CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 ottobre 2010
378.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito (Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti e C. 3089 Jannone).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: stabilita dalla con le seguenti: concessa sulla base della.

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: dalla con le seguenti sulla base della.
1. 100. Il Relatore.
(Approvato)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche con riferimento all'individuazione, ai fini del comma 9, degli eventi che generano l'impossibilità di mantenere in essere le attività di impresa o lavorative.
1. 101. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 3.

Al comma 7, dopo le parole: misure di cui al presente articolo inserire le seguenti:, non cumulabili con i benefici fiscali già previsti a legislazione vigente,.

Conseguentemente, al medesimo comma 7, inserire, in fine, il seguente periodo: Le misure di cui al comma 1, per quanto concerne l'applicazione del regime fiscale dei contribuenti minimi di cui all'articolo 1, commi da 96 a 116, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono subordinate, limitatamente all'anno 2011, alla previa autorizzazione del Consiglio della proroga oltre il 31 dicembre 2010 della Decisione del Consiglio 2008/737/CE del 15 settembre 2008; in assenza della predetta proroga, le disposizioni di cui al comma 1 non hanno effetto per l'anno 2011.
3. 100. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 7.

Al comma 2, sopprimere le parole: alla medesima data.
7. 100. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Coordinamento normativo e finanziario).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2, valutati in 3,11 milioni

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di euro per l'anno 2010, in 3,52 milioni di euro per l'anno 2011 e in 0,4 milioni di euro per l'anno 2012, e a quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, valutati in 0,72 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, valutato in 10,8 milioni di euro per l'anno 2012 e in 8,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 1 e 2. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui ai commi 1 e 2, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Regolamentazione e vigilanza del lavoro» della missione «Politiche per il lavoro» dello stato di previsione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 100. Il Relatore.
(Approvato)

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ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata (C. 3541 Fedriga).

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO

ART. 1.

Sopprimerlo.
* 1. 1.Poli, Delfino.

Sopprimerlo.
* 1. 2. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

Art. 1.

1. Con la sentenza definitiva di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis e 422 del codice penale, il giudice può disporre la sanzione accessoria della revoca delle prestazioni di natura assistenziale di cui il condannato è titolare, con esclusione dei trattamenti previdenziali derivanti da un rapporto di lavoro. Con la medesima sentenza il giudice può disporre anche la revoca dei trattamenti previdenziali erogati al condannato nel caso in cui accerti, o sia stato già accertato con sentenza definitiva in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro il cui oggetto sia riconducibile ad attività illecite connesse a reati di terrorismo o criminalità organizzata.
2. Nei procedimenti penali per i reati di cui al comma 1, il giudice può, con la sentenza di condanna di primo grado o successivamente ad essa, disporre la sospensione, fino alla conclusione del procedimento penale, delle prestazioni di natura assistenziale di cui l'imputato è titolare. Nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza definitiva di assoluzione o con una sentenza definitiva di condanna per un reato diverso da quelli di cui al comma 1, il giudice dispone la ripresa dei trattamenti sospesi e la corresponsione, in unica soluzione, delle prestazioni non godute con i relativi interessi legali.
3. I condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria di cui al comma 1 possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente eseguita, dei trattamenti sociali previsti dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.
1. 3.Cazzola.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Con la sentenza definitiva di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle prestazioni di natura assistenziale di cui il condannato è titolare, con esclusione dei

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trattamenti previdenziali derivanti da un rapporto di lavoro. Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, erogati al condannato nel caso in cui accerti, o sia stata già accertato con sentenza definitiva in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse a reati di terrorismo o criminalità organizzata di cui ai predetti articoli del codice penale.
2. Nei procedimenti penali per i reati di cui al comma 1, il giudice, con la sentenza di condanna di primo grado o successivamente ad essa, dispone la sospensione, fino alla conclusione del procedimento penale, delle prestazioni di natura assistenziale di cui l'imputato è titolare. Nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza definitiva di assoluzione o con una sentenza definitiva di condanna per un reato diverso da quelli di cui al comma 1, il giudice dispone la ripresa dei trattamenti sospesi e la corresponsione, in unica soluzione, delle prestazioni non godute con i relativi interessi legali.
3. I condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria di cui al comma 1 possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente eseguita, dei trattamenti sociali previsti dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.
1. 3. Cazzola. (Nuova formulazione).
(Approvato)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 e 2 sono comunicati all'ente titolare dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai fini della loro immediata esecuzione.
1. 4.Paladini, Porcino.
(Approvato)

ART. 2.

