CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1° febbraio 2011
432.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 29

ALLEGATO

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona.

EMENDAMENTI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Articolo 1.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 inserire il seguente periodo:
"5-bis. Quando si proceda per uno dei reati indicati nell'articolo 5, il giudice, dopo aver disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti al tribunale in composizione collegiale per lo svolgimento del rito e provvede ad indicare alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione".
2. Dopo l'articolo 134-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) è inserito il seguente: Quanto il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438 comma 5-bis si applica l'articolo 132 di queste disposizioni».
1. 1. Ferranti, Andrea Orlando, Tenaglia, Touadi, Rossomando.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «L'imputato» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dal comma 6-bis;
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «Il giudizio abbreviato non può essere richiesto dall'imputato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale, o recidivo, ai sensi dell'articolo 99, commi 4 e 5, del codice penale, per i reati che prevedono la pena dell'ergastolo».
1. 2.Sisto.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 438 del Codice di procedura penale dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Sono escluse dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per delitti con la pena dell'ergastolo».
1. 3.Contento.