CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 novembre 2010
405.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-03871 Soglia: Accertamenti tributari relativi a quote di emolumenti professionali sui quali è prevista l'applicazione della ritenuta a titolo di acconto da parte del committente.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante segnala che gli Uffici dell'Agenzia delle entrate, all'esito del controllo formale delle dichiarazioni, avrebbero inviato a diversi contribuenti - soggetti alle ritenute a titolo d'acconto per le prestazioni professionali effettuate - richieste di versamento di maggiori imposte in relazione al predetto obbligo di ritenuta.
Al riguardo, sentita in proposito l'Agenzia delle entrate, si osserva che l'articolo 36-ter, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dispone che in sede di controllo formale delle dichiarazioni, gli Uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria possono «escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta [...] o dalle certificazioni richieste ai contribuenti».
Ai fini del controllo citato è richiesto ai contribuenti di produrre la certificazione delle ritenute solo in caso di mancata corrispondenza tra i dati dichiarati con i dati riscontrati dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, pertanto il controllo documentale è limitato alle posizioni per le quali sono rilevate delle incongruenze tra quanto scomputato dai sostituiti e quanto dichiarato dai sostituti.
Avviato il controllo, gli Uffici periferici valutano la certificazione prodotta dai contribuenti e procedono al recupero delle sole ritenute non correttamente documentate, inviando una comunicazione degli esiti con la motivazione della pretesa e il riepilogo delle somme da versare. A questo proposito l'Agenzia ritiene opportuno precisare che la comunicazione degli esiti è atto diverso dall'«avviso di accertamento» che attiene, invece, all'attività di controllo sostanziale.
In merito alla corretta documentazione da produrre, l'Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 68/E, del 19 marzo 2009, ha chiarito che qualora il contribuente non abbia ricevuto dal sostituto d'imposta, nei termini di legge, la certificazione delle ritenute effettivamente subite, le stesse possono essere documentate tramite l'esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione - proveniente da banche o altri intermediari finanziari - idonea a comprovare l'importo del compenso, al netto della ritenuta, effettivamente percepito.
Alla predetta documentazione deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il contribuente dichiari, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce ad una determinata fattura regolarmente contabilizzata.
In conclusione, pertanto, l'Agenzia delle entrate, alla luce della disposizione normativa vigente in materia e della predetta Risoluzione n. 68 del 2009, ritiene di poter affermare che gli Uffici non richiedono ai contribuenti versamenti di imposte riferibili a quote di reddito per le quali l'obbligo impositivo sia già stato assolto.

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ALLEGATO 2

5-03872 Fluvi: Vicende relative al riassetto del Gruppo Premafin.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione, l'onorevole Fluvi pone quesiti in ordine al Gruppo Premafin.
Al riguardo, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha comunicato che a decorrere dal mese di luglio 2010 ha monitorato con particolare attenzione l'andamento dei prezzi delle azioni Premafin e delle controllate Fondiaria Sai e Milano Assicurazioni. Infatti, con riferimento all'andamento dei prezzi e delle quantità negoziate di tali titoli azionari viene costantemente effettuata un'attività di controllo in tempo reale sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al fine di valutare, anche con riferimento all'andamento di prezzi e alle quantità negoziate in ciascuna seduta, la presenza di condotte operative potenzialmente idonee ad integrare abusi di mercato.
Inoltre, sono state effettuate analisi approfondite finalizzate a valutare le serie storiche dell'andamento dei prezzi e delle quantità negoziate sui titoli in questione, risalendo sino alla fine del 2008. L'obiettivo di tale analisi è stato quello di individuare l'evoluzione del comportamento degli intermediari maggiormente attivi sui tre titoli.
In relazione allo svolgimento di tali analisi, che hanno riguardato sia i dati di mercato sia i dati relativi alle operazioni avvenute fuori mercato (cosiddetto flusso di transaction reporting), la Consob ha ritenuto necessario inviare numerose richieste di dati e notizie ad intermediari italiani ed esteri, al fine di individuare i committenti finali di operazioni che per scansione temporale, modalità operative, quote di mercato od altro hanno evidenziato la presenza di elementi in relazione ai quali approfondire le analisi preliminari.
La maggior parte di tali richieste ha postulato l'avvio di istanze di cooperazione internazionale molte delle quali sono tuttora in corso.
La Commissione Nazionale per le società e la borsa ha precisato inoltre, che in data 22 settembre 2010, il signor Vincent Bolloré ha comunicato alla stessa, ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico in materia di intermediazione finanziaria) di avere acquisito il 2,036 per cento del capitale di Premafin Finanziaria Holding di partecipazioni S.p.A. (di seguito Premafin). Tale partecipazione era detenuta indirettamente tramite Financière du Perguet SAS (0,046 per cento) e Financière de l'Odet SA (1,990 per cento). Le partecipazione si è successivamente (in data 29 settembre 2010) incrementata al 2,385 per cento (detenuta sempre indirettamente tramite le due finanziarie) per attestarsi, in data 21 ottobre 2010 al 5,015 per cento.
In data 29 ottobre 2010 è stato diffuso, da parte della Premafin, un comunicato stampa con il quale è stata annunciata al mercato l'accettazione, da parte della medesima Premafin e dei propri azionisti facenti parte del vigente patto parasociale (stipulato in data 11 novembre 2005) della proposta avanzata da Groupama S.A. di ingresso nel capitale della società tramite un'operazione di aumento di capitale. Tale accordo prevedeva che «Groupama si sarebbe impegnata ad acquistare i diritti di opzione spettanti agli Aderenti al Patto ad un prezzo di euro 0,14», pari, complessivamente, a 30 milioni di euro e a sottoscrivere

