CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 novembre 2010
400.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Sulla missione a Flamanville (14-16 settembre 2010).

COMUNICAZIONI

Una delegazione della VIII Commissione - composta dal sottoscritto e dai deputati Manuela LANZARIN e Agostino GHIGLIA, in rappresentanza dei gruppi di maggioranza, e dai deputati Alessandro BRATTI e Sergio Michele PIFFARI, in rappresentanza dei gruppi di opposizione - si è recata, dal 14 al 16 settembre scorso, a Parigi e a Flamanville, in Normandia, per un confronto con la realtà francese sulla sicurezza e sull'impatto ambientale delle centrali nucleari.
La missione è stata deliberata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di effettuare un sopralluogo alla centrale nucleare di Flamanville, dove è in costruzione un terzo reattore il quale, per l'innovativa tecnologia utilizzata, rappresenta un modello per la costruzione delle future centrali nucleari in Italia, in particolare sotto il profilo della sicurezza e della sostenibilità ambientale.
Nella giornata di martedì 14 settembre la delegazione parlamentare ha incontrato, durante una colazione di lavoro presso l'Assemblea Nazionale, alcuni membri della Commissione parlamentare per lo sviluppo sostenibile e la gestione del territorio, con i quali il confronto si è concentrato sui temi delle energie rinnovabili in Francia.
Nella giornata successiva, la delegazione parlamentare ha effettuato il sopralluogo alla centrale di Flamanville dopo una breve presentazione del gruppo EDF e del sito nucleare di Flamanville da parte del responsabile delle comunicazioni di EDF. Dalla presentazione è emerso che il gruppo EDF, primo operatore nucleare al mondo, nonché primo produttore di elettricità in Europa e primo fornitore di energia in Francia, è presente sul territorio francese con 58 reattori nucleari con una potenza di 63 GW, i quali forniscono l'86 per cento della produzione elettrica totale francese: stante poi che il 9,5 per cento della energia elettrica prodotta da EDF è energia idroelettrica, il 3,5 per cento energia termica, mentre il restante l'1 per cento è energia da fonti rinnovabili, il 95,5 per cento della produzione elettrica di EDF avviene quindi senza emissioni di anidride carbonica. Con riferimento all'energia nucleare, è stato sottolineato come: i 58 reattori, che sono reattori ad acqua pressurizzata, sono presenti in 19 siti di proprietà di EDF che hanno una vita media di 24 anni; le priorità per l'operatore nucleare EDF si sostanzino nel garantire la sicurezza delle installazioni attraverso la professionalità degli interventi e l'affidabilità dei mezzi, nonché nel rispetto dell'ambiente; il controllo ambientale è garantito attraverso le 10000 analisi svolte dal Laboratorio del sito o da altri laboratori, come l'organismo indipendente che si occupa del controllo sull'acqua dell'oceano, e dalle quali negli ultimi 25 anni è emersa l'assenza di un tasso significativo di radioattività. È stato altresì rilevato che il gruppo EDF vanta 660 dipendenti più altri 200 a seguito di partenariati permanenti: si tratta di dipendenti con 57.000 ore di formazione chiamati ad effettuare frequentissime simulazioni per sviluppare la professionalità.

