CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 dicembre 2010
418.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici (Testo unificato C. 3222 Moffa e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni, recante «Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, oltre che alla materia di legislazione concorrente tutela e sicurezza del lavoro (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), alle seguenti materie di potestà legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, della Costituzione): sicurezza dello Stato; armi munizioni ed esplosivi (lettera d)), tutela della concorrenza (lettera e)), ordine pubblico e sicurezza (lettera h));
rilevato che:
la proposta di legge prevede che per tutti i cantieri interessati da attività di scavo sia effettuata, a cura del coordinatore per la progettazione, sulla base del parere vincolante espresso dall'autorità militare competente per territorio, la valutazione del rischio di presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante i lavori e che, quando il coordinatore per la progettazione, sulla base del predetto parere, deve procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provveda a incaricare a questo fine un'impresa specializzata in possesso dei requisiti stabiliti dallo stesso provvedimento in esame;
rilevato che non appare chiaro se l'acquisizione del parere dell'autorità militare sia obbligatorio in tutti casi ovvero - come appare più ragionevole - sussista un margine di discrezionalità riguardo alla valutazione del rischio in capo al coordinatore per la progettazione;
il testo è suscettibile di determinare un aggravio dei costi e un ritardo nei tempi di esecuzione per la generalità dei lavori per i quali siano necessari cantieri interessati da attività di scavo, senza riguardo all'entità dei lavori stessi: la prescrizione si applica infatti a tutti i cantieri - purché interessati da attività di scavo - come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 2009, vale a dire a qualunque luogo in cui si effettuino i seguenti lavori edili o di ingegneria civile: i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro, nonché gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile;

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atteso che il rischio di presenza di ordigni bellici inesplosi potrebbe non esistere per alcune zone del paese (quelle che non siano state teatro di operazioni di guerra) o per alcune tipologie di aree (ad esempio le aree urbane già oggetto di scavi per edificazioni in epoca postbellica), sarebbe forse possibile prevedere che l'autorità militare, in luogo della ricognizione caso per caso, effettui una mappatura preventiva dell'intero territorio nazionale secondo l'entità dell'effettivo rischio di presenza di ordigni bellici;
della bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere deve essere incaricata un'impresa specializzata che, oltre ad essere in possesso dei requisiti (peraltro generici: «possesso di adeguata capacità tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica») previsti dal testo in esame, sia iscritta ad un apposito albo che dovrà essere istituito con decreto interministeriale entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame presso il Ministero della difesa;
con il medesimo decreto dovranno essere definiti i criteri per la verifica dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione al medesimo albo;
non è prevista alcuna disciplina transitoria per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge e la sua effettiva applicabilità (che presuppone l'istituzione dell'albo e la valutazione delle imprese che chiedano di iscrivervisi);
in tutti i casi di attribuzione di un onere in capo a un soggetto appare necessario verificare, nell'ottica di un equo bilanciamento di interessi e valori, la proporzionalità tra il bene tutelato e quello sacrificato;
appare nel caso di specie necessario trovare il miglior contemperamento possibile tra l'esigenza della sicurezza dei lavoratori, che è un bene primario protetto dalla Costituzione, e la libertà d'iniziativa economica privata, che è anch'essa tutelata dalla Costituzione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
si subordini l'efficacia delle disposizioni recate dalla proposta di legge in esame alla effettiva operatività dell'albo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), o - in alternativa - si preveda una disciplina transitoria per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge e l'effettiva operatività dell'albo in questione;
e con la seguente osservazione:
al fine di contemperare l'esigenza della sicurezza dei lavoratori, che è un bene primario protetto dalla Costituzione, e la libertà d'iniziativa economica privata, che è anch'essa tutelata dalla Costituzione, valuti la Commissione di merito la possibilità di circoscrivere l'impatto della disciplina in esame sui privati committenti di lavori che comportino scavi, in particolare assicurando la più stretta proporzionalità tra l'onere imposto ai privati stessi e l'interesse pubblico alla salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori.