CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 ottobre 2010
380.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 74

ALLEGATO 1

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito. COM (2010) 289 definitivo.

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE FORMULATA DAL RELATORE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
esaminata la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito (COM (2010) 289 definitivo);

considerato che:
la recente crisi finanziaria ha fatto emergere una serie di criticità particolarmente preoccupanti circa il ruolo svolto dalle agenzie di rating;
in particolare, le agenzie di rating, le quali sono nate con lo scopo fondamentale di ridurre le asimmetrie informative esistenti sui mercati finanziari, non si sono spesso dimostrate all'altezza del compito, in quanto, in molti casi, non hanno saputo evidenziare tempestivamente i gravi squilibri finanziari che minavano la stabilità di numerosi emittenti;
le ragioni di tali carenze sono sicuramente molteplici, ed attengono, oltre che alla dimensione eccezionale della crisi, da un lato, all'assenza di un quadro regolatorio e di vigilanza adeguato sull'attività delle agenzie di rating, e, dall'altro, ad alcune caratteristiche delle stesse agenzie che ne condizionano negativamente l'operatività;
sotto il primo profilo, si è evidenziato come non sia assolutamente sufficiente affidare la disciplina dell'attività delle agenzie di rating ad un sistema di autoregolamentazione, ma come occorra, al contrario, definire un quadro di regolazione pubblicistica di tale settore, il più possibile integrato a livello internazionale;

sotto il secondo profilo, si evidenzia la necessità di sciogliere alcuni nodi fondamentali che condizionano negativamente l'operatività delle agenzie di rating:
i conflitti di interesse tra l'attività di valutazione svolta dalle agenzie e la prestazione, da parte di queste ultime, di servizi di consulenza nei confronti di soggetti emittenti gli strumenti finanziari oggetto della loro valutazione;
le distorsioni che si possono annidare nei meccanismi di remunerazione dei servizi di rating, i quali sono pagati non da chi si avvale del contenuto informativo insito nei rating, ma dai soggetti che emettono i prodotti finanziari sottoposti al rating;
il sostanziale oligopolio esistente nel mercato dei servizi di rating, che soprattutto in alcune aree del mondo appare ristretto alle tre principali società operanti nel settore;
l'insufficiente trasparenza nei meccanismi e nelle procedure per la realizzazione dei rating stessi;
più in generale, occorre interrogarsi sul ruolo attribuito alle agenzie di rating, alle quali alcune scelte compiute dai legislatori hanno riconosciuto il potere di

Pag. 75

rilasciare agli emittenti vere e proprie licenze regolamentari, in quanto le valutazioni espresse sui singoli strumenti finanziari non costituiscono ormai solo una mera opinione sul grado di rischiosità dello strumento valutato, ma rappresentano una sorta di certificazione, alla quale sono connessi effetti giuridici ed economici rilevanti per le scelte degli intermediari, degli investitori istituzionali e dei risparmiatori, per il complessivo funzionamento dei mercati finanziari e creditizi, nonché per l'esercizio della stessa attività di vigilanza;
al contrario, occorre fare in modo che le valutazioni sugli emittenti e sugli strumenti finanziari effettuate dagli intermediari creditizi e dagli investitori istituzionali, nonché dai risparmiatori, non si basino in termini acritici sulla valutazioni delle agenzie di rating, e che le stesse autorità di vigilanza non accettino incondizionatamente le valutazioni delle agenzie a fini regolamentari;
le esigenze appena richiamate assumono un rilievo ancora più pregnante laddove si consideri il ruolo fondamentale riconosciuto ai giudizi di rating «esterni» sotto il profilo dell'erogazione del credito alle attività produttive, alla luce della funzione attribuita dall'Accordo di «Basilea 2», e ribadita dal nuovo Accordo di «Basilea 3», ai predetti rating ai fini della fissazione dei requisiti patrimoniali delle banche;
non può inoltre essere tralasciato l'impatto cruciale che i giudizi di rating determinano sui prezzi dei titoli pubblici e, quindi, sulla gestione dei debiti pubblici sovrani degli Stati, nonché, indirettamente, sulla stessa stabilità del sistema monetario dell'Euro;