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Sotto il profilo della comunicazione e della trasparenza, in ogni sito nucleare, è presente una Commissione locale di informazione, composta da rappresentanti sindacali, da istituzioni locali e esperti, che si riunisce due volte all'anno per ascoltare l'illustrazione dell'attività da parte dell'operatore nucleare e porre quesiti ed osservazioni.
Con particolare riferimento al sito di Flamanville, è emerso come in esso sono presenti due reattori ad acqua pressurizzata con potenza di 1300MW e un reattore in costruzione di terza generazione. La costruzione di Flamanville 3 si è resa necessaria, in primo luogo, per la prossima scadenza della durata degli impianti di Flamanville 1 e 2 ( 2020) e, in secondo luogo, per andare incontro al futuro aumento della richiesta di energia elettrica : la scelta di un reattore di terza generazione proprio a Flamanville è stata dettata sia dalla circostanza che il gruppo EDF è proprietario del sito acquisito inizialmente per la costruzione di quattro reattori, sia per la disponibilità delle comunità locali ad accettare un cantiere, quale quello di una centrale nucleare, in virtù degli incentivi che ne conseguono. Il ricorso alla tecnologia EPR di terza generazione per Flamanville 3 è stato invece dettato dalla maggiore sicurezza recata da tale tecnologia, sia in considerazioni delle possibili aggressioni esterne, quali attacchi aerei, terremoti, sia in considerazione dei possibili incidenti connessi alla combustione dell'uranio: è stato infatti ritenuto che con tale tecnologia il rischio di incidente si riduce di un fattore 10, così come si riduce del 40 per cento il livello di radioattività. Quanto al tema dell'accettabilità sociale del nucleare, il responsabile EDF ha chiarito come in Francia vi sia grande consapevolezza circa il fatto che il minor costo dell'energia elettrica dipende anche dalla scelta del nucleare e che la costruzione di un reattore nucleare impegna filiere produttive interamente francesi, a differenza di quanto possa avvenire, per esempio con l'energia eolica, per la quale finiscono per favorirsi filiere straniere.
Successivamente alla presentazione del gruppo EDF e del sito di Flamanville, l'ingegner Luconi, responsabile ENEL del progetto Flamanville 3, ha illustrato il contributo della società italiana alla costruzione della stessa Flamanville 3, chiarendo che il contratto ENEL EDF prevede la partecipazione dell'ENEL all'investimento per il 12,5 per cento, l'opzione per la partecipazione alla realizzazione delle prossime 5 Unità EPR in Francia e l'opzione EDF per la partecipazione a progetti ENEL di realizzazione di unità termoelettriche in Europa (preferibilmente nucleari), il Job training di personale ENEL nelle strutture EDF per un massimo di 65 risorse al fine di ricreare competenze e profili professionali in grado di gestire l'intero ciclo di vita di un impianto: attualmente risultano inserite nelle strutture EDF 58 risorse ENEL, con compiti di controllo del progetto, di progettazione, di controllo fabbricazioni e controllo della costruzione nei diversi aspetti, che dovrebbero rientrare in Italia per settembre 2010, in modo da poter favorire l'inserimento di ulteriori risorse in provenienza dall'Italia. Oltre all'ENEL risultano coinvolte nel progetto di Flamanville 3 altre circa 40 aziende italiane come subfornitori dei contratti principali: si tratta di aziende che forniscono forgiati di turbina e componenti del primario (pressurizzatore, pompe, scambiatori, ecc.), serbatoi, pompe, scambiatori di calore, tubazioni e apparecchiature in pressione.
Nella giornata del 16 settembre la delegazione parlamentare, nel frattempo giunta a Parigi, ha incontrato il consigliere speciale della direzione generale per l'energia e l'ambiente del Ministero dello sviluppo sostenibile che in Francia vanta competenze sia in materia di ambiente sia in materia di energia. Nell'incontro sono state illustrate alla delegazione parlamentare le strutture che in Francia si occupano del settore nucleare: il Ministero per lo sviluppo sostenibile, che elabora la politica in materia nucleare, l'Assemblea

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Nazionale che ha come organi competenti nel settore la Commissione parlamentare per lo sviluppo sostenibile e l'assetto del territorio e l'ufficio tecnico parlamentare con competenze specifiche - di natura non politica - in materia di tecnologie nucleari; l'Agenzia per la sicurezza nucleare che dal 2006 controlla gli impianti esistenti e rilascia l'autorizzazione per i nuovi; il Commissariato per l'energia atomica; gli operatori nucleari (EDF per la gestione degli impianti e AREVA per la costruzione degli impianti); la Commissione nazionale per il dibattito pubblico, organismo indipendente che individua le tematiche del dibattito pubblico sull'insediamento dei grandi impianti nucleari, al termine del quale viene prodotta una documentazione che, pur non vincolando il Governo, lo aiuta nelle scelte da assumere.
Con particolare riferimento all'autorizzazione per gli impianti nucleari, essa è rilasciata con un atto governativo emanato al termine del dibattito pubblico organizzato dalla citata Commissione e al termine di una procedura di natura tecnica. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, l'Agenzia per la sicurezza nucleare controlla la realizzazione dell'impianto e rilascia un certificato di messa in esercizio.
Per quanto concerne le scorie nucleari, in Francia è stato adottato un ciclo chiuso delle stesse, per cui il combustibile radioattivo viene riciclato, riducendo così l'entità delle scorie ad alta radioattività, le quali vengono immagazzinate in attesa dell'individuazione di un sito di stoccaggio definitivo che dovrebbe essere un sito di tipo geologico.
Circa invece il tema della trasparenza, è emerso che in Francia è buono il livello di accettabilità per i siti nucleari esistenti in considerazione dei benefici (infrastrutture, scuole etc) che in cambio vengono riconosciuti ai comuni ospitanti, a quelli limitrofi e al dipartimento relativo: più complessa risulta invece la situazione per gli impianti di riprocessamento, che comunque sono allocati in zone a bassa densità di popolazione.
Nel pomeriggio di giovedì 16 settembre la delegazione parlamentare si è recata presso la sede dell'Agenzia per la sicurezza nucleare per un incontro con il Presidente dell'Agenzia, Mr. Lacoste, che si è concentrato su tre punti: la missione dell'Agenzia; l'impatto ambientale delle centrali nucleari; l'impatto ambientale dell'EPR di Flamanville. Con riferimento alla missione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, è emerso che l'Agenzia assicura, a nome dello Stato, il controllo sulla sicurezza nucleare e sulla radioattività a fini di tutela dell'uomo e dell'ambiente. A seguito della legge del 2006 sulla trasparenza e la sicurezza in materia nucleare, l'Agenzia è stata trasformata in Autorità amministrativa indipendente composta da 5 membri, di cui tre nominati dal Presidente della Repubblica, uno dal Presidente dell'Assemblea Nazionale e uno dal Presidente del Senato, per 5 anni non rinnovabili: si tratta di un organismo con 10 direzioni a Parigi e 11 direzioni periferiche, per un totale di 450 funzionari, e con sette gruppi permanenti di esperti, fra i quali vi sono anche esperti stranieri. Con il supporto di circa 400 agenti dell'IRSN (Istituto sulla radioprotezione e la sicurezza nucleare), l'Agenzia effettua circa 2000 ispezioni all'anno con ispettori che risiedono nel capoluogo del dipartimento e non presso gli impianti in un'ottica di indipendenza; essa è chiamata dalla legge a regolamentare l'impatto ambientale delle scelte nucleari, che risulta quindi disciplinato dalla legge, dai decreti governativi e dalle decisione dell'Agenzia, ad autorizzare e controllare gli impianti, a gestire le situazioni di urgenza, nonché ad informare il pubblico.
Circa la regolamentazione dell'impatto ambientale degli impianti nucleari, essa è recata dalla decisione del 26 novembre 1999: la valutazione di impatto ambientale è inserita nella domanda di autorizzazione e può comunque essere modificata. La gestione delle scorie è invece regolamentata dalla decisione dell'Agenzia sui «Limiti» in un'ottica integrata di sicurezza

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nucleare e di tutela dell'ambiente: vengono infatti individuati limiti di radioattività che devono essere rispettati dall'operatore nucleare. Con riferimento all'impatto ambientale di Flamanville, il Presidente Lacoste ha precisato che il livello di radioattività in tale sito è largamente inferiore a quello consentito e fissato dall'Agenzia. Circa i controlli è stato chiarito che vengono effettuate in media 300 mila rilevazioni all'anno e la sanzione prevista per il mancato rispetto dei limiti consiste nella sospensione temporanea dell'esercizio della centrale nucleare, che comporta una perdita di circa un milione di euro all'anno.

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ALLEGATO 2

Sulla missione a Bruxelles (3 e 4 ottobre 2010).