Sopprimerlo.
* 2. 1.Poli, Delfino.

Sopprimerlo.
* 2. 2. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di cui all'articolo 1 sono devolute dagli enti interessati al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, e agli interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.
2. 01.Cazzola.
(Approvato)

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ALLEGATO 3

Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 (Doc. LVII, n. 3).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato - ai sensi dell'articolo 118-bis del Regolamento - lo Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 (Doc. LVII, n. 3);
rilevato che nel breve e medio periodo i rischi per l'economia mondiale provengono in primo luogo da un'uscita troppo rapida dalle eccezionali misure di politica fiscale e monetaria adottate per fronteggiare la crisi e che, pertanto, la sfida maggiore per le economie mondiali nei prossimi due-tre anni sarà coniugare la stabilità delle finanze pubbliche, dei mercati finanziari e dei prezzi con la necessità di non deprimere la ripresa economica;
valutati positivamente i richiami alle misure introdotte con il decreto-legge n. 78 del 2010, volti a contenere la spesa per il pubblico impiego e la spesa previdenziale;
rilevato, in linea generale, che l'andamento della spesa pensionistica appare nel suo complesso sotto controllo, in quanto le misure adottate negli ultimi anni e, in particolare, gli interventi del decreto-legge n. 78 del 2010, compensano in larga parte l'andamento negativo (la cosiddetta «gobba» pensionistica) che si prospettava per i prossimi decenni in relazione all'incremento della speranza di vita ed al passaggio alla fase di quiescenza delle generazioni del baby boom;
rilevato, in particolare, che la revisione del regime delle decorrenze dei trattamenti di vecchiaia e di anzianità e l'adeguamento dei requisiti anagrafici per il pensionamento all'aumento della speranza di vita a decorrere dal 2015, comportano effetti strutturali importanti, quantificabili in una riduzione dell'incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL che va da 0,2 punti percentuali nel 2015 fino a 0,5 punti percentuali nel 2030;
rilevata l'esigenza di dare piena attuazione all'articolo 22-ter del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dall'articolo 12, comma 12-sexies, del decreto-legge n. 78 del 2010, il quale prevede che i risparmi di spesa derivanti dall'innalzamento dell'età pensionabile delle donne nel pubblico impiego debbano essere destinati a interventi dedicati a politiche sociali e familiari, con particolare attenzione alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici;
ricordato che è in corso di esame alla Camera dei deputati, a seguito del rinvio presidenziale ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, il disegno di legge di iniziativa governativa n. 1441-quater-F, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, che interviene in materia di lavoro pubblico e privato, previdenza sociale e processo del lavoro;

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osservato che il citato disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 123-bis del Regolamento, appare idoneo a conservare tale qualificazione nell'ambito della complessiva manovra finanziaria «di legislatura», essendo presumibilmente destinato a produrre i suoi effetti anche per la manovra dell'anno 2011;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 4

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abb.).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI DAMIANO ED ALTRI

