CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 ottobre 2010
379.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 13 OTTOBRE 2010

Pag. 32

ALLEGATO

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abbinate)

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. La distribuzione delle risorse pubbliche deve essere garantita in maniera coerente con gli obiettivi e gli indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti.
1. 7. Naccarato, Miotto, Rubinato, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Zazzera, Capitanio Santolini, Vassallo.
(Approvato)

ART. 2.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) durata della carica di rettore per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.

Al comma 9, conseguentemente sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Il mandato dei rettori in carica al momento dell'adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6 è prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo. Sono comunque fatte salve le scadenze dei mandati in corso previste al momento dell'elezione dei rettori eletti, o in carica, se successive al predetto anno accademico. Il mandato dei rettori i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, stanno espletando il primo mandato, è prorogato di due anni e non è rinnovabile. Tale proroga assorbe quella di cui al terzo periodo del presente comma.
2. 83. (Nuova formulazione) Mario Pepe (PdL).
(Approvato)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: proposte e pareri aggiungere la seguente: obbligatori.
2. 142. (Nuova formulazione) Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.
(Approvato)

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: deliberare aggiungere le seguenti: previo parere del Senato accademico.
2. 8. (Nuova formulazione) Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.
(Approvato)

Pag. 33

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:
i-bis) previsione, nella nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, del rispetto, da parte di ciascuna componente, del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alla vita pubblica.
2. 61. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.
(Approvato)

Al comma 2, lettera b, sostituire la parola: quarantacinque, con la seguente: quaranta.
2. 20. (Nuova formulazione) Giammanco.
(Approvato)

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso l'attivazione di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione impartiti in lingua straniera.
2. 67. (Nuova formulazione) Nicolais, Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.
(Approvato)

ART. 3.

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: all'eventuale concessione, con le seguenti: alla concessione.
3. 17. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.
(Approvato)

ART. 6.

Sostituire il comma 11 con il seguente:
11. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, con il parere della Conferenza Stato-Regioni, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al quale si dovranno attenere le Università e le Regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del SSN.
6. 4. (Nuova formulazione) Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.
(Approvato)

ART. 17.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: disciplinano aggiungere le seguenti: nel rispetto del codice etico.
17. 9 (Nuova formulazione). Lenzi, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: tabelle di corrispondenza aggiungere le seguenti:, aggiornate ogni tre anni.
17. 8. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo, Zazzera.
(Approvato)

Pag. 34

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: Le università possono inserire le seguenti: stabilire il numero massimo delle pubblicazioni in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera a-bis) e.
17. 14. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: professori di prima fascia inserire le seguenti: per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
17. 16. Il Relatore.
(Approvato)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di dottorato di ricerca).

1. L'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente:
«2. Le università, gli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di livello post laurea, sulla base di criteri e parametri determinati con decreto del Ministro su proposta dell'ANVUR, disciplinano con proprio regolamento l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo; gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi; la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio e dei contratti di apprendistato ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche, di cui al comma 5, nonché le convenzioni di cui al comma 4. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi tra università o tra università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione. Con il medesimo decreto del Ministro, previo parere dell'ANVUR, sono disciplinate altresì le modalità di accreditamento dei corsi e le condizioni di eventuale ritiro dello stesso».

2. All'articolo 4, comma 5, lettera c), della legge 3 luglio 1998, n. 210, le parole: «comunque non inferiore alla metà dei dottorandi» sono soppresse e dopo le parole: «borse di studio» sono inserite le seguenti: «e dei contratti di apprendistato».
3. All'articolo 2, comma 1, della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: «è collocato a domanda», sono inserite le seguenti: «compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione».
4. All'articolo 2, comma 1, della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge sono mantenuti».
17. 02. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 18.

Al comma 1, sostituire la parola: professionisti con la seguente: studiosi.
18. 1. Il Relatore.
(Approvato)

Pag. 35

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Comitato nazionale dei garanti per la ricerca).

