CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 novembre 2010
405.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di impianti protesici mammari.
Nuovo testo C. 3703 Governo ed abbinate.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge in oggetto,
rilevato che l'articolo 2 sancisce il divieto di impianto di protesi mammaria ai soli fini estetici su coloro che non abbiano compiuto la maggiore età, prevedendo che l'inosservanza del divieto sia punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 15.000 euro;
osservato che la violazione del predetto divieto, una volta accertata la relativa sussistenza, non sembra poter essere valutata in termini di maggiore o minore gravità, ritenendosi quindi preferibile la previsione di una sanziona pecuniaria amministrativa in misura fissa;
esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
all'articolo 2, comma 2, la Commissione di merito valuti l'opportunità di stabilire una sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa.

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ALLEGATO 2

Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Nuovo testo C. 60 Realacci ed abbinate.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato in oggetto,
rilevato che, nella seduta dell'11 maggio 2010, ha espresso sul precedente testo unificato un parere favorevole con due osservazioni, relative agli articoli 14 e 15, che non risultano modificati dalla Commissione di merito;
ritenuto che la formulazione dei predetti articoli richieda una ulteriore riflessione da parte della Commissione di merito e che pertanto debbano richiamarsi integralmente i rilievi che la Commissione giustizia ha già espresso nel parere dell'11 maggio 2010;
rilevato quindi che:
l'articolo 14, comma 2, stabilisce che «l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 senza il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari al valore dei lavori realizzati»; l'articolo 15, parimenti, fa riferimento a sanzioni amministrative pecuniarie commisurate al «valore dei lavori realizzati»;
l'accertamento in concreto del quantum della predetta tipologia di sanzione può risultare, in concreto, estremamente complesso risultando, sotto questo profilo, non rispettato il principio di tassatività delle sanzioni amministrative; inoltre, la sanzione viene riferita indistintamente al mancato possesso di uno qualsiasi dei molteplici ed eterogenei requisiti previsti dal provvedimento per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2; ne consegue che la sanzione, contrariamente a quanto previsto dal principio di proporzionalità, appare commisurata esclusivamente al valore economico dei lavori e non anche alla gravità della violazione, potendo, in concreto, accadere che una grave violazione sia punita con una sanzione irrisoria, sa tale è il valore dei lavori e, al contrario, che una violazione lieve sia sanzionata in modo eccessivamente severo, se il valore dei lavori è molto consistente;
appare pertanto preferibile configurare una sanzione amministrativa pecuniaria ovvero, tenendo conto delle diverse categorie di requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, più sanzioni amministrative pecuniarie, il cui ammontare sia compreso tra un minimo ed un massimo e la cui determinazione in concreto possa essere effettuata, oltre che sulla base dei criteri previsti dall'articolo 11 della legge n. 689 del 1981, anche tenendo conto del valore dei lavori realizzati;
l'articolo 15, in considerazione della sua rubrica (»Solidarietà»), sembra identificare taluni soggetti quali coobbligati solidali nel pagamento della sanzione prevista dall'articolo 14, comma 2;
se questa è l'intenzione della Commissione di merito, sembrerebbe opportuno riformulare l'articolo 15, comma 1, secondo periodo, al fine di escludere ogni eventuale dubbio interpretativo circa la

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qualificazione del direttore dei lavori come coobbligato solidale anziché come soggetto passibile di una sanzione autonoma e identica a quella prevista dall'articolo 14, comma 2;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 14, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di configurare una sanzione amministrativa pecuniaria ovvero, tenendo conto delle diverse categorie di requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, più sanzioni amministrative pecuniarie, il cui ammontare sia compreso tra un minimo ed un massimo e la cui determinazione in concreto possa essere effettuata, oltre che sulla base dei criteri previsti dall'articolo 11 della legge n. 689 del 1981, anche tenendo conto del valore dei lavori realizzati;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 15, comma 1, secondo periodo, al fine di escludere ogni eventuale dubbio interpretativo circa la qualificazione del direttore dei lavori come coobbligato solidale anziché come soggetto passibile di una sanzione autonoma e identica a quella prevista dall'articolo 14, comma 2.

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ALLEGATO 3

Riforma delle professioni regolamentate.
C. 503 Siliquini.

PROPOSTA DI NUOVO TESTO

«RIFORMA DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI»

Capo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
(Ambito di applicazione).

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle professioni intellettuali, stabilendone i principi fondamentali, in attuazione degli articoli 35, 38 u.c. e 117 della Costituzione, e nel rispetto della normativa comunitaria.
2. Per professione intellettuale si intende l'attività, anche organizzata in forma associata o societaria, diretta al compimento di atti ovvero alla prestazione di servizi e di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e in via prevalente con lavoro intellettuale, per la quale è richiesto un titolo di studio universitario o equipollente avente valore legale, il superamento dell'esame di Stato di cui all'articolo 33, comma 5 della Costituzione e l'iscrizione in un albo professionale.
2-bis. Sono equipollenti, in base al comma 2 del presente articolo, i titoli e le formazioni professionali in precedenza equiparati a quelli universitari.
3. È professionista intellettuale colui che esercita una professione intellettuale di cui al precedente comma, anche se in forma subordinata o parasubordinata.
4. Il professionista intellettuale è tenuto all'aggiornamento e alla formazione permanente secondo i criteri sanciti dal proprio ordinamento professionale.
5. Le norme della presente legge costituiscono principi generali degli ordinamenti professionali e possono essere modificate o derogate solo in virtù di modifica o abrogazione espressa.

