CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 novembre 2010
390.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 3 NOVEMBRE 2010

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ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011) (C. 3778 Governo).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI

ART. 1.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La rideterminazione delle agevolazioni contributive di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, disciplinata per gli anni 2006-2009, come da ultimo estesa al periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 luglio 2010 dall'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è ulteriormente estesa dal 1o agosto 2010 al 31 luglio 2011. A tal fine è autorizzata la spesa di 210 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, al comma 9, primo periodo, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta tabella c, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 210 milioni di euro per l'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.
* 1. 15.La XIII Commissione.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La rideterminazione delle agevolazioni contributive di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, disciplinata per gli anni 2006-2009, come da ultimo estesa al periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 luglio 2010 dall'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è ulteriormente estesa dal 1o agosto 2010 al 31 luglio 2011. A tal fine è autorizzata la spesa di 210 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, al comma 9, primo periodo, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 210 milioni di euro per l'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.
* 1. 25.Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La rideterminazione delle agevolazioni contributive di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con

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modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, disciplinata per gli anni 2006-2009, come da ultimo estesa al periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 luglio 2010 dall'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è ulteriormente estesa dal 1o agosto 2010 al 31 luglio 2011. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite massimo di spesa complessiva di 210 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, nel limite massimo di spesa pari a 210 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
1. 24.Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Per l'anno 2011 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite massimo di spesa complessiva di 210 milioni di euro per l'anno 2011.
3-ter. Dal 1o gennaio 2011, per lo stesso periodo di cui al comma 3-bis, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono così determinate:
a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;
b) nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 3-bis, e 3-ter, nel limite massimo di spesa pari a 250 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
1. 23.Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «31 luglio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011» e le parole: «è autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro». Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente comma, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2010 e 200 milioni per l'anno 2011, si provvede ai sensi del terzo periodo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dalla data di approvazione della presente legge fino al 31 dicembre 2011, sono

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aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 290 milioni di euro per l'anno 2011, anche al fine di garantire gli sgravi contributivi di cui al comma 1, relativi all'anno 2010.

Conseguentemente al comma 9, primo periodo, dopo le parole: allegata alla presente le legge aggiungere le seguenti: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 290 milioni di euro per l'anno 2011».
1. 26.Di Giuseppe, Rota, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: «dell'articolo 2425 del codice civile» sono inserite le seguenti: «per il 90 per cento del loro ammontare»;
b) all'articolo 5-bis, comma 1, dopo le parole: «personale dipendente e assimilato» sono inserite le seguenti: «per il 90 per cento del loro ammontare».
4-ter. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille.
4-quater. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 4-ter, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
4-quinquies. In attesa del definitivo riordino del trattamento tributario dei redditi di natura finanziaria, sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.
4-sexies. Le disposizioni di cui al comma 4-quinquies si applicano ai redditi maturati a decorrere dal 10 gennaio 2011. Restano ferme le aliquote attualmente applicate ai titoli di Stato, al risultato netto maturato dei fondi pensione e ai proventi delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 17, commi 1 e 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e agli utili distribuiti a non residenti di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4-septies. Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 4-quinquies e 4-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2011 sono effettuati i necessari interventi di coordinamento normativo e le modalità attuative delle citate disposizioni.
4-octies. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro».
1. 33. Fluvi, Lulli, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani,

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Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Vaccaro, Verini , Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, comma 4-bis, lettera d-bis), le parole: «euro 2.150, euro 1.650, euro 1.050 ed euro 525» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4.300, euro 3.250, euro 2.100 ed euro 1.050».
4-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis valutato in 400 milioni di euro per l'anno 2011 e 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede ai sensi dei commi da 4-quater a 4-sexies.
4-quater. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge, 30 luglio 2010, n. 122, è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2011.
4-quinquies. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro».
4-sexies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
1. 32. Fluvi, Lulli, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Vaccaro, Verini, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. È autorizzata la proroga sino al 31 dicembre 2011 dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa del personale già impegnato in lavori socialmente utili presso le istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e successive modificazioni, per assicurare la continuità nello svolgimento di attività riconducibili alle funzioni di assistente amministrativo o tecnico nelle medesime istituzioni scolastiche nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, al comma 9, primo periodo, aggiungere le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2011».
1. 28.Giammanco.

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Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e 10 milioni di euro per l'anno 2013. Per la copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché alfine di assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e a 10 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede, tenuto conto delle modifiche dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenute ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, alle occorrenti variazioni dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
1. 3.La XII Commissione.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'intervento di cui all'articolo 19, comma 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo prorogato per l'anno 2010 dall'articolo 2, comma 137, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è ulteriormente prorogato per l'anno 2011 nel limite di spesa di 15 milioni di euro.

Conseguentemente dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, nel limite massimo di spesa pari a 15 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
1. 30. Velo, Meta, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo.

Sopprimere i commi 5 e 6.
1. 44. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Sopprimere il comma 5.
* 1. 43. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Sopprimere il comma 5.
* 1. 61. Occhiuto, Ciccanti, Galletti.

Sostituire il comma 5, con i seguenti:
5. Al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico locale, di attuare il processo di riforma del settore e di garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, incluso il recupero dell'inflazione degli anni precedenti, dall'anno 2011 si provvede alla sostituzione delle risorse dovute per i servizi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 adeguando le misure della compartecipazione di cui al comma 296 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; a tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 15 marzo 2011, è individuata la somma spettante a ciascuna regione a statuto

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ordinario, di cui tenere conto ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 5-bis;
5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di trasferimento delle somme spettanti alle singole regioni in aggiunta a quelle previste ai sensi del comma 296, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nelle more dell'emanazione del decreto continuano ad essere attribuite a ciascuna regione, a titolo di acconto, le quote mensili determinate ai sensi del dell'articolo 1, comma 296, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5-ter. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 5 e 5-bis, stimato pari a 1.182 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 7-bis e 7-ter.

Conseguentemente:
al comma 6 premettere il seguente periodo:
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fatti salvi i diversi criteri e modalità eventualmente stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2011, su richiesta delle singole regioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica può stabilire che, in luogo della riduzione dei trasferimenti relativi all'edilizia sanitaria pubblica, siano ridotti i trasferimenti delle risorse, di spettanza della singola regione interessata, relative alla quota destinata alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate, incluse quelle derivanti dalla rimodulazione disposta ai sensi della Tabella E allegata alla presente legge.
dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.
7-ter. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 7-bis, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
1. 62. Lovelli, Meta, Velo, Boccia, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, Ceccuzzi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni per le quali il CIPE ha stabilito la riduzione delle relativa quota destinata alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate ai sensi del presente comma sono tenute a reintegrare gli importi equivalenti entro e non oltre il 31 dicembre 2013.
1. 45. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, all'articolo 2, comma 127, lettera a), le parole: 56 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni di euro»

Conseguentemente, al comma 9, primo periodo, aggiungere in fine le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni

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di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 346 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013.
1. 50. Borghesi, Cambursano, Di Giuseppe, Messina, Barbato.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al comma 10 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: «10 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2009».
5-ter. All'articolo 4, comma 4-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2010, n. 42, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì tenuti ad operare tale esclusione per gli anni 2010 e 2011 gli enti che abbiano approvato il bilancio di previsione tra l'11 marzo 2009 e il 31 marzo 2009 con le modalità di cui al comma 10 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 9, primo periodo, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
1. 36. Marchi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di assicurare la partecipazione di tutti i livelli di governo alla predisposizione della manovra di finanza pubblica, il rispetto dell'equilibrio finanziario dei bilanci dei comuni e delle province e il mantenimento di un livello adeguato di risorse finanziarie e di spesa necessari ad assicurare lo svolgimento delle funzioni fondamentali, il patto di stabilità interno per le province e i comuni con più di 5.000 abitanti relativo al triennio 2011-2013 deve assicurare l'equilibrio di parte corrente del bilancio, l'individuazione di un livello di deficit consentito, calcolato in percentuale delle entrate, la condivisione tra i livelli di governo locale e centrale del livello di deficit e del livello di pressione fiscale programmati.
1. 65. De Micheli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. I commi da 1 a 4 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 22, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate: le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente, a 10 per cento, 12,7 per cento e 12,7 per cento.
3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti

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dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.
3-bis. A decorrere dal 2011, l'obiettivo strutturate del Patto di stabilità per comuni e province è determinato dal conseguimento del pareggio del saldo finanziario in termini di competenza mista, come definito al comma 3.
4. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 2, devono conseguire, per ciascuno degli anni 2011. 2012 e 2013, un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero, incrementato di una misura non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 2 diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
4-bis. Il suddetto saldo finanziario è ridotto di una misura pari al 50 per cento della differenza, se positiva, tra il saldo determinato ai sensi del precedente comma e quello previsto dal decreto-legge n. 112 del 2008 per il 2011. Viceversa, il saldo di cui al comma 4 è incrementato di una misura pari al 50 per cento della differenza tra il saldo determinato ai sensi del decreto-legge n. 112 del 2008 per il 2011 e quello previsto dal precedente comma.
4-ter. In ogni caso, se il saldo obiettivo definito dal comma 4-bis supera il 9 per cento della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, il saldo da conseguire per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, è pari al saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero, incrementato di una misura non inferiore al 9 per cento della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008».

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante quanto previsto dal comma 9 nonché mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:
a) l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;
b) all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
d) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui alla lettera c) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;
e) all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

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dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Conseguentemente, al comma 9, primo periodo, aggiungere in fine le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013.
1. 52. Cambursano, Borghesi, Di Giuseppe, Messina, Barbato.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. I commi da 1 a 4 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono sostituiti con i seguenti:
«1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2011 nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 22, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo camma, della Costituzione.
2. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di cui al comma 3.
3. Le percentuali per l'anno 2011 sono pari all'8 per cento.
3-bis. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.
3-ter. Per l'anno l'obiettivo strutturale del Patto di Stabilità per comuni e province è determinato dal conseguimento del pareggio del saldo finanziario in termini di competenza mista, come definito al comma 3-bis.
4. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi i finanza pubblica, gli enti di cui al comma 2, devono conseguire per l'anno 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero, incrementato di una misura non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 2 diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
4-bis. Il suddetto saldo finanziario deve essere ridotto di una misura pari al 75 per cento della differenza, se positiva, tra il saldo determinato ai sensi del precedente comma e quello previsto dal decreto legge 112 del 2008 per il 2011. Viceversa, il saldo di cui al comma 4 deve essere incrementato di una misura pari al 75 per cento della differenza tra il saldo determinato ai sensi del decreto-legge 112 del 2008 per il 2011 e quello previsto dal precedente comma.
4-ter. In ogni caso, se il saldo obiettivo definito dal comma 4-bis supera il 9 per cento della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, il saldo da conseguire per l'anno 2011 è pari al saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero, incrementato di una misura non inferiore al 9 per cento della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008».
5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis nel limite massimo

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di 1.000 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge, 30 luglio 2010, n. 122.
1. 69.Marchi, De Micheli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 77-bis, dopo il comma 7-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente:
«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute per gli interventi sul risparmio ed efficientamento energetico, nonché quelle sostenute con i diversi proventi e incentivi percepibili dagli enti locali tramite l'utilizzo di fonti rinnovabili, con l'esclusione delle fonti energetiche assimilate alle fonti rinnovabili».

Conseguentemente, al comma 9, primo periodo, aggiungere in fine le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013.
1. 49. Piffari, Borghesi, Cambursano, Scilipoti, Messina, Barbato.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 77-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-quinquies, è aggiunto il seguente:
«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute per interventi relativi all'edilizia scolastica».

Conseguentemente, al comma 9, primo periodo, aggiungere in fine le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013.
1. 58. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-quinquies è aggiunto il seguente:
«7-sexies. Nel saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese in conto capitale relative alle opere da realizzare in attuazione dei programmi previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive deliberazioni CIPE».
5-ter. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
5-quater. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis,

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primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
5-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

5-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
5-septies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
alla lettera le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».
1. 171. Ciccanti, Occhiuto, Galletti, Ria, Delfino, Bosi, Tassone, Compagnon, Zinzi.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, dopo il comma 7-quinquies, è aggiunto il seguente:
«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per opere ed interventi nei settori dell'edilizia scolastica, della messa in sicurezza del territorio e della mobilità. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».
5-ter. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
5-quater. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
5-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

5-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche

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di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
5-septies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento».
alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».
1. 172. Ciccanti, Occhiuto, Galletti, Ria, Delfino, Libè, Bosi, Tassone, Mantini, Compagnon, De Poli, Zinzi.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, dopo il comma 7-quinquies, è aggiunto il seguente:
«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese sostenute dai comuni relative ad opere pubbliche cofinanziate dal CIPE con obbligo di cofinanziamento dei medesimi comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».
5-ter. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
5-quater. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
5-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

5-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
5-septies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento».
alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;

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alla lettera e) le parole «8 per cento», sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».
1. 173. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Ria, Delfino, Libè, Bosi, Tassone, Mantini, Compagnon, De Poli, Zinzi.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n, 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-quinquies è aggiunto il seguente:
«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5, entro un limite di 700 milioni di euro, non sono considerate le spese per l'attivazione di misure o strumenti destinati a garantire una maggiore sicurezza dei cittadini».
5-ter. A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
5-quater. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
1. 175. Ciccanti, Occhiuto, Galletti, Ria, Tassone, Rao, Mantini, Zinzi, De Poli, Delfino, Bosi, Compagnon.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-quinquies è aggiunto il seguente:
«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5, entro un limite di 700 milioni di euro, non sono considerate le spese sociali per interventi e servizi».
5-ter. A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
5-quater. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;

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alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
1. 174. Ciccanti, Occhiuto, Galletti, Ria, De Poli, Delfino, Bosi, Zinzi, Tassone, Mantini, Compagnon.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) impegnare spese correnti in misura non superiore all'importo dell'ultimo anno in cui è stato rispettato il patto di stabilità;».

Conseguentemente, al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013.
1. 48. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 22, è aggiunto il seguente:
«22-bis. Ai comuni che hanno superato nell'anno 2008 la soglia dei 5.000 abitanti non si applicano, per l'anno 2011, le sanzioni di cui al comma 20 del presente articolo».
1. 79.Misiani, De Micheli, Vannucci, Marchi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è aggiunto in fine il seguente comma:
«32-bis. «Ai comuni che hanno superato nell'anno 2008 la soglia dei 5000 abitanti non si applicano le sanzioni di cui al comma 20 del presente articolo.».
1. 72.Marchi, De Micheli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Dopo l'articolo 80 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente: «Art. 80-bis. - Al fine di consentire, attraverso il contenimento della spesa sanitaria regionale connessa ad interventi di assistenza e cura di patologie, il rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che almeno un decimo della quota di Fondo sanitario nazionale vincolata ad interventi di prevenzione ai sensi del comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", sia destinato alla spesa per l'acquisto di vaccini».
1. 205. Della Vedova, Moroni.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) i comuni per 750 milioni di euro per l'anno 2011 e per 1.250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, atteso il contributo certificato dal giudizio di parificazione della Corte dei Conti già

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apportato al riequilibrio della finanza pubblica, attraverso la riduzione di cui al comma 2»;
2) al comma 2, le parole da: «sono ridotti» fino a «dall'anno 2012», sono sostituite dalle seguenti: «, salvo quelli spettanti per il rimborso del mancato gettito per l'esenzione ICI prima casa ai sensi dell'articolo 1 decreto legge n. 93 del 2008 convertito in legge n. 216 del 2008, sono ridotti di 750 milioni per l'anno 2011 e di 1.250 milioni annui a decorrere dall'anno 2012», e al medesimo al comma 2, dopo le parole: «Le predette riduzioni a Province e Comuni sono ripartite», sono sostituite le parole da «secondo criteri» fino a «secondo un criterio proporzionale» con le seguenti: «dal Ministro dell'Interno, in proporzione crescente al numero dei valori deficitari certificati rispetto ai parametri obiettivi di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 settembre 2009, emanato ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari, e altresì in proporzione ridotta per gli enti sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.»;
3) al comma 3, dopo le parole: «sono ridotti, nell'anno successivo,» sono aggiunte le seguenti: «salvo quelli spettanti per il rimborso del mancato gettito per esenzione ICI prima casa ai sensi dell'articolo 1 dei decreto legislativo n. 93 del 2008 convertito in legge n. 216 del 2008,»;
4) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso, per gli enti locali che non abbiano certificato alcun valore deficitario rispetto ai parametri obiettivi di cui al decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, la riduzione dei trasferimenti non può essere superiore al cinque per cento, al netto di quello compensativo per l'esenzione ICI prima casa.»;
5) al comma 9, dopo le parole: «i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale» sono sostituite le parole: «nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente» con le seguenti: «assicurando il rispetto dei commi 557 e 557-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
6) il comma 10 è soppresso;
7) al comma 11, sono sostituite le parole: «abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009» con le seguenti: «non abbiano certificato nell'anno 2009 alcun valore deficitario rispetto ai parametri obiettivi di cui al Decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;
8) al comma 13, dopo le parole: «ai comuni» sono aggiunte le seguenti: «sottoposti al patto di stabilità interno» e dopo le parole «200 milioni» sono aggiunte le altre: «a parziale copertura della mancata compensazione del minore gettito ICI 2008 come determinato sulla base delle certificazioni prodotte dai Comuni,» e dopo le parole: «da ripartire con decreto del Ministro dell'interno» sono soppresse le parole da «emanato» fino a «patto di stabilità interno» e all'ultimo periodo, sono soppresse le parole: «tra le entrate valide» e, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «Non sono altresì conteggiate ai fini del patto di stabilità interno le spese, entro il limite massimo complessivo di 300 milioni per il 2011 e 500 milioni annui per il 2012 e il 2013, effettuate dai comuni per far fronte a interventi certificati dal Segretario comunale e dall'organo di revisione come indifferibili e urgenti nei seguenti settori: in ambito sociale a sostegno di minori, anziani e famiglie disagiate, per la sicurezza urbana, per la manutenzione di edifici scolastici e cimiteri, nonché i contributi erogati dai comuni alle scuole d'infanzia paritarie non statali nelle regioni in cui tali scuole coprono almeno il 55 per cento dell'offerta del servizio.»
9) al comma 28, la parola «obbligatoriamente» è soppressa ovunque ricorra ed è aggiunto dopo l'ultimo periodo il

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seguente: «La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa»;
10) il comma 29 è sostituito con il seguente: «29. In ogni caso i Comuni, che eroghino i servizi essenziali in relazione ai fabbisogni in condizioni di efficienza e appropriatezza e a costi standard, possono svolgere anche singolarmente le funzioni fondamentali.»;
11) al comma 30, la parola «obbligatoriamente» è soppressa e le parole «di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese» sono sostituite dalle seguenti: «di sussidiarietà, adeguatezza ed efficienza e con criteri di economicità ed efficacia», l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «In ogni caso i Comuni con un numero di abitanti superiore a 5.000, che eroghino i servizi essenziali in relazione ai fabbisogni in condizioni di efficienza e appropriatezza e a costi standard, possono svolgere anche singolarmente le funzioni fondamentali.»;
12) il comma 31 è soppresso;
13) il comma 32 è sostituito con il seguente:
«32. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 27 sono aggiunte le parole: «purché, previa valutazione ex ante e parere favorevole dell'organo di revisione con apposito atto, l'organo competente dimostri:
a) l'assenza, in un'ottica dinamica, di perdite per la società;
b) l'assenza di aggravi di spesa per l'ente;
c) la chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimento da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico. Al fine della chiusura dei bilanci in utile, sono ammesse altresì le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico, concesse a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi della decisione 2005/842/CE della Commissione europea riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato;
d) il reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento;
e) l'applicazione di un corrispettivo o di una tariffa per il servizio non superiore alla media di settore.
f) il raggiungimento di costi operativi medi annui che abbiano un'incidenza sul corrispettivo o sulla tariffa non superiore alla media di settore».
b) dopo il comma 27 è aggiunto il seguente:
«27-bis. Al fine di valutare l'opportunità di dismettere o ridurre le quote di partecipazione nelle società, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificano l'effettivo rispetto delle condizioni di cui al comma 27 entro la data di approvazione del bilancio annuale con apposito atto dell'organo competente trasmesso alla Corte dei conti»;
c) al comma 29 le parole «Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2011»;
d) il comma 33-bis è soppresso e, conseguentemente, al comma 33-ter, le parole «derivanti dai commi 14-ter e 33-bis» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dal comma 14-ter» e, alla lettera a) le parole: «di cui 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b),» e alla lettera b), le parole «quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b), per ciascuno degli anni 2011 e successivi e» sono soppresse.

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5-ter Agli oneri di cui al comma 5-bis pari a 1.050 milioni di euro per il 2011 e a 1.750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 si provvede mediante le seguenti modificazioni di cui ai commi da 5-quater a 5-sexies.
5-quater. All'articolo 11 del decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
f) oltre 100.000 euro, 44 per cento».

5-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 5-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
5-sexies. Le disponibilità del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ridotte di 200 milioni di euro per l'anno 2012 e di 44 milioni di euro per l'anno 2013.
5-septies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
5-octies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura dei 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

5-novies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Conseguentemente al comma 9, primo periodo, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1200 milioni di euro per l'anno 2011, a 1.275 milioni di euro per l'anno 2012 e 1.220 milioni di euro per l'anno 2013.
1. 120. Rubinato.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) i comuni per 1.000 milioni di euro per l'anno 2011, 3.000 milioni di euro per l'anno 2012 e 1.150 milioni di euro a partire dal 2013, attraverso le misure di cui al comma 2;».

Conseguentemente, al comma 9, primo periodo, aggiungere in fine le parole:, ivi

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comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro decorrere dall'anno 2011.
1. 51. Cambursano, Borghesi, Di Giuseppe, Messina, Barbato.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera d) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «1.500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 milioni di euro».
5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge, 30 luglio 2010, n. 122.
1. 75.De Micheli, Vannucci, Marchi, Misiani.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 121, le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» e le parole: «In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale» sono soppresse.
1. 46. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 14, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «i trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione Irpef, dovuti alle Province dal ministero dell'interno sono ridotti di 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012» sono sostituite con le seguenti: «i trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione Irpef, dovuti alle Province dal ministero dell'interno sono ridotti di 150 milioni per l'anno 2011 e di 350 milioni annui a decorrere dall'anno 2012».

Conseguentemente, al comma 9, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
1. 105. Marinello.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 3 è abrogato.
1. 47. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

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Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge, 30 luglio 2010, n. 122, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento, i contributi ordinati dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2011 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilità interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al patto di stabilità interno, l'importo della riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della predetta certificazione, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi».

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge, 30 luglio 2010, n. 122,.
1. 96.Marchi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. La disposizione del presente comma si applica o decorrere dal 1o gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010» sono soppresse.
1. 74.De Micheli, Vannucci, Marchi, Misiani.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 14 della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. All'articolo 1 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296 il comma 562 è sostituito dai seguenti:
«562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004.

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562-bis. Gli enti che registrano un rapporto, espresso in termini percentuali, tra spese di personale e spese correnti pari o inferiore al 36 per cento si considerano virtuosi. Il rapporto di cui al precedente periodo è calcolato sulla base della media dei dati relativi alle spese di personale per il quinquennio 2005-2009.
562-ter. I Comuni virtuosi, così come definiti dal precedente comma, non sono assoggettati alle disposizioni di cui al comma 1. Tali Enti adottano comunque politiche di spesa di personale volte ad evitare che la programmazione triennale registri nel suo insieme un superamento del rapporto definito al comma 562-bis.
562-quater. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di virtuosità di cui al presente articolo, per i Comuni con un organico inferiore a 10 unità, non sono computate le spese per le sostituzioni di personale a copertura di posti unici in dotazione organica.
562-quinquies. In ogni caso, per tutti gli Enti i piani di fabbisogno del personale elaborati in vigenza della presente disposizione possono assicurare il mantenimento operativo delle figure infungibili, a copertura di posti apicali nella dotazione organica dell'ente, previa documentata attestazione della assenza dell'ente di figure con adeguato profilo professionale e ove l'eventuale scopertura non sia attribuibile ad autonome scelte gestionali dell'ente».
1. 78.Vannucci, Marchi, Misiani, De Micheli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 14, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «0,78 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «2 per cento».

Conseguentemente, al comma 9, primo periodo, aggiungere in fine le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013.
1. 54. Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 14, comma 11 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, è aggiunto infine il seguente periodo «Per l'anno 2011 le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2011 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2011 per un importo non superiore allo 0,78 per cento per i comuni e non superiore al 4 per cento per le Province dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010».
5-ter. Al comma 7-bis all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera a) le parole «12,6 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «13,6 per cento»;
alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,6 per cento»;
alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,6 per cento»;
alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «10 per cento»;
alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9 per cento».
1. 103. Marinello.

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Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «I suddetti contributi non sono conteggiati tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno» sono soppresse.

Conseguentemente, al comma 9, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013.
1. 60. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 13-bis, è aggiunto il seguente:
«13-ter. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «per gli anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2008 al 2011 e comunque sino all'attuazione del federalismo fiscale».

Conseguentemente, al comma 9, primo periodo, aggiungere in fine le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013.
1. 59. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:
«18-bis. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui al comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata di 20 centesimi. Tale incremento è destinato direttamente a favore dei Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti, secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. Il riparto è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 31 marzo di ciascun anno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
1. 56. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 18, sono aggiunti i seguenti:
«18-bis. Al fine di potenziare i servizi di vigilanza urbana nelle zone antistanti le aerostazioni e nelle aree aeroportuali, in deroga al patto di stabilità interno, nei Comuni sul cui territorio insiste l'aerostazione la dotazione organica del personale di polizia locale può subire un incremento pari ad una unità per ogni milione di passeggeri che annualmente transita nello scalo aeroportuale.
18-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 18-bis si provvede con fondi derivanti dall'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui al

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comma 11, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modifiche e integrazioni.».
1. 57. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 14 dopo il comma 23 è aggiunto il seguente:
«23-bis. Le amministrazioni regionali e territoriali, nel corso dello stesso anno solare, non possono concedere a propri dipendenti in rapporto di tempo pieno più di due autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti consistenti in prestazione professionale in qualunque forma stipulati. La presente disposizione si applica anche ai professori universitari a tempo pieno. Gli incarichi di docenza o ricerca non sottostanno ai limiti di cui al presente comma.»
1. 93.Lo Presti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 14, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 32 del medesimo articolo è sostituito dal seguente:
«32. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2011 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 15.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 15.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, d'intesa con la conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1998, da emanare entro il 31 marzo 2011 sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione».
1. 38. Giovanelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo dopo le parole: «già costituite» sono aggiunte le seguenti: «Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai Comuni che dimostrino che dalla dismissione di una o più società da essi partecipate de vino effetti finanziari negativi per i rispettivi bilanci».
1. 39. Vannucci, Giovanelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: «legge 24 dicembre 2007, n. 244», sono inserite le seguenti: «quindi con esclusione dei servizi di interesse generale»;
b) al terzo periodo, le parole: «con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti» sono soppresse;

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c) al terzo periodo le parole: «la partecipazione di una sola società» sono sostituite dalle seguenti: «direttamente la partecipazione totalitaria di una sola società».
1. 53. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 4, comma 4-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, le parole: «sono tenuti ad» sono sostituite dalla seguente: «possono».
1. 55. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 4 comma 4-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 convertito con modificazione dalla legge 26 marzo 2010, n. 42 è aggiunto in fine il seguente periodo:
«Parimenti i comuni che hanno superato nell'anno 2008 la soglia dei 5000 abitanti possono operare l'esclusione prevista dall'articolo 7-quater del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33».
1. 73.De Micheli, Marchi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:
«4-sexies. A decorrere dall'anno 2011 la regione può autorizzare gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno precedente ad effettuare pagamenti in conto capitale nei limiti degli importi e secondo i criteri definiti in sede di Consiglio delle autonomie locali. A tal fine gli enti locali che rientrano nelle condizioni definite dal periodo precedente dichiarano all'Associazione nazionale dei comuni italiani, all'Unione delle Province d'Italia e alla regione, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. La regione a sua volta definisce e comunica agli enti locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo finanziario e contestualmente procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'anno in corso per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il successivo mese di giugno, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica».
1. 176. Ciccanti, Occhiuto, Galletti.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il comma 4-novies è sostituito dal seguente:
«4-novies Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento di iniziative di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazione dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e l'esecuzione delle opere di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono equiparati, al fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui all'articolo 77-bis, comma 7-bis del decreto legislativo 25 giugno 2008, numero 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e come tali non concorrono alla determinazione del saldi, anche se realizzate in più anni. Per le opere di cui al precedente periodo, gli enti locali possono

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effettuare impegni in conto capitale pluriennali in relazione al cronoprogramma del lavori come consentito dall'articolo 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
5-ter. A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
5-quater. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n, 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
5-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

5-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
5-septies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».
1. 177. Galletti, Benamati, Raisi, Ciccanti, Occhiuto.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 26 marzo 2010, n. 42, il comma 4-novies è sostituito dal seguente:
«4-novies. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento di iniziative di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e l'esecuzione delle opere di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono equiparati, ai fini dei patto di stabilità interno, agli irate enti di cui all'articolo 77-bis, comma 7-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, numero 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e come tali non concorrono alla determinazione dei saldi, anche se realizzate in più anni. Per le opere di cui al precedente periodo, gli enti locali possono effettuare impegni in conto capitale pluriennali in relazione al cronoprogramma del lavori come consentito dall'articolo 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
1. 91.Vassallo.

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Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2011, per la corresponsione del premio di arresto definitivo ai titolari di navi da pesca di nazionalità italiana, affondate, a seguito di sinistro marittimo avvenuto nel periodo ricompreso tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010. Per i titolari di navi da pesca di cui al precedente periodo, l'affondamento delle navi viene equiparato alla demolizione volontaria della nave. La corresponsione del premio di arresto definitivo avviene nei limiti delle disponibilità del fondo.

Conseguentemente, al comma 9, primo periodo, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2011.
1. 42. Gioacchino Alfano.

Sopprimere il comma 6.
*1. 95.Miotto.

