CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 dicembre 2010
418.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili (Testo unificato C. 3736 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 3736 ed abb., in corso di esame presso le commissioni riunite I e IX della Camera, recante abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili;
considerato che il provvedimento afferisce a profili inerenti alla materia ordine pubblico e sicurezza, di competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Disposizione in favore dei territori di montagna (Nuovo testo unificato C. 41 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 41 e abb., in corso di esame presso la V Commissione della Camera, recante «Disposizioni in favore dei territori di montagna», su cui la Commissione aveva espresso parere in data 13 luglio 2010;
valutato che, ai sensi dell'articolo 1 del testo in esame, le finalità del provvedimento sono espressamente riconducibili alle previsioni dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, che sancisce che la legge disponga provvedimenti a favore delle zone montane, nonché dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che statuisce che lo Stato possa destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati enti territoriali al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e rimuovere gli squilibri economici e sociali;
evidenziato che il provvedimento contempla altresì disposizioni che attengono a profili di competenza regionale esclusiva e concorrente ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;
preso atto dell'accoglimento della condizione apposta al predetto parere della Commissione , volta a prevedere che all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, comma 2, del testo in esame, i decreti ministeriali ivi richiamati, in materia di progetti per lo sviluppo dei comuni montani e di lavori pubblici, siano adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
siano definite specifiche modalità di coinvolgimento delle autonomie regionali in ordine all'attuazione dell'articolo 10;

e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che i piani di sviluppo dei comuni svantaggiati siano conformi alla pianificazione territoriale di competenza delle comunità montane.

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ALLEGATO 3

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (Testo unificato C. 2854 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2854 ed abb., recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
evidenziato che l'oggetto del provvedimento attiene alla materia dei «rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; considerati altresì i profili di competenza riconducibili alle autonomie territoriali in relazione alle materie loro assegnate ai sensi del Titolo V della Costituzione;
rilevata la dettagliata disciplina recata dal provvedimento in ordine alla partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea ed all'attuazione degli atti normativi e delle sentenze dell'Unione europea e considerato che non si ravvisano profili di criticità riguardo alla compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.