Art. 2.
(Attività professionali).

1. L'attività professionale è distinta dall'attività d'impresa. Essa si svolge nel rispetto delle norme deontologiche, a tutela del soggetto nell'interesse del quale la prestazione è resa e secondo i principi della personalità, dell'indipendenza e della responsabilità individuale diretta o comunque concorrente del professionista che svolge effettivamente la prestazione in presenza di società tra professionisti.
2. La legge determina le professioni intellettuali, definendone gli ordinamenti. Gli ordinamenti definiscono le competenze professionali sulla base del titolo di studio e dell'esame di Stato, nonché le attività professionali esercitabili dagli iscritti all'albo, con specifica indicazione di quelle eventualmente riservate.

Art. 2-bis.
(Professionisti dipendenti).

1. I professionisti dipendenti esercitano la professione in conformità alle disposizioni

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della presente legge, fatte salve le incompatibilità connesse alla tipologia dell'impiego.
2. Nel caso in cui l'abilitazione professionale costituisca requisito per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato è obbligatoria l'iscrizione all'albo per l'espletamento delle relative mansioni, ai sensi di quanto previsto dagli ordinamenti professionali.
3. I professionisti dipendenti pubblici sono soggetti alle norme deontologiche, definite ai sensi degli ordinamenti professionali, nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.

Art. 3.
(Ordini professionali).

1. Gli Ordini professionali sono enti pubblici non economici a carattere associativo, sottoposti alla vigilanza del Ministero della giustizia e sono preposti alla vigilanza sugli iscritti agli albi professionali nel rispetto dei principi individuati nella presente legge.
1-bis. Agli Ordini professionali non si applicano la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I Collegi professionali già istituiti all'entrata in vigore della presente legge assumono la denominazione di Ordini e sono soggetti alla medesima normativa.
2. Fatti salvi gli Ordini e Collegi professionali istituiti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione di nuovi Ordini è subordinata alla necessità di tutelare rilevanti interessi generali nello svolgimento di attività caratterizzate da asimmetrie informative e dal rischio di danni sociali conseguenti a prestazioni non adeguate.
3. Gli Ordini professionali hanno autonomia patrimoniale e finanziaria e determinano la propria organizzazione mediante appositi regolamenti, nel rispetto della presente legge.

Art. 4.
(Accorpamenti degli Ordini professionali esistenti).

1. Il Ministro della Giustizia, nell'esercizio della sua funzione di alta vigilanza, su istanza dei Consigli Nazionali interessati, previa deliberazione dei rispettivi Congressi, propone al Governo l'accorpamento degli ordini e collegi esistenti.
2. Ciascun ordine, istituito con l'accorpamento, può comprendere professioni diverse purché attinenti alla medesima area e purché i relativi titoli per l'accesso siano conseguiti a seguito di formazione e tirocinio della medesima durata.
A ciascun ordine corrisponde un albo. Non sono ammesse sezioni riservate a soggetti in possesso di titoli di livello inferiore.
3. Dopo che si è provveduto alla ridefinizione e all'accorpamento degli ordini e collegi esistenti, con regolamento, sono stabiliti i titoli di laurea che consentono l'accesso ai relativi Ordini.
4. Sono fatti salvi i diritti maturati, alla data di entrata in vigore della presente legge, dagli iscritti nei registri dei tirocinanti, da coloro che hanno iniziato il percorso formativo di accesso alle professioni, nonché dagli iscritti agli ordini e collegi professionali esistenti. Questi, su proposta dei rispettivi consigli nazionali, previa deliberazione dei rispettivi congressi, sono iscritti negli ordini risultanti dalla ridefinizione e dall'accorpamento. È rispettato il principio della parità dei titoli assimilabili, equipollenti ed equiparati.
5. È soppressa la sezione «B» degli Ordini. Gli iscritti a tale sezione sono iscritti nell'Ordine corrispondente al rispettivo titolo.

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Art. 5.
(Accesso alla professione).