Sopprimere il comma 6.
*1. 88.Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di consentire la stabilizzazione dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili ed impegnati nelle predette attività, ovvero titolari di contratti a termine in attuazione di processi di stabilizzazione, complessivamente da almeno otto anni, i limiti alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui alla presente legge e delle vigenti disposizioni in materia non trovano applicazione per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso cui prestano servizio o svolgano la loro attività. Le amministrazioni pubbliche che attuano le procedure di stabilizzazione di cui al presente comma sono autorizzate, ai fini della determinazione degli obiettivi stabiliti dagli articoli 76 e 77-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ad escludere dai relativi calcoli le somme connesse al processo di stabilizzazione. Le amministrazioni pubbliche, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione ed al fine di non compromettere l'azione amministrativa dalle stesse svolte, sono autorizzate ad avvalersi del personale, individuato nel presente comma in servizio al 31 dicembre 2009 anche in deroga a quanto previsto delle vigenti disposizioni in materia e dagli articoli 76 e 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
1. 66.Siragusa, Berretta, Burtone, Capodicasa, Cardinale, Causi, D'Antoni, Genovese, Antonino Russo, Samperi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. È rifinanziato, per un importo pari a 300 milioni di euro di investimenti, il piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico, come previsto al comma 21, articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis, nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,

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comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge, 30 luglio 2010, n. 122,.
1. 70.De Micheli, Vannucci, Marchi, Misiani.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 2006, n. 23, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2011 e 200 milioni di euro per l'anno 2012, assegnati come previsto all'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da inserire nel Capitolo 7160 del Ministero dell'istruzione, università e ricerca.
6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis, nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2011 e di 200 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge, 30 luglio 2010, n. 122,.
1. 71.Misiani, De Micheli, Vannucci, Marchi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il comma 7, dell'articolo 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 è abrogato, conseguentemente è abrogato il comma 30 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
1. 76.Misiani, De Micheli, Vannucci, Marchi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, all'articolo 2, comma 127, lettera a), le parole: «156 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «344 milioni di euro».
6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis, nel limite massimo di 344 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge, 30 luglio 2010, n. 122.
1. 77.Marchi, Misiani, De Micheli, Vannucci.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, possono escludere dal saldo rilevante, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2011, le spese sostenute per la gestione dei beni immobili di cui all'articolo 2-undecies comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575.
6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis, nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6, del decreto-legge 31 maggio

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2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,».
1. 68.Andrea Orlando, Ferranti, Causi, Samperi, Garavini, Fiano.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province, possono escludere dal saldo rilevante, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2011, le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute per interventi relativi all'edilizia scolastica.
6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis, nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
1. 81.Vannucci, Marchi, Misiani, De Micheli.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. I comuni con popolazione superiore a 5.00 abitanti e le province, possono escludere dal saldo rilevante, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2011, le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute con i diversi proventi capitale e incentivi percepibili dagli enti locali tramite l'utilizzo di fonti rinnovabili e gli interventi sul risparmio ed efficientamento energetico.
6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
1. 83.De Micheli, Vannucci, Marchi, Misiani.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province, possono escludere dal saldo rilevante, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2011, le spese sostenute per la realizzazione di opere infrastrutturali connesse alla mobilità urbana individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri cofinanziate da trasferimenti statali.
6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis, nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
1. 84.Vannucci, Marchi, Misiani, De Micheli.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2011 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2011 per un importo non superiore al 3 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio

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2009, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2010.
6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis, nel limite massimo di 1.748 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge, 30 luglio 2010, n. 122,.
1. 98.Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Lenzi.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. 1 comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante al fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2011, i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2011 per un importo non superiore ad una percentuale dell'ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 2009 risultante dal rendiconto dell'esercizio 2009, da definire con il decreto di cui al comma 6-ter e comunque entro un limite di spesa di 1 miliardo di euro, per l'anno 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2010.
6-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanza, di concerto con il Ministero dell'interno sono stabilite, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la percentuale di cui al comma 6-bis.
6-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis, nel limite massimo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge, 30 luglio 2010, n. 122,.
1. 80.Marchi, Misiani, De Micheli, Vannucci.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Per l'anno 2011 sono escluse dal patto di stabilità interno, entro il limite massimo complessivo di 1.000 milioni di euro, le spese di investimento di comuni e province, realizzate con le disponibilità finanziarie dell'ente, ad esclusione di quelle derivanti da accensione di mutui o prestiti, o con meccanismi di finanza di progetto, relative a interventi di edilizia scolastica, edilizia cimiteriale, opere igieniche e acquedottistiche, sicurezza stradale.
6-ter. Ai fini del rispetto dei limite di spesa di cui al comma 6-bis, le spese di cui al medesimo comma sono effettuate previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
6-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge, 30 luglio 2010, n. 122.
1. 97.Vannucci, Baretta, Bocci, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Ventura.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. I Comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante

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ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 15 per cento dell'ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 2008 risultante dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009.
6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis, nel limite di spesa massimo complessivo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante quanto previsto dal successivo comma 9.

Conseguentemente al comma 9, primo periodo, dopo le parole: allegata alla presente le legge aggiungere le seguenti:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di conto capitale relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2011.
1. 167. Borghesi, Cambursano, Favia.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario per l'anno 2011, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, devono applicare, in luogo del saldo finanziario 2007, la media dei saldi finanziari del triennio 2006, 2007 e 2008, in deroga a quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge, 30 luglio 2010, n. 122,.
1. 101.Vannucci, Marchi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. L'importo totale dei trasferimenti fiscalizzabili ai sensi delle della legge 5 maggio 2009, n. 42, non può essere inferiore al totale trasferimenti correnti assegnati dal Ministero dell'interno ai comuni alla data del 31 dicembre 2010.
1. 82.Marchi, Misiani, De Micheli, Vannucci.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applicano anche per l'anno 2011 alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:
a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2009;
b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;
c) hanno registrato nell'anno 2010 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale e provinciale di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2007-2009.
1. 85.Marchi.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6.-bis. Per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, i comuni e le province che, nell'esercizio precedente, abbiano rispettato il livello

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programmato dei saldi loro assegnato nell'abito del patto di stabilità interno, possono utilizzare parzialmente, per finalità di spesa in conto capitale, l'avanzo di amministrazione disponibile; detto utilizzo è consentito nella misura massima indicata, per ciascun esercizio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle risorse di cui al comma 6-ter.
6-ter. Per le finalità i cui comma 6-bis è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro e ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 9, primo periodo, aggiungere le parole: ivi comprese le variazioni i cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte i maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013.
1. 87.Nannicini.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Al fine di consentire, attraverso il contenimento della spesa sanitaria regionale connessa ad interventi di assistenza e cura di patologie, il rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è sostituito dal seguente:
«4. Le regioni, singolarmente o attraverso strumenti di autocoordinamento, elaborano proposte per la predisposizione del Piano sanitario nazionale, con riferimento alle esigente del livello territoriale considerato e alle funzioni interregionali da assicurare prioritariamente, anche sulla base delle indicazioni del Piano vigente e dei livelli essenziali di assistenza individuati in esso o negli atti che ne costituiscono attuazione. Le regioni trasmettono al Ministro della sanità, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione annuale sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale, sui risultati digestione e sulla spesa prevista per l'anno successivo, rendicontando dettagliatamente ogni spesa per ciascuno dei livelli essenziali di assistenza previsti dal successivo comma 6».

6-ter. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è sostituito dal seguente:
«6. I livelli essenziali di assistenza comprendono le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni relativi alle aree di offerta individuate dal Piano sanitario nazionale. Tali livelli comprendono:
a) la prevenzione sanitaria;
b) l'assistenza distrettuale;
c) l'assistenza ospedaliera».

6-quater. All'articolo 2, comma 2-sexies, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 le parole «l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «la prevenzione sanitaria».
6-quinques. All'articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) con periodicità annuale, una comunicazione regionale al Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie di tutti i dati relativi all'utilizzazione dei fondi destinati alla prevenzione. Con la stessa periodicità il Ccm redige una relazione di sintesi che pubblica sui proprio sito internet ufficiale e invia al Governo e al Parlamento».
1. 206. Della Vedova, Moroni.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e dall'articolo 77-bis comma 30 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in tema di sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti

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dei tributi di propria competenza, dal 1o gennaio 2011 o, se successiva, dall'entrata in vigore la norma sulla cedolare secca sugli affitti, i comuni potranno ridurre o eliminare le agevolazioni attualmente riconosciute ai fini ICI per gli immobili ad uso abitativo locati a canone concertato al sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
1. 89.Vassallo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 48 le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;
b) all'articolo 3, comma 51 le parole «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «35 per cento»;
c) all'articolo 3, comma 52 lettera a) le parole «a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data dei 31 dicembre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2011».
1. 90.Vassallo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. In ogni caso, le amministrazioni, nel corso dello stesso anno solare, non possono concedere a priori dipendenti in rapporto di tempo pieno più di due autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti consistenti in prestazione professionale in qualunque forma stipulati. La presente disposizione si applica anche ai professori universitari a tempo pieno. Gli incarichi di docenza o ricerca non sottostanno ai limiti di cui al presente comma».
1. 92.Lo Presti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. I progetti inoltrati alla struttura tecnica di Missione in avanzata fase procedurale di cui alla tabella 6 dello Schema della decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 allegato IV Programma delle infrastrutture strategiche di un importo non superiore ai 250 milioni di euro sono strategicamente prioritari.

Conseguentemente, al comma 9, aggiungere le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013.
1. 94.Ceccuzzi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
1. 99.Quartiani, Vannucci.

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Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al secondo periodo del camma 187 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal comma 1-sexies dell'articolo 1, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito nella legge 26 marzo 2010, n. 42, dopo le parole «nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42,», è aggiunto il seguente periodo: «la quota di fondo erariale ordinario relativa al contributo consolidato a favore delle comunità montane, di cui al citato articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992, è reintegrato per la copertura delle spese relative al personale in organico finanziato con il medesimo contributo e ripartito tra le stesse comunità con decreto del Ministero dell'interno».

Conseguentemente, dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento».
1. 100.Quartiani, Vannucci.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate delle famiglie in difficoltà di cui all'articolo 2, comma 475 della legge 2 dicembre 2007 n. 244 è prevista una dotazione aggiuntiva, per l'anno 2011, di 500 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 9, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011.
1. 354.Ceccuzzi.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «nell'articolo 10» sono inserite le seguenti: «, nonché delle deduzioni indicate nell'articolo 12,»;
b) all'articolo 11:
1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «nell'articolo 10» sono inserite le seguenti: «e delle deduzioni indicate nell'articolo 12»;
2) al comma 3, le parole: «negli articoli 12, 13, 15 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 13, 15 e 16»;
c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Art. 12. - (Deduzioni e detrazioni per oneri di famiglia). - 1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:
a) 2.500 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b) 3.200 euro per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati 0 affiliati. Le predette deduzioni sono aumentate di un importo pari a 5000 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La deduzione è liberamente ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione spetta, in

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mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno del genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera deduzione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della deduzione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la deduzione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

2. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano per un reddito imponibile lordo inferiore a 30.000 euro. Tale limite viene incrementato di 7.000 euro per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Le deduzioni decrescono linearmente dal limite calcolato fino ad azzerarsi completamente a 95.000 euro.
3. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
5. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la deduzione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la deduzione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.
6. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta una detrazione di importo pari 350 euro per figlio.
7. Qualora la deduzione per carico familiare comporti un imponibile lordo inferiore allo zero, l'imposta calcolata sulla parte negativa è riconosciuta come credito fino ad un massimo di 400 euro. Se la detrazione per figli a carico di cui al comma 5 è di ammontare superiore all'imposta lorda, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta».
7-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro».
7-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

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7-quinquies. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «10 per cento.» sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».
7-sexies. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etolico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

7-septies. A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
7-octies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».

7-novies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti «0,25 per cento».
7-decies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
1. 187. Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Capitanio Santolini, Buttiglione, Pezzotta, Volontè, Delfino, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «le spese mediche e di assistenza specifica, le spese per l'aiuto personale e per l'aiuto domestico familiare, finalizzate a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio dei soggetti affetti da grave e permanente invalidità o menomazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».

Conseguentemente al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
* 1. 14.La XII Commissione.

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Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo agli oneri deducibili, è sostituito dal seguente: «le spesa mediche e di assistenza specifica, le spese per l'aiuto personale e per l'aiuto domestico familiare, finalizzate a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio dei soggetti affetti da grava e permanente invalidità o menomazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1992, n. 104».

Conseguentemente, al comma 9, primo periodo, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
*1. 67.Castellani.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo agli oneri deducibili, è sostituito dal seguente: «le spesa mediche e di assistenza specifica, le spese per l'aiuto personale e per l'aiuto domestico familiare, finalizzate a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio dei soggetti affetti da grava e permanente invalidità o menomazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1992, n. 104».

Conseguentemente, al comma 9, primo periodo, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
* 1. 289.Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Dopo il comma 7, aggiungere inseguenti:
7-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l-quater) è aggiunta la seguente:
«l-quinquies) le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelle generici di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati, eccedenti complessivamente 2.000 euro ed entro il limite complessivo di 35.000 euro, oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricompresse nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997;».

7-ter. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
7-quater. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
7-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;

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b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

7-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
7-septies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti «0,25 per cento».
7-octies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
7-novies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».
1. 181. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Buttiglione, Volontè, Pezzotta, Delfino, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 1.100 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni».
7-ter. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.
7-quater. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 7-ter, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
7-quinquies. In attesa del definitivo riordino del trattamento tributario dei redditi di natura finanziaria, sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7-sexies. Le disposizioni di cui al comma 7-quinquies si applicano ai redditi

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maturati a decorrere dal 1o gennaio 2011. Restano ferme le aliquote attualmente applicate ai titoli di Stato, al risultato netto maturato dei fondi pensione e ai proventi delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 17, commi 1 e 7, del decreto legislativo n. 252 del 2005, e agli utili distribuiti a non residenti di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7-septies. Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 7-quinquies e 7-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2011 sono effettuati i necessari interventi di coordinamento normativo e le modalità attuative delle citate disposizioni.
7-octies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
1. 29. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Vaccaro, Verini.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «non superiore a 2.840,51 euro» sono sostituite dalle seguenti: «4.000».
7-ter. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,5 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari all'1,5 per mille.
7-quater. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 7-ter, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
7-quinquies. In attesa del definitivo riordino del trattamento tributario dei redditi di natura finanziaria, sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7-sexies. Le disposizioni di cui al comma 7-quinquies si applicano ai redditi maturati a decorrere dal 1o gennaio 2011. Restano ferme le aliquote attualmente applicate ai titoli di Stato, al risultato netto maturato dei fondi pensione e ai proventi delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 17, commi 1 e 7, del decreto legislativo n. 252 del 2005, e agli utili distribuiti a non residenti di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-ter del decreto

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del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7-septies. Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 7-quinquies e 7-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2011 sono effettuati i necessari interventi di coordinamento normativo e le modalità attuative delle citate disposizioni.
7-octies. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro».
7-novies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
1. 31. Fluvi, Baretta.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al testo unico delle imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 12:
1) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) 1000 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 350 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo J della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato 0, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);»;

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2) al comma 1-bis il primo periodo è sostituito dal seguente: «In presenza di almeno quattro figli a carico, al genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari 350 euro per figlio».
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Qualora la detrazioni di cui al comma 1, lettera c) e 1-bis sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino ad un massimo di 400 euro per le detrazioni di cui al comma 1 lettera c) e 1200 euro per la detrazione di cui al comma 1-bis».
b) al comma 1 dell'articolo 22 è aggiunta la seguente lettera:
«c-bis) il credito di imposta derivante da incapienza per detrazioni per carichi familiari di cui all'articolo 12 comma 1, lettera c) e 1-bis, relativa al periodo di imposta precedente».

7-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n, 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nei periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:»
7-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
3) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento.

7-quinquies. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «10 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».
7-sexies. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

7-septies. A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da

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enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
7-octies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».

7-nonies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti «0,25 per cento».
7-decies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
1. 188. Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Capitanio Santolini, Buttiglione, Pezzotta, Volontè, Delfino, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «non superiore a 2.840,51 euro» sono sostituite dalle seguenti «non superiore a 5,000 euro».
7-ter. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
7-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
7-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

7-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
7-septies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti «0,25 per cento».
7-octies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
7-novies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008,

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n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».
1. 178. Galletti, Ciccanti, Capitanio Santolini, Occhiuto, Buttiglione, Pezzotta, Volontè, Delfino, Libè, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Ai fini della restituzione del drenaggio fiscale per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante l'adeguamento degli scaglioni delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Entro il 31 marzo di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 dicembre dell'anno precedente e si stabiliscono gli adeguamenti degli scaglioni delle detrazioni e dei limiti di reddito. Il decreto ha effetto per l'anno in corso. La restituzione di cui al presente comma non può annualmente superare i 1.100 milioni di euro. La restituzione di cui al presente comma sostituisce, per gli anni dal 2011 al 2013, quella prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. La differenza tra il complesso degli incrementi delle detrazioni di cui al presente comma e la parte di essi non utilizzata per abbattere l'imposta lorda viene rimborsata tramite l'INPS agli aventi diritto.
7-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 7-bis, pari a 1.100 milioni di euro annui, si provvede con l'incremento di gettito derivante dalle disposizioni di cui al comma 7-quater.
7-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, aggiungere il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un aliquota unica pari al 20 per cento».
1. 155. Borghesi, Cambursano, Messina, Paladini, Porcino, Barbato.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. A decorrere dal 2011, per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e

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di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. Al comma 3 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è soppresso.
7-ter. L'onere derivante dall'applicazione del comma 7-bis è valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 milioni di euro per il triennio 2011-2013.

Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole alla presente legge, aggiungere le seguenti:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2011 e 2013.
1. 117. Narducci, Fedi, Porta.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2011, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) nella lettera a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «1.955 euro, di cui 851 per spese di produzione del reddito, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro.»;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) se il reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 55.000, la detrazione di 1.955 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 46.500 euro»;
3) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) qualora la detrazione di cui al presente comma sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis) dell'articolo 12, e di cui all'articolo 16, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione per spese di produzione del reddito di cui alla lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare»;
b) il comma 2 è abrogato.

7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, pari a 1.100 milioni di euro annui, si provvede con l'incremento di gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 7-quater e 7-quinquies.
7-quater. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni, salvo quanto previsto al comma 7-quinquies:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n, 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

7-quinquies. I buoni del tesoro di qualunque tipo sono esentati da quanto previsto dal comma precedente e restano tassati con un'aliquota pari al 12,5 per cento.
1. 151. Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Barbato, Messina.

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Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2011, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui ai decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) nella lettera a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «1.900 euro, di cui 851 per spese di produzione del reddito, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro.»;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) se il reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 55.000, la detrazione di 1.900 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 46.500 euro.»;
3) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) qualora la detrazione di cui al presente comma sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis) dell'articolo 12, e di cui all'articolo 16, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione per spese di produzione del reddito di cui alla lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare;»;
b) il comma 2 è abrogato.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 1.100 milioni per ciascun anno del triennio 2011, 2012 e 2013 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del successivo comma 7-quater.
7-quater. All'articolo 30-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. A decorrere dai 1o gennaio 2011, il prelievo erariale unico di cui articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un aliquota unica pari al 20 per cento.».
1. 150. Cambursano, Borghesi, Paladini, Porcino, Barbato, Messina.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole «per la parte che eccede lire 250 mila» sono aggiunte le seguenti: «La detrazione è pari all'intero importo delle spese mediche sostenute dal contribuente nel caso in cui abbia almeno un figlio a carico, per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro».
7-ter. A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
7-quater. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;

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alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».
1. 184. Ciccanti, Occhiuto, Galletti, Capitanio Santolini, Buttiglione, Pezzotta, Volontè, Delfino, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'importo massimo detraibile è aumentato del 10 per cento per ogni figlio legittimo o naturale a carico, fino ad un importo complessivo non superiore a 6.000 euro».
7-ter. A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
7-quater. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».
1. 186. Ciccanti, Occhiuto, Galletti, Capitanio Santolini, Buttiglione, Pezzotta, Volontè, Delfino, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. L'importo massimo di interessi passivi e relativi oneri accessori, detraibili ai sensi dell'articolo 13-bis, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato del 25 per cento per ogni figlio legittimo o naturale nato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino ad un importo non superiore a 10.000 euro.

Conseguentemente, al comma 9, primo periodo, aggiungere le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
1. 180. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Capitanio Santolini, Buttiglione, Volontè, Pezzotta, Delfino, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «per la parte che eccede lire 250 mila» sono soppresse.
7-ter. A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad

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operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
7-quater. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».
1. 183. Ciccanti, Occhiuto, Galletti, Capitanio Santolini, Buttiglione, Pezzotta, Volontè, Delfino, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«i-novies) le spese inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas per i contribuenti con tre o più figli a carico, per un importo complessivo non superiore a 3.000 euro.

Conseguentemente, al comma 9, primo periodo, aggiungere le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
1. 185. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Capitanio Santolini, Buttiglione, Pezzotta, Volontè, Delfino, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) le spese per frequenza, comprese quelle relative all'acquisto dei testi scolastici, di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a 2.000 euro».

7-ter. A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
7-quater. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;

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alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».
1. 182. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Capitanio Santolini, Buttiglione, Pezzotta, Volontè, Delfino, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-quater, sono inseriti i seguenti:
«1-quinquies. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 55 per cento delle spese documentate a carico del contribuente, relative ai seguenti interventi:
a) interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo;
b) interventi su edifici esistenti, parli di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali; strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari Importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittenza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo;
d) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; tale detrazione spetta finora un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo;
e) interventi di adeguamento e miglioramento antisismico degli edifici di proprietà privata collocati nelle zone a media ed alta sismicità; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 48.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

1-sexies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al beneficio di cui al comma 1-quinquies, lettera e), anche in relazione alla zona di classificazione sismica ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le modalità di attivazione degli interventi.
1-septies. La detrazione fiscale di cui al comma 1-quinquies è concessa con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e con le relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le disposizioni di cui all'articolo 1-quinquies, sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:
a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti sia asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;

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b) il contribuente acquisisca la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un attestato di qualificazione energetica, predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale siano riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa m vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.

1-octies. Ai fini di quanto disposto dai commi da 1-quinquies a 1-septies si applicano, in quanto compatibili, le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.».

7-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede a dettare le disposizioni attuative del comma 7-bis.
7-quater. La detrazione dall'imposta sul reddito di cui ai commi da 1-quinquies a 1-octies dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotti ai sensi del comma 7-bis spetta:
a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui ai commi da 1-quinquies a 1-octies dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotti ai sensi del comma 7-bis sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui ai commi da 1-quinquies a 1-octies dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotti ai sensi del comma 7-bis sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
c) agli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, per gli alloggi in proprietà o in gestione degli istituti medesimi, nonché agli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base ad un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato.

7-quinquies. Nel caso in cui gli interventi di cui ai commi da 1-quinquies a 1-octies dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotti ai sensi del comma 3-bis siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.
7-sexies. Ai commi 7-bis, 7-quater e 7-quinquies si applicano, in quanto compatibili, le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni, e si applicano, in quanto compatibili, il decreto ministeriale 19 febbraio 2007, nonché le disposizioni di cui alle Circolari n. 36/E del 31 maggio 2007 e n. 12/E del 19 febbraio 2008 dell'Agenzia delle entrate.

Conseguentemente al comma 9, primo periodo, aggiungere le parole:, ivi comprese

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le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 525 milioni per il 2012, 300 milioni per l'anno 2013, 825 milioni di euro per l'anno 2014 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
1. 27.Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera i-octies) è aggiunta la seguente:
«i-novies) le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: c), e), f), i-quinquies) e i-sexies) sono sostituite dalle seguenti: «c), e), f), i-quinquies), i-sexies) e i-novies);
7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 nel limite massimo di spesa complessiva di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.
7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e le modalità applicative del comma 7-bis anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa annuale come individuato al comma 7-ter.
7-quinquies. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministero delle finanze di cui al comma 7-quater è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7-sexies. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, stimate, nel limite massimo di spesa, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dai commi da 7-septies a 7-decies.
7-septies. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
7-octies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 7-septies si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
7-novies. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 7-septies del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
7-decies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

Conseguentemente al comma 9, primo periodo, aggiungere le parole:, ivi comprese

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le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
1. 63. Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al comma 1-bis, dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, aggiungere in fine il seguente periodo: «La medesima imposta lorda è detraibile per le erogazioni liberali in denaro in favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e di pubblicazioni edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero, per importi compresi tra 500 euro e 50mila euro annui, effettuati mediante versamento bancario o postale.
7-ter. L'onere derivante dall'applicazione del comma 7-bis è valutato nel limite massimo di spesa pari a 190 mila euro per il triennio 2011-2013.

Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole alla presente legge, aggiungere le seguenti:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 190 mila euro per il triennio 2011-2013.
1. 118. Narducci, Fedi, Porta.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,e successive modificazioni, la lettera i-septies) è sostituita dalle seguenti:
i-septies) le spese documentate, per un importo non superiore a 2.100 euro annui, sostenute per i servizi di assistenza e cura di figli a minori, nonché per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non auto sufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;
i-octies) le spese documentate sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio;

7-ter. Il riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo articolo 15, comma 1, lettera i-septies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui ai decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è condizionato all'integrale applicazione, nei confronti degli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare occupati nel nucleo familiare, della parte economica e normativa nonché di quella obbligatoria dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché all'integrale versamento, nei confronti dei medesimi addetti, dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legislazione vigente in materia. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, il contribuente deve indicare nella dichiarazione fiscale il codice fiscale del lavoratore o dei lavoratori domestici interessati.
7-quater. Nel caso di impiego nel nucleo familiare di lavoratori addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare per i quali sia stata adottata una procedura di emersione o regolarizzazione contributiva e fiscale, la detrazione di cui al comma 7-ter spetta entro l'importo massimo di 2.500 euro per l'anno d'imposta in cui e' avvenuta la regolarizzazione.
7-quinquies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 7-bis a 7-quater, pari a 500 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2011, 2012

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e 2013 si provvede con l'incremento di gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 7-sexies.
7-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:
a) L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;
b) all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento»;
c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
2) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
3) all'articolo 1, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
4) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai punto c) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
5) all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n, 917, le parole «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti «0,25 per cento». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
1. 131. Cambursano, Messina, Borghesi, Mura, Palagiano, Barbato.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-quater sono inseriti i seguenti:
«1-quinquies. Alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c-bis), e l), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), con figli a carico è riconosciuta una detrazione forfetaria aggiuntiva nel limite di:
a) 600 euro per il primo figlio più 400 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
b) 500 euro per il primo figlio più 350 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;
c) 450 euro per il primo figlio più 250 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro.

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1-sexies. In caso di figli gemelli, l'importo della detrazione spettante di cui al comma 1-quinquies è moltiplicato per il numero dei fratelli gemelli».

7-ter. In caso di incapienza, totale o parziale, il beneficio di cui al comma 7-bis non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.
7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui ai commi 7-bis e 7-ter.
7-quinquies. All'onere derivante dai commi da 7-bis a 7-ter, pari a 800 milioni di euro annui, si provvede con l'incremento di gettito derivante dalle disposizioni di cui al comma 7-sexies.
7-sexies. Dopo il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto il seguente:
«1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un aliquota unica pari al 20 per cento».
1. 154. Di Giuseppe, Mura, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. I limiti di reddito stabiliti dall'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, per poter usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia sono incrementati del 10 per cento a decorrere del 1o gennaio 2011.
7-ter. All'onere dovuto agli incrementi di cui al comma 7-bis, pari a 650 milioni di euro annui, si provvede con il maggior gettito derivante dalle disposizioni fiscali di cui ai commi da 7-quater a 7-undecies.
7-quater. All'articolo 30-bis comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

7-quinquies. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
7-sexies. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 7-quinquies si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
7-septies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
7-octies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono

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sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura dei 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

7-nonies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-octies e 7-nonies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
7-decies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti «0,25 per cento».

7-undecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-quinquies, 7-septies, 7-octies e 7-decies, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
1. 165. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto».
7-ter. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto, sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.
1. 34. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e quelle di soggiorno, queste nel limite massimo di 250,00 euro al giorno, ai fini degli obblighi minimi di formazione e/o aggiornamento professionale, sono integralmente deducibili; in tutti gli altri casi, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare, compresa la parte eccedente 250,00 al giorno per le spese di soggiorno. Al raggiungimento del pieno soddisfacimento del debito formativo, così come individuato, si ha diritto a un'ulteriore deduzione di 500,00 euro».

Conseguentemente alla tabella C, missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma: Cooperazione allo sviluppo voce Ministero degli affari esteri Legge n. 7 del 1981 e Legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 50.000;
CS: - 50.000;

2012:
CP: - 50.000;
CS: - 50.000;

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2013:
CP: - 50.000;
CS: - 50.000.
1. 4.La XII Commissione.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 309 è sostituito da seguente:
«309. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. A tal fine è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2011».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 9, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2011.
1. 41. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 309 è sostituito dal seguente:
«309. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. Le disposizioni di cui al presente si applicano nel limite massimo di spesa complessiva di 250 milioni di euro per l'anno 2011».
7-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7-bis, nel limite massimo di spesa pari a 250 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
1. 64. Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente:
«309. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute

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entro il 31 dicembre 2010 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 9, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011.
1. 35. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. La Tabella 2 di cui decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2

La scala di equivalenza

Numero dei componenti Parametro
1 1
2 1,57
3 2,17
4 2,87
5 3,67
6 4,47
7 5,47

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.
Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisica permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.
Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i attività di lavoro e di impresa».

7-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro»:
7-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
3) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;

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4) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».

7-quinquies. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «10 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».
7-sexies. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

7-septies. A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
7-octies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».

7-nonies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti «0,25 per cento».
7-decies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 7-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
1. 179. Capitanio Santolini, Galletti, Libè, Ciccanti, Buttiglione, Pezzotta, Volontè, Delfino, Occhiuto, De Poli, Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
7-ter. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».

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7-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

7-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
7-sexies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «0,25 per cento».
7-septies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
7-octies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».
Conseguentemente:
alla tabella C, missione: Ricerca e innovazione, programma Ricerca per il settore della sanità pubblica, voce Ministero della salute, Decreto Legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (2.1 - cap 3443), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 74,000;
CS: + 74.000.

2012:
CP: + 74.000;
CS: + 74.000.

2013:
CP: + 74.000;
CS: + 74.000.
alla tabella C, missione Tutela della salute, programma Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti ad uso umano, voce Ministero della salute. Decreto Legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003: - articolo 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (1.4 - capp 3458, 7230), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 24,000;
CS: + 24.000.

2012:
CP: + 24.000;
CS: + 24.000.

2013:
CP: + 24.000;
CS: + 24.000.
alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia programma: Sostegno alla famiglia, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge

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n. 223 del 2006: - articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 - cap 2102), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 533,000;
CS: + 533.000.

2012:
CP: + 533.000;
CS: + 533.000.