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un aumento di capitale sociale al prezzo di euro 1,10 per azione con un esborso complessivo di 115,7 milioni di euro.
L'impegno sottoscritto da Groupama S.A., parte di un patto parasociale comunicato ai sensi dell'articolo 122 del Tuf, pubblicato, per estratto, sulla stampa quotidiana in data 3 novembre 2010, e subordinato, tra l'altro, alla pronuncia, da parte della Consob, in relazione all'insussistenza dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto a carico della medesima Groupama con riferimento alle azioni Premafin, e/o Fondiaria-SAI e/o Milano Assicurazioni.
In data 22 novembre 2010. Premafin ha diffuso un ulteriore comunicato stampa con il quale è stato annunciato il raggiungimento di un'intesa, nella medesima data, relativa ad una parziale modifica dell'accordo sottoscritto in data 29 ottobre 2010 avente ad oggetto i termini e le condizioni relative alla prospettata operazione di aumento di capitale, fermo restando l'impegno di Groupama ad entrare nel capitale della Premafin con una percentuale massima di partecipazione pari al 17 per cento circa del nuovo capitale sociale. Nel citato comunicato stampa del 22 novembre, Premafin ha reso noto che «in relazione all'aumento di capitale, Credit Suisse assumerà l'incarico di costituire il consorzio di garanzia per l'integrale sottoscrizione dell'eventuale inoptato dell'aumento di capitale. In particolare, il citato comunicato riporta: «Groupama si impegnerà ad acquistare dagli Aderenti al Patto la porzione di diritti di opzione necessaria al fine di consentire a Groupama di detenere, ad esito della integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale, una partecipazione pari a circa il 17,1 per cento del capitale sociale di Premafin. L'impegno di Groupama avrà ad oggetto un investimento complessivo di circa 145,7 milioni di euro, che sarà ripartito tra prezzo di acquisto dei diritti e prezzo di sottoscrizione delle azioni oggetto dell'aumento di Capitale, a seguito della determinazione delle condizioni di quest'ultimo che saranno determinate in funzione dei prezzi di mercato al momento dell'offerta. Gli aderenti al patto con i proventi derivanti dalla vendita dei diritti di opzione eccedenti l'importo di trenta milioni di euro eserciteranno i diritti di opzione non ceduti a Groupama».
Per quanto riguarda le attività di vigilanza svolte dalla Consob in ordine alla società Premafin, la Commissione Nazionale per le società e la borsa ha comunicato di aver effettuato, sino alla data odierna, le seguenti attività: Partecipazione rilevante al capitale della Premafin detenuta da Crédit Agricole S.A. e istruttoria relativa alle società del gruppo Ligresti ed agli accordi intercorsi con Groupama.
Con riferimento alla partecipazione rilevante al capitale della Premafin detenuta da Crédit Agricole S.A., la Consob ha precisato che tale partecipazione è stata comunicata per la prima volta nel 1999; a tale data la stessa ammontava al 9,054 per cento del capitale, detenuta in intestazione per conto terzi (dieci soggetti singolarmente titolari di una partecipazione inferiore al 2 per cento con sede legale in diversi paesi paradisi fiscali). Sono state inoltrate diverse richieste di cooperazione internazionale, tuttora in corso, all'Autorità di Vigilanza svizzera al fine di accertare i collegamenti tra i soggetti titolari di detta partecipazione. In data 1o ottobre 2010, è stato appurato, sempre tramite la cooperazione internazionale, che la partecipazione detenuta da Crédit Agricole era scesa al 2,621 per cento, sempre detenuta in intestazione per conto di due soggetti.
A seguito di ulteriori richieste effettuate per le vie brevi direttamente al Crédit Agricole S.A. in data 29 ottobre 2010 quest'ultima ha confermato di detenere, a tale data, il 2,59 per cento di Premafin in intestazione conto terzi, e in data 2 novembre 2010 è stata pubblicata, da parte della Consob (sul proprio sito internet con le consuete modalità di comunicazione delle partecipazioni rilevanti) la partecipazione aggiornata detenuta da Crédit Agricole. Il Crédit Agricole ha inoltre reso noto che la partecipazione ad essa intestata era scesa al di sotto del 5 per cento in data 28 ottobre 2009, e di non avere