1. L'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.
2. Fermo restando il possesso del titolo di studio previsto, per l'abilitazione all'esercizio di una professione intellettuale è prescritto un esame di Stato, al quale si accede previo espletamento del tirocinio professionale.
3. In casi eccezionali, la legge può prevedere una preventiva determinazione del numero di coloro che possono conseguire l'abilitazione all'esercizio di particolari attività professionali, che comportano lo svolgimento di pubbliche funzioni. In tali casi l'accesso alla professione si consegue mediante il ricorso a procedure di evidenza pubblica.
4. La disciplina del tirocinio si conforma a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. È dovuto al tirocinante un equo compenso, avente natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Il relativo importo è fiscalmente detraibile dal professionista quale costo sostenuto per l'attività professionale. Al tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali. La durata del tirocinio non può essere superiore a due anni.
4-bis. Secondo quanto previsto da ciascun ordinamento, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale (o specialistica). Il tirocinio, laddove l'ordinamento professionale lo consenta, può essere svolto in parte mediante la partecipazione a corsi di formazione per la preparazione degli esami di Stato, o all'estero, in ambito comunitario, sotto la responsabilità di un soggetto abilitato all'esercizio di professioni equiparate, ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali.
4-ter. Il tirocinio può essere svolto, secondo quanto previsto da ciascun ordinamento e comunque sempre sotto la responsabilità di un professionista, anche presso amministrazioni e società che svolgono attività nel settore di riferimento della professione. Il professionista che accoglie presso il suo studio il tirocinante deve essere iscritto all'albo e avere una adeguata anzianità di iscrizione. Con una formazione universitaria o di riconosciuto valore equipollente si accede soltanto alla professione di riferimento.
5. L'esame di Stato è disciplinato con regolamento del Ministro di Giustizia, sentiti gli Ordini interessati, garantendo l'uniforme valutazione dei candidati e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze e delle attitudini necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale. Le prove per l'esame di Stato devono essere uniformi sul territorio nazionale. Nelle commissioni giudicatrici non più della metà dei commissari, tra cui il presidente, è designata dall'Ordine territoriale tra gli iscritti agli albi con adeguata anzianità di iscrizione.

Art. 6.
(Tariffe).

1. Il professionista è tenuto a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico.
2. Il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico, avuto riguardo alle tariffe stabilite con decreto del Ministro della Giustizia nell'interesse generale.
È possibile pattuire anche compensi in deroga alle tariffe.

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3. Le tariffe professionali sono stabilite ogni triennio, su proposta dei rispettivi consigli nazionali, sentito il Consiglio di Stato, e indicano i livelli minimi e massimi, non vincolanti in caso di determinazione consensuale avvenuta ai sensi del comma che precede.
4. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale di compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa anche nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto del Ministro della Giustizia.
5. Per professioni che non hanno una tariffa stabilita dalla legge, il compenso per la prestazione deve essere stabilito su accordo delle parti con determinazione consensuale scritta all'atto del conferimento dell'incarico, o, in difetto, dal giudice, anche arbitrale.
6. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che stabiliscono tariffe, aliquote, tabelle di compensi e corrispettivi per attività professionali per materie ovvero per settori determinati.

Art. 7.
(Pubblicità informativa all'utenza).

1. Il professionista può pubblicizzare il proprio nome, titolo e albo di appartenenza, le materie o i settori di attività prevalente, le eventuali specializzazioni conseguite nonché la ragione sociale della società tra professionisti di cui fa parte. E` proibita ogni forma pubblicitaria comparativa, ingannevole, enfatica o comunque non compatibile con l'immagine e il decoro della professione esercitata.
2. Gli Ordini professionali, con i regolamenti di cui all'articolo 3, attuano i principi del comma 1 stabilendo i parametri di correttezza dell'informazione pubblicitaria.

Art. 8.
(Assicurazione obbligatoria).

1. Il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
2. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza assicurativa stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Gli estremi della polizza collettiva di cui al comma 5 o di quelle individuali attuative dell'obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso l'Ordine territoriale.
3. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta l'apertura del procedimento disciplinare a carico del professionista. Gli ordinamenti professionali stabiliscono le sanzioni disciplinari applicabili a seguito dell'accertamento delle violazioni.
4. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente articolo possono essere negoziate, in convenzione per i propri iscritti, dagli Ordini di appartenenza e da enti previdenziali dei professionisti.
5. I Consigli Nazionali possono provvedere a forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività professionale, uniformi per tutti gli iscritti all'Albo, con oneri a carico del proprio bilancio. L'impresa assicuratrice è scelta con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia. Nell'ipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, è fatta salva la facoltà di ciascun professionista di stipulare polizza aggiuntiva a proprie spese. Il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive, sentiti i Consigli Nazionali, individua con decreto il massimale minimo delle polizze assicurative individuali e collettive di ciascuna categoria professionale.

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Art. 9.
(Agevolazioni e incentivi).

I provvedimenti che introducono agevolazioni o incentivi diretti a favorire la ricerca, lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti, devono essere diretti anche ai soggetti che esercitano attività professionali, sia in forma individuale sia associata. In ogni caso, l'importo dei costi sostenuti dal professionista per la partecipazione a corsi di formazione o eventi formativi, riconosciuti ai fini della formazione permanente, è fiscalmente detraibile per l'intero ammontare, limitatamente al raggiungimento del numero minimo di crediti annuali richiesto dai singoli ordinamenti.

Art. 9-bis.
(Casse di previdenza).

1. Gli enti di previdenza obbligatori per i professionisti, già disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, pur perseguendo finalità pubblicistiche, mantengono autonomia normativa e gestionale, senza finanziamenti diretti o indiretti da parte dello Stato.
2. Possono essere accorpati esclusivamente tra loro su decisione dei rispettivi organi deliberativi, ma solo per comprovate esigenze di efficienza e sicurezza nell'erogazione delle prestazioni agli aventi diritto.

Capo II
STRUTTURA DEGLI ORDINI

Art. 10.
(Organi degli Ordini professionali).

1. Gli Ordini professionali sono organizzati territorialmente secondo i loro ordinamenti professionali.
2. Gli organi di governo degli Ordini professionali a livello territoriale sono:
a) il consiglio dell'ordine territoriale;
b) il presidente.

3. Il consiglio dell'ordine territoriale è eletto dagli iscritti all'albo riuniti in assemblea e dura in carica quattro anni. Le modalità elettorali sono stabilite in ciascun ordinamento professionale. Gli ordinamenti professionali definiscono le modalità per la nomina del Presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere.
4. I bilanci dell'Ordine territoriale sono sottoposti al controllo del collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica quattro anni scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Il collegio dei revisori è eletto dagli iscritti all'albo riuniti in assemblea e dura in carica quattro anni. I componenti del collegio dei revisori non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.
5. Gli organi di governo degli Ordini professionali a livello nazionale sono:
a) il consiglio nazionale;
b) il presidente;
c) il comitato esecutivo;
d) l'assemblea generale;

6. Il consiglio nazionale è eletto dai consigli locali e resta in carica per quattro anni. Le modalità elettorali sono stabilite in ciascun ordinamento professionale. Gli ordinamenti professionali definiscono le modalità per la nomina del Presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere.
7. Gli ordinamenti professionali possono prevedere l'istituzione di un comitato esecutivo composto dal presidente e da due a quattro membri designati dal consiglio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti. Le funzioni attribuite al comitato esecutivo sono definite con regolamento adottato dal Consiglio Nazionale.
8. I bilanci del Consiglio Nazionale sono sottoposti al controllo del collegio

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dei revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica quattro anni scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Il collegio dei revisori è eletto dai Presidenti degli Ordini territoriali riuniti in assemblea. I componenti del collegio dei revisori non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.

Art. 11.
(Funzioni del Consiglio Nazionale).

1. Il Consiglio Nazionale rappresenta istituzionalmente, a livello nazionale, gli iscritti nell'albo e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti.
2. Al consiglio nazionale sono affidate le seguenti funzioni:
1) l'adozione di un regolamento per:
a) la definizione della propria organizzazione e degli affari di propria competenza;
b) la proposizione del regolamento di cui all'articolo 3 comma 3;
c) la tenuta e l'aggiornamento periodico degli albi;
d) la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione agli albi;
e) la certificazione attestante la qualificazione professionale e controllo sulla permanenza dei requisiti di iscrizione agli albi;
f) la formazione professionale e l'alta formazione, d'intesa con le università;
g) la disciplina della pubblicità professionale;
h) l'esercizio dell'azione disciplinare da sottoporre all'approvazione del Ministro della Giustizia.
2) La determinazione della misura degli oneri associativi a carico degli iscritti agli Ordini territoriali destinati alle spese di organizzazione e funzionamento;
3) l'adozione del codice di deontologia professionale;
4) la deliberazione delle nomine e delle designazioni in ambito nazionale;
5) l'emanazione di direttive generali e la definizione di obiettivi, priorità e programmi relativi all'attività di formazione e aggiornamento professionale;
6) la formulazione di pareri sui progetti di legge e di regolamenti che interessano la professione;
7) il coordinamento e la promozione dell'attività dei Consigli degli ordini territoriali per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento della categoria;
8) la vigilanza sul regolare funzionamento dei Consigli degli ordini territoriali;
9) la formulazione di pareri in merito alla riunione degli ordini territoriali e alla loro separazione;
10) la definizione di livelli minimi di qualità delle principali prestazioni professionali, anche d'intesa con altri Consigli Nazionali di professioni appartenenti alla medesima area;
11) la decisione in via amministrativa avverso le deliberazioni dei Consigli degli ordini territoriali in tema di iscrizione e cancellazione all'albo e all'elenco speciale, in materia disciplinare e sui ricorsi in materia elettorale;
12) la formulazione della proposta al Ministro della Giustizia delle tariffe professionali;
13) ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.

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Art. 11-bis.
(Funzioni dei Consigli degli Ordini territoriali).

