CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 ottobre 2010
377.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni in favore dei territori di montagna (Testo unificato C. 41 Brugger ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
preso atto della richiesta di riesame formulata dal Presidente della V Commissione Bilancio, con lettera del 30 settembre 2010, con riguardo al testo unificato in titolo,
tenuto conto che l'articolo 2 fissa criteri altimetrici per il riconoscimento dei comuni montani prevedendo, al contempo, che la definizione dei criteri per l'individuazione di comuni montani - ai soli fini della presente legge - sia rimessa ad un decreto ministeriale, adottato d'intesa con la Conferenza unificata,
ricordato che la Corte Costituzionale (sentenza n. 27 del 2010) ha rilevato che la previsione di un criterio altimetrico rigido come strumento per attuare la riduzione dei trasferimenti erariali diretti alle comunità montane esorbita dai limiti della competenza statale e viola l'articolo 117 della Costituzione,
preso peraltro atto che il testo unificato provvede ad individuare la platea degli enti territoriali beneficiari dei finanziamenti destinati a progetti per lo sviluppo dei comuni montani e che l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione consente allo Stato di destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni per promuovere, in particolare, lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri economici e sociali,
ricordato che la Corte Costituzionale (sentenze n. 451 del 2006 e n. 16 del 2004) ha definito gli «interventi speciali» cui fa riferimento l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione quali interventi che, essendo aggiuntivi rispetto al finanziamento delle funzioni spettanti ai comuni o agli altri enti locali, devono riferirsi alle finalità di perequazione e di garanzia enunciate nella stessa norma costituzionale (promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale; rimuovere gli squilibri economici e sociali; favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona), o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni, nonché debbono essere indirizzati a determinati comuni, province, città metropolitane e regioni,
rilevato altresì che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 ai fini dell'individuazione come comune montano è richiesta, oltre ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 2, anche la presenza di particolari situazioni di svantaggio sociale ed economico dovute alla fragilità del territorio, alla marginalità delle aree e alla limitata accessibilità dei territori montani,
segnalata quindi la necessità, al fine di ricondurre in maniera inequivocabile le finalità del testo unificato nell'ambito dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, di fare più esplicito riferimento, agli articoli 2 e 3, nella rubrica e nel testo, ai «comuni montani svantaggiati», anziché, in via generale, ai «comuni montani»,

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ricordato al contempo che la Corte Costituzionale, nelle sentenze testé richiamate, ha evidenziato altresì l'esigenza che le norme in questione non escludano le regioni dall'esercizio di qualsiasi compito di programmazione e di riparto dei fondi all'interno del proprio territorio, esigenza che sorge qualora la peculiare misura disposta ai sensi del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione coinvolga effettivamente ambiti di competenza regionale,
tenuto quindi conto che il decreto previsto all'articolo 2 per la definizione dei criteri per l'individuazione di comuni montani sia adottato d'intesa con la Conferenza unificata,
rilevato, peraltro, che all'articolo 3 si stabilisce che all'individuazione dei progetti di sviluppo socio-economico, che debbono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata,
segnalata quindi la necessità che, al fine di tenere conto di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze testè richiamate ed in analogia con quanto stabilito all'articolo 2 del testo unificato, all'individuazione dei progetti di cui all'articolo 3 si provveda «d'intesa» con la Conferenza unificata,
evidenziata l'esigenza, all'articolo 4, comma 1, di tenere conto di quanto previsto all'articolo 21 del disegno di legge C. 3118 (S. 2259) recentemente approvato dalla Camera dei deputati ed attualmente all'esame del Senato, recante «Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative», in cui - con riguardo ai piccoli comuni - si introduce un nuovo comma 7-ter all'articolo 122 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, prevedendo che «i lavori di importo complessivo fino a 1.000.000 di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6»,
evidenziato che la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 2, che reca «nel rispetto delle competenze stabilite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione» potrebbe essere soppressa considerato che, all'articolo 12, si prevede una norma di carattere generale per la salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
ricordato che l'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, definisce «Settori rilevanti» i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a cinque e che la lettera c-bis) del suddetto comma 1 definisce «Settori ammessi»: 1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali;
evidenziato pertanto che le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni bandistiche, i cori amatoriali, le filodrammatiche, le associazioni dilettantistiche

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di musica e danza popolare, previste dall'articolo 5, comma 1, del testo in esame non appaiono ricomprese tra i settori ammessi che possono essere scelti, dalla fondazione, ogni tre anni;
segnalata quindi l'opportunità di adeguare quanto stabilito dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, riguardante le fondazioni bancarie, rispetto alla disposizione di cui all'articolo 5, comma 1,
all'articolo 7, il riferimento ai «territori montani» appare eccessivamente indeterminato, risultando più opportuno fare riferimento ai «comuni montani», come avviene nel resto del testo; lamedesima considerazione vale per il titolo del provvedimento;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) sia previsto che il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 3 sia adottato di concerto anche con il Ministro dell'interno, analogamente a quanto stabilito per il decreto di cui all'articolo 2, comma 1;
2) all'articolo 2, commi 3 e 4, nella parte in cui si fissano per legge criteri altimetrici per il riconoscimento dei comuni montani, si tenga conto di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 27 del 2010, con riguardo ai criteri altimetrici, e nelle sentenze n. 451 del 2006 e n. 16 del 2004, facendo più esplicito riferimento, nel testo e nella rubrica degli articoli 2 e 3 - al fine di ricondurre in maniera inequivocabile le finalità del testo unificato nell'ambito dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione - ai «comuni montani svantaggiati», anziché, in via generale, ai «comuni montani»; al contempo, al fine di tenere conto di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze richiamate in premessa ed in analogia con quanto stabilito all'articolo 2 del testo unificato, è necessario stabilire che all'individuazione dei progetti di cui all'articolo 3 si provvede «d'intesa» con la Conferenza unificata;
e con le seguenti osservazioni:
a) si valuti l'opportunità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 4, tenuto conto di quanto già previsto all'articolo 21 del disegno di legge C. 3118 (S. 2259), collegato alla manovra di finanza pubblica, in cui è prevista una disposizione analoga, seppure con una diversa soglia - con riguardo ai piccoli comuni - considerato che i comuni montani, nella grande maggioranza, sono piccoli comuni;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 2, che reca «nel rispetto delle competenze stabilite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione» considerato che, all'articolo 12, si prevede una norma di carattere generale per la salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
c) all'articolo 5, si segnala l'opportunità di adeguare quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, riguardante i «settori ammessi» ed i «settori rilevanti» per le fondazioni bancarie, rispetto alla disposizione di cui all'articolo 5, comma 1;
d) all'articolo 7 e nel titolo del provvedimento, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: «territori montani» con le seguenti: «comuni montani».