1. Al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione tra pari previste dall'articolo 18, è istituito il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR). Il CNGR è composto da sette studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, tra i quali almeno due donne e due uomini, nominati dal Ministro, il quale sceglie in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione. Il comitato di selezione, istituito con decreto del Ministro, è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, dal vice presidente del CEPR, dal presidente dell'European Research Council, dal presidente dell'European Science Foundation.
2. Il CNGR indica criteri generali per le attività di valutazione dei risultati, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtù di convenzioni e trattati; nomina gli studiosi che fanno parte dei comitati di selezione di cui al comma 1 e coordina le attività dei comitati suddetti; subentra alla commissione di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto ministeriale n. 378 del 26 marzo 2004 nonché alla commissione di garanzia prevista per i programmi di ricerca di interesse nazionale. Le predette commissioni sono soppresse dalla data in cui sono nominati i componenti del CNGR. Con specifici accordi di programma dotati di adeguata copertura degli oneri da essi derivanti, il CNGR può provvedere all'espletamento delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca attivati da enti pubblici o privati. Nell'esercizio delle sue funzioni, il CNGR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero relative alle attività contemplate dal presente comma.
3. La spesa per il funzionamento del CNGR e per i compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca è compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca, per un importo massimo non superiore al tre per cento dei predetti fondi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il decreto del Ministro che nomina i componenti del CNGR determina le indennità spettanti ai suoi componenti.
4. Il CNGR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. I componenti del CNGR restano in carica per un triennio e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno cinque anni. Essi cessano automaticamente dalla carica al compimento del settantesimo anno di età. Se uno dei componenti cessa dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il predetto componente è scelto dal Ministro nello stesso elenco di cui al secondo periodo.
5. In sede di prima applicazione della presente disposizione, previo sorteggio, sono individuati due componenti del CNGR che durano in carica due anni e tre componenti che durano in carica tre anni. Il CNGR predispone rapporti specifici sull'attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNGR.
18. 01. Aprea.
(Approvato)

Pag. 36

ART. 19.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: sui siti dell'ateneo aggiungere le seguenti:, ente o istituzione.

Conseguentemente, al comma 4: alla lettera a), dopo le parole: di interesse dell'ateneo aggiungere le seguenti:, ente o istituzione; alla lettera b), dopo le parole: stabilite dall'ateneo aggiungere le seguenti:, ente o istituzione.
19. 12. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: senza assegni inserire le seguenti:, utile ai fini di carriera e pensionistici, .
19. 5. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.
(Approvato)

Al comma 4, alla lettera a), sostituire le parole: dell'ateneo con le seguenti: del soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca.

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: dall'ateneo con le seguenti: dal soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca.
19. 13. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 6, sostituire le parole da: sulla base fino alla fine del periodo, con le seguenti: in misura comunque non inferiore a euro 20.000 lordi annui. Tale importo minimo è rideterminato con decreto del Ministro.
19. 10. Aprea.
(Approvato)

Al comma 8, sostituire la parola: dieci con la seguente: dodici.
19. 11. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 20.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a quarantamila euro lordi.
20. 4. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.
(Approvato)

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: regolamenti di ateneo, aggiungere: nel rispetto del codice etico.
20. 2. (Nuova formulazione) Lenzi, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.
(Approvato)

ART. 21.

Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. I contratti di cui al comma 3, lettera a), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di cui

Pag. 37

al comma 3, lettera b), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
21. 43. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione.
* 21. 44. Il Relatore.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione.
* 21. 14. Vassallo.
(Approvati)

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 17, inserire le seguenti: comma 1, lettera d),.
21. 15. Vassallo.
(Approvato)

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: standard qualitativi aggiungere le seguenti: riconosciuti a livello internazionale, .
21. 25. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.
(Approvato)

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente al comma 9, aggiungere il seguente periodo: L'espletamento del contratto di cui al comma 3, lettere a) e b), costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
21. 45. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 23.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. L'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2004, convertito in legge, con modificazioni, 5 marzo 2004 n. 63, si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee il 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madre lingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madre lingua straniera a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data d'instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 della legge 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal decreto legge n. 2 del 2004 e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma della legge 21 giugno 1995,

Pag. 38

n. 236. Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
23. 1. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 25.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.
(Norme transitorie e finali).

