CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 ottobre 2010
381.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (nuovo testo C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abb. recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;
richiamato il parere approvato dalla XIV Commissione nella seduta del 29 settembre 2010;
rilevato che la Carta europea dei ricercatori approvata con la Raccomandazione 2005/251/CE dell'11 marzo 2005 reca una serie di principi generali e di requisiti che specificano i ruoli, le responsabilità e i diritti dei ricercatori, nonché dei loro datori di lavoro e/o finanziatori; la Carta riconosce il valore di tutte le forme di mobilità come strumento per migliorare lo sviluppo professionale dei ricercatori, insieme al principio che i datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero garantire che le prestazioni dei ricercatori non risentano dell'instabilità dei contratti di lavoro e dovrebbero pertanto impegnarsi nella misura del possibile a migliorare la stabilità delle condizioni di lavoro dei ricercatori; la Carta riconosce altresì la libertà di ricerca, la responsabilità professionale; la diffusione e valorizzazione dei risultati; l'impegno verso l'opinione pubblica; lo sviluppo professionale continuo; l'adozione di sistemi di valutazione che consentano ad un comitato indipendente (e, nel caso dei ricercatori di comprovata esperienza, un comitato preferibilmente internazionale) di valutare periodicamente e in modo trasparente le loro prestazioni professionali;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel testo del provvedimento un richiamo alla Carta europea dei ricercatori, approvata con la Raccomandazione 2005/251/CE dell'11 marzo 2005, oltre che all'articolo 17 (Chiamata dei professori), anche all'articolo 18 (valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca) e all'articolo 21 (ricercatori a tempo determinato).

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ALLEGATO 2

Nota del Presidente Pescante sull'attività della XIV Commissione.

L'attività della XIV Commissione nella prima parte della legislatura è stata caratterizzata - grazie al contributo costruttivo di tutte le forze politiche - da una impressionante crescita, quantitativa e qualitativa, che ha prodotto effetti benefici per l'intervento complessivo della Camera in materia europea. È sufficiente ricordare che le sedute della XIV Commissione e di altre Commissioni in merito agli affari europei sono passate da 200, in tutta la legislatura passata, a 502 in quella in corso.
Gli effetti del lavoro svolto dalla XIV Commissione sono tangibili e misurabili in tutti e tre gli ambiti principali della propria attività: fase ascendente, cooperazione interparlamentare e fase discendente. La Commissione ha infatti attuato e promosso, per un verso, un ricorso sistematico agli strumenti già previsti dalla legislazione vigente e dal Regolamento, per altro verso, un processo di adeguamento di questi stessi strumenti, al fine di adeguarli all'evoluzione della prassi e all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.
La fase ascendente rappresenta forse il fiore all'occhiello di questo avvio di legislatura: l'intervento della Commissione e quindi della Camera nella formazione della normativa europea è aumentato in modo esponenziale. In base ai dati aggiornati ad oggi, i documenti e progetti di atti dell'UE esaminati sono passati da 8, in tutta la passata legislatura (11 nei cinque della XIV Legislatura) a 69; sono stati approvati dalle Commissioni 25 documenti finali in commissione, (rispetto ai 5 della passata legislatura). La Commissione si è sinora espressa, approvando altrettanti documenti, sulla conformità con il principio di sussidiarietà di 8 progetti di atti UE, sviluppando anche in questo caso metodi e parametri di valutazione. Sono state inoltre approvate due risoluzioni in commissione, in esito all'esame di tre risoluzioni del Parlamento europeo, e quattro risoluzioni in aula (due sui programmi legislativi della Commissione 2009 e 2010 e due sulle relazioni annuali del Governo relative alla partecipazione italiana all'UE nel 2007 e nel 2008).
Tutte le questioni di maggiore rilevanza politica o di interesse nazionale sono state così esaminate dalla Commissione politiche UE e dalle Commissioni di merito. Ciò ha reso possibile sviluppare in via sistematica il dialogo politico con la Commissione europea, con il Parlamento europeo e con il Consiglio, ai quali sono trasmessi di norma gli atti di indirizzo adottati nei confronti del Governo da organi della Camera, come previsto da un parere della giunta per il regolamento approvato su iniziativa della Commissione.
Al tempo stesso sono stati attivati strumenti di raccordo con il Governo, previsti dalla legge n. 11 del 2005, che non avevano sinora avuto applicazione o erano stati applicati in modo occasionale e riduttivo: la segnalazione motivata da parte del Governo dei progetti di atti UE di maggiore rilevanza, l'apposizione della riserva di esame parlamentare, la trasmissione delle relazioni tecniche su progetti legislativi dell'UE da parte del Governo. L'esame dei progetti di atti UE da parte della XIV Commissione si è poi tradotto generalmente in un'istruttoria articolata ed approfondita, mediante attività conoscitive mirate di rappresentanti del Governo e di tutti gli atti soggetti interessati (Autorità di regolamentazione e vigilanza, parti sociali, categorie produttive, esperti, regioni ed enti locali, europarlamentari italiani, commissari europei).
Alla crescita del numero di atti esaminati si è dunque accompagnato un incremento

