alla lettera d), dopo le parole: previsioni tendenziali aggiungere le seguenti: almeno per il triennio successivo;
alla lettera e), dopo le parole: di spesa aggiungere le seguenti: almeno per il triennio successivo.
2. 29.Il Relatore.

Al comma 3, capoverso Art. 10-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: eventuale aggiornamento aggiungere le seguenti: degli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), al fine di stabilire una diversa articolazione di tali obiettivi tra i diversi sottosettori di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), ovvero di recepire raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'Unione europea, nonché.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 5, sostituire la parola: ogniqualvolta con le seguenti: qualora per finalità analoghe a quelle di cui al comma 1, lettera a),
2. 30.Il Relatore.

Al comma 3, capoverso Art. 10-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 3 è esposta, in allegato, la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse, anche non statali, che concorrono al finanziamento dell'opera e dell'ammontare utilizzato. I Ministeri competenti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma. A seguito della attivazione delle procedure di monitoraggio di cui articolo 30, comma 9, lettera f), la sezione di cui al primo periodo darà inoltre conto della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato.
2. 31.Il Relatore.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) all'articolo 11, comma 6, secondo periodo, le parole: «della legge di stabilità» sono sostituite dalle seguenti: «delle riduzioni di entrata disposte dalla legge di stabilità».
3. 7.Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sopprimere la parola: correnti.
3. 8.Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: di previsione aggiungere le seguenti: derivanti da variazioni degli andamenti.
3. 9.Il Relatore.

Pag. 90

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Controllo sulla finanza pubblica).

1. All'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al comma 2, le parole: «la collaborazione tra le» sono sostituite dalle seguenti: «l'integrazione delle attività svolte dalle».
2. All'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, sulla base di apposite convenzioni, l'ISTAT, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, fornisce alle Camere, con scadenze prefissate, o su richiesta i dati e le elaborazioni necessari all'esame dei documenti di finanza pubblica».
3. 03.Il Relatore.

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire il capoverso comma 3 con il seguente:
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituita una Commissione composta da due esperti in discipline economiche, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti dell'ISTAT. Alle riunioni della Commissione partecipano un rappresentante dell'amministrazione del Senato della Repubblica e un rappresentante dell'amministrazione della Camera dei deputati. Ai componenti della Commissione non sono riconosciuti emolumenti o rimborsi spese. La Commissione valuta le informazioni in precedenza contenute nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese, individuando le amministrazioni competenti a elaborare le informazioni medesime e i documenti nei quali tali informazioni dovranno risultare disponibili anche in formato elettronico elaborabile. La Commissione individua, altresì, i dati statistici contenuti nella predetta Relazione che l'ISTAT elabora in forma strutturata al fine della trasmissione di una relazione annuale al Parlamento. Entro sei mesi dalla sua costituzione, la Commissione, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, trasmette una relazione al Parlamento in cui dà conto dell'attività svolta.
4. 3.Il Relatore.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:
i) all'articolo 40:
1) al comma 1, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
2) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente:
«g-bis) introduzione in via sperimentale di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito»;
3) al comma 2, lettera h), le parole «nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF».
5. 4.Il Relatore.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) all'articolo 48,
1) il comma è sostituito dal seguente: «1. Nei contratti stipulati per

Pag. 91

operazioni di finanziamento che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile. Non sono comunque soggette a comunicazione le operazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico».
2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fino a un massimo di 50.000 euro».
5. 5.Il Relatore.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
5. 02.Il Relatore.