COMUNICAZIONI

Il 3 e 4 ottobre si è svolta a Bruxelles la conferenza dei Presidenti delle Commissioni Ambiente dei Paesi appartenenti all'Unione europea e dei Paesi candidati sul tema della gestione sostenibile dei materiali.
Nella giornata del 3 ottobre si è svolta una visita alla società Umicore, multinazionale con sede ad Anversa, specializzata nella produzione e nel riciclo di materiali preziosi quali il cobalto, il nichel, il germano, il platino, l'argento e l'oro, utilizzati per la produzione di catalizzatori nel settore dell'industria chimica ed automobilistica nonché per la produzione di prodotti ecocompatibili quali batterie ricaricabili e ad energia solare, pannelli solari e rivestimenti ultrasottili per la fabbricazione di pellicole ottiche. L'azienda si occupa, inoltre, di recuperare, attraverso attività di riciclo, i metalli contenuti in prodotti finiti ai fini del loro reinserimento nel ciclo produttivo, anche attraverso il servizio di leasing e di trasporto degli stessi ai clienti finali.
Nella giornata di lunedì 4 ottobre si è svolta nella sede del Parlamento fiammingo a Bruxelles la conferenza sulle politiche europee per una gestione sostenibile dei materiali.
Il tema è risultato di estremo interesse ed è stato affrontato partendo da uno studio commissionato dal Governo fiammingo a tre istituti di ricerca (Agenzia di ricerca «Sustenuto», Università cattolica di Leuven, Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy) ai fini della presentazione dello stesso come documento presentato dalla Presidenza belga al Consiglio europeo sull'Ambiente, tenutosi il 12 e 13 luglio scorso.
Il documento risulta particolarmente interessante e stimolante sia per l'analisi effettuata sia per i futuri ma assai prossimi scenari prospettati.
Riguardo al primo aspetto, viene messo in risalto come l'Europa possa giocare un ruolo fondamentale nella gestione sostenibile dei materiali, sia perché carente di materie prime di cui ha necessità sia perché una tale politica costituisce un complemento necessario alla politica europea dei rifiuti, dell'energia e del clima. Lo studio rileva che fino ad oggi la politica europea si è concentrata eccessivamente sul ciclo dei rifiuti, esaminando in modo reattivo, cioè « a valle» del processo, le modalità per gestire i problemi legati ai rifiuti stessi; solo in modo graduale l'attenzione si sta spostando verso misure che intervengono sulla lavorazione e, infine, sulla progettazione. Sulla base di tali considerazioni, la ricerca presentata formula alcune raccomandazioni.
In primo luogo, occorrerebbe rivedere gli obblighi di accettazione dei materiali destinati al riciclo, in modo da differenziare il contributo per lo smaltimento in funzione delle singole componenti di prodotto ai fini del loro riciclo, premiando, se del caso, la progettazione efficiente dal punto di vista dei materiali. Per evitare, inoltre, che la raccolta di prodotti di grandi dimensioni abbia la precedenza su quella dei più piccoli sarebbe necessario introdurre obiettivi per sottogruppi.
Un aspetto particolarmente rilevante risiede nel fatto che continua ad essere

