CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 ottobre 2010
377.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
Pag. 55

ALLEGATO 1

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

ULTERIORI EMENDAMENTI AL TESTO RISULTANTE DALLE PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE NELLA SEDUTA DEL 7 LUGLIO 2010

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: da considerare montani con le seguenti: montani svantaggiati;

Conseguentemente:
al comma 3, dopo le parole: comuni montani aggiungere la seguente: svantaggiati;
al comma 5, dopo le parole: comune montano aggiungere la seguente: svantaggiato;
sostituire la rubrica con la seguente:
Comuni montani svantaggiati;
2. 8.Il relatore.

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: per i comuni montani inserire la seguente: svantaggiati;

Conseguentemente:
al comma 3, dopo le parole:
per i comuni montani inserire la seguente: svantaggiati;
al comma 4, dopo le parole: per i comuni montani inserire la seguente: svantaggiati;
sostituire la rubrica con la seguente: Progetti per lo sviluppo dei comuni montani svantaggiati.
3. 8.Il relatore.

ART. 9.

Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.
9. 4.Il Governo.

Pag. 56

ALLEGATO 2

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: dell'articolo 3.
2. 6.Il relatore.

Al comma 1, dopo le parole: con le regioni aggiungere le seguenti: e per la coesione territoriale;

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: con le regioni aggiungere le seguenti: e per la coesione territoriale.
2. 7.Il relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: da considerare montani con le seguenti: montani svantaggiati;

Conseguentemente:
al comma 3, dopo le parole:
comuni montani aggiungere la seguente: svantaggiati;
al comma 5, dopo le parole: comune montano aggiungere la seguente: svantaggiato;
sostituire la rubrica con la seguente: Comuni montani svantaggiati;
2. 8.Il relatore.

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: per i comuni montani inserire la seguente: svantaggiati;

Conseguentemente:
al comma 3, dopo le parole: per i comuni montani inserire la seguente: svantaggiati;
al comma 4, dopo le parole: per i comuni montani inserire la seguente: svantaggiati;
sostituire la rubrica con la seguente: Progetti per lo sviluppo dei comuni montani svantaggiati.
3. 8.Il relatore.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Ministro dell'interno.
3. 3.Il relatore.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con
3. 4.Il relatore.

Al comma 3, lettera e), dopo la parola: sviluppo aggiungere le seguenti: del sistema agrituristico,.
3. 5.Il relatore.

Pag. 57

Al comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) valorizzazione della filiera forestale e valorizzazione delle biomasse a fini energetici.
3. 6.Il relatore.

Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
g)
interventi per la salvaguardia del prato pascolo.
3. 7.Il relatore.

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 122 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente: «7-ter. Per i comuni montani il limite massimo di importo previsto dal comma 7-bis è pari a un milione di euro».
4. 2.Il relatore.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.
4. 3.Il relatore.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: alla creazione di centri di servizi con le seguenti: al finanziamento di centri di servizi operanti.
5. 1.Il relatore.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il regime fiscale agevolato di determinazione forfetaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, si applica anche agli sci club riconosciuti dalla Federazione italiana sport invernali e alle sezioni del Club Alpino Italiano.
5. 2.Il relatore.

ART. 7.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo schema di regolamento di cui al presente comma è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine il regolamento può comunque essere adottato.
7. 2.Il relatore.

ART. 9.

Sostituire il primo periodo del comma 3 con i seguenti: Gli immobili di proprietà statale e quelli trasferiti agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in uso come rifugi di montagna non possono essere oggetto di procedure di dismissione o di cartolarizzazione. Restano salvi gli effetti delle procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. 3.Il relatore.

Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.
9. 4.Il relatore.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente: Art. 11 - (Interpretazione autentica dell'articolo 2,

Pag. 58

comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504). - All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993».
11. 3.Il relatore.