CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 novembre 2010
405.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-03351 Livia Turco: Centro nazionale trapianti e applicazione del decreto-legge n. 78 del 2010.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Centro Nazionale per i Trapianti (CNT) è stato istituito con l'articolo 8 della legge 1o aprile 1999, n. 91, recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti».
Il CNT ha sede presso l'Istituto superiore di sanità (ISS) e svolge funzioni essenzialmente tecniche di organizzazione, coordinamento, controllo e monitoraggio delle attività di donazione, prelievo e trapianto di organi e tessuti, avvalendosi di personale dell'ISS.
La legge n. 91/1999 ha previsto lo stanziamento di un finanziamento per l'istituzione e le attività del CNT; nel corso del tempo, i fondi sono stati integrati da ulteriori interventi normativi, fino al conseguimento della stabilità del finanziamento del CNT, grazie al decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante «Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.
Infatti, l'articolo 2-ter ha attribuito ulteriori fondi sia per l'attività del CNT sia per le attività dei Centri di riferimento interregionali per i trapianti, specificando che «ferma restando l'autonomia gestionale» del CNT, i fondi in questione «sono utilizzati per le spese di funzionamento, per l'assunzione a termine di personale di collaborazione, nonché per la stipula di contratti con personale di alta qualificazione» sulla base dell'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
L'intervento legislativo ora ricordato ha consentito di fronteggiare le esigenze derivanti dalla sistematizzazione e dall'ampliamento progressivo delle attività, le quali hanno conseguentemente richiesto una ulteriore dotazione di personale dedicato.
Il finanziamento per il funzionamento del CNT viene corrisposto dal Ministero della salute su di un capitolo di bilancio dell'ISS.
Il Direttore Generale del CNT dispone in autonomia di tali fondi.
Si segnala che l'articolo 2, comma 308, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ha disposto che il CNT, al fine di razionalizzare i costi e ottimizzate l'impiego dei fondi di funzionamento, nonché di organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica, possa stipulare accordi di collaborazione e convenzioni sia con amministrazioni pubbliche sia con persone giuridiche private, nonché «contratti di lavoro secondo le modalità previste dalle norme vigenti nella pubblica amministrazione».
Da quanto premesso, si evince che il CNT, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale, in linea generale, di personale assunto con contratti di varia tipologia, a tempo determinato, mediante l'utilizzazione dei fondi stanziati da disposizioni normative.
Considerato quindi che la legge n. 91/1999, pur disponendo l'allocazione del CNT presso l'ISS, non individua tra le relative funzioni quelle specificamente riconducibili ad Ente di ricerca, né disciplina la personalità giuridica del Centro in esame, si può desumere che il CNT rientri nella disposizione di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio

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2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e quindi possa avvalersi di personale a tempo determinato, o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
Ciò premesso e per la tematica in esame, si ritiene opportuno segnalare che, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, concernente «Delega al Governo in materia di lavori usuranti e riorganizzazione di enti» il Governo è già stato delegato ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della sopraccitata legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riorganizzare gli enti vigilati dal Ministero della salute.
Nell'ambito dei suddetti enti è compreso anche l'Istituto superiore di sanità, presso cui è istituito il Centro nazionale trapianti ai sensi dell'articolo 8 della legge 1o aprile 1999, n. 91.
Si ritiene, pertanto, che la sede normativa più opportuna per disciplinare la personalità giuridica e gli aspetti organizzativi relativi anche alle risorse umane del predetto Centro, sia rappresentata dai provvedimenti attuativi della delega di cui sopra, nell'ambito dei quali sarà inserita la riorganizzazione di tutti gli enti vigilati dal Ministero della salute, anche con riguardo alla ridefinizione del rapporto tra i medesimi e il Ministero.