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usato un numero eccessivo di materiali diversi difficili da separare o di additivi che rendono complicato il processo di riciclaggio. Occorre, quindi, prevedere l'adozione di norme europee che permettano ed agevolino la fabbricazione di prodotti caratterizzati da un numero limitato di componenti, costituiti da materiali facili da separare e concepiti in modo da evitare impurità che impediscono il riuso qualitativo (upcycling) nella stessa applicazione o in altre applicazioni di elevate qualità. Quando si tratta di componenti nuovi inseriti in prodotti sarebbe, altresì, auspicabile che gli stessi vengano fabbricati utilizzando materie prime rinnovabili, creando, conseguentemente, un mercato per prodotti riciclati di qualità . Ulteriore indicazione potrebbe essere quella di introdurre un obbligo per i produttori di ricavare una determinata percentuale di prodotti commercializzati da materiali riciclati, introducendo, in analogia con le garanzie d'origine riguardanti i certificati verdi, una sorta di «certificati di riciclaggio».
Per contro, occorrerebbe un utilizzo più attento della biomassa nel settore dell'energia, in quanto negativo per il mantenimento della biodiversità e capace di generare una riduzione della disponibilità di biomassa per l'industria di lavorazione del legname.
Lo studio sottolinea, inoltre, l'importanza della ricerca nel settore, auspicando la creazione di un centro specializzato in materia, nonché la necessità, per il futuro ormai prossimo, di dare impulso ai sistemi di produzione che si incentrino sulla produzione di servizi e non di prodotti consentendo agli utilizzatori multipli di usare per diverse volte determinati prodotti senza per questo esserne proprietari. Un sistema basato sulla produzione di servizi consente, da un lato, la produzione di beni con più elevati standard di durabilità e di ecosostenibilità, facili da riparare e da smontare, dall'altro, una minore produzione di rifiuti. L'Unione europea potrebbe incoraggiare questi sviluppi riducendo l'IVA sui servizi di riparazione, locazione o noleggio di prodotto o rendendo più stringenti le garanzie che i produttori devono fornire per i prodotti che distribuiscono sul mercato.
Infine si ritiene necessario che l'Unione europea incoraggi tutti i governi ad attuare una politica sostenibile in materia di commesse, dando priorità negli appalti pubblici a prodotti e servizi compatibili con la gestione sostenibile dei materiali.
Viene, infine, raccomandato l'utilizzo del sistema Enhanced Landfill Mining (ELFM) che valorizza i materiali e l'energia prodotti dalle discariche grazie al riciclaggio dei materiali e alla conversione del potenziale energetico del processo di riciclaggio in energia rinnovabile, elettrica e termica.
Dopo l'illustrazione del contenuto dello studio, è intervenuto il capo di gabinetto del Commissario europeo all'ambiente, che ha sottolineato come il pianeta sta vivendo oltre le proprie possibilità e che sussiste un'attenzione particolare anche da paesi come la Cina alle problematiche ambientali. È stato, poi, sottolineato che l'ambiente deve costituire una risorsa per la crescita e non un ostacolo. Al riguardo la Commissione ritiene importante che venga considerato maggiormente concorrenziale un prodotto qualora utilizzi il minor numero e quantitativo di materiali; occorre, inoltre, quantificare il valore economico di ciò che forniscono gli ecosistemi in modo da aver chiaro che le risorse finanziarie necessarie per riparare i danni causati all'ambiente incidono negativamente sulla capacità dei Paesi di produrre ricchezza per i propri abitanti. La strategia per il 2020 prevede l'elaborazione di governance economiche che tengano conto dell'efficienza nell'uso delle risorse, introducendo sanzioni per i Paesi che non rispettano i parametri individuati. La Commissione sta, inoltre, valutando l'opportunità di eliminare i sussidi per quelle attività che si rivelano nocive per l'ambiente.
Successivamente la Presidenza della Commissione Ambiente del Parlamento fiammingo ha presentato un documento da presentare ai fini della definizione comunitaria della normativa in materia di

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gestione sostenibile dei materiali contenente talune raccomandazioni basate su quanto suggerito nel documento oggetto di discussione.
La Conferenza si è rivelata, quindi, di particolare interesse.
Ritengo, infatti, anche alla luce delle problematiche che l'Italia deve affrontare nel settore della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, che sia particolarmente importante avviare una seria riflessione, in sede comunitaria e nazionale, su tali tematiche. In particolare sarebbe particolarmente interessante che venisse svolta un'analisi approfondita sui possibili benefici economici per la società di politiche volte ad incentivare un utilizzo sostenibile dei materiali, inteso sia nella fase di produzione di beni e servizi sia nella fase di smaltimento delle risorse impiegate.