1. Il Consiglio dell'ordine territoriale rappresenta istituzionalmente, a livello locale, gli iscritti nell'albo, promuovendo i rapporti con gli enti locali.
2. Gli Ordini territoriali esercitano le seguenti funzioni:
a) provvedono alla tenuta degli albi, al loro aggiornamento e alla verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione;
b) determinano la misura degli oneri associativi a carico degli iscritti agli Ordini territoriali destinati alle spese di organizzazione e funzionamento;
c) formulano proposte o pareri nei confronti degli organi di livello nazionale;
d) al fine del mantenimento dei requisiti per l'esercizio della professione degli iscritti, attraverso l'obbligo della formazione continua, provvedono all'accreditamento, all'organizzazione e al controllo dei percorsi formativi di aggiornamento obbligatori, nel rispetto dei regolamenti adottati dal Consiglio Nazionale, organizzando appositi corsi, anche di intesa con università e istituzioni o associazioni scientifiche e culturali. Per l'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento i consigli degli Ordini possono promuovere la costituzione di fondazioni anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati. In ogni caso l'organizzazione dei corsi non costituisce esercizio di attività commerciale;
e) esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
f) curano l'organizzazione degli uffici e la gestione del personale dipendente;
g) promuovono o resistono alle liti con l'eventuale potere di conciliare e transigere;
h) formulano i pareri in materia di liquidazione degli onorari a richiesta degli iscritti e della pubblica amministrazione;
i) svolgono le altre funzioni previste dagli ordinamenti professionali e da altre disposizioni di legge o regolamentari.

Art. 12.
(Assemblea generale).

1. Il congresso nazionale è l'assemblea generale di ogni professione organizzata in Ordine. Essa favorisce la partecipazione della categoria professionale alla vita politica, sociale ed economica del Paese, onde garantire in ogni sede l'indipendenza e l'autonomia dei professionisti.
2. L'assemblea generale è formata dai delegati eletti in ciascun Ordine territoriale in proporzione al numero degli iscritti.
3. L'assemblea generale delibera sul codice deontologico e sui regolamenti proposti dal Consiglio nazionale ai sensi dell'articolo 11.
4. L'assemblea generale è convocata, si celebra e delibera ogni anno. i singoli ordinamenti professionali, prevedono le modalità di formazione dello statuto e del regolamento dell'assemblea generale.

Art. 13.
(Assemblea locale).

1. L'assemblea locale è composta da tutti gli iscritti all'Ordine locale.
2. L'assemblea locale elegge il consiglio dell'Ordine locale, approva annualmente i bilanci presentati dal consiglio dell'Ordine locale e delibera sulle altre questioni attribuitegli ai sensi dell'ordinamento professionale.

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Capo III
CONTROLLO DEONTOLOGICO E AMMINISTRATIVO

Art. 14.
(Funzione disciplinare e consigli di disciplina).

1. Gli ordinamenti professionali prevedono l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Gli ordinamenti professionali definiscono i requisiti per la nomina a membro degli organi nazionali e territoriali di disciplina.
2. Il procedimento disciplinare si svolge secondo le norme stabilite dai regolamenti formulati dal Consiglio Nazionale e approvati dal Ministro della Giustizia, le quali devono assicurare il diritto dell'incolpato a conoscere le violazioni che gli sono contestate, a prendere cognizione ed estrarre copia dei documenti che formano il fascicolo, a nominare come difensore un avvocato ovvero anche un collega del proprio Ordine professionale, a presentare memorie a discolpa, ad essere personalmente sentito durante l'udienza della commissione e in generale rispettare il principio del contraddittorio e del giusto procedimento.
3. Non sono ammesse sanzioni diverse dalle seguenti:
a) l'ammonizione, che consiste in un richiamo scritto comunicato all'interessato;
b) la censura, che consiste in una nota di biasimo resa pubblica;
c) la sospensione, che consiste nell'inibizione dall'esercizio della professione per un periodo massimo di diciotto mesi;
d) la radiazione, che consiste nella cancellazione dall'albo.

4. I ricorsi avverso le decisioni dell'organo territoriale di disciplina sono proposti innanzi all'organo nazionale di disciplina.
5. L'illecito disciplinare si prescrive in cinque anni.

Art. 15.
(Controllo sugli atti degli Ordini professionali e sugli organi degli Ordini professionali).

1. La vigilanza sull'attività e la gestione degli Ordini professionali è affidata al Ministro della giustizia.
2. Al fine di cui al comma 1, le deliberazioni concernenti l'approvazione dei regolamenti sono inviate entro quindici giorni dall'approvazione al Ministro della giustizia, che formula eventuali osservazioni o la richiesta di riesame entro un mese dal ricevimento. Il decorso del termine senza inoltro di tali osservazioni o richieste vale quale assenso.
3. I consigli territoriali degli Ordini professionali possono essere sciolti con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del consiglio nazionale dell'Ordine, quando compiono atti di grave e persistente violazione della legge e per impossibilità di funzionamento.
4. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un commissario straordinario che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.

Art. 16.
(Consiglio nazionale delle professioni intellettuali).