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adempiuto alla norma relativa alle trasparenza delle partecipazioni rilevanti possedute nel capitale di società quotate prevista dall'articolo 120 del testo unico in materia di intermediazione finanziaria, in quanto a seguito della modifica della normativa intervenuta con il recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva 2004/109/CE, essa riteneva di non essere più tenuta all'obbligo di comunicazione in quanto intestatario delle azioni per conto terzi. A tal fine il Crédit Agricole ha inoltrato un quesito in ordine all'interpretazione della normativa con riferimento al caso di specie.
La Consob ha tuttora in corso una serie di accertamenti volti a rilevare eventuali collegamenti tra il soggetto «beneficiario economico» delle partecipazioni intestate a Crédit Agricole S.A. e le società del gruppo Ligresti nonché a verificare il corretto adempimento da parte del Credit Agricole S.A. delle disposizioni di cui all'articolo 120 del Tuf e l'eventuale applicazione di sanzioni.
Per quanto riguarda l'istruttoria relativa alle società del gruppo Ligresti ed agli accordi intercorsi con Groupama, ulteriori interventi di vigilanza da parte della Commissione sono in corso in merito alla genesi dell'operazione annunciata in data 29 ottobre (ingresso di Groupama nella Premafin) e all'acquisizione della partecipazione del signor Bolloré al capitale di Premafin. Tali interventi, svolti anche nei confronti di tutte le società del gruppo Ligresti che partecipano in Premafin (Limbo Invest S.A., Canoe Securities S.A., Hike Securities S.A, Starlife S.A., Sinergia Holding di Partecipazioni S.p.A. e Immobiliare Costruzioni IM.CO S.p.A) sono volti anche ad accertare l'eventuale titolarità, diretta o anche tramite società controllate, di opzioni e, in genere, di strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di acquistare o vendere, anche con regolamento in contanti, azioni Premafin e/o Fondiaria-Sai.
La Consob ha, infine, soggiunto che in base all'esito dei citati accertamenti saranno svolti ulteriori approfondimenti al fine di verificare l'esistenza di accordi rilevanti ai fini dell'applicabilità della normativa sull'OPA.

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ALLEGATO 3

5-03873 Fugatti ed altri: Applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento sui servizi di bollettazione, fatturazione e incasso delle tariffe del servizio idrico effettuati sulla base di mandato senza rappresentanza.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, l'onorevole interrogante ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento fiscale, ai fini Iva, applicabile ai rapporti giuridici esistenti tra la società Idra Patrimonio SpA - società gestore del servizio idrico nella Regione Lombardia - e la società Brianzacque S.r.l. - società erogatore del servizio idrico agli utenti della Regione Lombardia.
In particolare, l'Onorevole interrogante ha evidenziato che la società Idra Patrimonio S.p.A. ha sottoscritto con Brianzacque S.r.l. un contratto mediante il quale è stato conferito a quest'ultima un mandato senza rappresentanza ad incassare la tariffa prevista per l'erogazione del servizio idrico in parte in nome e conto proprio e in parte in nome proprio ma per conto della società Idra Patrimoni S.p.A. Ciò comporterebbe, secondo l'interrogante, che la società Brianzacque S.r.l. sarebbe l'unico titolare dei rapporti nei confronti dell'utenza, svolgendo le attività di bollettazione, fatturazione e incasso.
Inoltre, considerato che esistono condizioni di incertezza in merito alla disciplina del caso specifico e che la società in questione ha già presentato due interpelli alla Direzione Regionale per la Lombardia dell'Agenzia delle entrate, l'onorevole interrogante ha chiesto se il mandato senza rappresentanza sottoscritto dalle parti possa qualificare la fattispecie di cui all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 e se, in caso di risposta affermativa, la società Idra Patrimonio S.p.A. possa fatturare alla società Brianzacque S.r.l. le quote parti della tariffa relativa ai due rami del servizio idrico applicando l'aliquota Iva del 10 per cento ai sensi della Tabella A, parte III, n. 127-sexiesdecies, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e se, quindi, le medesime quote debbano essere assoggettate ad Iva nella misura del 10 per cento sia nei rapporti tra mandatario e utente, sia nei rapporti tra mandatario e mandante.
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha rappresentato che, in merito alla questione prospettata, la Direzione Regionale della Lombardia ha chiarito che, per effetto della complessa regolamentazione del servizio idrico integrato nella Regione Lombardia, «tra Erogatore e Gestore viene sostanzialmente ad instaurarsi un rapporto bilaterale a prestazioni corrispettive». In base al predetto rapporto, il Gestore mette a disposizione dell'Erogatore reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio e l'Erogatore si impegna ad utilizzare tali beni per fornire il servizio. Il tutto verso un corrispettivo corrispondente alla quota parte della tariffa di competenza del Gestore che, determinata dall'Autorità, è riscossa dall'Erogatore e poi riversata al Gestore.
Pertanto, costituendo la predetta messa a disposizione una prestazione di servizi non riconducibile in alcuna delle ipotesi previste nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è avviso della citata Direzione Regionale che, a motivo del pagamento di tale prestazione mediante trasferimento