La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 3687,
premesso che:
l'università italiana versa in grave difficoltà: le statistiche pubblicate a livello internazionale vedono le università del nostro paese ben al di sotto dei primi 200 atenei del mondo;
l'Italia, inoltre, è agli ultimi posti per quanto riguarda numero di laureati e ricercatori, percentuali di investimenti studenti pro capite, rapporto docenti/studenti, livello di internazionalizzazione investimenti per università;
le istituzioni universitarie a livello europeo, affrontano la crisi economico-finanziaria pensando al futuro, disponendo investimenti importanti sulla scuola, l'università e la ricerca. La Germania, pur in presenza di processo risanamento estremamente severo, ha stanziato sul sistema della formazione ben 12 miliardi di euro per i prossimi anni; il governo italiano, al contrario, ha disposto un taglio di 8 miliardi di euro con il decreto legge 112/2008, cui si aggiungono ulteriori tagli di 1 miliardo e 400 milioni al sistema universitario;
non vi è dubbio che l'università italiana abbia bisogno di essere riformata, ma che tale riforma debba essere compiuta con un intervento coraggioso, che sappia esaltare le qualità della nostre istituzioni universitarie ma, nello stesso tempo, sappia portare i nostri atenei al passo con gli standard internazionali, il provvedimento in oggetto sembra essere invece dettato unicamente dalla necessità di contenere i costi;
considerato che:
una riforma senza risorse non porterà mai i risultati sperati: riforme di tale entità, come avrebbe dovuto essere quella in oggetto, sono impossibili senza investimenti adeguati e meno che mai a fronte di tagli così ingenti In questo senso appare improcrastinabile passare dal 0,8 per cento attuale di investimento del PIL nel sistema universitario, alla media europea pari al 1,3 per cento;
i principi enunciati all'articolo 1 del disegno di legge in esame, esprimono principi forti e sicuramente condivisibili che vengono però, completamente disattesi dai 24 articoli lo seguono;
la riforma proposta contiene un solo modello di governance a fronte della presenza nel nostro paese di oltre 80 atenei con caratteristiche e peculiarità diverse difficili da ricondurre in un unico modello;
per quanto riguarda il sistema di valutazione è essenziale che questo si configuri come un sistema ex post e non ex ante come previsto dal disegno di legge in oggetto, che delega unicamente all'ANVUR l'attuazione di tale valutazione;

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il disegno di legge all'esame stabilisce un rapporto tra Senato Accademico e Consiglio di amministrazione errato, laddove non si configura invece un rapporto complementare, ma il ruolo del Senato viene completamente depotenziato, al punto da non avere alcun potere di veto nei confronti delle decisioni del primo e non avere alcuna autonomia rispetto al Rettore;
viene esaltata unicamente la capacità gestionale dei consiglieri di amministrazione sottacendo completamente, invece, anche la necessità di possedere competenze e requisiti scientifici, indispensabili per una corretta comprensione e gestione degli atenei;
il provvedimento non contiene misure adeguate di supporto a studenti in condizioni di difficoltà economica atte a garantire il diritto allo studio;
osservato che:
il decreto legge 78/2010 con il blocco delle retribuzioni e la decurtazione del Fondo di Finanziamento Ordinario hanno pesantemente penalizzato i ricercatori;
non vi è alcun intervento sulle molteplici forme di lavoro precario oggi presenti all'interno degli atenei, che vengono ignorati senza offrire alcuna certezza ai lavoratori sia di sbocco all'interno del sistema universitario sia nel mondo del lavoro esterno;
sarebbe auspicabile armonizzare il sistema previdenziale di docenti e ricercatori a quello degli altri lavoratori senza che permanga un trattamento differenziato;
la riforma proposta infatti, non valorizza coloro che già sono presenti nel sistema accademico e attendono una progressione di carriera - ricercatori, professori associati - né, allo stesso modo tutela chi aspira a svolgere tali ruoli in futuro, non garantendo a nessuno di costoro un futuro adeguato alle aspettative;
il sistema previsto dall'attuale progetto di legge porterà gran parte dei 26.000 ricercatori a tempo indeterminato attualmente presenti negli atenei su un «binario morto» senza alcuna possibilità di carriera e questo, unitamente il blocco al 50 per cento del turn over, comporterà che per ogni 20 professori in pensione ne potrà essere inserito solo uno nuovo; anche il nuovo sistema di abilitazione nazionale comporterà che molti docenti, pur avendo l'abilitazione non potranno essere comunque chiamati dalle università. Il sistema di reclutamento, del disegno di legge in esame, si configura dunque come estremamente penalizzante, in assenza inoltre di norme transitorie capaci di accompagnare il passaggio dall'attuale regime a quello previsto, provocherà la fuoriuscita, nei fatti, dal sistema universitario di oltre il 40 per cento del totale del persone degli atenei;
nel disegno di legge all'esame non vi è alcun piano di rilancio dell'università e della ricerca scientifica, che comprenda il riavvio immediato delle procedure di reclutamento, lo stanziamento di nuove risorse aggiuntive destinate al reclutamento del personale nelle università per riallineare il nostro paese agli standard delle nazioni sviluppate e un serio intervento sull'età di pensionamento dei professori ordinari, che, insieme al blocco del turn over, impedisce un serio ricambio generazionale e la possibilità di riassorbimento del precariato;
esprime

PARERE CONTRARIO

«Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru».