CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 ottobre 2010
383.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Sostegno agli agrumeti caratteristici (Testo unificato C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza).

NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale.

Art. 1.
(Finalità).

1. Lo Stato, a fini di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui all'articolo 9, secondo comma, e all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, all'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e alla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, promuove e favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, di seguito denominati «agrumeti caratteristici storici» e interventi per la promozione dei prodotti agrumari.

Art. 2.
(Disciplina degli interventi).

1. Per le finalità indicate dall'articolo 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede:
a) all'individuazione dei territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici storici;
b) alla definizione dei criteri e delle tipologie degli interventi previsti dalla presente legge ammessi ai contributi di cui agli articoli 3 e 4;
c) alla determinazione della percentuale di contributi erogabili.

2. Gli interventi ammessi a beneficiare dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 devono essere eseguiti nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e tradizionalità delle identità locali. La ricostituzione varietale deve essere attuata tenendo conto esclusivamente del patrimonio di specie e di cultivar storicamente legato al territorio.
3. Sullo schema del decreto di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di trenta giorni dall'assegnazione.

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Art. 3.
(Contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici storici).

1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti caratteristici storici individuati ai sensi dell'articolo 2 è concesso, per il triennio 2010-2012, un contributo a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli agrumeti medesimi.

Art. 4.
(Contributo per gli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici storici abbandonati).

1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti caratteristici storici individuati ai sensi dell'articolo 2 è concesso, per il triennio 2010-2012, un contributo unico a copertura parziale delle spese da sostenere per il ripristino degli agrumeti abbandonati.

Art. 5.
(Attuazione degli interventi).

1. Gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia e gli interventi di ripristino, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 della presente legge, sono eseguiti in conformità alle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2 della medesima legge e alla legislazione vigente e, in particolare, alla normativa dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 6.
(Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici storici).

1. Per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici storici, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2. Al Fondo è assegnato, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'importo di 7 milioni di euro, previa riprogrammazione degli interventi già deliberati per i medesimi anni, ai fini della compatibilità degli effetti sui saldi previsti a legislazione vigente. Si intendono conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate, con delibera del CIPE 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale.
3. Il Fondo può essere rifinanziato, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n.196.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, alla ripartizione del Fondo tra le regioni nel cui territorio sono situati gli agrumeti caratteristici storici individuati ai sensi del medesimo articolo 2.

Art. 7.
(Procedura per l'assegnazione dei contributi).

1. La regione, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla presente legge

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e in attuazione delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, sentiti i comuni competenti per territorio:
a) definisce, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, rispettivamente, agli interventi di cui agli articoli 3 e 4;
b) stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi;
c) provvede alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi, sulla base dell'istruttoria svolta dal comune competente per territorio.

Art. 8.
(Controlli e sanzioni).

1. Le regioni definiscono le modalità per l'effettuazione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi previsti dagli articoli 3 e 4. Provvedono altresì allo svolgimento dei controlli medesimi, anche avvalendosi dei comuni competenti per territorio.
2. Le regioni possono dettare ulteriori sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali in materia. Le regioni disciplinano altresì le modalità per l'applicazione delle sanzioni e provvedono alla medesima applicazione.
3. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle finalità previste dalla presente legge, secondo le modalità determinate da ciascuna regione.
4. Nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico storico al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e 4 realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad una somma da un terzo a quattro quinti del contributo erogato. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente è altresì escluso dall'assegnazione dei contributi di cui ai citati articoli 3 e 4.
5. Nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico storico al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e 4 non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente è altresì escluso dall'assegnazione dei contributi di cui ai citati articoli 3 e 4.