2013:
CP: + 533.000;
CS: + 533.000.
alla tabella C, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia programma Trasferimento assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: - articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.5 cap 3671), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 628,000;
CS: + 628.000.

2012:
CP: + 633.000;
CS: + 633.000.

2013:
CP: + 659.000;
CS: + 659.000.
alla tabella C, missione Giovani e sport, programma Incentivazione e sostegno alla gioventù, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006: - articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche giovanili (22.2 - cap 2106), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 61,000;
CS: + 61.000.

2012:
CP: + 61.000;
CS: + 61.000.

2013:
CP: + 68.000;
CS: + 68.000.
1. 201. Galletti, Binetti, Volontè, Ciccanti, Occhiuto, Capitanio Santolini, Pezzotta, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Delfino.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
7-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
7-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura dei 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

7-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

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7-sexies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».

Conseguentemente, alla tabella C:
alla missione: Ricerca e innovazione, programma: Ricerca per il settore della sanità pubblica, voce Ministero della salute. Decreto Legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (2.1 - cap 3443), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 74.000;
CS: + 74.000.

2012:
CP: + 74.000;
CS: + 74.000.

2013:
CP: + 74.000;
CS: + 74.000.
alla missione: Tutela della salute, programma Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti ad uso umano, voce Ministero della salute, Decreto Legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003: - articolo 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (1.4 - capp 3458, 7230), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 24,000;
CS: + 24.000.

2012:
CP: + 24.000;
CS: + 24.000.

2013:
CP: + 24.000;
CS: + 24.000.
alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Sostegno alla famiglia, voce Ministero dell'economia e delle finanze. Decreto Legge n. 223 del 2006: - articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 - cap 2102), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 133,000;
CS: + 133.000.

2012:
CP: + 133.000;
CS: + 133.000.

2013:
CP: + 154.000;
CS: + 154.000.
alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Trasferimento assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: - articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.5 - cap 3671), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 360,000;
CS: + 360.000.

2012:
CP: + 365.000;
CS: + 365.000.

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2013:
CP: + 391.000;
CS: + 391.000.
alla missione Giovani e sport, programma Incentivazione e sostegno alla gioventù voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legge n. 223 del 2006: - articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 - cap 2106), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 61,000;
CS: + 61.000.

2012:
CP: + 61.000;
CS: + 61.000.

2013:
CP: + 68.000;
CS: + 68.000.
1. 202. Galletti, Binetti, Volontè, Ciccanti, Occhiuto, Capitanio Santolini, Pezzotta, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Delfino.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Per le produzioni di idrocarburi, liquidi e gassosi, ottenuti in terraferma e in mare, a decorrere dall'anno 2011, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è stabilita nella misura del 50 per cento.
7-ter. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2011 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione del comma 7-bis è corrisposto per il 60 per cento alla regione a statuto ordinario e per il 20 per cento ai comuni interessati. La regione e i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale e di tutela della salute pubblica, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi. Con la medesima decorrenza alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di destinazione e in quelle adiacenti, anche l'aliquota del 20 per cento destinata allo Stato.
7-quater. Nel caso di concessione per impianti di coltivazione che interessano più regioni, la quota di spettanza regionale è corrisposta nella misura del 25 per cento alla regione ove ha sede l'eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, anche situata al di fuori del perimetro della concessione, e per la restante parte è ripartita tra le regioni ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione o alla rete di distribuzione, proporzionalmente al numero dei pozzi stessi e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote. Nel caso di concessione per impianti di coltivazione che interessano il territorio di più comuni, la ripartizione della quota di spettanza comunale è effettuata con i criteri di cui al primo periodo.
7-quinquies. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2011 per ciascuna concessione di coltivazione situata nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è calcolato ai sensi del comma 7-bis. Nel caso di concessione per impianti di coltivazione ricadenti nel territorio di più regioni a statuto speciale o province autonome, si applicano i criteri di ripartizione di cui al comma 7-quater.
7-sexies. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2010, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione del comma 7-bis, quando è relativo a un giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale, è corrisposto per il 60 per cento alla regione adiacente. Nel caso di giacimenti antistanti

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la costa di due regioni, la quota di spettanza regionale è ripartita nella misura prevista dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
7-septies. Al fine di abbattere le emissioni nocive e inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione dei petrolio, nonché di prevenire i rischi per la salute pubblica, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti e aggiornati i valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato in modo da adeguarli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Il decreto definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'idrogeno solforato nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti.
7-octies. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti in favore dei residenti delle regioni interesse dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è alimentato dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 7-bis di spettanza dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono periodicamente individuate, nell'ambito del Fondo, le somme spettanti per le iniziative in favore dei residenti in ciascuna regione interessata. In caso di mancata capienza del Fondo, alle relative integrazioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 162. Borghesi, Cambursano, Messina, Scilipoti.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Per le produzioni di idrocarburi, liquidi e gassosi, ottenuti in terraferma e in mare, a decorrere dall'anno 2011, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è stabilita nella misura del 50 per cento.
7-ter. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2011 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione del comma 7-bis è corrisposto per il 60 per cento alla regione a statuto ordinario e per il 20 per cento ai comuni interessati. La regione e i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale e di tutela della salute pubblica, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi. Con la medesima decorrenza alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e in quelle adiacenti, anche l'aliquota del 20 per cento destinata allo Stato.
7-quater. Nel caso di concessione per impianti di coltivazione che interessano più regioni, la quota di spettanza regionale è corrisposta nella misura del 25 per cento alla regione ove ha sede l'eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, anche situata al di fuori del perimetro della concessione, e per la restante parte è ripartita tra le regioni ove sono ubicati i

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pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione o alla rete di distribuzione, proporzionalmente al numero dei pozzi stessi e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote. Nel caso di concessione per impianti di coltivazione che interessano il territorio di più comuni, la ripartizione della quota di spettanza comunale è effettuata con i criteri di cui al primo periodo.
7-quinquies. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2011 per ciascuna concessione di coltivazione situata nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è calcolato ai sensi del comma 7-bis. Nel caso di concessione per impianti di coltivazione ricadenti nel territorio di più regioni a statuto speciale o province autonome, si applicano i criteri di ripartizione di cui al comma 7-quater.
7-sexies. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2010, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione del comma 7-bis, quando è relativo a un giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale, è corrisposto per il 60 per cento alla regione adiacente. Nel caso di giacimenti antistanti la costa di due regioni, la quota di spettanza regionale è ripartita nella misura prevista dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
1. 156. Cambursano, Borghesi, Messina, Scilipoti.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
7-ter. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
7-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n, 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

7-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al punto e) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
7-sexies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti «0,25 per cento». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Conseguentemente:
al comma 9, primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole:, ivi comprese le

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variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013».
alla Tabella A, alla voce Ministero dell'istruzione, dell'Università e delle ricerca, apportare le seguenti modifiche:
2011: + 800.000;
2012: + 800.000;
2013: + 800.000.
1. 102. Zazzera, Borghesi, Cambursano, Leoluca Orlando, Di Giuseppe.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Per il finanziamento di investimenti per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, con priorità per i collegamenti tra i porti e la viabilità stradale e ferroviaria di connessione, è attribuito, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dal 2011, un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alimentato su base annua in misura pari al cinque per cento del gettito dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali.
7-ter. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, individua l'ammontare del gettito dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise riscosse nei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali e la quota da iscrivere nel fondo di cui al comma 7-bis.
7-quater. Entro il medesimo termine di cui al comma 7-ter le autorità portuali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla realizzazione delle infrastrutture portuali in attuazione del comma 7-bis.
7-quinquies. Il fondo di cui al comma 7-bis è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento della quota del gettito dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise riscosse nel porto medesimo. La quota restante del venti per cento è attribuita come dotazione ad un fondo perequativo ripartito entro il 30 giugno di ogni anno tra i porti in relazione alle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e dei piani regolatori portuali.
7-sexies. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 7-bis, le autorità portuali possono, in ogni caso, fare ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Conseguentemente, al comma 9, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
1. 210. Tullo, Meta, Velo, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Lovelli, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo.

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Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al fine di contrastare l'elevato innalzamento dei costi di produzione e la volatilità dei prezzi delle materie prime nel comparto agricolo, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012 e nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascun anno di riferimento, è riconosciuto un credito di imposta su quota parte del costo del gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al successivo comma 2, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dirette a disciplinare, tra l'altro, il rilascio di una preventiva autorizzazione per la fruizione del beneficio al fine di garantire, mediante l'attività di monitoraggio, il rispetto del limite annuo stabilito.
7-quater. Il credito di imposta di cui al comma 1 è concesso nei limiti di quanto disposto dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535, come modificati dalla Comunicazione 2009/C/261/02, in relazione all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, a valere sulle quote disponibili della riserva nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 19 febbraio 2010.
7-quinquies. Rimane salva la facoltà per le regioni di far fronte a eventuali ulteriori necessità eccedenti la quota nazionale mediante il ricorso alle quote ad esse assegnate ai sensi del decreto ministeriale 30 marzo 2009.
7-sexies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 7-bis a 7-quater, valutato pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2011, 15 milioni di euro per l'anno 2012 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
1. 109. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al fine di provvedere, per l'anno 2011, al sostegno delle famiglie dei lavoratori e dei pensionati, mediante l'assegnazione di un bonus straordinario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono valide anche per l'anno 2011. A tal fine, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni dalla data di approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità e i termini per la richiesta nonché per l'erogazione del beneficio sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 185 del 2008. A tal fine il Fondo di cui al comma 22 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, è incrementato di 1.000 milioni di euro per l'anno 2011, 800 milioni di euro per l'anno 2012 e 800 milioni di euro per l'anno 2013.

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7-ter. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento»;
7-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

7-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Conseguentemente, al comma 9, primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2011, 2012 e 2013».
1. 146. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Mura, Palagiano.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Il comma 3-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente:
«3-ter. Per gli aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a un milione di eviro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile si presume un rendimento del 3 per cento annuo, che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi».

7-ter. Sono esclusi dall'imposizione sul reddito di impresa gli utili reinvestiti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010 per un ammontare complessivo annuale non superiore a un milione di euro. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.
7-quater. Al comma 4-bis.1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «, con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000,» sono soppresse;
b) le parole: «euro 1.850» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.850».

7-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:
a) L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della

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legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
b) All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
c) Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
2) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
3) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
d) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui alla lettera c) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
e) All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti «0,25 per cento». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
1. 161. Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. In attesa dei definitivo riordino del sistema dei contributi all'editoria, finalizzato a introdurre norme di maggior rigore nei criteri di accesso e di assegnazione dei contributi, a ristabilire il carattere di diritto soggettivo ai contributi diretti all'editoria e a garantire la riduzione dei relativi oneri dello Stato, le disposizioni di cui al comma 62 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tenuto conto dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2012.
7-ter. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2010, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250.000 euro per ogni giornalista e 85.000 euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua.
7-quater. A decorrere dal 10 gennaio 2011, all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 il sesto periodo è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi.»
7-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 7-bis a 7-quater, valutato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come

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rifinanziato dall'articolo 55, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge, 30 luglio 2010, n. 122.
1. 223. Levi, Ghizzoni, De Biasi, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al fine di incentivare l'imprenditoria giovanile, le persone fisiche di età inferiore ai 35 anni che intendano avviare l'esercizio di attività di impresa, per i primi tre anni dalla data di inizio dell'attività, possono avvalersi del regime di fiscalità di cui all'articolo 1, commi 96-117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1-bis. Con mio o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali modalità di esecuzione degli adempimenti diverse da quelle previste dal decreto ministeriale 2 gennaio 2008 recante Modalità applicative per il regime dei contribuenti minimi in attuazione dell'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si provvede entro il limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 con quota parte di quanto disposto dal successivo comma 7-quinquies.
7-quinquies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
1. 143. Borghesi, Cimadoro.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al fine di sostenere e consolidare l'attività di garanzia collettiva dei confidi aventi sede legale nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna o Sicilia, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per lo sviluppo e la patrimonializzazione dei Confidi nel Mezzogiorno, con una dotazione patrimoniale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, i cui contributi sono destinati a finanziare:
a) il 60 per cento delle spese inerenti la definizione dei progetti di accorpamento e di fusione dei confidi;
b) il 70 per cento delle spese derivanti dalla fornitura dei servizi di:
1) potenziamento patrimoniale dei confidi;
2) ampliamento dimensionale dei confidi;
3) sviluppo aziendale di processi di valutazione del merito del credito;
4) informatizzazione gestionale;
5) formazione professionale;
6) marketing associativo;
7) erogazione di servizi di assistenza tecnica alle imprese per l'accesso al credito;
8) servizi di controllo di qualità e dei rischi.

7-ter. I contributi di cui al comma 7-bis sono concessi in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e sono finalizzati ad incrementare unicamente le riserve patrimoniali dei confidi la cui sede legale è individuata ai sensi del medesimo comma 7-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli

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affari regionali ed il Ministro per le politiche europee, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 7-bis e 7-ter.
7-quater. Dal presente articolo discendono oneri pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con quanto disposto dal successivo comma 7-quinquies.
7-quinquies. All'articolo 106, comma 3, dei testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «0, 25 per cento», di deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
1. 142. Borghesi, Cambursano, Messina.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. È istituita l'imposta sulla pubblicità televisiva, secondo le disposizioni del presente comma. La base imponibile dell'imposta di cui al primo periodo è costituita dai corrispettivi, al netto dell'IVA, percepiti dalle emittenti televisive operanti in ambito nazionale in modalità analogica, digitale terrestre, via cavo o satellitare, per la trasmissione di pubblicità e per lo svolgimento di televendite o di telepromozioni. L'aliquota dell'imposta di cui al primo periodo è stabilita nella misura del 2 per cento della base imponibile. L'imposta di cui ai primo periodo è liquidata e versata annualmente dall'emittente televisiva, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento previsto dal comma 7-ter. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente dal presente articolo e dal regolamento previsto dal comma 7-ter si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.
7-ter. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 7-bis.
7-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2011, alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «pari all'1 per cento del fatturato» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 5 per cento del fatturato».
7-quinquies. Le maggiori entrate conseguite per effetto delle disposizioni dei commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico per essere destinati a sostenere le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea, che investono:
1) nello sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico;
2) nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente;

7-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità di attuazione del comma 7-quinquies in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 159. Borghesi, Cambursano, Monai.

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Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. A decorrere dal periodo di imposta 2011, non concorre a formare la base imponibile contributiva, ai fini delle imposte dirette, il 20 per cento della quota di retribuzione imponibile costituita dalla tredicesima mensilità erogata ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1960, n. 1070 e successive modificazioni. Il sostituto d'imposta riconosce la detrazione in sede di effettuazione delle ritenute sulle somme erogate. Qualora la detrazione non sia stata riconosciuta in tutto o in parte dal sostituto d'imposta, il contribuente può finire della stessa in sede di dichiarazione dei redditi.
7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, pari a 1.000 milioni di euro annui, si provvede con l'incremento di gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 7-quater e 7-quinquies.
7-quater. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni, salvo quanto previsto al comma 7-quinquies:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n, 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

7-quinquies. I buoni del tesoro di qualunque tipo sono esentati da quanto previsto dai comma precedente e restano tassati con un'aliquota pari al 12,5 per cento.
1. 153. Messina, Paladini, Porcino, Cambursano, Barbato, Borghesi.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Il comma 329 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente
«329. I crediti d'imposta di cui ai commi 325 e 327 spettano per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i cinque periodi d'imposta successivi».

7-ter. Il comma 335 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
«335. Alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i cinque esercizi successivi, in relazione a film, o alle parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 5.000.000».

7-quater. Il comma 341 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n, 244, è sostituito dal seguente:
«341. Le agevolazioni previste dai commi 338 e 339 sono usufruibili entro il limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2008, 10 milioni di euro per il 2009, 15 milioni di euro per il 2010 e 20 milioni per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013».

Conseguentemente, al comma 9, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:

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, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013.
1. 166. Zazzera, Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le frequenze della banda 790-860MHZ da destinare ai nuovi servizi in banda larga da reti mobili. I diritti d'uso di tali frequenze sono assegnati con gara ad offerta economica da indire, sulla base di un disciplinare approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Ministero dello sviluppo economico entro il 31 luglio 2011.
7-ter. Il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze sono adeguati alle disposizioni del presente articolo.
7-quater. Le maggiori entrate derivanti dai commi 7-bis e 7-ter, confluiscono in un Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate in misura non inferiore al settanta per cento al reintegro per l'anno 2012 delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e per la quota rimanente al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2012 secondo tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo da assicurare l'invarianza ai fini dei saldi di finanza pubblica.
1. 213. D'Antoni, Baretta, Fluvi, Causi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Vico.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le frequenze della banda 790-860MHz da destinare ai nuovi servizi in banda larga da reti mobili. I diritti d'uso di tali frequenze sono assegnati con gara ad offerta economica da indire, sulla base di un disciplinare approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Ministero dello sviluppo economico entro il 31 luglio 2011.
7-ter. Il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il Piano nazionale di assegnazione delle Frequenze sono adeguati alle disposizioni del presente articolo.
7-quater. Le maggiori entrate derivanti dai commi 7-bis e 7-ter, confluiscono in un Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate in misura non inferiore al settanta per cento per interventi straordinari di riqualificazione e ampliamento delle strutture, delle sedi e dei laboratori universitari, per la realizzazione di infrastrutture residenziali destinate agli studenti universitari, di investimenti per la internazionalizzazione e l'integrazione di reti di atenei anche mediante l'accorpamento delle attuali sedi nonché per il potenziamento della ricerca universitaria nel Mezzogiorno, e per la quota rimanente al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica secondo tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo da assicurare l'invarianza ai fini dei saldi di finanza pubblica.
1. 106. Tocci, Ghizzoni, Bachelet, Mazzarella, Nicolais, Coscia, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo, Strizzolo, Lolli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

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convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

Conseguentemente, alla tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Sistema universitario e formazione post-universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge 245 del 1990, capitolo 1690 apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 80.000;
CS: + 80.000;

2012:
CP: + 80.000;
CS: + 80.000;

2013:
CP: + 80.000;
CS: + 80.000.
1. 123.Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Coscia, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 11, comma 4-bis.1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «euro 1.850» sono sostituite dalle seguenti «euro 6.850».
7-ter. All'onere derivante dalla modifica di cui al comma 7-bis, pari a un miliardo di euro l'anno, si provvede con il maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui al comma 7-quater.
7-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un aliquota unica pari al 20 per cento».
1. 138. Borghesi, Cimadoro, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Per l'anno 2011 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione.
7-ter, All'onere derivante dall'agevolazione di cui al comma 7-bis, pari a 74 milioni di euro, si provvede mediante il maggior gettito determinato dalle disposizioni di cui al comma 7-quater.
7-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre

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1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 74 milioni di euro annui.
1. 170. Zazzera, Leoluca Orlando, Borghesi, Cambursano, Di Giuseppe.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto il seguente: «1-bis. A decorrere dal gennaio 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un aliquota unica pari al 20 per cento».
7-ter. Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono per gli apparecchi ed i congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, l'applicazione di un Prelievo unico erariale forfetario.
7-quater. Il mancato collegamento in rete degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 7-ter è punito con le misure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
1. 149. Barbato, Messina, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, aggiungere il seguente: «1-bis, A decorrere dal 1o gennaio 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un aliquota unica pari al 20 per cento».
7-ter. Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono per gli apparecchi ed i congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui ai Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, l'applicazione di un Prelievo unico erariale forfetario.
1. 148. Barbato, Messina, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture primarie e secondarie, i comuni che, nei piani di edificazione, tra gli oneri concessori, prescrivono la cessione gratuita di porzioni di superficie fondiaria, in proprio favore, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale possono optare per la monetizzazione degli stessi.
7-ter. Qualora l'acquisizione di tali aree non risulti opportuna in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero alla effettiva applicazione dei programmi comunali d'intervento, il comune prevede, in alternativa alla cessione gratuita, una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree. I proventi delle monetizzazioni, per la mancata cessione di aree, sono utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti nel piano dei servizi, ivi compresa l'acquisizione di altre aree a destinazione pubblica.
7-quater. I relitti di superficie fondiaria nella disponibilità del patrimonio dei comuni possono alienarsi previo diritto di prelazione, in via prioritaria, agli ultimi cessionari degli stessi terreni e, dopo, ad eventuali altri soggetti interessati, a partire dai proprietari dei fondi limitrofi. Tali proventi vanno destinati, nel bilancio dell'Ente,

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per espropri con finalità pubblica e costruzione di servizi, opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
1. 221. Antonino Russo, Capodicasa.

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
7-bis. Al fine di massimizzare la gestione efficiente delle radiofrequenze e di destinare adeguate risorse a servizi di telefonia mobile con l'utilizzo parziale della banda 790-862 MHz, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le risorse frequenziali da destinare ai servizi di telefonia mobile, i cui diritti d'uso sono assegnati mediante procedure di evidenza pubblica competitiva.
7-ter. La base d'asta della procedure di cui ai comma 7-bis è determinata tenendo conto della media delle valutazioni economiche riscontrate negli altri Paesi dell'Unione europea.
7-quater. In conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dai criteri previsti dalla delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009, la medesima Autorità, con proprio provvedimento, adegua i contenuti della delibera n. 300/10/CONS del 15 giugno 2010, della stessa Autorità, a quanto previsto dai commi 7-bis e 7-ter, individuando un numero di reti nazionali tale da garantire l'effettiva riserva prevista per legge in favore delle emittenti locali, per ogni area tecnica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2008, di un terzo delle risorse frequenziali pianificabili nel rispetto del coordinamento internazionale.
1. 163. Borghesi, Cambursano, Cimadoro, Monai.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Il comma 4-quater dell'articolo 4 del decreto-legge luglio 2009, n, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è abrogato.
7-ter. I commi 203, 204 e 205 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono abrogati. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 191 del 2009.
7-quater. Le risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter sono trasferite ad un apposito capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate a finanziare l'acquisto di veicoli adibiti al miglioramento dei servizi del trasporto pubblico locale regionale e interregionale, in particolare nelle aree del Mezzogiorno.
1. 157. Borghesi, Cambursano, Monai.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Sono esclusi dall'imposizione sul reddito di impresa gli utili reinvestiti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature a decorrere dalia data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2011 per un ammontare complessivo annuale non superiore a un milione di euro. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento dei saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.
7-ter. L'onere derivante dalla modifica di cui al comma 7-bis, non può superare complessivamente una somma pari a 450 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, al comma 9, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti:, ivi comprese le variazioni di cui ai periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in

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maniera lineare per un importo pari a 450 milioni di euro per l'anno 2011.
1. 139. Borghesi, Cimadoro, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A partire dal 1o gennaio 2011, al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra è applicata l'accisa al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, pari, per l'anno 2011, a 21,00 euro per 1000 litri, qualora l'impresa agricola all'atto di assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, sottoscriva un accordo con il quale si impegna ad attuare entro 24 mesi le opportune iniziative volte a una progressiva riduzione per finalità ambientali, del consumo di gasolio.
In caso di mancato rispetto del suddetto accordo, l'imprenditore agricolo è tenuto al rimborso delle agevolazioni fiscali di cui al precedente periodo, comprensive degli interessi legali maturati. Il predetto livello minimo di imposizione cessa di essere applicato a decorre dal 1o gennaio 2012 qualora non ne venga previsto il rifinanziamento. Ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione dei 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva (CE) n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo sia modificato l'accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata.
7-ter. La sintesi delle informazioni relative alla misura di aiuto di cui al precedente comma è comunicata alla commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

Conseguentemente al comma 9, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 17,5 milioni di euro per l'anno 2011.
1. 164. Di Giuseppe, Rota, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».
7-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge, 30 luglio 2010, n. 122, è ridotto di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2013: - 125.000.

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alla tabella E, aggiungere la seguente missione: Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, voce Ministero dello sviluppo economico, legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 841 (1.1 - Cap. 7445), con i seguenti importi:

2011:
CP: + 250,000;
CS: + 250.000.

2012:
CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

2013:
CP: + 250.000;
CS: + 250.000.
1. 224. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. In relazione alla sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, al decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, articolo 39, ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011» con le seguenti: «centoventi rate mensili di pari importo, ridotte al 40 per cento, a decorrere da giugno 2011».
7-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:
a) l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n, 212, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
b) all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento»;
c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
2) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
3) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
d) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui alla lettera c) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
e) all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti «0,25 per cento». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al primo periodo

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si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
1. 169. Di Stanislao, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni, salvo quanto previsto al comma 7-ter:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

7-ter. I buoni del tesoro di qualunque tipo sono esentati da quanto previsto dal comma precedente e restano tassati con un'aliquota pari al 12,5 per cento.
1. 152. Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Il comma 4-quater dell'articolo 4 del decreto-legge luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è abrogato.
7-ter. I commi 203, 204 e 205 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n, 191, sono abrogati. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del primo comma della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 191 del 2009.
1. 158. Borghesi, Cambursano, Monai.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 7,5 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2011.
7-ter. Gli intermediari versano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le somme di cui al comma 7-bis. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.
1. 133. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al fine di garantire un più equo federalismo assicurativo; di contrastare il fenomeno dilagante specialmente nelle aree meridionali di autoveicoli sprovvisti della necessaria assicurazione RC auto; e di consentire un recupero di gettito fiscale derivante da un incremento dei servizi assicurativi ai cittadini, le compagnie assicuratrici devono garantire la presenza di

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loro sportelli su tutto il territorio nazionale secondo le modalità di cui al successivo comma.
7-ter. Il Ministero dello sviluppo economico, sentito l'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private, con proprio decreto da emanare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale, individua le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 7-bis, tenendo conto:
a) del volume di affari in tutti i rami per ciascuna compagnia assicuratrice;
b) del portafoglio complessivo RC auto per ciascuna compagnia assicuratrice;
c) della popolazione residente a livello regionale.

7-quater. Sulla base delle disposizioni di cui al comma 7-ter, il suddetto decreto ministeriale definisce il numero minimo di agenzie, che le compagnie assicuratrici devono obbligatoriamente garantire in ognuna delle regioni del territorio nazionale.
1. 141. Barbato.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. I compensi derivanti da forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa costituiscono parte integrante della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto definisce le modalità attuative del comma 7-bis.
1. 134. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».

Conseguentemente:
al comma 9 aggiungere le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 75 milioni di euro per l'anno 2011.
alla Tabella A, inserire la seguente voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il seguente importo:
2011: + 200.000.
1. 191. Delfino, Ciccanti, Occhiuto.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 30-bis, comma del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «13,1 per cento»;

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alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».

Conseguentemente:
al comma 9 aggiungere le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2011».
alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:
2011: + 130.000;
2012: -;
2013: -.
1. 193. Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Volontè, Pezzotta, Delfino.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole 1,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».

Conseguentemente:
al comma 9 aggiungere le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2011, 8 milioni di euro per l'anno 2012 e 29 milioni di euro per l'anno 2013.
alla tabella C, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma Sostegno alla famiglia, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legge n. 223 del 2006: - articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 - cap 2102), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 133,000;
CS: + 133.000.

2012:
CP: + 133.000;
CS: + 133.000.

2013:
CP: + 154.000;
CS: + 154.000.
1. 200. Galletti, Binetti, Volontè, Ciccanti, Occhiuto, Capitanio Santolini, Pezzotta, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Delfino.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera a) le parole: 12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 13,1 per cento»;

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alla lettera b) le parole: 11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole: 10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

Conseguentemente, alla Tabella A, inserire la seguente voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il seguente importo:
2011: + 81.000.
1. 192. Delfino, Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole: «e a 400 milioni di emo per l'anno 2011» con le seguenti: «e a 800 milioni di euro per l'anno 2011».

Conseguentemente, al comma 9, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro per l'anno 2011.
1. 132. Cambursano, Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sostituire le parole: «spese sostenute entro il 31 dicembre 2010» con le parole: «spese sostenute entro il 31 dicembre 2012», nonché, al secondo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2009» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».

Conseguentemente, al comma 9, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2011, 600 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013, e 180 milioni per l'anno 2014.
1. 140. Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti, Cimadoro.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i commi da 1 a 5 sono abrogati.

Conseguentemente, al comma 9, primo periodo, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui ai periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2011 e 315 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
1. 110. Benamati, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e dell'articolo 3 della legge n. 62 del 7 marzo 2001, è autorizzata la corresponsione di un importo di 300 mila euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, in favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e di pubblicazioni edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero.

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Ai fini della definizione dei criteri e delle modalità di concessione del contributo di cui al comma precedente, all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1983, n. 48, concernente norme di attuazione dell'articolo 26 della legge 15 agosto 1981, n. 416, dopo le parole: «la commissione è composta da:», sono aggiunte le seguenti: «un rappresentante della Federazione Unitaria della Stampa Italiana all'Estero (FUSIE), un rappresentante della Commissione Informazione del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (C.G.I.E.), un rappresentante della Consulta nazionale dell'emigrazione (C.N.E.). Per quanto concerne la definizione di criteri e modalità di concessione dei contributi di cui al precedente comma, anche ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, si provvede con successivo regolamento di attuazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri atto a modificare il decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1983, n. 48, e da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: alla presente legge, aggiungere le seguenti:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 mila euro per ciascuno degli anni 2011, 2011 e 2013.
1. 119. Narducci, Fedi, Porta.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di garantire la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili (LSU), collaboratori coordinati e continuativi, appalti storici e cooperative ex LSU presso gli istituti scolastici, come determinati dall'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n, 388 è stanziata la somma di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, al comma 9, primo periodo, dopo le parole: allegata alla presente legge aggiungere le seguenti:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 265 milioni di euro per gli anni 2011,2012 e 2013.
1. 125. Siragusa, Antonino Russo, D'Antoni, Nicolais, Laganà Fortugno.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 si applicano le disposizioni di carattere fiscale di cui ai commi da 325 a 339 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente, al comma 9, primo periodo, dopo le parole: allegata alla presente aggiungere le seguenti:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.
1. 128. De Biasi, Ghizzoni, Levi, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni si

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applicano anche a decorrere dall'anno 2011. A tal fine è autorizzata la spesa di 524 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012. A decorrere dall'anno 2013, agli oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Conseguentemente, al comma 9, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 524 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
1. 145. Mura, Palagiano, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti: modificazioni:
a) le parole: «2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «2009, 2010 e 2011»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2012».

