CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 novembre 2010
405.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 21

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari (C. 3703 Governo ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3703 Governo ed abbinate, recante «Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari»;
rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente di Stato e regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e alla materia «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», di competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione);
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 22

ALLEGATO 2

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia (ulteriore nuovo testo unificato C. 60 Realacci ed abb.)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 60 Realacci ed abbinate, recante «Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «professioni», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;
ricordato che la Corte costituzionale ha più volte affermato che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, mentre rientra nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale;
richiamato il parere espresso da questo comitato sul precedente testo il 19 maggio 2010;
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 8, comma 1, l'intesa con la Conferenza Stato-regioni, più che il concerto con la stessa.

Pag. 23

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007 (C. 3827 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 3827 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007»,
rilevato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE