ALLEGATO
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare qualità ed efficienza del sistema universitario (C. 3687 Governo ed abb., approvato dal Senato).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La III Commissione (Affari esteri e comunitari),
esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge C. 3687 Governo ed abb. recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare qualità ed efficienza del sistema universitario»;
apprezzata la previsione, tra i principi ispiratori della riforma del sistema universitario, di cui all'articolo 1, del criterio della promozione del merito anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, nell'obiettivo della promozione della competitività del sistema Paese;
condiviso l'inserimento, tra i vincoli e criteri direttivi per la modifica degli statuti delle università statali, del principio del rafforzamento dei processi d'internazionalizzazione, anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione universitaria per attività di studio e di ricerca (articolo 2, lettera l));
rilevato altresì l'inserimento - tra i princìpi per l'esercizio della delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario e con particolare riferimento alle politiche di reclutamento degli atenei - della percentuale dei professori e ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca internazionali e comunitari, nonché del grado di internazionalizzazione del corpo docente (articolo 5, comma 5);
considerata la previsione, di cui all'articolo 7, in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori, della possibilità per i professori universitari di presentare domanda per essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale;
apprezzato, infine, il disposto dell'articolo 23 relativo allo status dei lettori universitari stranieri qualificati e di comprovata professionalità, la cui istituzione sia prevista da accordi internazionali di cooperazione culturale, colmando così il vuoto normativo derivante dall'abrogazione della legge n. 62 del 1967,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.