CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 novembre 2010
400.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 34

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-03822 Nicola Molteni: Sulla carenza di organico del Tribunale di Como.

TESTO DELLA RISPOSTA

La tematica evocata dall'Onorevole Nicola Molteni involge questioni cui il Ministro Guardasigilli ha da sempre riservato massima attenzione: sin dall'inizio della Legislatura, infatti, questo Dicastero si è impegnato per garantire una crescente funzionalità del «sistema Giustizia» e con esso una reale ottimizzazione delle dotazioni organiche degli Uffici giudiziari del Paese.
Nello specifico, per quanto concerne l'Ufficio giudiziario di Como si segnala, in base alle notizie acquisite dal Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, che l'organico magistratuale togato del Tribunale di Como (composto, oltre al Capo dell'Ufficio, da due Presidenti di Sezione e 26 giudici, uno dei quali con funzioni di giudice del lavoro) presenta, allo stato, la vacanza di 6 dei predetti 26 posti di giudice. Di tali vacanze, non ancora pubblicate dal Consiglio Superiore della Magistratura, tre sono da ascrivere all'uscita dall'Ordine giudiziario di altrettanti magistrati, mentre tre sono da imputare al recente trasferimento dei giudici presso altri Uffici giudiziari, a far data dall'agosto 2010.
Per quanto riguarda, invece, l'Ufficio del Giudice di Pace di Como, il relativo organico risulta costituito da 15 giudici onorari e presenta, attualmente, una scopertura di 10 unità.
Ciò premesso, deve in primo luogo precisarsi che l'Organo a cui compete - in via esclusiva - l'onere di provvedere alla copertura delle vacanze organiche relative al personale di magistratura è il Consiglio Superiore della Magistratura al quale spetta, pertanto, di bandire i concorsi tra i magistrati in servizio, di raccogliere e valutare le istanze presentate da questi ultimi e, infine, di deliberare in merito all'assegnazione dei posti messi a concorso. Al medesimo Consiglio Superiore della Magistratura, d'altro canto, è del pari riconosciuta l'esclusiva potestà decisoria in merito all'attivazione dell'applicazione extradistrettuale, la quale rappresenta il principale strumento messo a disposizione dall'Ordinamento giudiziario per sopperire ad eventuali lacune organiche aventi carattere temporaneo.
Con riferimento, poi, al personale amministrativo, si rileva che nel Tribunale di Como rispetto ad un organico di 83 unità sono presenti 67 risorse umane, tenuto conto di due unità ivi distaccate da altri Uffici e tre dipendenti di altre Amministrazioni in comando. Nell'Ufficio del Giudice di Pace di Como, invece, sono presenti 10 unità rispetto ad una pianta organica di 9, tenuto conto di un operatore giudiziario in sovrannumero e di un cancelliere comandato ai sensi della legge n. 468/99. È evidente, quindi, che la scopertura di organico di circa il 19 per cento interessa il solo Tribunale, mentre presso l'Ufficio del Giudice di Pace è presente personale in servizio in misura superiore alla dotazione organica stabilita.
Ciò posto, per fronteggiare le difficoltà operative dell'Ufficio giudiziario in questione, si fa presente che sono stati adottati tutti gli strumenti di competenza del Ministero. In considerazione, infatti, delle limitazioni imposte per il contenimento della spesa pubblica, gli strumenti da utilizzare nell'immediato per dotare di personale il Tribunale di Como e cosi garantire la necessaria funzionalità del servizio Giustizia sono quelli di natura temporanea.

Pag. 35

Va evidenziato, in proposito, che l'articolo 3, comma 128, della legge 244/07, modificato dall'articolo 4-bis della legge 22 febbraio 2010, ha autorizzato il Ministero della Giustizia a coprire temporaneamente i posti vacanti negli Uffici giudiziari mediante l'utilizzo in posizione di comando di personale di altre pubbliche Amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.
Ciò è stato prontamente fatto per il Tribunale di Como, presso il quale sono attualmente in servizio 3 unità comandate da altre Amministrazioni. Ad ogni buon conto si rammenta, in linea più generale, che per sopperire alla mancanza di personale, sia nell'ipotesi di scopertura dei posti che di assenze prolungate, il Presidente della Corte d'Appello può intervenire a livello locale con lo strumento dell'applicazione al fine di bilanciare le effettive necessità degli Uffici del distretto, nei modi previsti dall'articolo 14 dell'accordo 27 marzo 2007.

Pag. 36

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-03643 Rao: Sulla situazione degli istituti penitenziari di Trento e Rovereto.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione dell'Onorevole Rao posso comunicare che la nuova casa circondariale di Trento, realizzata dalla Provincia, è stata presa in consegna provvisoria dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria il 14 luglio ultimo scorso per consentire l'avvio di tutte le attività propedeutiche all'effettivo esercizio del nuovo complesso; la consegna definitiva della struttura, inizialmente prevista per il 30 settembre 2010, è slittata nel mese di novembre per la necessità di effettuare alcuni lavori integrativi. Voglio inoltre segnalare che entro lo stesso mese di novembre il nuovo istituto dovrebbe entrare in funzione.
L'apertura della nuova struttura richiederà, ovviamente, un incremento del personale ad essa assegnato: a questo riguardo, premesso che in occasione del piano di integrazione degli organici degli istituti penitenziari - connesso al 161o corso di formazione - sono state assegnate all'istituto penitenziario di Trento 25 unità di polizia penitenziaria che prenderanno servizio a novembre di quest'anno, voglio segnalare che è intenzione dell'Amministrazione indire un interpello straordinario rivolto al personale in servizio negli istituti penitenziari del centro e del sud (dove c'è meno sofferenza di organico), che darà peraltro agli interessati la possibilità di partecipare alle procedure per l'assegnazione di alloggi demaniali contigui alla nuova struttura.
In ogni caso l'Amministrazione, al fine di integrare ulteriormente l'organico complessivo dell'istituto di Trento, in attesa delle assunzioni di 2.000 unità di polizia penitenziaria previste nel piano carceri, sta valutando la possibilità di attingere personale anche da altri istituti.
Quanto, poi, alla sede di Rovereto faccio presente che la struttura, risalente al periodo austro-asburgico, versa in precarie condizioni e necessita di continui interventi manutentivi. Peraltro, un intervento di ristrutturazione generale dell'edificio ed il suo adeguamento al vigente regolamento penitenziario non appare praticabile, considerato che la vetustà e le caratteristiche strutturali dell'immobile condizionano negativamente l'efficacia di eventuali opere di ristrutturazione che, in ogni caso, ridurrebbero ulteriormente la già limitata capacità ricettiva dell'istituto, pari a 54 posti letto.
Per tale complesso di ragioni il Ministro sta valutando ogni opportuna iniziativa, che consenta di ottimizzare l'impiego delle risorse umane e finanziarie investite, tenuto conto che per l'attivazione del nuovo penitenziario trentino, che ha una capienza pari a circa 250 posti detentivi, sarà necessario integrare il personale ad esso assegnato, corrispondente a 90 unità, e ciò per assicurare la piena funzionalità dell'istituto, nel rispetto dei principi di sicurezza e di efficienza.

Pag. 37

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-03824 Ferranti: Sul decesso, nel carcere di Regina Coeli, del detenuto Simone La Penna.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per rispondere alle esigenze di chiarezza degli Onorevoli interroganti sulla morte del detenuto Simone La Penna sono stati richiesti gli elementi di competenza al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al Tribunale di Sorveglianza ed alla Procura della Repubblica di Roma.
Riferisco, quindi, che il La Penna è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Viterbo in data 27 gennaio 2009 in seguito ad un provvedimento di cumulo di 12 sentenze, tutte emesse nei suoi confronti tra il 1997 e il 2006, per reati collegati all'illecita detenzione, alla produzione ed al traffico di sostanze stupefacenti. La pena inflitta per effetto del cumulo giuridico è stata di anni 8 e mesi 5 di reclusione, con fine pena indicato al 10 luglio 2011, detratti il presofferto e il condono di anni 3.
In data 8 giugno 2009, su richiesta della direzione sanitaria di Viterbo, il La Penna è stato trasferito presso il reparto di chirurgia del Centro diagnostico terapeutico del carcere di Regina Coeli e quivi ricoverato per accertamenti. Sottoposto durante il regime carcerario a visite mediche specialistiche, sia presso l'ospedale Pertini, sia presso l'ospedale S. Spirito di Roma, il La Penna è deceduto in data 26 novembre 2009 nel Reparto Chirurgia del Centro Diagnostico Terapeutico di Regina Coeli, ove era in cura.
In seguito all'intervenuto decesso, il Provveditore del Lazio ha disposto, come di consueto, una verifica ispettiva volta ad appurare cause, circostanze e modalità della morte del detenuto. Gli accertamenti compiuti non hanno riscontrato responsabilità da parte degli operatori penitenziari in servizio presso l'Istituto.
Copia della relazione della visita ispettiva è stata trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, che in data 8 gennaio 2010, all'esito di ulteriori indagini conoscitive, ha indagato sette persone, tutti medici e paramedici in servizio presso la struttura carceraria di Regina Coeli, per il reato di cooperazione in omicidio colposo in danno del La Penna. In data 17 febbraio 2010, la predetta Autorità inquirente ha conferito incarico peritale collegiale, volto ad appurare epoca e mezzo della morte, nonché la possibile riferibilità dell'evento-decesso a condotte causalmente colpose poste in essere dai sanitari della struttura.
Le indagini, attualmente in corso, sono coperte da riserbo investigativo. Allo stato, così come precisato dall'Autorità giudiziaria procedente, non risultano coinvolgimenti di medici in servizio presso altre strutture sanitarie, né ipotesi di maltrattamento o abusi riferibili al personale di Polizia Penitenziaria, ovvero alla popolazione carceraria. Risultano, invece, ipotizzabili - a parere degli inquirenti - «trattamenti sanitari non conformi a parametri di perizia, prudenza e diligenza, impartiti presso la struttura medica carceraria ove il La Penna era detenuto e curato».
Dirimenti, sotto tale ultimo aspetto, le argomentazioni motivazionali rese note dalla competente Magistratura di sorveglianza. Il La Penna, infatti, nella riconosciuta qualità di soggetto socialmente pericoloso e recidivo reiterato non avrebbe potuto ottenere la misura della