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alla società istante (Gestore) della quota parte della tariffa di propria competenza, la medesima dovrà emettere fattura nei confronti di Brianzacque S.r.l. (Erogatore) addebitando l'IVA con l'aliquota ordinaria (20 per cento).
Tanto premesso, l'Agenzia ha fatto presente che, al fine di verificare se sia concretamente riscontrabile, nella fattispecie in esame, un mandato senza rappresentanza tra gestore ed erogatore, il cui oggetto possa consentire l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento anche alle somme che l'erogatore riversa al gestore, occorre effettuare una approfondita valutazione della fattispecie, su base documentale, che la medesima Agenzia si riserva di svolgere nel più breve tempo possibile.

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ALLEGATO 4

DL 187/2010: Misure urgenti in materia di sicurezza (C. 3857 Governo).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, il disegno di legge C. 3857, di conversione del decreto-legge n. 187 del 2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza;
condivisa l'esigenza di instaurare un meccanismo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti pubblici che assicuri la piena trasparenza del settore ed eviti ogni infiltrazione della criminalità organizzata, e che consenta di contrastare efficacemente il fenomeno del riciclaggio di capitali di provenienza illecita;
ribadita, al tempo stesso, l'opportunità, già segnalata dalla Commissione Finanze nel parere espresso sul disegno di legge C. 3290, divenuto legge n. 136 del 2010, di evitare che il predetto meccanismo di tracciabilità introduca eccessivi oneri burocratici per le imprese di piccole e medie dimensioni;
rilevato come le modifiche apportate dal decreto - legge n. 187 alla predetta legge n. 136 sono orientate ad introdurre opportuni elementi di flessibilità in tale ambito,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento al punto 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 7, recante modifiche al comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, il quale obbliga gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, a servizi e forniture pubbliche, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o Poste Spa, dedicati alle pubbliche commesse, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare ulteriormente il predetto comma 1, nel senso di fissare un tetto oltre il quale si applica il predetto obbligo, al fine di evitare eccessivi appesantimenti burocratici in danno delle piccole e medie imprese per i contratti di minore entità;
b) con riferimento al punto 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 7, il quale sostituisce il comma 5 dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, specificando che in ogni transazione finanziaria relativa a contratti di appalto pubblici dovrà essere inserito il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, oltre al Codice unitario del progetto (CUP), qualora ne sia prevista l'obbligatorietà ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 3 del 2003, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di integrare la previsione, nel senso di escludere tale obbligo, ovvero di individuare, eventualmente attraverso il rinvio ad un atto di normativa secondaria, specifiche modalità di adempimento dello stesso per le imprese (quali, in particolare, quelle che forniscono servizi di ristorazione collettiva) che si approvvigionano cumulativamente, presso uno o più fornitori, delle materie prime o dei servizi necessari per l'esecuzione di una pluralità di contratti di appalto, atteso che le predette imprese

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incontrerebbero altrimenti serie difficoltà nel rispettare tale prescrizione, nonché di prevedere una fase transitoria per consentire alle stesse imprese di adeguarsi al nuovo obbligo;
c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il termine a partire dal quale si applicano le modifiche alla legge n. 136 del 2010 apportate dal decreto - legge n. 187 sia calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto - legge n. 187, evitando che le imprese interessate possano essere sanzionate per il fatto di non aver ottemperato, in tale lasso di tempo, alle predette prescrizioni, in modo da assicurare loro un periodo di adattamento alla nuova disciplina.

