CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 settembre 2010
376.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
rilevato che ai sensi dell'articolo 10, comma 5, il procedimento disciplinare si estingue nel caso in cui, entro centottanta giorni dalla trasmissione degli atti da parte del collegio di disciplina, il consiglio di amministrazione non infligga la sanzione ovvero disponga l'archiviazione del procedimento conformemente al parere espresso dal collegio medesimo;
ritenuto opportuno prevedere che il consiglio di amministrazione debba motivare le ragioni per le quali non ritenga di adottare la decisione proposta dal collegio di disciplina entro il termine di cui al comma 5 dell'articolo 10, provocando l'estinzione del procedimento;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
all'articolo 10, comma 5, la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere che l'estinzione del procedimento sia conseguenza di un atto motivato del consiglio di amministrazione, che non intende conformarsi al parere del collegio di disciplina.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili. C. 2661 Antonio Pepe.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimerlo.
1. 3. Di Pietro, Palomba.

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

Art. 1.

I concorrenti risultati idonei al concorso notarile bandito col decreto ministeriale 10 luglio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 18 luglio 2006 - 4a serie speciale, sono nominati notai fino alla concorrenza dei posti disponibili e collocati in apposita graduatoria ai fini della scelta della sede.
1. 30. Il relatore.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

Nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, sono nominati Notai i candidati dichiarati idonei nel concorso per esame indetto con Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del 10 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale n. 54 del 18 luglio 2006 purché, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ancora in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi per la nomina a Notaio.
1. 1. Ferranti, Capano, Tenaglia, Cuperlo, Samperi, Melis.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 4. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trentacinque per cento con le seguenti: venti per cento.
1. 20. Il relatore.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 1. 5. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 1. 21. Il relatore.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) all'articolo 4 è aggiunto il seguente:

«Articolo 5.

Ai fini della copertura dei posti di cui all'articolo 1 della presente legge, e in attuazione dei principi di eguaglianza di cui all'articolo 3 Cost., rientrano tra gli idonei - previa loro superamento della prova orale da sostenersi ai sensi del

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comma successivo - coloro che, avendo partecipato al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 11 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale, n. 38 del 19 maggio 1998, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 10 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 101 del 21 dicembre 1999, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 29 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 3 del 9 gennaio 2001, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 20 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 103 del 31 dicembre 2002, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 1o settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 71 del 7 settembre 2004, in almeno uno dei suddetti concorsi hanno conseguito in ciascuna delle tre prove scritte un punteggio minimo di trenta ed un punteggio complessivo pari o superiore a novanta e inferiore a centocinque.
Ai fini del precedente comma, i suddetti soggetti sono ammessi a sostenere le prove orali con punti centocinque.
Per l'attuazione dei precedenti commi, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verrà istituita, ai sensi dell'Articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, un'unica commissione esaminatrice, la quale provvederà all'espletamento delle prove orali per i sopra detti candidati nei termini di quanto previsto dagli articoli 7 e 12 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166.
I candidati di cui al presente articolo che risultano, all'esito degli esami orali, vincitori del concorso, sono collocati in graduatoria ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 6 agosto 1926, n. 1365.».
* 1. 15. Cassinelli, Di Caterina, Scandroglio.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) all'articolo 4 è aggiunto il seguente:

«Articolo 5.

Ai fini della copertura dei posti di cui all'articolo 1 della presente legge, e in attuazione dei principi di eguaglianza di cui all'articolo 3 Cost., rientrano tra gli idonei - previa loro superamento della prova orale da sostenersi ai sensi del comma successivo - coloro che, avendo partecipato al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 11 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale, n. 38 del 19 maggio 1998, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 10 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 101 del 21 dicembre 1999, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 29 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 3 del 9 gennaio 2001, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 20 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 103 del 31 dicembre 2002, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 1o settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 71 del 7 settembre 2004, in almeno uno dei suddetti concorsi hanno conseguito in ciascuna delle tre prove scritte un punteggio minimo di trenta ed un punteggio complessivo pari o superiore a novanta e inferiore a centocinque.
Ai fini del precedente comma, i suddetti soggetti sono ammessi a sostenere le prove orali con punti centocinque.
Per l'attuazione dei precedenti commi, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verrà istituita, ai sensi dell'Articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, un'unica commissione esaminatrice, la quale provvederà all'espletamento

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delle prove orali per i sopra detti candidati nei termini di quanto previsto dagli articoli 7 e 12 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166.
I candidati di cui al presente articolo che risultano, all'esito degli esami orali, vincitori del concorso, sono collocati in graduatoria ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 6 agosto 1926, n. 1365.».
* 1. 14. Ceroni.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) all'articolo 4 è aggiunto il seguente:

«Articolo 5.