Conseguentemente, al comma 9, primo periodo, dopo le parole: allegata alla presente aggiungere le seguenti: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare, limitatamente all'anno 2011, per un importo pari a 6 milioni di euro.
1. 207. Di Biagio, Angeli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. È consentita ai Comuni, previo rilascio della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, la cessione pro soluto, a favore della Cassa Depositi e Prestiti, di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti della Provincia e della Regione di appartenenza. I costi di dette cessioni non possono superare, complessivamente, la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, al comma 9, primo periodo, aggiungere le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di conto capitale relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2011.
1. 168. Borghesi, Cambursano, Favia.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2011: + 268.000;
2012: + 268.000;
2013: + 268.000.
1. 196. Galletti, Binetti, Volontè, Ciccanti, Occhiuto, Capitanio Santolini, Pezzotta, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Delfino.

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Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2011: + 400.000;
2012: + 400.000;
2013: + 400.000.
1. 197. Galletti, Binetti, Volontè, Ciccanti, Occhiuto, Capitanio Santolini, Pezzotta, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Delfino.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente:
alla Tabella C, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca per il settore della sanità pubblica, voce Ministero della salute, decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (2.1 - cap 3443), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 74.000;
CS: + 74.000.

2012:
CP: + 74.000;
CS: + 74.000.

2013:
CP: + 74.000;
CS: + 74.000.

alla Tabella C, missione Tutela della salute, programma Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti ad uso umano, voce Ministero della salute, decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003: - articolo 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (1.4 - capp 3458, 7230), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 24.000;
CS: + 24.000.

2012:
CP: + 24.000;
CS: + 24.000.

2013:
CP: + 24.000;
CS: + 24.000.

alla Tabella C, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Sostegno alla famiglia, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006: - articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 - cap 2102), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000.

2012:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000.

2013:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000.

alla Tabella C, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma

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Trasferimento assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge n. 328 del 2000: legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: - articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.5 - cap 3671), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 300.000;
CS: + 300.000.

2012:
CP: + 300.000;
CS: + 300.000.

2013:
CP: + 300.000;
CS: + 300.000.

alla Tabella C, missione Giovani e sport, programma Incentivazione e sostegno alla gioventù, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006: - articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 - cap 2106), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 50.000;
CS: + 50.000.

2012:
CP: + 50.000;
CS: + 50.000.

2013:
CP: + 50.000;
CS: + 50.000.
1. 204. Galletti, Binetti, Volontè, Ciccanti, Occhiuto, Capitanio Santolini, Pezzotta, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Delfino.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente:
alla Tabella C, missione
Ricerca e innovazione, programma Ricerca per il settore della sanità pubblica, voce Ministero della salute, decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (2.1 - cap 3443), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 30.000;
CS: + 30.000.

2012:
CP: + 30.000;
CS: + 30.000.

2013:
CP: + 30.000;
CS: + 30.000.

alla Tabella C, missione Tutela della salute, programma Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti ad uso umano, voce Ministero della salute, decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003: - articolo 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (1.4 - capp 3458, 7230), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 12.000;
CS: + 12.000.

2012:
CP: + 12.000;
CS: + 12.000.

Pag. 95

2013:
CP: + 12.000;
CS: + 12.000.

alla Tabella C, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Sostegno alla famiglia, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006: - articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 - cap 2102), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

2012:
CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

2013:
CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

alla Tabella C, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Trasferimento assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge n. 328 del 2000: legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: - articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.5 - cap 3671), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 300.000;
CS: + 300.000.

2012:
CP: + 300.000;
CS: + 300.000.

2013:
CP: + 300.000;
CS: + 300.000.

alla Tabella C, missione Giovani e sport, programma Incentivazione e sostegno alla gioventù, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006: - articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche giovanili (22.2 - cap 2106), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 30.000;
CS: + 30.000.

2012:
CP: + 30.000;
CS: + 30.000.

2013:
CP: + 30.000;
CS: + 30.000.
1. 203. Galletti, Binetti, Volontè, Ciccanti, Occhiuto, Capitanio Santolini, Pezzotta, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Delfino.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Sostegno alla famiglia, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006: - articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 - cap 2102), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 500.000;
CS: + 500.000.

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2012:
CP: + 500.000;
CS: + 500.000.

2013:
CP: + 500.000;
CS: + 500.000.
1. 198. Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Capitanio Santolini, Volontè, Pezzotta, Delfino, De Poli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Trasferimento assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge n. 328 del 2000: legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: - articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.5 - cap 3671), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 360.000;
CS: + 360.000.

2012:
CP: + 365.000;
CS: + 365.000.

2013:
CP: + 391.000;
CS: + 391.000.
1. 199. Galletti, Binetti, Volontè, Ciccanti, Occhiuto, Capitanio Santolini, Pezzotta, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Delfino.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione L'Italia in Europa e nel Mondo, programma Cooperazione allo sviluppo, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (1.2 - capp 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 148.000;
CS: + 148.000.

2012:
CP: + 148.000;
CS: + 148.000.

2013:
CP: + 148.000;
CS: + 148.000.
1. 195. Pezzotta, Ciccanti, Occhiuto.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo

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Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Casa e assetto urbanistico, programma Politiche abitative, urbane e territoriali, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1 - cap 1690), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 110.000;
CS: + 110.000.

2012:
CP: + 110.000;
CS: + 110.000.

2013:
CP: + 129.000;
CS: + 129.000.
1. 194. Libè, Ciccanti, Occhiuto.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è ridotto per un importo pari a 1.700 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 200 milioni di euro per l'anno 2012.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2011: + 1.700.000;
2012: + 200.000.
1. 255. Vannucci, Giovanelli, Verini, Sereni, Nannicini, Mattesini, Mariani, Agostini, Cavallaro, Cenni.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è ridotto per un importo pari a 1.700 milioni di euro per l'anno 2011 e pari a 200 milioni di euro per l'anno 2012.

Conseguentemente, alla tabella E, missione: Infrastrutture pubbliche e logistiche, programma: Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inserire: Legge 1o agosto 2002, n. 166, - Articolo 13, comma 1.

Rifinanziamento:

2011:
CP: + 1.700.000;
CS: + 1.700.000;

2012:
CP: + 200.000;
CS: + 200.000;
1. 257. Vannucci, Giovanelli, Verini, Sereni, Nannicini, Mattesini, Mariani, Agostini, Cavallaro, Cenni.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6, del decreto-legge 31 maggio

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2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge, 30 luglio 2010, n. 122, è ridotto di 1.700 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale, Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate voce Ministero dello sviluppo economico legge Finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2003), articolo 61, comma 1, Fondo per le aree sottoutilizzate apportare le seguenti variazioni:
Rifinanziamento 2011:
CP + 1.700.000;
CS: + 1.700,000.
1. 214. D'Antoni, Baretta, Fluvi, Causi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Vico.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto dell'importo di 1.500 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:
2011: + 1.500.000.
1. 130. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Coscia, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto dell'importo di 550 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:
2011: + 550.000.
1. 129. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Coscia, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le disponibilità del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ridotte di 500 milioni di euro per l'anno 2011 e di 200 milioni di euro per l'anno 2012.

Conseguentemente, alla Tabella E, inserire la seguente missione Comunicazioni, programma, Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, Ministero dello Sviluppo Economico, legge 27 dicembre 2002, n. 289: Fondo aree sotto utilizzate, legge 27 dicembre 2006, n. 296: finanziamento programma banda larga - articolo 1, comma 925: Finanziamento per la realizzazione delle infrastrutture per la banda larga nel territorio nazionale (15.8 - cap 7230):

Rifinanziamento:

2011:
CP: 500.000;
CS: 500.000.

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2012:
CP: 200.000;
CS: 200.000.
1. 209. Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le disponibilità del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ridotte di 500 milioni di euro per l'anno 2011 e di 200 milioni di euro per l'anno 2012.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione Diritto alla mobilità, inserire il seguente programma Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, legge n. 468 del 1978; legge n. 413 del 1998; legge n. 388 del 2000; legge n. 166 del 2002; legge n. 196 del 2009: Realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti (2.6 (13.9) - cap 7274):

Rifinanziamento:

2011:
CP: 500.000;
CS: 500.000.

2012:
CP: 200.000;
CS: 200.000.
1. 211. Tullo, Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le disponibilità del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ridotte di 300 milioni di euro per l'anno 2011, di 200 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente alla Tabella C, missione Casa e assetto urbanistico, programma Politiche abitative, urbane e territoriali, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1 - cap. 1690), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 300.000;
CS: + 300.000.

2012:
CP: + 200.000;
CS: + 200.000.

2013:
CP: + 30.000;
CS: + 30.000.
1. 111. Braga, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le disponibilità del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica

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di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ridotte di 300 milioni di euro per l'anno 2011, di 100 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:
2011: + 300.000;
2012: + 100.000;
2013: + 30.000.
1. 114. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le disponibilità del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ridotte di 200 milioni di euro per l'anno 2011 e di 200 milioni di euro per l'anno 2012.

Conseguentemente:
al comma 9, primo periodo, aggiungere le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2013.
alla tabella E inserire la seguente Missione: Sviluppo sostenibile e tutela de! territorio e dell'ambiente, programma Sviluppo sostenibile voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, legge 27 dicembre 2006 n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), articolo 1, comma 1113 (1.3 - capitolo 7981) Rifinanziamento, con i seguenti importi:

2011:
CP: 200.000;
CS: 200.000;

2012:
CP: 200.000;
CS: 200.000;

2013:
CP: 200.000;
CS: 200.000.
1. 116. Margiotta, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le disponibilità del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ridotte di 200 milioni di euro per l'anno 2011, di 100 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'ambiente e delle tutela del

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territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:
2011: + 200.000;
2012: + 100.000;
2013: + 30.000.
1. 113. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto dell'importo di 103 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2011: + 103.000.
1. 127. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, De Torre, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto dell'importo di 103 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali, aggiungere la voce Ministero dell'interno, legge 296 del 2006, articolo 1, comma 628: Gratuità libri di testo (cap. 7243):
Rifinanziamento:

2011:
CP: + 103.000;
CS: + 103.000.
1. 126. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, De Torre, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le disponibilità del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ridotte di 100 milioni di euro per l'anno 2011, di 100 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2011: + 100.000;
2012: + 100.000;
2013: + 30.000.
1. 112. Realacci, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le disponibilità del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ridotte di 100 milioni di euro

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per l'anno 2011, di 100 milioni di euro per l'anno 2012 e di 20 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente alla Tabella C, missione Soccorso civile, programma Protezione civile, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 142 del 1991 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: Articolo 6, comma 1: Reintegro Fondo Protezione Civile (6.2 - cap. 7446), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000.

2012:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000.

2013:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000.
1. 115. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge, 30 luglio 2010, n. 122, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente:
alla tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2013: - 100.000.
alla tabella E, Missione Incentivi alle imprese per interventi di sostegno programma Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità, voce Ministero dell'economia e delle finanze - legge finanziaria n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) - articolo 1 comma 272 - Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate - (Set. 4) - Interventi nelle aree sottoutilizzate (8.3 - cap. 7809), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 100,000;
CS: + 100.000.

2012:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000.

2013:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000.
1. 226. Vico, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le disponibilità del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ridotte di 65 milioni di euro per l'anno 2011.

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Conseguentemente, alla tabella E, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, inserire il seguente programma, Sostegno al settore agricolo, con la seguente voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge 27 dicembre 2006, n. 296: somma da corrispondere all'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per la costituzione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia. Articolo 1, comma 1063: Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera (7.1 - cap. 7370), con i seguenti importi:

Rifinanziamento:

2011:
CP: 65.000;
CS: 65.000.
1. 351. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Motta.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le disponibilità del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ridotte di 50 milioni di euro per ciascun anno 2011 e 2012.

Conseguentemente alla tabella A, inserire la seguente voce: Ministero dello sviluppo economico, con i seguenti importi:
2011: 50.000;
2012: 50.000.
1. 352. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le disponibilità del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ridotte di 45 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla tabella A, aggiungere la seguente voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con i seguenti importi:
2011: 45.000.
1. 347. Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le disponibilità del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ridotte di 45 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella A, aggiungere la seguente voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con i seguenti importi:
2011: 45.000.
1. 349. Sani, Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

Pag. 104

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le disponibilità del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ridotte di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla tabella A, aggiungere la seguente voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con i seguenti importi:
2011: 30.000;
2012: 30.000;
2013: 30.000.
1. 350. Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge, 30 luglio 2010, n. 122, è ridotto di 36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Commercio internazionale ed internazionalizzazione del settore sistema produttivo, programma Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy, voce Ministero dello sviluppo economico, legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto Nazionale per il commercio estero:
articolo 8 comma 1: Lettera A: Spese di Funzionamento (4.2 - cap. 2530)

2011:
CP: + 16.000;
CS: + 16.000.

2012:
CP: + 16.000;
CS: + 16.000.

2013:
CP: + 16.000;
CS: + 16.000.

articolo 8 comma 1: Lettera B: attività promozionale delle esportazioni italiane (4.2 - cap. 2531)

2011:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000.

2012:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000.

2013:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000.
1. 220. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto dell'importo di 20 milioni di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione istruzione universitaria, programma sistema universitario e formazione post-universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge 245 del 1990, Fondo per la programmazione

Pag. 105

dello sviluppo del sistema universitario, cap. 1690, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000.

2012:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000.

2013:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000.
1. 104. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Coscia, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le disponibilità del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ridotte di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla tabella E, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma, Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione, voce, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, inserire la seguente: Legge 27 dicembre 2006, n. 296: sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura - articolo 1, comma 1068: fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura (1.5 - cap. 7818), con i seguenti importi:

Rifinanziamento:

2011:
CP: 20.000;
CS: 20.000;

2012:
CP: 20.000;
CS: 20.000;

2013:
CP: 20.000;
CS: 20.000.
1. 353. Trappolino, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge, 30 luglio 2010, n. 122, è ridotto di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella E aggiungere la seguente missione Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, programma Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy, voce Ministero dello sviluppo economico, Legge n. 350 del 2003, articolo 4, comma 61 e Legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 936 (4.2 - capitolo 7461):

Rifinanziamento:

2011:
CP: 20.000;
CS: 20.000.

2012:
CP: 20.000;
CS: 20.000.

Pag. 106

2013:
CP: 20.000;
CS: 20.000.
1. 225. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le disponibilità del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ridotte di 15 milioni di euro per l'anno 2011.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2011: + 15.000.
1. 212. Velo, Meta, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge, 30 luglio 2010, n. 122, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2011, 15 milioni di euro per l'anno 2012 e 20 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione turismo, programma sviluppo e competitività del turismo, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge 292 del 1990: ordinamento dell'Ente Nazionale Italiano per il turismo, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 10.000;
CS: + 10.000.

2012:
CP: + 15.000;
CS: + 15.000.

2013:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000.
1. 217. Marchioni, Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto dell'importo di 10 milioni di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge 338 del 2000, capitolo 7273, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 10.000;
CS: + 10.000.

2012:
CP: + 10.000;
CS: + 10.000.

Pag. 107

2013:
CP: + 10.000;
CS: + 10.000.
1. 121. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Coscia, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le disponibilità del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ridotte di 10 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente alla tabella C, missione, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma, Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, legge n. 267, del 1991: attuazione piano nazionale della pesca marittima, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 10.000;
CS: + 10.000.
1. 348. Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, camma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertita, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge, 30 luglio 2010, n. 122, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2012.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2013: - 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2012: + 50.000;
2013: + 50.000.
1. 86.Causi, Siragusa.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera a) le parole: 12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole: 11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole: 10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

Conseguentemente, alla Tabella E, missione sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, aggiungere la seguente voce Programma 18.12 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche, legge n. 191 del 2009, Disposizioni

Pag. 108

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), Articolo 2, comma 240, piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, con i seguenti importi:
Rifinanziamento:
2011: 125.000;
2012: 125.000;
2013: 125.000.
1. 189. Libè, Mondello, Ciccanti, Occhiuto.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera a) le parole: 12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole: 11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole: 10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle sedenti: «8,5 per cento».

Conseguentemente, alla Tabella E, inserire la voce: Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche, legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), con i seguenti importi:
Rifinanziamento:
2011: + 125.000;
2012: + 125.000;
2013: + 125.000.
1. 190. Libè, Mondello, Ciccanti, Occhiuto, Dionisi.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera a) le parole: 12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 13,1 per cento»; alla lettera b) le parole: 11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole: 10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

Conseguentemente, alla Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, voce Ministero dello sviluppo economico: decreto-legge n. 5 del 2009: Misure urgenti a sostegno di settori industriali in crisi - articolo 7-quinquies, comma 8: Fondo per la finanza d'impresa - (Set. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7450):

Rifinanziamento:

2011:
CP: 125.000;
CS: 125.000.

Pag. 109

2012:
CP: 125.000;
CS: 125.000.

2013:
CP: 125.000;
CS: 125.000.
1. 219. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera a) le parole: 12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole: 11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole: 10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

Conseguentemente, alla tabella C, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca scientifica e tecnologica di base, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, decreto legislativo 204 del 1998, cap. 7236, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 95.000;
CS: + 95.000.

2012:
CP: + 95.000;
CS: + 95.000.

2013:
CP: + 95.000;
CS: + 95.000.
1. 124. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Coscia, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

alla lettera a) le parole: 12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 13,1 per cento»;

alla lettera b) le parole: 11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 12,1 per cento»;

alla lettera c) le parole: 10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 11,1 per cento»;

alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;

alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge 147 del 1992, cap. 1695, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 75.000;
CS: + 75.000.

2012:
CP: + 75.000;
CS: + 75.000.

Pag. 110

2013:
CP: + 75.000;
CS: + 75.000.
1. 122. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Coscia, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

Conseguentemente, alla Tabella B, inserire la voce Ministero dello sviluppo economico:
2011: 20.000;
2012: 30.000;
2013: 50.000.
1. 218. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di contrastare la straordinaria situazione di crisi, parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2011 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento dei saldi di finanza pubblica fissati con la Decisione di finanza pubblica, è destinata all'incremento delle detrazioni per i figli, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 33, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è iscritta per una quota non inferiore al 50 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento delle citate detrazioni, da corrispondere nell'esercizio 2011.
1. 215. Causi, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «per gli anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2008 al 2012».
1. 216. Vannucci, Marchi, Lenzi.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. L'articolo 54-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è soppresso.
1. 107. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 9 della legge 4 agosto 1990, n. 240, dopo le parole: «legge 15 giugno 1984, n. 245,» aggiungere le seguenti: «e quello di Trento, riconosciuto successivamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in possesso dei

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requisiti previsti dal Piano generale dei trasporti e della logistica per gli interporti di rilevanza nazionale».
1. 108. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,50 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la relativa elezione che hanno effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso»;
b) all'articolo 1, comma 6, sostituire il quarto periodo col seguente: «In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato».
1. 135. Borghesi, Favia, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici, le parole: «per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo non superiore a 2.066 euro».
1. 136. Borghesi, Favia, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il comma 3-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, è abrogato. I relativi importi, corrispondenti a disponibilità finanziarie non impegnate, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
1. 137. Borghesi, Favia, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nell'anno 2011 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dalla Decisione di finanza pubblica 2011-2013. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le maggiori entrate sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tale scopo, le maggiori entrate di carattere permanente, come risultanti nel provvedimento previsto dall'articolo 33, primo comma, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento della citata detrazione, da corrispondere, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, a decorrere dal

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periodo d'imposta 2011, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti e imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero indifferibili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese. La misura dell'incremento di cui al periodo precedente, in ogni caso non inferiore al 20 per cento per le fasce di reddito più basse, è rideterminabile dalla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009.
1. 144. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto il seguente:
«1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un aliquota unica pari al 20 per cento».
1. 147. Barbato, Messina, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 29, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per le rate non scadute alla data del 10 agosto 2010, la rinegoziazione del mutuo, di cui al presente comma, può essere richiesta nel caso in cui, il tasso di interesse applicato ai contratti di finanziamento stipulati, risulti superiore al sessanta per cento del tasso effettivo globale medio dei mutui all'edilizia in corso di ammortamento, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, alla data della richiesta».
1. 222. De Micheli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2011, alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «pari all'1 per cento del fatturato» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 5 per cento del fatturato».
1. 160. Borghesi, Cambursano, Monai.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Le risorse del Fondo per l'adeguamento prezzi di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, che risultano ancora disponibili dopo l'assegnazione delle risorse effettuata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 settembre 2010 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge medesimo sono destinate al Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.
7-ter. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo per la messa in sicurezza degli edifici scolastici al quale sono destinate le risorse di cui al comma 7-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono individuati gli interventi finanziati e le relative assegnazioni di risorse a valere sul fondo.
1. 368.Vannucci.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta

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Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:
2011: + 600.000;
2012: + 600.000;
2013: + 600.000.
1. 247. Zazzera, Borghesi, Cambursano, Leoluca Orlando, Di Giuseppe.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 550 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Regolamentazione, incentivazione dei settori industriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale inserire la voce: legge n. 662 del 1996 - Articolo 2, comma 100, lettera A - Fondo di garanzia allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese:
2011: 400.000.

Articolo 2, comma 100, lettera B - Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa Spa:
2011: 150.000.
1. 301. Borghesi, Cambursano.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 440 milioni di euro per l'anno 2011, a 515 milioni di euro per l'anno 2012 e a 170 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012»;
b) al secondo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».
1. 346. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2011 con eccezione delle voci relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di realizzare l'obiettivo della convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione, così come previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge

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27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata una spesa pari a 400 milioni di euro per l'anno 2011.
* 1. 338. Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Sbrollini, Pedoto, Farina Coscioni, Sarubbi, Bobba.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2011 con eccezione delle voci relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, dopo il comma 9 inserire il seguente:
9-bis. Al fine di realizzare l'obiettivo della convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione, così come previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata una spesa pari a 400 milioni di euro per l'anno 2011.
* 1. 288. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare la seguente variazione:
2011: + 400.000.
1. 5.La XII Commissione.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero dell'economia e delle finanze, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2011: + 300.000;
2012: + 300.000;
2013: + 300.000.
1. 307. Bobba.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2011: + 400.000;
2012: + 400.000;
2013: + 400.000.
1. 304. Borghesi, Cambursano, Palagiano, Mura.

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Al comma 9, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Introduzione per l'anno 2011 di un'imposta sostitutiva per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo).

1. In attesa del riordino del sistema di imposizione sulla base imponibile costituita dal patrimonio immobiliare e dai redditi da locazione, in applicazione della delega legislativa di cui articolo 12, comma 1, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, per l'anno d'imposta 2011 al reddito derivante da fabbricati concessi in locazione ad uso abitativo con contratti registrati nel medesimo anno, si applica, fermo restando l'obbligo di dichiarazione, un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito delle persone fisiche in misura pari al 20 per cento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente ai nuovi contratti di locazione o ai rinnovi di contratti giunti a scadenza naturale.
3. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
5. Al fine di evitare che le disposizioni del presente articolo provochino un aggravio fiscale per i contribuenti a basso reddito, è fatta salva la facoltà di includere il reddito di cui al comma 1 nella base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
1. 367.Bocchino, Della Vedova, Giorgio Conte, Moroni, Di Biagio, Lo Presti.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 360 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella C, Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi - Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.5 - Cap 3671), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 360.000;
CS: + 360.000.
* 1. 11.La XII Commissione.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche

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sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 360 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella C, Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi - Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.5 - Cap 3671), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 360.000;
CS: + 360.000.
*1. 341.Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Sbrollini, Pedoto, Farina Coscioni, Sarubbi, Bobba.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2011: + 300.000;
2012: + 300.000;
2013: + 300.000.
1. 343. Bobba.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di conto capitale relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente alla Tabella E, inserire la Missione Comunicazioni, Programma, Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, la voce Ministero dello sviluppo economico, legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Art. 1, comma 925: finanziamento per la realizzazione delle infrastrutture per la banda larga nel territorio nazionale (15.8 - cap 7230).

Rifinanziamento:

2011:
CP: 300.000;
CS: 300.000;

2012:
CP: 300.000;
CS: 300.000;

2013:
CP: 300.000;
CS: 300.000.
1. 295. Borghesi, Cambursano, Cimadoro, Monai.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono

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ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Edilizia scolastica).

1. È rifinanziato, per un importo pari a 300 milioni di euro di investimenti, il piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico, come previsto al comma 21 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 89.
1. 365.Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità, Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge finanziaria n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) - articolo 1 comma 272 - Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate - (Set. 4) - Interventi nelle aree sottoutilizzate (8.3 - cap. 7809):

2011:
CP: + 250.000;
CS: + 250.000;

2012:
CP: + 250.000;
CS: + 250.000;

2013:
CP: + 250.000;
CS: + 250.000.
1. 277. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2011 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella E, inserire la Missione Comunicazioni, Programma, Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, voce Ministero dello sviluppo economico, legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Art. 1, comma 925: finanziamento per la realizzazione delle infrastrutture per la banda larga nel territorio nazionale (15.8 - cap 7230).

Rifinanziamento:

2011:
CP: 200.000;
CS: 200.000;

2012:
CP: 300.000;
CS: 300.000;

2013:
CP: 300.000;
CS: 300.000.
1. 278. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare

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per un importo pari a 210 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente alla Tabella A inserire la seguente voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il seguente importo:
2011: 210.000.
1. 262. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 210 milioni di euro per l'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

Conseguentemente, alla tabella A, aggiungere la seguente voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il seguente importo:
2011: 210.000.
1. 16.La XIII Commissione.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Casa e assetto urbanistico, programma Politiche abitative, urbane e territoriali, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1 - cap. 1690), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 180.000;
CS: + 180.000;

2012:
CP: + 180.000;
CS: + 180.000;

2013:
CP: + 180.000;
CS: + 180.000.
1. 287. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2011, 150 milioni di euro per l'anno 2012 e 170 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Casa e assetto urbanistico, programma Politiche abitative, urbane e territoriali, voce Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 431 del 1998, Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11, comma 1), (3.1 - Cap. 1690), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 150.000;
CS: + 150.000;

2012:
CP: + 150.000;
CS: + 150.000;

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2013:
CP: + 170.000;
CS: + 170.000.
1. 234. Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti, Palagiano, Mura.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 110 milioni di euro per l'anno 2011, 110 milioni di euro per l'anno 2012 e 129 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Casa e assetto urbanistico, programma Politiche abitative, urbane e territoriali, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1 - cap. 1690), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 110.000;
CS: + 110.000;

2012:
CP: + 110.000;
CS: + 110.000;

2013:
CP: + 129.000;
CS: + 129.000.
1. 326. Libè, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 154 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, voce Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2 - capitoli 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721) apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 154.000;
CP: + 154.000;

2012:
CP: + 154.000;
CP: + 154.000;

2013:
CP: + 154.000;
CP: + 154.000.
1. 232. Zazzera, Borghesi, Cambursano, Di Giuseppe.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, voce Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2 - capitoli 1390, 1391, 6120,

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6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721) apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 150.000;
CS: + 150.000;

2012:
CP: + 150.000;
CS: + 150.000;

2013:
CP: + 150.000;
CS: + 150.000.
1. 237. De Biasi, Ghizzoni, Levi, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2011: + 150.000;
2012: + 150.000;
2013: + 150.000.
* 1. 6.La XII Commissione.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2011: + 150.000;
2012: + 150.000;
2013: + 150.000.
* 1. 339. Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Sbrollini, Pedoto, Miotto, Farina Coscioni, Sarubbi.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella C, Missione Comunicazione, Programma Sostegno all'editoria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 3 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 - capitoli 2183, 7442) apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 150.000;
CS: + 150.000;

2012:
CP: + 150.000;
CS: + 150.000;

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2013:
CP: + 150.000;
CS: + 150.000.
1. 236. Levi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, de Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione Diritto alla mobilità, programma Sviluppo e sicurezza della mobilità locale, voce Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, articolo 63, comma 12: fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale (2.7 - cap. 7254) apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 150.000;
CS: + 150.000;

2012:
CP: + 150.000;
CS: + 150.000;

2013:
CP: + 150.000;
CS: + 150.000.
1. 267. Motta, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Viola.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui ai periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella E, inserire la missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, il programma Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche, inserire la voce: legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), articolo 2, comma 240: piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico:
2011: 150.000;
2012: 150.000;
2013: 150.000.
1. 308. Libè, Mondello, Ciccanti, Occhiuto, Dionisi.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 148 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla tabella C, Missione L'Italia in Europa e nel mondo, Programma Cooperazione allo sviluppo, voce Ministero degli affari esteri, Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (1.2 - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161,

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2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 148.000;
CS: + 148.000;

2012:
CP: + 148.000;
CS: + 148.000;

2013:
CP: + 148.000;
CS: + 148.000.
* 1. 327. Pezzotta, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 148 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla tabella C, Missione L'Italia in Europa e nel mondo, Programma Cooperazione allo sviluppo, voce Ministero degli affari esteri, Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (1.2 - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 148.000;
CS: + 148.000;

2012:
CP: + 148.000;
CS: + 148.000;

2013:
CP: + 148.000;
CS: + 148.000.
* 1. 273. Tempestini, Fassino, Maran, Barbi, Pistelli, Corsini, Narducci, Mecacci.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 147,8 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione L'Italia in Europa e nel mondo programma Cooperazione allo sviluppo voce Ministero degli affari esteri, Legge n. 7 del 1981 e Legge n. 49 del 1987 - Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (1.2 - Capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 147.800;
CS: + 147.800;

2012:
CP: + 147.800;
CS: + 147.800;

2013:
CP: + 147.800;
CS: + 147.800.
1. 299. Borghesi, Cambursano, Evangelisti, Leoluca Orlando.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e 130 milioni di euro per l'anno 2013.

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Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2011: + 260.000;
2012: + 260.000;
2013: + 130.000.
1. 244. Barbi, Tempestini, Maran, Corsini, Narducci, Pistelli, Porta, Losacco.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e 130 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2011: + 260.000;
2012: + 260.000;
2013: + 130.000.
1. 245. Barbi, Tempestini, Maran, Corsini, Narducci, Pistelli, Porta, Losacco.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 130 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Sostegno alla famiglia, voce: Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale - Art. 19, comma 1: fondo per le politiche della famiglia (17.3 - cap. 2102), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: +130.000;
CS: +130.000.
* 1. 10.La XII Commissione.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 130 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Sostegno alla famiglia, voce: Ministero dell'economia e delle finanze - decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale - Art. 19, comma 1: fondo per le politiche della famiglia (17.3 - cap. 2102), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: +130.000;
CS: +130.000.
* 1. 342. Murer, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Miotto, Pedoto, Farina Coscioni, Sarubbi, Bobba.