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ALLEGATO 5

DL 187/2010: Misure urgenti in materia di sicurezza (C. 3857 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, il disegno di legge C. 3857, di conversione del decreto-legge n. 187 del 2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza;
condivisa l'esigenza di instaurare un meccanismo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti pubblici che assicuri la piena trasparenza del settore ed eviti ogni infiltrazione della criminalità organizzata, e che consenta di contrastare efficacemente il fenomeno del riciclaggio di capitali di provenienza illecita;
ribadita, al tempo stesso, l'opportunità, già segnalata dalla Commissione Finanze nel parere espresso sul disegno di legge C. 3290, divenuto legge n. 136 del 2010, di evitare che il predetto meccanismo di tracciabilità introduca eccessivi oneri burocratici per le imprese di piccole e medie dimensioni;
rilevato come le modifiche apportate dal decreto - legge n. 187 alla predetta legge n. 136 sono orientate ad introdurre opportuni elementi di flessibilità in tale ambito,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento al numero 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 7, il quale sostituisce il comma 5 dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, specificando che in ogni transazione finanziaria relativa a contratti di appalto pubblici dovrà essere inserito il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, oltre al Codice unitario del progetto (CUP), qualora ne sia prevista l'obbligatorietà ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 3 del 2003, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di integrare la previsione, nel senso di individuare, eventualmente attraverso il rinvio ad un atto di normativa secondaria, specifiche modalità di adempimento dello stesso per le imprese (quali, in particolare, quelle che forniscono servizi di ristorazione collettiva) che si approvvigionano cumulativamente, presso uno o più fornitori, delle materie prime o dei servizi necessari per l'esecuzione di una pluralità di contratti di appalto, atteso che le predette imprese incontrerebbero altrimenti serie difficoltà nel rispettare tale prescrizione, nonché di prevedere una fase transitoria per consentire alle stesse imprese di adeguarsi al nuovo obbligo;
b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il termine a partire dal quale si applicano le modifiche alla legge n. 136 del 2010 apportate dal decreto - legge n. 187 sia calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto - legge n. 187, evitando che le imprese interessate possano essere sanzionate per il fatto di non aver ottemperato, in tale lasso di tempo, alle predette prescrizioni, in modo da assicurare loro un periodo di adattamento alla nuova disciplina;

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c) ancora con riferimento alle modifiche apportate dal decreto - legge all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di individuare più puntualmente, eventualmente attraverso il rinvio ad un atto di normativa secondaria, gli strumenti alternativi al bonifico bancario o postale con i quali possono essere eseguiti i movimenti finanziari ed i pagamenti relativi a contratti di appalto pubblici.

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ALLEGATO 6

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese (Testo unificato C. 2754 ed abb.).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 2754 ed abbinate, recante norme per la tutela della libertà d'impresa - Statuto delle imprese, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente;
condiviso l'obiettivo generale del provvedimento di introdurre ulteriori strumenti di sostegno pubblico in favore delle piccole e medie imprese, che costituiscono l'ossatura fondamentale del sistema economico nazionale;
rilevato come alcune delle disposizioni recate dal testo unificato, in particolare per quanto riguarda i profili tributari, abbiano natura prevalentemente programmatica;
evidenziato come alcune delle previsioni recate dal testo determinino effetti di minor gettito potenzialmente rilevanti, per i quali non si individua alcuna forma diretta di copertura finanziaria;
sottolineata l'esigenza di assicurare il coordinamento delle disposizioni contenute nel provvedimento con l'ordinamento tributario vigente, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni che potrebbero determinare problemi applicativi e pregiudicare gli obiettivi di semplificazione sottesi allo stesso intervento legislativo;
rilevato come il tema della revisione della fiscalità delle imprese deve essere affrontato nel quadro generale della riforma complessiva del sistema fiscale già avviato dal Governo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) con riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 8, i quali prevedono che i creditori di somme dovute e non liquidate dalla pubblica amministrazione per somministrazioni, forniture e appalti, per le quali siano decorsi i termini per la liquidazione stabiliti dal contratto, possono compensare anche parzialmente tali importi con i debiti che siano maturati nei confronti del medesimo soggetto, provveda la Commissione di merito a sopprimere tali previsioni, le quali comportano una perdita di gettito di rilevante entità, e non sono coordinate con il comma 2 dell'articolo 14, il quale conferisce una delega al Governo finalizzata ad introdurre analogo tipo di compensazione;
2) con riferimento al comma 12 dell'articolo 12, il quale definisce come «tecnologiche» quelle imprese che sostengono spese di ricerca scientifica e tecnologica per almeno il 15 per cento dell'imponibile, provveda la Commissione di merito a sopprimere tale previsione, in quanto essa non specifica a quale imposta si riferisca detto imponibile;
3) con riferimento alle lettere f) e g) del comma 1 dell'articolo 13, le quali prevedono che lo Stato ponga in essere politiche di integrale detassazione e decontribuzione