Ai fini della copertura dei posti di cui all'articolo 1 della presente legge, e in attuazione dei principi di eguaglianza di cui all'articolo 3 Cost., rientrano tra gli idonei - previa loro superamento della prova orale da sostenersi ai sensi del comma successivo - coloro che, avendo partecipato al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 11 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale, n. 38 del 19 maggio 1998, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 10 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 101 del 21 dicembre 1999, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 29 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 3 del 9 gennaio 2001, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 20 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 103 del 31 dicembre 2002, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 1o settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 71 del 7 settembre 2004, in almeno uno dei suddetti concorsi hanno conseguito in ciascuna delle tre prove scritte un punteggio minimo di trenta ed un punteggio complessivo pari o superiore a novanta e inferiore a centocinque.
Ai fini del precedente comma, i suddetti soggetti sono ammessi a sostenere le prove orali con punti centocinque.
Per l'attuazione dei precedenti commi, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verrà istituita, ai sensi dell'Articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, un'unica commissione esaminatrice, la quale provvederà all'espletamento delle prove orali per i sopra detti candidati nei termini di quanto previsto dagli articoli 7 e 12 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166.
I candidati di cui al presente articolo che risultano, all'esito degli esami orali, vincitori del concorso, sono collocati in graduatoria ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 6 agosto 1926, n. 1365.».
* 1. 11. Angela Napoli.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

1. I concorrenti risultati idonei al concorso notarile bandito con decreto ministeriale 10 luglio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 18 luglio 2006 - 4a serie speciale, sono nominati notai fino alla concorrenza dei posti disponibili e collocati in apposita graduatoria ai fini della scelta della sede.
1. 010. Il relatore.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni relative agli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili).

4. All'articolo 7, secondo comma, della legge 19 luglio 1957, n. 588, dopo le parole:

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«dopo la cessazione dal servizio» sono aggiunte le seguenti: «effettivamente svolto per almeno 15 anni».
1. 01. D'Ippolito.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni relative agli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili).

1. All'articolo 7, secondo comma, della legge 19 luglio 1957, n. 588, dopo le parole: «dopo la cessazione dal servizio» sono aggiunte le seguenti: «effettivamente svolto per almeno 15 anni».
2. All'articolo 7, secondo comma, della legge 19 luglio 1957, n. 588, aggiungere infine il seguente periodo: «le funzioni di cui al periodo precedente possono essere svolte fino al settantacinquesimo anno d'età».
3. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 maggio 1983, n. 179, le parole: «esercitate fino e non oltre un quinquennio dalla data della prima assunzione delle funzioni stesse» sono sostituite dalle seguenti: «esercitate complessivamente per cinque anni».
1. 02. D'Ippolito.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni relative agli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili).

1. All'articolo 7, secondo comma, della legge 19 luglio 1957, n. 588, dopo le parole: «dopo la cessazione dal servizio» sono aggiunte le seguenti: «effettivamente svolto per almeno 15 anni».
2. All'articolo 7, secondo comma, della legge 19 luglio 1957, n. 588, aggiungere infine il seguente periodo: «le funzioni di cui al periodo precedente possono essere svolte fino al settantacinquesimo anno d'età».
3. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 maggio 1983, n. 179, è abrogato.
1. 03. D'Ippolito.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 5 della legge n. 89 del 1913, sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-bis.

1. Le prove scritte del concorso per la nomina a notaio, di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono precedute da una prova di preselezione eseguita con strumenti informatici e con assegnazione ai candidati di domande con risposte multiple prefissate, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Alla prova di preselezione sono ammessi i candidati aventi i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358.
3. L'ammissione è deliberata dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.
4. La prova di preselezione è sostenuta dai candidati prima delle prove scritte di ciascun concorso.
5. Sono comunque esonerati dalla prova di preselezione informatica coloro che hanno conseguito l'idoneità in un precedente concorso.
6. Il superamento della prova di preselezione informatica dà diritto all'espletamento delle prove scritte del concorso al quale si riferisce la prova e dei due successivi.
7. Prima dell'inizio di ciascuna sessione il candidato può ritirare dei fogli bianchi messi a disposizione dalla commissione per prendere appunti. I fogli non devono essere restituiti.

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Art. 5-ter.

1. La prova di preselezione si svolge, con cadenza annuale, a Roma in sede unica nazionale, anche per gruppi di candidati divisi per lettera.
2. La prova di preselezione è unica per ciascun candidato e verte sulle materie oggetto del concorso. I quesiti, in numero uguale per ciascun candidato, sono circoscritti a dati normativi, con esclusione di argomenti dottrinali e giurisprudenziali, e devono essere formulati in modo da assicurare parità di trattamento per i candidati.
3. Oltre ai candidati di cui ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 5-bis, è comunque ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.
4. Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati classificati ex aequo rispetto all'ultimo che risulterebbe ammesso ai sensi del comma 3».

2. È abrogato il comma 1 dell'articolo 66 della legge n. 69 del 2009.
1. 020. Tidei.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 1, terzo comma, lettera b-bis) della legge n. 1365 del 1926 sono soppresse le seguenti parole: «non essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi».
1. 021. Tidei.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Con cadenza annuale sono poste a concorso le nomine a notaio per un numero corrispondente ai posti vacanti alla data del 30 giugno.
1. 022. Tidei.