Pag. 38

detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-ter, comma 1-bis ordinamento penitenziario, né essere altrimenti scarcerato se non in presenza di condizioni di salute talmente gravi da determinare la sua incompatibilità con il regime carcerario. Tutte le relazioni sanitarie acquisite dal Tribunale di Sorveglianza appaiono tali, invece, da escludere espressamente l'incompatibilità del La Penna con il regime detentivo, anche poco tempo prima della sua morte.
Ed infatti, in data 9 novembre 2009, ossia appena 20 giorni prima del decesso del La Penna, risulta agli atti della Magistratura di sorveglianza il referto dei sanitari del carcere di Regina Coeli, attestante «condizioni del paziente stazionarie... compatibili con il regime detentivo».
Dato atto di quanto sopra e in attesa delle verifiche giurisdizionali tuttora in atto, concludo nel senso dell'evidente ultroneità di qualsivoglia attività di iniziativa ministeriale.

Pag. 39

ALLEGATO 4

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 3.

Al comma 2 dopo le parole:, al di fuori delle ipotesi di applicazione dell'articolo 4-bis, inserire le seguenti: ovvero di condanna per il delitto di cui all'articolo 575 del codice,
3. 200.Il Relatore.

Pag. 40

ALLEGATO 5

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO DELL'ONOREVOLE CONTENTO

ART. 3.

Sostituire il comma 2:
2. All'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «all'ergastolo» sono inserite le seguenti: «, secondo le modalità di cui al comma 2»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«2. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis, la detenzione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1, può essere espiata presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste in concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o concreto pericolo di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette allo scopo realizzate».

Pag. 41

ALLEGATO 6

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 3.

Sostituire il comma 2:
2. All'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «all'ergastolo» sono inserite le seguenti: «, secondo le modalità di cui al comma 2»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«2. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis, la detenzione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1, può essere espiata presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste in concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o concreto pericolo di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette allo scopo realizzate».
3. 201Il relatore.

(Approvato)

