CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 ottobre 2010
378.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013. Doc. LVII, n. 3.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE

La Commissione Giustizia,
esaminato lo Schema della Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013;
premesso che:
ai sensi della legge 31 Dicembre 2009 n. 196, di contabilità e finanza pubblica, il Governo avrebbe dovuto presentare lo Schema della Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 entro il 15 settembre;
il documento all'esame 3 è stato, invece, trasmesso il 30 settembre, un ritardo che rischia di porre le Camere nell'impossibilità di svolgere regolarmente le proprie funzioni e rende evidente non solo il poco rispetto del Parlamento ma, soprattutto, un problema rispetto agli orientamenti e all'azione del Governo su una questione decisiva come quella sul presente e sul futuro dell'economia nazionale;
il rispetto del termine è fondamentale perché la DFP è tale solo dopo l'approvazione della risoluzione parlamentare in cui sono fissati gli indirizzi cui il Governo dovrà attenersi nel disegno di legge di stabilità, il quale deve essere presentato alle Camere il 15 ottobre: quanto più in ritardo viene presentato lo schema di DFP, tanto più improbabile che il DDL di stabilità possa recepire le indicazioni parlamentari;
nella premessa dello schema di Decisione il Governo annuncia che essa sarà non solo la prima, ma anche l'ultima, perché questo documento è «sostanzialmente e politicamente superato», poiché «quanto doveva essere deciso è già stato deciso in luglio», ma soprattutto perché destinato ad essere sostituito da un diverso e più articolato apparato di documentazione di matrice europea (Stability Program; National Reform Program), documenti che dovranno essere scritti e presentati da ciascun paese prima della fine dell'anno e all'interno dei quali si concentrerà la discussione sulla politica economica;
valutato che
rispetto all'affermazione del Governo, ribadita dal Ministro dell'economia nel corso dell'audizione parlamentare, per cui la DFP è un documento sostanzialmente e politicamente superato, i contenuti dello schema di Decisione all'esame sono esemplari, perché nulla aggiungono a quanto già noto e deciso prima dell'estate abbandonando qualunque logica programmatoria e svuotando della sessione di bilancio;
se da un lato sono riproposte le cifre del decreto n. 78 nel presupposto, tutto da verificare, che esse si realizzino pienamente, le novità non sono certamente positive;
per quanto riguarda la crescita, il Documento rivede leggermente al rialzo il PIL del 2010, che passa all'1,2 per cento, ma contestualmente stima un peggioramento di due decimali per il Pil del 2011, ora all'1,3 per cento. Si tratta di una crescita prevalentemente trainata dalla domanda estera quando le prospettive di crescita sono notoriamente migliori per i paesi in cui la domanda interna è robusta;

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sembra ottimistica la previsione di un tasso di crescita del 2 per cento nel biennio 2012-2013;
l'ultimo intervento di politica economica, il DL 78/2010, è stato tale da determinare una riduzione del tasso di crescita del Pil 0,5 punti percentuali nel periodo di riferimento 2010-2012 e, da quanto emerge dallo schema di DFP, il Governo non intende invertire la tendenza, mentre la recessione e la crisi finanziaria hanno riportato l'Italia indietro di dieci anni in termini di produttività e reddito;
per quanto riguarda la finanza pubblica, lo schema di Decisione stima il livello di indebitamento netto tendenziale in linea con quello programmatico concordato in sede europea, mentre l'avanzo primario, è previsto migliorare rispettivamente arrivando allo 0,8 per cento nel 2011 e al 2,2 per cento nel 2012, anche se rispetto al valore programmatico indicato nella RUEF, fa rilevare un lieve deterioramento di 0,2 punti percentuali di PIL per ciascuno degli anni 2011 e 2012;
tale divergenza è dovuta al peggioramento delle entrate che rischia di rendere inefficace parte della correzione effettuata con la manovra stante la previsione di un recupero di quasi 26 miliardi di euro dalle maggiori entrate prevalentemente attraverso la lotta all'evasione fiscale, una stima fondata su ipotesi estremamente ottimistiche;
per quanto riguarda le spese, è prevista la riduzione della spesa al netto degli interessi dal 47,3 del 2010 al 43,8 per cento del PIL del 2013. Tuttavia, va segnalato che parte della prevista riduzione della spesa è attribuibile alla ulteriore contrazione della spesa in conto capitale, quella più produttiva (gli investimenti fissi lordi scendono da 33,4 miliardi nel 2010 a 29,4 miliardi di euro nel 2013) e che gran parte della prevista riduzione della spesa corrente al netto degli interessi deriva dalle misure del DL 78/2010, ossia da tagli lineari e blocchi temporanei, la cui efficacia è piuttosto discutibile;
un dato estremamente preoccupante riguarda il debito pubblico per il quale è previsto un ulteriore aumento al 119,5 per cento nel 2011, con una diminuzione nei due anni successivi che lo riporterà nel 2013 a un livello analogo a quello del 2009, solo grazie a una previsione di crescita del tutto ottimistica;
considerato che
lo schema di DFP non reca alcuni dei contenuti necessari previsti dalla legge n. 196/2009 e in particolare esso non risulta corredato dall'indicazione di massima delle risorse finanziarie necessarie a confermare normativamente, per il periodo di riferimento, gli impegni e gli interventi di politica economica e di bilancio adottati negli anni precedenti per i principali settori di spesa; dall'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva; dal contenuto del Patto di stabilità interno;
non risultano inoltre allegati le relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e le relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali di spesa; il quadro riassuntivo delle leggi di spesa a carattere pluriennale e la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti a bilancio; il programma delle infrastrutture e insediamenti produttivi strategici;
rilevato che, per quanto di competenza della Commissione,
la decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 non dettaglia affatto gli obiettivi di spesa specificamente dedicati alla giustizia né offre alcun ragguaglio con riferimento allo stato di salute generale dei fondi destinati, con particolare riguardo all'impiego del Fondo unico di giustizia, nonostante le numerose dichiarazioni degli esponenti di governo avanzate in questi giorni, anche in sedi istituzionali;
inoltre, sarebbe stato ancor più necessario far chiarezza sull'impiego del Fondo unico di giustizia, poiché la destinazione delle somme gestite dal Fondo stesso risulta al momento bloccata dal

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momento che il decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri che deve determinarla è ancora fermo alla Corte dei conti - la quale ha sollevato rilievi formali quanto al rispetto della ripartizione prevista per legge - determinando conseguentemente il blocco anche del decreto interministeriale destinato alla ulteriore ripartizione interna;
la riduzione delle risorse stanziate per il Ministero della giustizia, decisa con la Legge finanziaria 2010, ha ostacolato in misura significativa la piena attuazione delle politiche per la sicurezza e il contrasto alla criminalità, impedendo il celere ed effettivo accertamento dei reati e l'identificazione dei colpevoli, mettendo a nudo il carattere meramente demagogico della politica del diritto (e in particolare della politica criminale) del Governo, che a fronte della continua introduzione di nuove norme incriminatrici, non prevede le risorse necessarie alla loro applicazione, sia in sede giudiziaria che penitenziaria, con il rischio di aggravare ulteriormente non solo la disfunzionalità del sistema giudiziario, ma anche di minare la certezza del diritto e la stessa legittimazione e credibilità della funzione dell'amministrazione della giustizia, con gravi pregiudizi per la sicurezza e la tutela giurisdizionale dei diritti per i cittadini;
la riduzione delle risorse ha reso nel frattempo inefficaci alcune delle sia pur isolate misure legislative approvate e realizzate solo in via di sperimentazione in alcune sedi giudiziarie, quali quelle sulla informatizzazione e digitalizzazione del processo - che risulta attuato solamente a Milano e solo con riferimento al decreto ingiuntivo -, riscontrandosi una inattuazione generalizzata dovuta non tanto ad inadempienze del personale degli uffici giudiziari, quanto dalla carenza sia di fondi sia di risorse umane che di una razionale programmazione e organizzazione da parte del Ministero della Giustizia volta all'attuazione del progetto più volte sbandierato, al fin di poterle concretamente porre in essere;
la continua disattenzione nei confronti delle esigenze economico-professionali e di organico del personale del comparto giustizia, che dà un quotidiano prezioso e insostituibile contributo al funzionamento degli uffici giudiziari, si riscontra non solo nel corso di questo esercizio finanziario ma anche con riferimento agli anni precedenti; in particolare, il Governo nell'allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013 aveva stabilito che, per attuare le riforme in programma e quelle già avviate (riforma del codice civile, pacchetto sicurezza, e altre), fosse necessario riqualificare il personale e procedere a 3.000 assunzioni in modo tale da sopperire alle «gravi carenze di organico» e garantire la prosecuzione del servizio, ma le previsioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013 non hanno avuto alcun esito;
la mancata attenzione al tema della copertura delle carenze di organico risulta ancora più grave alla luce del fatto che la Decisione dei finanza pubblica cui si fa riferimento neanche si limita a prevedere genericamente delle assunzioni - come nel caso del DPEF 2010-2013 - senza poi darvi corso, ma addirittura omette qualsiasi tipo di riferimento specifico, nonostante il numero dei posti vacanti risulti a tutt'oggi elevatissimo ammontando, con riferimento esclusivamente alle scoperture negli uffici giudiziari, ad oltre 1175 unità con riferimenti ai soli magistrati ordinari, secondo i dati ufficiali diffusi dal Consiglio superiore della magistratura;
la approvazione solo nel Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2010 del più volte annunciato piano carceri non è stata successivamente implementata da alcun provvedimento che specifichi i mezzi, gli strumenti - anche in termini di organico -, le modalità di attuazione oltre che la specifica destinazione delle risorse stanziate per far fronte agli obiettivi che esso pone;
il testo, infine, ripropone una sintesi delle misure contenute nel d.l. n. 78

