CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 ottobre 2010
381.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-quater/F Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IV Commissione Difesa,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro» (n. 1441-quater/F Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato),
premesso che:
il presente disegno di legge reca alcune disposizioni - già approvate nell'identico testo dai due rami del Parlamento - che presentano profili problematici determinati dalla recente evoluzione della legislazione vigente;
in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 2, 3, 4 e 5, modificano o interpretano norme non più vigenti, in quanto abrogate o modificate, a decorrere dal 9 ottobre 2010, dal Codice dell'ordinamento militare e riprodotte nel Codice stesso;
sul piano sostanziale le citate norme non possono non intendersi che riferite alle corrispondenti disposizioni del nuovo Codice dell'ordinamento militare che, in attuazione di principi di semplificazione e riassetto della materia, ha recepito e sistematizzato il contenuto delle norme oggetto di modifica;
ritenuto che le modifiche introdotte dal Senato all'articolo 20, poiché tendenti al rafforzamento delle azioni risarcitorie esperibili dai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto, siano sostanzialmente conformi al parere reso dalla Commissione Difesa sull'Atto n. 1441-quater/D, nella seduta del 27 aprile 2010;
rilevato che le predette modifiche, tuttavia, pur prevedendo un'integrazione a regime dell'autorizzazione di spesa destinata alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per un importo pari a 5 milioni di euro annui, non ne prevedono espressamente la destinazione a beneficio dei citati soggetti;
ritenuto tuttavia che tale finalizzazione possa discendere da una coerente interpretazione sistematica delle disposizioni in esame,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-quater/F Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro» (n. 1441-quater/F Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato),
premesso che:
il presente disegno di legge reca alcune disposizioni - già approvate nell'identico testo dai due rami del Parlamento - che presentano profili problematici determinati dalla recente evoluzione della legislazione vigente;
in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 2, 3, 4 e 5, modificano o interpretano norme non più vigenti, in quanto abrogate o modificate, a decorrere dal 9 ottobre 2010, dal Codice dell'ordinamento militare e riprodotte nel Codice stesso;
sul piano sostanziale le citate norme non possono non intendersi che riferite alle corrispondenti disposizioni del nuovo Codice dell'ordinamento militare che, in attuazione di principi di semplificazione e riassetto della materia, ha recepito e sistematizzato il contenuto delle norme oggetto di modifica;
ritenuto che le modifiche introdotte dal Senato all'articolo 20, poiché tendenti al rafforzamento delle azioni risarcitorie esperibili dai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto, siano sostanzialmente conformi al parere reso dalla Commissione Difesa sull'Atto n. 1441-quater/D, nella seduta del 27 aprile 2010;
rilevato che le predette modifiche, tuttavia, pur prevedendo un'integrazione a regime dell'autorizzazione di spesa destinata alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per un importo pari a 5 milioni di euro annui, non ne prevedono espressamente la destinazione a beneficio dei citati soggetti;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sia modificato l'articolo 20 nel senso di prevedere che l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sia destinato ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto, in qualità di vittime del dovere, anche attraverso il ricorso ad apposite procedure amministrative.

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ALLEGATO 3

Sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436.

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

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