Pag. 42

ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-03826 Borghesi: Sui vincitori idonei del concorso per educatori penitenziari.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi appresto a rispondere all'Onorevole Palomba con la fondata consapevolezza di chi sa di poter dare per acquisito l'iter evolutivo del concorso pubblico per 397 posti di educatore penitenziario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2004 e conclusosi in data 9 luglio 2008.
In estrema sintesi, ricordo, infatti, che nel corso del 2009 sono stati assunti i primi 103 vincitori e che nel corrente anno si è proceduto all'assunzione di ulteriori 250 unità, tutte attualmente in servizio ad eccezione fatta di una sola unità la cui assunzione è stata differita su richiesta, stante la sussistenza «di validi motivi».
Per quanto riguarda, invece, le residue 44 unità del predetto concorso a 397 posti di educatore, vorrei segnalare che trattasi di posti anch'essi assegnati regolarmente dall'Amministrazione ad altrettanti vincitori, ma resi nuovamente disponibili in seguito alla rinuncia da parte degli iniziali destinatari.
Ebbene, al fine di coprire interamente i posti messi a concorso, si è già proceduto allo scorrimento della graduatoria ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 487/94, assegnando nelle sedi di destinazione i 44 candidati collocatisi in posizione utile, in sostituzione dei rinunciatari.
Il relativo provvedimento di assunzione potrà, tuttavia, essere emanato soltanto dopo che sarà stato perfezionato il provvedimento di rideterminazione delle dotazioni organiche delle aree funzionali del pertinente Dipartimento, cosi come espressamente stabilito dall'articolo 74 della legge 6 agosto 2008, n. 133, in combinato disposto con l'articolo 2, comma 8-bis della legge 26 febbraio 2010 n. 25.
Allo stato, il procedimento di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di questa Amministrazione risulta in via di definizione presso i competenti uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Faccio presente, infatti, che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha accolto la richiesta del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e, con nota del 12 luglio 2010, ha trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la firma dell'Onorevole Ministro, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali di questa Amministrazione.
Nelle more dell'acquisizione della firma del Ministro dell'Economia e delle Finanze, resta però normativamente inibita una ridefinizione delle dotazioni organiche dei singoli profili professionali, al pari della distribuzione, per ogni struttura penitenziaria ubicata sul territorio nazionale, dei relativi contingenti organici. Peraltro, anche ai fini della programmazione triennale del fabbisogno di personale, non

Pag. 43

sarebbe, allo stato, possibile nemmeno fare riferimento all'attuale dotazione organica, risultando cosi impossibile avanzare al Dipartimento della Funzione Pubblica una richiesta di autorizzazione ad assumere nuovo personale nel rispetto dei limiti previsti dalla legge finanziaria.
Detto ciò, nel premettere che la validità della graduatoria del concorso a 397 posti di educatore è fissata al 31 maggio 2012, ribadisco che sarà cura di questo Ministero profondere il massimo impegno per una celere risoluzione della questione sinora affrontata.

Pag. 44

ALLEGATO 8

Interrogazione n. 5-03708 Samperi: Sull'annullamento delle prove del concorso notarile in corso di svolgimento.

Interrogazione n. 5-03697 Ferranti: Sull'annullamento delle prove del concorso notarile in corso di svolgimento.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta alle interrogazioni dell'Onorevole Samperi e dell'Onorevole Ferranti, riguardanti entrambi il concorso a 200 posti di notaio indetto con Decreto del Direttore Generale per la giustizia civile del 28 dicembre 2009, ritengo innanzitutto necessario fornire i seguenti elementi informativi.
Il bando relativo al concorso citato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 12 gennaio 2010 e, dopo breve tempo, è stata inoltrata al Consiglio Nazionale del notariato, alla Corte di Cassazione, alla Procura Generale presso detta Corte e alla Corte d'Appello di Roma, la richiesta di trasmettere i nominativi necessari a formare la commissione esaminatrice, destinata ad essere composta, a seguito del provvedimento di nomina del Ministro, da 6 notai, 6 magistrati e da 3 professori universitari.
Al riguardo, faccio presente che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 166/2006, i 6 commissari notai devono essere scelti nell'ambito di una rosa di 18 nominativi indicati dal Consiglio Nazionale Notariato.
La scelta degli altri membri è rimessa alla discrezionalità del Ministro, il quale, per quanto riguarda i componenti magistrati, può anche desumerli dalle indicazioni fomite dal Presidente della Corte di Cassazione, dal procuratore Generale della Corte di Cassazione e dal Presidente della Corte di Appello di Roma.
Rappresento, inoltre, che l'indicazione analitica dei nominativi e delle qualifiche dei componenti della commissione di esame, è contenuta nel Decreto Ministeriale del 12 ottobre 2010: che ad ogni buon fine deposito agli atti - disponibile, peraltro, anche sul sito internet del Ministero della Giustizia.
Con riferimento al concreto svolgersi delle prove di esame, segnalo che la Direzione Generale per la giustizia civile del Dipartimento per gli Affari di Giustizia ha provveduto al reperimento del personale di segreteria per la Commissione e di quello di sorveglianza per i giorni di espletamento delle prove scritte. Sempre la stessa Direzione Generale si è occupata, altresì, dell'organizzazione logistica, della preparazione di tutto il materiale di cancelleria, della sistemazione dei banchi e dei tavoli di lavoro.
Per quanto attiene, poi, al concreto svolgersi delle prove, voglio ricordare che ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 166/2006, «La commissione del concorso per notaio si riunisce il giorno di ciascuna prova scritta e, estratta a sorte la materia su cui verte la prova scritta, formula tre distinti temi che sono dal presidente chiusi e sigillati in altrettante buste uguali. Il presidente fa estrarre a sorte da uno dei concorrenti una delle tre buste... Aperta la stessa... fa dettare senza indugio. Nel termine di otto ore dalla dettatura del tema devono essere consegnati tutti gli elaborati». Il comma 6 statuisce, inoltre, che: «il presidente assicura e organizza la vigilanza in ogni sala in cui si svolgono le prove».