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della qualità delle pronunce della Commissione e della Camera, a differenza di quanto avvenuto in altri Parlamenti nazionali interessati più dalla quantità che dall'efficacia dell'intervento.
Si intende rivendicare a merito della XIV Commissione di aver - accanto alla piena attuazione degli strumenti di fase ascendente esistenti - riservato una forte e costante attenzione, sin dalla ratifica alla Camera del Trattato di Lisbona nel luglio 2008, all'apprestamento di strumenti e procedure per l'attuazione delle prerogative conferite dal Trattato stesso ai parlamenti nazionali. Un grande successo è sicuramente l'introduzione - con due pareri della Giunta per il Regolamento - di una specifica procedura per il controllo di sussidiarietà, che affida la competenza primaria alla Commissione politiche UE, pur con la possibilità di una remissione in aula dei documenti approvati. Si tratta di una prerogativa che non è stata ottenuta dalle omologhe Commissioni del Senato e di molti altri Parlamenti nazionali, la cui rilevanza è tanto più apprezzabile alla luce della evidente difficoltà in questa legislatura di addivenire a riforme regolamentari.
Occorre sottolineare anzi che i due pareri della Giunta richiamati, accogliendo sempre indicazioni provenienti dalla XIV Commissione, hanno introdotto altre importanti novità: la possibilità di svolgere indagini conoscitive e di utilizzare altri strumenti di istruttoria legislativa nel corso dell'esame di progetti di atti dell'UE; l'abbinamento dell'esame della relazione programmatica del Governo al programma legislativo della Commissione europea che consentirà di svolgere dal prossimo anno una vera e propria sessione di fase ascendente.
Per quanto riguarda la cooperazione interparlamentare, la Commissione ha consolidato dall'avvio della legislatura il suo ruolo sia nelle sedi di cooperazione multilaterale, quali la COSAC, sia nei rapporti bilaterali con altri parlamenti. Per quanto concerne la COSAC, la delegazione della Commissione ha contribuito attivamente alle discussioni svolte dalla Conferenza su molte questioni di estrema rilevanza alla luce dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona: i compiti della stessa COSAC, il controllo di sussidiarietà, il controllo parlamentare sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e sulla politica estera e di sicurezza comune; i rapporti tra parlamenti nazionali ed Istituzioni europee.
Sul piano dei rapporti bilaterali si sono registrati progressi significativi: oltre ai numerosi incontri con delegazioni di altri Parlamenti dell'UE o di Paesi terzi, la XIV Commissione ha, secondo un metodo innovativo, deciso di avviare forme di cooperazione «rafforzata» su temi di comune interesse con alcune assemblee, a partire dalla Commissione bilaterale per gli affari europei del Parlamento spagnolo.
Con riferimento alla fase discendente, non si può invece nascondere che questa prima parte della legislatura ha confermato che la disciplina legislativa e regolamentare relativa ai contenuti e all'esame del disegno di legge comunitaria - sia nella fase di predisposizione da parte del Governo sia in sede di esame parlamentare - non è compatibile con il rispetto dei termini di recepimento e di attuazione previsti. La Commissione Politiche dell'Unione europea ha tentato - nonostante le lacune della disciplina vigente - uno sforzo di razionalizzazione adottando criteri particolarmente rigorosi per l'ammissibilità degli emendamenti e garantendo la chiusura dell'esame nei tempi previsti dal Regolamento.Ciò non è tuttavia sufficiente: è ineludibile la riforma della legge n. 11 del 2005, cui la Commissione ha dedicato una parte consistente dei suoi sforzi.
Si tratta infatti della priorità per i lavori della XIV Commissione nelle prossime settimane e di uno snodo essenziale per le sorti dell'intervento del Paese in fase ascendente e discendente. È stato sinora svolto un lavoro accurato e rigoroso, evitando inutili forzature e accelerazioni.
Il testo unificato approvato in Commissione qualche settimana fa costituisce il frutto di un'approfondita indagine conoscitiva e del confronto tra diverse visioni dell'Europa e del ruolo dell'Italia in Europa.

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Non va trascurato il contributo assicurato nella predisposizione del testo dall'esperienza diretta e altamente qualificata maturata da alcuni dei presentatori in veste di parlamentari, ministri, membri o funzionari delle Istituzioni europee. Non a caso il testo unificato presenta notevoli punti di convergenza e poche differenze sostanziali rispetto al disegno di legge che il Governo - dopo due anni di lavoro - si appresta a presentare. Vi è certo la consapevolezza che anche la riforma della legge n. 11 del 2005 non è sufficiente: occorre - come la XIV Commissione ha già prospettato in più occasioni - adeguare anche il regolamento, sia per gli strumenti di intervento sia, soprattutto, per introdurre una sessione parlamentare specifica per l'esame in tempi rigorosi e certi sia in commissione sia in Assemblea dei provvedimenti di attuazione della normativa europea.
Sarebbe auspicabile pertanto elaborare, subito dopo l'approvazione in prima lettura delle proposte di riforma della legge n. 11 del 2005, una proposta di riforma regolamentare a firma, se possibile, di tutti i capigruppo della Commissione. Sulle linee di riforma della legge 11 e del Regolamento sarebbe opportuno svolgere poi adeguate attività di comunicazione, mediante incontri con la stampa o seminari, al fine di sgombrare il campo dalle imprecisioni e dalle affermazioni tendenziose formulate in materia.