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dei premi di produzione, nonché di graduale riduzione del cuneo fiscale, provveda la Commissione di merito a sopprimere tali previsioni, le quali, oltre a rivestire carattere meramente programmatico ed a sovrapporsi con le previsioni in materia recate dall'articolo 53 del decreto - legge n. 78 del 2010, recentemente prorogate dal disegno di legge di stabilità, configurano agevolazioni fiscali per le quali occorre rispettare la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, e che comporterebbero una perdita di gettito quantificabile, in termini di competenza, in alcune centinaia di milioni di euro, senza indicare direttamente alcuna forma di copertura;
4) con riferimento all'articolo 14, comma 1, il quale conferisce una delega al Governo per la riforma dell'imposizione tributaria relativa alle imprese, provveda la Commissione di merito a sopprimere la previsione, sia in quanto essa rischia di sovrappone con la complessiva riforma del sistema fiscale già avviato dal Governo, sia in quanto l'attuazione della stessa delega comporterebbe minori entrate quantificabili in alcuni miliardi di euro;
5) sempre con riferimento al comma 1 dell'articolo 14, provveda comunque la Commissione di merito:
a definire meglio gli strumenti tributari utilizzabili per realizzare le finalità agevolative di cui alla lettera a), numero 1), nonché la tipologia di imposta oggetto della stessa agevolazione;
a specificare meglio le forme di investimento oggetto di agevolazione indicate dalla lettera a), numero 1.1);
a chiarire che lo scomputo dell'incremento dell'indebitamento dal valore degli investimenti e delle spese esclusi dall'imposizione, ai sensi della lettera a), numero 1.7), riguarda gli incrementi di indebitamento riferibili ai predetti investimenti;
a chiarire se la deducibilità, fino a un massimo del 50 per cento, degli importi investiti dalle persone fisiche, dalle società di persone e dalle persone giuridiche come capitale di rischio delle micro, piccole e medie imprese, prevista dalla lettera a), numero 2, si applichi anche all'IRAP;
a coordinare la lettera a), numero 3, con l'articolo 1, comma 40, della legge n. 244 del 2007, di cui riproduce testualmente il contenuto, il quale prevede un regime, non entrato in vigore in mancanza della disciplina attuativa, di tassazione separata, con aliquota del 27,5 per cento, sui redditi d'impresa percepiti da imprenditori individuali e dei redditi derivanti dalla partecipazione in società personali;
a coordinare il regime semplificato per l'esecuzione degli obblighi documentali e degli adempimenti formali, nonché per la determinazione degli imponibili, di cui alla lettera b), numero 1), con il regime di contabilità semplificata attualmente vigente;
a coordinare le forme di imposizione forfetaria, di cui alla lettera b), numero 2), con i regimi di imposizione forfetaria già attualmente vigenti;
a correggere, alla lettera c), il riferimento, previsto nell'ambito della progressiva esclusione delle imprese dall'IRAP, alla «soglia di tassazione», facendo invece riferimento all'ammontare della deduzione dall'imponibile IRAP previsto dall'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché a chiarire se il riferimento agli «eventuali ulteriori costi» che si propone di escludere dalla base imponibile IRAP intenda indicare l'esclusione di ogni costo, a qualunque titolo sostenuto dall'impresa;

6) con riferimento al comma 2 dell'articolo 14, che contiene una delega legislativa per disciplinare la facoltà, in favore delle imprese creditrici nei confronti di amministrazioni pubbliche, in relazione a contratti di cessione di beni o di prestazione di servizi, di compensare i medesimi crediti con i debiti, gravanti a loro carico, relativi a obbligazioni tributarie e per oneri sociali, provveda la Commissione