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ALLEGATO 2

5-02992 Gozi: Risultati della gestione dell'influenza A/N1H1 e gruppo di lavoro per il nuovo piano nazionale vaccini.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, si rappresenta quanto segue.
L'Italia sta partecipando a riunioni internazionali per la valutazione critica della gestione delle pandemie e anche a livello nazionale si sta continuando una valutazione tecnico-scientifica di quanto operato.
In particolare la Sezione III del Consiglio Superiore di Sanità (CSS), nella seduta del 13 luglio 2010, ha concluso la sua attività scaturita dall'invito del Ministro della salute a voler procedere con l'aggiornamento del Piano Nazionale Vaccinazioni (PNV).
A tal fine, nell'ambito della competente sezione è stato istituito un apposito gruppo di lavoro (professor G. W. Ricciardi, coordinatore, dottor F. Oleari, professor S. Brusaferro, professor P. Crovari, professor G. Paolisso, professor L. Pavone, professor S. Capri, dottoressa M. G. Pompa, dottoressa S. Iannazzo, dottor G. Rezza, dottoressa S. Salmaso, dottoressa M. C. Rota, dottoressa P. Stefanelli, dottoressa S. Declich, dottoressa A. Gaspardone), insediatosi il 26 aprile 2010, con il precipuo compito di approfondimento della tematica.
A seguito dell'istruttoria proseguita in una serie di riunioni, il suddetto gruppo è pervenuto a una proposta di aggiornamento del PNV, articolata in una parte descrittiva e in una parte tecnica costituita da una serie di allegati per rendere «più agevole l'applicabilità delle indicazioni in essi contenute...», definendone gli obiettivi specifici che, congiuntamente alla rassegna degli interventi che ne assicurino il conseguimento, sono singolarmente enumerati nel testo del parere favorevole espresso dalla Sezione III del CSS nella medesima seduta.
Da ultimo, si osserva che il contenuto del documento è da considerarsi in una fase interlocutoria, tenuto conto che necessita di un ulteriore confronto con i rappresentanti delle Regioni, delle Società scientifiche coinvolte e con Farmindustria.

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago.

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Finalità).

1. La presente legge reca misure di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, che siano prive del sostegno familiare, in quanto prive di entrambi i genitori o con genitori non autosufficienti.
2. Le misure di cui al comma 1 sono adottate, previa predisposizione o aggiornamento del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche in vista del venire meno del sostegno familiare, realizzando la progressiva presa in carico del soggetto interessato già durante l'esistenza in vita dei genitori.

Art. 2.
(Istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare).

1. Al fine di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare», di seguito denominato «Fondo», al quale è assegnata la somma di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Art. 3.
(Finalità e funzionamento del Fondo).

1. Al fine di assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo ai soggetti di cui all'articolo 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le seguenti finalità:
a) finanziare, in concorso con regioni ed enti locali, programmi di intervento, realizzati da associazioni, fondazioni ed enti senza scopo di lucro, facenti parte di strutture di livello nazionale con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità grave, volti alla cura e all'assistenza dei soggetti di cui all'articolo 1, con particolare riguardo alla loro deistituzionalizzazione;
b) finanziare la realizzazione da parte degli enti locali, d'intesa con le aziende sanitarie locali, di un sistema di protezione e di assistenza globale per i soggetti di cui all'articolo 1, mediante l'adozione di protocolli familiari personalizzati di presa in carico, in coerenza con quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328;

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c) finanziare, in concorso con regioni ed enti locali, la creazione, da parte di associazioni, fondazioni ed enti senza scopo di lucro, facenti parte di strutture di livello nazionale con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità grave, di famiglie-comunità, di case-famiglia o di analoghe strutture residenziali previste dalla normativa regionale, in cui inserire progressivamente i soggetti di cui all'articolo 1, in vista della graduale sollevazione della famiglia dall'impegno dell'assistenza;
d) finanziare, in concorso con regioni ed enti locali, la realizzazione, anche da parte di gruppi di famiglie, di strutture residenziali innovative, che permettano alle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare o prossime a esserlo, di vivere, in totale o parziale autonomia, in un ambiente che riproduca le condizioni abitative della casa familiare;
e) incentivare l'accesso, da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 capaci di intendere e di volere o dei loro genitori, tutori, curatori o amministratori di sostegno, a specifiche polizze assicurative che garantiscano, al verificarsi di determinate condizioni, la percezione di una somma una tantum ovvero di una rendita periodica volta a sostenere i costi di attivazione e gestione di una delle strutture residenziali di cui alle lettere c) e d).

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi, nonché il modello cui devono uniformarsi le polizze assicurative di cui al comma 1, lettera e).

Art. 4.
(Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale in favore dei soggetti di cui all'articolo 1.
2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce, in particolare, i requisiti strutturali e gli standard qualitativi cui devono uniformarsi le strutture residenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d).

Art. 5.
(Campagne di informazione).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove la realizzazione di una campagna al fine di divulgare la conoscenza delle disposizioni della presente legge.

Art. 6.
(Agevolazioni fiscali in favore di programmi di intervento per la tutela delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare).

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei programmi di intervento per la tutela e l'assistenza delle persone affette da disabilità

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grave prive del sostegno familiare, effettuate mediante assegno circolare o bancario, bonifico o carta di credito».

2. All'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera o-bis) è aggiunta la seguente:
«o-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.500 euro o al 3 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore dei programmi di intervento per la tutela e l'assistenza delle persone affette da disabilità grave, prive del sostegno familiare».

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 150 milioni a decorrere dall'anno 2011, si provvede, per gli anni 2011, 2012 e 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.