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ALLEGATO 3

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito. (COM(2010)289 def.).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;
esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (COM(2010)289) ai fini della valutazione della sua conformità con il principio di sussidiarietà;
tenuto conto della valutazione positiva della conformità della proposta con il principio di sussidiarietà espressa il 29 luglio 2010;
considerato che:
il rafforzamento del quadro regolamentare vigente in materia di agenzie di rating a livello europeo risulta necessario ed urgente alla luce dei rilevanti effetti giuridici ed economici acquisiti dai rating ai fini delle scelte degli intermediari, degli investitori istituzionali e dei risparmiatori e, conseguentemente, dell'impatto che essi hanno sul buon funzionamento dei mercati finanziari e sulla stessa attività di vigilanza;
le misure contenute nella proposta sono complessivamente condivisibili, essendo intese a migliorare, secondo un approccio pragmatico, la qualità e la trasparenza delle attività di rating, l'efficienza delle procedure di registrazione e la vigilanza sulle attività paneuropee delle agenzie;
è, in particolare, apprezzabile la sostituzione dell'attuale sistema collegiale di vigilanza sulle agenzie di rating con un sistema di vigilanza centralizzato che riunisca in capo alla istituenda Autorità europea di vigilanza dei mercati e strumenti finanziari (ESMA) le funzioni di registrazione e vigilanza ordinaria delle agenzie che operano nell'UE nonché dei rating emessi da agenzie con sede in paesi terzi che operano nell'UE dietro certificazione o avallo;
non è invece condivisibile la scelta operata dalla proposta di regolamento di attribuire la potestà sanzionatoria alla Commissione europea invece che all'ESMA che appare incoerente con l'obiettivo di rafforzare l'autonomia ed indipendenza degli organismi di vigilanza e introduce un elemento di potenziale frammentazione e complicazione nel nuovo quadro regolamentare;
la proposta, inoltre, non reca misure specifiche in relazione ai giudizi di rating sui prezzi dei titoli pubblici che, soprattutto alla luce della crisi economica e finanziaria, hanno assunto un estremo ed eccessivo rilievo nella gestione dei debiti pubblici sovrani degli Stati e quindi sulla stessa stabilità finanziaria dell'area euro e dell'UE nel suo complesso;
la proposta appare pienamente conforme al principio di proporzionalità in quanto introduce a carico delle agenzie di rating e degli emittenti obblighi strettamente giustificati dagli obiettivi di trasparenza, concorrenza e efficiente vigilanza. Anche le sanzioni previste in caso di violazione delle prescrizioni del regolamento n. 1060/2009, come modificato

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dalla proposta in esame, risultano strettamente proporzionate rispetto all'entità delle violazioni stesse;
rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
provveda la Commissione di merito a segnalare nel documento finale la necessità che il Governo si adoperi nelle competenti sedi decisionali dell'UE affinché:
1) sia attribuito all'ESMA, anziché alla Commissione europea, il potere di emettere sanzioni per le violazioni del regolamento n. 1060/2009, circoscrivendo, in coerenza con i Trattati e la giurisprudenza della Corte di giustizia, l'ambito discrezionale demandato allo scopo alla medesima autorità ed assicurando la separazione tra fase istruttoria e fase giudicante;
2) si stabilisca, in alternativa, che la Commissione europea provveda, salvi i casi di manifesta illegittimità, all'automatico recepimento in propri atti giuridici delle proposte di sanzione presentate dall'ESMA;
3) la Commissione valuti in modo specifico ed approfondito - come auspicato in più occasioni dal Parlamento europeo anche in sede di approvazione del regolamento n. 1060/2009 - l'opportunità di affidare ad un soggetto pubblico indipendente l'espressione dei giudizi di rating sui debiti sovrani degli Stati dell'Unione europea o, quanto meno, all'area dell'Euro, al fine di contrastare gli eccessi di volatilità nei prezzi dei titoli pubblici e le conseguenti ricadute sulla stessa stabilità della moneta unica;
4) si valuti, a questo scopo, la possibilità di affidare i giudizi di rating sia ad organismi esistenti, quali la Corte dei conti europea, sia ad un'agenzia di rating pubblica europea di nuova costituzione.

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Atto n. 250.

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
rilevato che l'effettivo rispetto a livello nazionale delle disposizioni della direttiva 2008/98/CE necessita di una fase transitoria che consenta agli operatori del settore gli opportuni adeguamenti tecnici;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità, al fine di rendere effettive le previsioni introdotte dallo schema di decreto, di aggiungere all'articolo 34, in fine, il seguente comma:
«6-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'ambiente, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, adegua i decreti ministeriali di attuazione del Codice alla nuova normativa dell'Unione europea. I medesimi decreti sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto».