CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 dicembre 2010
410.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori (Atto n. 287).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (Atto n. 287);
rilevato come lo schema di decreto legislativo contenga un'ampia serie di modifiche al decreto legislativo n. 141 del 2010, di recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2008/48/CE, riguardanti per lo più correzioni di natura eminentemente formale, nonché modifiche ed ampliamenti delle disposizioni di carattere transitorio previste per disciplinare il passaggio dal precedente al nuovo regime introdotto dal decreto legislativo n. 141, al fine di evitare, soprattutto per quanto riguarda la disciplina degli intermediari finanziari, che possano verificarsi lacune del quadro normativo, sia sotto il profilo amministrativo sia sotto il profilo sanzionatorio;
evidenziato come il Governo non abbia ancora dato attuazione agli ulteriori princìpi e criteri direttivi, inseriti nell'originaria norma di delega di cui all'articolo 33 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) dall'articolo 13 della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), in particolare per quanto riguarda la promozione dell'educazione finanziaria e l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione amministrativa delle frodi nel settore del credito al consumo;
rilevato, in tale contesto, come, nonostante le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 141 del 2010, la catena distributiva del settore della cessione del quinto dello stipendio o della pensione sia ancora caratterizzata da alcune anomalie e distorsioni che costituiscono, da un lato, causa di incremento dell'onerosità dei finanziamenti e, dall'altro, motivo di scarsa trasparenza nei rapporti con i clienti;
evidenziato, in particolare, come tali distorsioni siano principalmente causate dal ruolo atipico svolto da alcuni intermediari finanziari ex articolo 106 TUB, i quali, invece di effettuare attività di erogazione diretta di finanziamenti o di intermediazione degli stessi con il rilascio di garanzie sull'incasso delle rate all'istituto di credito erogante, si limitano ad operare quali gestori di reti distributive formate da agenti e mediatori, ed agiscono dunque, sostanzialmente, quali «grossisti del credito», acquisendo, da un lato, convenzioni con diversi istituti finanziari eroganti o garanti e sottoscrivendo, dall'altro, contratti di agenzia per la distribuzione dei prodotti di finanziamento;
sottolineato come tali soggetti, i quali sono caratterizzati nella maggior parte dei casi da un'insufficiente dotazione patrimoniale, si frappongano tra la rete distributiva costituita dagli agenti in attività finanziaria e dai mediatori creditizi e gli

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istituti finanziari eroganti o garanti, ed allunghino la catena distributiva, incrementando il livello delle commissioni e, conseguentemente, il costo del finanziamento per il cliente, nonché introducendo forme di concentrazione dannose per la concorrenza;
rilevato come tale assetto del settore del quinto determini una situazione di scarsa trasparenza nei rapporti con la clientela, in quanto i rapporti di mandato intercorrenti tra i predetti soggetti e gli agenti ed i mediatori non sono generalmente palesati in modo trasparente, non consentendo ai soggetti eroganti o garanti di controllare in modo completo il rischio che grava sul processo di collocamento dei finanziamenti;
preso atto della valutazione favorevole espressa sul provvedimento dalla Commissione Bilancio, per quanto attiene agli aspetti di competenza,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di modificare il comma 2, lettera b), dell'articolo 125-ter del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), al fine di prevedere che, in caso di recesso dal contratto di credito, il consumatore rimborsi al finanziatore non solo le somme non ripetibili da questo corrisposte alla Pubblica amministrazione, ma anche le somme non ripetibili corrisposte a soggetti privati, così da tenere conto dell'evoluzione dell'istituto della cessione del quinto dello stipendio o della pensione, la quale si applica ormai anche ai dipendenti privati;
b) con riferimento all'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto, il quale rinumera i commi dell'articolo 117 del TUB, verifichi il Governo se tale rinumerazione non rischi di comportare problemi di coordinamento tra le disposizioni contenute nel medesimo TUB;
c) con riferimento al comma 1 dell'articolo 5 dello schema di decreto, il quale integra l'articolo 133 del TUB, in materia di abuso di denominazione nel settore bancario e finanziario, al fine di consentire alla Banca d'Italia di autorizzare in via generale l'uso delle espressioni «moneta elettronica», «istituto di pagamento» e «finanziaria» anche da parte di soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli intermediari finanziari, qualora tale possibilità sia giustificata dall'esistenza di controlli amministrativi o in base a «elementi di fatto», valuti il Governo l'opportunità di meglio identificare tali «elementi di fatto», nonché di individuare in qualche modo le tipologie dei soggetti ai quali può essere estesa la possibilità di utilizzare le predette locuzioni;
d) con riferimento all'articolo 8 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di apportare ulteriori correzioni all'articolo 128-quater del TUB, recante disposizioni in materia di agenti in attività finanziaria, in particolare al fine di uniformare la formulazione del comma 3 del medesimo articolo 128-quater, il quale consente agli agenti di svolgere attività di «promozione e collocamento» di contratti relativi a prodotti bancari su mandato diretto di banche ed a prodotti di Banco Posta su mandato diretto di Poste Italiane, con la formulazione del comma 1 dello stesso articolo, il quale definisce l'agente in attività finanziaria come il soggetto che «promuove e conclude» contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento, al fine di evitare che l'utilizzo delle diverse nozioni di «collocamento» e «conclusione» di tali contratti possa determinare confusioni in sede applicativa;
e) con riferimento all'articolo 9 dello schema di decreto, il quale apporta una correzione di natura formale al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo

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n. 141 del 2010, relativamente ai requisiti patrimoniali richiesti per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e nell'elenco dei mediatori creditizi, valuti il Governo l'opportunità di correggere anche la formulazione del comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 141, sostituendo, al primo periodo, la parola: «articolo» con la seguente: «articoli»;
f) con riferimento all'articolo 13, comma 1, dello schema di decreto, il quale introduce nell'articolo 26 del decreto legislativo n. 141 del 2010 un nuovo comma 01, relativo al termine entro il quale le autorità competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative delle nuove norme del TUB in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi recate dal medesimo decreto legislativo n. 141, valuti il Governo l'opportunità di anticipare tale termine dal 31 dicembre al 30 giugno 2011, al fine di assicurare una più sollecita definizione del nuovo quadro normativo;
g) con riferimento al comma 1 dell'articolo 15 dello schema di decreto, il quale sostituisce l'articolo 28 del decreto legislativo n. 141, valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo le parole: «del titolo IV del presente decreto,» la seguente: «ovvero,», al fine di chiarire che la nuova disciplina degli agenti e mediatori entra a regime all'indomani dell'emanazione della disciplina secondaria, ovvero, se posteriore, dopo la costituzione dell'Organismo preposto alla tenuta dei relativi elenchi;
h) con riferimento all'articolo 16 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di rivedere la numerazione dei commi dell'articolo, il quale contiene due commi indicati con il numero 3;
i) con riferimento alla rubrica dell'articolo 16 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di rivederne la formulazione, la quale qualifica impropriamente come errata corrige le modifiche dallo stesso apportate al decreto legislativo n. 141 del 2010;
l) con riferimento all'articolo 107, comma 1, lettera a), del TUB, come risultante dalle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 141 del 2010, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che l'autorizzazione della Banca d'Italia all'esercizio dell'attività di intermediario finanziario possa essere rilasciata non solo alle società di capitali, ma anche alle società cooperative.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati (C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate).

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il riparto previsto dal presente comma, i componenti eletti decadono dalla carica. Nel caso di sostituzione di uno o più amministratori prima della scadenza del termine, i nuovi amministratori sono nominati nel rispetto del medesimo riparto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico.».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 147-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-bis. Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 147-ter, comma 1-ter.».

3. All'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il riparto previsto dal presente comma, i componenti eletti decadono dalla carica. Nel caso di sostituzione di uno o più sindaci prima della scadenza del termine, i nuovi sindaci sono nominati nel rispetto del medesimo riparto.»;
b) al comma 4-bis, dopo le parole: «ai commi» è inserita la seguente: «1-bis,»;
c) al comma 4-ter, dopo le parole: «dei commi» è inserita la seguente: «1-bis,».

Art. 2.
(Decorrenza).

1. Le disposizioni del comma 1-ter dell'articolo 147-ter, del comma 1-bis dell'articolo 147-quater e del comma 1-bis

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dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, introdotte dall'articolo 1 della presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati e, comunque, non prima di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
(Società a controllo pubblico).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle società controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati (C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca).

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Al comma 1, capoverso comma 1-ter, terzo e quarto periodo, alla parola: «riparto» premettere, ovunque ricorra, le seguenti: «criterio di».
1. 101.Il Relatore.

Al comma 1, capoverso comma 1-ter, sopprimere il quinto periodo.
1. 102.Il Relatore.

Al comma 3, lettera a), capoverso comma 1-bis, secondo e terzo periodo, alla parola: «riparto» premettere, ovunque ricorra, le seguenti: «criterio di».
1. 103.Il Relatore.

Al comma 3, lettera a), capoverso comma 1-bis, sopprimere il quarto periodo.
1. 104.Il Relatore.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).
1. 105.Il Relatore.