CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 novembre 2010
404.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Nuovo testo C. 60 Realacci ed abbinate.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,
esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato in oggetto,
rilevato che, nella seduta dell'11 maggio 2010, ha espresso sul precedente testo unificato un parere favorevole con due osservazioni, relative agli articoli 14 e 15, che non risultano modificati dalla Commissione di merito;
ritenuto che la formulazione dei predetti articoli richieda una ulteriore riflessione da parte della Commissione di merito e che pertanto debbano richiamarsi integralmente i rilievi che la Commissione giustizia ha già espresso nel parere dell'11 maggio 2010;
rilevato quindi che:
l'articolo 14, comma 2, stabilisce che «l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 senza il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari al valore dei lavori realizzati»; l'articolo 15, parimenti, fa riferimento a sanzioni amministrative pecuniarie commisurate al «valore dei lavori realizzati»;
l'accertamento in concreto del quantum della predetta tipologia di sanzione può risultare, in concreto, estremamente complesso risultando, sotto questo profilo, non rispettato il principio di tassatività delle sanzioni amministrative; inoltre, la sanzione viene riferita indistintamente al mancato possesso di uno qualsiasi dei molteplici ed eterogenei requisiti previsti dal provvedimento per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2; ne consegue che la sanzione, contrariamente a quanto previsto dal principio di proporzionalità, appare commisurata esclusivamente al valore economico dei lavori e non anche alla gravità della violazione, potendo, in concreto, accadere che una grave violazione sia punita con una sanzione irrisoria, sa tale è il valore dei lavori e, al contrario, che una violazione lieve sia sanzionata in modo eccessivamente severo, se il valore dei lavori è molto consistente;
appare pertanto preferibile configurare una sanzione amministrativa pecuniaria ovvero, tenendo conto delle diverse categorie di requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, più sanzioni amministrative pecuniarie, il cui ammontare sia compreso tra un minimo ed un massimo e la cui determinazione in concreto possa essere effettuata, oltre che sulla base dei criteri previsti dall'articolo 11 della legge n. 689 del 1981, anche tenendo conto del valore dei lavori realizzati;
l'articolo 15, in considerazione della sua rubrica («Solidarietà»), sembra identificare taluni soggetti quali coobbligati solidali nel pagamento della sanzione prevista dall'articolo 14, comma 2;
se questa è l'intenzione della Commissione di merito, sembrerebbe opportuno riformulare l'articolo 15, comma 1, secondo periodo, al fine di escludere ogni eventuale dubbio interpretativo circa la qualificazione del direttore dei lavori come coobbligato solidale anziché come soggetto

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passibile di una sanzione autonoma e identica a quella prevista dall'articolo 14, comma 2;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 14, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di configurare una sanzione amministrativa pecuniaria ovvero, tenendo conto delle diverse categorie di requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, più sanzioni amministrative pecuniarie, il cui ammontare sia compreso tra un minimo ed un massimo e la cui determinazione in concreto possa essere effettuata, oltre che sulla base dei criteri previsti dall'articolo 11 della legge n. 689 del 1981, anche tenendo conto del valore dei lavori realizzati;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 15, comma 1, secondo periodo, al fine di escludere ogni eventuale dubbio interpretativo circa la qualificazione del direttore dei lavori come coobbligato solidale anziché come soggetto passibile di una sanzione autonoma e identica a quella prevista dall'articolo 14, comma 2.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-03823 Contento: In materia di intercettazioni telefoniche.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione in discussione l'Onorevole Contento sottopone alla nostra attenzione la circostanza che nell'articolo «Telefonate pericolose», pubblicato sul Fatto Quotidiano del 10 novembre 2010, nell'ambito di un'indagine trasmessa per competenza dalla Procura della Repubblica di Palermo a quella di Milano, sarebbero stati acquisiti i tabulati telefonici di tale Perla Genovesi, dai quali risulterebbero telefonate effettuate ad un'utenza telefonica di Arcore o, comunque, ad utenze in uso ad un parlamentare europeo e ad un parlamentare nazionale. L'interrogante stigmatizza, quindi, il fatto che vi sia stata l'acquisizione di tali tabulati nonostante gli stessi riguardassero utenze riferibili, per come già detto, a parlamentari - quand'anche non intestate ai medesimi - ed il fatto che la pubblicazione di notizie relative alla riconducibilità delle conversazioni a questo o a quel parlamentare fosse avvenuta in violazione del segreto d'indagine ed in mancanza di autorizzazione a procedere.
L'Onorevole Contento, infine, muovendo dal presupposto che, nel caso in cui l'intercettazione fosse stata effettivamente disposta, sarebbe in ogni caso configurabile una responsabilità del Capo dell'ufficio requirente per violazione del segreto istruttorio, chiede di sapere se il Ministro della Giustizia non intenda disporre un'ispezione presso gli uffici giudiziari coinvolti.
Tanto premesso, voglio segnalare, in proposito, che alla luce dei rilievi formulati, le competenti articolazioni ministeriali hanno avviato l'istruttoria necessaria per acquisire i dati informativi indispensabili per ricostruire compiutamente la vicenda processuale citata.
Il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, infatti, ha già provveduto a richiedere notizie - per il tramite dei Procuratori Generali di Palermo e Milano - ai fini della ricostruzione complessiva del caso.
Allo stato, pertanto, appare necessario attendere l'acquisizione degli elementi informativi già richiesti al fine di valutare, all'esito, l'opportunità di disporre un ulteriore approfondimento, eventualmente anche per il tramite dell'Ispettorato Generale.