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del 2010 con riferimento al contributo - per quello che più direttamente rileva i profili di interesse della seconda commissione - richiesto alle Amministrazioni centrali in termini di manovra netta, senza peraltro specificare in maniera sufficientemente dettagliata gli effetti concretamente prodotti da ciascuno di essi, né individuare quali siano le misure che il governo intende porre in essere per il futuro, con riferimento - almeno - ai temi principali appena richiamati;
non è possibile esprimere un parere di merito con riferimento ai profili di interesse della Commissione giustizia poiché manca nel testo qualsiasi riferimento esplicito al finanziamento della giustizia, né agli interventi che si intendono porre in essere, né viene fornito alcun ragguaglio sullo stato di salute generale dei fondi specificamente destinati e poiché si considera tali omissioni delle gravi carenze nell'ottica di una rivitalizzazione del sistema giustizia che viene da più parti invocata;
esprime

PARERE CONTRARIO

«Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi».

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ALLEGATO 2

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.

NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

Art. 1.
(Misure cautelari).

1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni».

2. Al comma 1 dell'articolo 284 del codice di procedura penale sono aggiunte infine le seguenti parole: «ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta».
3. Dopo l'articolo 285 codice procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 285-bis. - (Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri). - 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano».

4. Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario e comunque fino al 31 dicembre 2013, le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti dei posti disponibili.

Art. 2.
(Visite al minore infermo).

1. Dopo l'articolo 21-bis della legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, è inserito il seguente articolo:
«Art. 21-ter. - (Visite al minore infermo). 1. In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre, è autorizzata con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza del direttore dell'istituto, a recarsi con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo. In caso di ricovero ospedaliero, le modalità della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia.
2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di un bambino di età inferiore ai dieci anni, anche se con lei non convivente,

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ovvero il padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole è autorizzata, con provvedimento da rilasciarsi dal giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute».

Art. 3.
(Detenzione domiciliare).

1. Al comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «o accoglienza» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, nella ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette».
2. Il comma 1 dell'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti commi:
«1. Salvo quanto previsto dall'articolo 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore ai dieci anni, al di fuori delle ipotesi di applicazione dell'articolo 4-bis, se non sussiste in concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o concreto pericolo che si diano alla fuga, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette allo scopo realizzate. Ove non ricorrano le condizioni di cui al precedente periodo la pena può essere espiata in un istituto a custodia attenuata per detenute madri».

Art. 4.
(Individuazione delle case-famiglia protette).

1. Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le caratteristiche tipologiche delle case-famiglia protette anche con riferimento ai sistemi di sorveglianza e di sicurezza.
2. Il Ministro della Giustizia può individuare, sulla base delle caratteristiche di cui al comma 1, strutture gestite da enti pubblici o privati che siano idonee ad essere utilizzate come case-famiglia protette.
3. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il Ministero della Giustizia può stipulare convenzioni con tali soggetti.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 2, comma 219, della legge n. 191 del 2009.

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili. C. 2661 Antonio Pepe.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: quindici per cento.
1. 35.Il relatore.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1. 5.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1. 21.Il relatore.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. 1. Nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, sono nominati notai i candidati dichiarati idonei nel concorso per esame indetto con decreto del Ministro di giustizia del 10 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale n. 54 del 18 luglio 2006 purché, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ancora in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio.
*1. 010.(riformulato) Il relatore.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. 1. Nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, sono nominati notai i candidati dichiarati idonei nel concorso per esame indetto con decreto del Ministro di giustizia del 10 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale n. 54 del 18 luglio 2006 purché, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ancora in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio.
1. 011.(ex 1.1 riformulato) Ferranti, Capano, Tenaglia, Cuperlo, Samperi, Melis.

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ALLEGATO 4

5-03528 Palomba: Sulla riorganizzazione della giustizia minorile.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'On. Palomba, desidero in primo luogo premettere che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, predisposto sin dal 2008, è stato oggetto di alcune osservazioni da parte dei ministeri concertanti tali da comportare, di volta in volta, la modifica del testo e delle numerose relazioni ad esso allegate, ai sensi della specifica normativa in materia. Si è reso poi necessario procedere all'aggiornamento di tutto il progetto di riorganizzazione del Ministero, dovendosi tenere conto delle innovazioni normative intervenute e dei provvedimenti predisposti dai diversi Dipartimenti del Dicastero per la riorganizzazione del personale non dirigenziale nell'ambito dei singoli comparti.
Ciò chiarito, è bene precisare che l'emanazione del regolamento in questione è divenuta indispensabile a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 240 del 2006 - che ha previsto il decentramento del Ministero della giustizia - nonché degli altri provvedimenti normativi che hanno imposto una completa riorganizzazione del Ministero e tagli di personale impiegato e della spesa. Va, peraltro, tenuto conto che l'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha, successivamente, proseguito la linea di razionalizzazione e riduzione degli organici nelle amministrazioni pubbliche intrapresa con la citata legge 296 del 2006.
Senza volersi addentrare nella complessa specificità della normativa, e senza con ciò voler sminuire il fondamentale apporto fornito dalle specifiche professionalità menzionate dagli interroganti, appare in ogni caso chiaro ed evidente come la disciplina citata abbia previsto, tuttavia, la necessità di unificare il più possibile le funzioni svolte all'interno delle pubbliche amministrazioni, al fine di concentrare l'esercizio delle funzioni istituzionali imponendo, nel contempo, riduzioni di personale.
Nell'ambito del nuovo schema di regolamento, pertanto, si è provveduto ad accentrare in capo al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria la gestione del personale civile di tutto il Ministero ed in capo al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria la gestione del personale di polizia penitenziaria.
Si è proceduto analogamente anche con riferimento alla gestione dei beni e servizi, accentrata nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria.
Il quadro sin qui delineato deve poi essere coordinato, in ogni caso, con il decentramento del Ministero della giustizia, anch'esso attuato nell'ambito del nuovo schema di riorganizzazione.
Va tenuto conto, infatti, che il riparto di competenze tra amministrazione centrale e direzioni regionali previsto dal decreto legislativo n. 240 del 2006, importa necessariamente che la materia della gestione del personale, nonché quella dei beni e servizi dell'Amministrazione sia gestita in parte a livello centrale ed in parte a livello decentrato.
Sulla base di tali principi, previsti dalle disposizioni normative citate, nell'ambito del nuovo decreto di riorganizzazione, il Dipartimento della giustizia minorile non potrà mantenere la Direzione generale del personale e quella dei beni e servizi e sarà

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composto da due Direzioni generali, rispettivamente competenti per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari e per le attività internazionali.
Ciò premesso il Ministro compierà ogni sforzo per salvaguardare la specificità del Dipartimento della Giustizia Minorile che rimane cardine centrale dell'azione di questo Ministero.
Le modalità per la salvaguardia di tale specificità sarà oggetto di prossime iniziative istituzionali.