CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1° febbraio 2011
432.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (Testo unificato C. 2854 Buttiglione e abbinate).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),
esaminato, per le parti di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2854 Buttiglione ed abbinate, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
considerata, in generale, la necessità di consolidare la politica europea di sicurezza e di difesa comune in funzione di un rafforzato impegno per accrescere il ruolo dell'Unione europea quale attore di politica internazionale;
segnalata, di conseguenza, l'urgenza che i Parlamenti nazionali siano, nelle materie della difesa comune, regolarmente consultati e informati sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali, in un quadro di generale valorizzazione della funzione di controllo esercitata dalle Assemblee parlamentari;
ritenuto pertanto essenziale introdurre una apposita disciplina nazionale in ordine alle modalità di comunicazione ed informazione sugli atti di matrice comunitaria verso le Camere ad opera del Governo;
valutata quindi positivamente la previsione dell'articolo 5, che impone al Governo di comunicare e informare il Parlamento su tutti i progetti di atti dell'Unione europea - nonché su tutti gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, con l'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione nonché con la segnalazione motivata dei progetti di atti aventi particolare rilevanza - ed anche di presentare una relazione su ciascun progetto di atto legislativo dell'Unione europea;
preso atto che il medesimo articolo 5, al comma 6, esplicita il dovere dell'Esecutivo di informare tempestivamente i competenti organi parlamentari sull'esame in seno al Consiglio dell'Unione europea di iniziative o questioni relative alla politica estera e di difesa comune, dando specifico rilievo a quelle aventi implicazioni in materia di difesa;
rilevato che ciò costituisce un imprescindibile elemento per assicurare una reale ed incisiva partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti dell'Unione europea, compresi quelli che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa e che, proprio in ragione della loro rilevanza, sono sottratti all'applicazione della cosiddetta «clausola passerella» di cui all'articolo 48 del Trattato sull'Unione europea,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici (Testo unificato C. 3222 Moffa e abbinate).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IV Commissione (Difesa),
esaminato, per le parti di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 3222 Moffa e dell'abbinata C. 3481 Farina Coscioni - «Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici» - recante norme volte a tutelare la sicurezza sui luoghi di lavoro con riguardo allo specifico rischio connesso al rinvenimento di ordigni bellici inesplosi;
richiamata la previsione secondo cui l'attività di bonifica preventiva è riservata ad imprese specializzate in possesso di specifici requisiti ed iscritte in un istituendo albo presso il Ministero della difesa;
evidenziato che l'attività di sminamento non appare attualmente avere una sua specifica normativa di riferimento, in quanto il Codice dell'ordinamento militare ha abrogato espressamente il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante norme sulla «bonifica dei campi minati», senza però riprodurne i contenuti e che pertanto sarebbe auspicabile colmare tale lacuna ordinamentale;
preso atto degli orientamenti del Governo in relazione alla necessità di derubricare la natura vincolante del parere reso dall'autorità militare competente per territorio sull'attività di bonifica sistematica e preventiva, più correttamente definibile come «bonifica programmata»,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che il parere dell'autorità militare competente per territorio, ai fini della valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante l'attività di scavo nei cantieri, non assume carattere vincolante in quanto esclusivamente riferito alle pregresse attività di bonifica condotte in quei luoghi o in zone limitrofe.

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ALLEGATO 3

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici (Testo unificato C. 3222 Moffa e abbinate).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),
esaminato, per le parti di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 3222 Moffa e dell'abbinata C. 3481 Farina Coscioni - «Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici» - recante norme volte a tutelare la sicurezza sui luoghi di lavoro con riguardo allo specifico rischio connesso al rinvenimento di ordigni bellici inesplosi;
richiamata la previsione secondo cui l'attività di bonifica preventiva è riservata ad imprese specializzate in possesso di specifici requisiti ed iscritte in un istituendo albo presso il Ministero della difesa;
evidenziato che l'attività di sminamento non appare attualmente avere una sua specifica normativa di riferimento, in quanto il Codice dell'ordinamento militare ha abrogato espressamente il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante norme sulla «bonifica dei campi minati», senza però riprodurne i contenuti e che pertanto sarebbe auspicabile colmare tale lacuna ordinamentale;
preso atto degli orientamenti del Governo in relazione alla necessità di derubricare la natura vincolante del parere reso dall'autorità militare competente per territorio sull'attività di bonifica sistematica e preventiva, più correttamente definibile come «bonifica programmata»,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che il parere dell'autorità militare competente per territorio, ai fini della valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante l'attività di scavo nei cantieri, non assume carattere vincolante.