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ALLEGATO 3

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese
(Testo unificato C. 2754 Vignali e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2754 Vignali e abb., recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese», come risultante dagli emendamenti approvati;
valutata positivamente la promozione, tra le finalità dello statuto delle imprese e dell'imprenditore, dell'inclusione delle tematiche ambientali nello svolgimento delle attività commerciali delle imprese;
valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 8 del testo unificato sui ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, con le quali si cerca di dare soluzione ad un'annosa questione che in una fase di crisi economica come quella attuale rischia di tradursi - secondo quanto emerso anche dall'indagine conoscitiva sul mercato immobiliare svolta dalla VIII Commissione - in un serio fattore di complessivo deterioramento dei rapporti contrattuali, anche fra soggetti privati, che in molti casi mette a rischio la stessa sopravvivenza delle aziende;
rilevata comunque l'opportunità di tener conto in tale ambito della recente approvazione da parte del Parlamento europeo della direttiva dell'Unione europea in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che l'Italia sarà chiamata a recepire nell'ordinamento interno, nonché dell'esigenza di coordinamento con le vigenti disposizioni in materia di pagamento del corrispettivo dei contratti pubblici;
rilevato che le disposizioni di cui all'articolo 9 in materia di certificazione sostitutiva e procedura di verifica rispondono ad una esigenza di semplificazione a cui ha già dato una prima risposta l'articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, ad oggi non ancora in vigore, stante la mancata emanazione da parte del Governo del regolamento attuativo, il quale prevede che per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività e che le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione in possesso delle imprese;
rilevato altresì che in tale quadro di semplificazione delle certificazioni si muove anche il comma 5-bis dell'articolo 197 del Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), come introdotto dallo schema di decreto legislativo in materia di rifiuti, già esaminato dalla VIII Commissione, e in corso di adozione in via definitiva, a norma del quale le province, nello svolgimento dei compiti di controllo degli stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti, possono tenere conto, nella determinazione della frequenza degli

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stessi controlli, delle registrazioni ottenute dai destinatari nell'ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
ritenuto, in ogni caso, che, al fine di evitare sovrapposizioni e incongruenze normative nell'attuale quadro regolatorio che disciplina la materia delle certificazioni, occorrerebbe coordinare le disposizioni dell'articolo 9 con le disposizioni già in vigore contenute nell'articolo 49 del decreto-legge n. 78/2010, come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, tenuto conto che il comma 4-quater di detto articolo 49, alla lettera e), prevede disposizioni in materia di autorizzazioni ed i controlli per le imprese;
considerato l'articolo 11 sulla disciplina degli appalti e l'obiettivo di fondo delle disposizioni ivi previste di sostenere l'accesso agli appalti pubblici e la crescita dimensionale, imprenditoriale e organizzativa delle micro, piccole e medie imprese;
rilevata comunque l'opportunità, anche al fine di consentire alle imprese di operare in un contesto normativo certo, di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 11 con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il codice degli appalti, evitando sovrapposizioni e contrasti, in particolare relativamente agli adempimenti in materia di pubblicità per l'affidamento di contratti pubblici sotto soglia, già previsti dal codice, alla possibilità per le micro, piccole e medie imprese di autocertificare il possesso dei requisiti, che già sussiste per tutte le imprese senza distinzione di dimensione, nonché al divieto di richiedere alle imprese concorrenti requisiti finanziari non proporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto di gara, già presente ai sensi dell'articolo 2 del codice che richiama il principio della proporzionalità rispetto alla prestazione da eseguire;
rilevata, in relazione alla prescritta suddivisione in lotti dei contratti, di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), l'opportunità di condizionare tale suddivisione alla sussistenza di criteri oggettivi, quale quello della funzionalità del lotto, al fine di escludere il rischio di procedure e decisioni adottate per eludere le normative nazionali e comunitarie in materia di tutela della concorrenza e di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale delle opere da realizzare;
rilevata, con riferimento alle misure volte a favorire l'accesso al mercato degli appalti da parte delle micro, piccole e medie imprese, previste all'articolo 11, comma 2, lettere c), d) ed e), ed al comma 4, l'opportunità di garantire comunque il rispetto del principio della parità di condizioni;
considerata, per quanto riguarda la previsione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d), punti da 1 a 4, che detta norme specifiche per gli appalti di importo inferiore alle soglie UE banditi dai comuni con meno di 5.000 abitanti, l'opportunità di valutare attentamente la soglia stante che usualmente l'appalto per la fornitura di servizi pubblici locali è affidato da aggregazioni di comuni;
rilevato che la previsione di cui al comma 7 dell'articolo 11, volta ad istituire un elenco presso le prefetture di imprese disposte ad accettare determinati obblighi di trasparenza e tracciabilità, è già presente nel disegno di legge del Governo in discussione al Senato sulla lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione (articolo 5, AS 2156) e che pertanto sarebbe opportuno coordinare le relative disposizioni,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Sostegno agli agrumeti caratteristici (Testo unificato C. 209 Cirielli e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 209 Cirielli e abbinate recante «Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale»;
valutata comunque positivamente la finalità del provvedimento, e quindi la promozione di interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici che si trovano in territori a rischio idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, storico ed ambientale;
constatato che, ai fini dell'assegnazione dei contributi previsti dal testo, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sulle risorse (inizialmente un miliardo di euro) previste all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
considerato che le risorse di cui al citato articolo della legge finanziaria per il 2010 sono destinate - a norma di quanto previsto dallo stesso articolo della legge finanziaria - ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;
preso atto di quanto dichiarato dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'audizione svoltasi presso la VIII Commissione in data 20 ottobre scorso in ordine al carattere di emergenza nazionale che hanno ormai assunto negli ultimi anni le problematiche legate al dissesto idrogeologico e in ordine al fabbisogno necessario per la realizzazione degli interventi per la sistemazione complessiva delle situazioni di dissesto, stimato in circa 40 miliardi di euro;
ritenuto che in tale quadro lo stanziamento di un miliardo per la realizzazione di piani straordinari per le aree a più elevato rischio idrogeologico in tutto il territorio nazionale, previsto dalla legge finanziaria per il 2010, costituisce - come riconosciuto dallo stesso Ministro dell'Ambiente nella richiamata audizione - un investimento eccezionale rispetto alle assegnazioni degli ultimi anni;
ritenuta quindi l'inopportunità della copertura finanziaria del testo in esame in quanto garantita con risorse distratte da un ambito di particolare delicatezza quale quello della prevenzione delle situazioni di dissesto idrogeologico, per la quale è richiesto un intervento straordinario, oltre che in termini di programmazione degli interventi, anche in termini di risorse finanziarie,
esprime

PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 5

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.
Testo unificato C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi.

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1

Sopprimere il comma 3.
1. 1. Il Relatore.
(Approvato)

Do il comma 3 aggiungere il seguente:
4.3 Sono fatte salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni ai sensi del Titolo V, parte seconda, della Costituzione e sono previste forme di concertazione ed intesa con le autonomie regionali ai fini dell'applicazione della legge in esame.
1. 2. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 2

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Le disposizioni della presente legge si applicano allo svolgimento delle seguenti attività:
a) interventi di costruzione, di ristrutturazione, di restauro e risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria, di edifici e loro pertinenze e di altri organismi e manufatti edilizi, ed opere d'ingegneria e del genio civile, di natura generale o speciale, ivi comprese le opere di preparazione del cantiere edile e gli interventi di installazione di opere prefabbricate;
b) lavori di completamento di edifici, di loro pertinenze, di altri organismi e manufatti edilizi, interventi di manutenzione ordinaria, nonché lavori di finitura come descritti nelle categorie specialistiche previste dal regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

1-bis. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate in forma di impresa individuale, societaria o cooperativistica ai sensi della legislazione vigente ed eseguite tramite le tipologie contrattuali disciplinate dalle norme vigenti, ivi compresi i contratti di appalto e di subappalto. L'impresa può avere come scopo l'esercizio delle attività di cui alla lettera a) del comma 1, ivi comprese le opere di cui alla lettera b) del comma predetto, oppure lo svolgimento delle sole opere di completamento e finitura di cui alla medesima lettera b).

Conseguentemente all'articolo 3, dopo le parole: dell'edilizia, aggiungere le seguenti: articolata in due subsezioni, di cui una corrispondente all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e l'altra all'esercizio delle sole attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
2. 1. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: progetti immobiliari inserire le seguenti: le attività di restauro, conservazione e manutenzione di beni culturali di cui al Decreto legislativo

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22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. 2. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 7