1. Il Consiglio nazionale delle professioni ne esprime la rappresentanza istituzionale e coordina gli indirizzi espressi dai Congressi nazionali delle singole professioni attraverso i rispettivi organismi rappresentativi, al fine di valorizzare la rilevanza sociale ed economica delle professioni

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intellettuali, favorendone la partecipazione all'organizzazione politica, sociale ed economica del Paese.
2. Il Consiglio nazionale delle professioni è formato da un rappresentante designato, secondo le proprie regole statutarie, dall'organismo di rappresentanza di ciascuna professione. Nella sua prima seduta il Consiglio nazionale delle professioni, convocato e presieduto dal consigliere più anziano, adotta a maggioranza un regolamento per la definizione della propria organizzazione, determina il contributo annuale a carico degli Ordini nazionali per le spese necessarie al proprio funzionamento e all'esercizio delle sue funzioni, indi elegge le cariche previste dal regolamento.
3. Il Consiglio nazionale delle professioni deve essere consultato qualora il Governo o il Parlamento intendano consultare le parti sociali.

Capo IV
NORME TRANSITORIE E DELEGA AL GOVERNO

Art. 17.
(Disposizioni transitorie e finali).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad apportare, con appositi decreti legislativi, le modifiche agli ordinamenti professionali vigenti nel rispetto delle indicazioni contenute nella presente legge. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione dei pareri vincolanti dei Consigli Nazionali delle professioni esistenti, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
2. Il parere dei Consigli Nazionali è reso entro 60 giorni dal ricevimento dello schema di decreto legislativo.

Art. 18.
(Delega al governo).

1. Entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare appositi decreti legislativi che disciplinino l'esercizio delle professioni intellettuali in forma associata, societaria e multidisciplinare uniformandosi ai principi indicati nei commi seguenti. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) prevedere che i professionisti intellettuali, anche se iscritti a Ordini professionali diversi, possano costituire tra loro società con lo scopo di organizzare stabilmente in comune l'esercizio delle rispettive prestazioni professionali ovvero associazioni temporanee per il compimento di incarichi determinati;
b) prevedere che l'attività dei soci sia soggetta alla disciplina vigente per l'esercizio delle professioni intellettuali delle singole professioni e che nel conferimento dell'incarico affidato alla società si debba indicare specificamente il professionista o i professionisti che devono curarne l'esecuzione;
c) prevedere che la società tra professionisti non sia soggetta a fallimento;
d) prevedere che presso ogni Ordine professionale sia tenuto un registro delle società professionali e che quando la società sia formata da professionisti iscritti ad albi diversi, essa venga iscritta in ognuno di essi.
e) prevedere la cancellazione di diritto dal registro delle società professionali tenuto presso l'Ordine, qualora la

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società rimanga priva di soci dotati dell'abilitazione per l'iscrizione nell'albo professionale;
f) prevedere l'iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96;
g) prevedere che al professionista non sia consentito di esercitare l'attività professionale in forma individuale e di partecipare a più società tra professionisti; che tuttavia più società tra professionisti possono riunirsi in associazione temporanea per il compimento di incarichi determinati;
h) prevedere che la società tra professionisti sia soggetta alla vigilanza disciplinare e deontologica degli Ordini professionali cui è iscritta, i quali determinano le sanzioni da applicarsi alle condotte censurabili e che se la violazione commessa dal professionista sia ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del professionista concorra con quella degli amministratori della società.
i) prevedere che le società tra professionisti non abbiano diritto di elettorato, attivo e passivo, nelle elezioni dei consigli locali e nazionali e che non possa essere eletto più di un socio della medesima società nel consiglio locale o nel consiglio nazionale per ogni Ordine professionale presso cui è iscritta la società;
l) prevedere che l'attività professionale svolta in forma societaria dia luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle norme previdenziali vigenti per l'attività individuale; che i contributi di carattere integrativo siano dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal singolo professionista in relazione agli utili conseguiti; che ai fini fiscali il reddito della società semplice tra professionista sia determinato in base all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed imputato a ciascun socio, in proporzione agli utili conseguiti;
m) prevedere che nell'associazione temporanea i rapporti interni tra i professionisti siano regolati da atto scritto antecedente l'assunzione dell'incarico indicante l'opera o il mandato da eseguire, il criterio di distribuzione dei proventi e il professionista mandatario verso il committente; che nell'associazione temporanea tra professionisti non vi è costituzione di un patrimonio comune, ma ciascun associato risponde personalmente verso i terzi delle obbligazioni assunte per il compimento dell'opera professionale e che tutti i professionisti associati sono personalmente e illimitatamente responsabili nei confronti del committente per l'attività professionale svolta in esecuzione dell'incarico;
n) prevedere che la società tra professionisti agisca sotto la ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci, ovvero di uno o più soci seguito dalla locuzione «ed altri», debba contenere l'indicazione del tipo di società tra professionisti prescelto e che l'indicazione del nome di un socio non possa essere mantenuta dopo la cessazione della sua appartenenza alla società;
o) prevedere la possibilità di costituire società di professionisti secondo lo schema della società in nome collettivo (S.T.P.), con le seguenti caratteristiche peculiari: a) i soci della società tra professionisti devono essere iscritti in albi professionali; b) i diritti di partecipazione alla società tra professionisti possono essere ceduti per atto tra vivi solo con il consenso di tutti i soci, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo; c) in caso di morte di uno dei soci, gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi e questi abbiano i requisiti professionali richiesti e vi acconsentano; d) l'incarico professionale conferito alla società tra professionisti può essere eseguito solo da uno o più soci in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale richiesta; e) la società deve informare il cliente, prima della conclusione del contratto, che l'incarico

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professionale potrà essere eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività, professionale richiesta; f) il cliente ha diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico sia affidata ad uno o più soci da lui scelti; g) la società risponde in via diretta con il suo patrimonio, ma Il socio o i soci incaricati dal committente sono personalmente e illimitatamente responsabili verso di lui per l'attività professionale svolta in esecuzione dell'incarico; h) in difetto della comunicazione prevista dalla precedente lettera e) sono responsabili illimitatamente e solidalmente tutti i soci; i) per le obbligazioni sociali non derivanti dall'attività professionale rispondono inoltre personalmente e illimitatamente tutti i soci, ai sensi dell'articolo 2291 del codice civile;
p) prevedere la possibilità di costituire società di professionisti secondo lo schema della società di lavoro professionale (S.L.P.), con le seguenti caratteristiche peculiari: a) qualora gli ordinamenti non lo vietino, possono partecipare soggetti non professionisti; b) è ammessa la società di lavoro professionale unipersonale; c) per quanto non espressamente disciplinato si rinvia alle norme sulla società semplice; d) la società acquista la personalità giuridica con l'iscrizione nella sezione speciale relativa alle società tra professionisti di cui all'articolo 16, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 96; e) i soci professionisti conferiscono la loro opera intellettuale per tutta la durata della società. L'obbligo di conferimento ha ad oggetto la prestazione di lavoro intellettuale del socio. In ciascun esercizio sociale, i soci sono tenuti a conferire la loro opera professionale, secondo le modalità stabilite dagli amministratori. Salvo diversa pattuizione, il valore del conferimento dell'opera intellettuale è determinato dai soci concordemente e ad esso è commisurata la partecipazione agli utili. L'adempimento dell'obbligo di conferimento dei soci professionisti si ha mediante l'effettuazione della prestazione di lavoro intellettuale a favore della società. Gli amministratori valutano il conferimento dell'opera dei soci al termine dell'esercizio sociale e propongono ai soci la percentuale di partecipazione agli utili; f) i compensi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale dei soci, resa contestualmente sia ai clienti in esecuzione dell'incarico ricevuto, che alla società in esecuzione dell'obbligo di conferimento della loro opera intellettuale, costituiscono crediti della società. Al termine dell'esercizio sociale, i conferimenti di opera intellettuale, che non hanno fatto ancora sorgere crediti a favore della società, costituiscono prestazioni intellettuali in corso di esecuzione e vengono valutati dagli amministratori; g) oltre all'obbligo del conferimento dell'opera intellettuale, il contratto sociale può stabilire l'obbligo dei soci, o di alcuni di essi, di effettuare conferimenti accessori in denaro, crediti, beni in natura o prestazioni di servizi. Il conferimento accessorio può consistere anche nel nome del professionista o nell'apporto di clientela. Possono essere conferiti, altresì, uno o più studi professionali; h) se il socio non esegue il conferimento dell'opera intellettuale, secondo le modalità stabilite dagli amministratori, e se tale inadempimento si protrae per oltre sei mesi, anche non continuativi di uno stesso esercizio sociale, gli altri soci, su proposta degli amministratori, possono deliberarne l'esclusione dalla società; i) i soci non professionisti hanno l'obbligo di conferire in società somme di denaro, crediti o beni in natura oppure prestazioni tecniche; l) il socio in mora nel conferimento non può esercitare il diritto di voto; m) nella società di lavoro professionale per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio. Ciascun socio professionista è personalmente e illimitatamente responsabile, in solido con la società, per i danni causati dall'attività professionale da lui svolta in attuazione dell'oggetto sociale. Qualora il fatto determinante la responsabilità sia ricollegabile esclusivamente alle direttive impartite dalla società, risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Se non è individuabile il socio professionista che ha causato il danno rispondono la società e tutti i soci personalmente ed illimitatamente; n) i creditori