Pag. 124

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 130 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Sostegno alla famiglia, voce Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale - articolo 19 comma 1: fondo per le politiche della famiglia (17.3 - cap. 2102) apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 130.000;
CS: + 130.000.
** 1. 279. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 130 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Sostegno alla famiglia, voce Ministero dell'economia e delle finanze - decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale - articolo 19 comma 1: fondo per le politiche della famiglia (17.3 - cap. 2102) apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 130.000;
CS: + 130.000.
** 1. 271. Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2011: + 120.000;
2012: + 120.000;
2013: + 120.000.
1. 314. Libè, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2011: + 100.000;

Pag. 125

2012: + 100.000;
2013: + 100.000.
* 1. 344. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2011: + 100.000;
2012: + 100.000;
2013: + 100.000.
* 1. 315. Ciccanti, Libè, Mondello, Occhiuto, Dionisi.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui ai periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Soccorso civile, programma Protezione civile, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: articolo 6, comma 1: reintegro fondo protezione civile (6.2 - cap. 7446), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000;

2012:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000;

2013:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000.
** 1. 286. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui ai periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Soccorso civile, programma Protezione civile, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: articolo 6, comma 1: reintegro fondo protezione civile (6.2 - cap. 7446), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000;

2012:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000;

Pag. 126

2013:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000.
** 1. 231. Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca scientifica e tecnologica di base, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (3.3 - capitolo 7236) apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000;

2012:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000;

2013:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000.
1. 230. Zazzera, Leoluca Orlando, Borghesi, Cambursano, Di Giuseppe.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (2.1 - cap. 1695) apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000;

2012:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000;

2013:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000.
1. 228. Zazzera, Leoluca Orlando, Borghesi, Cambursano, Di Giuseppe.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge n. 328 del 2000: legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.5 - Cap. 3671), apportare le seguenti modifiche:

2011:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000;

Pag. 127

2012:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000;

2013:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000.
1. 235. Borghesi, Cambursano, Palagiano, Mura.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Fondi da ripartire programma Fondi da assegnare voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Legge n. 440 del 1997 e Legge n. 144 del 1999 (art. 68, comma 4, lettera B) - Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (6.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1270), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000;

2012:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000;

2013:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000.
1. 229. Zazzera, Leoluca Orlando, Borghesi, Cambursano, Di Giuseppe.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali - Ministero dell'interno, inserire la seguente voce: Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione - Articolo 3 - Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo.
Rifinanziamento

2011:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000;

2012:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000;

2013:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000.
1. 274. Cesario.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di conto capitale relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, Ministero dello sviluppo economico, inserire la seguente

Pag. 128

voce: Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 841 (cap. 7445 Fondo per la competitività e lo sviluppo).
Rifinanziamento:

2011:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000;

2012:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000;

2013:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000.
1. 294. Borghesi, Cambursano, Cimadoro.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione infrastrutture pubbliche e logistica, programma Opere strategiche, edilizia statale e interventi per pubbliche calamità, voce Ministero infrastrutture e trasporti, Legge Finanziaria n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007), articolo 2, comma 257, Punto A: Legge obiettivo (1.7 - cap. 7060/P) apportare le seguenti variazioni:
Rifinanziamento:

2011:
CP: 100.000;
CS: 100.000;

2012:
CP: 100.000;
CS: 100.000;

2013:
CP: 100.000;
CS: 100.000.
1. 266. Iannuzzi, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013

Conseguentemente, alla Tabella E, missione Agricoltura e pesca programma Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare e mezzi tecnici di produzione, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, voce Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38 - articolo 15 comma 2 punto 1): Fondo solidarietà nazionale - (set. 21) interventi in agricoltura (1.5 - cap. 7439) apportare le seguenti variazioni:
Rifinanziamento:

2011:
CP: 100.000;
CS: 100.000;

2012:
CP: 100.000;
CS: 100.000;

2013:
CP: 100.000;
CS: 100.000.
1. 254. Marinello.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le

Pag. 129

dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella E, inserire la missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, il programma Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche, la voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008, art. 2, comma 327):
Rifinanziamento:

2011:
CP: 100.000;
CS: 100.000;

2012:
CP: 100.000;
CS: 100.000;

2013:
CP: 100.000,
CS: 100.000.
1. 309. Libè, Mondello, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla tabella E, missione Casa e assetto urbanistico, inserire il programma Politiche abitative, urbane e territoriali, la voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, articolo 11, comma 3, lettera e):

2011:
CP: 100.000;
CS: 100.000;

2012:
CP: 100.000;
CS: 100.000;

2013:
CP: 100.000;
CS: 100.000.
1. 260. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: allegata alla presente legge, aggiungere le seguenti:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, sono ridotte in maniera lineare, limitatamente all'anno 2011, per un importo pari a 100 milioni di euro.

Conseguentemente:
a) Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 10-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo la parola «2009» aggiungere le seguenti: «e 2010».
b) Alla tabella C, missione Comunicazioni, programma Sostegno all'editoria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina

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delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 - capitoli 2183, 7442), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: +100.000;
CS: +100.000.
1. 332.Di Biagio.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2011: + 100.000.
1. 320. Delfino, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca scientifica e tecnologica di base, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (3.3 - cap. 7236), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 95.000;
CS: + 95.000;

2012:
CP: + 95.000;
CS: + 95.000;

2013:
CP: + 95.000;
CS: + 95.000.
1. 311. Capitanio Santolini, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui ai periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2011: + 90.000.
1. 319. Delfino, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di conto capitale relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 86 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, inserire il programma: Sostegno al settore agricolo Ministero dell'economia e delle finanze voce: legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), articolo 1, comma 1063: fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticola saccarifera (7.1 - cap. 7370).
Rifinanziamento:

2011:
CP: 86.000;
CS: 86.000.
1. 303. Di Giuseppe, Rota, Borghesi, Cambursano.

Pag. 131

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 81 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella A, inserire la seguente voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il seguente importo:
2011: + 81.000.
1. 325. Delfino, Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Sistema universitario e formazione post-universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 245 del 1990; Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (2.3 - capitolo 1690) apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 80.000;
CS: + 80.000;

2012:
CP: + 80.000;
CS: + 80.000;

2013:
CP: + 80.000;
CS: + 80.000.
1. 285. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 147 del 1992: Modifiche e integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 330, recante norme sul diritto agli studi universitari (2.1 - cap. 1695) apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 75.000;
CS: + 75.000;

2012:
CP: + 75.000;
CS: + 75.000;

2013:
CP: + 75.000;
CS: + 75.000.
* 1. 284. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta

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Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 147 del 1992: Modifiche e integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (2.1 - cap. 1695) apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 75.000;
CS: + 75.000;

2012:
CP: + 75.000;
CS: + 75.000;

2013:
CP: + 75.000;
CS: + 75.000.
* 1. 312. Capitanio Santolini, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 74 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca per il settore della sanità pubblica, voce Ministero della salute, Decreto Legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (2.1 - cap. 3443), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 74.000;
CS: + 74.000;

2012:
CP: + 74.000;
CS: + 74.000;

2013:
CP: + 74.000;
CS: + 74.000.
1. 331. Galletti, Binetti, Volontè, Ciccanti, Occhiuto, Capitanio Santolini, Pezzotta, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Delfino.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 61 milioni di euro per l'anno 2011, 61 milioni di euro per l'anno 2012 e 68 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Giovani e sport programma Incentivazione e sostegno alla gioventù, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale - articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 - cap. 2106), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 61.000;
CS: + 61.000;

2012:
CP: + 61.000;
CS: + 61.000;

Pag. 133

2013:
CP: + 68.000;
CS: + 68.000.
1. 329. Galletti, Binetti, Volontè, Ciccanti, Occhiuto, Capitanio Santolini, Pezzotta, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Delfino.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma: Presidenza del Consiglio dei ministri, voce: Ministero dell'economia e delle finanze - Legge n. 230 del 1988: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza - Art. 19 Fondo nazionale per il servizio civile (21.3 - cap. 2185), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 60.000;
CS: + 60.000.
* 1. 13.La XII Commissione.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma: Presidenza del Consiglio dei ministri, voce: Ministero dell'economia e delle finanze - Legge n. 230 del 1988: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza - Art. 19 Fondo nazionale per il servizio civile (21.3 - cap. 2185), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 60.000;
CS: + 60.000.
* 1. 337. Bossa, Miotto, Murer, Sbrollini, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Pedoto, Farina Coscioni, Sarubbi, Bobba.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla tabella C, missione: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma: Presidenza del Consiglio dei ministri voce Ministero dell'economia e delle finanze - legge n. 230 del 1988: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza - articolo 19 Fondo

Pag. 134

nazionale per il servizio civile (21.3 - cap. 2185) apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 60.000;
CS: + 60.000.
1. 272. Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione: Giovani e sport programma: Incentivazioni e sostegno alla gioventù voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 233 del 2006: disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale - Art. 19 comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 cap. 2106), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 60.000;
CS: + 60.000.
* 1. 12.La XII Commissione.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione: Giovani e sport programma: Incentivazioni e sostegno alla gioventù voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 233 del 2006: disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale - Art. 19 comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 - cap. 2106), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 60.000;
CS: + 60.000.
* 1. 340. Sbrollini, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Pedoto, Farina Coscioni, Sarubbi.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione: Giovani e sport programma: Incentivazioni e sostegno alla gioventù voce: Ministero dell'economia e delle finanze decreto-legge n. 233 del 2006: disposizioni

Pag. 135

urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale - Art. 19 comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 - cap. 2106), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 60.000;
CS: + 60.000.
* 1. 269. Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 57 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella B, inserire la seguente voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il seguente importo:
2011: + 57.000.
1. 324. Delfino, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2011: + 50.000;
2012: + 50.000;
2013: + 50.000.
1. 259. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modifiche:
2011: + 50.000;
2012: + 50.000;
2013: + 50.000.
1. 305. Paladini, Porcino, Borghesi, Cambursano.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013.

Conseguentemente, alla Tabella A, aggiungere la seguente voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con il seguente importo:
2011: + 50.000;

Pag. 136

2012: + 50.000;
2013: + 50.000.
1. 302. Di Giuseppe, Rota, Borghesi, Cambursano.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2011: + 50.000;
2012: + 50.000;
2013: + 50.000.
1. 317. Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Fondi da ripartire programma Fondi da assegnare Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, voce: legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999, articolo 68, comma 4, lettera b) Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (6.1 - cap. 1270), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 50.000;
CS: + 50.000;

2012:
CP: + 50.000;
CS: + 50.000;

2013:
CP: + 50.000;
CS: + 50.000.
1. 241. Coscia, Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari - articolo 1, comma 1: interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (2.1 - cap. 7273) apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 50.000;
CS: + 50.000;

2012:
CP: + 50.000;
CS: + 50.000;

Pag. 137

2013:
CP: + 50.000;
CS: + 50.000.
1. 227. Zazzera, Leoluca Orlando, Borghesi, Cambursano, Di Giuseppe.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma sostegno alla famiglia voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 - cap. 2102), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 50.000;
CS: + 50.000;

2012:
CP: + 50.000;
CS: + 50.000;

2013:
CP: + 50.000;
CS: + 50.000.
1. 233. Cambursano, Borghesi, Palagiano, Mura.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le varia zioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente, alla tabella E, missione Soccorso civile programma Protezione civile voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge finanziaria n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) - Articolo 2, comma 115: Interventi di ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania (Settore 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7444), apportare le seguenti variazioni:
Rifinanziamento:

2011:
CP: + 50.000;
CS: + 50.000;

2012:
CP: + 50.000;
CS: + 50.000;

2013:
CP: + 50.000;
CS: + 50.000.
1. 357. Mario Pepe (PD).

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Pag. 138

Conseguentemente, alla Tabella E, missione Soccorso civile programma Protezione civile voce Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente: Legge 14 maggio 1981, n. 219: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti (6.2 - cap. 7444):
Rifinanziamento:

2011:
CP: + 50.000;
CS: + 50.000;

2012:
CP: + 50.000;
CS: + 50.000;

2013:
CP: + 50.000;
CS: + 50.000.
1. 358. Mario Pepe (PD).

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di conto capitale relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 296 del 2006: Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) - articolo 1 comma 272 - Credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (set. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (8.3 - cap. 7809), apportare le seguenti variazioni:
Rifinanziamento:

2011:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000;

2012:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000;

2013:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000.
1. 293. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere in fine le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di conto capitale relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla tabella E, missione: Politiche per il lavoro, programma: Politiche attive e passive del lavoro, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: interventi urgenti a sostegno dell'occupazione. Articolo 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (set. 27) Interventi diversi (cap. 7206)
Rifinanziamento:

2011:
CP: 500.000;
CS: 500.000;

Pag. 139

2012:
CP: 500.000;
CS: 500.000;

2013:
CP: 500.000;
CS: 500.000.
1. 306. Paladini, Porcino, Borghesi, Cambursano.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013.

Conseguentemente alla Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Incentivi alle imprese per interventi di sostegno, Ministero dell'economia e delle finanze - Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) articolo 2, comma 373 (8.1 - cap. 7182) Cancellazione debito Paesi poveri apportare le seguenti variazioni:
Rifinanziamento:

2011:
CP: + 50.000;
CS: + 50.000;

2012:
CP: + 50.000;
CS: + 50.000;

2013:
CP: + 50.000;
CS: + 50.000.
1. 300. Cambursano, Borghesi, Evangelisti, Leoluca Orlando.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Opere strategiche, edilizia statale e Interventi per pubbliche calamità, voce Ministero infrastrutture e trasporti, Legge finanziaria n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008), articolo 2, comma 257, Punto A: Legge obiettivo (1.7 - cap. 7060/P) apportare le seguenti variazioni:
Rifinanziamento:

2011:
CP: + 50.000;
CS: + 50.000;

2012:
CP: + 50.000;
CS: + 50.000;

2013:
CP: + 50.000;
CS: + 50.000.
1. 356. Mario Pepe (PD).

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare

Pag. 140

per un importo pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011, 90 milioni di euro per l'anno 2012, e 135 milioni di euro per l'anno 2013, ad esclusione dei programmi relativi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:
2011: + 45.000;
2012: + 90.000;
2013: + 135.000.
1. 246. Bocchino, Della Vedova, Giorgio Conte, Moroni, Di Biagio, Lo Presti.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

Conseguentemente, alla Tabella A, aggiungere la seguente voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il seguente importo:
2011: 45.000.
1. 17.La XIII Commissione.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente relative ai programmi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica, articolo 1 comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, (1.10 - cap. 1551) apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 40.000;
CS: + 40.000;

2012:
CP: + 40.000;
CS: + 40.000;

2013:
CP: + 40.000;
CS: + 40.000.
* 1. 359. Di Biagio.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente relative ai programmi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Pag. 141

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica, articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, (1.10 - cap. 1551) apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 40.000;
CS: + 40.000;

2012:
CP: + 40.000;
CS: + 40.000;

2013:
CP: + 40.000;
CS: + 40.000.
* 1. 364. Fallica, Terranova, Stagno D'Alcontres, Grimaldi, Pugliese.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - Articolo 1 comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 - cap. 1551), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 40.000;
CS: + 40.000;

2012:
CP: + 40.000;
CS: + 40.000;

2013:
CP: + 40.000;
CS: + 40.000.
1. 264. Realacci, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alia predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2011: + 35.000;
2012: + 35.000;
2013: + 35.000.
1. 316. Libè, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta

Pag. 142

Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro a decorrere l'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella A, aggiungere la seguente voce: Ministero per i beni e le attività culturali.
2011: + 30.000;
2012: + 30.000;
2013: + 30.000;
* 1. 22.La VII Commissione.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro a decorrere l'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella A, aggiungere la seguente voce: Ministero per i beni e le attività culturali:
2011: + 30.000;
2012: + 30.000;
2013: + 30.000;
* 1. 355.Carlucci.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro a decorrere l'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella A, aggiungere la seguente voce: Ministero per i beni e le attività culturali:
2011: + 30.000;
2012: + 30.000;
2013: + 30.000;
* 1. 248.Zazzera, Borghesi, Cambursano, Di Giuseppe.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella A, inserire la seguente voce: Ministero della giustizia, con i seguenti importi:
2011: 30.000;
2012: 30.000;
2013: 30.000.
1. 310. Rao, Ria, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari: articolo 1, comma 1: interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (2.1 - cap. 7273), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 30.000;
CS: + 30.000;

Pag. 143

2012:
CP: + 30.000;
CS: + 30.000;

2013:
CP: + 30.000;
CS: + 30.000.
1. 313. Capitanio Santolini, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella A, inserire la seguente voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il seguente importo:
2011: 30.000.
1. 322. Delfino, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 26,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013.

Conseguentemente alla tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica. programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inserire la seguente voce: Legge 24 dicembre 2007, n. 244: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) art. 2, comma 292: secondo stralcio sistema ferroviario metropolitano veneto (1.2 - cap. 7570), con i seguenti importi:

Rifinanziamento

2011:
CP: 26.500;
CS: 26.500.

2012:
CP: 26.500;
CS: 26.500.

2013:
CP: 26.500;
CS: 26.500.
1. 282. Rubinato.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Tutela della salute, programma Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti ad uso umano, voce Ministero della salute, decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: - articolo 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (1.4 - capp. 3458, 7230), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 24.000;
CS: + 24.000.

Pag. 144

2012:
CP: + 24.000;
CS: + 24.000.

2013:
CP: + 24.000;
CS: + 24.000.
1. 330. Galletti, Binetti, Volontè, Ciccanti, Occhiuto, Capitanio Santolini, Pezzotta, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Delfino.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere le parole:, ivi, comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente, alla tabella A, aggiungere la seguente voce: Ministero della giustizia, con i seguenti importi:
2011: 20.000;
2012: 20.000;
2013: 20.000.
1. 360. Ferranti, Leoluca Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge n. 285 del 1997: Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza (articolo 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza) (4.5 - cap. 3527), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000.

2012:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000.

2013:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000.
1. 328. Galletti, Capitanio Santolini, Binetti, Volontè, Ciccanti, Occhiuto, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Delfino.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2011 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, ad eccezione delle spese relative alla missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

Pag. 145

Conseguentemente, alla Tabella E, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, inserire la seguente voce: Legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). Articolo 1, comma 1068: fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura (1.5 - cap. 7818),
Rifinanziamento:

2011:
CP: 20.000;
CS: 20.000.

2012:
CP: 15.000;
CS: 15.000.

2013:
CP: 15.000;
CS: 15.000.
1. 280. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Soccorso civile programma Protezione Civile, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991 - articolo 6, comma 1: Reintegro fondo Protezione civile, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 15.000;
CS: + 15.000.

2012:
CP: + 15.000;
CS: + 15.000.

2013:
CP: + 15.000;
CS: + 15.000.
1. 265. Bocci, Sereni, Mariani, Realacci, Benamati, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, alla fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2011, 15 milioni di euro per l'anno 2012 e 10 milioni di euro per l'anno 2013, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

Conseguentemente, alla Tabella A, aggiungere la seguente voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con i seguenti importi:
2011: 10.000;

Pag. 146

2012: 15.000;
2013: 10.000.
1. 18.La XIII Commissione.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla Tabella A, inserire la seguente voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il seguente importo:
2011: + 10.000.
2012: + 10.000.
2013: + 10.000.
1. 321. Delfino, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2011: +10.000;
2012: +10.000;
2013: +10.000.
1. 283.Rubinato.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2011: +10.000;
2012: +10.000;
2013: +10.000.
1. 263.Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente, alla tabella C, missione: Istruzione universitaria, programma Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Legge n. 338 del 2000, Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari - articolo 1, comma 1: interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (2.1 - cap. 7273), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 10.000;
CP: + 10.000;

Pag. 147

2012:
CP: + 10.000;
CS: + 10.000;

2013:
CP: + 10.000;
CS: + 10.000;
1. 21.La VII Commissione.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente alla Tabella E, missione Diritto alla mobilità, programma Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inserire la seguente voce: Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): articolo 1, comma 1035: Piano nazionale della sicurezza stradale (settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.1.6 - Investimenti - cap. 7334):
Rifinanziamento:

2011:
CP: 10.000;
CS: 10.000;

2012:
CP: 10.000;
CS: 10.000;

2013:
CP: 10.000;
CS: 10.000.
1. 298.Borghesi, Cambursano, Monai.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla tabella E, inserire la missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, il programma Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: legge 24 dicembre 2007, n. 244: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), articolo 2, commi 323 e 327:

Rifinanziamento:

2011:
CP: 10.000;
CS: 10.000;

2012:
CP: 10.000;
CS: 10.000;

2013:
CP: 10.000;
CS: 10.000.
1. 268.Margiotta, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta

Pag. 148

Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla tabella E, inserire la seguente missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici. programma Valorizzazione del patrimonio culturale voce Ministero per i beni e le attività culturali: Legge 5 aprile 1993, n. 103 - Art. 1, comma 1, con i seguenti importi:

Rifinanziamento:

2011:
CP: +10.000;
CS: +10.000;

2012:
CP: +10.000;
CS: +10.000;

2013:
CP: +10.000;
CS: +10.000.
1. 256.Vannucci, Giovanelli.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella A, inserire la seguente voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il seguente importo:
2011: 10.000.
1. 323.Delfino, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui ai periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca. programma Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Legge n. 267 del 1991: attuazione Piano Nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante - Art. 1, comma 1: Attuazione del Piano nazionale della pesca marittima (1.2 - capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1476, 1477, 1478), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: +10.000;
CS: +10.000.
1. 281.Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Pag. 149

Conseguentemente, alla tabella C, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria, voce: Ministero per i beni e le attività culturali. Legge 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Articolo 1 comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, (1.10 - Capp. 3670, 3671), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: +8.000;
CS: +8.000;

2012:
CP: +8.000;
CS: +8.000;

2013:
CP: +8.000;
CS: +8.000.
1. 242.Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Coscia, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2011, 15 milioni di euro per l'anno 2012 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente, alla Tabella A inserire la seguente voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con i seguenti importi:
2011: 7.500;
2012: 15.000;
2013: 7.500.
1. 261.Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2011: +7.000;
2012: +7.000;
2013: +7.000.
1. 362.Naccarato.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente alla Tabella C, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità voce Ministero dell'economia e delle finanze. Decreto-legge n. 233 del 2006: Art. 19,

Pag. 150

comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4 - cap. 2108) apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: +6.000;
CS: +6.000;

2012:
CP: +6.000;
CS: +6.000;

2013:
CP: +6.000;
CS: +6.000.
*1. 276.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente alla Tabella C, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità voce Ministero dell'economia e delle finanze. Decreto-legge n. 233 del 2006: Art. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4 - Cap. 2108) apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: +6.000;
CS: +6.000;

2012:
CP: +6.000;
CS: +6.000;

2013:
CP: +6.000;
CS: +6.000.
*1. 270. Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2011: +5.000;
2012: +5.000;
2013: +5.000.
1. 361.Ceccuzzi.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2011: +5.000;

Pag. 151

2012: +5.000;
2013: +5.000.
1. 363.Peluffo, Misiani.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Politiche per il lavoro, programma Politiche attive e passive del lavoro voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Legge finanziaria n. 296 del 2006. Art. 1, comma 1163: Finanziamento dell'attività di formazione professionale (1.3 - cap. 7682) apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: +5.000;
CS: +5.000;

2012:
CP: +5.000;
CS: +5.000;

2013:
CP: +5.000;
CS: +5.000.
1. 275.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 9, primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di conto capitale di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente alla tabella E, missione Diritto alla mobilità, programma: Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inserire la seguente: Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): Art. 1, comma 1036: Sicurezza stradale e informazione agli utenti (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.1 - Investimenti - cap. 7335)

Rifinanziamento:

2011:
CP: 5.000;
CS: 5.000;

2012:
CP: 5.000;
CS: 5.000;

2013:
CP: 5.000;
CS: 5.000.
1. 297.Cambursano, Borghesi, Monai.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di conto capitale relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente alla tabella E, missione Diritto alla mobilità, programma, Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Legge n. 120 del 2010: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limitazioni alla guida e di

Pag. 152

sanzioni per talune violazioni. Art. 56 comma 2: Raccolta e invio dati relativi all'incidentalità stradale (set. 27) Interventi diversi (2.1. - cap 7339) apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2011:
CP: 5.000;
CS: 5.000;

2012:
CP: 5.000;
CS: 5.000;

2013:
CP: 5.000;
CS: 5.000.
1. 296.Cambursano, Borghesi, Monai.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca per il settore della sanità pubblica voce Ministero della salute. Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità. (2.1 - cap. 3443), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 5.000;
CS: + 5.000.
*1. 7.La XII Commissione.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca per il settore della sanità pubblica voce Ministero della salute. Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità. (2.1 - cap. 3443), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 5.000;
CS: + 5.000.
*1. 336.Pedoto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Sbrollini, Farina Coscioni, Sarubbi.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Tutela della salute, programma: Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari

Pag. 153

ad uso umano voce: Ministero della salute. Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003: disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici - Art. 48, comma 9: Agenzia italiana del Farmaco (1.4 - cap. 3458), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 5.000;
CS: + 5.000.
**1. 9.La XII Commissione.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Tutela della salute, programma: Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano voce: Ministero della salute. Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003: disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici - Art. 48, comma 9: Agenzia italiana del Farmaco (1.4 - cap. 3458), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 5.000;
CS: + 5.000.
**1. 333.Grassi, Lenzi, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Miotto, Murer, Sbrollini, Pedoto, Livia Turco, Argentin, Farina Coscioni, Sarubbi.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 4 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla tabella C, missione: Ricerca e innovazione, programma: Ricerca per il settore della sanità pubblica voce Ministero della salute. Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2 comma 4) (2.1 - cap. 3457) apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: +4.000;
CS: +4.000.
1. 335.Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Sbrollini, Pedoto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Farina Coscioni, Sarubbi.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 4 milioni di euro per l'anno 2011.

Pag. 154

Conseguentemente, alla tabella C, missione: Tutela della salute, programma Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti voce: Ministero della salute. Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo. Art. 1 comma 2: finanziamento interventi in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo (1.2 - cap. 5340), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 4.000;
CS: + 4.000.
*1. 8.La XII Commissione.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 4 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla tabella C, missione: Tutela della salute, programma Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti voce: Ministero della salute. Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo. Art. 1 comma 2: finanziamento interventi in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo (1.2 - cap. 5340), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 4.000;
CS: + 4.000.
*1. 334.Lenzi, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Miotto, Murer, Sbrollini, Pedoto, Livia Turco, Argentin, Farina Coscioni, Sarubbi.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici programma Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria, voce: Ministero per i beni e le attività culturali. Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Art. 1, comma 43: Contributi ad enti e istituti: associazioni fondazioni ed altri organismi (1.10 - capp. 3670, 3671), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: +3.000;
CS: +3.000;

2012:
CP: +3.000;
CS: +3.000;

2013:
CP: +3.000;
CS: +3.000.
1. 238.Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Coscia, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni

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di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Istruzione universitaria programma Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, voce: Ministero dell'istruzione e dell'università. Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1 - cap. 1709), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: +2.500;
CS: +2.500;

2012:
CP: +2.500;
CS: +2.500;

2013:
CP: +2.500;
CS: +2.500.
1. 243.Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Coscia, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla tabella A:
alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2012: -2.000;
2013: -2.000.
alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2011: +2.000;
2012: +2.000;
2013: +2.000.
1. 20.La III Commissione.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla tabella C, missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale, voce Ministero degli affari esteri. Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 - cap. 1163), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 2.000;
CS: + 2.000;

2012:
CP: + 2.000;
CS: + 2.000;

2013:
CP: + 2.000;
CS: + 2.000.
1. 1.La III Commissione.

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Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Ricerca e innovazione programma Ricerca scientifica e tecnologica di base, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 43, Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.3 - cap. 1679) apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: +2.000;
CS: +2.000;

2012:
CP: +2.000;
CS: +2.000;

2013:
CP: +2.000;
CS: +2.000.
1. 240.Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Coscia, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, ad esclusione di quelle relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Ordine pubblico e sicurezza, programma Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Legge n. 721 del 1954: istituzione del fondo scorta per le capitanerie di porto (4.1 - cap. 2121) apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: +1.000;
CS: +1.000;

2012:
CP: +1.000;
CS: +1.000;

2013:
CP: +1.000;
CS: +1.000.
1. 252.Gioacchino Alfano.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, ad esclusione di quelle relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Ordine pubblico e sicurezza, programma Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Legge n. 267 del 1991: attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante. Art. 2, comma 1: attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (legge n. 41 del 1982) (4.1 - cap. 2179) apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: +1.000;
CS: +1.000;

Pag. 157

2012:
CP: +1.000;
CS: +1.000;

2013:
CP: +1.000;
CS: +1.000.
1. 253.Gioacchino Alfano.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Ricerca e innovazione programma Ricerca scientifica e tecnologica di base, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituzioni, associazioni, fondazioni ad altri organismi (3.3 - cap. 1679), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: +1.000;
CS: +1.000;

2012:
CP: +1.000;
CS: +1.000;

2013:
CP: +1.000;
CS: +1.000.
1. 239.Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Coscia, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte per gli anni 2011, 2012, 2013 in maniera lineare fino alla concorrenza degli oneri.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica dell'articolo 2, comma 209, della legge 23 dicembre 2009, n. 19).

1. All'articolo 2, comma 209, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le assunzioni nella carriere iniziali dei Corpi di polizia negli anni 2011, 2012 e 2013 sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in rafferma delle Forze Armate, in servizio o in congedo, nelle percentuali previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i Corpi di polizia. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativamente ad una quota pari al 59 per cento delle autorizzazioni previste dal comma 208, si procede mediante assunzione dei volontari del medesimo Corpo nazionale idonei alla graduatoria emanata ai sensi del decreto ministeriale 28 aprile 2008, n. 1996, fino all'esaurimento della stessa».
1. 366.Paglia.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. All'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla

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legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni 2009 e 2010»;
b) alla lettera b) le parole: «all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni 2009 e 2010»;

9-ter. All'articolo 56, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «2009, 2010 e 2011».
*1. 2.La VII Commissione.

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
9-bis. All'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni 2009 e 2010»;
b) alla lettera b) le parole: «all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni 2009 e 2010»;

9-ter. All'articolo 56, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «2009, 2010 e 2011».
*1. 291.Levi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. All'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni 2009 e 2010»;
b) alla lettera b) le parole: «all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni 2009 e 2010»;

9-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 9-bis, si provvede mediante riduzione dell'importo di 70 milioni di euro per l'anno 2011, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, dei decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
1. 290.Levi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. All'articolo 10-sexies, comma 1, lettera e), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio, n. 25, le parole da: «nonché gli articoli 4, comma 3» fino alla fine della lettera sono soppresse.
9-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 9-bis, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 292.Amici, Levi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

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Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 è sostituita dalla seguente:
c) stabilire che l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti da un ente non commerciale, anche se diverso da quello utilizzatore.
1. 249.Toccafondi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2011»;
b) al secondo periodo, le parole: «31 ottobre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2011»;
c) al terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2011».
*1. 250.Laboccetta.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al periodo, le parole: «1o gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2011»;
b) al secondo periodo, le parole: «31 ottobre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2011»;
c) al terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2011».
* 1. 251. Cesare Marini.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. L'efficacia delle disposizioni di incentivazione fiscale alle attività cinematografiche di cui all'articolo 1, commi 325, 327, 335, 338 e 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è prorogata al 31 dicembre 2013.
12-ter. Il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai crediti di imposta concessi in base all'articolo 1, commi 325, 327 e 335, della medesima legge. La presente disposizione trova applicazione nei limiti degli stanziamenti espressamente fissati per i predetti crediti di imposta, per il triennio 2008-2010, dall'articolo 63, comma 13-ter, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e per il triennio 2011-2013.

Conseguentemente, alla tabella C, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Cooperazione allo sviluppo, voce Ministero degli affari esteri Legge n. 7 del 1981 e Legge n. 49 del 1987: stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (1.2 - Capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 81.800 milioni;
CS: - 81.800 milioni;

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2012:
CP: - 81.800 milioni;
CS: - 81.800 milioni;

2013:
CP: - 81.800 milioni;
CS: - 81.800 milioni.
1. 345. Carlucci.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Le disponibilità del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 dicembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono ridotte di 65 milioni di euro a valere sulla somma di 100 milioni di euro destinata alle necessità del settore agricolo dall'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Conseguentemente, alla tabella E, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, aggiungere il seguente programma: Sostegno al settore agricolo, con la seguente voce: Ministero dell'economia e delle finanze. Legge 27 dicembre 2006, n.296: somma da corrispondere all'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per la costituzione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia. Articolo 1, comma 1063: Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera (7.1 - cap 7370), con i seguenti importi:

Rifinanziamento:

2011:
CP: 65.000;
CS: 65.000.
1. 19. La XIII Commissione.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo ISTAT). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella Decisione di finanza pubblica, quantificata complessivamente in 20 miliardi di euro a decorrere dal 2011 ripartita in 5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 15 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.
3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2011, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono

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aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.
4. A decorrere dall'anno 2011 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato Spa al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2011 in 17 miliardi di euro.
5. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.
6. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.
7. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1o gennaio 2010, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge n. 488 del 1992 per i quali è previsto un finanziamento a fondo perduto fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2011 e per i successivi. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nel limite di 2 miliardi, parzialmente utilizzando i risparmi di spesa derivanti dal comma 4.
8. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 12 miliardi di euro, a valere sui risparmi di spesa derivanti dal comma 4.
9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Art. 12. - (Deduzioni per oneri di famiglia). - 1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, primo comma, n. 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 5.000 euro.
2. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
3. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto.».

Pag. 162

10. Al maggiore onere derivante dal comma 9, pari a 15 miliardi di euro, si provvede, a decorrere dal 2011, con i risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 1 e 2 del presente articolo.
11. Per la realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica posti in essere dalle università congiuntamente con le imprese è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro per il fondo per il funzionamento delle università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 537 del 1993. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 2011, fino al limite di 1 miliardo di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 1 e 2 del presente articolo.
12. È istituito il Fondo per interventi nel comparto sicurezza e ordine pubblico le cui risorse sono destinate al potenziamento del funzionamento (spese per il personale e beni strumentali) delle amministrazioni competenti. La dotazione annuale di tale fondo è di 2 miliardi di euro. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 2011, nel limite di 2 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 1 e 2 del presente articolo.
13. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1o gennaio 2011, i soggetti che nel biennio 2011 e 2012 effettuano investimenti in infrastruttura di comunicazione a banda larga, relativi alla rete fissa e alla rete mobile, fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in cinque anni, pari al 50 per cento dell'investimento realizzato, nel limite massimo di 800 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma si provvede parzialmente utilizzando i risparmi di spesa derivanti dai commi 1 e 2. Il beneficio è condizionato al rispetto dei criteri di pieno accesso, interconnessione e interoperabilità tra gestori delle infrastrutture realizzate, fissati con regolamento del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità garante per le comunicazioni.
1. 02.Della Vedova, Lo Presti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Miglioramento degli obiettivi stabiliti con la Decisione di finanza pubblica, contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e disposizioni sulla base imponibile IRAP).

1. Al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2011 in 17 miliardi di euro, con conseguente miglioramento dei saldi fissati dalla Decisione di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2011 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente, sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato Spa.
2. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.
4. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1o gennaio 2011, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge

Pag. 163

n. 488 del 1992, per i quali è previsto un finanziamento a fondo perduto, fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2011 e per i successivi. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nel limite di 2 miliardi di euro, parzialmente utilizzando i risparmi di spesa derivanti dal comma 1.
5. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 12 miliardi di euro, mediante i risparmi di spesa derivanti dai commi 1 e 2.
1. 03.Della Vedova, Lo Presti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra).

1. Al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra è applicata l'accisa al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, pari, per l'anno 2011, a euro 21 per 1.000 litri, qualora l'impresa agricola all'atto di assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si impegni a rispettare, nell'arco di 10 anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali. Il predetto livello minimo di imposizione decorre dall'entrata in vigore della presente legge e cessa di essere applicato a decorrere dal 1o novembre 2011 qualora non ne venga previsto il rifinanziamento.
2. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva (CE) n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo sia modificato l'accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata.
3. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui alla presente disposizione è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 14,5 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede:
a) relativamente a 6,8 milioni di euro, mediante parziale utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle predette disponibilità, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 6,5 milioni di euro;
b) relativamente a 6,5 milioni di euro mediante soppressione, per l'anno 2011, del contingente annuo agevolato di cui all'articolo 22-bis, comma 1, delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative

Pag. 164

sanzioni penali e amministrative, testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
c) relativamente a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2011, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
1. 01.La XIII Commissione.

TAB. A

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2012: - 1.000;
2013: - 1.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce Ministero degli affari esteri, apportare la seguenti variazioni:
2011: + 1.000;
2012: + 1.000;
2013: + 1.000,

e alla medesima tabella, voce Ministero dell'interno, apportare la seguente variazione:
2011: - 1.000.
Tab. A. 10.Di Biagio, Angeli.

Alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare la seguente variazione:
2011: + 23.000.

Conseguentemente, alla tabella C, missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma: Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985: nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, apportare la seguenti variazioni:

2011:
CP: - 23.000;
CS: - 23.000.
Tab. A. 1.La III Commissione.

Alla tabella A, aggiungere la voce: Ministero dello sviluppo economico, con i seguenti importi:
2011: 20.000;
2012: 30.000;
2013: 50.000.

Conseguentemente, alla tabella C, missione: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma: Presidenza del Consiglio dei ministri voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 59 del 1997, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 20.000;
CS: - 20.000.

2012:
CP: - 30.000;
CS: - 30.000.

2013:
CP: - 50.000;
CS: - 50.000.
Tab. A. 4.La X Commissione.

Pag. 165

Alla tabella A, aggiungere la voce: Ministero dello sviluppo economico, con i seguenti importi:
2011: 15.000;
2012: 20.000;
2013: 30.000.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Organi Costituzionali, rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 59 del 1997, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 15.000;
CS: - 15.000.

2012:
CP: - 20.000;
CS: - 20.000.

2013:
CP: - 30.000;
CS: - 30.000.
Tab. A. 12.Di Biagio.

Alla tabella A, aggiungere la voce: Ministero per i beni e le attività culturali, con i seguenti importi:
2011: 50;
2012: 50;
2013: 50.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e norme dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 50;
CS: - 50.

2012:
CP: - 50;
CS: - 50.

2013:
CP: - 50;
CS: - 50.
Tab. A. 5.Froner.

Alla tabella A, aggiungere la voce: Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, con i seguenti importi:
2011: 1.500;
2012: 1.500;
2013: 1.500.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2011: -1.500;
2012: -1.500;
2013: -1.500.
Tab. A. 7.Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

TAB. B.

Alla tabella B, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
2011: + 20.000;
2012: + 20.000;
2013: + 20.000.

Pag. 166

Conseguentemente, alla tabella C, missione Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri, programma Presidenza del Consiglio dei Ministri, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 20.000;
CP: - 20.000;

2012:
CP: - 20.000;
CP: - 20.000;

2013:
CP: - 20.000;
CP: - 20.000.
Tab. B. 1. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

TAB. C.

Alla tabella C, missione: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma: Presidenza del Consiglio dei ministri, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza. Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 30.000;
CS: - 30.000.

2012:
CP: - 30.000;
CS: - 30.000.

2013:
CP: - 30.000;
CS: - 30.000.

Conseguentemente:
alla medesima tabella, missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma: Cooperazione allo sviluppo voce Ministero degli affari esteri. Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 40.000;
CS: - 40.000.

2012:
CP: - 40.000;
CS: - 40.000.

2013:
CP: - 40.000;
CS: - 40.000.

Alla medesima tabella, missione: Tutela a valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici: programma: Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo voce: Ministero per i beni e le attività culturali. Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 70.000;
CS: + 70.000.

Pag. 167

2012:
CP: + 70.000;
CS: + 70.000.

2013:
CP: + 70.000;
CS: + 70.000.
Tab. C. 11.Carlucci.

Alla tabella C, missione: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma: Presidenza del Consiglio dei ministri voce: Ministero dell'economia e delle finanze. Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 10.000;
CS: - 10.000.

2012:
CP: - 15.000;
CS: - 15.000.

2013:
CP: - 20.000;
CS: - 20.000.

Conseguentemente, alla tabella C, missione: Turismo, programma: Sviluppo e competitività del turismo, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 292 del 1990: ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 10.000;
CS: + 10.000.

2012:
CP: + 15.000;
CS: + 15.000.

2013:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000.
Tab. C. 3.La X Commissione.

Alla tabella C, missione: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma: Presidenza del Consiglio dei ministri, voce: Ministero dell'economia e delle finanze. Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 2.200;
CS: - 2.200.

2012:
CP: - 2.200;
CS: - 2.200.

2013:
CP: - 2.200;
CS: - 2.200.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma: Relazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale, voce: Ministero dell'economia e delle finanze. Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia-Giulia. Art. 16, comma 2: contributo

Pag. 168

alla Regione Friuli-Venezia-Giulia, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 2.200;
CS: + 2.200.

2012:
CP: + 2.200;
CS: + 2.200.

2013:
CP: + 2.200;
CS: + 2.200.
Tab. C. 17. Strizzolo.

Alla tabella C, missione: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma: Presidenza del Consiglio dei ministri, voce: Ministero dell'economia e delle finanze: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 800;
CS: - 800.

2012:
CP: - 800;
CS: - 800.

2013:
CP: - 800;
CS: - 800.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma: Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale, voce: Ministero degli affari esteri. Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 - cap. 1163), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 800;
CS: + 800.

2012:
CP: + 800;
CS: + 800.

2013:
CP: + 800;
CS: + 800.
Tab. C. 1.La III Commissione.

Alla tabella C, missione: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma: Presidenza del Consiglio dei ministri, voce: Ministero dell'economia e delle finanze. Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 500;
CS: - 500.

2012:
CP: - 500;
CS: - 500.

Pag. 169

2013:
CP: - 500;
CS: - 500.

Conseguentemente alla medesima tabella, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze. Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. Art. 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno - Svimez, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 500;
CS: + 500.

2012:
CP: + 500;
CS: + 500.

2013:
CP: + 500;
CS: + 500.
* Tab. C. 15. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Alla tabella C, missione: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma: Presidenza del Consiglio dei ministri, voce: Ministero dell'economia e delle finanze. Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 500;
CS: - 500.

2012:
CP: - 500;
CS: - 500.

2013:
CP: - 500;
CS: - 500.

Conseguentemente alla medesima tabella, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma: Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze. Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. Art. 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per Lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno - Svimez, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 500;
CS: + 500.

2012:
CP: + 500;
CS: + 500.

2013:
CP: + 500;
CS: + 500.
* Tab. C. 16. D'Antoni, Vico, Cesare Marini, Causi, Boccia, Oliverio, Bellanova.

Alla tabella C, missione: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma: Presidenza del consiglio dei ministri,

Pag. 170

voce: Ministero dell'economia e delle finanze. Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 500;
CS: - 500.

2012:
CP: - 500;
CS: - 500.

2013:
CP: - 500;
CS: - 500.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma: Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze. Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. Art. 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno - Svimez, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 500;
CS: + 500.

2012:
CP: + 500;
CS: + 500.

2013:
CP: + 500;
CS: + 500.
* Tab. C. 20. Occhiuto, Tassone, Ciccanti.

Alla tabella C, missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca programma: Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca voce: Ministero delle voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Legge n. 267 del 1991: attuazione del Piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante. Art. 1 comma 1: Attuazione del Piano nazionale della pesca marittima (1.2 - capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1476, 1477, 1488): apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 10.000;
CS: + 10.000;

2012:
CP: + 10.000;
CS: + 10.000;

2013:
CP: + 10.000;
CS: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistiche programma: Sostegno e valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo voce: Ministero per i beni a le attività culturali. Legge n. 163 del 1985: nuova disciplina degli interventi dello stato in favore dello spettacolo (1.2 - capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 10.000;
CS: - 10.000;

Pag. 171

2012:
CP: - 10.000;
CS: - 10.000.

2013:
CP: - 10.000;
CS: - 10.000.
Tab. C. 13.Marinello.

Alla tabella C, missione: Comunicazioni, programma: Sostegno all'editoria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze. Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 3 agosto 1981 n. 416 recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 - capp. 2183, 7442), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 50.000;
CS: - 50.000;

2012:
CP: - 50.000;
CS: - 50.000;

2013:
CP: - 50.000;
CS: - 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Sostegno alla famiglia, voce: Ministero dell'economia e delle finanze. Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. Art. 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 - cap. 2102), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 50.000;
CS: + 50.000;

2012:
CP: + 50.000;
CS: + 50.000;

2013:
CP: + 50.000;
CS: + 50.000.
Tab. C. 4.La XII Commissione.

Alla tabella C, missione: Comunicazioni, programma: Sostegno all'editoria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze. Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 3 agosto 1981 n. 416 recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 - capp. 2183, 7442), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 20.000;
CS: - 20.000;

2012:
CP: - 20.000;
CS: - 20.000;

2013:
CP: - 20.000;
CS: - 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Legge n. 285 del 1997: Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza. Art. 1, Fondo nazionale per l'infanzia

Pag. 172

e l'adolescenza (4.5 - cap. 3527), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000;

2012:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000;

2013:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000.
Tab. C. 5.La XII Commissione.

Alla tabella C, missione: Comunicazioni, programma: Sostegno all'editoria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 3 agosto 1981 n. 416 recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 - capp. 2183, 7442) apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 10.000;
CS: - 10.000;

2012:
CP: - 10.000;
CS: - 10.000;

2013:
CP: - 10.000;
CS: - 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità, voce: Ministero dell'economia e delle finanze. Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. Art. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4 - cap. 2108), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 10.000;
CS: + 10.000;

2012:
CP: + 10.000;
CS: + 10.000.

2013:
CP: + 10.000;
CS: + 10.000.
Tab. C. 7.La XII Commissione.

Alla tabella C, missione: Ricerca e innovazione, programma: Ricerca in materia ambientale, voce: Ministero dell'ambiente, Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività la stabilizzazione della finanza pubblica e le perequazione tributarie - Art. 28, comma 1: Istituto superiore per la formazione e la ricerca ambientale (ISPRA) apportare le seguenti variazioni: voce:

2011:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000;

2012:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000;

Pag. 173

2013:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione: Istruzione universitaria, programma: Sistema universitario e formazione post-universitaria, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 20.000;
CS: - 20.000;

2012:
CP: - 20.000;
CS: - 20.000;

2013:
CP: - 20.000;
CS: - 20.000.
Tab. C. 23. Cambursano, Borghesi, Piffari, Scilipoti.

Alla tabella C, missione: Ricerca e innovazione, programma: Ricerca scientifica e tecnologica di base, voce: Ministero dell'istruzione, università e ricerca, decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e le valutazione delle politiche nazionale relative alle ricerca scientifica e tecnologica, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 19.500;
CS: + 19.500;

2012:
CP: + 19.500;
CS: + 19.500;

2013:
CP: + 15.500;
CS: + 15.500.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, missione: Giovani e sport, programma: Incentivazione e sostegno alla gioventù , voce: Ministero dell'economia e delle finanze. Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il bilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della forza pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscali. Art. 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 19.500;
CS: - 19.500;

2012:
CP: - 19.500;
CS: - 19.500;

2013:
CP: - 15.500;
CS: - 15.500.
Tab. C. 18. Della Vedova, Moroni.

Alla tabella C, missione: Ricerca e innovazione, programma: Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario e industriale, voce: Ministero sviluppo economico. Legge n. 282, del 1991 e decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge

Pag. 174

n. 61 del 1994 - decreto-legge n. 26 del 1995 convertito nella legge n. 95 del 1995: riforma dell'Enea, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000;

2012:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000;

2013:
CP: + 18.800;
CS: + 18.800.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Promozione garanzia dei diritti e delle pari opportunità voce: Ministero dell'economia e delle finanze. Legge n. 223 del 2006: Fondo per le politiche delle famiglie. Art. 19 comma 3, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 20.000;
CS: - 20.000;

2012:
CP: - 20.000;
CS: - 20.000;

2013:
CP: - 18.800;
CS: - 18.800.
Tab. C. 14. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Alla tabella C, missione: Ricerca e innovazione, programma: Ricerca per il settore della sanità pubblica voce: Ministero della salute, decreto legislativo n. 267, del 1993: Riordino dell'Istituto superiore di sanità, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 10.000;
CS: + 10.000;

2012:
CP: + 10.000;
CS: + 10.000;

2013:
CP: + 10.000;
CS: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione: Istruzione universitaria, programma: Sistema universitario e formazione post-universitaria, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 10.000;
CS: - 10.000;

2012:
CP: - 10.000;
CS: - 10.000;

2013:
CP: - 10.000;
CS: - 10.000.
Tab. C. 21. Cambursano, Borghesi, Palagiano, Mura.

Alla tabella C, missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente programma: Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia delle diversità e dell'ecosistema marino voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Legge n. 549, del

Pag. 175

1995: - Contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000;

2012:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000;

2013:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione: Istruzione universitaria, programma: Sistema universitario e formazione post-universitaria, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 20.000;
CS: - 20.000;

2012:
CP: - 20.000;
CS: - 20.000;

2013:
CP: - 20.000;
CS: - 20.000.
Tab. C. 24. Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti.

Alla tabella C, missione: Tutela della salute, programma: Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti, voce: Ministero della salute. Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo. Art. 1, comma 2: finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo: apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 3.000;
CS: + 3.000;

2012:
CP: + 3.000;
CS: + 3.000;

2013:
CP: + 3.000;
CS: + 3.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione: Istruzione universitaria, programma: Sistema universitario e formazione post-universitaria, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 3.000;
CS: - 3.000;

2012:
CP: - 3.000;
CS: - 3.000;

2013:
CP: - 3.000;
CS: - 3.000.
Tab. C. 22. Cambursano, Borghesi, Mura, Palagiano.

Pag. 176

Alla tabella C, missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma: Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, voce: Ministero per i beni e le attività culturali. Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2 - capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 100.000;
CS: - 100.000;

2012:
CP: - 100.000;
CS: - 100.000;

2013:
CP: - 100.000;
CS: - 100.000.

Conseguentemente, alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Art. 20, comma 8, Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.5 - cap. 3671), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000;

2012:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000;

2013:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000.
Tab. C. 6.La XII Commissione.

Alla tabella C, missione: Istruzione università, programma: Sistema universitario e formazione post-università, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 10.000;
CS: - 10.000;

2012:
CP: - 10.000;
CS: - 10.000;

2013:
CP: - 10.000;
CS: - 10.000.

Conseguentemente, alla tabella E, missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma: Sviluppo, e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, aggiungere la seguente legge: Legge 27 dicembre 2006, n. 296: Sviluppo dell'imprenditoria giovanile e in agricoltura Articolo 1, comma 1068 - Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura (1. 5 - cap. 7818) apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 10.000;
CS: + 10.000;

Pag. 177

2012:
CP: + 10.000;
CS: + 10.000;

2013:
CP: + 10.000;
CS: + 10.000.
Tab. C. 25. Di Giuseppe, Rota, Borghesi, Cambursano.

TAB. E

Alla tabella E, missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma: Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 183 del 1987: coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari - Art. 5: fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (Set. 27) Interventi diversi (3.1. - cap. 7493), apportare le seguenti variazioni:
Riduzione

2011:
CP: 1.000.000;
CS: 1.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione Infrastrutture pubbliche e logistica (14), programma Opere pubbliche e infrastrutture (14.8), voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 488 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - Art. 50 comma 1, lettera c): edilizia sanitaria pubblica (10.1. - cap. 7464), apportare le seguenti variazioni:
Rifinanziamento

2011:
CP: 1.000.000;
CS: 1.000.000.
*Tab. E. 1.La XII Commissione.

Alla tabella E, missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma: Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 163 del 1987: coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari - Art. 5: fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (Set. 27) Interventi diversi (3.1 - cap. 7493), apportare le seguenti variazioni:
Riduzione

2011:
CP: 1.000.000;
CS: 1.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione Infrastrutture pubbliche e logistica (14), programma Opere pubbliche e infrastrutture (14.8), voce Ministero dell'economia e delle finanze. Legge n. 488 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - Art. 50 comma 1, lettera c): edilizia sanitaria pubblica (10.1. - cap. 7464), apportare le seguenti variazioni:
Rifinanziamento

2011:
CP: 1.000.000;
CS: 1.000.000.
*Tab. E. 4.Bucchino, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Sbrollini, Pedoto, Livia Turco, Argentin, Burtone, Lenzi, Bossa, Farina Coscioni, Sarubbi.

Pag. 178

Alla tabella E, missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma: Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 183 del 1987: coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla comunità europea - Art. 5: fondo destinato al coordinamento delle politiche comunitarie (Set. 27) Interventi diversi (3.1 - cap. 7493), apportare le seguenti variazioni:
Riduzione:

2011:
CP: 100.000;
CS: 100.000.

2012:
CP: 100.000;
CS: 100.000.

2013:
CP: 100.000;
CS: 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione: Agricoltura e pesca, programma sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione, voce: Ministero politiche agricole, alimentari e forestali. Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2 lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38 - Art. 15 comma 2 punto 1): fondo solidarietà nazionale - (Set. 21) Interventi in agricoltura (1.5 - cap. 7439), apportare le seguenti variazioni:
Rifinanziamento:

2011:
CP: 100.000;
CS: 100.000.

2012:
CP: 100.000;
CS: 100.000.

2013:
CP: 100.000;
CS: 100.000.
Tab. E. 3.Marinello.

Alla tabella E, missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma: Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 183 del 1987: coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunità europee - Art. 5: fondo destinato al coordinamento delle politiche comunitarie apportare le seguenti variazioni:
Rimodulazione:

2011:
CP: - 59.000;
CS: - 59.000;

2012:
CP: - 101.000;
CS: - 101.000;

2013:
CP: - 160.000;
CS: - 160.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Edilizia statale e interventi speciali, voce Ministero infrastrutture e trasporti. Decreto-legge n. 112 del 2008, Art. 14 comma 1, apportare le seguenti variazioni:
Rimodulazione:

2011:
CP: - 59.000;
CS: - 59.000;

2012:
CP: - 101.000;
CS: - 101.000;

Pag. 179

2013:
CP: - 160.000;
CS: - 160.000.
Tab. E. 5.Peluffo, Misiani.

Alla tabella E, missione: Soccorso civile, programma: Protezione civile, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 39 del 2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici della regione Abruzzo, articolo 14, comma 5 - Ricostruzione Abruzzo, interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7462) apportare le seguenti variazioni:
Rifinanziamento:

2011:
CP: 20.000;
CS: 20.000.

2012:
CP: 200.000;
CS: 200.000.

2013:
CP: 250.000;
CS: 250.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione Sviluppo e riequilibrio territoriale, programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento delle aree sottoutilizzate, voce: Ministero dello sviluppo economico. Legge finanziaria n. 289/2002 - art. 61, comma 1 - Interventi nelle aree sottoutilizzate, (2.1 - cap. 8425), apportare le seguenti variazioni:
Riduzione:

2011:
CP: 20.000;
CS: 20.000.

2012:
CP: 200.000;
CS: 200.000.

2013:
CP: 250.000;
CS: 250.000.
Tab. E. 9.Di Stanislao, Cambursano, Borghesi.

Alla tabella E, missione: Diritto alla mobilità, programma: Sviluppo e Sicurezza della mobilità locale, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Art. 63, comma 12: Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale (Set. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.7 - cap. 7254) apportare le seguenti variazioni:
Rifinanziamento:

2011:
CP: 12.000;
CS: 3.700;

2012:
CP: 423.000;
CS: 140.000;

2013:
CP: 100.000;
CS: 100.000.

Pag. 180

Conseguentemente alla medesima tabella:
missione:
Diritto alla mobilità, programma: Sostegno allo sviluppo del trasporto, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge finanziaria n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2010). Art. 2, comma 204: Anas partecipazione società stretto di Messina (Set. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 - cap. 7372) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione

2012:
CP: 423.000;
CS: 140.000;
missione: Sviluppo e riequilibrio territoriale, programma: Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento delle aree sottoutilizzate, voce: Ministero dello Sviluppo economico. Legge finanziaria n. 289 dei 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2003). Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi delle medesime aree (Set. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1. - cap. 8425) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione

2013:
CP: 100.000;
CS: 100.000;
missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Analisi monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge finanziaria n.191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2010). Art. 2, comma 197: Anas partecipazione società stretto di Messina (Set. 27) Interventi diversi (9.1 - cap. 7460/P) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione

2011:
CP: 400;
CS: 150;
missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge finanziaria n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2010). Art. 2, comma 197: Anas partecipazione società stretto di Messina (Set. 27) Interventi diversi - 9.1 cap. 7020) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione

2011:
CP: 11.600;
CS: 3.550.
Tab. E. 7.Cambursano, Borghesi, Monai.

Alla tabella E, missione: Diritto alla mobilità, programma: Sviluppo e Sicurezza della mobilità locale, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Art. 63, comma 12: Fondo per la promozione e il sostegno

Pag. 181

dello sviluppo del trasporto pubblico locale (Set. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.7. - cap. 7254) apportare le seguenti variazioni:
Rifinanziamento:

2011:
CP: 10.000;
CS: 3.000.

2012:
CP: 20.000;
CS: 10.000.

2013:
CP: 100.000;
CS: 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella:
missione:
Infrastrutture pubbliche e logistica, programma: Opere pubbliche e infrastrutture, voce: Ministero dell'economia e delle finanze. Legge 191 del 2009: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). (Fondo Letta) (10.1 - cap. 7464/P) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione:

2011:
CP: 10.000;
CS: 3.000.

2012:
CP: 20.000;
CS: 10.000;
missione: Sviluppo e riequilibrio territoriale, programma: Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento delle aree sottoutilizzate, voce: Ministero dello sviluppo economico. Legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2003). Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi belle medesime aree (Set. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 - cap. 8425) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione

2013:
CP: 100.000;
CS: 100.000.
Tab. E. 8.Borghesi, Cambursano, Monai.

Alla tabella E, missione: Diritto alla mobilità, programma: Sostegno allo sviluppo del trasporto, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge finanziaria n.191 del 2009: Disposizioni per a formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2010). Art. 2, comma 204: Anas partecipazione società stretto di Messina (Set. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1. - cap. 7372) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione

2012:
CP: 423.000;
CS: 140.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella:
missione:
Sviluppo e riequilibrio territoriale, programma: Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento delle aree sottoutilizzate, voce: Ministero dello sviluppo economico. Legge Finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi delle medesime aree (Set. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1. cap. 8425) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione

2013:
CP: 100.000;
CS: 100.000;

Pag. 182

missione: Politiche economico finanziarie e di bilancio, programma Analisi monitoraggio e controllo finanza pubblica e politiche di bilancio, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge finanziaria n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2010). Art. 2, comma 197: Anas partecipazione società stretto di Messina (Set. 27) Interventi diversi (9.1. - cap. 7460/P) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione

2011:
CP: 400;
CS: 150;
missione: Politiche economico finanziarie e di bilancio, programma: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, voce Ministero dell'economia e delle finanze. Legge finanziaria n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2010). Art. 2, comma 197: Anas partecipazione società stretto di Messina (Set. 27) Interventi diversi (9.1. - cap. 7020) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione

2011:
CP: 11.600;
CS: 3.550;
aggiungere la seguente missione: Infrastrutture pubbliche e logistica, programma: Sistemi stradali, autostradali, ferroviari e intermodali voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Decreto-legge n. 262 del 2006. Art. 2, comma 92 - Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e Calabria (1.2.6. - Investimenti - cap. 7487):
Rifinanziamento:

2011:
CP: 12.000;
CS: 3.700.

2012:
CP: 423.000;
CS: 140.000.

2013:
CP: 100.000;
CS: 100.000.
Tab. E. 6.Cambursano, Borghesi, Monai.

Alla tabella E, missione: Infrastrutture pubbliche e logistica, programma: Opere pubbliche e infrastrutture, voce: Ministero dell'economia e delle finanze. Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. Art. 50, comma 1, punto c: edilizia sanitaria pubblica (10.1 cap. 7464/P), apportare le seguenti variazioni:
Riduzione:

2011:
CP: 50.000;
CS: 50.000.

2012:
CP: 50.000;
CS: 50.000.

2013:
CP: 50.000;
CS: 50.000.

Conseguentemente alla medesima tabella, missione: Infrastrutture pubbliche e logistica, programma: Opere strategiche, edilizia statale e interventi speciali e per pubbliche calamità, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Legge finanziaria n. 244 del 2007. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008), Art. 2, comma 257, punto A: Legge obiettivo

Pag. 183

(1.7 - cap. 7060/P) apportare le seguenti variazioni:
Rifinanziamento:

2011:
CP: 50.000;
CS: 50.000.

2012:
CP: 50.000;
CS: 50.000.

2013:
CP: 50.000;
CS: 50.000.
Tab. E. 2.Mario Pepe (PD).