Pag. 45

Tutto ciò premesso, voglio chiarire che dagli accertamenti sino ad ora svolti con riferimento alle prove riguardanti il concorso in questione è emerso che il primo giorno di esame lo svolgimento dei lavori e la stesura degli elaborati si sono articolati senza alcun problema, né di carattere organizzativo, né procedurale. Il secondo giorno, invece, dopo la dettatura del tema, un candidato ha lamentato la non originalità della traccia; alla consegna degli elaborati, inoltre, più di un candidato ha fatto rilevare, con disappunto, che la traccia dettata era molto simile a quella data, dalla scuola «Anselmo Anselmi» di Roma, diffusa sul sito internet della medesima il 6 ottobre precedente.
Infine, il terzo giorno di esame, gruppi di candidati si sono presentati nelle aule già agitati, chiedendo di parlare con la Commissione. Quest'ultima, dopo aver provveduto all'individuazione dei temi da sottoporre alla scelta, è entrata nell'aula n. 7 alle ore 13,15, accolta da grida di contestazione. Di conseguenza, a causa del protrarsi di tale situazione e constatandone la incontrollabilità, alle 16,20 la prova veniva sospesa.
Questo è il resoconto dei fatti, così come emersi dagli accertamenti allo stato compiuti. Voglio, comunque, rammentare che, con riferimento a tale vicenda, il Ministro della Giustizia, sin dal 5 novembre ultimo scorso, a seguito di un attento esame degli atti trasmessi dalla commissione esaminatrice, ha inteso assumere le seguenti determinazioni:
salvare il bando di concorso, per evitare che tanti candidati siano penalizzati da ulteriori ritardi derivanti dalla pubblicazione di un nuovo bando che, inevitabilmente, provocherebbe notevoli dilazioni nella determinazione delle date utili per lo svolgimento delle prove di un nuovo concorso;
annullare le prove celebrate e, in questo senso, il Direttore Generale della Giustizia civile del Dipartimento per gli affari di Giustizia è stato invitato a procedere immediatamente; al riguardo, posso comunicare che il provvedimento di annullamento delle sole prove scritte del concorso a 200 posti di notaio indetto con D.D. del 28 dicembre 2009 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale «Concorsi ed esami» n. 90 del 12 novembre ultimo scorso;
rinnovare per intero la commissione esaminatrice che ha provveduto all'individuazione delle tracce e presieduto allo svolgimento delle prove, pur non nutrendo alcun dubbio sulla buona fede dei suoi componenti;
trasmettere gli atti in possesso del Dicastero alla Procura della Repubblica per le eventuali iniziative di competenza.

In proposito, il Procuratore della Repubblica di Roma ha comunicato che sulla vicenda del concorso notarile «interrotto per presunte irregolarità, è stato iscritto il procedimento penale n. 57077/10 nei confronti di ignoti per il reato di cui all'articolo 323 c.p.» e che «sono in corso indagini per acquisire tutti gli elementi utili».
Posso comunque assicurare agli interroganti che è intendimento del Ministro della Giustizia garantire la necessaria, massima trasparenza nello svolgimento del concorso in questione ed evitare, in ogni caso, per il futuro, il ripetersi di episodi analoghi a quelli che, purtroppo, hanno connotato le prove di esame da ultimo espletate.