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di obbligazioni sociali per danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale non possono pretendere, anche se la società è in liquidazione, il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale; o) per le obbligazioni sociali relative a danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, che abbiano causato la riduzione o la perdita del patrimonio della società o la sua insolvenza, il socio, che ha eseguito la prestazione professionale che ha causato il danno, è responsabile verso gli altri soci e gli altri creditori sociali del danno che ha cagionato, limitatamente alla riduzione del patrimonio netto della società o alla sua perdita; p) i creditori di obbligazioni sociali diverse da quelle relative a danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, i quali risultino insoddisfatti, anche parzialmente, dalla esecuzione sui beni sociali, possono esercitare l'azione di responsabilità verso gli amministratori della società che abbiano agito intenzionalmente a danno dei creditori sociali. I soci, che sono responsabili verso i creditori sociali, possono intervenire nel procedimento civile instaurato contro la società. La sentenza pronunciata nei confronti della società fa stato nei confronti dei soci, che possono proporre appello contro di essa; q) la partecipazione ad una società di lavoro è incompatibile con la partecipazione ad altra società di lavoro intellettuale salvo espresso consenso di tutti i soci, professionisti e non; r) le quote di partecipazione alla società dei soci professionisti non sono trasferibili a terzi. Le quote di partecipazione alla società dei soci non professionisti sono trasferibili a terzi, salva diversa pattuizione nel contratto sociale. La quota di partecipazione agli utili connessa ai conferimenti accessori effettuati dai soci professionisti e dai soci non professionisti non può essere superiore al 25 per cento. La quota di partecipazione agli utili connessa al conferimento dell'opera dei soci è determinata dagli amministrazioni in relazione al conferimento dell'opera effettuato; s) i soci decidono con la maggioranza dei voti determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, salvo diversa pattuizione; t) l'amministrazione della società non può essere affidata a persone diverse dai soci professionisti della società. Salvo diverso patto, l'amministrazione della società spetta a ciascun socio professionista disgiuntamente dagli altri; u) la rappresentanza della società verso i terzi e in giudizio spetta ai soci amministratori, disgiuntamente tra loro, a meno che l'atto costitutivo non disponga diversamente. La rappresentanza della società non può essere affidata a persone diverse dai soci professionisti della società; v) l'incarico professionale conferito alla società può essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta. La società deve informare il cliente, prima della conclusione del contratto, che l'incarico professionale potrà essere eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta. Il cliente ha diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico sia affidata ad uno o più soci da lui scelti sulla base di un elenco scritto con la indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno di essi. In difetto di scelta, la società prima dell'inizio dell'esecuzione del mandato comunica al cliente il nome del socio o dei soci incaricati. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti e il nome del socio o dei soci indicati dal cliente devono risultare da atto scritto. In difetto della comunicazione prescritta, per le obbligazioni sociali per danni derivanti dalla prestazione professionale svolta da uno o più soci, oltre alla società, sono responsabili illimitatamente tutti i soci. La prestazione professionale è svolta direttamente dal singolo professionista, secondo le regole, anche deontologiche, della professione di appartenenza; w) i crediti della società, derivanti dall'esercizio dell'attività professionale dei soci, sono crediti di lavoro intellettuale di cui all'articolo 2751-bis n. 2 del codice civile; x) il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore. La partecipazione

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sociale non può formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro e pignoramento; y) il risultato di esercizio è determinato con il criterio di cassa, salvo per quanto attiene agli ammortamenti, ai costi per i canoni di leasing e agli accantonamenti per trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente. Qualora l'esercizio sociale chiuda in perdita, i soci eseguono i versamenti necessari per la integrale copertura della perdita nella stessa misura in cui partecipano agli utili. Fino a che ciascun socio non abbia coperto la quota di perdita d'esercizio a lui imputata in base al rendiconto, gli amministratori non erogano al socio acconti sugli utili in corso di maturazione. I crediti dei soci verso la società per gli utili da distribuire derivanti dai conferimenti d'opera intellettuale, sono assimilati ai crediti di lavoro di cui all'articolo 2751, bis n. 2) del codice civile. Il credito del socio professionista verso la società per gli utili da distribuire può essere pignorato dal creditore particolare del socio fino ad un ammontare massimo di un quinto. Il credito del socio non professionista verso la società per gli utili da distribuire ha natura chirografaria; z) il socio che non esegue la prestazione professionale a favore della società al cui conferimento si è obbligato con il contratto sociale, è escluso dalla società. Non può essere escluso dalla società il socio professionista che, pur non avendo effettuato i versamenti a copertura della sua quota di partecipazione alle perdite, continui a lavorare per la società, conferendo la sua opera professionale. In tal caso, egli non avrà diritto agli acconti sugli utili e non potrà percepire gli utili dopo l'approvazione del rendiconto, fino a che non avrà coperto la quota di perdita a lui spettante; aa) i crediti della società derivanti dalle prestazioni professionali rese alla clientela sono soggetti al contributo integrativo eventualmente dovuto alla Cassa di Previdenza di appartenenza di ciascun professionista incaricato della prestazione. La società vanta un diritto di rivalsa nei confronti della clientela per il contributo integrativo applicato. È vietata la rinuncia alla rivalsa.
q) è ammessa la costituzione di associazioni tra professionisti per l'esercizio in comune della professione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1815 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di istituire, per le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1 della Legge 1 febbraio 2006, n. 43, i relativi ordini professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto delle competenze delle regioni e sulla base dei princípi e dei criteri direttivi indicati all'articolo 4 della medesima legge.