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole tre anni con le seguenti: due anni.
7. 1. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: con durata minima di ottanta ore inserire le seguenti: ridotta a quaranta ore per le attività di completamento, finitura e manutenzione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
7. 2. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: con la qualifica fino alla fine con le seguenti: svolta presso imprese operanti nel settore dell'edilizia con la qualifica di operaio qualificato o di livello superiore per un periodo di almeno quarantotto mesi negli ultimi sette anni e frequenza a un corso di apprendimento di almeno centocinquanta ore; ai fini dello svolgimento delle attività di completamento, finitura e manutenzione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il periodo di esperienza lavorativa è ridotto ad almeno ventiquattro mesi negli ultimi quattro anni, e la durata del corso è ridotta ad ottanta ore.
7. 3. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) frequenza a un corso di formazione professionale rispondente ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/05, della durata di 250 ore, ridotta a 125 ore per le attività di completamento, finitura e manutenzione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
7. 4. Il Relatore.
(Approvato)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. I periodi di esperienza lavorativa di cui alla lettera c) del comma 1, oltre che nella forma del rapporto di lavoro subordinato possono consistere nello svolgimento di attività di collaborazione tecnica continuativa, mediante l'affiancamento al responsabile tecnico da parte del titolare dell'impresa, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un addetto dell'impresa operante secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge, o di un associato in partecipazione, equivalente come mansioni o monte ore all'attività prevista dalla contrattazione collettiva per l'operaio qualificato.
7. 5. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 8

Al comma 3, lettera c) aggiungere infine: e la legislazione previdenziale ed assistenziale.
8. 1. Il Relatore.
(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, gli oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi di apprendimento di cui al presente articolo e delle prove d'esame sono posti a carico dei soggetti richiedenti.
8. 2. Il Relatore.
(Approvato)

Pag. 97

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
4. In caso di mancata adozione delle disposizioni regionali entro il termine previsto dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico o del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le disposizioni di attuazione previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
8. 3. Il Relatore.
(Approvato)

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'atto dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3 deve essere documentata la disponibilità di attrezzature di lavoro e di mezzi d'opera conformi ai requisiti di sicurezza di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, adeguati in relazione all'attività da esercitare, acquisiti mediante contratti di vendita, noleggio, concessione in uso o locazione finanziaria, che, limitatamente alle attività previste dall'articolo 1, comma 2, lettera a), devono assumere un valore minimo di 15.000 euro.
9. 1. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 10

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: alla Cassa edile territorialmente competente con le seguenti: alle Casse edili di riferimento competenti.
10. 1. Il Relatore.
(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Clausola di neutralità finanziaria).

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 8, 10 e 14, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
10. 2. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 3, sostituire la parola: corrisposto con le seguenti: e con un diritto annuale corrisposti.

Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il diritto annuale è determinato per ciascun esercizio in modo da garantire la copertura integrale dei nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.
10. 3. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 4 dopo le parole: in 500,00 euro inserire le seguenti: ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e in 100,00 euro ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
10. 4. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 11

Al comma 1, sostituire la parola: sindacali con le seguenti: delle imprese del settore.
11. 1. Il Relatore.
(Approvato)

Pag. 98

Al comma 1, dopo la parola: rappresentative aggiungere le seguenti: a livello nazionale.
11. 2. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 13

Al comma 1, dopo le parole: continuare a svolgere inserire le seguenti: per un periodo di dodici mesi.
13. 1. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7 inserire le seguenti: da individuare fra i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3, preposti allo svolgimento di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa.
13. 2. Il Relatore.
(Approvato)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
3. Le imprese che avviano l'attività nel settore dell'edilizia successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data indicata dalle norme regionali adottate per l'organizzazione dei corsi di apprendimento e delle prove di esame e di abilitazione di cui agli articoli 7 e 8, si iscrivono alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3 comunicando il nominativo del responsabile tecnico anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, da individuare fra i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3, preposti allo svolgimento di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa.
4. Nella fase di prima attuazione della presente legge e fino alla data indicata dalle norme regionali adottate ai sensi del comma 2-bis, gli addetti delle imprese del settore dell'edilizia rientranti fra i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3, possono far valere i periodi di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa svolta nel frattempo, nonché i diplomi o gli attestati conseguiti, al fine del riconoscimento dell'idoneità professionale di responsabile tecnico di cui all'articolo 7.
13. 3. Il Relatore.
(Approvato)