rilevato che:
la proposta di regolamento in esame costituisce un ulteriore passo avanti nel processo, avviato con l'adozione del regolamento (CE) n. 1060/2009, per ricondurre il settore del rating entro un quadro di regolamentazione efficace e cogente;
in particolare, la proposta di regolamento consente di superare il precedente approccio di vigilanza «collegiale», e di affidare ad un'unica autorità a livello dell'Unione europea, la neocostituita European Securities Market Authority (ESMA) la complessiva azione di vigilanza sulle agenzie di rating;
inoltre, la proposta introduce alcuni opportuni elementi di maggiore trasparenza circa l'accesso alle informazioni utilizzate dalle agenzie per produrre i rating, incidendo in tal modo positivamente, ma non ancora in termini risolutivi, anche sulla questione dei conflitti di interesse;
l'attribuzione all'ESMA dei poteri di vigilanza sulle agenzie di rating a livello europeo rappresenta un risultato molto positivo, in quanto l'operatività sovranazionale delle predette agenzie rende del tutto inefficaci assetti di vigilanza e regolazione frammentati a livello nazionale;
la scelta, operata dalla proposta di regolamento, di attribuire la potestà sanzionatoria alla Commissione Europea invece che all'ESMA non appare tuttavia condivisibile ed è contraddittoria rispetto alla disciplina europea di settore, in quanto ostacola l'obiettivo di rafforzare l'autonomia ed indipendenza degli organismi di vigilanza;
inoltre è fondamentale assicurare, anche in questo campo, una stretta e proficua interazione tra l'ESMA e le autorità nazionali, le quali, pur devolvendo alla nuova autorità la maggior parte dei poteri informativi, di indagine ed ispettivi esercitabili nei confronti delle agenzie di rating, dovranno assicurare un costante apporto informativo all'ESMA stessa;
il quadro regolatorio sulle agenzie di rating non può peraltro dirsi ancora completato, nonostante i positivi obiettivi raggiunti con l'entrata in vigore del regolamento n. 1060/2009 e con l'adozione della proposta di regolamento in esame;
in primo luogo, è auspicabile giungere ad un coordinamento fra le diverse autorità di vigilanza a livello internazionale

Pag. 76

sull'operatività delle agenzie di rating, le più importanti delle quali, come è noto, operano a livello mondiale;
in secondo luogo, appare necessario affrontare in termini ancora più incisivi il tema del conflitto di interesse sussistente in capo alle agenzie di rating e delle contraddizioni insite nei meccanismi di remunerazione dei rating espressi;
in terzo luogo, è auspicabile favorire una maggiore apertura concorrenziale del mercato del rating, ad esempio incentivando la nascita di agenzie di rating a livello regionale/locale, sia per superare l'attuale situazione di sostanziale oligopolio, sia per aumentare la capacità delle stesse agenziedi compiere valutazioni che tengano adeguatamente conto degli specifici contesti economici nazionali, in alcuni casi caratterizzati, ad esempio, dalla prevalenza di imprese di dimensioni medio-piccole;
sottolineata la necessità che il presente documento finale, unitamente al parere della Commissione politiche dell'Unione europea, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

INVITA IL GOVERNO

ad adoperarsi nelle competenti sedi decisionali dell'Unione europea affinché:
a) sia attribuito direttamente all'ESMA il potere di sanzionare le violazioni delle disposizioni del regolamento n. 1060/2009, sia pure nel rispetto dei vincoli imposti dal Trattato e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, definendo con chiarezza l'ambito discrezionale in cui la stessa autorità deve esercitare tale potere ed assicurando la necessaria separazione tra fase istruttoria e fase giudicante, ovvero si preveda, in alternativa, che la Commissione europea non possa entrare nel merito delle proposte di sanzione avanzate dall'ESMA, ma debba solo limitarsi ad attribuire loro efficacia giuridica;
b) si verifichi se la proposta di definire una lista tassativa di violazioni passibili di misure di vigilanza o di sanzioni, recate dall'Allegato III introdotto nel regolamento n. 1060/2009, non esponga al rischio di creare possibili lacune normative che impediscano di sanzionare adeguatamente anche altri comportamenti non corretti o illeciti;
c) si assicuri, nel contesto del nuovo assetto di vigilanza centralizzato, la più stretta collaborazione tra l'ESMA e le Autorità di vigilanza nazionali, valorizzando il patrimonio di conoscenze acquisito da queste ultime nel corso della quotidiana attività di vigilanza sul mercato finanziario, così da individuare più efficacemente le eventuali violazioni del regolamento n. 1060/2009 e quindi indirizzare la successiva attività di vigilanza e di sanzioneda parte dell'ESMA;
d) in particolare, si valuti l'opportunità di prevedere espressamente che, per le attività di vigilanza che richiedano un contatto diretto con le articolazioni locali delle agenzie di rating, le singole autorità nazionali possano formulare anche direttamente richieste di informazioni e di documenti alle medesime agenzie, al fine di rendere più efficace l'attività di segnalazione che le medesime autorità devono compiere nei confronti dell'ESMA;
e) si sottoponga il sistema di vigilanza delineato dalla proposta di regolamento in esame ad una verifica periodica, al fine di valutare la necessità di ulteriori interventi correttivi in materia;
f) in tale contesto, si avvii una riflessione concreta sugli ulteriori interventi normativi necessari a risolvere i conflitti di interesse esistenti in capo alle agenzie di rating, in particolare evitando il rischio, particolarmente forte per le società di rating globali, che il divieto, stabilito per le agenzie di rating dall'Allegato I, Sezione B, paragrafo 4, del regolamento n. 1060/2009,

Pag. 77

di non fornire servizi di consulenza all'entità valutata o a terzi collegati, possa essere eluso attraverso l'affidamento dei predetti servizi di consulenza a soggetti controllati, collegati o comunque legati all'agenzia di rating stessa, anche se aventi sedi in altri Stati, nonché estendendo l'obbligo, previsto dall'Allegato I, Sezione B, paragrafo 2, del regolamento n. 1060/2009, di comunicare i nomi delle entità valutate o di terzi collegati dai quali provenga oltre il 5 per cento del fatturato annuo dell'agenzia di rating, anche ai soggetti controllati, collegati o comunque legati all'agenzia di rating stessa;
g) nella medesima prospettiva, si proceda in tempi rapidi ad una riflessione circa l'opportunità di rivedere i meccanismi di remunerazione del servizio di rating, nonché di individuare misure atte a favorire una maggiore apertura del mercato del rating, attraverso l'ingresso di nuovi operatori;
h) sotto quest'ultimo profilo, si valuti l'opportunità di incentivare lo sviluppo di agenzie di rating a livello regionale/locale, anche al fine di consentire anche alle piccole e medie imprese di essere oggetto di rating, incrementando in tal modo la possibilità, per queste ultime, di accedere ai mercati finanziari in condizioni di maggiore trasparenza;
i) su un piano più generale, si avvii una riflessione circa l'opportunità di rivedere il ruolo complessivo attribuito dalla normativa ai giudizi espressi dalle agenzie di rating, nonché circa l'impatto dei giudizi stessi sul funzionamento dei mercati, in particolare eliminando o circoscrivendo significativamente l'uso a fini regolamentari dei rating emessi, sulla falsariga di quanto previsto in merito dalla Section 939 del Dodd-Frank Act, recentemente approvato negli Stati Uniti d'America, la quale stabilisce la progressiva eliminazione dei riferimenti ai rating nelle regolamentazione delle autorità di vigilanza;
l) si verifichi altresì l'opportunità di eliminare alcuni privilegi regolamentari attualmente riconosciuti alle agenzie di rating, ad esempio per quanto riguarda la sostanziale esenzione delle agenzie dagli obblighi di trasparenza e di disclosure dei conflitti di interesse, contenuta nella direttiva 2003/125/CE, di esecuzione della direttiva 2003/6/CE in materia di abusi di mercato;
m) si verifichi la possibilità di introdurre meccanismi di responsabilità in capo alle agenzie di rating, nel caso in cui i giudizi emessi da queste ultime risultino gravemente viziati.

Pag. 78

ALLEGATO 2

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. (Nuovo testo C. 3687 Governo, approvato dal Senato, ed abb.).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo del disegno di legge C. 3687, approvato dal Senato, ed abbinate, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente;
rilevato come la Commissione di merito abbia recepito l'osservazione, relativa l comma 9 dell'articolo 4, contenuta nel parere espresso dalla VI Commissione all'esito dell'esame in sede consultiva del testo del disegno di legge trasmesso dal Senato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento al comma 1 dell'articolo 3-bis, il quale prevede che l'Agenzia del demanio trasferisce alle università statali la proprietà dei beni immobili già in uso alle medesime, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la disposizione, nel senso di specificare se il trasferimento si riferisca anche ai beni del demanio statale ovvero solo ai beni del patrimonio dello Stato, di precisare che il trasferimento avviene a titolo gratuito, nonché di prevedere la retrocessione allo Stato degli immobili trasferiti, nel caso in cui cessino le finalità istituzionali che hanno motivato il trasferimento, o qualora i beni stessi siano utilizzati in difformità da tali finalità, nonché di introdurre elementi di cautela per quanto riguarda i beni del demanio storico artistico, eventualmente escludendo tale categoria dai beni oggetto del trasferimento;
b) con riferimento al comma 2 dell'articolo 3-bis, il quale prevede, tra l'altro, che i trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità in favore delle università statali e di quelle non statali legalmente riconosciute sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere tale previsione, la quale risulta sostanzialmente ripetitiva del disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, che consente la deduzione dal reddito complessivo delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici ed enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione;

Pag. 79

c) con riferimento alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 4, la quale prevede che i versamenti effettuati da privati, società, enti e fondazioni, in favore del Fondo per il merito degli studenti universitari sono, a partire dal 2012, «deducibili dall'imposta sul reddito gravante sul donatore nella misura dell'80 per cento», valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare tale previsione con quella di cui al comma 9 del medesimo articolo 4, che include tra gli oneri deducibili dal reddito imponibile ai fini IRPEF le erogazioni liberali versate al predetto Fondo, al fine di eliminare sovrapposizioni tra le due agevolazioni;
d) ancora con riferimento alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 4, valuti comunque la Commissione di merito l'opportunità di correggere la dizione «deducibili dall'imposta», nel senso di prevedere la deducibilità dal reddito imponibile del soggetto donatore dei versamenti effettuati al già citato Fondo, ovvero di prevederne la detraibilità dalla relativa imposta lorda.