Pag. 184

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (C. 3779 Governo).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 2.

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
29-bis. Le somme non impegnate alla data del 31 dicembre 2010, iscritte nel Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio del Ministero dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore all'importo di 1,3 milioni di euro indicato nella risoluzione approvata dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati il 30 luglio 2010, sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
2. 1.Borghesi, Cambursano.

ART. 3.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito della riduzione degli incentivi a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, così come previsti dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, all'assegnazione, mediante bando di concorso pubblico, delle risorse necessarie a garantire alle aziende del settore contributi pari ad almeno i due terzi di quelli percepiti nell'anno 2010.

Conseguentemente:
alla tabella 3, stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, missione Comunicazioni, programma 6.7 - Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 45.000.000;
CS: + 45.000.000.

2012:
CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.

2013:
CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.

alla medesima tabella, missione Fondi da ripartire, programma 10.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 45.000.000;
CS: - 45.000.000.

2012:
CP: - 15.000.000;
CS: - 15.000.000.

2013:
CP: - 15.000.000;
CS: - 15.000.000.
3. 1. Di Biagio, Lo Presti.

Pag. 185

ART. 6.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assegnare, previa intesa con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, con apposito decreto nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel Mondo», programma «Fondi da assegnare», risorse destinate al finanziamento del programma MAE-CRUI, al fine di prevedere borse di studio destinate ai partecipanti vincitori.

Conseguentemente:
alla tabella 6, stato di previsione del
Ministero degli affari esteri, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.2 - Cooperazione allo sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

2012:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

2013:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

alla medesima tabella, missione Fondi da ripartire, programma 3.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.

2012:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.

2013:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.
6. 1. Di Biagio, Della Vedova.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti all'assegnazione all'associazione «Alleanza degli Ospedali Italiani del Mondo» risorse necessarie al trasferimento dall'Italia all'estero delle attrezzature donate nonché alla tenuta dell'inventario aggiornato delle attrezzature disponibili, di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e a consentire la partecipazione alla rete del teleconsulto e della formazione a distanza di ospedali appartenenti a Stati nei quali non vi siano ospedali italiani.

Conseguentemente:
alla tabella 6, stato di previsione del
Ministero degli affari esteri, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.2 - Cooperazione allo sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 750.000;
CS: + 750.000.

2012:
CP: + 750.000;
CS: + 750.000.

2013:
CP: + 750.000;
CS: + 750.000.
alla medesima tabella, missione Fondi da ripartire, programma 3.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 750.000;
CS: - 750.000.

Pag. 186

2012:
CP: - 750.000;
CS: - 750.000.

2013:
CP: - 750.000;
CS: - 750.000.
6. 2. Di Biagio.

ART. 8.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Il Ministro dell'interno, vista la necessità ed urgenza di incrementare la funzionalità dell'amministrazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco a seguito della carenza di organico prevista a fronte dei passaggi di qualifica per gli anni 2011 e 2012, è autorizzato a disporre l'assunzione nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco degli idonei utilmente collocati nella graduatoria di cui al decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2008, n. 1996,

Conseguentemente:

alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma 25.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 30.000.000;
CS: - 30.000.000;

2012:
CP: - 66.000.000;
CS: - 66.000.000;

2013:
CP: - 66.000.000;
CS: - 66.000.000.

alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione Soccorso civile, programma 4.2 - Prevenzione del rischio e soccorso pubblico, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000;

2012:
CP: + 66.000.000;
CS: + 66.000.000;

2013:
CP: + 66.000.000;
CS: + 66.000.000.
8. 1. Paglia.

ART. 12.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Per l'anno 2011 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e nel limite delle economie realizzate sui fondi assegnati fino alla data del 31 dicembre 2010 ai commissari ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, a provvedere alla copertura dei contributi in conto capitale richiesti dai consorzi di bonifica per produzione di energia da fonti rinnovabili, in conformità alla vigente normativa di settore.
12. 1.Marinello.

ART. 13.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In sede di riparto del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono assegnate risorse pari a 50 milioni di euro alla Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e a 100 milioni di euro alla Direzione generale per

Pag. 187

il cinema, interamente destinate al sostegno dei settori dello spettacolo di relativa competenza.
13. 1.Carlucci.

ART. 17.

Al comma 3 dopo le parole: provvidenze per l'editoria, aggiungere le seguenti:, nonché quanto disposto dall'articolo 26 della medesima legge in materia di contributi per la stampa italiana all'estero. A tale finalità all'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «limitatamente alle minoranze linguistiche» sono soppresse e dopo le parole: «legge 23 dicembre 200, n. 338,» sono aggiunte le seguenti: «all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni,»;
b) alla lettera d) le parole: «dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, eccessive modificazioni, nonché» sono soppresse.
*17. 1.La VII Commissione.

Al comma 3 dopo le parole: provvidenze per l'editoria, aggiungere le seguenti: nonché di quanto disposto dall'articolo 26 della medesima legge in materia di contributi per la stampa italiana all'estero. A tale finalità all'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «limitatamente alle minoranze linguistiche» sono soppresse e dopo le parole: «legge 23 dicembre 200, n. 338,» sono aggiunte le seguenti: «all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni,»;
b) alla lettera d) le parole: «dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, eccessive modificazioni, nonché» sono soppresse.
*17. 3.Levi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

Al comma 3, dopo le parole: provvidenze per l'editoria, aggiungere le seguenti: nonché quanto disposto dall'articolo 26 della medesima legge in materia di contributi per la stampa italiana all'estero. A tale finalità all'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «limitatamente alle minoranze linguistiche» sono soppresse e dopo le parole: «legge 23 dicembre 200, n. 338,» sono aggiunte le seguenti: «all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni,»;
b) alla lettera d) le parole: «dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, eccessive modificazioni, nonché» sono soppresse.
*17. 4.Di Biagio, Angeli, Barbaro.

Al comma 17, aggiungere, infine, il seguente periodo: Ai fini del consolidamento della tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 30 giugno 2011, il Ministro

Pag. 188

dell'economia e delle finanze, trasmette alle Camere una relazione che dà conto dei criteri utilizzati ai fini della riallocazione in bilancio delle spese di cui al primo periodo, con l'evidenziazione della quota delle spese da considerare obbligatorie ai sensi dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, indicata dalle singole amministrazioni interessate.
17. 2.Duilio.

TAB. 1

Alla tabella 1, stato di previsione dell'entrata, Unità di voto 1.1.9 - Imposte sui generi di Monopolio, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 10.793.000.000;
CS: - 10.793.000.000.

Conseguentemente:
alla medesima tabella, Unità di voto 1.1.10 - Lotto, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 5.462.000.000;
CS: + 5.462.000.000.
alla medesima tabella, Unità di voto 1.1.11 - Imposte gravanti sui giochi, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 3.812.000.000;
CS: + 3.812.000.000.
alla medesima tabella, Unità di voto 1.1.12 - Lotterie ed altri giochi, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 3.161.000.000;
CS: + 3.161.000.000.
Tab. 1. 1. Moroni.

TAB. 2

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 40.000.000;
CS: - 40.000.000.

2012:
CP: - 40.000.000;
CS: - 40.000.000.

2013:
CP: - 40.000.000;
CS: - 40.000.000.

Conseguentemente:
alla medesima tabella, medesima missione, programma 1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 40.000.000;
CS: - 40.000.000.

2012:
CP: - 40.000.000;
CS: - 40.000.000.

2013:
CP: - 40.000.000;
CS: - 40.000.000.
alla medesima tabella, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

Pag. 189

2012:
CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

2013:
CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.
alla medesima tabella, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 24.4 Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 120.000.000;
CS: - 120.000.000.

2012:
CP: - 120.000.000;
CS: - 120.000.000.

2013:
CP: - 120.000.000;
CS: - 120.000.000.
alla medesima tabella, missione Fondi da ripartire, programma 25.1 Fondi da assegnare apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 150.000.000;
CS: - 150.000.000.

2012:
CP: - 150.000.000;
CS: - 150.000.000.

2013:
CP: - 150.000.000;
CS: - 150.000.000.
alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 400.000.000;
CS: + 400.000.000.

2012:
CP: + 400.000.000;
CS: + 400.000.000.

2013:
CP: + 400.000.000;
CS: + 400.000.000.
Tab. 2. 30. Galletti, Binetti, Volontè, Ciccanti, Occhiuto, Capitanio Santolini, Pezzotta, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Delfino.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.1 - Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 14.000.000;
CS: - 14.000.000.

2012:
CP: - 14.000.000;
CS: - 14.000.000.

2013:
CP: - 21.000.000;
CS: - 21.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.6 - Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 14.000.000;
CS: + 14.000.000.

2012:
CP: + 14.000.000;
CS: + 14.000.000.

Pag. 190

2013:
CP: + 21.000.000;
CS: + 21.000.000.
Tab. 2. 23. Bucchino, Gianni Farina, Garavini, Narducci, Porta.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.1 - Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 11.000.000;
CS: - 11.000.000.

2012:
CP: - 11.000.000;
CS: - 11.000.000.

2013:
CP: - 11.000.000;
CS: - 11.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7 - Promozione del sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 11.000.000;
CS: + 11.000.000.

2012:
CP: + 11.000.000;
CS: + 11.000.000.

2013:
CP: + 11.000.000;
CS: + 11.000.000.
Tab. 2. 32. Garavini, Narducci, Porta, Bucchino, Gianni Farina, Fedi.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.1 - Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 7.000.000;
CS: - 7.000.000.

2012:
CP: - 7.000.000;
CS: - 7.000.000.

2013:
CP: - 7.000.000;
CS: - 7.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.8 - Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 7.000.000;
CS: + 7.000.000.

2012:
CP: + 7.000.000;
CS: + 7.000.000.

2013:
CP: + 7.000.000;
CS: + 7.000.000.
Tab. 2. 28. Bucchino, Gianni Farina, Fedi, Garavini, Narducci, Porta.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.1 - Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 1.650.000;
CS: - 1.650.000.

Pag. 191

2012:
CP: - 1.650.000;
CS: - 1.650.000.

2013:
CP: - 1.650.000;
CS: - 1.650.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione Italiani in Europa e nel mondo, programma 1.6 - Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 1.650.000;
CS: + 1.650.000.

2012:
CP: + 1.650.000;
CS: + 1.650.000.

2013:
CP: + 1.650.000;
CS: + 1.650.000.
Tab. 2. 24. Narducci, Fedi, Porta.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.5 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 149.471.506;
CS: - 149.471.506;

2012:
CP: - 146.611.489;
CS: - 146.611.489;

2013:
CP: - 146.190.347;
CS: - 146.190.347.

Conseguentemente, alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, missione Difesa e sicurezza del territorio - programma 1.4 - Approntamento e impiego delle forze aeree, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 149.471.506;
CS: + 149.471.506;

2012:
CP: + 146.611.489;
CS: + 146.611.489;

2013:
CP: + 146.190.347;
CS: + 146.190.347.
Tab. 2. 3.La IV Commissione.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.5 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 140.000.000;
CS: - 140.000.000.

2012:
CP: - 140.000.000;
CS: - 140.000.000.

2013:
CP: - 140.000.000;
CS: - 140.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 11, allo stato di previsione del Ministero della difesa missione Difesa e sicurezza del territorio, - programma 1.4 - Approntamento e impiego delle forze aree, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 140.000.000;
CS: + 140.000.000.

2012:
CP: + 140.000.000;
CS: + 140.000.000.

Pag. 192

2013:
CP: + 140.000.000;
CS: + 140.000.000.
Tab. 2. 18. Rugghia, Villecco Calipari, Garofani, Recchia, Laganà Fortugno, Mogherini Rebesani, La Forgia, Rosato, Gianni Farina.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.5 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 110.000.000;
CS: - 110.000.000.

2012:
CP: - 110.000.000;
CS: - 110.000.000.

2013:
CP: - 110.000.000;
CS: - 110.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 11, allo stato di previsione del Ministero della difesa missione Difesa e sicurezza del territorio, programma 1.3 - Approntamento e impiego delle forze navali, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 110.000.000;
CS: + 110.000.000.

2012:
CP: + 110.000.000;
CS: + 110.000.000.

2013:
CP: + 110.000.000;
CS: + 110.000.000.
Tab. 2. 16. Rugghia, Villecco Calipari, Garofani, Recchia, Laganà Fortugno, Mogherini Rebesani, La Forgia, Rosato, Gianni Farina.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.5 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 87.747.578;
CS: - 87.747.578;

2012:
CP: - 86.727.793;
CS: - 86.727.793;

2013:
CP: - 85.705.402;
CS: - 85.705.402.

Conseguentemente, alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, missione Difesa e sicurezza del territorio, programma 1.6 - Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 87.747.578;
CS: + 87.747.578;

2012:
CP: + 86.727.793;
CS: + 86.727.793;

2013:
CP: + 85.705.402;
CS: + 85.705.402.
Tab. 2. 4.La IV Commissione.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.5 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 30.000.000;
CS: - 30.000.000;

2012:
CP: - 30.000.000;
CS: - 30.000.000;

Pag. 193

2013:
CP: - 30.000.000;
CS: - 30.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, missione Difesa e sicurezza del territorio, programma 1.6 - Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: +30.000.000;
CS: +30.000.000;

2012:
CP: +30.000.000;
CS: +30.000.000;

2013:
CP: +30.000.000;
CS: +30.000.000.
Tab. 2. 5.La IV Commissione.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 500.000.000;
CS: - 500.000.000.

2012:
CP: - 200.000.000;
CS: - 200.000.000.

2013:
CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

Conseguentemente:
alla medesima tabella, missione Relazioni con le autonomie territoriali, programma 2.3 - Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 500.000.000;
CS: + 500.000.000.

2012:
CP: + 250.000.000;
CS: + 250.000.000.

2013:
CP: + 250.000.000;
CS: + 250.000.000.
alla medesima tabella missione Fondi da ripartire, programma 25.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2012:
CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

2013:
CP: - 200.000.000;
CS: - 200.000.000.
Tab. 2. 48. Cicu.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 40.000.000;
CS: - 40.000.000.

2012:
CP: - 40.000.000;
CS: - 40.000.000.

2013:
CP: - 40.000.000;
CS: - 40.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 5, allo stato di previsione del Ministero della giustizia

Pag. 194

missione Giustizia, programma 1.1 - Amministrazione penitenziaria, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 40.000.000;
CS: + 40.000.000.

2012:
CP: + 40.000.000;
CS: + 40.000.000.

2013:
CP: + 40.000.000;
CS: + 40.000.000.
Tab. 2. 26. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 40.000.000;
CS: - 40.000.000.

2012:
CP: - 40.000.000;
CS: - 40.000.000.

2013:
CP: - 40.000.000;
CS: - 40.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 5, allo stato di previsione del Ministero della giustizia missione Giustizia, programma 1.2 - Giustizia civile e penale, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 40.000.000;
CS: + 40.000.000.

2012:
CP: + 40.000.000;
CS: + 40.000.000.

2013:
CP: + 40.000.000;
CS: + 40.000.000.
Tab. 2. 25. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 30.000.000;
CS: - 30.000.000.

2012:
CP: - 30.000.000;
CS: - 30.000.000.

2013:
CP: - 30.000.000;
CS: - 30.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione Diritti sociali, programma 17.3 - Sostegno alla famiglia, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000.

2012:
CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000.

Pag. 195

2013:
CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000.
Tab. 2. 20. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 6.000.000;
CS: - 6.000.000.

2012:
CP: - 6.000.000;
CS: - 6.000.000.

2013:
CP: - 6.000.000;
CS: - 6.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 17.4 - Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 6.000.000;
CS: + 6.000.000.

2012:
CP: + 6.000.000;
CS: + 6.000.000.

2013:
CP: + 6.000.000;
CS: + 6.000.000.
Tab. 2. 21. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 6.000.000;
CS: - 6.000.000;

2012:
CP: - 6.000.000;
CS: - 6.000.000;

2013:
CP: - 6.000.000;
CS: - 6.000.000.

Conseguentemente alla tabella 14, stato di previsione del Ministero della salute, missione Tutela della salute, programma 1.2 - Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 6.000.000;
CS: + 6.000.000;

2012:
CP: + 6.000.000;
CS: + 6.000.000;

2013:
CP: + 6.000.000;
CS: + 6.000.000.
* Tab. 2. 7.La XII Commissione.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 6.000.000;
CS: - 6.000.000.

Pag. 196

2012:
CP: - 6.000.000;
CS: - 6.000.000.

2013:
CP: - 6.000.000;
CS: - 6.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 14, allo stato di previsione del Ministero della salute missione Tutela della salute, programma 1.2 - Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 6.000.000;
CS: + 6.000.000.

2012:
CP: + 6.000.000;
CS: + 6.000.000.

2013:
CP: + 6.000.000;
CS: + 6.000.000.
* Tab. 2. 38. Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Sbrollini, Pedoto, Livia Turco, Argentin, Lenzi, Bossa, Farina Coscioni, Sarubbi.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000;

2012:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000;

2013:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 14, stato di previsione del Ministero della salute, missione Tutela della salute, programma 1.3 - Programmazione sanitaria di livelli di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000;
2012 :
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000;

2013:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.
** Tab. 2. 6.La XII Commissione.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.

2012:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.

2013:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 14, allo stato di previsione del Ministero della salute missione Tutela della salute, programma 1.3 - Programmazione sanitaria di livelli di assistenza in materia sanitaria umana, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

Pag. 197

2012:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

2013:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.
** Tab. 2. 39. D'Incecco, Lenzi, Bossa, Bucchino, Burtone, Grassi, Miotto, Murer, Sbrollini, Pedoto, Livia Turco, Argentin, Farina Coscioni, Sarubbi.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000;

2012:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000;

2013:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.

Conseguentemente alla tabella 14, stato di previsione del Ministero della salute, missione Fondi da ripartire, programma 4.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000;

2012:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000;

2013:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.
* Tab. 2. 8.La XII Commissione.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.

2012:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.

2013:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 14, allo stato di previsione del Ministero della salute missione Fondi da ripartire, programma 4.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

2012:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

2013:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.
* Tab. 2. 40. Burtone, Lenzi, Bossa, Bucchino, D'Incecco, Grassi, Miotto, Murer, Sbrollini, Pedoto, Livia Turco, Argentin, Farina Coscioni, Sarubbi.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Relazione finanziarie con le autonomie territoriali - programma 2.3 - Regolazioni contabili ed altri trasferimenti

Pag. 198

alle Regioni a statuto speciale, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 3.200.000.000;
CS: + 3.200.000.000.
Tab. 2. 12. Calvisi.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.

2012:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.

2013:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.6 - Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

2012:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

2013:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
Tab. 2. 33. Gianni Farina, Fedi, Garavini, Narducci, Porta, Bucchino.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.

2012:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.

2013:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7 - Promozione del sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

2012:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

2013:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
Tab. 2. 29. Porta, Bucchino, Gianni Farina, Fedi, Garavini, Narducci.

Alla tabella 2, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma - 3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.

2012:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.

Pag. 199

2013:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.8 - Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

2012:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

2013:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
Tab. 2. 69. Bucchino, Gianni Farina, Fedi, Garavini, Narducci, Porta.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione Istruzione scolastica, programma 16.1 - Sostegno all'istruzione, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 85.000.000;
CS: + 85.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione Fondi da ripartire, programma 25.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 85.000.000;
CS: - 85.000.000.
Tab. 2. 13. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Coscia, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Istruzione scolastica, programma 16.1 - Sostegno all'istruzione statale apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 23.000.000;
CS: - 23.000.000.

2012:
CP: - 23.000.000;
CS: - 23.000.000.

2013:
CP: - 18.000.000;
CS: - 18.000.000.

Conseguentemente:
alla tabella 7, stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione Istruzione scolastica, programma 1.9 - Istruzione scolastica non statale apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 245.000.000;
CS: + 245.000.000.

2012:
CP: + 245.000.000;
CS: + 245.000.000.

2013:
CP: + 245.000.000;
CS: + 245.000.000.

alla medesima tabella:
a) alla missione Istruzione universitaria, programma 2.3 - Sistema universitario e formazione post-universitaria, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 67.300.000;
CS: - 67.300.000.

2012:
CP: - 67.300.000;
CS: - 67.300.000.

Pag. 200

2013:
CP: - 72.300.000;
CS: - 72.300.000.
b) alla missione Ricerca e innovazione, programma 3.2 - Ricerca scientifica e tecnologica applicata, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 200.000;
CS: - 200.000.

2012:
CP: - 200.000;
CS: - 200.000.

2013:
CP: - 200.000;
CS: - 200.000.
c) alla missione: Ricerca e innovazione, programma 3.3 - Ricerca scientifica e tecnologica di base, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.

2012:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.

2013:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.
d) alla missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma 4.1 - Cooperazione in materia culturale, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 1.500.000;
CS: - 1.500.000.

2012:
CP: - 1.500.000;
CS: - 1.500.000.

2013:
CP: - 1.500.000;
CS: - 1.500.000.
e) alla missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma 4.2 - Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.

2012:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.

2013:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.
f) alla missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 5.1 - Indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.

2012:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.

2013:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.
g) alla missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 5.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni pubbliche di competenza, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 16.000.000;
CS: - 16.000.000.

2012:
CP: - 16.000.000;
CS: - 16.000.000.

2013:
CP: - 16.000.000;
CS: - 16.000.000.

Pag. 201

h) alla missione Fondi da ripartire, programma 6.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 132.000.000;
CS: - 132.000.000.

2012:
CP: - 132.000.000;
CS: - 132.000.000.

2013:
CP: - 132.000.000;
CS: - 132.000.000.
Tab. 2. 19. Rubinato.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 17.1 - Protezione sociale per particolari categorie, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 150.000.000;
CS: + 150.000.000.

2012:
CP: + 150.000.000;
CS: + 150.000.000.

2013:
CP: + 150.000.000;
CS: + 150.000.000.

Conseguentemente:
alla medesima tabella, missione
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 24.3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

2012:
CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

2013:
CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, medesima missione, programma 24.4 - Servizi generali, formativi, ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 100.000.000;
CS: - 100.000.000.

2012:
CP: - 100.000.000;
CS: - 100.000.000.

2013:
CP: - 100.000.000;
CS: - 100.000.000.
Tab. 2. 62. Borghesi, Cambursano, Palagiano, Mura.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia programma: 17.4 - Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 6.000.000;
CS: + 6.000.000.

2012:
CP: + 6.000.000;
CS: + 6.000.000.

2013:
CP: + 6.000.000;
CS: + 6.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione: Fondi da ripartire, programma:

Pag. 202

25.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 6.000.000;
CS: - 6.000.000.

2012:
CP: - 6.000.000;
CS: - 6.000.000.

2013:
CP: - 6.000.000;
CS: - 6.000.000.
Tab. 2. 55. Porcino, Paladini, Mura, Palagiano, Cambursano.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Politiche per il lavoro, programma: 19.1 - Infortuni sul lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

2012:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

2013:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione: Fondi da ripartire, programma: 25.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.

2012:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.

2013:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.
Tab. 2. 54. Paladini, Porcino, Mura, Palagiano, Borghesi.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 24.3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

2012:
CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

2013:
CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

Conseguentemente:
alla medesima tabella, missione
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 24.4 - Servizi generali, formativi, ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 120.000.000;
CS: - 120.000.000.

2012:
CP: - 120.000.000;
CS: - 120.000.000.

2013:
CP: - 120.000.000;
CS: - 120.000.000.

Pag. 203

alla medesima tabella, missione Fondi da ripartire programma 25.1 - Fondi da assegnare apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 230.000.000;
CS: - 230.000.000.

2012:
CP: - 230.000.000;
CS: - 230.000.000.

2013:
CP: - 230.000.000;
CS: - 230.000.000.

alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, - programma 4.5 - Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 400.000.000;
CS: + 400.000.000.

2012:
CP: + 400.000.000;
CS: + 400.000.000.

2013:
CP: + 400.000.000;
CS: + 400.000.000.
Tab. 2. 60. Borghesi, Cambursano, Mura, Palagiano.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 24.3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

2012:
CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

2013:
CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

Conseguentemente:
alla medesima tabella, medesima missione, programma 24.4 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 120.000.000;
CS: - 120.000.000.

2012:
CP: - 120.000.000;
CS: - 120.000.000.

2013:
CP: - 120.000.000;
CS: - 120.000.000.

Alla medesima tabella missione Fondi da ripartire, - programma 25.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 180.000.000;
CS: - 180.000.000.

2012:
CP: - 180.000.000;
CS: - 180.000.000.

2013:
CP: - 180.000.000;
CS: - 180.000.000.

Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali

Pag. 204

e per le pubbliche calamità, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 350.000.000;
CS: + 350.000.000.

2012:
CP: + 350.000.000;
CS: + 350.000.000.

2013:
CP: + 350.000.000;
CS: + 350.000.000.
Tab. 2. 52. Zazzera, Donadi, Leoluca Orlando, Borghesi, Cambursano, Di Giuseppe.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 24.3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000;

2012:
CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000;

2013:
CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000;

Conseguentemente:
alla medesima tabella, medesima missione, programma 24.4 - Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 120.000.000;
CS: - 120.000.000;

2012:
CP: - 120.000.000;
CS: - 120.000.000;

2013:
CP: - 120.000.000;
CS: - 120.000.000.
alla medesima tabella, missione Fondi da ripartire, programma 25.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 150.000.000;
CS: - 150.000.000;

2012:
CP: - 150.000.000;
CS: - 150.000.000;

2013:
CP: - 150.000.000;
CS: - 150.000.000.
alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 4.5 - Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 400.000.000;
CS: + 400.000.000;

2012:
CP: + 400.000.000;
CS: + 400.000.000;

2013:
CP: + 400.000.000;
CS: + 400.000.000.
alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione Fondi da ripartire, programma 7.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 80.000.000;
CS: - 80.000.000;

Pag. 205

2012:
CP: - 80.000.000;
CS: - 80.000.000;

2013:
CP: - 80.000.000;
CS: - 80.000.000.
Tab. 2. 9.La XII Commissione.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 24.3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

2012:
CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

2013:
CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

Conseguentemente:
alla medesima tabella, medesima missione programma
24.4 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 100.000.000;
CS: - 100.000.000.

2012:
CP: - 100.000.000;
CS: - 100.000.000.

2013:
CP: - 100.000.000;
CS: - 100.000.000.

alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione Ordine pubblico e sicurezza programma 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 150.000.000;
CS: + 150.000.000.

2012:
CP: + 150.000.000;
CS: + 150.000.000.

2013:
CP: + 150.000.000;
CS: + 150.000.000.
Tab. 2. 53. Favia, Donadi.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 24.3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 40.000.000;
CS: - 40.000.000.

2012:
CP: - 40.000.000;
CS: - 40.000.000.

2013:
CP: - 40.000.000;
CS: - 40.000.000.

Conseguentemente:
alla medesima tabella, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche programma 24.4 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 110.000.000;
CS: - 110.000.000.

Pag. 206

2012:
CP: - 110.000.000;
CS: - 110.000.000.

2013:
CP: - 110.000.000;
CS: - 110.000.000.

alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione Ordine pubblico e sicurezza programma 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 150.000.000;
CS: + 150.000.000.

2012:
CP: + 150.000.000;
CS: + 150.000.000.

2013:
CP: + 150.000.000;
CS: + 150.000.000.
Tab. 2. 37. Tassone, Mantini, Scanderebech, Ciccanti, Occhiuto.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 24.3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 40.000.000;
CS: - 40.000.000.

2012:
CP: - 40.000.000;
CS: - 40.000.000.

2013:
CP: - 40.000.000;
CS: - 40.000.000.

Conseguentemente:
alla medesima tabella, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche programma 24.4 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 100.000.000;
CS: - 100.000.000.

2012:
CP: - 100.000.000;
CS: - 100.000.000.

2013:
CP: - 100.000.000;
CS: - 100.000.000.

alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia missione Giustizia programma 1.2 - Giustizia civile e penale, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 140.000.000;
CS: + 140.000.000.

2012:
CP: + 140.000.000;
CS: + 140.000.000.

2013:
CP: + 140.000.000;
CS: + 140.000.000.
Tab. 2. 63. Di Pietro, Palomba, Cambursano, Borghesi.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 24.3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 35.000.000;
CS: - 35.000.000.

Pag. 207

2012:
CP: - 35.000.000;
CS: - 35.000.000.

2013:
CP: - 35.000.000;
CS: - 35.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia missione Giustizia programma 1.2 - Giustizia civile e penale, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 35.000.000;
CS: + 35.000.000.

2012:
CP: + 35.000.000;
CS: + 35.000.000.

2013:
CP: + 35.000.000;
CS: + 35.000.000.
Tab. 2. 49. Rao, Ria, Ciccanti, Occhiuto.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 24.3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 30.000.000;
CS: - 30.000.000.

2012:
CP: - 30.000.000;
CS: - 30.000.000.

2013:
CP: - 30.000.000;
CS: - 30.000.000.

Conseguentemente:
alla medesima tabella, medesima missione programma
24.4 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 105.000.000;
CS: - 105.000.000.

2012:
CP: - 105.000.000;
CS: - 105.000.000.

2013:
CP: - 105.000.000;
CS: - 105.000.000.

alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia missione Giustizia programma 1.2 - Giustizia civile e penale, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 135.000.000;
CS: + 135.000.000.

2012:
CP: + 135.000.000;
CS: + 135.000.000.

2013:
CP: + 135.000.000;
CS: + 135.000.000.
Tab. 2. 61. Rao, Ria, Ciccanti, Occhiuto.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, - programma 24.3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 30.000.000;
CS: - 30.000.000.

2012:
CP: - 30.000.000;
CS: - 30.000.000.

Pag. 208

2013:
CP: - 30.000.000;
CS: - 30.000.000.

Conseguentemente:
alla medesima tabella, medesima missione, programma 24.4 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 105.000.000;
CS: - 105.000.000.

2012:
CP: - 105.000.000;
CS: - 105.000.000.

2013:
CP: - 105.000.000;
CS: - 105.000.000.

alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione Diritto alla mobilità, programma 2.7 - Sviluppo e sicurezza della mobilità locale, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 135.000.000;
CS: + 135.000.000.

2012:
CP: + 135.000.000;
CS: + 135.000.000.

2013:
CP: + 135.000.000;
CS: + 135.000.000.
Tab. 2. 41. Compagnon, Mereu, Ria, Ciccanti, Occhiuto.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, - programma 24.3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 30.000.000;
CS: - 30.000.000.

2012:
CP: - 30.000.000;
CS: - 30.000.000.

2013:
CP: - 30.000.000;
CS: - 30.000.000.

Conseguentemente:
alla medesima tabella, medesima missione programma
24.4 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 95.000.000;
CS: - 95.000.000.

2012:
CP: - 95.000.000;
CS: - 95.000.000.

2013:
CP: - 95.000.000;
CS: - 95.000.000.

alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione Ordine pubblico e sicurezza programma 3.2 - Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 125.000.000;
CS: + 125.000.000.

2012:
CP: + 125.000.000;
CS: + 125.000.000.

Pag. 209

2013:
CP: + 125.000.000;
CS: + 125.000.000.
Tab. 2. 35. Tassone, Mantini, Scanderebech, Ciccanti, Occhiuto.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma: 24.3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 28.000.000;
CS: - 28.000.000;

2012:
CP: - 28.000.000;
CS: - 28.000.000;

2013:
CP: - 28.000.000;
CS: - 28.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione: Soccorso civile, programma: 4.2 - Prevenzione del rischio e soccorso pubblico, Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 28.000.000;
CS: + 28.000.000;

2012:
CP: + 28.000.000;
CS: + 28.000.000;

2013:
CP: + 28.000.000;
CS: + 28.000.000.
Tab. 2. 22. Tassone, Mantini, Scanderebech, Ciccanti, Occhiuto.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma: 24.3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 27.000.000;
CS: - 27.000.000;

2012:
CP: - 27.000.000;
CS: - 27.000.000;

2013:
CP: - 27.000.000;
CS: - 27.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella medesima missione: programma: 24.4 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 25.000.000;
CS: - 25.000.000;

2012:
CP: - 25.300.000;
CS: - 25.000.000;

2013:
CP: - 25.000.000;
CS: - 25.000.000.

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione: Soccorso civile, programma: 4.2 - Prevenzione del rischio e soccorso pubblico, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 52.000.000;
CS: + 52.000.000;

Pag. 210

2012:
CP: + 52.000.000;
CS: + 52.000.000;

2013:
CP: + 52.000.000;
CS: + 52.000.000.
Tab. 2. 34. Tassone, Mantini, Scanderebech, Ciccanti, Occhiuto.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma: 24.3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 26.000.000;
CS: - 26.000.000;

2012:
CP: - 26.000.000;
CS: - 26.000.000;

2013:
CP: - 26.000.000;
CS: - 26.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, medesima, missione, programma: 24.4 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 40.000.000;
CS: - 40.000.000;

2012:
CP: - 40.000.000;
CS: - 40.000.000;

2013:
CP: - 40.000.000;
CS: - 40.000.000.

Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, missione: Diritto alla mobilità, programma: 2.1 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 66.000.000;
CS: + 66.000.000;

2012:
CP: + 66.000.000;
CS: + 66.000.000;

2013:
CP: + 66.000.000;
CS: + 66.000.000.
Tab. 2. 42. Compagnon, Mereu, Ciccanti, Occhiuto.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma: 24.3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 20.000.000;
CS: - 20.000.000;

2012:
CP: - 20.000.000;
CS: - 20.000.000;

2013:
CP: - 20.000.000;
CS: - 20.000.000.

Conseguentemente:
alla medesima tabella missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma: 24.4 -

Pag. 211

Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 53.000.000;
CS: - 53.000.000;

2012:
CP: - 53.000.000;
CS: - 53.000.000;

2013:
CP: - 53.000.000;
CS: - 53.000.000.

alla tabella 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma: 1.9 - Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 73.000.000;
CS: + 73.000.000;

2012:
CP: + 73.000.000;
CS: + 73.000.000;

2013:
CP: + 73.000.000;
CS: + 73.000.000.
Tab. 2. 44. Libè, Mondello, Ciccanti, Occhiuto, Dionisi.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma: 24.3 - Servizio e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 1.500.000;
CS: - 1.500.000;

2012:
CP: - 1.500.000;
CS: - 1.500.000;

2013:
CP: - 1.500.000;
CS: - 1.500.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella 2, missione: Fondi da ripartire, programma 25.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 1.500.000;
CS: + 1.500.000;

2012:
CP: + 1.500.000;
CS: + 1.500.000;

2013:
CP: + 1.500.000;
CS: + 1.500.000.
Tab. 2. 68. Palomba, Favia, Borghesi, Cambursano.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma: 24.4 - Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 88.032.708;
CS: - 88.032.708;

Pag. 212

2012:
CP: - 88.032.708;
CS: - 88.032.708;

2013:
CP: - 88.032.708;
CS: - 88.032.708.

Conseguentemente, alla tabella 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma: 1.9 - Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 88.032.708;
CS: + 88.032.708;

2012:
CP: + 88.032.708;
CS: + 88.032.708;

2013:
CP: + 88.032.708;
CS: + 88.032.708.
Tab. 2. 10. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma: 24.4 - Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000;

2012:
CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000;

2013:
CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione: Politiche per il lavoro, programma: 1.9 - Servizi e sistemi informativi per il lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000;

2012:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000;

2013:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.
Tab. 2. 58. Paladini, Porcino, Mura, Palagiano, Borghesi.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma 24.4 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 48.711.433;
CS: - 48.711.433;

2012:
CP: - 48.098.813;
CS: - 48.098.813;

2013:
CP: - 48.014.201;
CS: - 48.014.201.

Pag. 213

Conseguentemente:
alla medesima tabella, missione Fondi da ripartire programma 25.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: -70.000.000;
CS: -70.000.000;

2012:
CP: -70.000.000;
CS: -70.000.000;

2013:
CP: -70.000.000;
CS: -70.000.000;
alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, missione Difesa e sicurezza del territorio, programma 1.3 - Approntamento e impiego delle forze navali, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: +118.711.433;
CS: +118.711.433;

2012:
CP: +118.098.813;
CS: +118.098.813;

2013:
CP: +118.014.201;
CS: +118.014.201.
Tab. 2. 2.La IV Commissione.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma: 24.4 - Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 40.000.000;
CS: - 40.000.000;

2012:
CP: - 40.000.000;
CS: - 40.000.000;

2013:
CP: - 40.000.000;
CS: - 40.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia, missione: Fondi di ripartire, programma: 25.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 60.000.000;
CS: - 60.000.000;

2012:
CP: - 60.000.000;
CS: - 60.000.000;

2013:
CP: - 60.000.000;
CS: - 60.000.000.

Alla tabella 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma: 1.9 - Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000;

2012:
CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000;

2013:
CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.
Tab. 2. 59. Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti.

Pag. 214

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma: 24.4 - Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 40.000.000;
CS: - 40.000.000;

2012:
CP: - 40.000.000;
CS: - 40.000.000;

2013:
CP: - 40.000.000;
CS: - 40.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione: Politiche per il lavoro, programma: 1.3 - Politiche attive e passive del lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 40.000.000;
CS: + 40.000.000;

2012:
CP: + 40.000.000;
CS: + 40.000.000;

2013:
CP: + 40.000.000;
CS: + 40.000.000.
Tab. 2. 56. Paladini, Porcino, Mura, Palagiano, Cambursano.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma: 24.4 - Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 37.000.000;
CS: - 37.000.000;

2012:
CP: - 37.000.000;
CS: - 37.000.000;

2013:
CP: - 37.000.000;
CS: - 37.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma: 1.2 - Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 37.000.000;
CS: + 37.000.000;

2012:
CP: + 37.000.000;
CS: + 37.000.000;

2013:
CP: + 37.000.000;
CS: + 37.000.000.
Tab. 2. 46. Libè, Mondello, Ciccanti, Occhiuto, Dionisi.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma: 24.4 - Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le amministrazioni

Pag. 215

pubbliche, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 37.000.000;
CS: - 37.000.000;

2012:
CP: - 37.000.000;
CS: - 37.000.000;

2013:
CP: - 37.000.000;
CS: - 37.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma: 1.10 - Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 37.000.000;
CS: + 37.000.000;

2012:
CP: + 37.000.000;
CS: + 37.000.000;

2013:
CP: + 37.000.000;
CS: + 37.000.000.
Tab. 2. 43. Libè, Mondello, Ciccanti, Occhiuto.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma: 24.4 - Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 35.000.000;
CS: - 35.000.000;

2012:
CP: - 35.000.000;
CS: - 35.000.000;

2013:
CP: - 35.000.000;
CS: - 35.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione: Ordine pubblico e sicurezza, programma: 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 35.000.000;
CS: + 35.000.000;

2012:
CP: + 35.000.000;
CS: + 35.000.000;

2013:
CP: + 35.000.000;
CS: + 35.000.000.
Tab. 2. 36. Tassone, Mantini, Scanderebech, Ciccanti, Occhiuto.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma: 24.4 - Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 29.000.000;
CS: - 29.000.000;

2012:
CP: - 29.000.000;
CS: - 29.000.000;

Pag. 216

2013:
CP: - 29.000.000;
CS: - 29.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, missione: Giustizia, programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 29.000.000;
CS: + 29.000.000;

2012:
CP: + 29.000.000;
CS: + 29.000.000;

2013:
CP: + 29.000.000;
CS: + 29.000.000.
Tab. 2. 50. Rao, Ria, Ciccanti, Occhiuto.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma: 24.4 - Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 20.000.000;
CS: - 20.000.000;

2012:
CP: - 20.000.000;
CS: - 20.000.000;

2013:
CP: - 20.000.000;
CS: - 20.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione: Diritti sociali, politiche e famiglia, programma: 4.3 - Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000;

2012:
CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000;

2013:
CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.
Tab. 2. 51. Porcino, Paladini, Mura, Palagiano, Cambursano.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma: 24.4 - Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 20.000.000;
CS: - 20.000.000;

2012:
CP: - 20.000.000;
CS: - 20.000.000;

2013:
CP: - 20.000.000;
CS: - 20.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca,

Pag. 217

programma: 1.6 - Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000;

2012:
CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000;

2013:
CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.
Tab. 2. 31. Delfino, Ciccanti, Occhiuto.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma: 24.4 - Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 19.000.000;
CS: - 19.000.000;

2012:
CP: - 19.000.000;
CS: - 19.000.000;

2013:
CP: - 19.000.000;
CS: - 19.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente programma: 1.3 - Sviluppo sostenibile, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 19.000.000;
CS: + 19.000.000;

2012:
CP: + 19.000.000;
CS: + 19.000.000;

2013:
CP: + 190.000.000;
CS: + 19.000.000.
Tab. 2. 45. Libè, Mondello, Ciccanti, Occhiuto, Dionisi.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma: 24.4 - Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 15.000.000;
CS: - 15.000.000;

2012:
CP: - 15.000.000;
CS: - 15.000.000;

2013:
CP: - 15.000.000;
CS: - 15.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma: 1.6 - Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000;

Pag. 218

2012:
CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000;

2013:
CP: + 150.000.000;
CS: + 15.000.000.
Tab. 2. 66. Pezzotta, Ciccanti, Occhiuto.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma: 24.4 - Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000;

2012:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000;

2013:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione: Istruzione universitaria, programma: 2.1 - Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000;

2012:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000;

2013:
CP: + 50.000.000;
CS: + 5.000.000.
Tab. 2. 11. Toccafondi.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma 25.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 270.069.483;
CS: - 270.069.483;

2012:
CP: -274.561.905;
CS: -274.561.905;

2013:
CP: -276.090.051;
CS: -276.090.051.

Conseguentemente, alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, missione Difesa e sicurezza del territorio, programma 1.2 - Approntamento e impiego delle forze terrestri, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: +270.069.483;
CS: +270.069.483;

2012:
CP: +274.561.905;
CS: +274.561.905;

2013:
CP: +276.090.051;
CS: +276.090.051.
Tab. 2. 1.La IV Commissione.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire programma: 25.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 260.000.000;
CS: - 260.000.000.

Pag. 219

Conseguentemente, alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma: 1.9 - Istituzioni scolastiche non statali, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 260.000.000;
CS: + 260.000.000.
Tab. 2. 14. De Pasquale.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: 25 Fondi da ripartire programma: 25.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 260.000.000;
CS: - 260.000.000.

2012:
CP: - 260.000.000;
CS: - 260.000.000.

2013:
CP: - 260.000.000;
CS: - 260.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, missione: Difesa e sicurezza del territorio, programma: 1.2 - Approntamento e impiego delle forze terrestri, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 260.000.000;
CS: + 260.000.000.

2012:
CP: + 260.000.000;
CS: + 260.000.000.

2013:
CP: + 260.000.000;
CS: + 260.000.000.
Tab. 2. 15. Rugghia, Villecco Calipari, Garofani, Recchia, Laganà Fortugno, Mogherini Rebesani, La Forgia, Rosato, Gianni Farina.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Fondi da ripartire programma: 25.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 96.000.000;
CS: - 96.000.000.

2012:
CP: - 66.300.000;
CS: - 66.300.000.

2013:
CP: - 66.300.000;
CS: - 66.300.000.

Conseguentemente, alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione: Comunicazioni, programma: 6.7 - Servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 96.000.000;
CS: + 96.000.000.

2012:
CP: + 66.300.000;
CS: + 66.300.000.

2013:
CP: + 66.300.000;
CS: + 66.300.000.
Tab. 2. 47. Franzoso, Distaso, Di Cagno Abbrescia, Fucci, Sisto, Antonio Pepe, Vitali, Taddei, Carlucci.

Pag. 220

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Fondi da ripartire programma: 25.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 80.000.000;
CS: - 80.000.000.

2012:
CP: - 80.000.000;
CS: - 80.000.000.

2013:
CP: - 80.000.000;
CS: - 80.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa missione Difesa e sicurezza del territorio, programma: 1.6 - Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 80.000.000;
CS: + 80.000.000.

2012:
CP: + 80.000.000;
CS: + 80.000.000.

2013:
CP: + 80.000.000;
CS: + 80.000.000.
Tab. 2. 17. Rugghia, Villecco Calipari, Garofani, Recchia, Laganà Fortugno, Mogherini Rebesani, La Forgia, Rosato, Gianni Farina.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire programma: 25.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 77.000.000;
CS: - 77.000.000.

2012:
CP: - 77.000.000;
CS: - 77.000.000.

2013:
CP: - 77.000.000;
CS: - 77.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, missione Giustizia, programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 77.000.000;
CS: + 77.000.000.

2012:
CP: + 77.000.000;
CS: + 77.000.000.

2013:
CP: + 77.000.000;
CS: + 77.000.000.
Tab. 2. 64. Di Pietro, Palomba, Cambursano, Borghesi.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Fondi da ripartire programma: 25.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 30.000.000;
CS: - 30.000.000.

2012:
CP: - 66.000.000;
CS: - 66.000.000.

Pag. 221

2013:
CP: - 66.000.000;
CS: - 66.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione: Soccorso civile, programma: 4.2 - Prevenzione del rischio e soccorso pubblico, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000.

2012:
CP: + 66.000.000;
CS: + 66.000.000.

2013:
CP: + 66.000.000;
CS: + 66.000.000.
Tab. 2. 67. Paglia.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Fondi da ripartire programma: 25.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 15.000.000;
CS: - 15.000.000.

2012:
CP: - 15.000.000;
CS: - 15.000.000.

2013:
CP: - 15.000.000;
CS: - 15.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, missione: Giustizia, programma: 1.1 - Amministrazione penitenziaria, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.

2012:
CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.

2013:
CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.
Tab. 2. 65. Di Pietro, Palomba, Cambursano, Borghesi.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Fondi da ripartire programma: 25.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.

2012:
CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.

2013:
CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca programma: 1.5 - Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriali e mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

Pag. 222

2012:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

2013:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
Tab. 2. 57. Di Giuseppe, Rota, Borghesi.

TAB. 3

Alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione: Competitività e sviluppo delle imprese, programma: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 96.000.000;
CS: - 96.000.000;

2012:
CP: - 66.300.000;
CS: - 66.300.000;

2013:
CP: - 66.300.000;
CS: - 66.300.000.

Conseguentemente, nel medesimo stato di previsione, missione: Comunicazioni, programma: 6.7 - Servizi di comunicazione elettronica e radio-diffusione, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 96.000.000;
CS: + 96.000.000;

2012:
CP: + 66.300.000;
CS: + 66.300.000;

2013:
CP: + 66.300.000;
CS: + 66.300.000.
*Tab. 3. 1.Franzoso, Distaso, Di Cagno Abbrescia, Fucci, Sisto, Antonio Pepe, Vitali, Taddei, Carlucci.

Alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione: Competitività e sviluppo delle imprese, programma: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 96.000.000;
CS: - 96.000.000;

2012:
CP: - 66.300.000;
CS: - 66.300.000;

2013:
CP: - 66.300.000;
CS: - 66.300.000.

Conseguentemente, nel medesimo stato di previsione, missione: Comunicazioni, programma: 6.7 - Servizi di comunicazione elettronica e radio-diffusione, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 96.000.000;
CS: + 96.000.000;

2012:
CP: + 66.300.000;
CS: + 66.300.000;

2013:
CP: + 66.300.000;
CS: + 66.300.000.
*Tab. 3. 3. Di Biagio.

Pag. 223

Alla tabella 3, stato di previsione, missione: Sviluppo e riequilibrio territoriale, programma: 2.1 - Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000;

2012:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000;

2013:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione: Energia e diversificazione delle fonti energetiche, programma: 5.6 - Gestione, regolamentazione, sicurezza, e infrastrutture del settore energetico, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000;

2012:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000;

2013:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
Tab. 3. 4. Di Biagio.

Alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione: Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, programma: 4.2 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 45.000.000;
CS: - 45.000.000;

2012:
CP: - 45.000.000;
CS: - 45.000.000;

2013:
CP: - 45.000.000;
CS: - 45.000.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione:
alla missione:
Comunicazioni, programma: 6.7 - Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 96.000.000;
CS: + 96.000.000;

2012:
CP: + 66.300.000;
CS: + 66.300.000;

2013:
CP: + 66.300.000;
CS: + 66.300.000.

alla missione: Fondi da ripartire, programma: 10.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 51.000.000;
CS: - 51.000.000;

Pag. 224

2012:
CP: - 21.300.000;
CS: - 21.300.000;

2013:
CP: - 21.300.000;
CS: - 21.300.000.
Tab. 3. 5. Franzoso, Distaso, Di Cagno Abbrescia, Fucci, Sisto, Antonio Pepe, Vitali, Taddei, Carlucci.

Alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione: Comunicazioni, programma: 6.7 - Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 45.000.000;
CS: + 45.000.000;

2012:
CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000;

2013:
CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione: Fondi da ripartire, programma: 10.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 45.000.000;
CS: - 45.000.000;

2012:
CP: - 15.000.000;
CS: - 15.000.000;

2013:
CP: - 15.000.000;
CS: - 15.000.000.
Tab. 3. 2. Lo Presti, Di Biagio.

TAB. 4.

Alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione: Politiche per il lavoro, programma: 1.3 - Politiche attive e passive del lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000;

2012:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000;

2013:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

Conseguentemente, nel medesimo stato previsione, missione: Politiche per il lavoro, programma: 1.9 - Servizi e sistemi informativi per il lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000;

2012:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000;

Pag. 225

2013:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.
Tab. 4. 1. Marinello.

Alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione: Politiche del lavoro, programma: 1.7 - Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000;

2012:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000;

2013:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione. Fondi da ripartire, programma: 8.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000;

2012:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000;

2013:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.
Tab. 4. 3. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione: Politiche per il lavoro, programma: 1.9 - Servizi e sistemi informativi per il lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 6.000.000;
CS: + 6.000.000;

2012:
CP: + 6.000.000;
CS: + 6.000.000;

2013:
CP: + 6.000.000;
CS: + 6.000.000.

Conseguentemente al medesimo stato di previsione, missione: Fondi da ripartire, programma: 8.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 6.000.000;
CS: - 6.000.000;

2012:
CP: - 6.000.000;
CS: - 6.000.000;

2013:
CP: - 6.000.000;
CS: - 6.000.000.
Tab. 4. 2. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Pag. 226

TAB. 6.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.2 - Cooperazione allo sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000;

2012:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000;

2013:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione: Fondi da ripartire, programma 3.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000;

2012:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000;

2013:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.
Tab. 6. 6.Di Biagio, Della Vedova.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.2 - Cooperazione allo sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 750.000;
CS: + 750.000;

2012:
CP: + 750.000;
CS: + 750.000;

2013:
CP: + 750.000;
CS: + 750.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione: Fondi da ripartire, programma 3.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 750.000;
CS: - 750.000;

2012:
CP: - 750.000;
CS: - 750.000;

2013:
CP: - 750.000;
CS: - 750.000.
Tab. 6. 1.Di Biagio.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.6 - Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 14.000.000;
CS: + 14.000.000;

2012:
CP: + 14.000.000;
CS: + 14.000.000;

Pag. 227

2013:
CP: + 21.000.000;
CS: + 21.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione: Fondi da ripartire, programma 7.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 14.000.000;
CS: - 14.000.000;

2012:
CP: - 14.000.000;
CS: - 14.000.000;

2013:
CP: - 21.000.000;
CS: - 21.000.000.
Tab. 6. 11.Razzi, Borghesi, Cambursano, Evangelisti, Leoluca Orlando.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.6 - Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 6.000.000;
CS: + 6.000.000;

2012:
CP: + 6.000.000;
CS: + 6.000.000;

2013:
CP: + 6.000.000;
CS: + 6.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 13, stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.2 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 6.000.000;
CS: - 6.000.000;

2012:
CP: - 6.000.000;
CS: - 6.000.000;

2013:
CP: - 6.000.000;
CS: - 6.000.000.
Tab. 6. 9.Di Biagio, Angeli.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.6 - Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 6.000.000;
CS: + 6.000.000;

2012:
CP: + 6.000.000;
CS: + 6.000.000;

2013:
CP: + 6.000.000;
CS: + 6.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 13, stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.12 - Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte

Pag. 228

contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 6.000.000;
CS: - 6.000.000;

2012:
CP: - 6.000.000;
CS: - 6.000.000;

2013:
CP: - 6.000.000;
CS: - 6.000.000.
Tab. 6. 7.Di Biagio, Angeli.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.6 - Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 6.000.000;
CS: + 6.000.000;

2012:
CP: + 6.000.000;
CS: + 6.000.000;

2013:
CP: + 6.000.000;
CS: + 6.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 14, stato di previsione del Ministero della salute, missione: Tutela della salute, programma 1.2 - Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 6.000.000;
CS: - 6.000.000;

2012:
CP: - 6.000.000;
CS: - 6.000.000;

2013:
CP: - 6.000.000;
CS: - 6.000.000.
Tab. 6. 8.Di Biagio, Angeli.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.6: Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000;

2012:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000;

2013:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.2 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000;

2012:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000;

2013:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.
Tab. 6. 10.Di Biagio, Angeli.

Pag. 229

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.6 - Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 4.000.000;
CS: + 4.000.000;

2012:
CP: + 4.000.000;
CS: + 4.000.000;

2013:
CP: + 4.000.000;
CS: + 4.000.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.11 - Comunicazione in ambito internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 4.000.000;
CS: - 4.000.000;

2012:
CP: - 4.000.000;
CS: - 4.000.000;

2013:
CP: - 4.000.000;
CS: - 4.000.000.
Tab. 6. 2.Narducci, Fedi, Porta.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.6 - Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000;

2012:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000;

2013:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.11 - Comunicazione in ambito internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000;

2012:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000;

2013:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.
Tab. 6. 4.Fedi, Garavini, Narducci, Porta, Bucchino, Gianni Farina.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7 - Promozione del sistema paese, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000;

Pag. 230

2012:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000;

2013:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.11 - Comunicazione in ambito internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000;

2012:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000;

2013:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.
Tab. 6. 5.Narducci, Porta, Bucchino, Gianni Farina, Fedi, Garavini.

TAB. 7.

Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione Istruzione scolastica, programma 1.2 - Istruzione prescolastica, apportare le seguenti modificazioni:

2011:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000;

2012:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000;

2013:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000;

Conseguentemente, alla medesima tabella:
alla medesima missione, programma 1.4 - Istruzione secondaria di primo grado, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000;

2012:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000;

2013:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000;
alla missione Istruzione universitaria, programma 2.1 - Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000;

2012:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000;

2013:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000;

Pag. 231

alla missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 5.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 3.000.000;
CS: - 3.000.000;

2012:
CP: - 3.000.000;
CS: - 3.000.000;

2013:
CP: - 3.000.000;
CS: - 3.000.000;
Tab. 7. 1. La VII Commissione.

Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alla missione: Istruzione scolastica, programma 1.9 - Istruzione scolastica non statale apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 250.000.000;
CS: + 250.000.000;

2012:
CP: + 250.000.000;
CS: + 250.000.000;

2013:
CP: + 250.000.000;
CS: + 250.000.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione:
a) alla missione Istruzione universitaria, programma 2.1 - Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 18.000.000:
CS: - 18.000.000;

2012:
CP: - 18.000.000;
CS: - 18.000.000;

2013:
CP: - 18.000.000;
CS: - 18.000.000.
b) alla missione Istruzione universitaria, programma 2.2 - Istituti di alta cultura, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 4.000.000;
CS: - 4.000.000;

2012:
CP: - 4.000.000;
CS: - 4.000.000;

2013:
CP: - 4.000.000;
CS: - 4.000.000.
c) alla missione Istruzione universitaria, programma 2.3 - Sistema universitario e formazione post-universitaria, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 70.300.000;
CS: - 70.300.000;

2012:
CP: - 70.300.000;
CS: - 70.300.000;

2013:
CP: - 70.300.000;
CS: - 70.300.000.

Pag. 232

d) alla missione Ricerca e innovazione, programma 3.1 - Ricerca per la didattica, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 3.000.000;
CS: - 3.000.000;

2012:
CP: - 3.000.000;
CS: - 3.000.000;

2013:
CP: - 3.000.000;
CS: - 3.000.000.
e) alla missione Ricerca e innovazione, programma 3.2 - Ricerca scientifica e tecnologica applicata, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 200.000;
CS: - 200.000;

2012:
CP: - 200.000;
CS: - 200.000;

2013:
CP: - 200.000;
CS: - 200.000.
f) alla missione Ricerca e innovazione, programma 3.3 - Ricerca scientifica e tecnologica di base, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000;

2012:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000;

2013:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.
g) alla missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma 4.1 - Cooperazione in materia culturale, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 1.500.000;
CS: - 1.500.000;

2012:
CP: - 1.500.000;
CS: - 1.500.000;

2013:
CP: - 1.500.000;
CS: - 1.500.000.
h) alla missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma 4.2 - Cooperazione culturale e scientifico tecnologica, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000;

2012:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000;

2013:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.
i) alla missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 5.1 - Indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000;

Pag. 233

2012:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000;

2013:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.
l) alla missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 5.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni pubbliche, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 16.000.000;
CS: - 16.000.000;

2012:
CP: - 16.000.000;
CS: - 16.000.000;

2013:
CP: - 16.000.000;
CS: - 16.000.000.
m) alla missione Fondi da ripartire, programma 6.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 132.000.000;
CS: - 132.000.000;

2012:
CP: - 132.000.000;
CS: - 132.000.000;

2013:
CP: - 132.000.000;
CS: - 132.000.000.
Tab. 7. 3. Toccafondi.

Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione Ricerca e innovazione, programma 3.1 - Ricerca per la didattica, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

Conseguentemente al medesimo stato di previsione, missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 5.2: - Servizi generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.
Tab. 7. 2.Bachelet, Ghizzoni, Lolli, Nicolais, Coscia, De Biasi, Levi, De Pasquale, De Torre, Mazzarella, Melandri, Siragusa, Rossa, Pes, Antonino Russo, Strizzolo.

TAB. 8.

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione: Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio, programma: 1.2 - Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo del Ministero dell'interno sul territorio, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000;

Pag. 234

2012:
CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000;

2013:
CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione: Fondi da ripartire, programma: 7.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 30.000.000;
CS: - 30.000.000;

2012:
CP: - 30.000.000;
CS: - 30.000.000;

2013:
CP: - 30.000.000;
CS: - 30.000.000.
Tab. 8. 4. Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione: Ordine pubblico e sicurezza, programma: 3.3 - Pianificazione e coordinamento forze di polizia, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 22.000.000;
CS: + 22.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione: Fondi da ripartire, programma: 7.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 22.000.000;
CS: - 22.000.000.
Tab. 8. 6. Naccarato.

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione: Ordine pubblico e sicurezza, programma: 3.3 - Pianificazione e coordinamento forze di polizia, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione: Fondi da ripartire, programma: 7.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.
Tab. 8. 5. Peluffo, Misiani.

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione: Soccorso civile, programma: 4.2 - Prevenzione del rischio e soccorso pubblico, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000;

2012:
CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000;

Pag. 235

2013:
CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione: Fondi da ripartire, programma: 7.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 30.000.000;
CS: - 30.000.000;

2012:
CP: - 30.000.000;
CS: - 30.000.000;

2013:
CP: - 30.000.000;
CS: - 30.000.000.
Tab. 8. 2. Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione: Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma: 5.1 - Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000;

2012:
CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000;

2013:
CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione: Fondi da ripartire, programma: 7.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 30.000.000;
CS: - 30.000.000;

2012:
CP: - 30.000.000;
CS: - 30.000.000;

2013:
CP: - 30.000.000;
CS: - 30.000.000.
* Tab. 8. 1. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione: Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma: 5.1 - Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000;

2012:
CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000;

2013:
CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione: Fondi da ripartire, programma:

Pag. 236

7.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 30.000.000;
CS: - 30.000.000;

2012:
CP: - 30.000.000;
CS: - 30.000.000;

2013:
CP: - 30.000.000;
CS: - 30.000.000.
* Tab. 8. 3. Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Bobba.

TAB. 10.

Alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma 1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000;

2012:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000;

2013:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione Fondi di ripartire, programma 7.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000;

2012:
CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000;

2013:
CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.
Tab. 10. 1. Marinello.

TAB. 11.

Alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, missione Difesa e sicurezza del territorio, programma 1.6 - Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 250.000.000;
CS: + 250.000.000;

2012:
CP: + 250.000.000;
CS: + 250.000.000;

2013:
CP: + 250.000.000;
CS: + 250.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione Fondi da ripartire, programma 4.1

Pag. 237

Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 250.000.000;
CS: - 250.000.000;

2012:
CP: - 250.000.000;
CS: - 250.000.000;

2013:
CP: - 250.000.000;
CS: - 250.000.000.
Tab. 11. 1. Rugghia, Villecco Calipari, Garofani, Recchia, Laganà Fortugno, Mogherini Rebesani, La Forgia, Rosato, Gianni Farina.

TAB. 13.

Alla Tabella 13, stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.13 - Valorizzazione del patrimonio culturale, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000;

Conseguentemente, alla medesima tabella missione, Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.15 - Tutela del patrimonio culturale, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000;
Tab. 13. 1. Ceccuzzi.