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di merito a sopprimere la previsione, la quale comporta una perdita di gettito di rilevante entità, senza indicare direttamente alcuna forma di copertura finanziaria; provveda comunque la Commissione di merito a coordinare la medesima previsione con i commi 2 e 3 dell'articolo 8, che introducono norme aventi analoga finalità, nonché a riformulare la dizione «per oneri sociali», la quale non risulta del tutto perspicua nel contesto della disposizione, specificando che la compensazione può avvenire, oltre che con somme dovute a titolo di tributi, con contributi o somme comunque dovute a titolo di oneri sociali;
7) con riferimento ai commi 4, 6 e 7 dell'articolo 14, provveda la Commissione di merito a correggere i riferimenti, ivi contenuti, alla legge n. 468 del 1978, integralmente abrogata dalla legge n. 196 del 2009, alla legge finanziaria, sostituita dalla legge di stabilità, e al Documento di programmazione economico-finanziaria, sostituito dalla Decisione di finanza pubblica;
8) con riferimento all'articolo 23, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dall'attuazione della legge saranno coperti con le risorse stanziate annualmente dalla legge finanziaria e determinate dai conseguenti provvedimenti attuativi, provveda la Commissione di merito a rivederne la formulazione, atteso che, a seguito della riforma della contabilità pubblica realizzata con la legge n. 196 del 2009, la legge finanziaria ha mutato la sua denominazione in legge di stabilità;

e con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera b), la quale, tra i princìpi cui si ispira l'intervento legislativo, annovera in termini non del tutto chiari il principio della sussidiarietà orizzontale «anche con riferimento alla creazione d'impresa, in particolare da parte dei giovani e delle donne, alla semplificazione, alla tassazione, allo stimolo del talento imprenditoriale, alla successione d'impresa e alla certificazione», valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare la congruità della connessione tra il principio di sussidiarietà ed il trattamento tributario delle imprese;
b) con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera h), la quale indica il diritto delle imprese all'accesso al credito informato, corretto e non vessatorio, si segnala come appaia improprio definire giuridicamente come «diritto» l'accesso al credito, trattandosi di attività di natura privata lasciata all'autonomia privata, sia pure in un quadro di tutele pubblicistiche: valuti pertanto la Commissione l'opportunità di riformulare la disposizione, nel senso di prevedere il diritto delle imprese di disporre di un quadro informativo completo e trasparente, nonché di condizioni di correttezza e non vessatorietà, relativamente al loro accesso al credito, sulla falsariga di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del testo unificato, nonché di prevedere, per le microimprese e le piccole imprese, uno speciale statuto di garanzie nei confronti della controparte bancaria, alla stregua delle disposizioni del titolo VI, capo II, del TUB appositamente dedicate al credito per i consumatori;
c) con riferimento al comma 1 dell'articolo 4, che vincola lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici a valutare l'impatto delle iniziative legislative, regolamentari e amministrative, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima della loro emanazione, attraverso una serie di attività di analisi, valutazione e verifica, attribuite principalmente al Ministero dello sviluppo economico ed al Parlamento, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la previsione, la quale appare superflua, in quanto l'Amministrazione finanziaria è già tenuta alla predisposizione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), e che comunque risulta passibile di determinare nuovi oneri non coperti, qualora l'espresso riferimento alle norme di «natura

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fiscale» fosse finalizzato a porre in capo alla medesima Amministrazione nuovi adempimenti amministrativi;
d) con riferimento al comma 4 dell'articolo 10, il quale prevede che i crediti dell'impresa artigiana, come definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, sono ammessi al privilegio generale sui beni mobili, di cui all'articolo 2751-bis, numero 5, del codice civile, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire meglio la ratio della norma, atteso che il citato numero 5 dell'articolo 2751-bis del codice già riconosce esplicitamente tale privilegio ai ai crediti dell'impresa artigiana per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;
e) con riferimento al comma 7 dell'articolo 11, il quale dispone che ogni prefettura predisponga delle white list di imprese e fornitori «contenenti l'adesione, da parte delle imprese, a determinati obblighi di trasparenza, di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi», valuti la Commissione l'opportunità di riformulare la disposizione nel senso di prevedere l'inserimento nelle predette white list delle imprese e dei fornitori che hanno aderito ai citati, obblighi, nonché di integrare la previsione, al fine di specificare, eventualmente attraverso rinvio ad un atto normativo secondario di attuazione, gli obblighi di trasparenza al cui rispetto è subordinato l'inserimento delle imprese nelle white list, evitando il rischio che ogni prefettura faccia riferimento ad obblighi differenziati;
f) con riferimento all'articolo 12, il quale reca una serie di definizioni relative alle imprese, ai distretti e alle reti d'impresa, già presenti nell'ordinamento, che sembrano avere efficacia non limitata all'applicabilità delle norme recate dal testo unificato, ma all'intero ordinamento, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere tali previsioni, le quali rischiano di determinare duplicazioni e di generare conseguentemente problemi interpretativi in sede applicativa;
g) con riferimento in particolare al comma 9 dell'articolo 12, il quale qualifica come nuove imprese quelle che hanno meno di 5 anni di vita e che sono indipendenti, ovvero non sono partecipate in maggioranza da altre imprese, ovvero non sono state create nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione e «non costituiscono una creazione di ramo d'azienda», valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivederne la formulazione, in particolare chiarendo in termini più dettagliati il concetto di «indipendenza» della nuova impresa, eventualmente facendo riferimento alla nozione di società controllata di cui all'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, nonché specificando che non costituiscono nuove imprese quelle derivanti dalla cessione di uno o più rami d'azienda;
h) con riferimento ai commi 10 e 11 dell'articolo 12, i quali, rispettivamente, recano le definizioni di «imprese femminili» e di «imprese giovanili», valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivederne la formulazione, in quanto le definizioni da esse recate riguardano solo le imprese organizzate in forma societaria;
i) con riferimento al numero 1) lettera b) del comma 1 dell'articolo 13, ai sensi della quale lo Stato stesso favorisce la trasparenza nei rapporti fra gli istituti di credito e le micro, piccole e medie imprese e le reti di imprese, assicurando condizioni di accesso al credito informato, corretto e non vessatorio, attribuendo a tal fine all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei poteri di cui agli articoli 12 e 15 della legge n. 287 del 1990 nei confronti degli istituti di credito, ai fini di verificare le condizioni di trasparenza del comportamento degli istituti verso le imprese e di accertare pratiche concertate, accordi od intese, nonché le condizioni di ostacolo artificiosamente imposte rispetto all'esame del merito di credito delle imprese, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere tale previsione, la quale non sembra avere carattere innovativo, in quanto la normativa in vigore già riconosce tali poteri all'Autorità antitrust, anche con riferimento agli istituti di credito;

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l) con riferimento al numero 2) della medesima lettera b) dell'articolo 13, la quale introduce l'obbligo, per gli istituti di credito, di trasmettere periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, per la sua pubblicazione telematica, un rapporto sulle condizioni medie praticate su base nazionale e regionale, sui tempi medi di istruttoria relativa alla concessione di crediti, sul numero, sulla quantità di impieghi e sulla loro distribuzione per classi dimensionali di impresa, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere tale previsione, in considerazione del fatto che è già in funzione, in forza del dettato dell'articolo 2 della legge n. 108 del 1996, in materia di usura, un sistema di rilevazione dei tassi effettivi medi globali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, attribuito alla competenza regolamentare generale del Ministero dell'economia ed a quella, più specifica, della Banca d'Italia; valuti comunque la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se il nuovo meccanismo di trasmissione proposto si sostituisca a tale meccanismo di rilevazione, ovvero lo integri;
m) con riferimento al comma 3 dell'articolo 14, recante un'ulteriore principio direttivo relativo alla delega di cui al comma 2, al fine di integrare le disposizioni del decreto legislativo n. 241 del 1997 in materia di compensazione tra debiti tributari e contributivi e corrispondenti crediti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare se il criterio di delega recato dal comma 3 non sia in realtà già compreso in quello di cui al comma 2, di chiarire maggiormente quale siano i versamenti che possono essere oggetto di compensazione, nonché di precisare il riferimento al non meglio precisato «medesimo comma 1» contenuto nella disposizione;
n) con riferimento all'articolo 15, comma 1, che impegna lo Stato a garantire norme e regimi fiscali di maggiore vantaggio per le imprese avviate da giovani di età inferiore a trentacinque anni, nei primi tre anni di attività, al fine di conservare e sviluppare l'imprenditorialità diffusa, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrarne il contenuto, il quale risulta piuttosto generico, non definendosi in alcun modo in cosa consista il predetto regime tributario di vantaggio, nonché di individuare direttamente la necessaria copertura finanziaria;
o) con riferimento al comma 2 dell'articolo 15, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e le camere di commercio possono mettere a disposizione delle nuove imprese tecnologiche, che hanno in essere contratti stabili di collaborazione per ricerca e formazione con università e con enti di ricerca, aree e locali per i primi cinque anni di attività dell'azienda, i quali possono essere affidati senza oneri a «soggetti di servizio» senza scopo di lucro partecipati a maggioranza da associazioni di imprese, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire meglio la nozione di «soggetti di servizio».