CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 novembre 2010
400.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e III)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010. - Delega al Governo per l'adozione di disposizioni attuative al fine dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo (C. 3834 Governo).

EMENDAMENTO APPROVATO

Art. 4.
(Procedura per l'attribuzione del seggio supplementare).

1. Al fine dell'assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia, l'Ufficio elettorale nazionale costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sulla base dei risultati delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia svoltesi il 6 e 7 giugno 2009:
a) assegna il seggio alla lista che risulta aver ottenuto, a seguito dell'operazione di cui all'articolo 21, primo comma, numero 2), sesto periodo, della citata legge n. 18 del 1979, il maggior resto che non ha dato luogo all'assegnazione di alcun seggio;
b) attribuisce il seggio così assegnato nella circoscrizione in cui la lista di cui alla precedente lettera a) risulta aver ottenuto, a seguito dell'operazione di cui all'articolo 21, primo comma, numero 3), quinto periodo, della citata legge n. 18 del 1979, il maggior resto che non ha dato luogo all'assegnazione di alcun seggio;
c) proclama eletto il candidato che segue l'ultimo dei candidati proclamati eletti nella graduatoria di cui all'articolo 20, primo comma, numero 4) della legge n. 18 del 1979;
d) di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale nazionale viene redatto apposito verbale, in quattro esemplari: il primo esemplare è rimesso alla segreteria del Parlamento europeo, la quale ne rilascia ricevuta; il secondo esemplare è depositato nella cancelleria della Corte di cassazione; il terzo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della Corte d'appello sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale della circoscrizione nella quale è individuato il seggio supplementare; il quarto esemplare è trasmesso alla prefettura della provincia nel cui territorio ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale della medesima circoscrizione;
e) l'ufficio elettorale nazionale invia, quindi, attestato al candidato proclamato eletto e cura che il nominativo del candidato eletto sia portato a conoscenza del pubblico, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere completati nel termine di quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al titolo, sostituire il secondo periodo con il seguente: Procedura per l'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo.
4. 2.Bressa, Tempestini, Amici.