Pag. 46

Pag. 47

Pag. 48

Pag. 49

Pag. 50

ALLEGATO 9

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali ed abbinate.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il testo unificato in oggetto,
rilevato che:
a) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, si definisce impresa «qualsiasi attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, a prescindere dal relativo status giuridico». Tale definizione si sovrappone, sostanzialmente, a quella dell'articolo 2082 del codice civile ed appare volta a precisare che lo «status giuridico» è irrilevante ai fini della qualificazione di determinate attività quali attività di impresa. La necessità di una simile precisazione appare dubbia. Più in generale, desta perplessità il riferimento allo «status giuridico», che è concetto di origine dottrinale, usato per indicare sinteticamente la disciplina applicabile ad un dato soggetto o ad una data attività;
b) desta, inoltre, perplessità la previsione, contenuta dagli articoli 2 e 6 di un «impegno» dello Stato a garantire che, limitatamente ai rapporti tra imprese e tra imprese e pubblica amministrazione, la durata dei processi civili relativi al recupero di un credito non sia superiore ad un anno (articolo 2, comma 1, lettera o) e articolo 6, comma 7). Occorre rilevare che la previsione dell'impegno dello Stato a garantire una ragionevole durata dei processi, anche civili, esiste già ed ha fonte costituzionale. Una specificazione del principio con legge ordinaria potrebbe essere più opportuna se collocata nell'ambito di un complessivo intervento di riforma del processo civile, volto a ridurne i tempi, da sottoporre all'esame della Commissione competente in via prevalente per materia. Inoltre, la mera affermazione, con legge ordinaria, di un impegno dello Stato a garantire che non debbano durare più di un anno solo determinati processi esecutivi, che intercorrano per di più solo tra determinati soggetti, potrebbe suscitare dubbi di compatibilità con l'articolo 3 della Costituzione;
c) l'articolo 3-bis, al comma 1, integrando l'articolo 9 della legge n. 241 del 1990 (in materia di intervento nel procedimento amministrativo) dà una definizione di interessi diffusi quali «interessi appartenenti alla generalità dei cittadini» ovvero «interessi omogenei di una determinata categoria di soggetti». Anche in considerazione dei riflessi di carattere sistematico che una simile disposizione potrebbe produrre, non appare opportuno cristallizzare in via normativa la nozione di interesse diffuso o se sia invece più opportuno lasciare tale definizione all'elaborazione giurisprudenziale. Analoghe riflessioni dovrebbero essere compiute anche con riferimento al comma 2 dell'articolo 3-bis, che legittima le associazioni di categoria rappresentate nel sistema delle camere di commercio ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, a proporre azioni in giudizio a tutela di interessi diffusi, riproducendo la definizione di cui sopra. Quanto al terzo comma del medesimo articolo, che legittima ad impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e provinciale,

Pag. 51

rilevo che potrebbe non essere agevole individuare i criteri per definire la «maggiore rappresentatività»;
d) gli articoli 8 e 10 introducono nel provvedimento disposizioni relative a materie che appaiono estranee all'impianto originario del provvedimento. Le materie in questione sono: la lotta contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali e il diritto fallimentare. E su di esse si interviene, in modo particolarmente incisivo, in un un'ottica di tutela privilegiata delle imprese (soprattutto di quelle definite «micro» e «piccole» imprese). L'articolo 8, segnatamente, contiene disposizioni in materia di lotta contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali e reca una delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 7 ottobre 2002, n. 231. L'articolo 10 contiene invece disposizioni in materia di diritto fallimentare e, in particolare, una delega molto incisiva, volta sostanzialmente a riformare la legge fallimentare, che peraltro è stata da poco riformata. Senza volere entrare nelle scelte di merito, che competono esclusivamente alla Commissione di merito, appare necessario sottolineare come interventi tanto rilevanti in settori particolarmente delicati dell'ordinamento debbano più opportunamente costituire l'oggetto di autonomi progetti di legge, da sottoporre all'esame in sede referente delle Commissioni competenti in via prevalente per materia;
e) che, in ogni caso, con riferimento all'ultimo comma dell'articolo 8, sarebbe stato opportuno cristallizzare l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, ribadito anche nella sentenza della Corte di Cassazione n. 20106 del 2009, che generalizza il principio, previsto dall'articolo 9, comma 3, della legge n. 192 del 1998, della nullità del patto attraverso il quale si realizza l'abuso di dipendenza economica;
f) all'articolo 11, appare in linea di principio apprezzabile la previsione del comma 7, che dispone che ogni prefettura territorialmente competente predisponga delle white list di imprese e fornitori contenenti l'adesione, da parte delle imprese, a determinati obblighi di trasparenza, di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi. Sembra peraltro opportuno verificare la compatibilità di tale previsione con la disciplina vigente,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 1, comma 1, sia soppresso il secondo periodo;
2) agli articoli 2 e 6, siano soppressi i riferimenti alla delimitazione temporale della durata dei processi civili;
3) all'articolo 3-bis sia soppressa la definizione di interesse legittimo;
4) siano soppressi gli articoli 8 e 10.