CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 novembre 2010
394.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia.
C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

Art. 1.
(Modifiche al codice penale).

1. Dopo l'articolo 599 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 599-bis. (Circostanza aggravante). La pena è aumentata quando i delitti di cui ai Capi I (Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale) e II (Dei delitti contro l'onore) sono commessi in ragione della omosessualità o transessualità della persona offesa.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.»

2. Dopo l'articolo 615-quinquies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 615-sexies. (Disposizione comune). La pena è aumentata quando i delitti di cui alle sezioni I (delitti contro la personalità individuale), II (delitti contro la libertà personale), III (delitti contro la libertà morale) e IV (delitti contro l'inviolabilità del domicilio) sono commessi in ragione della omosessualità o transessualità della persona offesa.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.»

Art. 2.
(Lavoro di pubblica utilità).

1. Nel caso di reati aggravati ai sensi degli articoli 599-bis o 615-sexies del codice penale, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore di enti o associazioni che hanno lo scopo di tutelare le persone omosessuali o transessuali contro le discriminazioni, per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

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ALLEGATO 2

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, nel quale caso è disposta la custodia cautelare presso case famiglia protette. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di età compresa tra i tre e i sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, la custodia cautelare, laddove ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, è disposta presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni».
1. 2.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le seguenti parole: «donna incinta o».

Conseguentemente, nel medesimo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o persona che ha superato l'età di settanta anni. Qualora sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza nei confronti di una donna incinta, il giudice - prima di disporre la custodia cautelare in carcere - valuta l'idoneità della custodia cautelare presso una casa famiglia protetta.
1. 1.Rao, Ria.

Al comma 1, capoverso sostituire le parole: non superiore a sei anni con le seguenti: non superiore a dieci anni.
1. 11.Brugger, Zeller.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole aggiungere le seguenti: e tale impossibilità ha carattere assoluto.

Conseguentemente ovunque nel testo ricorrano le parole: o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole aggiungere le seguenti: e tale impossibilità ha carattere assoluto.
1. 4.Di Pietro, Palomba.

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Al comma 1, capoverso, dopo le parole: o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole aggiungere le seguenti: e l'impedimento della madre non sia costituito dalla sua attività lavorativa.

Conseguentemente, ovunque nel testo ricorrano le parole: o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole inserire le seguenti: e l'impedimento della madre non sia costituito dalla sua attività lavorativa.
1. 5.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere con le seguenti: può essere disposta o mantenuta la custodia cautelare diversa da quella del carcere.
1. 7.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.
1. 6.Di Pietro, Palomba.

Al comma 3, sostituire le parole: può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri con le seguenti: può essere disposta o mantenuta la custodia cautelare diversa da quella del carcere.
1. 8.Di Pietro, Palomba.

Al comma 3, capoverso, sopprimere le parole: non superiore a sei anni con le seguenti: non superiore a dieci anni.
1. 10.Brugger, Zeller.

Al comma 3, capoverso, sostituire la parola: può, con la seguente: deve.
1. 3.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Al quarto comma dell'articolo 147 del codice penale sono premesse le seguenti parole: «Tranne che nei casi previsti dal primo comma, numero 3)».
1. 01.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute, aggiungere le seguenti: o comunque di ricovero in una struttura ospedaliera.
2. 1.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 3.

Sopprimere il comma 2.
3. 1.Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 2, sopprimere le parole: al di fuori delle ipotesi di applicazione dell'articolo 4-bis.
3. 2.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, capoverso, dopo le parole: al di fuori delle ipotesi di applicazione dell'articolo 4-bis, aggiungere le seguenti: comma 1,.
3. 3.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

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Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: se non sussiste in concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o concreto pericolo che si diano alla fuga,.
3. 4.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.

Conseguentemente al medesimo comma, sostituire la parola: può, ovunque ricorra, con la seguente: deve.
3. 5.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Al comma 1 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: la detenzione domiciliare», sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione di quella speciale di cui all'articolo 47-quinquies,».
3. 6.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Al comma 7-bis dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «la detenzione domiciliare», sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione di quella speciale di cui all'articolo 47-quinquies,».
3. 7.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 4.

Al comma 2, sostituire le parole: può individuare con le seguenti: individua.
4. 2.Brugger, Zeller.

Al comma 2 sopprimere le parole: enti pubblici o.
4. 1.Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:
Art. 4-bis (Ambito di applicazione) - 1. La presente legge si applica anche alle madri straniere i cui figli si trovano nel Paese di origine e per i quali è disposta, in ossequio al principio dell'unità familiare, la concessione di un apposito permesso di soggiorno.
4. 010.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:
Art. 4-bis (Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). - 1. Al comma 1 dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
d-bis) al figlio minore della madre straniera ovvero del padre, se la madre è deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, nei casi in cui nei confronti della stessa sia stata disposta una misura cautelare o la stessa debba espiare una pena detentiva o una misura alternativa, per poter garantire l'unità familiare. Il permesso di soggiorno è rilasciato per una durata pari a quella della misura cautelare o detentiva o alternativa.
4. 011.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.