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare esclusivamente le procedure previste dal presente titolo.
2. Le università continuano ad avvalersi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di assunzione in servizio, fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 17, comma 1.
2-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Si procede altresì direttamente al sorteggio nell'ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto del bando è inferiore a quattro».
3. Coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e ordinario possono comunque essere destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino al termine del periodo di durata dell'idoneità stessa previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230. In tale ipotesi e nel caso di idoneità conseguita all'esito delle procedure di valutazione comparativa, bandite ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dell'articolo 4-bis, comma 16, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, nei novanta giorni successivi alla deliberazione, da parte dell'università che ha indetto il bando, di voler effettuare la chiamata, devono seguire decreto di nomina e presa di servizio dell'idoneo, in mancanza dei quali quest'ultimo può essere chiamato da altre università, ferma restando la possibilità per l'università che ha indetto il bando di ripetere la chiamata.
4. I contratti di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), possono essere stipulati, con le modalità previste dal medesimo articolo, anche con coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, provvede alla rideterminazione del numero dei posti disponibili nei corsi di laurea in medicina e chirurgia e alla loro distribuzione su base regionale anche al fine di riequilibrare l'offerta formativa in relazione al fabbisogno di personale medico del bacino territoriale di riferimento.
6. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, al primo periodo, dopo la parola: «triennio» sono inserite le seguenti: «o nell'ambito di specifici programmi di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e, dopo la parola: «universitarie» sono inserite le seguenti: «o di ricerca»; il secondo periodo è soppresso; al quarto periodo, le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «A tali fini».
7. Ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori di cui all'articolo 17 della presente legge l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della

Pag. 39

medesima legge, nonché dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 230 del 2005.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;
b) l'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
c) l'articolo 1, commi 8, 10 e 14 della legge 4 novembre 2005, n. 230;
d) l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge, è abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.
10. Fino all'anno 2015, la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, è titolo valido per la partecipazione alle procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui all'articolo 21.
10-bis. Fino alla definizione dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), e dei criteri e indicatori di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
10-ter. All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «compiti ispettivi» sono inserite le seguenti: «e quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca in relazione ad attività istituzionali i cui oneri non siano posti a carico del fondo di finanziamento ordinario degli enti stessi».
10-quater. Ai titolari dei contratti di cui all'articolo 21 della presente legge e all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, nonché agli studiosi impegnati all'estero che abbiano svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero un periodo di ricerca e di docenza nelle università italiane, ai sensi del comma 9 della stessa legge n. 230 del 2005, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l'attività effettivamente prestata ai sensi delle predette disposizioni. Al relativo onere, pari a euro 4.917.618, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
10-quinquies. All'articolo 2, comma 140, lettera b), del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole: «e le relative indennità», è inserito il seguente periodo: «Il compimento del settantesimo anno di età comporta l'automatica cessazione dalla carica di Presidente o componente dell'organo direttivo».
10-sexies. Nella prima tornata delle procedure di abilitazione di cui all'articolo 16, qualora l'ANVUR non abbia provveduto in tempo utile a formulare la lista di studiosi ed esperti in servizio all'estero di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e), in relazione a uno specifico settore concorsuale, la commissione nazionale, relativamente a tale settore, è integralmente composta ai sensi della lettera g) del medesimo articolo e comma.
10-septies. All'articolo 17, comma 30, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle università e agli enti di ricerca».
10-octies. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 50 per cento all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al 20 per cento all'assunzione di professori ordinari».
11. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 3, lettera f), si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2010 e di 1 milione di

Pag. 40

euro per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. All'onere derivante dall'articolo 19, comma 5, valutato in 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo dei rimborsi di cui all'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157. All'articolo 1, comma 6, della legge n. 157 del 1999, il quarto periodo è soppresso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione delle rimanenti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
25. 29. Il Relatore.
(Approvato)