CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 novembre 2010
406.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 187/2010: Misure urgenti in materia di sicurezza. (C. 3857 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XI Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3857, come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite I e II;
preso atto positivamente degli interventi contenuti nel testo, che si pongono il condivisibile obiettivo di potenziare l'azione di contrasto della criminalità;
valutata positivamente, in particolare, la modifica apportata - con riferimento alle mansioni degli steward di cui all'articolo 2, comma 1 - al contenuto del decreto del Ministro dell'interno, previsto al comma 2 del medesimo articolo 2, che, con il fine di fare maggiore chiarezza rispetto alle predette mansioni, prevede che il citato decreto individui i servizi, ausiliari dell'attività di polizia, affidati agli steward e stabilisca le condizioni e le modalità per l'affidamento di tali servizi;
preso atto che l'articolo 9 dispone la sanzione della confisca di beni, in presenza di violazioni gravi o reiterate in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

DL 187/2010: Misure urgenti in materia di sicurezza. (C. 3857 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3857, come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite I e II;
preso atto positivamente degli interventi contenuti nel testo, che si pongono il condivisibile obiettivo di potenziare l'azione di contrasto della criminalità;
valutata positivamente, in particolare, la modifica apportata - con riferimento alle mansioni degli steward di cui all'articolo 2, comma 1 - al contenuto del decreto del Ministro dell'interno, previsto al comma 2 del medesimo articolo 2, che, con il fine di fare maggiore chiarezza rispetto alle predette mansioni, prevede che il citato decreto individui i servizi, ausiliari dell'attività di polizia, affidati agli steward e stabilisca le condizioni e le modalità per l'affidamento di tali servizi;
preso atto che l'articolo 9 dispone la sanzione della confisca di beni, in presenza di violazioni gravi o reiterate in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 9, si segnala l'opportunità di valutare l'ipotesi di rendere proporzionale la misura della confisca di beni rispetto all'entità e gravità della violazione riscontrata.

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ALLEGATO 3

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. (Ulteriore nuovo testo unificato C. 60 Realacci e abb.).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XI Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 60 e abbinate, come risultante dagli ulteriori emendamenti approvati;
preso atto delle disposizioni di più diretto interesse della XI Commissione e valutato positivamente che la Commissione di merito abbia recepito quattro delle cinque osservazioni contenute nel parere già reso dalla stessa XI Commissione sul precedente testo unificato;
valutato positivamente che il provvedimento in esame si proponga di contribuire, anche attraverso l'introduzione di un'adeguata preparazione professionale degli operatori, a rendere il mercato dell'attività edilizia più trasparente e in grado di garantire la sicurezza di tutti coloro che lavorano nel settore;
rilevata, in ogni caso, l'opportunità di tornare a segnalare la questione posta con l'unica osservazione, contenuta nel precedente parere, che non è stata accolta dalla Commissione di merito,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 9, relativo ai requisiti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, si segnala che il riferimento ivi previsto deve intendersi all'articolo 2, comma 1, lettera a), anziché all'articolo 1, comma 2, lettera a);
2) all'articolo 15, si torna a raccomandare alla Commissione di merito l'opportunità di valutare con attenzione il riferimento alla «buona fede», considerato che esso potrebbe configurare un alleggerimento delle responsabilità del direttore dei lavori, del committente e dell'appaltatore anche nei confronti dei lavoratori e dei professionisti che svolgono i relativi lavori.

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ALLEGATO 4

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. (Ulteriore nuovo testo unificato C. 60 Realacci e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 60 e abbinate, come risultante dagli ulteriori emendamenti approvati;
preso atto delle disposizioni di più diretto interesse della XI Commissione e valutato positivamente che la Commissione di merito abbia recepito quattro delle cinque osservazioni contenute nel parere già reso dalla stessa XI Commissione sul precedente testo unificato;
valutato positivamente che il provvedimento in esame si proponga di contribuire, anche attraverso l'introduzione di un'adeguata preparazione professionale degli operatori, a rendere il mercato dell'attività edilizia più trasparente e in grado di garantire la sicurezza di tutti coloro che lavorano nel settore, essendo questo uno degli obiettivi prioritari della qualificazione del settore delle costruzioni;
rilevata, in ogni caso, l'opportunità di tornare a segnalare la questione posta con l'unica osservazione, contenuta nel precedente parere, che non è stata accolta dalla Commissione di merito,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 9, relativo ai requisiti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, si segnala che il riferimento ivi previsto deve intendersi all'articolo 2, comma 1, lettera a), anziché all'articolo 1, comma 2, lettera a);
2) all'articolo 15, si torna a raccomandare alla Commissione di merito l'opportunità di valutare con attenzione il riferimento alla «buona fede», considerato che esso potrebbe configurare un alleggerimento delle responsabilità del direttore dei lavori, del committente e dell'appaltatore anche nei confronti dei lavoratori e dei professionisti che svolgono i relativi lavori.