CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 novembre 2010
400.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 21 giugno 2010. Delega al Governo per l'adozione di disposizioni attuative al fine dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo (C. 3834 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato il disegno di legge C. 3834 Governo, recante: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto al Bruxelles il 21 giugno 2010. Delega al Governo per l'adozione di disposizioni attuative al fine dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo»;
preso atto che il Protocollo in oggetto dispone che spetti agli Stati membri designare i rispettivi membri supplementari, nel rispetto del proprio ordinamento nazionale ed a condizione che siano stati eletti a suffragio universale diretto, indicando tre possibili opzioni: elezioni ad hoc; designazione sulla base dei risultati delle ultime elezioni per il Parlamento europeo; nomina da parte dei rispettivi Parlamenti nazionali al proprio interno, ferma restando l'incompatibilità tra le due cariche;
considerato che il disegno di ratifica in esame si conforma alla indicazioni del Protocollo indicando come opzione prescelta quella che prevede la designazione sulla base dei risultati delle ultime elezioni per il Parlamento europeo;
viste le proposte emendative presentate presso le Commissioni di merito che sostituiscono l'articolo 4 - recante delega al Governo per l'adozione delle ulteriori disposizioni attuative - individuando specifiche modalità per l'attribuzione del seggio supplementare nel Parlamento europeo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale. COM(2010)379 def.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale (COM(2010)379);
tenuto conto della valutazione di impatto che accompagna la proposta (SEC(2010)887) nonché la sintesi della stessa (SEC(2010)888);
tenuto conto dell'importanza del lavoro stagionale, che impegna prevalentemente cittadini di paesi terzi, per i sistemi economici dell'Unione europea, con particolare riferimento ai settori dell'agricoltura e delle attività turistico-alberghiere;
considerati i vantaggi che possono derivare dall'adozione delle disposizioni recate dalla proposta sotto un duplice profilo: in primo luogo, in quanto essa definisce una disciplina minima comune in materia di trattamento economico, condizioni di lavoro e diritti sindacali, a tutela dei lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi; in secondo luogo, in quanto la stessa intende evitare il rischio di agevolare coloro i quali, a partire dalle organizzazioni criminali che controllano il traffico dell'immigrazione clandestina, intendano trarre vantaggi dalla coesistenza di regimi giuridici fortemente differenziati in materia all'interno dell'UE;
rilevato che assai opportunamente la proposta fa salva la competenza degli Stati membri nella determinazione delle quote di immigrati da ammettere nei rispettivi territori e, allo stesso tempo, consente di non ammettere soggetti che possono costituire una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza o la salute pubblica;
considerato che la valutazione di impatto evidenzia marcate differenze tra gli Stati membri quanto all'incidenza dell'impiego di cittadini di paesi terzi ai fini di lavoro stagionale, rilevando che la quota stabilita dal Ministero dell'interno italiano per gli anni 2008, 2009, 2010 è pari a 80.000 unità, laddove paesi quali la Germania e la Francia avrebbero registrato, per il 2009, rispettivamente 4.248 e 2.215 unità;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) sia in ogni caso garantita la possibilità degli Stati membri di disporre di sufficienti spazi di flessibilità, in sede di attuazione della direttiva, in considerazione delle specifiche esigenze delle rispettive economie. In proposito si segnala in particolare, la necessità, per il sistema produttivo italiano, di potersi avvalere di lavoratori stagionali extracomunitari per periodi, a seconda dei casi, più ampi o più brevi del semestre previsto dalla proposta, alla luce della durata del ciclo agricolo;

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b) si richiami, per quanto concerne le sanzioni da applicare ai datori di lavoro inadempienti, la disciplina recentemente introdotta con la direttiva 2009/52/CE;
c) si valuti la sostenibilità finanziaria e la portata delle misure nazionali eventualmente necessarie rispetto alla previsione in base alla quali i lavoratori stagionali potrebbero fruire delle stesse prestazioni assistenziali riconosciute, in base alla normativa nazionale vigente, ai lavoratori in possesso di un permesso di soggiorno di durata almeno annuale;
d) si valuti l'opportunità di rafforzare le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 della proposta, relative alla facoltà degli Stati membri di accertare se i posti vacanti non possano essere coperti da cittadini nazionali o dell'UE ovvero da cittadini di paesi terzi che già soggiornano legalmente nel paese interessato.